Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 aprile 2024, n. 10002 - Responsabilità del Comune per infortunio del lavoratore dovuto alla presenza sulla piattaforma del camion autoscala di olio idraulico fuoriuscito


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - Rel. Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 10667-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO BORGOGNONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGIOLINO PALERMO, CHRISTIAN LUCIDI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MELICUCCO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA MAIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 378/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/09/2018 R.G.N. 157/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto


- che, con sentenza del 21 settembre 2018 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Palmi, rigettava la domanda proposta da A.A. nei confronti del Comune di Melicucco, avente ad oggetto l'accertamento a carico del Comune della responsabilità dell'infortunio occorsogli in data 10.7.2008, allorché, impegnato dal Comune datore nell'affissione di uno striscione, per la presenza sulla piattaforma del camion autoscala di olio idraulico fuoriuscito, a suo dire, per la mancata manutenzione del mezzo, scivolava fuori dal cestello, riuscendo a tenersi, evitando così la caduta, ma procurandosi un danno fisico alla spalla;

- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il gravame proposto dal Comune di Melicucco ammissibile e fondato nel merito non potendo addebitarsi al Comune il mancato rispetto degli obblighi inerenti la tutela del lavoratore, avendo assegnato un mezzo funzionante appena riparato ed avendo dotato il lavoratore dell'abbigliamento necessario per operare in sicurezza;

- che per la cassazione di tale decisione ricorre il A.A., affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Melicucco;

 

Diritto


- che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. e mediatamente degli artt. 416, comma 3 e 421 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l'essersi pronunziata sulla base degli atti del procedimento penale acquisiti al giudizio civile sulla base di un'istanza istruttoria avanzata per la prima volta in sede di gravame e così in contrasto con il divieto di nova che connota il giudizio di appello;

- che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. e mediatamente degli artt. 416, comma 3 e 421 c.p.c., anche in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza e del procedimento per effetto dell'error in procedendo denunciato a carico della Corte territoriale al motivo che precede;

- che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. e mediatamente degli artt. 416, comma 3 e 421 c.p.c., si imputa alla Corte territoriale di aver fondato il proprio convincimento su documentazione che per effetto della costituzione tardiva in primo grado del Comune era stata espunta dagli atti del giudizio e non poteva esser presa in considerazione eccedendo anche i poteri officiosi del giudice;

- che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. e mediatamente degli artt. 416, comma 3 e 421 c.p.c., anche in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., è prospettata con riguardo alla nullità dell'impugnata sentenza e del procedimento che consegue all'error in procedendo denunciato al motivo che precede;

- che con il quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. lamentando a carico della Corte territoriale di aver erroneamente interpretato la norma invocata configurando la disponibilità del ricorrente alla prestazione a fronte della dichiarata consapevolezza delle condizioni precarie del mezzo quale condotta abnorme ascrivibile al lavoratore e tale da interrompere il nesso di causalità ed escludere la riferibilità dell'evento alla responsabilità del Comune datore;

- che, con il sesto motivo, la denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è dedotta in relazione alla mancata considerazione del dato fattuale per cui, al di là della compiuta manutenzione e riparazione del mezzo, il difetto del mezzo meccanico persisteva continuando a verificarsi la perdita d'olio dalla centralina comandi sulla piattaforma dell'autoscala;

- che il Collegio ritiene di dover prendere le mosse nell'esame dei motivi di ricorso quinto e sesto motivo i quali, sul presupposto accertato in causa della ricorrenza di uno stato di pericolo nell'esecuzione del lavoro per la perdita di olio che investiva la piattaforma dell'autoscala su cui si trovava il ricorrente, devono considerarsi, in quanto riferiti all'accertamento dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., gli unici motivi da valutare ai fini della congruità del giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla riferibilità al Comune datore della responsabilità dell'infortunio occorso al ricorrente, laddove gli altri motivi attengono alla censura di errores in procedendo, dati dall'essersi la Corte territoriale avvalsa, a sostegno del convincimento maturato, di documentazione da ritenere, per le preclusioni in cui il Comune, tardivamente costituitosi in primo grado, era incorso, non acquisita agli atti, documentazione che tuttavia risulta del tutto irrilevante ai fini della definizione della quaestio iuris oggetto del giudizio, in quanto l'accertamento, tramite i documenti e le dichiarazioni testimoniali agli atti del processo penale, della corretta effettuazione di una regolare manutenzione del mezzo, a fronte della persistenza del difetto riconosciuto quale causa del sinistro, non può rivestire alcuna valenza esonerativa della responsabilità del soggetto datore di lavoro, è a dirsi come i predetti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, meritino accoglimento, appunto per quanto detto circa la ricorrenza di uno stato di pericolo su cui, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è il datore ad essere tenuto ad adempiere all'obbligo di tutela del lavoratore con l'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 25597/2021 e Cass. n. 15112/2020) senza che nella specie possa ravvisarsi un rischio elettivo nella disponibilità al lavoro dichiarata dallo stesso, dovendo individuarsi il rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, nell'assunzione da parte di questi di una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria, volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, dando luogo a condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr., da ultimo, Cass. n. 3763/2021 e 8988/2020); - che il quinto ed il sesto motivo di ricorso vanno dunque accolti, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata con rinvio, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2024.