Regione Basilicata
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Determinazione 10 aprile 2024, n.169
Adempimenti obbligatori in materia di vigilanza sulle attività minerarie - aggiornamento della determinazione n. 158 del 03.04.2024 con il presente provvedimento che ha la medesima previsione amministrativa e reca l'integrazione dell'Allegato 1.
B.U.R. 16 aprile 2024, n. 169

IL DIRIGENTE

VISTI:
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni
- la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione amministrativa regionale;
- la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- il D.P.G.R. 24 ottobre 2020, n. 164, avente ad oggetto: “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”;
- il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 - Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
- la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- la D.G.R. n. 750 del 06.11.2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 34 del 06 settembre 2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- la D.G.R. n.179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata -
Approvazione”;
VISTI altresì:
- il Decreto n. 80 del 05/05/2022 “Regolamento "Controlli Interni di Regolarità Amministrativa" -
Emanazione”;
- la D.G.R. n. 676 del 14.10.2022 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (P.I.A.O.) - Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113”;
- la D.G.R. n. 701 del 21.10.2022 “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;
- la D.G.R. n. 1279 del 13.09.2011 in materia di reggenza strutture vacanti;
- la D.G.R. n.762/11BB del 14.11.2022 recante “Art.3 Regolamento 10 febbraio 2021 n.1 – Conferimento incarichi di Direzione Generale” con la quale è stata affidata alla dott.ssa Liliana Santoro la responsabilità della Direzione Generale Infrastrutture e la Mobilità per anni tre (3) decorrenti dal 11.11.2022 previa sottoscrizione del contratto e che al punto 5 della suddetta deliberazione è altresì previsto che “il Direttore Generale, nella sua qualità di vertice, assume la reggenza degli Uffici vacanti presso la Direzione assegnata”;
Nel merito del provvedimento,
VISTI:
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” (pubblicato/a sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 194 del 23/08/1927);
- il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e le successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 recante norme di polizia delle cave e delle miniere, in attuazione della Legge 4.3.1958, n. 198;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 e ss.mm.ii. recante “Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Titolo II Cap. VI;
- la Legge regionale 1 febbraio 1999 n. 3 recante “Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale” mediante la quale è stata delegata dalla Regione, all’Asp la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante l’attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- la Legge n. 215 del 17.12.2021 di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” mediante la quale le competenze sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state estese all’Agenzia unica per le ispezioni - Ispettorato;
- la D.G.R. n. 2206 del 04.11.2005 recante “L.R. 27 marzo 1979, n.12 e ss.mm.ii. - art.5 Modalità di costituzione del deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale, nella coltivazione di cave e torbiere”;
- la Determina Dirigenziale n. 306 del 03.09.2021 recante “Adozione, ai sensi dell’art.17 della L.R. 12/79 e ss.mm.ii., delle nuove modalità di acquisizione dei dati statistici sulla conduzione e coltivazione dei siti estrattivi di risorse minerali non energetiche solide” che ha fatto salve le previsioni della Legge regionale e stabilito che con cadenza semestrale ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento - pena l’attivazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma regionale di settore - deve avvenire il trasferimento dei dati statistici sulla conduzione dell’attività mineraria;
- la Determina Dirigenziale n. 307 del 03.09.2021 recante “Adozione, ai sensi dell’art.37 comma 2 della L.R. 43/96 e ss.mm.ii., delle nuove modalità di acquisizione dei dati statistici sulla conduzione e coltivazione dei siti estrattivi di risorse minerali non energetiche liquide” che ha fatto salve le previsioni della Legge regionale e stabilito che con cadenza semestrale ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento - pena l’attivazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma regionale di settore - deve avvenire il trasferimento dei dati statistici sulla conduzione dell’attività mineraria;
- la Determina Dirigenziale n. 236 del 20.06.2023 mediante la quale l’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive ha adottato le “Linee guida per il procedimento istruttorio ai sensi della L.R. n.12/1979”;
- la Determina Dirigenziale n. 181 del 04.04.2023 mediante la quale l’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive ha adottato il Monitoraggio di Sorveglianza;
- la Determina Dirigenziale n. 649 del 28.11.2023 recante "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua" - adozione del Monitoraggio di Sorveglianza. Approvazione integrazioni relative alle procedure di controllo delle attività estrattive;
- la D.G.R. n. 821 del 30.11.2023 recante “Aggiornamento delle modalità di costituzione, durata, rivalutazione e svincolo dei depositi cauzionali di cui all’art. 5 della L.R. 27 marzo 1979 n. 12, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale”;
DATO ATTO che:
- le lavorazioni indicate nell'art. 1 del Regio Decreto n. 1443 del 29.07.1927 si distinguono in miniere e cave e che appartengono alla prima categoria (miniere) anche le acque minerali e termali (lettera e primo capoverso dell’art.2);
- ai sensi della lettera b del comma 1 dell’art 3 del D. Legislativo 624/1996 la vigilanza sulle attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ivi comprese le acque minerali e termali, in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori è esercitata dagli Uffici regionali;
RICHIAMATI:
- il Titolo I della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua;
- la Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 e ss.mm.ii. recante “Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”;
- la Legge Regionale 8 marzo 1999, n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 112/’98;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 recante norme di polizia delle cave e delle miniere, in attuazione della
Legge 4.3.1958, n. 198;
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” (pubblicato/a sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 194 del 23.08.1927);
- D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.);
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante l’attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
CONSIDERATO che:
- il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce gli obblighi in capo al titolare, al datore di lavoro, al direttore dell’attività mineraria ed al sorvegliante e prevede altresì tempi e modi degli adempimenti in capo a ciascuno di essi;
- il predetto D.Lgs. 624/1996 individua nelle Regioni le strutture preposte alla vigilanza sulle attività estrattive;
VISTO:
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
VISTA altresì:
- la L.R. n. 3/1999 recante “Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale” con la quale sono trasferite al Servizio di medicina del lavoro - alla lettera f) della Tabella 3 - la “vigilanza, a titolo di funzione delegata dalla Regione, sull'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali” nonché la “vigilanza, a titolo di funzione delegata dalla Regione, sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali” (giusto chiarimento reso alla lettera b) del campo Note);
VISTA:
- la Determinazione Dirigenziale n. 158 del 03.04.2024 recante “Adempimenti obbligatori di vigilanza sulle attività minerarie”;
DATO ATTO che:
- per mero errore nella predetta Determinazione n. 158/2024 non era stato inserito il preannunciato “Allegato 1” riportante i principali adempimenti in materia di vigilanza sulle attività minerarie;
RITENUTO:
- pertanto necessario ed opportuno aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. 158 del 03.04.2024 integrandola con il presente provvedimento - completo dell’Allegato 1 - che reca la stessa previsione amministrativa;
RILEVATA:
- la necessità di uniformare i tempi di trasmissione degli attestati e documenti di cui al richiamato D.Lgs. n. 624/1996 al fine di consentire all’ufficio - in uno con gli Enti ed ulteriori Uffici chiamati ad adempiere
- lo svolgimento corretto e proficuo dell’esercizio della vigilanza;
RITENUTO pertanto opportuno di adottare l’Allegato 1 “Adempimenti obbligatori in materia di vigilanza sulle attività minerarie” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
tutto ciò premesso
 

DETERMINA

- di AGGIORNARE ed INTEGRARE la Determina Dirigenziale n. 158 del 03.04.2024 con il presente provvedimento - completo dell’Allegato 1 - avente stessa previsione amministrativa;
- di adottare con riferimento alle sole previsioni del Titolo I della L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii. e L.R. n. 43/1996 e ss.mm.ii. l’Allegato 1 “Adempimenti obbligatori in materia di vigilanza sulle attività minerarie” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che - fatti salvi le tempistiche e gli adempimenti diversamente fissati dalla normativa invocata - è fatto obbligo alle ditte e le società operanti nel settore minerario - ovvero attive e pertanto in possesso di autorizzazione regionale - di trasmettere perentoriamente entro il 30 giugno di ciascun anno solare le dichiarazioni ed attestazioni dell’Allegato 1;
- di stabilire che le predette dichiarazioni ed attestazioni siano rese obbligatoriamente ai sensi del D.P.R. n. 445 e significatamente nella forma di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art.li 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”;
- di stabilire che la documentazione contemplata nell’Allegato 1 sia sottoscritta digitalmente dalle figure professionali individuate ciascuno per le proprie competenze;
- di stabilire che le comunicazioni pervenute in ritardo o in difetto di quanto riportato e previsto nell’Allegato 1 non saranno ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione e i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di Legge, ciascuno per quanto di responsabilità, saranno ritenuti inadempienti;
- di stabilire che tutte le comunicazioni indicate nell’Allegato 1 andranno rese all’indirizzo PEC dell’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE. (ovvero all’Ufficio competente in materia estrattiva): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed anche:
- all’ASP competente territorialmente;
- all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente territorialmente;
- all’Amministrazione comunale territorialmente competente;
- he, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti ad esercitare la vigilanza sulle attività estrattive;
- di stabilire che, nel caso di procedimento autorizzativo in capo ad altro Ufficio (Autorità procedente diversa dall’Ufficio competente in materia estrattiva), la documentazione va trasmessa anche ad esso;
- di stabilire altresì che le previsioni della presente determinazione si applicano alla L.R. n. 43/1996 e ss.mm.ii. ed al Titolo I della L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii. in capo all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive ovvero l’Ufficio competente in materia estrattiva.
La presente Determina diventa efficace dalla sua adozione e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e notificata:
- alle ditte e società con autorizzazione in corso di validità;
- all’ASP competente territorialmente
(PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
- all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente territorialmente
(PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
 

ALLEGATO - 1
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ MINERARIE

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL TITOLARE

Prima dell’inizio dell’attività:
- trasmissione all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE. ed all’ASP ed Ispettorato del Lavoro che, tanto ai sensi della Legge Regionale 1 febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale” quanto ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 81/2008 sono tenuti a vigilare sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori, della denuncia di esercizio (artt. 24 e 28 D.P.R. 128/59 e s.m.i.);
- nomina del direttore responsabile (art. 6 D.P.R. 128/59 e s.m.i.);
- nomina del/i sorvegliante/i (art. 20, comma 5 D.Lgs 624/96);
- trasmissione del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.), contestualmente alla denuncia di esercizio (art. 18, comma 1 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE. ed all’ASP ed Ispettorato del Lavoro che, tanto ai sensi della Legge Regionale 1 febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale” quanto ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 81/2008 sono tenuti a vigilare sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- redazione e trasmissione dell’eventuale Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (D.S.S.C.) (artt. 9 e 18 D.Lgs 624/96 e s.m.i.), contestualmente alla denuncia di esercizio all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro

Durante l’esercizio dell’attività:
- denuncia delle eventuali variazioni del direttore responsabile e/o del/i sorvegliante/i, entro otto giorni (art. 25 D.P.R. 128/59 e s.m.i.) all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- trasmissione degli aggiornamenti del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) (art. 18, D.Lgs 624/96 e s.m.i.) all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- redazione e trasmissione degli aggiornamenti dell’eventuale Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (D.S.S.C.) (art. 6 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- trasmissione del prospetto riassuntivo mensile degli infortuni, entro i primi 15 giorni di ogni mese (art. 25 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) anche se negativo all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- aggiornare - con cadenza quinquennale - il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (previsione in vigore dal 12.11.2024 e contemplata all’art.5 del D.lgs. 117/2008).
 

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DATORE DI LAVORO

Prima dell’inizio dell’attività:
- redazione del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) (art. 6 D.Lgs 624/96 e s.m.i.);
- predisposizione della relazione sulla stabilità dei fronti (art. 52, comma 1 D.Lgs 624/96 e s.m.i.);
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P) (art. 17 D. Lgs 81/2008) all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- denuncia all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche (art. 31, comma 1 D.Lgs 624/96 e s.m.i.);

Durante l’esercizio dell’attività mineraria:
- redazione degli aggiornamenti del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) (art. 6, comma 3 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) da comunicare all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- trasmissione dell’attestazione annuale che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro (art. 6, comma 2 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) da comunicare all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro.
Con riferimento espresso a tale attestazione si ritiene opportuno evidenziare che prima della trasmissione della documentazione in parola - attesa la rilevante presa di responsabilità e consapevolezza - è fondamentale svolgere una attività di verifica di persona anche coadiuvata dalle varie figure operanti nell’ambito della sicurezza aziendale (RSPP, direttore responsabile, sorvegliante, RLS, ecc.) - considerando gli aspetti - principali ma non esaustivi - di seguito elencati:
1. stato dei luoghi di lavoro compresi nell’area autorizzata e sue pertinenze ed eventuali interferenze con l’esterno (accessi, recinzioni, segnaletica, fronti di escavazione, piazzali, viabilità interna, passaggi pedonali, servizi igienici, cumuli, dighe, bacini di decantazione, strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, ecc.);
2. macchinari, mezzi meccanici e attrezzature per la prima lavorazione (messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature, verifiche e manutenzioni periodiche, ecc.);
3. impianti elettrici (conformità, verifiche degli impianti di terra, manutenzione, ecc.);
4. abbattimento polveri.
Tale elenco, che si ribadisce non essere esaustivo, ha l’obiettivo di costituire una check-list essenziale/minima di verifica da attuare in occasione della predisposizione dell’attestazione.
Essa andrà obbligatoriamente ed opportunamente integrata con le peculiarità e specificità della singola area estrattiva.
Nella attestazione in parola l’estensore del documento argomenterà sinteticamente su ciascuno degli aspetti dichiarandone la positività dell’azione di verifica e nel caso in cui fosse rilevato un esito negativo (anche parziale) il titolare dovrà premurarsi di risolvere la criticità rilevata prima di rendere all’Ufficio l’attestazione di cui all’art. 6, comma 2 D.Lgs 624/96 e s.m.i..
- aggiornamento annuale della relazione sulla stabilità dei fronti (art. 52 D.Lgs 624/96);
- trasmissione del verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti (art. 8 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) da comunicare all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
 

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DIRETTORE RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ MINERARIA

Durante l’esercizio dell’attività mineraria:
- trasmissione della denuncia, entro 24 ore, via PEC, di ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni, comprensiva di una relazione sottoscritta dallo stesso sulle cause e circostanze dell’infortunio; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, tale comunicazione deve essere trasmessa entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica (art. 25, commi 3 e 4 D.Lgs 624/96). La comunicazione va inoltrata all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- comunicazione, entro 24 ore, via PEC, di tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti (art. 25, comma 5 D.Lgs 624/96) da comunicare all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- comunicazione immediata, via PEC, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti (art. 25, comma 7 D.Lgs 624/96) da comunicare all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e AA. EE., Asp ed Ispettorato del Lavoro;
- dichiarazione di conformità delle operazioni minerarie rispetto alle previsioni e condizioni del titolo autorizzativo.
Per quant’altro non espressamente riportato si invitano gli aventi causa - ciascuno per la specificità delle attività svolte - a voler verificare e rispettare le previsioni e gli obblighi contemplati nel richiamato D.Lgs 624/1996 e nella normativa vigente.
Si evidenzia che tutti i dati, le informative e i documenti resi agli Uffici ed Enti ai sensi del Titolo I della L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii., L.R. n. 43/1996 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 624/1996 dovranno obbligatoriamente ed espressamente essere resi ai sensi del D.P.R. n. 445 e pertanto nella forma di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art.li 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”.
Le predette dichiarazioni, inoltre, andranno rese obbligatoriamente firmate digitalmente dalle figure professionali precedentemente individuate ciascuno per le proprie competenze e trasferite all’Ufficio competente in materia estrattiva (esclusivamente mediante PEC) in uno con gli ulteriori Enti ed Uffici tenuti ad esercitare la vigilanza sulle attività estrattive.
Le comunicazioni pervenute in ritardo o in difetto di quanto riportato e previsto nel presente Allegato 1 non saranno ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione e i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di Legge, ciascuno per quanto di responsabilità, saranno ritenuti inadempienti.
Tutte le comunicazioni e gli adempimenti precedentemente riportati - fatte salve le tempistiche e gli adempimenti diversamente fissati dalla normativa invocata - andranno rese dalle ditte e società e concessionari in esercizio all’Ufficio competente, all’ASP, all’ispettorato del Lavoro ed all’Amministrazione comunale territorialmente competente perentoriamente entro il 30 giugno di ciascun anno solare.
La documentazione da trasmettere è quella ultima aggiornata ed andrà opportunamente datata e riferita al sito estrattivo di cui si tratta.
Per l’identificazione del sito estrattivo (I.D.) le ditte, società e concessionari fanno riferimento sia alla Piattaforma “Rilevazione Pressione Antropica e Rischi Naturali” sia al Geoportale della Regione Basilicata ove i singoli siti estrattivi e le concessioni sono stati censiti.
La PEC di trasmissione reca il seguente oggetto:

“I.D. xx - anno xxxx - Cava / Concessione sita in località xxxx - autorizzata con D.G.R. n. xxx/xxxx alla società/ditta xxxx -
trasmissione adempimenti obbligatori in materia di vigilanza sulle attività minerarie ai sensi del D.Lgs 624/1996”

Si invitano tutte le ditte, società e i concessionari con autorizzazione vigente alla data di adozione della presente determinazione a:
1. trasmettere la documentazione richiesta (anche se già inoltrata) secondo le indicazioni del presente Allegato 1;
2. trasmettere la documentazione di cui al presente Allegato 1 aggiornata alla data di adozione della presente Determina (ovvero, a titolo di mero esempio, procedere ad inoltrare l’ultimo DSS aggiornato).
Si evidenzia, altresì, che questo Ufficio non può accogliere documentazione proveniente da provider terzi (trasferimento mediante link) e pertanto che la documentazione deve essere trasmessa in forma digitale mediante inoltro all’indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e che, ove si renda necessario procedere mediante invii multipli, le ditte e società dovranno specificare nel primo degli inoltri tale modalità ed il numero progressivo degli stessi (1/5..2/5..3/5...).