Tipologia: Accordo integrativo provinciale
Data firma: 13 luglio 1968
Validità: 10.07.1968-stagione turistica 1968
Settori: Commercio-Turismo, Aziende alberghiere, Sassari
Fonte: fisascat


Sommario:

 

Art. 1
Art. 2 - Orario di lavoro in aziende stagionali
Art. 3
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Minimi garantiti di retribuzione mensile
Art. 6 - Vitto e alloggio
Art. 7 - Estensione del sistema di retribuzione fissa
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Retribuzione apprendisti
Art. 10 - Personale extra
Art. 11 - Ferie - 13ª e 14ª mensilità - Premio di fine stagione
Art. 12 - Scatti di anzianità
Art. 13 - Condizioni di miglior favore
Art. 14 - Decorrenza e durata

 

Art. 15
Art. 16 - Accordi aggiuntivi
Tabelle
Accordo aggiuntivo all’integrativo provinciale 10 luglio 1968 per il personale intermedio e salariato dipendente da aziende alberghiere della provincia di Sassari
Tabelle

Accordo aggiuntivo al patto integrativo provinciale 10 luglio 1968 per il personale intermedio e salariato dipendente da aziende alberghiere della provincia di Sassari
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4


Accordo integrativo provinciale al CNL del 30/6/1965 per i dipendenti da Aziende alberghiere della provincia di Sassari

Art. 2 - Orario di lavoro in aziende stagionali
Con riferimento all’art. 78 del Contratto Nazionale, per quanto riguarda le Aziende a carattere stagionale, tenendo conto delle particolari condizioni delle aziende stesse, l’orario di lavoro viene determinato in 9 ore giornaliere per il personale addetto ai servizi di ricevimento e cassa e per gli addetti ai servizi di portineria e sala.

Art. 3 - Con riferimento ai precedenti articoli 1 e 2 le ore lavorative si intendono di effettivo lavoro con esclusione del tempo impiegato per la consumazione dei pasti.

Art. 8 - Apprendistato
Il numero degli apprendisti nella singola azienda non potrà superare la proporzione di:

a)- portineria -

1 apprendista per ogni lavoratore qualificato

b)- cucina -

1 apprendista per ogni cuoco o capopartito

c)- sala -

1 apprendista per ogni chef-de rang o demi chef

La durata massima di apprendistato è di mesi 12 o di due periodi stagionali qualsiasi essi siano in fatto di entità di mesi di servizio qualora, l’apprendistato venga effettuato in aziende a carattere stagionale. Per gli allievi che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionali organizzati da Istituti o Scuole Alberghiere riconosciute, la durata dell’apprendistato è ridotta a 3 mesi.

Art. 15 - Per tutto quanto non contenuto nel presente accordo si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e alle leggi vigenti.

Accordo aggiuntivo al patto integrativo provinciale 10 luglio 1968 per il personale intermedio e salariato dipendente da aziende alberghiere della provincia di Sassari
Art. 1
- Per l’adempimento dei compiti demandati dall’art. 98 del CNL è costituita la Commissione Paritetica Provinciale formata da un membro nominato da ciascuna Organizzazione stipulante il Contratto Integrativo Provinciale.

Art. 2 - Per la pratica realizzazione del funzionamento della Commissione di cui all’articolo precedente vengono costituì te due sottosommissioni zonali aventi sede una ad Alghero e l'altra ad Olbia con il compito di collaborare negli adempimenti di cui a quella provinciale nell’ambito della sua sfera.

Sassari, 13 luglio 1968