Provincia autonoma di Trento
Legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026
B.U.R. 13 marzo 2024 – S. n. 2

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:
 

Capo I
Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), enti locali e sicurezza stradale
Art. 1
Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".
2. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023,".
3. Nel comma 6 quater dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022,2023 e 2024".
4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato A è autorizzata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).
 

Art. 2
Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di assunzioni per i giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"

1. Dopo il comma 3.7 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"3.8. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", gli enti locali competenti alla realizzazione di lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei predetti Giochi olimpici e paralimpici possono assumere con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2026, un'unità di personale ciascuno, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità tecniche, in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dal comma 3.1. Le predette assunzioni sono effettuate con oneri a carico del bilancio comunale e sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.".
 

Art. 3
Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale

1. La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare l'azione di prevenzione e controllo del territorio con riguardo alla sicurezza della circolazione stradale presentati dalle forze di polizia nazionali per l'acquisizione di mezzi volti al potenziamento della flotta a disposizione o mettere a disposizione mezzi per tali finalità.
2. Per i fini di questo articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).
 

Capo II
Disposizioni in materia di organizzazione e personale
Art. 4
Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2022 - 2024 e peri nuovi ordinamenti professionali

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2022 - 2024, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato per i fini di cui all'articolo 12, comma 6 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in euro 102.000.000 a decorrere dall'anno 2024.
2. L'importo indicato nel comma 1 è al netto delle risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022 - 2024, previste dall'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 nonché delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).
3. Per le finalità dell'articolo 66, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge sul personale della Provincia 1997, con riferimento al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all’articolo 54 della medesima legge, è autorizzata a decorrere dal 2024 la spesa di 17 milioni di euro.
4. Il riparto delle risorse previste dai commi 1 e 3 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
5. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1 e 3, sono effettuati in favore dei relativi bilanci con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia 1997, inserito dall'articolo 5 della presente legge, i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra I singoli comparti e aree di contrattazione.
6. La spesa prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 22 del 2021 è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.
7. Per i fini dei commi 1 e 3, con l'allegato C è stanziata la spesa di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 119 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.
 

Art. 5
Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:
"1 bis. Quando è incaricato della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, ai sensi del comma 1, tale personale è individuato in esito a un avviso volto a verificare l'interesse alla sostituzione da parte del personale provinciale in possesso dei requisiti di accesso alla qualifica di dirigente, sulla base delle esperienze professionali e delle attitudini personali valutate dal dirigente generale del dipartimento in cui è incardinata la struttura dirigenziale, coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale. In caso di mancanza di manifestazioni di interesse la Giunta provinciale provvede direttamente all'affidamento dell'incarico di sostituzione."
2. Nel comma 2 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997, le parole: "Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede alla sostituzione provvisoria o all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all’incarico già conferitogli. L'incarico di sostituzione o l'affidamento di un ulteriore incarico è conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'incarico di sostituzione o l'affidamento di un ulteriore incarico è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. L'affidamento di un ulteriore incarico è conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'affidamento di un ulteriore incarico è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. In via subordinata, la Giunta provinciale provvede alla sostituzione provvisoria ai sensi del comma 2 bis motivando in relazione alle esigenze dell'amministrazione che giustificano tale scelta. L'incarico di sostituzione è conferito per il periodo massimo di 18 mesi, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile. Il concorso per la copertura del posto è bandito in tempo utile per il rispetto di tale termine. Gli incarichi di sostituzione non possono superare il 15 per cento del contingente massimo dei direttori definito dall'articolo 29, comma 4 bis."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:
"2 bis. Quando l'incarico di sostituzione è affidato a personale privo della qualifica di direttore, ai sensi del comma 2, tale personale è individuato previo avviso rivolto a verificare l'interesse all'assunzione dell'incarico di sostituzione da parte del personale provinciale, sulla base delle esperienze professionali, dei titoli di studio e delle attitudini personali, valutate dal dirigente generale del dipartimento in cui è incardinato l'ufficio coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale. In caso di mancanza di manifestazioni di interesse la Giunta provinciale provvede direttamente all'affidamento dell'incarico di sostituzione."
4. Dopo il comma 1 sexies dell'articolo 53 della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:
"1 septies. AI fine di favorire lo svolgimento delle iniziative progettuali relative al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nel rispetto del termine e della durata previsti dall'articolo 19, comma 9 bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il personale delle società strumentali della Provincia può essere distaccato, nel rispetto della vigente disciplina normativa e contrattuale ed entro i limiti di spesa per il personale, presso la Provincia e i suoi enti strumentali pubblici."
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 60 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:
6. bis. La quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 è effettuata con riferimento al personale in servizio il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio contrattuale di riferimento."
7. Agli incarichi di sostituzione di direttore d'ufficio già conferiti alla data di entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi l'articolo 34 bis, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997, nel testo vigente prima della medesima data; tali incarichi non sono computati nel numero massimo stabilito ai sensi del medesimo articolo 34, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 2.
 

Art. 6
Concorso pubblico straordinario per l'accesso alla qualifica di direttore d'ufficio

1. Fermo restando il rispetto del limite previsto dall'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997, anche in deroga al fabbisogno assunzionale, è bandito un concorso pubblico straordinario per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di direttore di ufficio per un numero massimo di posti pari all'80 per cento degli uffici vacanti alla data di entrata in vigore di questa legge, senza la formazione di graduatoria di idonei. Il bando indica gli uffici vacanti a cui saranno preposti i vincitori del concorso, individuandoli tra quelli per i quali non è ancora stata avviata la raccolta delle domande di partecipazione al concorso per il relativo incarico. Una quota non superiore al 45 per cento dei posti è riservata al personale in servizio in Provincia a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di accesso alla qualifica di direttore d'ufficio. La selezione avviene attraverso procedure concorsuali che tengono conto delle prove d'esame, dell'esperienza professionale maturata, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica e degli altri titoli previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 30 bis, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997. Ai titoli di servizio e ai titoli di cultura non può essere attribuito rispettivamente un punteggio superiore a dieci. Il bando prevede una prova scritta e una prova orale volte a verificare la conoscenza da parte del candidato del sistema dell'autonomia provinciale, dei principi e delle norme che disciplinano l'attività amministrativa, della contabilità pubblica e dei processi di programmazione, pianificazione e controllo, dell'ordinamento del personale, degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, del trattamento dei dati personali, della prevenzione della corruzione, dell'attività contrattuale, nonché a valutare le attitudini personali del candidato caratterizzanti la qualifica di direttore.
 

Art. 7
Modificazione dell'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 5 dell'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "ed è incardinata presso la direzione generale della Provincia" sono soppresse.
 

Art. 8
Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. Nel comma 4 dell'articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983, le parole: "all'avvocatura della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura provinciale competente".
 

Capo III
Disposizioni in materia di lavori e beni pubblici
Art. 9
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni regolamentari connesse

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 7 bis
Commissari straordinari per infrastrutture strategiche

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, la Provincia può nominare commissari straordinari ai sensi dell'articolo 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per la realizzazione di massimo quattro opere di viabilità urgenti e strategiche per migliorare la mobilità e la vivibilità del territorio. Tali opere sono funzionali al miglioramento della scorrevolezza del traffico in punti nevralgici di collegamento, anche in ragione dell'afflusso turistico, e sono individuate previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."
2. Nel comma 3 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo le parole: "dell'anticipazione da corrispondere" sono inserite le seguenti: ", maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori,".
3. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg (Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), le parole: "maggiorato dell'IVA" sono soppresse.
 

Art. 10
Modificazione dell’articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. Nel comma 7 dell'articolo 36 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: "e del valore del terreno determinato sulla base della media tra il prezzo di esproprio ed il suo prezzo di mercato" sono sostituite dalle seguenti: ", Per la valutazione di congruità del prezzo, il valore di acquisto del terreno edificabile è determinato sulla base del prezzo di mercato".
 

Capo IV
Disposizioni in materia di turismo, territorio e politiche del lavoro
Art. 11
Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono inserite le parole: ", anche con riferimento a singoli ambiti territoriali".
2. Alla fine dell'alinea del comma 2 dell'articolo 8 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono inserite le parole: ", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato".
3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è sostituita dalla seguente:
"f) ideazione e implementazione di progetti di sviluppo del prodotto turistico, anche mediante l'utilizzo di fondi europei o altri canali di finanziamento pubblico e privato. I lavori, i servizi e le forniture eventualmente compresi nel progetto di sviluppo sono effettuati tramite la società Trentino sviluppo s.p.a.;".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è inserito il seguente:
"2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, le attività previste dal presente articolo possono essere proposte dalla Provincia nell'ambito del ruolo previsto dall'articolo 10."
5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è sostituita dalla seguente:
"a) alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, che lo destina alle agenzie territoriali d'area nella misura definita dalla Giunta provinciale, pari almeno al 5 per cento dell'imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita la relativa area, differenziabile con riferimento a singole agenzie territoriali d'area. Essa può essere destinata dalla Giunta provinciale direttamente alla società Trentino sviluppo s.p.a., se coinvolta nella realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera f);".
 

Art. 12
Modificazioni dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. Nel comma 1 dell'articolo 30 bis della legge provinciale n. 22 del 2021 dopo le parole: "alle persone fìsiche residenti" sono inserite le seguenti: "o titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo", dopo le parole: "in cui risiedono persone fìsiche" sono inserite le seguenti: "o date in locazione a uso abitativo a persone fisiche" e dopo le parole: "indipendentemente dal numero di residenti" sono inserite le seguenti: "o locatari".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 bis della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:
"1 bis. La Provincia riconosce inoltre un contributo alle attività imprenditoriali ubicate nelle vicinanze dell'area di realizzazione dell'imbocco nord della circonvallazione ferroviaria di Trento che, in ragione della natura delle attività svolte, subiscono un disagio con possibili effetti negativi sul fatturato. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le attività imprenditoriali beneficiarie del contributo, i criteri per la concessione e per la quantificazione del medesimo contributo, anche in misura forfettaria ed entro i limiti delle risorse stanziate a tal fine nel bilancio provinciale, nonché le modalità di erogazione del contributo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma. L'indennizzo previsto da questo comma è concesso ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."
3. Dopo l'articolo 30 bis della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente: "Art. 30 ter
Interventi relativi alle aree inquinate comprese nell'area SIN "Trento nord"
1. Nell'ambito degli studi e approfondimenti di carattere giuridico, tecnico e operativo relativi alle aree inquinate comprese nel sito di interesse nazionale (SIN) "Trento nord" la Provincia, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, realizza analisi giuridiche e tecniche sul sito attraverso uno studio di natura specialistica volto all'individuazione delle modalità di utilizzo pubblico di queste aree."
4. Per i fini del comma 2 con l'allegato A è autorizzata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare).
5. Per i fini del comma 3, con l'allegato A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 03 (Rifiuti).
 

Art. 13
Disposizione temporanea perii coordinamento dei progetti di coltivazione di cave di porfido afferenti a concessioni in scadenza

1. Per le concessioni vigenti disciplinate dall'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), in attesa dell'affidamento dei nuovi lotti individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della medesima legge, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali, i progetti di coltivazione di cave di porfido in scadenza entro il 31 agosto 2024 sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale in modo coordinato, se relativi a un unico programma d’attuazione. A tal fine, entro il 31 agosto 2024 il comune presenta alla struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale un progetto unitario che raccoglie in modo coordinato i progetti relativi ai diversi lotti, redatto sulla base delle previsioni contenute nel programma d'attuazione approvato dal medesimo comune con durata pari alla scadenza delle concessioni vigenti. I termini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), sono raddoppiati; fino all'approvazione del nuovo progetto, e comunque non oltre il 31 agosto 2025, sono prorogati i progetti di coltivazione previsti dal presente articolo e la relativa valutazione d’impatto ambientale.
 

Art. 14
Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale perla politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 2022 è sostituita dalla seguente:
"d) supporto alle attività in ambito di sicurezza pubblica e gestione di situazioni emergenziali in materia di protezione civile;".
 

Art. 15
Modificazioni dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Nel comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 dopo le parole:
"Con uno o più regolamenti" sono inserite le seguenti: "adottati previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,".
2. Nel comma 3 bis dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente l'attuazione di questo articolo, sono richiesti - in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 - anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente l'attuazione del presente articolo, sono richiesti - in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 - anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 48 del 2023".
3. La modificazione introdotta dal comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
4. Il comma 2 si applica alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2024.
 

Capo V
Disposizioni in materia di istruzione e salute
Art. 16
Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Nel secondo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "di norma 25 bambini" sono sostituite dalle seguenti: "di norma 24 bambini".
2. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dal comma 1, si applica dall'anno scolastico 2024 - 2025.
 

Art. 17
Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'istituto mocheno e dell'istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 18 del 1987, sono inserite le parole: "Per le finalità di questa legge la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può individuare criteri e condizioni differenziate di applicazione della disciplina dell'orario prolungato con riferimento ai predetti territori, anche in deroga al medesimo articolo 5."
 

Art. 18
Modificazione dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2024".
 

Art. 19
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Il comma 3 bis 1 dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
"3 bis 1. La Provincia assume o riammette in servizio personale docente a tempo indeterminato esclusivamente in presenza di posti vacanti. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via definitiva; il personale assunto o riammesso in servizio garantisce la permanenza nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio."
2. Il comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
"2. Per garantire la continuità didattica, il personale docente trasferito con mobilità territoriale o professionale nell'ambito della provincia o da altra provincia, deve permanere effettivamente per almeno tre anni nella sede di titolarità assegnata qualora questa rientri in una delle prime cinque preferenze di sede espresse nella domanda volontaria di mobilità definitiva fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio. I docenti trasferiti da altra provincia devono permanere in ogni caso per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento."
3. Gli articoli 89 e 94 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati da questo articolo, sono applicati a partire dall'entrata in vigore di questo articolo.
 

Art. 20
Integrazione dell’articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 10 ter dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:
"10 quater. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dì assistenza sanitaria e il recupero delle liste d'attesa, fermo restando quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia di salute e in coerenza con la dotazione organica, si applica la normativa statale che prevede deroghe ai requisiti previsti per lo svolgimento di attività sanitarie o alle ordinarie modalità di reclutamento del personale sanitario."
 

Art. 21
Integrazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 1998 è inserito il seguente:
"5.1. In considerazione della priorità indicata dal comma 5 e della conseguente progressiva dismissione del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, fermo restando il termine individuato dalla normativa statale per l'adeguamento alla normativa antincendio, entro il 30 aprile 2024 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari predispone un piano di durata triennale, nel quale sono individuati gli interventi di adeguamento della medesima struttura alla normativa antincendi da realizzare nel triennio 2024 - 2026, e lo trasmette alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione degli incendi. In considerazione dell'importanza che questo presidio ricopre nel territorio provinciale, gli interventi previsti dal piano sono programmati su aree funzionalmente omogenee, individuando gli interventi prioritari e garantendo in ogni caso la continuità nell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria. Il piano può essere modificato o integrato in ragione di specifiche esigenze."
2. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione di quest’articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.
 

Capo VI
Disposizioni in materia di energia
Art. 22
Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

1. All'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "Prima di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque con il procedimento di cui all'articolo 1 bis 1.1 o se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico." sono sostituite dalle seguenti: "Prima di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque. A seguito di detta valutazione, è verificato se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico con la procedura prevista dall'articolo 1 bis 1.1; durante questa fase di verifica gli enti locali territorialmente interessati possono manifestare alla Provincia la presenza di interessi pubblici connessi alla riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico da tenere in considerazione nelle fasi successive.";
b) nella lettera a) del comma 1.6 le parole: "aventi scadenza nello stesso anno" sono soppresse;
c) i commi 1.5.1 e 1.8 sono abrogati.
2. All'articolo 1 bis 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 1, la Provincia pubblica sul BUR e, per trenta giorni, nell'albo telematico dei comuni i cui territori sono posti a monte della restituzione delle acque, un avviso in cui è indicata la volontà di riassegnare la concessione di grande derivazione idroelettrica e il termine, non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso medesimo, entro il quale chiunque abbia interesse può presentare domanda per ottenere un titolo a derivare acqua per un uso diverso da quello idroelettrico, un titolo a derivare acqua per uso idroelettrico per autoconsumo o il rinnovo di titoli a derivare interferenti e funzionalmente connessi con la grande derivazione in corso e che scadono contemporaneamente o anticipatamente ad essa."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la struttura provinciale competente in materia di energia per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno seguente alla scadenza per la presentazione delle domande medesime. Nel periodo di deposito chiunque abbia interesse può prendere visione delle domande e presentare osservazioni o opposizioni scritte".
3. Al comma 2 dell'articolo 26 septies della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "conclusione del procedimento.” sono inserite le seguenti: "Pertanto fino alla riassegnazione della concessione continuano ad applicarsi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dallo Statuto di autonomia, dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione, vigenti alla data della loro scadenza.";
b) alla fine del comma sono inserite le parole: per l'utilizzo di detti beni è pagato alla Provincia un corrispettivo determinato in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. Resta fermo l'obbligo di mantenere i medesimi in stato di regolare funzionamento".
 

Capo VII
Disposizioni finanziarie
Art. 23
Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Per i fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti delle cooperative sociali con l'allegato A il fondo di cui all'articolo 63, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2023 è incrementato di un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 1 milione di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.
3. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato B.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 10, sono inserite le variazioni previste nell'allegato C.
5. In relazione alle variazioni apportate dal comma 4 lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:
a) per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza: +131.292.809,85 euro;
b) per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza: +107.035.000 euro;
c) per l'esercizio finanziario 2026, in termini di competenza: +107.035.000 euro.
6. In relazione alle variazioni apportate dal comma 4 sono approvati gli allegati al
bilancio di cui all'allegato D, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.
 

Art. 24
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato E.
2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato E.
 

Capo VIII
Disposizioni finali
Art. 25
Reviviscenza di disposizioni legislative abrogate

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale n. 9 del 2023, le parole: "12 quater," sono soppresse con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale n. 9 del 2023.
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2023 è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale n. 9 del 2023.
 

Art. 26
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 13 marzo 2024

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

Allegati