Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento
 

Prot. n. 90/277-1962

Roma, 30 aprile 2015

 

OGGETTO: RIPOSO SETTIMANALE

A COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI                    LORO SEDI
 

CIRCOLARI ABROGATE

- n. 90/184-1962 datata 31.03.1994, del Cdo Gen. dell’Arma dei CC -I Reparto - SM- Uf. Ordinamento;
- n. 90/201-3-1962 datata 21.09.2002, del Cdo Gen. dell’Arma dei CC – I Reparto - SM — Uf. Ordinamento;
- n. 137/35-117-6-2002 datata 19.12.2003, del Cdo Gen. dell’Arma dei CC - SM- Uf. Legislazione;
- n. 90/208-1-1962 datata 22.12.2005, del Cdo Gen. dell’Arma dei CC -I Reparto - SM - Uf. Ordinamento;
- n. 90/203-31-5-1962 datata 05.03.2007, del Cdo Gen. dell’Arma dei CC -1Reparto - SM Uf. Ordinamento;
- n. 183/66-236-2-2006 datata 26.02.2009, del Cdo Gen. dell’Arma dei CC - SM - Uf Legislazione.


Il diritto al riposo settimanale, costituzionalmente garantito e avente la caratteristica dell’irrinunciabilità, ha la finalità di consentire il recupero delle energie psico-fisiche e la piena estrinsecazione della personalità del lavoratore durante il godimento del tempo libero.
Nel corso degli anni si sono susseguite numerose circolari in materia che, pur integrando e valorizzando le disposizioni già esistenti, hanno però prodotto la frammentazione del corpo regolamentare, rendendo difficile l’individuazione delle direttive di riferimento.
Considerata l’assoluta rilevanza della tematica, è stato predisposto l’allegato documento che riunisce ed armonizza tutte le disposizioni di settore in un unico strumento di consultazione, al fine di agevolare la linea di comando nella delicata attività di governo del personale e nella ricerca del corretto bilanciamento tra le esigenze individuali e quelle di funzionalità dei reparti.
 

d’ordine
IL CAPO DEL I REPARTO
(Gen. D. Gaetano Maruccia)


Allegato

DISCIPLINA DEL RIPOSO SETTIMANALE
MODALITÀ ATTUATIVE
 

1. AUTORITÀ CONCEDENTE
Il comandante di reparto o il capo ufficio concedono il riposo settimanale, in ragione delle prioritarie esigenze di servizio e delle richieste degli interessati.

2. DURATA E DECORRENZA
Il riposo settimanale:
- ha una durata di 24 ore consecutive;
- decorre dalle 00,00 del giorno a cui si riferisce.
Il militare ammesso a fruire del riposo settimanale non viene di norma impiegato nell’intervallo temporale delle 6 ore che precedono l’inizio del beneficio, salvo il prolungamento del servizio per particolari esigenze, e in quello delle 6 ore successive al termine dello stesso.
Qualora l’impiego del militare ricada nella fascia oraria 22-24 antecedente l’inizio del beneficio, sarà rimessa all’interessato la scelta di fruire o non fruire del riposo programmato.

3. CRITERI GENERALI
Il riposo settimanale è accordato, in linea di massima, nella settimana a cui si riferisce:
- in giornata diversa da festività infrasettimanale;
- nella giornata di domenica, almeno una volta ogni due mesi.
I comandanti di ogni livello devono ricercare, nella rispettiva competenza, ogni idoneo accorgimento per consentire a tutti i militari di fruire del riposo settimanale.

4. PROGRAMMAZIONE
Il militare deve conoscere con congruo anticipo i giorni nei quali potrà fruire del beneficio, per pianificare i propri impegni di carattere privato.
Il riposo settimanale pertanto è oggetto di pianificazione bisettimanale (un riposo per ogni settimana di riferimento) ed è sempre suscettibile di variazioni in presenza di sopravvenute indifferibili esigenze, sia di servizio sia individuali, che andranno opportunamente documentate.

5. DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE
Il militare ha diritto al riposo nella settimana in cui:
- presta regolarmente servizio;
- parte o rientra dalla licenza ordinaria;
- parte o rientra dalla licenza speciale (L.937/1977);
- fruisce di altre forme di assenza legittima (riposo medico, licenza straordinaria, ecc.), solo se tale periodo non si sovrappone al riposo settimanale già programmato.

6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Qualora l’interessato sia assente nel periodo in cui viene predisposta la programmazione dei riposi settimanali (es. militare in licenza):
- nella settimana di rientro, il riposo gli verrà attribuito “d’ufficio” nella giornata di domenica, salvo che particolari esigenze di servizio impongano di anticiparlo o di farlo recuperare;
- nella settimana successiva, sarà inserito nella pianificazione.
È consentita la concessione cumulativa del riposo settimanale relativo a due settimane consecutive. È altresì possibile la fruizione del riposo settimanale per la settimana in corso (o “accoppiato” tra due settimane consecutive), in aggiunta:
- ai riposi per festività infrasettimanali;
- ai riposi da recuperare entro le 4 settimane, perché non fruiti per esigenze di servizio;
- ai riposi compensativi, per un massimo di 3 gg. e fatte salve le prioritarie esigenze di servizio;
- alla licenza ordinaria o straordinaria.
Nei casi in cui il militare non possa fruire del riposo settimanale, per sopravvenute esigenze di servizio, non è consentito:
- convertirlo in licenza;
- sostituirlo con retribuzione in denaro.
Nell’ipotesi prevista al 3° capoverso del paragrafo 2, ossia di impiego del militare che ricada nella fascia oraria 22-24 antecedente la fruizione del beneficio, al personale che scelga di non fruire del riposo programmato non compete la corresponsione dell’indennità di compensazione.

7. RECUPERI
Il militare che abbia prestato servizio in occasione di festività infrasettimanali o che, per sopravvenute esigenze di servizio, non abbia potuto fruire del riposo settimanale spettantegli, ha diritto al recupero del riposo, entro le 4 settimane successive, anche in abbinamento a quello della settimana in cui viene recuperato. Il riposo annullato per inderogabili esigenze di servizio deve essere recuperato, ove possibile, nell'ambito della stessa settimana lavorativa, salvo che non sia stato annullato nel giorno di domenica.
Eventuali riposi settimanali non fruiti in missioni internazionali all’estero vengono recuperati in Patria secondo le disposizioni contenute nella circolare n. M_D GMIL li 5 1 0306640 in data 24 luglio 2012 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

8. FACOLTÀ E DOVERI DEL MILITARE
Il militare, durante la giornata di riposo settimanale:
- deve essere lasciato libero da ogni prestazione di servizio;
- può recarsi in qualsiasi località, restando temporaneamente inoperante l’obbligo della pronta reperibilità;
- può indossare liberamente l’abito civile. Da tale facoltà sono esclusi gli Allievi Marescialli e gli Allievi Carabinieri durante i primi 4 mesi di corso;
- deve rientrare immediatamente nella sede di servizio quando ciò sia ordinato con qualsiasi mezzo dalle autorità superiori per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio e, di propria iniziativa, quando improvvise circostanze facciano ritenere che ciò sia necessario.

9. DOCUMENTAZIONE E VARIAZIONI
La programmazione bisettimanale del riposo settimanale deve risultare dallo “specchio riepilogativo delle giornate di presenza e dello straordinario” del Memoriale del servizio informatizzato.
In quest’ultimo documento:
- deve essere registrata la concessione del beneficio;
- sono annotate le eventuali variazioni (da apportare anche nello specchio mensile) ed i motivi che le hanno determinate.
Gli Ufficiali utilizzano allo scopo il Registro mod. A/15.

10. VISITE ED ISPEZIONI
I superiori gerarchici sono tenuti ed esaminare e vistare la documentazione di cui al para. 9, in occasione di visite ed ispezioni ai Comandi dipendenti.