CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/41/CU03/C2-C3


POSIZIONE SULLO SCHEMA DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 RECANTE
“ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) Odg Conferenza Unificata
 

Il decreto-legge stanzia le risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 (inclusivo di RepowerEU), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. È, inoltre, rimodulato e definanziato il Piano Nazionale Complementare.

(estratto Audizione UPB 14 marzo 2024)


Gli impegni sono rilevanti:
- oneri netti del PNRR modificato per 9,42 miliardi, costituiti da nuovi progetti;
- oneri per investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, pari a 3,44 miliardi;
- incremento di spese relative a interventi del PNC, per un importo pari a 2,63miliardi;
- altri impieghi di risorse per interventi minori pari, nel complesso, a 0,3miliardi.


(estratto Audizione UPB 14 marzo 2024)

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rileva numerosi punti di attenzione, nel testo del decreto – legge, alcuni molto significativi, nel metodo e nel merito della definizione del testo e sulle coperture finanziarie, precisando che si auspica che non si debba più percorrere una modalità elaborativa di decreti legge che trattano materie di competenza regionale, senza alcuna interlocuzione con la Conferenza delle Regioni.
La Conferenza esprime, pertanto, parere condizionato all’accoglimento delle proposte emendative prioritarie e chiede, inoltre, l’impegno formale ad individuare le risorse necessarie anche negli anni successivi; in caso negativo le Regioni valuteranno iniziative anche giurisdizionali a tutela delle programmazioni già avviate.

Osservazioni piano del metodo:
- La Conferenza è stata coinvolta nell’attività della Cabina di regia del PNRR per la stesura del provvedimento ma le proposte regionali formulate (cfr. Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni il 20 dicembre scorso) non sono state sostanzialmente recepite.

- La Conferenza non è stata informata preventivamente in ordine al testo. Il confronto avrebbe consentito, altresì, nello spirito della leale collaborazione interistituzionale, di rappresentare compiutamente le esigenze dei territori, sostenendo, da un lato, l’introduzione di misure e l’utilizzo di fondi per un’effettiva ed efficace attuazione del Piano nonché assicurando, dall’altro, la messa a sistema delle risorse e un maggior raccordo e coerenza con gli investimenti regionali e con quelli della programmazione comunitaria, a garanzia dell’unitarietà dell’azione. Infatti, sul piano attuativo, sono evidenti i riflessi sulle risorse assegnate ai territori derivanti dalla mancanza di una concertazione preventiva con le Regioni degli interventi in termini di disomogeneità di ricaduta degli investimenti, con il risultato che alcune aree all’interno della stessa Regione risultano fortemente svantaggiate. A ciò si aggiungono le difficoltà di realizzazione e di spesa derivanti dalla notevole frammentazione degli interventi in capo a molti soggetti attuatori che spesso non dispongono di risorse umane e strumentali per gestirli, come si evince anche dalla nota dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) del 5 dicembre u.s. e dalla IV Relazione sullo stato attuazione PNRR dello scorso febbraio.

Osservazioni sul piano del merito:
Premesso che le previsioni degli articoli 2 e 9 dovrebbero essere oggetto di Intesa con le Regioni di natura “forte” di cui all’articolo 8 della legge 131 medesima, in quanto derogano al normale riparto di competenze previsto dall’articolo 117 della Costituzione, si riportano, di seguito i principali punti di attenzione:
- La clausola di responsabilità prevista dall’articolo 2 pone una problematica sul versante sia dei tempi sia dei modi di non poco conto, considerando quanto già segnalato più volte sulle difficoltà e sui problemi del sistema REGIS, mai affrontati e risolti. Pertanto, non è condivisibile il termine di 30 giorni per l’adeguamento delle risultanze del sistema REGIS e la conseguente possibile attivazione dei poteri sostitutivi.
Inoltre, non si tiene conto dell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 settembre 2021 (atto n. 180/CSR) in cui lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi target o delle milestone intermedie riguardanti gli interventi del PNRR, qualsiasi forma di recupero nei confronti dei soggetti attuatori può essere effettuata soltanto sulla base di accertati inadempimenti di loro competenza e sulla base di un Accordo ai fini di un’eventuale regolazione dei flussi finanziari che sembrerebbe in contrasto con la compensazione delle risorse a “qualsiasi titolo”.
- Cabina di regia territoriale. L’articolo 9 istituisce una Cabina di regia, di livello provinciale, coordinata dal Prefetto, a cui partecipa il Presidente della Provincia. Viene prevista la partecipazione di un rappresentante delle Regioni nelle diverse cabine di regia prefettizie (con una valenza prettamente tecnica). Ciò creerebbe, inoltre, una diseconomia procedimentale, in quanto le Regioni con molte Province dovranno utilizzare proprio personale per andare nelle singole prefetture. Questo articolo conferma la volontà di gestire il PNRR a livello verticistico, escludendo totalmente le Regioni dalla governance del Piano e relegandole al ruolo di meri soggetti attuatori. Inoltre, dal punto di vista prettamente giuridico la portata normativa di questo articolo sembra trascurare la disciplina introdotta dalla revisione del Titolo V nonchè l’attuale riparto di competenze: nelle materie di cui all’articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, le regioni hanno potestà legislativa e regolamentare, e l’attrazione di funzioni amministrative in sussidiarietà, laddove previsto dalla revisione del PNRR, non può che avvenire con la loro intesa (Corte costituzionale sentenza 303/2003).
- Rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni, sia in tema di personale che di assistenza tecnica. Il decreto-legge favorire il reclutamento di personale nelle amministrazioni centrali nonché l’istituzione di posizioni dirigenziali per alcuni Ministeri l’introduzione di deroghe sia in termini di facoltà assunzionali sia di limitazioni rispetto all’attribuzione di incarichi di consulenza e dirigenziali in quiescenza in favore del CNEL. Non è recepita nessuna richiesta regionale per consentire alle Regioni a statuto ordinario di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale per l’attuazione del PNRR Tali proposte non comportano oneri sul bilancio dello Stato.
- Con riferimento all’articolo 29, introduce norme in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro con disposizioni, quali la patente a punti per le imprese edili, che intervengono su ambiti di competenza delle Regioni senza alcun preventivo confronto e condivisione e senza riconoscere alcun ruolo operativo e strategico ai servizi sanitari regionali, con strumenti nella disponibilità delle strutture centrali che sfuggono ad ogni forma di controllo delle Regioni stesse.
- Revisione della disciplina in materia di lavoro (articoli 29, 30 e 31) con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto lavoro irregolare, violazioni in ambito contributive ecc. Le Regioni, a norma della Costituzione e della L. 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, hanno una competenza concorrente in sanità e, in ragione di questo, attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), eseguono controlli nelle imprese e nei cantieri, garantendo in questo modo il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la specifica area di interesse. Tuttavia, le nuove disposizioni non considerano in alcun modo le funzioni assegnate in tale ambito al Servizio Sanitario Nazionale, né risulta esserci stata una condivisione preventiva con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Si sottolinea, a tale proposito che non è stato tenuto in alcun conto il capo II del D. Lgs. 81/08 che delinea il Sistema Istituzionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro con la presenza anche della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che vede al suo interno rappresentate le Regioni e le Province Autonome e che all’articolo 6, comma 8, lettera g) prevede che sia la stessa Commissione ad elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Inoltre, il DL prevede il potenziamento del personale preposto ai controlli esclusivamente per Enti quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Arma dei Carabinieri, INAIL e INPS, e non per le Aziende Sanitarie Locali.
Si segnala che la previsione di cui al comma 19 lettera a) dell’articolo 29 potrebbe porsi in contrasto con il TFUE (art. 49 e 56) che prevede la Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE. Si ritiene che debbano essere fatte salve le disposizioni di cui alla normativa Europea nei confronti delle imprese UE.
- Si segnala l’importanza dei “Progetti Bandiera”, di particolare rilevanza strategica per la messa a terra degli investimenti nei territori, da finanziarsi con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 di competenza nazionale. Questi progetti valorizzano la collaborazione fra le amministrazioni centrali e quelle territoriali nell’interesse del Paese.
- Clausola di salvaguardia per le Regioni e Province autonome. È necessario salvaguardare gli assetti ordinamentali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza statutaria. In particolare, per la Regione autonoma Valle d’Aosta e per le sole Province autonome, la salvaguardia è necessaria per evitare il definanziamento di interventi già assegnati alle medesime e agli enti locali dei relativi territori a seguito della ridefinizione degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC e della loro sostituzione con risorse statali. Una norma di raccordo si giustifica in ragione della non accessibilità, in via ordinaria, ai fondi statali che caratterizza l’ordinamento finanziario delle Province autonome che determinerebbe una situazione di squilibrio finanziario per i predetti enti e quindi la loro esclusione dal processo di riforma nazionale in atto. La precisazione contenuta nel secondo periodo, relativa alle risorse assegnate agli enti locali, è necessaria in virtù della competenza esclusiva in materia di finanza locale della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome, che ha determinato l’erogazione di risorse PNRR e PNC agli enti locali, per il tramite del bilancio della Regione e delle Province medesime. La prosecuzione dell’erogazione tramite i rispettivi bilanci regionali e provinciali risulta necessaria anche in un’ottica di continuità e di semplificazione dei rapporti finanziari con gli enti locali, tenuto conto che per gli interventi in esame la relativa erogazione è già stata avviata per il tramite della Regione e delle Province medesime.

Osservazioni sul piano finanziario:
A fronte della garanzia di risorse per i progetti nuovi, definanziati e in essere, non si possono non sottolineare gli aspetti legati all’utilizzo di altre fonti di finanziamento, che riguardano risorse spesso già assegnate alle amministrazioni regionali, al fine di assicurare le necessarie coperture del Piano. Questi i principali definanziamenti (estratto Audizione UPB 14 marzo 2024):



- Definanziamento e rimodulazione della Missione 6 “Sanità” del PNRR.
L’articolo 1, comma 13, prevede, per garantire la realizzazione di tutte le strutture e di tutti gli interventi come inizialmente programmati, che gli interventi non più realizzabili con le risorse PNRR siano finanziati dalle Regioni con risorse proprie ex “articolo 20 legge 67/88 - edilizia sanitaria” integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, senza prevedere risorse aggiuntive. Vale la pena ricordare che le risorse ex articolo 20 - -sono destinate ad interventi di edilizia sanitaria che le Regioni hanno già programmato nell’ambito dei plafond per ciascuna disponibili, anche se non risultano ancora formalmente impegnate secondo le regole vigenti, per le quali più volte se ne è chiesta la semplificazione.
La Relazione tecnica al provvedimento indica, inoltre, che “la disposizione … non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a modificare la copertura finanziaria del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” ponendola a valere su risorse nazionali già previste a legislazione vigente”. In realtà, l’invarianza finanziaria della disposizione è solo formale, nei fatti il trasferimento dei progetti dal finanziamento PNRR determina la riduzione delle risorse ex art. 20 legge 67/88 a disposizione delle Regioni: è necessario, pertanto, il rifinanziamento dei Fondi ex art. 20 legge 67/88.
Per quanto riguarda i finanziamenti a carico del Piano Nazionale Complementare (c.2 art.1, DL 59/2021) sono stati ridotti i programmi:



- Definanziamento di alcuni interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per incrementarne lo stanziamento. Il provvedimento prevede la soppressione di alcune norme per investimenti mirati per un importo significativo: 700 milioni, fra cui gli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e per il raggiungimento degli obiettivi climatici ai fini di superare le procedure di infrazioni n. 2014/2147; n. 2015/2043, n. 2020/2299, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. Al riguardo si ricorda che la legge prevede già il criterio di riparto del Fondo fra le Regioni e gli interventi da mettere in campo definiti in collaborazione con il Governo (Ministero dell’Ambiente) ma non è stata approvata la delibera CIPESS necessaria. La questione assume ulteriore rilevo in relazione al fatto che l’Unione Europea e il MASE hanno chiesto, in questi giorni, il livello di attuazione degli interventi a favore del miglioramento della “qualità dell’aria” del Bacino padano.
- Desta preoccupazione la norma introdotta all’art. 1, per cui gli interventi del PNRR oggetto di revisione verranno finanziati anche attraverso le risorse del FSC derivanti dalla Programmazione 2014-2020 e 2021-2027, andrà al riguardo prestata attenzione in ordine a eventuali investimenti in corso di attuazione.
- Con riferimento alle disposizioni riguardanti il digitale (art. 20-21), si evidenzia il mancato accoglimento delle proposte formulate dalle Regioni e, in particolare, si segnala la criticità sulla classificazione della spesa cloud e sulla ridefinizione di SPC nell’ottica cloud federata. L’abilitazione al cloud della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1. Migrando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio cloud “as a service” nelle varie tipologie IaaS, PaaS o SaaS previste dalla strategia nazionale “Cloud Italia” e soggetti a percorso di qualificazione da parte di ACN. Si creano, pertanto, potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità degli enti.

“Ciclovie turistiche” (M2C2 Investimento 4.1) permangono le criticità segnalate dalla Conferenza delle Regioni riguardanti l’urgenza di procedere alla revisione del DL n. 4/2022 relativo al riparto delle risorse, stante che i lavori risultano in fase molto avanzata.

“Risorse per l’alluvione in Romagna”
Inoltre, sulla parte pubblica della ricostruzione post alluvione in Romagna, manca ancora da parte del Governo il decreto che mette a terra i fondi PNRR per 1,2 miliardi aggiuntivi annunciati a Forlì, il 17 gennaio, scorso dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen.

Alla luce di queste osservazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene necessario condividere con il Governo soluzioni, anche emendative, per far fronte alle tematiche sopra evidenziate.
 

PROPOSTE EMENDATIVE PRIORITARIE
 

Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Il comma 8 lettera a), punto 17 e il comma 8 lettera) del DL 19/2024 sono abrogati e conseguentemente il comma 13 dell’articolo 1 del DL 19/2024 è abrogato.

Relazione illustrativa
L’articolo 1 comma 13 è stato stilato in condizioni di urgenza.
La sua applicazione genera problematiche di difficile risoluzione, di seguito riassunte:
a) Cancellazione di risorse già assegnate alle Regioni da fondi PNC per 1,2 miliardi di euro;
b) Disponibilità delle risorse sostitutive (da articolo 20) inesistente, in quanto le Regioni hanno già attivato la propria programmazione regionale e sviluppato rilevanti progetti di edilizia sanitaria (ospedali) che sono in avanzato stato di definizione;
c) Imposizione della programmazione nazionale alla programmazione dell’offerta sanitaria regionale che spetta, costituzionalmente, alle Regioni;
d) Posposizione di interventi riguardanti la sicurezza degli ospedali, che non devono essere ritardati;
e) Impossibilità per le Regioni di rivalutare gli interventi a causa della mancata comunicazione ufficiale per ciascuna di esse, delle rimodulazioni dei target, concordate a livello europeo;
f) Impossibilità di garantire il pagamento degli stati avanzamento lavori maturati, in continuità, in quanto le risorse, considerate impropriamente esistenti e disponibili, richiedono, per contraddizione interna della norma, ulteriori passaggi per essere considerate disponibili;
g) Incompatibilità delle regole di rendicontazione delle fonti di finanziamento, impropriamente considerate “disponibili”;
h) Commistione di fonti e regole che rende la norma non attuabile in concreto, con danni per le amministrazioni regionali.

Si sottolinea la necessità di sopprimere il comma 13 dell’articolo 1 in quanto lesivo non solo del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni e Province Autonome, sancito nella Carta Costituzionale, ma anche del principio dell’autonomia programmatoria delle Regioni e Province Autonome. È indispensabile che i “resti” della programmazione originaria PNRR\PNC (oggetto anche della c.d. rimodulazione di luglio 2023) vengano correttamente individuati e quindi gestiti dalle Regioni in collaborazione con la Direzione della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. Si rinnova la disponibilità a collaborare alle attività predette.

Art.1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

7 bis “Interventi per il miglioramento della qualità dell’aria”
1. All’articolo 1, la lett.a) del comma 10 è così sostituta:

“a) fermo restando la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lett.d) da adottarsi entro il 31 maggio 2024, l’articolo 2, commi 1-bis, 1- ter e 1- quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101;”

Relazione illustrativa
Il DL 19/2024 abroga all’articolo 1, comma 10, lett.a), in particolare, il finanziamento degli interventi dell’articolo 2, comma 1 bis, lett.d) del DL 59/2021 destinato a interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e per il raggiungimento degli obiettivi climatici ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.
La proposta di emendamento salvaguarda il finanziamento già autorizzato sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione dal DL 59/2021 per gli anni 2022, 2023 e 2024 da effettuarsi con delibera CIPESS entro il 31 maggio 2024 secondo i criteri previsti dalla lettera d) del comma 1 bis art.2 del DL 59/2021.
La proposta normativa non comporta oneri per la finanza pubblica, la copertura finanziaria è prevista a carico di risorse già stanziate nel bilancio dello Stato.
Si richiama la necessità di far fronte alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell’articolo 258 del TFUE che ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti relativi ai valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limiti e alla Sentenza 12 maggio 2022 per non aver adempiuto agli obblighi in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2008 e non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 biossido di azoto. La procedura d’infrazione n. 2020/2299 sul PM2.5 è invece al momento ferma alla lettera di messa in mora del 30 ottobre 2020.
Il superamento dei limiti è tuttora in corso.
La norma salvaguarda la lett.d), del comma 1 bis, dell’articolo 2 del DL 59/2021 inerente gli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e per il raggiungimento degli obiettivi climatici, previsti dal fondo dell’articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 per gli interventi volti all’adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella medesima area con particolare attenzione a sostenere gli investimenti per far fronte all’emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Nel caso in cui le iniziative in essere non produrranno miglioramenti rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria (che finora è stata stimata nell’ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro supponendo un rientro nei limiti nel 2030).
La Commissione europea con la Comunicazione del 22 dicembre sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 gennaio 2023 (serie C 2) ha approvato nuove modalità di calcolo per garantire un effetto dissuasivo del sistema sanzionatorio disposto dall’Unione europea nei casi in cui gli Stati membri non rispettino il diritto Ue e spingerli, alla tempestiva attuazione delle sentenze.
La nuova modalità porta a un importante cambiamento nel calcolo dell’importo delle sanzioni previste dall’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nei casi in cui uno Stato membro non adotti le misure necessarie ad eseguire una sentenza della Corte o non comunichi le misure di attuazione. Bruxelles, con il nuovo testo, accantona il parametro sinora utilizzato del peso istituzionale dello Stato membro interessato, per il criterio basato sul prodotto interno lordo in rapporto alla popolazione nel 2020.
La penalità che gli Stati membri sono tenuti a pagare per ogni giorno di ritardo dalla sentenza della Corte con la quale è accertata l’infrazione, si calcola moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità e di durata; il risultato è moltiplicato per un fattore fisso specificato per ogni Stato membro (“fattore n”, con funzione dissuasiva) che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.
Per quanto riguarda questo fattore l’Italia passa da 2,91 a 3,41. Un cambiamento che porta, a importi più elevati per gli Stati più “forti”. Per quanto riguarda la somma forfettaria di riferimento è di 2.800.000 euro sulla quale sono poi calcolate quelle minime riferite a ciascun Paese. Anche in questo caso ci sarà un innalzamento delle sanzioni: se nel 2021, per l’Italia la somma forfettaria minima era di 7.596.000 euro, con la nuova tabella passa a 9.548.000 euro.
I nuovi criteri saranno applicati a tutti i ricorsi avviati dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro in base all’articolo 260 del Trattato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue e, quindi, dal 5 gennaio 2023.
I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell’infrazione e la necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che, qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l’infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell’aria posti dalla Direttiva comunitaria.
Gli interventi finora predisposti nelle Regioni del Bacino Padano prevedevano un orizzonte temporale pluriennale che oggi deve considerare anche le prospettive che emergono dalla discussione al Parlamento Europeo della revisione della Direttiva Qualità dell'aria. Nei testi in discussione, sono previsti ambiziosi target di riduzione delle emissioni di PM10, PM2.5, e NO2 in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, nonostante i significativi livelli di riduzione degli inquinanti raggiunti in Europa negli ultimi tre decenni, l'inquinamento dell'aria resta un problema rilevante
Inoltre, la tempistica prevista dalla nuova direttiva appare molto stringente per raggiungere i target fissati e non vi sarebbe la reale possibilità di implementare le necessarie azioni coordinate a livello europeo, nazionale e locale.
L’Italia ha chiesto che siano tenute in considerazione le caratteristiche dei singoli Paesi e della presenza di peculiarità di natura orografica e meteorologica che impediscono la dispersione degli agenti inquinanti, come quelle rilevabili nel bacino padano. In tale area, pure in presenza di un solido apparato produttivo, le regioni hanno contribuito ad un significativo miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni, ma l'obiettivo di inquinamento “zero” non può prescindere da un sano pragmatismo, che deve essere accompagnato da campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema e da appositi fondi, anche europei, che aiutino le politiche integrate nei territori.

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

1. All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”;
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Resta inteso che si applica la disciplina prevista nell’Accordo definito in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 settembre 2021 (atto n. 180/CSR).”.

Relazione illustrativa
L’aggiornamento del sistema informativo ReGis risulta particolarmente oneroso per i soggetti attuatori. Un termine così ristretto per completare tali operazioni risulta di difficile applicazione. Si evidenzia inoltre come, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, eventuali disallineamenti riscontrabili nel sistema informatico “ReGis” provocherebbero l’attivazione di poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 d.l 77/2021. Alla luce di queste rilevanti conseguenze si ritiene utile ampliare la scadenza per consentire l’implementazione dei dati sul predetto sistema informativo.
Inoltre, al comma 3 dell’art.2, dove si prevede che nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi del PNRR, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento provvede a restituire gli importi percepiti anche attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori, si richiama l’applicazione dell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 settembre 2021 (atto n. 180/CSR) in cui lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi target o delle milestone intermedie riguardanti gli interventi del PNRR, qualsiasi forma di recupero nei confronti dei soggetti attuatori può essere effettuata soltanto sulla base di accertati inadempimenti di loro competenza e che, ai fini dell’eventuale regolazione dei relativi flussi finanziari fra lo Stato e i soggetti attuatori, si procede con specifico Accordo fra l’Amministrazione titolare e la Regione o Provincia autonoma attuatrice sulla base delle responsabilità di ognuna al raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi.

Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

c)bis Rinnovo o proroga dei contratti di collaborazione stipulati con professioni ed esperti


All’articolo 8, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c) bis all’articolo 1, comma 2, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «non più di una volta,» sono inserite le seguenti parole: “ad eccezione dei contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti ai sensi dell’art. 9, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell’ambito del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto massimo nel termine di attuazione del progetto e delle risorse assegnate””.

Dopo il comma 7 dell’articolo 8, è aggiunto il seguente comma:
“All’articolo 11 del decreto – legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1 dopo le parole “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale” sono inserite le parole “e dirigenziale”.
All’articolo 11 del decreto – legge n.36 del 2022, al comma 1 dopo l’ultimo periodo sono aggiunte le parole “nonché dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Relazione illustrativa
L’emendamento proposto, attraverso l’inserimento di una lettera c) bis all’articolo 8 del DL 19/2024, è volto a modificare l’articolo 1, comma 2, del D.L. 80 del 2021 recante “Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
La disposizione proposta precisa che, nell’ambito della disciplina speciale derogatoria al D. Lgs .n. 165/2001, dettata dal D.L. 80/2021 per favorire l’attuazione del PNRR, i contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti a supporto delle amministrazioni, ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, non solo possono eccedere la durata di trentasei mesi ma possono essere rinnovati e/o prorogati anche più di una volta, purché nei limiti della durata massima del progetto e nel rispetto delle risorse rispettivamente assegnate a Regioni e Province Autonome in qualità di soggetti attuatori. Infatti, la maggior parte dei contratti sottoscritti da Regioni e Province Autonome con gli esperti/professionisti PNRR sono già stati rinnovati o prorogati una volta e scadranno il 31.12.2024, a fronte di una durata del Progetto stabilita inizialmente al 31.12.2025 e ad oggi prorogata al 30.6.2026.
Si tratta, quindi, di assicurare l’adeguato supporto per la conclusione del Progetto avvalendosi di professionisti ed esperti che abbiano già maturato la necessaria esperienza e che, secondo una valutazione discrezionale dell’amministrazione, risultino funzionali al raggiungimento dei traguardi ed obiettivi previsti.
Per contro, l’impossibilità di rinnovo e/o proroga dei contratti in essere comporterebbe la necessità di svolgere ulteriori selezioni per l’individuazione di nuovi professionisti ed esperti con evidente notevole dispendio di risorse umane ed economiche e con il rischio di una non tempestiva e proficua conclusione del Progetto a causa dell’inserimento, nella sua fase finale, di figure professionali che non conoscono dati elaborati e processati da altri.
L’emendamento, inoltre, consente alle Regioni a statuto ordinario di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale di reclutare personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione del PNRR, derogando anche per il personale dirigenziale ai limiti di cui al decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché, tanto per il personale del comparto che per quello dirigenziale, ai limiti di cui all’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Art. 9 (Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

I commi 1 e 2 dell’articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituita una cabina di coordinamento presieduta dal presidente della stessa regione o provincia autonoma, che si raccorda con il prefetto del capoluogo di regione, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nel corrispondente ambito territoriale. Alla cabina di coordinamento partecipano il prefetto del capoluogo di regione e gli altri prefetti di volta in volta interessati, i presidenti delle province o i sindaci delle Città metropolitane, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei comuni titolari di interventi PNRR e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare nell’ambito della regione o provincia autonoma interessata. Entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, e su parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.
Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal presidente della regione o provincia autonoma e dal prefetto di cui al comma 1 alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto- legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La cabina di coordinamento di cui al comma 1 risponde alla Cabina di regia di cui all’art. 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.

Relazione illustrativa
Con questo emendamento si vuole trasferire la neonata cabina di coordinamento – prevista dal comma 1 dell’art. 9 – da un livello provinciale ad un livello regionale, attribuendo al presidente della regione (o provincia autonoma) il coordinamento, in raccordo con la prefettura del capoluogo regionale. Infatti, la composizione attualmente vigente di tale cabina così come declinata non tiene conto del ruolo delle regioni nell’attuazione del PNRR, le quali anche alla luce dei principi derivanti dal titolo V della Costituzione esercitano competenze esclusive in molte delle materie afferenti i programmi e gli interventi oggetto del coordinamento. Inoltre, una frammentazione a livello provinciale di tale coordinamento farebbe venir meno, soprattutto nelle regioni più grandi, l’efficacia e l’efficienza dello stesso. Con tale soluzione alternativa verrebbero mantenute le competenze originariamente previste per la cabina di coordinamento ma con un’organizzazione a livello regionale anziché provinciale e attribuendo alla regione un ruolo più incisivo senza interferire con le attribuzioni statali, in quanto il raccordo con le prefetture garantisce di fatto un ruolo paritario tra componente statale e regionale. Il ruolo regionale viene qui valorizzato anche nei suoi risvolti di conoscenza del territorio e relazioni istituzionali con le autonomie locali, scelta finalizzata a garantire maggiori probabilità di successo nella predisposizione e attuazione del piano di azione.
Inoltre, è introdotto un parere della Conferenza unificata sulle linee guida per la predisposizione del piano di azione, in modo che sia garantita ancora più strettamente la leale collaborazione con i territori e la conseguente efficacia delle indicazioni fornite dalla Struttura di missione PNRR.
È proposta anche la modifica del primo periodo del comma 2 laddove attualmente dispone che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR. Come conseguenza della modifica al comma 1, la comunicazione viene effettuata dal “presidente della regione o provincia autonoma e dal prefetto di cui al comma 1”, che appunto sono tenuti a operare in raccordo tra loro.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Si chiede lo stralcio dal provvedimento in esame di tutte le disposizioni che intervengono in materia di lavoro che, ad avviso delle Regioni, dovrebbero essere ricomprese in modo organico e coordinato in un provvedimento legislativo specificamente dedicato alla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Qualora tali richieste non possano essere accolte, in subordine, si propongono le seguenti proposte emendative:

Art.29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)


Proposta additiva comma 19, lett.a), comma 1, lett.e)
All’art.29 comma 19 lettera a), dopo le parole “e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” inserire le seguenti “, qualora obbligatorio”

Relazione illustrativa
La proposta tende a specificare che il requisito del DVR debba essere dimostrato solo quando lo stesso è obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81/2008. Infatti, un lavoratore autonomo, senza dipendenti, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 non ha l’obbligo di redazione del DVR; tuttavia, se tale requisito fosse mantenuto al fine del rilascio della patente a crediti, le disposizioni risulterebbero in contrasto tra loro.

Proposta additiva art.29, comma 19, lett.a), comma 1, nuova lett.g)
All’art.29 comma 19 lettera a), dopo le parole “f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).” inserire le seguenti “g) possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del DPR 177/2011 per le attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.”

Relazione illustrativa
Proposta formulata con riferimento all’art. 1 comma 1 del DPR 177/2011 - 1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

Proposta additiva art.29, comma 19, lett.a), comma 4, nuova lett.e)
All’art 29 comma 19 lettera a), dopo le parole “3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.” inserire le seguenti “e) Le decurtazioni di cui alle lettere a), b), c), per ogni singola violazione, sono raddoppiate qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente.”

Relazione illustrativa
La proposta tende ad aumentare la decurtazione dei crediti, raddoppiandola, per le aziende neo patentate. Ciò, in analogia con quanto già previsto dal Codice della Strada per la patente di guida ai soggetti neo patentati, tende ad inserire un elemento maggiormente incisivo nei confronti delle imprese che svolgono attività nel settore edile, ad alto rischio, con scarsa esperienza pregressa, così da ottenere una maggiore attenzione e diligenza nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

Proposta sostitutiva art.29, comma 19 lettera a), comma 6
All’art.29 comma 19 lettera a), le parole “6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.” sono sostituite dalle seguenti “6. Le informazioni circa i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 emessi dagli organi di vigilanza di cui al comma 1 dell’articolo 13 sono acquisite da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante il SINP di cui all’articolo 8. Le amministrazioni che non contribuiscono ad alimentare il SINP di cui all’articolo 8, che hanno formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne danno comunicazione, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.”

Relazione illustrativa
La proposta tiene conto del già vigente articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 ove è previsto lo scambio delle informazioni richieste tramite il SINP. Non si ritiene di dover inserire una ulteriore e non specificata modalità di trasmissione di informazioni tra organi di vigilanza di cui all’articolo 13. È fatta salva la necessità di trasmissione delle informazioni circa i provvedimenti sanzionatori per le ulteriori amministrazioni non ricomprese nell’articolo 8 del D.Lgs. 81/2008.

Proposta additiva art.29, comma 19 lettera a), comma 8
All’art.29 comma 19 lettera a), dopo le parole “8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14.” inserire le seguenti “Alla perdita totale dei crediti i soggetti di cui al comma 1 non possono operare sull’intero territorio nazionale ed in qualsiasi settore lavorativo. La sede competente per territorio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dispone la sospensione della patente a tempo indeterminato con atto definitivo. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Copia del provvedimento di sospensione è inoltre trasmessa, a cura dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, agli organi di vigilanza di cui all’articolo 13, per il tramite del SINP di cui all’articolo 8. Su istanza di parte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, e a seguito del recupero dei crediti secondo le modalità di cui al comma 7, il provvedimento di sospensione è revocato.”

Relazione illustrativa
La proposta tende a correlare la perdita di tutto il punteggio con l’esclusione, anche temporanea, allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, e non solo nei cantieri edili.

Proposta additiva art.29, comma 19 lettera a), comma 8
All’art 29 comma 19 lettera a), dopo le parole “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.” inserire le seguenti “La sanzione è raddoppiata qualora la patente sia sospesa ai sensi del comma 5. L’attività in qualsiasi settore da parte di una impresa o un lavoratore autonomo la cui patente si sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo ai sensi del presente comma è punita con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 14.000 a 56.000 euro. Si applica inoltre l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di 12 mesi dalla data di accertamento della violazione.”

Relazione illustrativa
La proposta di modifica tende ad inserire valenza penale al mancato rispetto delle disposizioni riferite ai provvedimenti di sospensione della patente nonché a prevedere aggravanti in caso di svolgimento di attività lavorative con patente sospesa.

Proposta additiva art.29, comma 19 lettera a), comma 9
All’art.29 comma 19 lettera a), dopo le parole “9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.” inserire le seguenti “A tale sezione hanno accesso, senza limiti legati al territorio di competenza, le Aziende Sanitarie Locali, per gli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.”

Relazione illustrativa
La proposta tende a fornire anche al personale di vigilanza delle ASL, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008, l’accesso alle informazioni circa la patente e crediti. In caso contrario il mancato accesso a tali informazioni comporterebbe l’impossibilità di accertamento da parte delle ASL.

Proposta additiva art.29, comma 19 lettera a), comma 10
All’art. 29 comma 19 lettera a), dopo le parole “10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,” inserire le seguenti “acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,”

Relazione illustrativa
La proposta è riferita alle competenze dei Ministeri e delle Regioni, anche ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

Proposta parzialmente ablativa art.29, comma 19 lettera a), comma 11
All’art.29 comma 19 lettera a), le parole “11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;”, sono soppresse

Relazione illustrativa
Il possesso della SOA non può sostituirsi alla patente a crediti, ciò in quanto le SOA riguardano aspetti di idoneità all’esecuzione di lavori e non sostitutivi dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Proposta parzialmente ablativa art.29, comma 19 lettera b), punto 1), lett.b-bis)

All’art 29 comma 19 lettera b), le parole “ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;»;”, sono soppresse

Relazione illustrativa
Il possesso della SOA non può sostituirsi alla patente a crediti, ciò in quanto le SOA riguardano aspetti di idoneità all’esecuzione di lavori e non sostitutivi dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008. La proposta in coerenza con la proposta precedente elimina l’obbligo di verificare il possesso della certificazione SOA da parte del Committente in via alternativa alla patente a crediti.

Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro
Comma aggiuntivo 12 bis (Ulteriori disposizioni urgenti per rafforzare l’attività di vigilanza in tema di salute e sicurezza sul lavoro)

Dopo il comma 12 dell’articolo 31 aggiungere il seguente:
“12 - bis
Al fine di potenziare le attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti ingegneri, dirigenti chimici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, fisici, architetti, psicologi, laureati in scienze giuridiche, personale amministrativo ovvero ulteriori profili professionali dalle stesse individuati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma secondo la ripartizione di seguito riportata:
 

PIEMONTE     € 1.104.715

VALLE D'AOSTA     € 31.509

LOMBARDIA     € 2.496.635

P.A. BOLZANO     € 128.731

P.A. TRENTO     € 133.535

VENETO     € 1.221.538

FRIULI VENEZIA GIULIA     € 309.666

LIGURIA     € 402.113

EMILIA-ROMAGNA     € 1.118.687

TOSCANA     € 944.850

UMBRIA     € 223.504

MARCHE     € 384.503

LAZIO     € 1.451.713

ABRUZZO     € 328.469

MOLISE     € 76.981

CAMPANIA     € 1.395.274

PUGLIA     € 993.265

BASILICATA     € 140.157

CALABRIA     € 478.443

SICILIA     € 1.224.212

SARDEGNA     € 411.500

TOTALE     € 15.000.000


12 ter. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva aggiuntiva di 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 15.000.000 di euro annui dall’anno 2025. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per gli importi indicati al comma 1.

Relazione illustrativa
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 81/2008 la vigilanza in tema di salute e sicurezza sul lavoro è svolta, anche, dalle Aziende Sanitarie Locali. Si ritiene che l’investimento in risorse previsto per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro debba essere parimenti previsto anche per le Aziende Sanitarie Locali che, in attesa del completamento delle assunzioni da parte di INL e la formazione del personale ispettivo, garantiscono la vigilanza tecnica in tutti i luoghi di lavoro nei termini previsti dai LEA. Le risorse indicate dovranno essere reperite in base al bilancio.

Art.37 (Attività del “Nucleo PNRR Stato - Regioni”)

Proposta sostitutiva

L’articolo 37 è sostituito dal seguente:
 

Art. 37 (Progetti Bandiera)

1. Ciascuna Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano individua un intervento avente particolare rilevanza strategica per il proprio territorio denominato “Progetto Bandiera” da finanziarsi con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 di competenza nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede secondo le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
3. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR programmatiche dei due strumenti, di un del progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».

Dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente:

“Art. 44-bis (Clausola di salvaguardia)


Articolo aggiuntivo

Dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente:
 

“Art. 44-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. La Regione autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali dei rispettivi territori accedono alle risorse statali sostitutive dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Le risorse statali sostitutive di quelle previste dal PNRR e dal PNC che sono erogate agli enti locali per il tramite della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome, continuano ad essere erogate alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alle Province autonome per le finalità originariamente previste.”.

Relazione illustrativa
La disposizione di cui al comma 1, è comune a tutte le autonomie speciali, ed è volta a salvaguardare gli assetti ordinamentali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza statutaria.
Per quanto riguarda il comma 2, specifico per la Regione autonoma Valle d’Aosta e per le sole Province autonome, la disposizione del primo periodo è necessaria per evitare il definanziamento di interventi già assegnati alla medesima Regione autonoma e alle medesime Province autonome e agli enti locali dei relativi territori a seguito della ridefinizione degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC e della loro sostituzione con risorse statali.
La norma di raccordo si giustifica in ragione della non accessibilità, in via ordinaria, ai fondi statali che caratterizza l’ordinamento finanziario delle Province autonome e determinerebbe una situazione di squilibrio finanziario per i predetti enti e quindi la loro esclusione dal processo di riforma nazionale in atto.
La precisazione contenuta nel secondo periodo, relativa alle risorse assegnate agli enti locali, è necessaria in virtù della competenza esclusiva in materia di finanza locale della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome, che ha determinato l’erogazione di risorse PNRR e PNC agli enti locali, per il tramite del bilancio della Regione e delle Province medesime. La prosecuzione dell’erogazione tramite i rispettivi bilanci regionali e provinciali risulta necessaria anche in un’ottica di continuità e di semplificazione dei rapporti finanziari con gli enti locali, tenuto conto che per gli interventi in esame la relativa erogazione è già stata avviata per il tramite della Regione e delle Province medesime.
 

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE
 

Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Proposta additiva


All'articolo 1, comma 13, dopo le parole "Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) , numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67” inserire le seguenti “o a carico del fondo sviluppo e coesione non già assegnate o programmate. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto, individuano gli interventi contenuti nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della nuova fonte finanziaria e dei tempi di attivazione. Entro 15 giorni dall’individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano degli interventi contenuti nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, con atto giuridicamente vincolante, il Ministero che assegna le nuove risorse, ne determina l’ammissione a finanziamento e la contestuale soppressione dal relativo CIS”.

All’articolo 1, comma 13, dopo le parole “Per assicurare la tempestiva realizzazione dell'investimento 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità" di cui alla Componente 1, del PNRR e dell'investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR” l’espressione “che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91” è soppressa.

All'articolo 1, comma 13, dopo le parole "le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67” inserire le seguenti “o su risorse a valere sul fondo sviluppo e coesione non già assegnate o programmate, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti.”

Relazione illustrativa
Viene richiesta la possibilità di fruire di risorse integrative, esplicitando il caso dei Fondi di Coesione Sociale, oggetto di specifica richiesta di nuovo finanziamento da parte delle Regioni ulteriore alle imputazioni programmatiche di cui alla delibera Cipess 25 del 3 agosto 2023.
Il Titolo V della Costituzione disciplina la programmazione regionale in modo articolato, delineando le competenze e i poteri delle Regioni in diverse aree di intervento. Le Regioni possono legiferare in diverse materie, tra cui sanità, in maniera autonoma, salvo la determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato. In sintesi il Titolo V della Costituzione Italiana conferisce alle Regioni un ruolo di primaria importanza nella programmazione e attuazione di interventi di sviluppo economico, sociale e territoriale. Pertanto, la programmazione regionale degli investimenti e il relativo cronoprogramma attuativo rappresenta uno strumento fondamentale per il governo del territorio e per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo.

Proposta sostituiva

All'articolo 1, comma 13, le parole "La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell’integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.”

Sono sostituite dalle seguenti:
“La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute che la approva, con decreto ministeriale, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto ministeriale assicura la continuità nel finanziamento degli interventi e la completa rendicontabilità delle spese già sostenute individuando una sola regola di rendicontazione.”

Relazione illustrativa
Il parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti non è necessario, ai fini della pronta ridefinizione delle fonti di finanziamento di interventi che sono già in corso e, peraltro, programmati con i Ministeri competenti e/o con il supporto di Agenas.
Viene precisato che il decreto ministeriale deve assicurare la continuità nei finanziamenti (senza che possano maturare pagamenti privi di finanziamento) e la completa rendicontabilità delle spese già sostenute (senza che maturino spese che non possono essere addotte in rendicontazione e che quindi resterebbero non finanziate). Il decreto ministeriale individua inoltre una sola regola di rendicontazione in modo da evitare la commistione di più regole diverse in sede di rendicontazione.

Proposta sostituiva

All'articolo 2, comma 1, le parole " ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data.”

Sono sostituite dalle seguenti:
“ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data.”

All'articolo 2, comma 1, le parole " la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all’amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni.”

Sono sostituite dalle parole: “la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all’amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni.”

Relazione
I termini indicati nel decreto sarebbero rispettabili, da parte delle Regioni, solo se la piattaforma Regis consentisse di accedere alle informazioni relative ai vari interventi in modo agevole, con esportazioni massive dei dati. Considerato che tale possibilità, più volte richiesta, non è ancora stata concessa, le tempistiche previste dal decreto vengono aggiornate in modo da consentire le attività (soprattutto manuali) necessarie alla corretta predisposizione della rimodulazione degli interventi.

Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Al secondo comma dell’articolo 1 le parole "la stipula del contratto” sono sostituite dalle parole “l’aggiudicazione”

Relazione illustrativa
Al fine di garantire il raggiungimento dell’obbligazione giuridicamente vincolante, quale fondamento imprescindibile per una prima cristallizzazione delle risorse, si ritiene opportuno anticipare tale momento all’aggiudicazione, confermando le regole fino ad oggi vigente in tema di OGV, pur consapevoli del processo di cambiamento in materia, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.

Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Al comma 2 dell’articolo 1 dopo la frase “del loro stato di avanzamento” si aggiungono le parole “previo confronto con i Soggetti Attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell’obbligazione giuridicamente vincolante alla data del presente decreto”.

Relazione illustrativa
L’integrazione proposta è finalizzata a entrare nel merito dei singoli interventi, ritenendo necessario un confronto sull’effettivo stato di avanzamento degli stessi che, pur non avendo raggiunto l’obbligazione giuridicamente vincolante in ragione della loro complessità, sono in attuazione e garantiscono il loro completamento entro i termini assegnati.

Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Al comma 2 quarto periodo dell’articolo 1, le parole: “entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Relazione illustrativa
Con tale emendamento si vuole porre l’attenzione sulla tempistica assai ristretta con cui le amministrazioni titolari devono trasmettere l’elenco degli interventi finanziati a valere sul PNC, per i quali risulti perfezionata l'obbligazione giuridicamente vincolante e assunti i corrispondenti impegni di spesa, comunicando altresì il relativo stato di avanzamento. La comunicazione di tali dati risulta essenziale per il mantenimento dell’intervento all’interno di quelli finanziabili. In assenza di un differimento del termine si rischierebbe di avere interventi che, pur in presenza dei requisiti individuati quali necessari, verrebbero definanziati per l’impossibilità di trasmettere le informazioni richieste entro tale scadenza ravvicinata. Si evidenzia, infatti, che l’onere informativo ricade sulle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNC, che potrebbero non disporre al momento di tutti gli elementi necessari a fornire i predetti elenchi e la tempistica ristretta non consentirebbe di reperirli presso i soggetti attuatori.

Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Al comma 3 dell'articolo 1 nel quarto periodo “Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi…..”, le parole “la stipula del contratto” sono sostituite da “l’aggiudicazione”.

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Proposta ablativa

Al comma 3 dell’articolo 2 le parole “ovvero incompleto” sono soppresse.

Proposta additiva

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Al comma 3 dell’articolo 2, dopo le parole “fonti di finanziamento nazionale.” è aggiunto il seguente periodo “Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali.”

Relazione illustrativa
L’integrazione della formulazione proposta è finalizzata a riallineare le disposizioni nazionali con quelle del Regolamento UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale, all’art. 24, ricomprende, quale oggetto della valutazione da parte della Commissione Europea, non solo gli obiettivi ma anche i traguardi (tappe intermedie) e prevede che la Commissione possa effettuare una valutazione in ordine al conseguimento soddisfacente/insoddisfacente sia degli obiettivi che dei traguardi. L’attuale formulazione della norma nazionale, riferendosi esclusivamente al conseguimento degli obiettivi finali, sembra escludere che la realizzazione dei traguardi intermedi possa comunque essere considerata soddisfacente e debba, inevitabilmente, determinare il definanziamento e/o il recupero degli importi. In altri termini, la realizzazione di lotti funzionali o lotti prestazionali di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, determinando il non conseguimento o l’incompleto conseguimento degli obiettivi finali del PNRR non sarebbe sufficiente ad evitare la procedura di definanziamento. La proposta mira, quindi, a preservare le risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi ed obiettivi che abbiano una propria autonomia, consentendo ai soggetti attuatori di non dover restituire quanto percepito e rendicontare le pertinenti spese sostenute, anche a fronte di un obiettivo finale non completamente conseguito.

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Al comma 3 dell’articolo 2, alla fine del primo periodo, dopo la locuzione “a valere su altre fonti di finanziamento nazionale”, è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12 del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l’amministrazione centrale titolare tiene conto dell’esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l’impossibilità di completare l’intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR”.

Relazione illustrativa

L’emendamento è finalizzato ad attivare una interlocuzione con lo Stato al fine di giungere ad una formulazione dell’articolo che sia improntata al principio di leale collaborazione tra livelli istituzionali. La proposta si pone, dunque, in continuità con quanto richiamato nell’osservazione generale. Occorre, infatti, valutare la complessità di situazioni, come ad esempio quella richiamata per il Programma GOL, avviato con un sensibile ritardo, rispetto al quale le Regioni e PA non hanno alcuna responsabilità e per cui eventuali ritardi di realizzazione non sono ascrivibili a responsabilità gestionali delle stesse. In linea generale, si possono determinare criticità attuative che derivano da elementi oggettivi, quali le caratteristiche del mercato del lavoro o il sopraggiungere di diverse condizioni di contesto. In queste fattispecie, la proposta emendativa è volta a introdurre un percorso di confronto tra l’amministrazione centrale e i soggetti attuatori per verificare le difficoltà che hanno causato ritardi nello svolgimento degli interventi, anche ai fini dell’attribuzione di una responsabilità condivisa.

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Proposta parzialmente ablativa


All’articolo 2, comma 3 dopo le parole “provvede a restituire gli importi percepiti” eliminare “attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti”.

Relazione illustrativa
Andrebbe specificato che lo Stato è responsabile in solido per l’eventuale mancata attuazione dei target in quanto la Misura M2C1 - Investimento 2.3 – sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole bando PNRR ha un target nazionale: 15.000 domande di aiuto ammesse per complessivi 400 milioni di euro. Ogni Regione concorre al raggiungimento del target nazionale avendo una specifica dotazione finanziaria.

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 2 “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR” sono soppressi.

o in subordine

2.1 Il Comma 1 dell’articolo 2 “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR” è così sostituito:
“1 Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023 o successiva, con l’indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L’unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell’amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore”.

Relazione illustrativa
L’articolo 2 pone in capo ai soggetti attuatori dei programmi ed interventi del PNRR l’obbligo di caricare sul sistema Regis il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023.
L’Ufficio Monitoraggio del MEF, rivolgendosi agli Enti Attuatori, ha così specificato l’obbligo:
“Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato DL, l’aggiornamento dovrà contenere lo stato di avanzamento fino al 31 dicembre 2023 e dovrà essere effettuato entro e non oltre il 2 aprile 2024.
In particolare, dovranno essere aggiornati, nell’ambito dell’Anagrafica Progetto:
1. Sezione Cronoprogramma/Costi - Iter di Progetto: tutte le fasi previste fino alla conclusione del progetto, le relative date di inizio e fine previste, e, per ogni fase in corso o conclusa, le date di inizio e fine effettive
2. Sezione Cronoprogramma/Costi - Piano dei Costi: gli importi realizzati per le annualità fino a tutto il 2023 e gli importi da realizzare per le successive annualità
3. Sezione Indicatori – Indicatori target: il valore programmato (ove editabile) e realizzato di ciascun indicatore target collegato al progetto in coerenza con il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi (target) e degli obiettivi (milestone) intermedi e finali della misura
4. Sezione Gestione Spese: i pagamenti del progetto relativi alle annualità fino a tutto il 2023.
Con l’occasione, vi segnaliamo la necessità di aggiornare le procedure di aggiudicazione, nell’ambito della sezione Procedura Aggiudicazione, verificando preliminarmente la corretta integrazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) con le eventuali informazioni non ancora comunicate (es. data aggiudicazione, data stipula, importo aggiudicazione) e il caricamento dei contratti sottoscritti.”.
Per quanto riguarda il PNRR afferente al Ministero della Cultura (M1C3- Cultura 4.0) le Regioni e le Province Autonome sono soggetti attuatori:
• per la Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” del sub investimento:
o 1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio culturale;
• per la Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” degli investimenti:
o 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”;
o 2.3 “Programmi per valorizzazione l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte;
La prima questione è relativa al termine entro il quale procedere all’adempimento richiesto: ad esempio, con riferimento alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” – Componente 3 “Turismo e cultura 4.0” – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l’investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale costa di quasi 4000 interventi. Appare assolutamente impossibile il caricamento, da parte delle Regioni e Province Autonome Enti Attuatori, dei dati richiesti in un periodo di tempo così ristretto quali i previsti 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge (entrato in vigore ai sensi dell’articolo 46 il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U., e cioè il 2 marzo). L’emendamento consiste nel far decorrere il termine di trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto.
La seconda questione riguarda la data di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari; con riferimento all’investimento sopra citato, caratteristica comune è quella di essere costituito da piccoli interventi, che per molteplici ragioni (prescrizioni della Sovrintendenza, difficoltà di realizzazione, aumento dei costi) hanno richiesto e richiedono diversi aggiornamenti dei cronoprogrammi. Inserire nel mese di marzo o aprile 2024 cronoprogrammi aggiornati al 31 dicembre 2023 può voler dire inserire documenti superati o, peggio ancora, sostituire documenti aggiornati con altri che tali non sono più. L’emendamento si fa carico di prevedere che i cronoprogrammi e le informazioni siano aggiornati alla data del 31 dicembre 2023 o successiva.

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)


Proposta additiva

Al comma 1 dell'articolo 2 dopo il primo periodo, prima di “L'unità di missione ovvero la struttura” è inserito il seguente periodo:
“Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi e/o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”

Relazione illustrativa
Con questo emendamento si vuole salvaguardare dal paventato rischio di definanziamento o di attivazione di poteri sostitutivi per quei progetti che, pur avendo ricevuto formale comunicazione di ammissibilità a finanziamento sul PNRR non sono ancora presenti in ReGiS per motivi indipendenti dai soggetti attuatori, in quanto sono in corso di definizione gli accordi o atti equivalenti per disciplinarne l'attuazione, che costituiscono presupposto per l’inserimento l'intervento su ReGiS.
A titolo esemplificativo si riporta il caso degli interventi finanziati nell’ambito della Misura M2C4I4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” per la quale, sebbene sia già stato pubblicato il decreto ministeriale contenente l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento (DM n.262 del 9 agosto 2023), al momento non risultano ancora presenti in ReGiS i relativi CUP, al cui caricamento è preposto, nel caso di specie, il MASE.

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Proposta additiva

Al comma 2 dell'articolo 2 dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente:
“Le disposizioni di cui sopra, ovvero le deroghe previste per il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti o delle scadenze previste nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, sono da intendersi direttamente applicative a far data dalla dichiarazione di emergenza, nel caso in cui sia stato riconosciuto uno stato di emergenza o un’oggettiva presenza di cause di forza maggiore.”

Relazione illustrativa
Gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e a partire dal 29 ottobre 2023 il territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca, hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, nonché' l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. I predetti eventi hanno inoltre determinato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali, come anche riconosciuto nelle delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza.
In ragione dei suddetti atti, e in considerazione delle difficoltà tecniche ed amministrative nelle quali si trovano tutti i soggetti pubblici e privati, individuati come attuatori degli interventi, si ritiene necessario prevedere una chiara esplicitazione che definisca la casistica ad hoc.

Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

All’articolo 8, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c bis) all'articolo 1, comma 2, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 dopo le parole "per non più di una volta" inserire le seguenti “ad eccezione dei contratti di collaborazione che possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale utilizzando le economie di spesa realizzate, per non più di due volte"”.

Relazione illustrativa
Il decreto – legge n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all’articolo 1 comma 2 prevede che i contratti di collaborazione possano essere rinnovati o prorogati per non più di una volta.
La maggior parte dei contratti sottoscritti dalle Regioni e dalle Province autonome con gli esperti/professionisti PNRR sono già stati rinnovati o prorogati e scadranno entro il 2024.
Questo comporterebbe la necessità di effettuare nuove e onerose procedure selettive per individuare altri professionisti per la conclusione del progetto mille esperti, con evidente impiego di risorse umane, strumentali ed economiche ed aggravio dei procedimenti. Inoltre, i nuovi professionisti si dovrebbero inserire nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione dell’intero progetto, processando dati e elaborati a loro non noti.
Fermo restando la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, l’emendamento risponde quindi all’esigenza di avvalersi dell’esperienza acquisita nell’ambito dei medesimi progetti evitando ulteriori processi di reclutamento dei professionisti. Il tutto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

3 bis Supporto e azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e società in house


1. Dopo il comma 3, dell’articolo 8, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Per sostenere le procedure di affidamento e l’accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, periodi di programmazione 2021 – 2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178, per l’assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla approvazione del presente decreto, di cui 10 milioni per l’anno 2024, 20 milioni per l’anno 2025 e 30 milioni di euro per l’anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.”

Relazione illustrativa
Il contributo si rende necessario al fine di implementare le seguenti funzioni:
- Assistenza tecnica alla stesura di progetti per la partecipazione ai bandi delle Amministrazioni Centrali e nei casi di assegnazione diretta da parte delle Amministrazioni Centrali;
- Assistenza tecnica nella stesura di bandi/manifestazioni di interesse da parte dei soggetti attuatori territoriali e supporto in fase di istruttoria, gestione, attuazione, verifica e rendicontazione dei progetti, monitoraggio, controllo, audit e valutazione;
- Sviluppo di applicativi informatici per il monitoraggio, la gestione dell’istruttoria amministrativa, l’archiviazione documentale, le fasi di istruttoria amministrativa e integrazione con i portali realizzati a livello nazionale;
- Assistenza tecnica ai fini della verifica sull’ammissibilità della spesa, sui temi inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, sul rispetto di milestones e target e supporto alle attività rendicontative e di verifica della regolarità della spesa;
- Supporto all’acquisizione di know how in materia di rendicontazione e monitoraggio tramite applicativo REGIS;
- Supporto tramite FAD, webinar, ticketing, FAQ o tavoli tecnici di confronto;
- Supporto all’implementazione dei progetti PNRR in cui il personale pubblico si trova coinvolto e per i quali necessita una preparazione/formazione tecnico specialistica adeguata;
- Supporto nel coinvolgimento del Partenariato;
- Azioni di informazione e comunicazione.

Queste funzioni sono necessarie per:
- la diffusa partecipazione degli Enti territoriali ai bandi delle Amministrazioni Centrali;
- rispetto di target e milestone del Piano di Ripresa e Resilienza da parte dei soggetti attuatori;
- condivisione delle conoscenze sugli aspetti specifici del PNRR e in particolare sui principi trasversali (con particolare riguardo ai principi del DSNH, della parità di genere, della tutela delle giovani generazioni e della riduzione dei divari territoriali);
- capacity building nelle PA interessate, con diffusione di know how in particolare in merito a progettazione, rendicontazione e controllo;
- complementarietà rispetto all’Assistenza Tecnica fornite dalle Task Force territoriali reclutate (progetto 1000 esperti).
Le risorse - ad aprile 2022 - ricadenti sul territorio per progetti PNRR ammontano circa a 87,4 mld € (stima del MEF), la cui realizzazione compete agli enti territoriali.
L’Assistenza tecnica ha un bacino potenziale di utenti (Regione, Enti del SIREG, Enti territoriali) quantitativamente molto elevato e qualitativamente molto eterogeneo, anche in considerazione del depauperamento di personale verificatosi nell’ultimo decennio.
Il benchmark con i servizi di assistenza tecnica prestati a favore delle regioni in merito ai Fondi SIE consente di ipotizzare costi unitari standard per le diverse figure professionali necessarie suscettibili di significativi risparmi in caso di affidamento a società in house.

Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

8.3 bis Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale per le finalità di Protezione Civile e tutela del territorio nell’ambito delle linee d’azione del PNRR


Dopo il comma 3 dell’art. 8, aggiungere il seguente:
“Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 comma 701 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che, entro la fine dell’anno 2024, abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta.”

Relazione illustrativa
L’emendamento proposto consente di estendere alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri la possibilità, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, di stabilizzare a quindici mesi, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.1 comma 701 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tale possibilità è riconosciuta, attualmente, soltanto alle Amministrazioni Centrali. L’accoglimento di questo emendamento consentirebbe di valorizzare le professionalità del personale assunto a tempo determinato e, nel contempo, garantirebbe alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di perseguire con maggiore efficienza le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR.

Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

8.3 ter Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle capacità per le funzioni di Protezione Civile concernenti il dissesto idrogeologico, la tutela del territorio e della risorsa idrica


Dopo il comma 3-bis dell’art. 8, aggiungere il seguente:

Al comma 701 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021 eventualmente rimodulato, a saldo invariato, con analogo provvedimento, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Relazione illustrativa
L’emendamento proposto consente alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prorogare i contratti al 31 Dicembre 2025 del personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 comma 701 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, il pieno utilizzo dei relativi fondi e accelerare gli investimenti concernenti la mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale e la realizzazione degli interventi di Protezione Civile.

Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Dopo il comma 7 dell’articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

“Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni attuatrici possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incarichi retribuiti per l’attuazione degli obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti tra le amministrazioni attuatrici e l’amministrazione centrale nonché per la formazione operativa e primo affiancamento dcl personale neo-assunto. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante specifiche assegnazioni di risorse da parte dell’amministrazione centrale”.

Relazione illustrativa
L’emendamento consente alle amministrazioni attuatrici di conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi retribuiti per l’attuazione degli obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti tra le amministrazioni attuatrici e l’amministrazione centrale, nonché per la formazione operativa e primo affiancamento del personale neo-assunto.
L’accoglimento del presente emendamento consentirebbe (in analogia a quanto previsto all’art. 10, co.1 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 per le amministrazioni titolari di interventi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza) di garantire alle amministrazioni attuatrici di perseguire con continuità le linee di azione del PNRR anche nel caso di collocamento in quiescenza di personale impiegato in tale ambito, valorizzandone la professionalità.

Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

23 bis. Risorse specifiche Covid assegnate alle Regioni non soggette a limiti art. 1 commi 897- 898 L. 145/18

Dopo il comma 23, dell’art. 8, aggiungere il seguente:

“23 bis. All’articolo 1 comma 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) dopo le parole “e non sono soggette” inserire le seguenti “, unitamente alle risorse assegnate alle regioni per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19,”.”

Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto si estende, ai finanziamenti assegnati alle Regioni per interventi finalizzati ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Virus COVID -19, la possibilità di utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo, anche in deroga ai limiti ordinari previsti per legge (commi 897 e 898 della Legge 145/2017). Questo allentamento di vincoli, in linea con quanto già previsto per il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome (art. 111, comma 1, del DL 34/2020) e di quanto già previsto per gli enti locali (art 13 comma 1 del DL 4/2022), favorisce il completamento degli interventi a cui le risorse assegnate specificatamente afferivano.
Le modifiche proposte non comportano aggravi per la finanza pubblica, in quanto facilitano l’utilizzo di risorse già nelle disponibilità delle Regioni.

Art. 9 (Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

“Il comma 1 dell’art. 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 è soppresso.”

o in subordine

Proposta sostitutiva 9.1; 9.2

I commi 1 e 2 dell’articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:
1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l’attività di supporto a favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, sono istituite Unità di Missione PNRR territoriali, coordinate da ciascuna Regione o Provincia autonoma competente con il compito di definire un piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito regionale. L’Unità di Missione PNRR territoriale è presieduta dal presidente della stessa regione o provincia autonoma, che si raccorda con il prefetto del capoluogo di regione, partecipano il prefetto del capoluogo di regione e gli altri prefetti di volta in volta interessati, il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della ragioneria generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentati delle Amministrazioni centrali titolari interessate dagli interventi PNRR. Alle riunioni delle Unità di Missione territoriali partecipano, ove richiesto, gli altri Soggetti attuatori pubblici e privati.
2. Le Unità di Missione PNRR territoriali si interfacciano con la Struttura di Missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la quale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento. Il piano di azione viene predisposto dalla Regione o Provincia autonoma in raccordo con le Prefetture e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dall’Unità di missione territoriale alla Struttura di missione PNRR, nonché alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Relazione illustrativa
La presente proposta di emendamento nasce dalla necessità di riconoscere alle Regioni e Province autonome un ruolo di coordinamento nell’attività di monitoraggio dell’attuazione degli interventi PNRR e di supporto nei confronti dei soggetti attuatori operanti sul territorio regionale.
L’impostazione attuale, basata sulla scelta di attrarre totalmente gli interventi PNRR alla competenza statale, relegando le Regioni al ruolo di meri soggetti attuatori, non tiene conto della Riforma del Titolo V della Costituzione, tornando ad un’impostazione dello Stato su base prefettizia e provinciale. Il presente articolo propone invece l’istituzione di Unità di Missione PNRR territoriali, coordinati da ciascuna Regione o Provincia autonoma competente, con compiti di monitoraggio degli interventi e che operi in funzione di raccordo con le Prefetture e con gli altri soggetti rappresentativi del territorio e gli altri coinvolti nell’attuazione degli interventi.
Il piano di azione viene predisposto, sulla base delle linee guida emanate dalla Struttura di missione PNRR, dalla Regione in raccordo con le Prefetture e gli esiti sono comunicati alla Struttura di Missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

Al comma 1 dell’articolo 11 prima delle parole “al 30 per cento del contributo assegnato” si aggiunge il termine “almeno”.

Relazione illustrativa
Si ritiene l’emendamento chiarificatore rispetto al testo generale della disposizione, nel rispetto dello spirito del legislatore. La norma infatti prevede la quota di preassegnazione pari al 30% del contributo assegnato, facendo però salve le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
L’introduzione di un tetto minimo di preassegnazione consentirebbe agli interventi con un livello di attuazione più elevato di avere garanzia di copertura.

Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

Alla fine del comma 4 dell’articolo 12, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente nuovo periodo “A tale scopo, al comma 2 dell'art. 57 del D. lgs 118 del 23 giugno 2011 si aggiunge alla fine: "salvo che specifica normativa dell’Unione europea consenta che la verifica dei costi sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.”

Relazione illustrativa
La motivazione della proposta additiva risiede nella necessità di riconoscere le opportunità di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di verifica di gestione e di liquidazione della spesa dei progetti con contributi pubblici a valere sui fondi delle politiche di coesione e sul PNRR, di derivazione comunitaria, ed in particolare la norma dell’art. 74 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato nei manuali di attività di controllo del PNRR. Il Regolamento europeo 2121/1060 dispone, infatti, all’art. 74 comma 2 che le verifiche di gestione (necessarie per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione) siano “basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto”. Ne discende che i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione non debbano verificare il 100% dei costi (percentuale questa legata ad un rischio molto elevato di frode) ma debbano invece effettuare una verifica basata su un’analisi dei rischi ex ante e per iscritto e proporzionata ai rischi individuati. Ne consegue che anche la definizione di liquidazione dei costi deve necessariamente allinearsi alla normativa europea. Tale opportunità di semplificazione del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 74 comma 2, tuttavia incontra un ostacolo alla sua concreta applicazione nella normativa nazionale che si la proposta emendativa intende aggiornare (ossia l’attuale definizione di “liquidazione della spesa” dell’art. 57, comma 2 del D. Lgs 118/2011), in quanto senza un esplicito richiamo alle verifiche di gestione, basate su un’analisi dei rischi e proporzionati ai rischi individuati, i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione italiani per pagare le spese progettuali devono adottare sistemi di gestione che prevedano esclusivamente la verificare del 100% dei costi per dare riscontro della rispondenza della fornitura o della prestazione ai requisiti qualitativi, così come prevede l’art. 57 comma 2 del D.lgs118/2011. La normativa italiana risulta essere in contrasto e di ostacolo alle indicazioni europee di semplificazione, di fatto rallentano i processi di liquidazione e fanno apparire i progetti italiani, sostenuti dai fondi delle politiche di coesione e dal PNRR, come grandemente rischiosi. La specifica proposta additiva intende inserire nel corpus originario della normativa (comma 2, ultimo capoverso, dell’art. 57 del D. Lgs. 118/2011) un’aggiornata definizione di liquidazione di spesa che tenga conto, anche, di operazioni semplificate di verifica, qualora specifica normativa europea ne facciano espresso riferimento, come nel caso del regolamento UE 2021/1060, richiamato anche dalla normativa del PNRR. La proposta medesima intende affiancare alla consolidata definizione di liquidazione di spesa, una specifica opportunità di semplificazione di derivazione europea, permettendo ai Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione di procedere più celermente ai pagamenti, anche sulla base di una verifica di gestione basata sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

Alla fine del comma 4 dell’articolo 12, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente nuovo periodo “A tale scopo, al comma 2 dell'art. 57 del D. lgs 118 del 23 giugno 2011 si aggiunge alla fine: "salvo che specifica normativa dell’Unione europea consenta che la verifica dei costi sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.”

Relazione illustrativa
La motivazione della proposta additiva risiede nella necessità di riconoscere le opportunità di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di verifica di gestione e di liquidazione della spesa dei progetti con contributi pubblici a valere sui fondi delle politiche di coesione e sul PNRR, di derivazione comunitaria, ed in particolare la norma dell’art. 74 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato nei manuali di attività di controllo del PNRR. Il Regolamento europeo 2121/1060 dispone, infatti, all’art. 74 comma 2 che le verifiche di gestione (necessarie per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione) siano “basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto”. Ne discende che i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione non debbano verificare il 100% dei costi (percentuale questa legata ad un rischio molto elevato di frode) ma debbano invece effettuare una verifica basata su un’analisi dei rischi ex ante e per iscritto e proporzionata ai rischi individuati. Ne consegue che anche la definizione di liquidazione dei costi deve necessariamente allinearsi alla normativa europea. Tale opportunità di semplificazione del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 74 comma 2, tuttavia incontra un ostacolo alla sua concreta applicazione nella normativa nazionale che si la proposta emendativa intende aggiornare (ossia l’attuale definizione di “liquidazione della spesa” dell’art. 57, comma 2 del D. Lgs 118/2011), in quanto senza un esplicito richiamo alle verifiche di gestione, basate su un’analisi dei rischi e proporzionati ai rischi individuati, i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione italiani per pagare le spese progettuali devono adottare sistemi di gestione che prevedano esclusivamente la verificare del 100% dei costi per dare riscontro della rispondenza della fornitura o della prestazione ai requisiti qualitativi, così come prevede l’art. 57 comma 2 del D.lgs118/2011. La normativa italiana risulta essere in contrasto e di ostacolo alle indicazioni europee di semplificazione, di fatto rallentano i processi di liquidazione e fanno apparire i progetti italiani, sostenuti dai fondi delle politiche di coesione e dal PNRR, come grandemente rischiosi. La specifica proposta additiva intende inserire nel corpus originario della normativa (comma 2, ultimo capoverso, dell’art. 57 del D. Lgs. 118/2011) un’aggiornata definizione di liquidazione di spesa che tenga conto, anche, di operazioni semplificate di verifica, qualora specifica normativa europea ne facciano espresso riferimento, come nel caso del regolamento UE 2021/1060, richiamato anche dalla normativa del PNRR. La proposta medesima intende affiancare alla consolidata definizione di liquidazione di spesa, una specifica opportunità di semplificazione di derivazione europea, permettendo ai Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione di procedere più celermente ai pagamenti, anche sulla base di una verifica di gestione basata sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

Coordinamento delle semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti

All'articolo 12, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7 bis. All'articolo 9-ter del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, al comma 3, dopo le parole "per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1", le parole "di potenza fino a 10MW" sono soppresse.”

Relazione illustrativa
L'emendamento coordina le particolari disposizioni contenute nell'art. 9-ter della legge 34/2022 in tema di impianti di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, alle recenti modifiche delle soglie autorizzative, previste in favore di tutti gli impianti FER dal recente decreto legge 181/2023 convertito con modificazioni dalla legge 1/2024, secondo cui la soglia per la PAS è 12 MW. La vigente disposizione dell'art. 9-ter comma 3 oggetto di modifica, in ogni caso sancisce l'applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

Semplificazione per impianti di accumulo elettrochimico

All'articolo 12, dopo il comma 7bis è inserito il seguente: “7 ter. All'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, al comma 2-quater, lettera d), dopo le parole "la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di" la soglia di "10MW" è sostituita dalla soglia "12MW".”

Relazione illustrativa
L'emendamento coordina la soglia di liberalizzazione attualmente vigente per i sistemi di accumulo e fissata in 10MW alla nuova soglia generale come limite per la PAS ex dlgs 28/2011, al fine di evitare che sistemi fino a 10MW siano realizzabili in regime libero mentre sistemi dai 10,1 ai 12 MW siano soggetti a PAS. Con l'emendamento tutti i sistemi di accumulo fino a 12MW risulterebbero realizzabili in regime libero secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2-quater, lett. d), legge 55/2002.

Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

Il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti.

Relazione illustrativa
La formulazione attuale del DL 19/2024 non tiene conto della complessità nell’attuazione degli interventi dove risulta possibile, e molto spesso solito, che un unico intervento (cfr.: definizione di cui all’Allegato alla Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n.9 “Progetto o intervento” di cui alla “Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica”) si articoli in uno o più CIG/SmartCIG, ovvero più CUP afferenti uno stesso CLP (codice ReGiS).
Occorre quindi garantire che tanto all’interno dello stesso intervento quanto all’interno di uno stesso progetto, qualora composito in termini di soggetti e sotto interventi, sia garantita un’uniformità normativa di riferimento.

Art. 13 (Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

comma 1, lettera b


b) all’articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;

Proposta additiva

All’art. 13, comma 1, lettera b dopo le parole “relativi alle sedi” inserire le seguenti “, anche nuove,” e dopo le parole “degli ITS Academy” inserire “e/o”.

Relazione illustrativa
Occorre ricomprendere interventi su tutte le sedi sia in uso che nuove. La lettera a), così come modificata, potrebbe prevedere quindi l’ulteriore possibilità di interventi sulle sedi vecchie e nuove oltre a interventi sui laboratori e a interventi sulle infrastrutture tecnologiche.

Art. 13, comma 1, lettera c

5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all’anno 2025, il cofinanziamento di cui all’articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.

Proposta parzialmente ablativa
All’art. 13, comma 1, lettera c, 5-bis la parola “2025” è sostituita con la parola “2026”.

Relazione illustrativa
Le proposte di modifica alla legge 99/2022 sono sostanzialmente condivisibili, fatta eccezione per quanto previsto all’Art. 13 del DL che introduce all’Art. 14 della legge 99 il comma 5-bis, in ordine alla deroga dal cofinanziamento regionale limitatamente agli anni 2024-2025.
Il possibile ed auspicabile incremento del Fondo nazionale ITS di cui all’art. 11 della legge 99, previsto dal comma 5-ter del DL, deve invece essere coerente con il periodo 2024 – 2026.
Diversamente già dall’esercizio 2026, in caso di conferma della quota di cofinanziamento regionale del 30%, potrebbe rappresentare elementi di criticità in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte delle regioni.

Art. 13, comma 1, lettera c

5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.

Proposta ablativa

All’art. 13, comma 1, lettera c, si chiede l’eliminazione del comma 5-ter.

Relazione illustrativa
Se la previsione di cui al comma 5-ter sembra quindi indicare una possibile soluzione all’aumento dei costi si ravvisa un forte rischio di sovrapposizione dei finanziamenti. Si ritiene pertanto più utile procedere ad una revisione concordata tra Regioni e Ministero delle UCS di riferimento.

Art. 17 (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

Al comma 1, sostituire la lettera b, con la seguente:
“all’art. 1 ter, la Rubrica è sostituita dalla seguente “Comunicazioni per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria”.
Al comma 1 la parola “autorizzatorio” è soppressa.
Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano eventuali standard aggiuntivi di carattere localizzativo e funzionale. I soggetti assegnatari delle risorse di cui all’articolo 1- bis nell’ambito delle vigenti procedure aventi ad oggetto l’esercizio delle strutture residenziali universitarie attestano il rispetto degli standard di cui al comma 2 e comunicano alla Regione il rispetto degli eventuali ulteriori standard definiti da quest’ultima”.
Al comma 4 le parole “all'autorizzazione” sono soppresse.”

Relazione illustrativa
L’articolo 1 ter della legge 338/2000 – come recentemente modificato – ha introdotto un regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria. Infatti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse PNRR è soggetto al regime autorizzatorio ad opera delle Regioni. Questa norma crea difficoltà in quanto le Regioni non hanno fra le proprie competenze il rilascio di queste autorizzazioni. La modifica normativa è quindi volta ad eliminare la previsione, alleggerendo il più possibile la procedura e le incombenze a carico delle Regioni.

Art. 17 (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

Al comma 1, lett. c) dell’art. 17 del DL: “Art. 1 -quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie) 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell’ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR” aggiungere il periodo: “La disposizione trova applicazione anche ai progetti ammessi al cofinanziamento già individuati con le modalità di cui al comma 5 articolo 1.”

Relazione illustrativa
Con il recente Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1488 del 06/11/2023 sono stati resi noti gli esiti del V Bando della L. n. 338/2000 (di cui al D.M. 30/11/2021, n. 1257).
Al fine di evitare future incertezze interpretative circa la retroattività della norma, si ritiene opportuno esplicitare che la semplificazione in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie finanziate ex lege 338/2000 è applicabile anche agli interventi individuati prima della novellazione in parola.

Art. 20 (Modifiche al codice dell’amministrazione digitale)

All’Art. 20, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo le parole: “anche in forma associata” sono inserite le seguenti: “ed anche con forme istituite a livello territoriale da Regioni o Province autonome per gli enti pubblici il cui bacino di riferimento è sotto i 20.000 abitanti. Fermo restando che il Responsabile dell’ufficio è individuato in un dipendente di uno degli enti pubblici associati, tali forme associate territoriali possono avvalersi operativamente delle società in house delle Regioni o delle Province autonome nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

Relazione illustrativa
La formulazione attuale del DL 19/2024 va incontro parzialmente alla proposta approvata dalla Commissione Innovazione tecnologica e Digitalizzazione nel dicembre 2023, ma non risolve tutte le problematiche connesse alla strutturazione nei territori dell’Ufficio RTD. In particolare prevede di avvalersi delle in house senza nuovi o maggiori oneri, lasciando del tutto irrisolto il problema della nomina del Responsabile per la Transizione Digitale nei piccoli enti.
Per una effettiva strutturazione dell’Ufficio RTD nonché per potenziarne le funzioni in linea con, quanto nel Piano triennale per l’informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024, vengono riproposte delle modifiche al comma 1-septies al fine di permettere, oltre alle forme classiche di associazione tra comuni (Unioni di Comuni e Convenzioni) anche nuove forme di associazione/aggregazione dell’Ufficio RTD di enti pubblici di piccola dimensione che siano istituite a livello regionale e che vadano ad individuare il Responsabile di tale ufficio in uno degli enti associati, anche avvalendosi operativamente delle società in house ove presenti e senza comportare nuova spesa. Per tali nuove forme istituite a scala regionale viene anche proposta una scala minima del bacino di riferimento posto a 20.000 abitanti per garantire un appropriato ambito ottimale di intervento in linea con i principi nel Piano triennale per l’informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024.

Art. 20 (Modifiche al codice dell’amministrazione digitale)

All’Art. 20, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:
“e) all’art- 50-ter, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
6-bis. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati avviene in base ad una semplice dichiarazione, resa da parte dell’amministrazione procedente all’interno della PDND, che attesti di voler fruire di una interfaccia API per le finalità di cui agli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in tal caso l’accesso non potrà essere assoggettato da parte dell’amministrazione certificante, che pubblica e rende disponibile l’interfaccia API stessa, ad alcun ulteriore aggravamento istruttorio richiesto attraverso altri canali di comunicazione. Restano fermi gli adempimenti legati alla protezione dei dati personali in capo all’amministrazione procedente;
6-ter. Le Regioni e Province autonome possono istituire dei presidi specialistici territoriali per la governance dei dati, dell’interoperabilità e dell’impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle Amministrazioni locali del proprio territorio. Tali presidi forniscono servizi per la governance dei dati e di brokeraggio per servizi erogati via interfacce API sulla base di accordi territoriali ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990. Per la strutturazione di tali presidi territoriali viene finanziata una spesa di €21.000.000 a valere sul Fondo Innovazione di cui all'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per il reclutamento straordinario di nuovi specialisti ICT da parte di Regioni e Province autonome in connessione all’istituzione e l’avvio di tali presidi per il periodo 2024-2026.
f) all'articolo 60, sostituire il comma 3- ter con il seguente:
“3-ter. AgID effettua consultazioni annuali sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni di fruire attraverso la PDND di banche dati istituite ai sensi della legislazione vigente, e di conseguenza pubblica aggiornamenti dell'elenco delle basi di dati di interesse nazionale aggiungendo quelle maggiormente richieste dagli enti stessi e fissando con propri provvedimenti modalità e termini entro cui le stesse devono essere rese disponibili attraverso interfacce API nella PDND di cui all’art. 50- ter e, ove applicabile, anche ai sensi dell’art. 50, comma 2.
g) al comma 1, dell’art. 68, lettera d) le parole “in modalità cloud computing” sono sostituite dalle parole “attraverso interfacce API;”
h) al comma 1-bis, dell’art. 68 sono aggiunte le seguenti lettere:
d) fruizione di servizi cloud qualificati come previsto dall’articolo 33-septies del decreto–legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche al fine di garantire architetture a micro-servizi e la compatibilizzazione con i servizi cloud per piattaforme computazionali (PaaS) in uso nell’ente, ove possibile in logica multi-cloud;
e) aspetti legati all’interazione della soluzione software con organizzazione, processi, regole, dati e tecnologie dell’ente, nonché tesi a garantire l’appropriatezza dei processi condivisi di digitalizzazione coordinati a scala territoriale coma da articolo 14;
f) automazione di processi e procedure, anche ricorrendo ad algoritmi di intelligenza artificiale, in cui sia garantito che le decisioni assunte rispettino i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica.
i) la rubrica del capo VIII e la rubrica dell’articolo 73 sono sostituite dalla seguente: “Sistema Pubblico Connettività, Cooperazione e Cloud (SPC)”
j) all’articolo 73, comma 3, alla lettera b) le parole “servizi in rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa” sono sostituite con le parole “servizi di connettività in rete, di gestione dei dati, di integrazione tra sistemi interni, di cloud federato nonché lo sviluppo di spazi di interoperabilità e cooperazione applicativa basati su interfacce applicative (API) via PDND anche al fine di impiegare algoritmi di intelligenza artificiale in maniera condivisa e sicura;
k) all’articolo 73, comma 3-ter, lettera a) le parole “architetture e interfacce tecnologiche” sono sostituite con le parole “piattaforme abilitanti indicate al comma 4 dell’art.13-bis ed interfacce applicative (API) esposte come da art.50-ter secondo schemi definiti da hub nazionali e/o regionali” ed alla lettera c) sono aggiunte in fondo le parole “cloud qualificate da ACN (compreso un marketplace con funzioni di acquisto diretto) nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”

Relazione illustrativa
L’abilitazione al cloud della PA e l’interoperabilità sono un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1, e a tal fine vengono qui riproposti alcuni emendamenti già approvati dalla Commissione Innovazione tecnologica e Digitalizzazione nel dicembre 2023 insieme ad altri tesi ad una rapida attuazione all'interoperabilità e all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle PA, per:
1) agevolare l’interoperabilità tra le banche dati delle PA e la piena attuazione del principio “once only” che rischia di trovare un ostacolo nei procedimenti di abilitazione all’uso delle interfacce API pubblicate nella infrastruttura nazionale PDND, procedure che si vanno a vagliare le finalità dell’amministrazione che chiede di fruire degli e-service. La modifica propone che l’amministrazione procedente non dovrà indicare nel dettaglio le finalità nei casi di cui agli art.43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel qual caso potrà produrre una semplice dichiarazione che attesti di voler fruire di una interfaccia API per effettuare i controlli di cui all’articolo 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza ulteriori aggravamenti per avere l’abilitazione da parte dell'amministrazione certificante anche in linea con quanto alla Direttiva PDND del 28/02/2024.
2) favorire l'istituzione da parte di Regioni e Province autonome di specifici presidi specialistici territoriali per la governance dei dati, l’interoperabilità e l’impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle Amministrazioni locali del proprio territorio. Tali presidi potranno sostenere lo sviluppo delle competenze digitali avanzate necessarie nei territori, ed anche fornire servizi per la governance dei dati (aspetto oggi non presidiato adeguatamente negli enti) ed anche fare da “service broker” per servizi erogati via interfacce API sulla base di accordi territoriali ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990. Per la strutturazione di tali presidi territoriali si propone di finanziare una spesa di €21.000.000 a valere sul Fondo Innovazione di cui all'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per il reclutamento straordinario di nuovi specialisti ICT da parte di Regioni e Province autonome in connessione all’istituzione e l’avvio di tali presidi per il periodo 2024-2026. L’ostacolo più grande oggi è la mancanza nella PA di strutture dedicate alla data governance, ovvero per gestire i dati e l'IA, e questo è ancora più evidente per le amministrazioni locali e le aziende sanitarie. Questa emergenza è stata sottolineata in diversi posizionamenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le Regioni e province autonome, con la loro conoscenza approfondita dei contesti locali e sviluppando il loro ruolo di “hub” per portare l’innovazione nei territori, possono svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni basate sull'IA, contribuendo così a promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale sia nel settore pubblico che nel tessuto imprenditoriale del proprio territorio.
3) la modifica del comma 3-ter dell’art.60 propone che AgID effettui consultazioni annuali sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni di fruire attraverso la PDND du banche dati istituite ai sensi della legislazione vigente, e di conseguenza aggiorni l'elenco pubblico delle basi di dati di interesse nazionale con quelle maggiormente richieste dagli enti stessi, fissando con propri provvedimenti modalità e termini entro cui le stesse vanno rese disponibili. Allo stato attuale vi sono alcune basi dati dichiarate di interesse nazionale totalmente o parzialmente non accessibili via PDND il che condiziona l’applicazione dei noti principi del CAD e della L.241/90, aggravando i tempi procedimentali o con risultati lesivi dei diritti del cittadino.
4) rinnovare profondamente anche il vecchio concetto di “riuso” di cui all’art.68 del CAD, poiché occorre concentrarsi, più che su aspetti di mero riutilizzo di codice sorgente, su tutti gli aspetti che mettono in relazione il software con processi, procedimenti, organizzazione, regole e regolamenti. Inoltre, con il crescere di servizi digitali forniti via cloud a uno stesso ente da una molteplicità di fornitori diversi, cresce notevolmente la complessità della gestione del parco applicativo, rendendo cruciale la concreta integrazione tra i software dell’ente, l’effettiva possibilità di interoperabilità verso altri enti, la corretta gestione dei dati, ecc. Il nuovo scenario evolutivo supera il concetto tradizionale di riuso (che oggi può essere anche chiamare una interfaccia API di un altro ente) e richiede processi condivisi a livello territoriale in linea con quanto nel Piano triennale per l’informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024 (ad esempio rispetto all’impiego di architetture a micro-servizi in ottica cloud). Nell’analisi comparativa delle soluzioni viene introdotta anche la necessità, urgente, di considerare, in caso di soluzioni che impiegano algoritmi di intelligenza artificiale, i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica in linea con i principi già presenti nel d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti).
5) allineare al nuovo scenario cloud del PNRR il concetto di Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ancora presente nel CAD all’art.73, e farlo evolvere considerando che, oggi, è proprio il cloud computing con la sua sua natura decentrata, policentrica e federata, a rendere possibile il disegno originario del SPC, anche per salvaguardare l'autonomia locale, la neutralità tecnologica e la concorrenza sulle soluzioni ICT destinate alle PA valorizzando al tempo stesso gli investimenti in infrastrutture fatti da Regioni, Province autonome e loro in house (ove presenti) in linea con quanto nel Piano triennale per l’informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024 che prevede anche il “cloud federato”

Art. 20 (Modifiche al codice dell’amministrazione digitale)

All’Art. 20, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
“d-bis) all’articolo 14 sono aggiunti i seguenti commi:
4. E' istituita la Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale, coordinata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che prevede la partecipazione a titolo gratuito di rappresentanti nominati da Agenzia per l’Italia Digitale, Agenzia per la cybersicurezza, Dipartimento della Funzione Pubblica, Conferenza delle Regioni e Province autonome e dalle Autonomie locali, quale forma di raccordo stabile delle rispettive politiche e per l'istruttoria di intese/accordi di cui al comma 2 nonché rispetto alla individuazione e dispiegamento di linee guida, regole tecniche e specifiche tecniche.
5. I processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, ovvero lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo se sono più efficaci di quelle a livello regionale e locale, e in base alle esigenze espresse dalle amministrazioni stesse, limitandosi negli altri casi a quanto necessario per il coordinamento informatico dei dati, e al tempo stesso le singole amministrazioni devono garantire l’appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione portate avanti autonomamente, cioè in forma non condivisa con altri enti a livello territoriale rispetto alle esigenze preminenti dell’azione amministrativa e degli utenti dei servizi pubblici, assicurando in ogni caso la piena sicurezza informatica e l’interoperabilità dei loro sistemi informativi e basi dati.
d-ter) all’articolo 71 il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Su proposta del Governo di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere della amministrazioni competenti e del Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché previa consultazione pubblica, viene emanato un regolamento attuativo unico per l'amministrazione digitale, contenente l'insieme delle linee guida vincolanti, regole tecniche ed indirizzi per l'attuazione del presente Codice. Il regolamento è aggiornato o modificato, anche parzialmente, con la procedura di cui al primo periodo. Il regolamento può rinviare a specifiche tecniche emanate da AgID, di concerto con la Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale di cui all’art.14, per gli aspetti di implementazione tecnologica soggetti a rapida evoluzione o che richiedono continuo adattamento nel tempo.
d-quater) all’art. 17, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
g-bis) indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’attuazione nell’ente della migrazione/abilitazione al cloud computing, la gestione dei dati dell’ente e degli algoritmi di intelligenza artificiale legati all’automazione dei processi, delle procedure e dell’azione amministrativa, coerentemente con le strategie nazionali ed europee.;
d-quinquies) l’art. 17 al comma 1-ter dopo il primo periodo è aggiunto quanto segue:
A tal fine, in base degli indirizzi generali del vertice politico il Responsabile per la transizione digitale contribuisce a individuare gli specifici obiettivi di semplificazione e digitalizzazione previsti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. AgID stabilisce con proprio provvedimento individua i requisiti tecnici che deve possedere il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 e le caratteristiche minime per la strutturazione dell’ufficio stesso anche in relazione alla dimensione e complessità dell’ente nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
d-sexies) all’articolo 13- bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. AgID attraverso linee guida, anche in connessione al codice di condotta di cui al comma 1 e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, definisce le modalità per lo sviluppo di comunità di pratica a scala regionale per favorire la progettazione ICT di qualità e processi condivisi di digitalizzazione a scala territoriale, la qualificazione dei progettisti in ambito ICT nella PA, il numero di livelli di progettazione e i formati della documentazione progettuale quale caso specifico rispetto a quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da utilizzare nel caso di progetti ICT di importo superiore a quello fissato dall’articolo 50, comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, le metodologie per la valutazione dei costi ICT per l’intero ciclo di vita dei servizi digitali e per evitare il lock-in.;”

Relazione illustrativa
Per l’attuazione della missione 1 del PNRR ed in linea con le previsioni nel Piano triennale per l’informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024, vengono riproposti gli emendamenti già approvati dalla Commissione Agenda digitale nel giugno 2019 e dalla Commissione Innovazione tecnologica e Digitalizzazione nel dicembre 2023 tesi a:
2) istituire una “Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale” permette anche di strutturare processi condivisi di digitalizzazione nei territori e definire agilmente specifiche tecniche di dettaglio per quegli aspetti di implementazione tecnologica soggetti a rapida evoluzione o che richiedono continuo adattamento nel tempo, che passano oggi da procedimenti normativi troppo rigidi e complessi per far fronte alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Tale meccanismo sarebbe simile alla fu “Commissione di coordinamento SPC” prevista all’art. 79 del CAD ora abrogato, che aveva il compito di facilitare l’aggiornamento e l’emanazione di tali regole tecniche in modo condiviso e unitario. Le stesse regole tecniche vanno riunite in un testo unico, coordinato e facilmente reperibile per tutti gli enti, distinguendo tra le regole destinate agli uffici sistemi informativi e quelle destinate agli uffici che si occupano di erogazione di servizi, di procedimenti e altre attività amministrative.
3) con un nuovo comma aggiunto all’art.14, viene specificato che i processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, declinando nel caso specifico i principi generali già fissati dalla Costituzione in linea con il principio nel Piano triennale per l’informatica della PA 2024-2026 di cui al DPCM 12 gennaio 2024.
4) l’abilitazione al cloud della PA, nonché la gestione dei dati pubblici e l’introduzione regolata dell’intelligenza artificiale, richiede nelle PA la strutturazione urgente di precise responsabilità di presidio e coordinamento. A tal fine la modifica del comma 1, lettera g), assegna indirizzo, coordinamento e monitoraggio sul tema ai compiti dell’Ufficio del Responsabile per la trasformazione digitale previsto dall’art.17 del CAD. per l’effettiva strutturazione di tale Ufficio nonché per potenziarne le funzioni vengono inoltre proposte modifiche ai commi 1-ter (prevedendo un ruolo dell’RTD nella definizione degli obiettivi nel PIAO) e 1-septies (nuove modalità di aggregazione a livello regionale). Per lo stesso motivo, viene proposta una modifica coordinata anche al comma 3, dell’art. 13-bis, per prevedere specifici livelli di progettazione nel caso di progetti ICT complessi, che devono garantire specifici livelli di progettazione e di qualità da definire con apposite linee guida AgID, per garantire la piena efficacia degli investimenti del PNRR e nella fase a regime che seguirà, compresa la valutazione dei costi per l’intero ciclo di vita dei servizi digitali e per evitare il “lock-in”.

Tali modifiche sono necessarie e pienamente sinergiche alla realizzazione degli interventi della missione 1 del PNRR e con la Riforma 1.3 “Cloud first e interoperabilità” per fissare un preciso centro di responsabilità e coordinamento rispetto ai processi di migrazione/abilitazione al cloud, ai dati e all’intelligenza artificiale in tutte le PA, comprese quelle più di dimensione più piccola in cui mancano specialisti ICT per affrontare tale sfida.

Art. 20bis (Progetti di investimento per il cloud nelle pubbliche amministrazioni)

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20bis (Progetti di investimento per il cloud nelle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo il comma 5, dell’art. 33-septies, del decreto–legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è aggiunto il seguente comma: “6. Al fine di assicurare la trasformazione digitale, la qualità e la sicurezza dei servizi della pubblica amministrazione, le spese per l’acquisizione di nuovi servizi cloud qualificati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del regolamento di cui al comma 4, siano essi servizi cloud di tipo infrastrutturale (IaaS), servizi cloud per piattaforme computazionali (PaaS) o servizi cloud applicativi (SaaS), sono considerate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, se i nuovi servizi sono attivati in base ad un progetto ICT asseverato da un professionista tecnico esperto in materia, che sia un dipendente o incaricato esterno agli enti stessi, e per un periodo massimo di 2 anni dall’inizio del relativo contratto.”

Relazione illustrativa
L’abilitazione al cloud della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.
Migrando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio cloud “as a service” nelle varie tipologie IaaS, PaaS o SaaS come previsto dalla strategia nazionale “Cloud Italia” e dall’art.33-septies del DL 179/2012.
Si creano però due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità degli enti:
• scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato e anche di recente, in particolare per gli enti locali, mentre le spese cloud non possono essere compresse proprio quando si chiede di effettuare una ambiziosa operazione di migrazione/abilitazione al cloud da parte delle PA;
• limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, e quindi senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli esistenti, molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione anche dopo il periodo coperto dagli investimenti previsti nel PNRR.
La modifica proposta da piena attuazione anche alle indicazioni del PNRR Missione 1) Componente
1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA per quanto riguarda la Riforma 1.3 “Cloud first e interoperabilità”, che recita “Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di “tradurre” CAPEX in OPEX).” e nell’allegato tecnico al PNRR trasmesso alla UE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: “… as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs.”
In linea con le proposte approvate dalla Commissione Agenda digitale a giugno 2019 e integrate dalla Commissione Innovazione tecnologica e Digitalizzazione nel dicembre 2023, si propone che la spesa cloud sia considerata tra le spese di investimento se i nuovi servizi sono attivati in base ad un progetto ICT asseverato da un professionista tecnico esperto in materia, sia interno che esterno agli enti stessi, e per un periodo massimo di 2 anni dall’inizio del relativo contratto.

Art. 21 bis

Dopo l’articolo 21 è introdotto il seguente articolo 21 – bis “Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150”
Articolo 21 – bis “Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150”
“1. All’articolo 20 del D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, riguardante il Patto di servizio personalizzato, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
2.bis Le convocazioni di cui al comma 1 e quelle in attuazione delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica”.
2. All’articolo 21 del D. Lgs. D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, in materia di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
2.bis “Le convocazioni di cui ai commi 2 e 6 sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica”.

Relazione illustrativa
L’emendamento è finalizzato ad introdurre modalità omogenee e semplificate per le convocazioni di tutte le categorie di utenti dei CPI, in un’ottica di razionalizzazione e uniformità delle procedure rivolte a tutte le categorie di destinatari dei servizi (percettori di strumenti di sostegno del reddito, soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 non percettori, beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e lavoro).

Art. 21 ter

Dopo il nuovo articolo 21 – bis è introdotto l’articolo 21 -ter “Flussi informativi inerenti ai percettori di NASPI e DISCOLL”
“L’INPS comunica ai CPI, attraverso i canali della cooperazione applicativa e per il tramite della Piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa di cui all’articolo 5 del DL 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, le informazioni relative ai soggetti percettori di NASPI e DISCOLL, a norma del D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ed ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, con particolare riferimento alla data di effettivo riconoscimento ed erogazione della prestazione, alla sua durata ed ai casi di sospensione anticipata”

Relazione illustrativa
La proposta additiva si pone in ragione della necessità di disporre di un flusso informativo tempestivo e puntuale (come avviene per SFL) relativo ai percettori di NASPI/DISCOLL. Attualmente si opera senza avere contezza dell’effettiva fruizione dello strumento di sostegno, poiché il flusso INPS fornisce esclusivamente l’informazione relativa agli utenti che hanno presentato la domanda e la banca dati percettori non risponde a tale esigenza. Al contrario, al fine di prendere in carico le persone ed erogare le politiche attive, nonché di dar attuazione alle norme in materia di condizionalità, si ritiene necessario implementare i flussi informativi con i dati relativi all’effettiva attribuzione degli strumenti, alla loro durata ed ai casi di sospensione anticipata.

Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)

dopo il comma 12, è inserito il comma 13:
“13. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l’effettivo potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui all’articolo 12, comma 3 e seguenti del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell’art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n.58 ”. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Relazione illustrativa
L’emendamento estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un “depotenziamento” dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l’attuale livello degli organici dei CPI.

Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)

dopo il nuovo comma 13, è inserito il comma 14:
“14. “1. Fermo restando l’obbligo di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’articolo 19, comma 1 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, gli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano, rispettivamente:
a) ai lavoratori che hanno concluso una occupazione stagionale nell’ambito dei settori individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
b) coloro che hanno concluso un’occupazione nel settore scolastico o della formazione professionale, oppure che hanno concluso un’attività svolta comunque all’interno della scuola o in funzione dell’attività scolastica;
c) coloro che sono stati occupati in attività di carattere stagionale, tra cui gli impianti a fune, le attività sportive (maestri/istruttori di sci), nel settore edile, estrattivo ed in altre attività comunque caratterizzate da natura ciclica.”
2. Restano ferme le disposizioni nazionali inerenti ai requisiti di accesso ed alla durata delle prestazioni di sostegno del reddito riconosciute agli aventi diritto.

Relazione illustrativa
La proposta emendativa va nella direzione di introdurre una modifica delle norme di condizionalità a carico dei lavoratori stagionali. La riforma introdotta nell’ambito del PNRR dal Programma GOL, per cui alla DID seguono un assesment approfondito e un patto di servizio contenente un set minimo di prestazioni, rende evidente quanto sia incongruo mantenere il regime ordinario nei confronti di coloro che rilasciano la DID, al solo scopo di beneficiare per un breve periodo della NASPI, con la finalità esclusiva di accompagnare e traguardare queste tipologie di lavoratori fino al rientro al lavoro. La modifica pertanto è tesa a favorire una migliore concentrazione delle misure di politica attiva a favore delle diverse categorie di utenti, con un alleggerimento del carico burocratico dei servizi impegnati nel perseguimento degli obiettivi del PNRR.

Art. 32 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 è così sostituita:

“a) al comma 136:
1) al primo periodo le parole «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi»;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo: «Per affidamento dei lavori, di cui al precedente periodo si intende la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto, ovvero la data di acquisizione del codice CIG sulla piattaforma SIMOG»;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l’affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento»;

4) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2022- 2023 si applica il nuovo termine di cui al primo e secondo periodo»;”

Art 32 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
comma 1 nuova lettera a-bis


Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 è aggiunta la seguente lettere a-bis):
“a-bis) al primo periodo del comma 136 bis, le parole «entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene a scadere il termine di cui al comma 136».

Relazione illustrativa
La modifica dell’articolo 32, comma 1 lett. a) del D.L. n. 19/2024, attraverso l’inserimento di nuove disposizioni, si rende necessaria per contribuire alla corretta attuazione degli interventi di cui alla L. 145/2018 con riferimento ai contributi assegnati alle Regioni.
In particolare, la proposta emendativa opera un intervento regolatorio di natura temporale, anche con riferimento a situazioni esistenti, attraverso una estensione del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui all’art 1, comma 136, della L. n. 145/2018, termine previsto a pena di revoca della assegnazione dei contributi per gli investimenti di cui al comma 134 della stessa Legge. La suddetta estensione temporale è determinata dalla necessità di assicurare una tempistica di realizzazione degli investimenti che risulti coerente con le procedure di assegnazione dei contributi ai Comuni e di successiva realizzazione delle opere da parte degli stessi Enti locali finalizzate alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti, viadotti, edifici etc… La proposta rinviene la sua ratio nella necessità di tutelare primari diritti e beni di rilevante interesse costituzionale attinenti alla garanzia della sicurezza della vita umana ed alla tutela del territorio, delle infrastrutture, degli edifici ecc.
Inoltre, altro interesse ritenuto rilevante connesso al primo riguarda la proposta emendativa definizione del concetto di “affidamento dei lavori o forniture” di cui all’art. 1, comma 136, della L. 145/2018 per ragioni di certezza giuridica aderente alla originaria volontà del legislatore.
Del pari, per analoga esigenza di certezza giuridica, è stato meglio precisato nella lettera a-bis) il termine di revoca e riassegnazione (previsto dal comma 136 bis) delle risorse finanziarie per le quali non sia stato raggiunto l’affidamento dei lavori/forniture entro i 24 mesi, così come modificato con l’emendamento sopra descritto.

Art. 36 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

All’articolo 36, comma 1, le parole “e l’articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano” sono sostituite dalle seguenti “si interpreta nel senso che” e dopo le parole “20 novembre 2018” inserire le parole “e ss.mm.ii, si applicano”.

Relazione illustrativa
Si presume che la finalità della norma sia specificare che le deroghe non riguardano il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm»). Tuttavia, non è chiaro l’inciso “indette successivamente al 1°luglio 2023” in quanto le deroghe sono applicabili dal 25.02.2023 (entrata in vigore del DL 13/2023) e non solo con riferimento all’indizione della procedura, ma anche, ad esempio, all’indizione della Conferenza dei Servizi (si veda art. 14 dell’OCDPC 558/2018). La data del 1° luglio 2023 si presume faccia riferimento alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, ma non se ne capisce la ratio. Anche lo stesso richiamo all’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, non è chiaro. Infatti, anche ammesso che tale richiamo sia pertinente (ma sembrerebbe di no, in quanto riguarda la procedura derogatoria del DL 77/2021 e non quella dell’OCDP 558/2018), il comma in questione è finalizzato ad estendere tale procedura derogatoria oltre il 1° luglio 2023 e non a limitarla ai soli affidamenti successivi a tale data.

Art. 36 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

Proposta parzialmente ablativa

All’articolo 36, secondo comma, le parole “A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all’articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»”, sono soppresse.

Proposta additiva
All’articolo 36, secondo comma, dopo le parole “La verifica del progetto di cui all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo allo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA)” inserire le seguenti “di cui dagli artt. 23 a 25 del D.lgs. 152/2006”.

Proposta additiva
All’articolo 36, secondo comma, dopo le parole “o della verifica di assoggettabilità a VIA” inserire le seguenti “di cui all’art. 19 del D.lgs. 152/2006.”

Proposta additiva
All’articolo 36, secondo comma, dopo le parole “La verifica del progetto di cui all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006,” inserire le seguenti “limitatamente alle condizioni ambientali riferite alla fase ante operam e quindi verificabili in sede di progettazione.”

Relazione illustrativa
Si ritiene necessario che per il procedimento di VIA sia definito il tipo di procedimento da attivarsi presso la Regione, cioè quello di cui agli artt. da 23 a 25, in quanto in caso di procedimenti di competenza regionali, se non diversamente specificato, si dovrebbe deve attivare il PAUR di cui all’art. 27 bis, per il quale i tempi procedurali sono di molto superiori e non compatibili con le esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi agli interventi PNRR
Nel caso di specie non si ritiene una misura semplificativa l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in luogo della VIA nazionale, sia per il livello progettuale necessario ai fini del PAUR (che non trova riscontro con il livello progettuale sufficiente per i procedimenti di VIA statale) sia per i tempi procedurali che risulterebbero paradossalmente più lunghi.
Si ritiene, inoltre, una criticità, il fatto che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, venga eseguita all’interno della verifica del progetto di cui all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto chi verifica deve avere competenze specifiche in materia ambientale. Potrebbe inoltre accadere che la stazione appaltante coincida con il proponente il progetto in VIA e in tal caso sarebbe lo stesso Ente a effettuare la verifica.
Inoltre la verifica di ottemperanza all’interno della verifica della progettazione di cui all’art. 42 del codice dei contratti pubblici è possibile solo per quelle condizioni ambientali riferite alla fase ante operam e quindi verificabili in sede di progettazione. Tutte le altre condizioni andranno verificate nei tempi e fasi opportune

Proposta additiva

Al comma 1 dell’articolo 36 prima delle parole “successivamente al 1° luglio 2023” inserire “anche”.

Relazione illustrativa
La specifica è necessaria per chiarire che le deroghe dell’OCDP 558/2018, ovviamente da applicare nel rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm»), sono state applicate anche prima del 1° luglio 2023. La norma in questione è infatti finalizzata a chiarire che le deroghe si applicano anche dopo il 1° luglio 2023 e non a limitarla ai soli affidamenti successivi a tale data.

Art. 38 (Transizione 5.0)

Proposta additiva

Il comma 8 lettera b) dell'articolo 38 è così integrato:
“b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento supe- riore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4 o nei casi in cui gli impianti di cui alla lettera a) comma 5) facciano parte di configurazioni di autoconsumo o comunità energetiche”.

Relazione illustrativa
Si ritiene opportuno inserire tra le casistiche previste quella che permetta l'innalzamento del credito di imposta anche laddove l'impianto per autoconsumo sia inserito all'interno di una CACER "Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile". Teniamo infatti conto che la Regione Toscana è particolarmente impegnata nella promozione e diffusione delle Comunità Energetiche come confermato dalla legge regionale del 28 novembre 2022, n. 42 denominata “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili”.

Allegato 2
Art. 12, comma 2, lettera c) Tabella B.I


La denominazione della tabella B.I di cui all’allegato 2 “Tabella B.I Artigianato - Elenco attività” è sostituita dalla seguente “Tabella B.I Artigianato – Attività liberamente esercitabili che non richiedono titoli abilitativi presupposti”.

Relazione illustrativa
La denominazione della tabella non risulta esplicativa del contenuto della stessa. Il suo scopo è quello di rendere disponibile agli operatori economici un elenco di attività artigiane che possono essere esercitate liberamente ossia in assenza di titoli abilitativi presupposti. Espungere tale riferimento rende poco comprensibile il contenuto della stessa finendo per vanificare l’attività di semplificazione sottesa. Inoltre, la denominazione adottata risulta identica a quella della tabella B.II Essendo tabelle aventi finalità diverse dovrebbero avere una denominazione diversa. Qualora invece non si volesse riconoscere una diversa finalità alle due tabelle non avrebbe ragion d’essere una loro separazione. Andrebbe in tal caso predisposta un’unica tabella riepilogativa.

Art. 12, comma 12 lettera c) Tabella B.II

La denominazione della tabella B.II di cui all’allegato 2 “Tabella B.II Artigianato - Elenco attività” è sostituita dalla seguente “Tabella B.II Artigianato – Attività liberamente esercitabili che richiedono o possono richiedere titoli abilitativi presupposti, di cui all’allegato A”.

Relazione illustrativa
La denominazione della tabella non risulta esplicativa del contenuto della stessa. Il suo scopo è quello di rendere disponibili agli operatori economici un elenco di attività artigiane che possono essere esercitate liberamente ma che tuttavia, rispetto alla tabella B.I possono prevedere titoli abilitativi presupposti riconducibili all’allegato A del d.lgs. 222/2016. Espungere tale riferimento rende poco comprensibile il contenuto della stessa finendo per vanificare l’attività di semplificazione sottesa. Inoltre, la denominazione adottata risulta identica a quella della tabella B.I. Essendo tabelle aventi finalità diverse dovrebbero avere una denominazione diversa. Qualora invece non si volesse riconoscere una diversa finalità alle due tabelle non avrebbe ragion d’essere una loro separazione. Andrebbe in tal caso predisposta un’unica tabella riepilogativa.

Emendamenti

Nella tabella B.II, in corrispondenza della descrizione delle attività artigianali alimentari 26-27-36- 37 al primo capoverso di ognuna delle attività indicate, sostituire le parole “Attività di preparazione e vendita” con “Attività di preparazione nei locali di produzione e vendita, da asporto, nei medesimi locali,”

In alternativa

Nella tabella B.II, in corrispondenza della descrizione delle attività artigianali alimentari (26-27-36- 37) apportare le seguenti modifiche:
Nell’attività 26 al primo capoverso dopo la parola “vendita” e prima delle parole “di arrosti” aggiungere “da asporto, nei locali di produzione,”;
Nell’attività 27 al primo capoverso dopo la parola vendita e prima delle parole “di gelati” aggiungere “da asporto, nei locali di produzione,”;
Nell’attività 36 al primo capoverso dopo la parola vendita e prima delle parole “di prodotti di pasticceria” aggiungere “da asporto, nei locali di produzione,”;
Nell’attività 37 al primo capoverso dopo la parola vendita e prima delle parole “di pizze” aggiungere “da asporto, nei locali di produzione,”.

Relazione illustrativa
Si ritiene opportuno precisare che l’attività di vendita liberamente esercitabile dall’artigiano alimentare di cui ai numeri 26,27,36,37 della Tabella B.II è relativa all’asporto dei beni di produzione propria esclusivamente nei medesimi locali in cui svolge l’attività di produzione. La vendita di beni diversi da quelli di propria produzione continua ad essere soggetta agli adempimenti previsti per l’attività di vendita dal d.lgs. 114/1998 e s.m.i. e secondo i regimi di cui al d.lgs. 222/2016 e s.m.i.. È esclusa l’attività di somministrazione.
 

OSSERVAZIONI
 

Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

• all'articolo 1, comma 3, si segnala un refuso laddove si citano le lettere f), h), i) del comma 7 che è privo di punto elenco. Il riferimento corretto è il successivo comma 8;
• all'articolo 1, commi 6 e 7, vengono riportate una serie di risorse incrementali (negli esercizi 2024/2029) a cui si fa fronte, con il successivo comma 8, mediante il definanziamento e la riprogrammazione di numerosi fondi già destinati alle Regioni (negli esercizi 2024/2030). Atteso che le Regioni attuano la contabilità finanziaria potenziata è necessario dare certezza dei fondi e del riparto degli stessi nelle singole annualità per specifica Regione attesa l'attività programmatoria già in essere e l'eventuale sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti. Al riguardo si chiede, altresì, di verificare il totale delle risorse incrementali rispetto a quelle definanziate che, da un primo conteggio, sembrerebbero non coincidere negli importi complessivi.

Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Al comma 3 si osserva che la previsione di definanziamento relativo al raggiungimento dell’Obbligazione Giuridicamente vincolante, non previsto in sede di primo finanziamento, e determinato temporalmente alla data di pubblicazione del decreto-legge, non permetta ai Soggetti Beneficiari la possibilità di ottemperare alla prescrizione, non conosciuta antecedentemente. Si ritiene inoltre che l’applicazione di tale disposizione non possa prescindere dalla presa d’atto di situazioni oggettive di forza maggiore (es. eventi calamitosi) che possano aver ritardato l’attuazione dell’opera.

• Al comma 3, inoltre, si stabilisce che “Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento”. Si richiede di esplicitare i parametri di valutazione della complessità delle opere, al fine di rendere oggettiva e univoca la valutazione delle stesse.

• Al comma 8, preso atto delle risorse a valere su fondi come, a titolo di esempio, “Fondo infrastrutture portuali”, “Fondo ERTMS”, si richiedono chiarimenti in merito ai tagli effettivi su ciascuna fonte citata, dettagliando i singoli interventi che ne risultano coinvolti. Stessa operazione si ritiene opportuna anche con riferimento alle risorse definanziate a valere su PNRR e PNC.

Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

• Al comma 2, in riferimento alla verifica di coerenza del cronoprogramma inviato rispetto alle risultanze del Regis, nonché alla successiva attestazione della possibilità di completamento dell’intervento, si ritiene opportuno che siano previsti, nell’esame dei disallineamenti e delle incoerenze, eventi che possano costituire casi di forza maggiore costituenti impedimento al raggiungimento della verifica di coerenze.

• Al comma 3, in merito alle somme “non riconosciute” dalla Commissione europea, si riterrebbe opportuna una specifica della definizione “non riconosciute”, con specifico riferimento alle disposizioni in merito.

Art. 9 (Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali)

• Si segnala la necessità di istituire rapidamente i Piani di azione al fine di non creare ulteriore ritardo nell’attuazione degli interventi.

Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

• All'articolo 12, comma 4, è prevista una rendicontazione semplificata per gli interventi nativi PNRR e già avviati ma poi de-finanziati. Per essi, tuttavia, il successivo periodo prevede la registrazione in Regis. Atteso che gli interventi in parola sono solo quelli in corso, non si comprende come possa essere previsto un monitoraggio semplificato e come questo, poi, possa essere tradotto in Regis.

Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

• Il mantenimento degli interventi posti al di fuori del PNRR sulla piattaforma ReGiS, nonché il fatto che si continuino ad applicare le semplificazioni previste per gli interventi puramente PNRR può sicuramente rappresentate un’opportunità di semplificazione. Al contempo, però, occorre individuare una metodologia che consenta, in fase di monitoraggio e rendicontazione, di discernere, in prima lettura, interventi PNRR e non più PNRR.
• Altra criticità che si porta all’attenzione è rappresentata dal fatto che le modalità rendicontative degli interventi definanziati dal PNRR vengono demandate alle amministrazioni titolari: un eventuale ritardo in tal senso potrebbe creare problematiche in materia di effettività di cassa per gli enti locali. Se per gli interventi confluiti nel PNRR in un momento successivo alla loro “nascita” la soluzione potrebbe essere quella di prevedere un ritorno alle regole precedentemente previste, rimane comunque una lacuna per ciò che concerne gli interventi definanziati e nati ad origine con il PNRR.
• Al comma 5, nel silenzio della norma, apparirebbe opportuno dettagliare le circostanze in presenza delle quali le quote FOI siano da ritenersi cristallizzate, dando comunque la possibilità a tutti gli enti di concludere le procedure, alcune in corso, di caricamento della documentazione atta alla assegnazione definitiva.

Art. 20 (Modifiche al codice dell’amministrazione digitale)

• Alla lettera a) la norma nella formulazione attuale appare in contrasto con il comma 1 sexies dell’art. 17 del CAD e più restrittiva, senza motivazione, dell’art.15 della legge 241/1990.
• Alla lettera b) l’articolo nella formulazione attuale risulta essere in contrasto con la Direttiva concernente misure per l'attuazione dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, punto 3 “Responsabilità”, pubblicata il 28 febbraio 2024.
• Alla lettera d), relativamente al punto 4 dell’elenco, la formulazione risulta generica e necessita di ulteriori dettagli, in quanto tale funzione potrebbe essere gestita dal Service Provider e non dai gestori di identità digitale.
• Alla lettera e) , relativamente al punto 5 del nuovo Art. 64 -quater:
o dopo la parola “Garante” si suggerisce di inserire la previsione “di concerto con la Conferenza Stato Regioni”;
o il punto a) si sovrappone parzialmente al comma 4, nel quale le attività vengono già in parte delineate.

Art. 28 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

• La norma parla di rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR mediante decreto MIT. Con quest’ultimo, si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR. Si ritiene opportuno specificare il concetto di “risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR”, indicando se si tratta di quelle “a legislazione vigente” o meno.

Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

Facendo seguito alla nota già indirizzata all’attenzione del Ministro della Salute e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali conseguente all’infortunio mortale multiplo accaduto a Firenze, si intendono evidenziare le principali criticità derivanti dall’inserimento, all’interno del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, all’articolo 29, di nuove previsioni normative che impattano in modo estremamente rilevante sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali criticità possono essere così sintetizzate.

1. Mancata considerazione dell’assetto istituzionale che prevede un ruolo di primo piano per il Ministero della Salute nel coordinamento nazionale delle attività di vigilanza e prevenzione. Le significative novità introdotte con il Decreto-Legge 19/2024 non hanno tenuto conto dell’assetto istituzionale disegnato dal D.Lgs. 81/2008 e delle funzioni assegnate al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è presieduto dal Ministro della Salute, proprio in ragione delle funzioni e delle competenze in tale ambito assegnate al Servizio Sanitario Nazionale fin dalla sua legge istitutiva (L. 833/1978).
2. Mancato coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel processo di riforma di una materia così rilevante per i Servizi Sanitari Regionali, quale la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nell’introdurre tali nuovi disposti normativi, non sono state tenute in considerazione le funzioni assegnate in tale ambito al Servizio Sanitario Nazionale e non risulta ci sia stata una condivisione preventiva con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che nel necessario processo di revisione della normativa hanno da sempre inteso fornire il proprio contributo in modo costruttivo, anche sul piano tecnico;
3. Individuazione di un ruolo subalterno per i Servizi Sanitari Regionali nei confronti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In contrasto con l’assetto istituzionale, l’unico soggetto istituzionale competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro risulta essere l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) senza un contestuale coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali, che sono state totalmente escluse dalla gestione delle principali novità introdotte. Anzi, per le Aziende Sanitarie Locali è previsto un ruolo subalterno rispetto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, limitato alla mera trasmissione degli esiti degli accertamenti condotti al fine di consentire la decurtazione dei punti dalla neo-istituita patente a punti per la sicurezza sul lavoro nel settore dei cantieri.
4. Accantonamento del SINP - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro. Questo coinvolgimento limitato vanifica anzi contraddice il lavoro di realizzazione del SINP - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, che dopo la sua formale istituzione avvenuta nel 2008 sta prendendo avvio proprio in questi mesi, con la sottoscrizione dell’accordo quadro tra INAIL e la scrivente Conferenza.
5. Esclusione dei Servizi Sanitari Regionali dalle iniziative per il rafforzamento dell’organico in servizio. Si evidenzia che tale Decreto-Legge prevede il potenziamento del personale preposto ai controlli esclusivamente per Enti quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Arma dei Carabinieri, INAIL e INPS, e non per le Aziende Sanitarie Locali.

Si condivide, infine, la necessità di un confronto immediato, anche di natura tecnica, per contribuire a individuare le soluzioni normative più efficaci per incrementare i livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nel rispetto dei ruoli istituzionali di tutti i Soggetti e gli Enti coinvolti.

Art. 44 (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

• Il comma 1 lettera b) secondo periodo parla di “dati anonimi o pseudonimizzati”, mentre il comma 1 lettera a) parla solo di “dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati”; sarebbe utile allineare il contenuto dei due commi e contemporaneamente distinguere, secondo le finalità, l’utilizzo degli uni e degli altri.
• L’espressione generica “nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno” andrebbe dettagliata definendo le finalità istituzionali di trattamento dei dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati e anonimi, rispetto a ciascuno dei soggetti previsti nello stesso comma; al riguardo, in considerazione del fatto che il Sistema Sanitario fa capo alle singole regioni, sarebbe opportuno distinguere le finalità dei soggetti “Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)” dalle finalità delle “regioni e delle province autonome”, anche, prevedendo due distinti commi.
• L’espressione “nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni e dalle Province autonome” andrebbe meglio specificata in relazione all’ambito soggettivo riferito alle Regioni, in particolare andrebbe chiarito se si intende la Regione come Ente o come Sistema Sanitario Regionale;
• L’espressione “nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome” andrebbe meglio specificata anche in relazione al concetto di “assistiti” in riferimento alla mobilità interregionale.
• Prima delle parole “previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.” andrebbe inserito il coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni.

Osservazione generale sul Programma GOL e sull’investimento Duale

Si richiamano gli interventi del PNRR che afferiscono alle tematiche del lavoro e della formazione di competenza della XI Commissione, rispetto ai quali le Regioni rivestono il ruolo di soggetti attuatori (Programma GOL, Investimento per il potenziamento dei CPI e Investimento sul Duale).
Tra questi, in particolare, si fa riferimento al Programma Garanzia per l’Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL) e all’Investimento sul Duale.
Il programma GOL è contemplato nella Missione 5, Componente 1 del PNRR quale Azione di Riforma, con un investimento di risorse pari a 4, 4 miliardi di euro. Come tutto il PNRR, copre un periodo temporale di un quinquennio (01/01/2021 – 31/12/2025). Tuttavia, senza alcuna responsabilità dei soggetti attuatori del programma (Regioni e PA), le attività attuative sono state avviate ufficialmente solo nel mese di giugno del 2022, a seguito dell’adozione dei Piani attuativi regionali e della definizione dei primi, necessari atti di indirizzo da parte dell’amministrazione centrale. Di fatto, a fronte di un programma con risorse e obiettivi definiti e calcolati per essere declinati in cinque anni, le Regioni come soggetti attuatori dispongono di soli tre anni e mezzo per il loro conseguimento. Si rende indispensabile pertanto che, come avvenuto per il Piano straordinario di Potenziamento dei CPI - ricondotto nella Missione 5, Componente 1, Investimento 1 del PNRR - venga consentita una estensione temporale per lo sviluppo delle attività del Programma GOL, nonché dell’investimento Duale.
In particolare, con riferimento al Programma GOL il termine per il conseguimento del Target 1 (coinvolgimento di almeno 3 milioni di beneficiari) andrebbe posticipato al 30 giugno 2026.
In riferimento specifico al Target 2, consistente nel coinvolgimento di almeno 800.000 persone in attività di formazione (di cui 300.000 per il rafforzamento delle competenze digitali), occorre sottolineare come in tutte le Regioni sia stato possibile programmare la formazione solo dopo la pubblicazione della circolare di ANPAL n.5, a maggio 2022. Inoltre, va considerato che l’attività di formazione necessita di procedure amministrative più lunghe e complesse per la definizione dell’offerta formativa e di tempi di realizzazione più ampi per lo svolgimento dei corsi, in coerenza con la durata dei percorsi di GOL. Tutto ciò ha determinato un ritardo nella partenza delle attività ancora maggiore rispetto al Target 1, di fatto potendosi rendere disponibile un’offerta formativa soltanto a decorrere dal periodo giugno-settembre 2023.

Alla luce di ciò, si ritiene necessario un posticipo della scadenza fissata per il completamento delle attività, che permetta alle Regioni un recupero della tempistica che non è stato possibile fruire nella fase iniziale del Programma. Pertanto, in analogia al Target 1, la scadenza andrebbe rimodulata almeno al 30 giugno 2026, con riferimento alle attività formative avviate e non concluse, essendo sufficiente per il conteggio dei formati che sia stata rilasciata una qualificazione o comunque una attestazione di messa in trasparenza, validazione o certificazione, secondo le disposizioni regionali, relativa ad almeno una unità formativa minima del percorso.

Analogo ragionamento si pone per il Duale, per il quale si ravvisa la medesima esigenza di estensione temporale dei termini per il completamento degli interventi al 30 giugno 2026, in ragione del fatto che le attività attuative sono state avviate ufficialmente solo nel mese di giugno del 2022, a seguito dell’adozione degli atti di programmazione regionale e della definizione dei primi, necessari atti di indirizzo da parte dell’amministrazione centrale.

Roma, 4 aprile 2024


fonte: regioni.it