PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHÉ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ DELL’AREA PORTUALE INDUSTRIALE DI GENOVA SESTRI PONENTE; (P2879- FASE 2)
(CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP C31H20000060001)


LE PARTI

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova (GE), nella persona del Prefetto Renato Franceschelli;
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, responsabile della realizzazione dell'opera, individuata con il CUP C31H20000060001 che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in Genova (GE), Palazzo San Giorgio Via della Mercanzia 2, CAP 16124, individuazione fiscale 02443880998, nella persona di Paolo Emilio Signorini in qualità di Presidente.
 

PREMESSO

- che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;
- che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii, relativa al "Programma infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;
- che a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’Autostrada AIO avvenuto in data 14 agosto 2018, il Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato nominato - con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito dalla legge 16 novembre 2018 n.130- Commissario straordinario per la ricostruzione della predetta infrastruttura;
- che il Commissario straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 9 bis del citato D.L.109/2018, doveva adottare, entro il 15 gennaio 2019, "con propri provvedimenti, su proposta dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,( di seguito anche solo "Programma Straordinario") da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale, entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";
- che il comma 72 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha modificato il sopra citato art. 9 bis aggiungendo il comma 1 bis che prevede "Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020".
- che in ottemperanza all’art. 9 bis del sopra citato D.L.109/2018 il Programma Straordinario è stato adottato dal Commissario Straordinario, con decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 e successivamente aggiornato con decreti n. 1 del 28 febbraio 2020 e n. 5 del 15 luglio 2021 ricomprendendo all’interno dello stesso l’opera in questione e confermando nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore dell’opera in questione;
- che per la progettazione/realizzazione di tale opera saranno stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;
- che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO);
- che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella "direttiva linee guida" 2005, approvate dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n 58, concernente l'Approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;
- che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;
- che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l’equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatari, tra l’altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;
- che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per l'affidatario, tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;
- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Genova sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera 1) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;
- che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà accluso al contratto dell'affidatario, diventandone parte integrante,
- che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere ed ancora in corso alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera m), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;
 

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Genova (Ge) che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
c) Soggetto Aggiudicatore: l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Palazzo San Giorgio Via della Mercanzia 2,16124 Genova;
d) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP C31H20000060001.
e) Affidatario: l'appaltatore dei lavori, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente; (p2879- fase 2) inerente l'opera;
f) Contratto: atto di cui alle successive lettere g) e h);
g) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;
h) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;
i) Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;
l) Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera C1PE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014.
m) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.
n) Referente di cantiere: è il soggetto individuato dall’affidatario, formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere";
o) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera.
2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:
a) BDNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;
b) CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'interno;
c) DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
f) Gruppo Interforze organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.
 

Articolo 2.
Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.
2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.
 

Articolo 3.
Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere g) e h) comma 1), dell'articolo 1, afferenti alla progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario, o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
4. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura di Genova e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.
 

Articolo 4.
Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita, con oneri ad integrale carico dell’appaltatore una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. La costituzione l’implementazione, l’aggiornamento e la manutenzione di qualsivoglia natura necessaria per garantire la perfetta funzionalità della Banca dati sono ad esclusiva cura e spese dell’appaltatore.
4. Il soggetto aggiudicatore sovraintende alla gestione della banca-dati e ne definisce le modalità di implementazione nonché di aggiornamento cui dovrà attenersi l’appaltatore che garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati.
5. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a:
■ far rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
■ far implementare, aggiornare ed alimentare regolarmente la banca dati (mediante acquisizione e inserimento dei dati) da parte dell'affidatario che vi provvede per tutta la durata del contratto. Resta inteso che nel caso di stipula di subcontratti, il soggetto affidatario può delegare l'alimentazione della banca-dati ai subcontraenti, che vi provvedono per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto affidatario deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura di Genova. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.
■ far inserire nei contratti e nei subcontratti apposita clausola con la quale l’affidatario, o nel caso di delega, il subcontraente, assume l'obbligo di inserire, nella Banca Dati, tutti i dati previsti dalla piattaforma web di monitoraggio. Nella medesima clausola l’affidatario accetta esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
6. La banca-dati informatica è allocata presso il soggetto affidatario, o eventuale soggetto espressamente delegato alla gestione e implementazione dell’”Anagrafe degli esecutori” per tutta la durata dei lavori fino al collaudo e comunque fino al completamento di tutte le attività contrattuali. In capo al Soggetto Aggiudicatore/Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell’inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso all’infrastruttura informatica.
7. Ai fini del Protocollo, gli operatori economici impegnati nell’Opera garantiscono il flusso informativo dei dati verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli e verso il soggetto aggiudicatore.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.
9. L'“Anagrafe degli esecutori”, oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
e. luogo di esecuzione della prestazione;
f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
10. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compreso l'affidatario, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 (due) giorni lavorativi dall'evento.
11. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi incluso l'affidatario. La comunicazione dell’intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
12. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
13. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, l'affidatario e nel caso di delega, il subcontraente, nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. 1 nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura di Genova, al DIPE e al SASGO.
14. La violazione degli obblighi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
a. in sede di primo accertamento, l’applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 

Art. 5
Settimanale di cantiere

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi deputati ai controlli, ai fini dell'applicazione del Protocollo viene attuata la sezione della Banca Dati relativa al cantiere e ai sub-cantieri dell’Opera. Il popolamento di tale piattaforma informatica è di competenza degli operatori economici impegnati nell’Opera, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e sotto il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. L'accesso alla banca dati è consentito agli organismi deputati ai controlli del settore.
2. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario che vi attende sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario predispone il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.
3. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura di Genova. 11 referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 13 dell'articolo 4.
4. Il «Settimanale di cantiere» dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
a) all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta, dei mezzi di cantiere, dell'Affidatario, dei Subaffidatari e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere nonché dei nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti;
b) al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di caricare in Banca Dati - con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del venerdì precedente - le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
c) all'Affidatario e/o ai Subcontraenti cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
5. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compreso l'affidatario, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
6. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 4, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
d) il giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente ai lavoratori impegnati all'interno del cantiere.
7. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell’importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all’Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
8. Le informazioni inserite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura di Genova per:
a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
9. A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera da effettuarsi, presso laboratori specializzati d’intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia
10. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 9, l'affidatario verifica, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 e.e. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
12. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), e) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.
 

Articolo 6.
Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, ivi inclusi i soggetti coinvolti nella risoluzione dell’interferenza. Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate];
b) i servizi di pulizia e alloggiamento del personale;
c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 [novemila/00], IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASI1P: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 cosi come modificata dalla Legge n. 40/2020, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell’impresa all’amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura di Genova, al soggetto aggiudicatore e all'affidatario, ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura di Genova l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
11. Nei confronti dell'affidatario o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
13. 11 mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.
14. La Prefettura di Genova, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura di Genova ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
15.1 soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.
16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.
 

Articolo 7.
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatone si impegna a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:
a) Clausola n. 1. «l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura di Genova e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, commal, C.P.»;
b) Clausola n. 2. «l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative a/l'affìdamento, alla stipula e a/l'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».
2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
3. Nei casi di cui alle clausole a] e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
4. La Prefettura di Genova, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
5. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
 

Articolo 8.
Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».
b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Genova e dal soggetto aggiudicatore in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
3. 11 Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti all'opera, di quanto segue:
a) l'obbligo per affidatario, e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l'obbligo per l'affidatario di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
c) l'obbligo per l'affidatario di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;
d) l'obbligo per l'affidatario e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.
4. Il mancato inserimento, da parte di affidatario e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
9. In caso in cui affidatario e i subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1 % dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
10. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
 

Articolo 9.
Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere ed ancora in corso alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.
2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.
 

Articolo 10.
Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario ovvero per il suo tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura di Genova.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura di Genova, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura di Genova, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
 

Articolo 11
Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura di Genova un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Genova. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura di Genova, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Provincie, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".
7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art. 5, comma 7.
 

Articolo 12.
Verifica sulle procedure di esproprio

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura di Genova il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura di Genova competente i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura di Genova eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura di Genova si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.
 

Articolo 13.
Attività di vigilanza

1. Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura di Genova e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.
 

Articolo 14.
Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Sarà cura della Prefettura di Genova inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura di Genova e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura di Genova.
 

Articolo 15.
Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Sottoscritto a Genova, l’8 aprile 2022

Il Prefetto di Genova
Il Soggetto aggiudicatore
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Per adesione:
Il Commissario straordinario per la ricostruzione
D.P.C.M. 30 settembre 2021
Limitatamente all'articolo 11:
Il Capo dell’ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova
Le OO.SS. di categoria
Il Segretario Generale Fillea CGIL (Federico Pezzoli)
Il Segretario Generale Filca CISL (Andrea Tafaria)
Il Segretario Generale Feneal UIL (Mirko Trapasso)

alla presenza del Sig. Ministro dell'interno
(Luciana Lamorgese)