Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 aprile 2024, n. 9853 - Accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia oncologica da cui era derivato il decesso 



 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - Rel. Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 10745-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio legale D'Amico, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ANTONIETTA PAPADIA, FRANCESCO VINCENZO PAPADIA;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1940/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 941/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 08/03/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto


- che, con sentenza del 25 ottobre 2018 la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da A.A., in qualità di erede di B.B. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio Provinciale di Bari e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto l'accertamento della dipendenza dal servizio o da concause connesse al servizio della patologia oncologica da cui era derivato il decesso dell'B.B., impegnato presso l'Agenzia del Territorio predetta, presso cui prestava servizio con la qualifica di direttore tributario, in mansioni di tipo tecnico peritale che lo aveva portato a contatto con diversi fattori morbigeni e la condanna ad emettere un formale provvedimento in favore dell'istante e comunque a liquidare in favore della medesima l'equo indennizzo che sarebbe spettato al de cuius;

- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non sussistere il nesso eziologico tra il servizio reso e la patologia che aveva colpito il de cuius, atteso che, diversamente da quanto previsto dall'art. 41 c.p., in materia di infortuni sul lavoro non vige il principio dell'equivalenza causale, rilevando esclusivamente la causa di per sé sufficiente a determinare l'infermità, nella specie non individuabile nell'attività di servizio, stante la genericità delle allegazioni a riguardo con cui ci si limita ad elencare le caratteristiche dell'ambiente di lavoro senza tuttavia chiarire la frequenza temporale e la cadenza periodica nonché la durata degli interventi espletati sugli autoveicoli in movimento ed in ambienti chiusi, ovvero in un contesto ambientale predisposto alla saturazione di sostanze nocive;

- che per la cassazione di tale decisione ricorre la A.A. nella qualità, affidando l'impugnazione a due motivi cui resistono, con controricorso, sia il Ministero che l'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio Provinciale di Bari.

 

Diritto


- che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., 210 e 213 c.p.c. e 96 disp. att. c.p.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, avendo attribuito alla ricorrente la prova di elementi di fatto che doveva provenire dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione datrice, oggetto di ordine di esibizione, atteso che l'esecuzione di tale ordine da parte di quest'ultima effettuata in modo esiguo ed insufficiente ha sortito il solo effetto di sollecitare alla ricorrente la prova "della connotazione intenzionalmente parziale dell'adempimento istruttorio";

- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, comma 2, 210, 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneo convincimento della congruità della documentazione acquisita in esecuzione dell'ordine di esibizione, nonostante le relazioni di servizio relative all'attività del de cuius nei soli ultimi anni fossero soltanto in numero di 38 e conseguentemente il carattere apparente della motivazione;

- che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser trattati qui congiuntamente, si rivelano inammissibili, stante la non decisività delle censure incentrate sul parziale esame delle relazioni di servizio relative all'attività svolta negli ultimi anni di revisione delle parti meccaniche degli autoveicoli, atteso che, al di là del convincimento che, sulla base della documentazione esibita, la Corte territoriale ha ben potuto maturare con riguardo alla circostanza che i sopralluoghi si svolgevano per lo più all'aperto ed a motore spento, resta il rilievo assorbente, in relazione al quale la ricorrente non ha sollevato alcuna censura circa la genericità che inficia il ricorso in ordine alla complessiva attività svolta dal de cuius, rilievo puntualmente motivato sulla base dell'argomentazione per cui nel ricorso ci si limita ad elencare le caratteristiche dell'ambiente di lavoro senza tuttavia chiarire la frequenza temporale e la cadenza periodica nonché la durata degli interventi espletati sugli autoveicoli in movimento ed in ambienti chiusi, ovvero in un contesto ambientale predisposto alla saturazione di sostanze nocive;

- che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% ed altri accessori di legge.

ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2024.