MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 

Prot. n. M_D GMIL1 IV SGR 0093350                                                                                                                                           Roma 28/03/2013
 

OGGETTO: Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Divieto di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)
…omissis…

Seg. circolare n. DGPM/IV/12/066898/40 in data 25 maggio 2000.
 

1. L’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi al cittadino, nonché misure di sforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, ha stabilito che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile
2. Al riguardo, fornisco le seguenti indicazioni applicative, tenuto conto dei chiarimenti esplicitati, in sede di riscontro a quesiti avanzati da altre Amministrazioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i fogli n. DFP 0032937 P-4.17.1.7.5 del 6 agosto 2012 e n. DFP 0040033 P-4.17.1-7.5 dell’8 ottobre 2012, nonché, su attivazione di quest’ultimo, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i fogli n. 0077389 del 14 settembre 2012 e n. 0094806 del 9 novembre 2012.
La norma in oggetto, entrata in vigore il 7 luglio 2012, esplica i suoi effetti nei confronti, altresì, di tutto il personale militare delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri. Essa, in particolare, è finalizzata al contenimento della spesa pubblica e, in tal senso, stabilisce il principio generale secondo cui le ferie (rectius, la licenza ordinaria per il personale militare), i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di non fruizione degli stessi.
In deroga a tale principio, i menzionati Dipartimenti hanno ritenuto di escludere dall’applicazione della norma di cui trattasi le sole fattispecie ii cui il mancato utilizzo delle ferie è conseguenza di eventi anomali e non prevedibili (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta), ovvero non imputabili alla volontà dei personale e/o alla negligente vigilanza dell’Amministrazione (malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità), dai quali possa successivamente derivare una cessazione del rapporto di servizio con la medesima Amministrazione. Ciò, nell’ottica di evitare l’insorgenza di oneri a carico delle amministrazioni per effetto di abusi nella monetizzazione delle ferie non godute all’atto della cessazione dal servizio a seguito di comportamenti attivi del personale interessato (mobilità, cessazioni dal servizio a domanda o per limiti di età) e di mancanza di programmazione e di controllo da parte del dirigente responsabile.
I citati Dipartimenti hanno, inoltre, precisato che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, le situazioni già definite prima dell’entrata in vigore della novella disposizione (7 luglio 2012) devono essere salvaguardate, al fine di non conferire valenza retroattiva alla stessa in quanto non esplicitamente previsto dal legislatore. In conseguenza, sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova norma i rapporti di servizio già cessati prima del 7 luglio 2012, nonché tutte quelle situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima della predetta data e ne risulti incompatibile la fruizione sia a causa della ridotta durata del rapporto di servizio, sia per effetto dell’eventuale situazione di sospensione del rapporto di servizio (ad esempio un periodo di aspettativa) cui segue la cessazione dallo stesso. Resta intaso che in tali residui casi la monetizzazione delle ferie non fruite potrà avvenire solamente in presenza delle ipotesi normativamente previste in precedenza.
3. Invito gli Enti in indirizzo a curare la capillare diramazione della presente a tutti i Reparti dipendenti per una puntuale applicazione della norma in argomento.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. C.A. Francesco TARRICONE)