INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO


Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e relative modalità di applicazione. Articolo 4, comma 4, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l’articolo 1 “Riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici”;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell’istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell’istituto ai sensi della disciplina vigente;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;
visto il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”, nonché l’articolo 12 comma 1 che istituisce dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, annoverando tra le misure del Supporto anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del medesimo decreto;
visto il citato d.l. n. 48/2023 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 e, in particolare, l’articolo 6, che stabilisce per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, l’adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa a cui possono aderire volontariamente anche i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
visto il citato d.l. n. 48/2023 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 e, in particolare l’articolo 6, comma 5 bis che dispone che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC), a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario e che gli oneri per le assicurazioni presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei partecipanti ai progetti utili alla collettività sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 che ha istituito il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISI) e, in particolare, l’articolo 3 che disciplina le modalità di alimentazione del sistema da parte dell’Inps, dell’ANPAL, dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 che all’articolo 4, comma 4 stabilisce che ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissato, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell’Inail, un premio speciale unitario, a norma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
visto l’articolo 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 “Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'alt 39”;
attesa l’esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa nei confronti dei percettori dell’Assegno di inclusione impegnati nei Progetti di Utilità Collettiva (PUC), mediante il pagamento di un premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 42 del citato Testo Unico approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;
viste la relazione del Direttore Generale in data 8 marzo 2024 e la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale, ivi allegata,
 

DELIBERA


Articolo 1
(Premio speciale unitario giornaliero)

Il premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei progetti utili alla collettività (PUC) è fissato, per l’anno 2024, nella misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
 

Articolo 2
(Soggetti assicurati)

1. Sono soggetti all’assicurazione Inali i beneficiari dell'Assegno di inclusione, che nell’ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa partecipano anche volontariamente a progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tal fine convenzionate con i Comuni, nonché i beneficiari del Supporto alla formazione e lavoro che partecipano a progetti utili alla collettività (PUC), individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISI) istituito ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 agosto 2023.
2. Sono altresì soggetti all’assicurazione Inail le persone in condizioni di povertà, così come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto alla formazione partecipano a progetti utili alla collettività (PUC).
 

Articolo 3
(Soggetti assicuranti)

1. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del progetto utile alla collettività (PUC), individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, sono soggetti in qualità di datori di lavoro alle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
 

Articolo 4
(Modalità e termini di attivazione della copertura assicurativa)

1. I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del progetto utile alla collettività (PUC) eventualmente per il tramite dei comuni, attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa Inail esclusivamente con modalità telematica utilizzando la piattaforma GePI istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISI (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa) istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
2. L’attivazione della copertura assicurativa è effettuata dai comuni, anche in forma associata, ovvero dalle altre amministrazioni pubbliche titolari del progetto utile alla collettività (PUC), entro il giorno antecedente all’inizio dell’attività di ciascun partecipante. La cessazione dal progetto è comunicata entro il giorno successivo dalla data di fine partecipazione. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente sono comunicate eventuali variazioni nel rapporto assicurativo del partecipante al progetto utile alla collettività, ovvero nella durata del progetto stesso.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette all’Inail, con flusso giornaliero, in cooperazione applicativa, le denunce di attivazione della copertura assicurativa.
4. L’Inail entro il giorno successivo a quello di ricezione delle denunce di cui al comma precedente invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’esito della trasmissione e in caso di esito positivo, invia a mezzo PEC al titolare del progetto il provvedimento di assicurazione.
 

Articolo 5
(Comunicazione del numero di giornate di effettiva attività prestata)

1. I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, eventualmente per il tramite dei comuni comunicano attraverso la piattaforma GePI entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno il numero delle giornate di effettiva attività prestata dai partecipanti ai PUC.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette all’Inail in via telematica attraverso la piattaforma GePI, entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente il numero delle giornate indicate dai comuni o dalle altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, eventualmente per il tramite dei comuni, relative a ciascun partecipante ai PUC per il trimestre di riferimento ed eventuali rettifiche del numero delle giornate indicate nei trimestri precedenti anche se già rendicontati.
 

Articolo 6
(Rendicontazione dell’onere per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. L’Inail, acquisiti in cooperazione applicativa i dati trimestrali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al numero delle giornate di effettiva attività svolte nell’ambito dei PUC, calcola il relativo onere assicurativo.
2. L’onere è calcolato tenuto conto dell'importo del premio speciale unitario giornaliero, di cui all’articolo 1, aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
3. L’onere è calcolato con riferimento al trimestre appena concluso e ad eventuali conguagli relativi ai trimestri precedenti.
4. L’Inail provvede alla richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il terzo mese successivo a quello di scadenza del trimestre e comunque all’esito dei controlli di congruenza dei dati trasmessi.
5. L’onere per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati nell’ambito dei PUC è sostenuto, ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, ultimo periodo, a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 7
(Tutela assicurativa)

Ai soggetti assicurati, come individuati all’articolo 2 impegnati nelle attività rientranti nell’ambito dei progetti utili alla collettività (PUC) si applica la tutela assicurativa Inail.
Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro, per la liquidazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, si assume la retribuzione convenzionale in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale utile ai fini della determinazione del premio speciale giornaliero, rivalutata annualmente in relazione all’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.
 

Articolo 8
(Denuncia/comunicazione di infortunio e denuncia di malattia professionale)

1. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC sono tenuti ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
2. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC rendono disponibile all’Inail il registro previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, per i successivi controlli in caso di infortunio o malattia professionale.
3. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC devono comunicare in via telematica all’Inail, nonché per suo tramite, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La presente deliberazione è inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del decreto di approvazione.
 

prof. Fabrizio D’Ascenzo