Regione Sicilia
Decreto 20 marzo 2024, n. 331
Aggiornamento delle linee guida procedurali per l’attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975.
G.U.R.S. 12 aprile 2024, n. 15 – S.O. n. 17


IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;
VISTO il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - “Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
VISTO il D.P.Reg.S. 5 dicembre 2009, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
VISTA la circolare 10/05/2010 n. 1269 “Linee guida per l’organizzazione dell’area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali”;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo Economico del 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.”;
VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante nonne per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.”
VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.”;
VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.A. 0773 del 26/04/2012 con il quale venivano fomite le prime indicazioni applicative sulla effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro nel territorio della Regione;
RITENUTO necessario, al fine di dare uniformità procedurale ai servizi preposti ed ai datori di lavoro operanti nel territorio, emanare delle linee guida procedurali per l’effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature ed impianti di cui al D.M. 11 aprile 2011 e D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 nonché individuare le competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del DM 11 aprile 2011 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975;
 

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano, sono approvate le “Linee guida procedurali per l ’attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all ’art. 71 comma 11 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975”, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Sono altresì individuate le competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del DM 11 aprile 2011 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975, come definite nell’allegato 4 del presente decreto.
 

ART. 2

Come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, ove non già realizzato, le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana (AA.SS.PP.) dovranno dotarsi di apposito sistema informatizzato per la raccolta dei dati, il loro invio per via telematica e per l’attuazione di tutte le procedure previste dal citato decreto e dalle allegate Linee guida.
 

ART. 3

Le AA.SS.PP. danno attuazione a quanto previsto dal Decreto dell’Assessorato della Sanità 4 giugno 2004 “Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione”. A tal fine, richiamato l’allegato 4 del Decreto anzidetto, Le AA.SS.PP. destinano la quota prevista dei proventi delle attività a pagamento rese dalle UU.OO.CC. Servizi Impiantistica ed Antinfortunistica (SIA) anche per le finalità di cui all’art. 3 comma 1 del D.M. 11 aprile 2011.
 

ART. 4

Le AA.SS.PP. in cui sono presenti le UU.OO.CC. Servizi di Impiantistica ed Antinfortunistica (SIA), dovranno adeguare la dotazione organica dei Servizi secondo la Circolare assessoriale 4 agosto 2010, n. 1274 “Linee di indirizzo per la dotazione organica dell’area dipartimentale “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP., pubblicata sulla G.U.R.S. n.6 del 04.02.2011, tenendo anche conto, come previsto dalla citata circolare, dei bacini d’utenza extra provinciale.
 

ART. 5

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D. lgs n. 33/2013 e ss.mm. e ii. nonché trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 20 marzo 2024.
 

Allegato

Aggiornamento delle linee guida procedurali per l’attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all’art. 71 comma 11 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975

Titolo 1. - Linee guida procedurali per l’attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008

1 Premessa
Il D. Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008. L’art. 71 comma 13 rimandava a successive disposizioni la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche, quando l’INAIL non effettui nei termini la prima verifica periodica richiesta. Con D.M. 11 aprile 2011, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n° 111, sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D. Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 comma 13 del medesimo decreto legislativo. Il citato D.M. è entrato in vigore il 24 maggio 2012.
A seguito della pubblicazione del D.M. 11 aprile 2011 è stato costituito, presso il Servizio 5 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, un gruppo di lavoro “Macchine ed impianti” composto da rappresentanti delle UU.OO.CC. Servizi di Impiantistica Antinfortunistica (SIA), per redigere delle linee guida al fine di dare la necessaria uniformità procedurale alle AA.SS.PP. ed ai datori di lavoro operanti nel territorio regionale, all’entrata in vigore del suddetto D.M.. Tali linee guida sono state emanate con D.A. n. 0773 del 26/04/2012.
Le successive modifiche all’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 hanno fatto ritenere necessario aggiornare le suddette linee guida.
Il D.M. 11 aprile 2011 e l’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08 in sintesi prevedono:
- il riconoscimento della titolarità per la prima verifica periodica all’INAIL;
- l’istituzione di elenchi dei soggetti abilitati alla prima verifica periodica presso l’INAIL;
- l’obbligo di indicare, da parte del datore di lavoro all’atto della richiesta di prima verifica periodica all’INAIL, un soggetto abilitato di cui il titolare della funzione INAIL si avvale per garantire il rispetto dei tempi fissati dal D.Lgs. 81/08 scelto tra quelli dell’elenco di cui al punto precedente;
- la possibilità per il datore di lavoro di rivolgersi direttamente ad un soggetto abilitato, nel caso in cui decorrano infruttuosamente i termini di 45 giorni per l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche; in tal caso tale soggetto potrà essere scelto nell’ambito dell’elenco dei soggetti abilitati sopra citato, dandone comunicazione al titolare della funzione;
- la possibilità per il datore di lavoro di rivolgersi direttamente alla A.S.P. ovvero ad un soggetto abilitato, per l’effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima,
- l’istituzione di una banca dati informatizzata presso l’INAIL per la raccolta dei dati di attività svolta dai soggetti pubblici e privati abilitati e dai titolari delle verifiche nonché per il controllo e monitoraggio dell’attività svolta dai soggetti abilitati.
Le disposizioni del D.M. 11/4/2011 si applicano alle sole attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008.
Restano pertanto ferme le disposizioni già vigenti in materia di verifiche periodiche di:
- ascensori e montacarichi di cui agli artt. 13 e 14 del al D.P.R. 162/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. 462/2001), installati in luoghi di lavoro: verifiche biennali/quinquennali affidate alla AA.SS.PP. o agli organismi abilitati di cui al DPR 462/2001; in particolare, per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è prevista anche l’omologazione (a norma dell’art. 5 comma 4 D.P.R. 462/2001), affidata in via esclusiva alle AA.SS.PP.;
- attrezzature in pressione di gas esercite in luoghi non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008: verifiche periodiche affidate in via esclusiva alle AA.SS.PP. (art. 10 D.M. 329/04);
- impianti di riscaldamento centralizzati (verifiche quinquennali affidate in via esclusiva alle AA.SS.PP., art. 22 D.M. 1/12/1975):
• con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,8 kW e fino a 116 kW, se installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;
• con potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW se non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008.

2 Indicazioni Procedurali
Il datore di lavoro deve richiedere le verifiche periodiche a (All. 1):
- INAIL, per la prima verifica periodica che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta;
- ASP competente territorialmente, ovvero al soggetto abilitato per le verifiche periodiche successive alla prima, che vi provvedono entro 30 gg. dalla richiesta, fatte salve le diverse scadenze indicate nella richiesta.
La verifica deve essere richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza e in ogni caso almeno entro il termine di 45 giorni per la prima delle verifiche periodiche e di 30 giorni per le successive verifiche periodiche.

2.1 Prima verifica periodica
Il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL la prima delle verifiche periodiche.
All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l’INAIL si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui all’art.2 comma 3 del DM 11/04/2011 nel termine di 45 giorni.
L’INAIL può effettuare la verifica con risorse proprie, o avvalendosi di soggetti abilitati o, in seguito ad accordi ai sensi dell’art.2 comma 3 del DM 11/04/2011, dell’ASP/DTL competenti territorialmente.
Decorso inutilmente il termine di 45 giorni dalla data della richiesta il datore di lavoro può avvalersi direttamente di soggetti pubblici o privati abilitati. In tal caso il datore di lavoro comunica all’INAIL il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica.

2.2 Procedure per l’effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima
Il datore di lavoro, con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D. Lgs. 81/08, deve inoltrare richiesta all’ASP competente per territorio utilizzando i modelli di richiesta allegati alla presente ovvero ai Soggetti Abilitati competenti per territorio, secondo la specificità delle attrezzature di lavoro.
Nel territorio regionale, fino alla completa attivazione in ogni ASP delle UU.OO.CC. Servizi di Impiantistica e Antinfortunistica (SIA), le verifiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 sono effettuate dalle AA.SS.PP. secondo le competenze territoriali riassunte nella tabella allegata, ove si riportano anche le competenze territoriali in materia di verifica di impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/2001, di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/1999 e di attrezzature a pressione non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e degli impianti di riscaldamento centralizzati ai sensi del D.M. 1/12/1975 (All. 4).
Le AA.SS.PP. nei propri siti web riporteranno la modulistica di richiesta con l’indicazione degli uffici preposti ed i relativi indirizzi dove inviare le richieste. Le AA.SS.PP. dovranno inoltre dotarsi di posta elettronica certificata, in dotazione alle UU.OO.CC. Servizi Impiantistica Antinfortunistica (SIA), per permettere ai datori di lavoro l’invio della scansione della richiesta.
Nel caso di un numero cospicuo di attrezzature di lavoro installate su impianti complessi, per i quali la verifica deve essere programmata in occasione di appositi fermi per manutenzione, è opportuno che la richiesta di verifica sia preceduta da una comunicazione del periodo del fermo, con allegata una tabella riepilogativa delle attrezzature da verificare in modo da concordare un piano di lavoro adeguato.
L’ASP competente per territorio, ai sensi del D.M. 11/04/2011, su richiesta del datore di lavoro o dell’utilizzatore, effettua, tramite l’U.O.C. Servizio di Impiantistica ed Antinfortunistica (SIA), le verifiche periodiche di competenza.
Può, in ordine di priorità:
a. effettuarle direttamente con risorse proprie;
b. avvalersi, a seguito di accordi di cui all’articolo 2 comma 3 del citato D.M.:
b.1) del personale SIA di altre AA.SS.PP. della Regione Siciliana;
b.2) del personale INAIL;
b.3) del personale DTL;
Per la stipula degli accordi fra le AA.SS.PP. si può fare riferimento allo schema-tipo di accordo che si allega (All. 5) utilizzabile anche per le ulteriori attività di verifica di competenza delle UU.OO.CC. Servizi di Impiantistica e Antinfortunistica
Le AA.SS.PP., nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza previsti per la pubblica amministrazione, dovranno privilegiare l’effettuazione con proprio personale delle verifiche periodiche di apparecchi ed attrezzature considerate a maggior rischio e/o impiegate in condizioni e/o ambienti critici.
Il processo di gestione è il seguente:
• Alla ricezione della richiesta di verifica periodica da parte del datore di lavoro o dell’utilizzatore l’ASP:
■ Protocolla la richiesta;
■ Controlla la completezza formale della richiesta, da redigere secondo la modulistica allegata (All. 2/3). Ove la richiesta sia incompleta richiede al datore di lavoro i dati mancanti: tale richiesta, interrompe i termini di cui all’art. 2 comma 2 DM 11/04/2011.
■ Ove la richiesta sia formalmente completa:
■ Registra la richiesta nel software gestionale delle attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche;
• Comunica al datore di lavoro di aver preso in carico la richiesta di verifica periodica nonché l’importo, le modalità di pagamento e le tempistiche delle relative competenze;
Comunica al datore di lavoro le necessarie ulteriori informazioni (p.es. luogo, data e l’ora di inizio della verifica, nominativo del tecnico incaricato, ecc.) ed istruzioni (p.es. documentazione da rendere disponibile all’atto della verifica, personale di assistenza per il verificatore, ecc.).
L’ASP effettuata la verifica richiesta:
o Consegna il verbale di verifica al datore di lavoro;
o Registra la verifica periodica nel programma gestionale;
o Archivia la copia del verbale;
L’ASP inoltre, tramite l’U.O.C. Servizio di Impiantistica ed Antinfortunistica (SIA):
1) Organizza e gestisce la banca dati dei verbali delle verifiche effettuate (all. III punto 4.2 D.M. 11/04/2011).
2) Invia all'INAIL, per via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attività di verifica effettuate nell'anno precedente di cui all’art. 2 comma III del D.M. 11/04/2011 ((all. III punto 5.1 D.M. 11/04/2011).
3) Effettua le attività di P.G. e le segnalazioni di presunta non conformità (art. 70 c. 4 D.Lgs. 81/2008), anche a seguito di segnalazioni provenienti da soggetti abilitati pubblici o privati.
4) Segnala alla Commissione nazionale di cui all'allegato III del D.M. 11/04/2011 per i provvedimenti di competenza, la sussistenza di motivi di possibile esclusione di soggetti abilitati dagli elenchi di cui all’art. 2 comma 5 D.M. 11/04/2011. A tal fine i S.I.A. provvederanno ad effettuare, anche a campione, controlli per il monitoraggio dell'operato dei suddetti soggetti, come previsto anche dall'art. 3 comma 1 del DM 11/04/2011.
5) Può essere chiamata ad effettuare sopralluoghi e accertamenti presso i soggetti abilitati su richiesta della Commissione per l’abilitazione dei soggetti, di cui all’allegato III del D.M. 11/04/2011.

3 Elenco dei soggetti abilitati ad operare nella Regione Sicilia
I soggetti abilitati che intendono operare nella Regione Sicilia devono essere iscritti all’elenco nazionale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed abilitati per la Regione Sicilia.
Con l’iscrizione all’elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all’art.2 comma 1 del DM 11/04/2011.
L’elenco dei soggetti abilitati ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati presso il sito web del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

4 Ricadute sul piano organizzativo e territoriale
Per l’effettuazione delle verifiche ogni ASP può stipulare degli accordi ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DM 11/4/2011.
Le AA.SS.PP. dovranno provvedere ad assicurare idonea formazione tecnica ed aggiornamento periodico agli operatori addetti alle verifiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII del D. Lgs. 81/08 ed al personale amministrativo di supporto.
Le AA.SS.PP., tramite i SIA, utilizzando anche i fondi previsti dall’art. 3 del presente decreto, provvederanno ad organizzare iniziative di comunicazione, informazione e formazione rivolte ai datori di lavoro ed ai tecnici addetti alle verifiche mediante stampa di materiale informativo, realizzazione di siti WEB aziendali e/o regionali, incontri con associazioni datoriali e sindacali, con particolare riferimento alla diffusione di modalità uniformi di presentazione delle richieste e delle relative procedure. Nell’ambito di tali iniziative potranno anche essere organizzati corsi di formazione per verificatori e per operatori di attrezzature di lavoro di cui agli artt. 71 comma 11 e 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall’applicazione del D.M. 11/04/2011, dovranno essere organizzati, con l’eventuale coordinamento dell’Assessorato della salute e collaborazione del CEFPAS, corsi di formazione per il personale amministrativo e tecnico delle AA.SS.PP. sulle procedure amministrative definite nel citato D.M. e nelle presenti linee guida.
Al fine di garantire maggiore uniformità nella effettuazione delle verifiche periodiche i tecnici verificatori delle UU.OO.CC. SIA dovranno fare riferimento oltre a quanto previsto dal D.M. 11/04/2011 e alle relative circolari esplicative emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla vigente normativa tecnica UNI/CEI.

5 Tariffe spettanti per l’esecuzione delle verifiche periodiche
Le verifiche periodiche sono onerose a carico del datore di lavoro dell’azienda richiedente la prestazione. Le tariffe per le prestazioni di verifica rese ai sensi D.M. 11/04/2011 sono determinate con decreto interdirettoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello Sviluppo economico.
Come previsto dal D.M. 11/04/2011, le tariffe sono corrisposte dal datore di lavoro ai soggetti seguenti:
A - Prima verifica periodica:
1. Al soggetto pubblico (INAIL) se lo stesso provvede direttamente all’esecuzione della verifica;
2. Al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica, se il soggetto pubblico (INAIL) non provvede direttamente all’esecuzione della verifica, ma intende avvalersi di tale soggetto.
3. Al soggetto abilitato a cui si è rivolto direttamente il datore di lavoro, se il soggetto pubblico (INAIL) non provvede entro il tempo stabilito di 45 gg. A tale soggetto spetterà un importo concordato con il datore di lavoro, che comunque non potrà differire di oltre il 15% in più o in meno della voce del tariffario.
B - Verifiche periodiche successive alla prima:
Alla ASP o al soggetto abilitato a cui si è rivolto direttamente il datore di lavoro per l’effettuazione della verifica periodica successiva alla prima.

5.1 Modalità di pagamento delle tariffe alle AA.SS.PP.
Il datore di lavoro effettua il pagamento della tariffa stabilita all'ASP incaricata che effettua la verifica mediante:
• versamento sul c/c postale dell’ASP;
• bonifico bancario sul c/c bancario dell’ASP;
• pagoPA.

Titolo 2 - Individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del DM 11 aprile 2011 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975.

6 Competenze territoriali delle UU.OO.CC. Servizi Impiantistica ed Antinfortunistica

Le competenze territoriali delle AA.SS.PP. per le verifiche di macchine ed impianti (ex ANCC ed ex ENPI) svolte dalle UU.OO.CC. SIA, sono riassunte nella tabella allegata (Allegato 4).
Nel caso di attivazione nelle AA.SS.PP., che attualmente ne sono prive, delle relative funzioni di verifica, le competenze potranno essere rideterminate con disposizione del DASOE.

Allegati
Allegato 1 Diagramma di flusso per l’effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4 Competenze territoriali delle AA.SS.PP. per le verifiche di attrezzature di lavoro di cui all’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, di impianti ai sensi al DPR 462/2001 e di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/1999.
Allegato 5 Schema tipo accordo fra le AA.SS.PP. Per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81