Roma, _____

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 3°

Alle CAPITANERIE DI PORTO


Circolare Non di Serie n. 08/2024

Argomento Revisione della valutazione del rischio per l’applicazione dell’art. 3.3

Riferimenti:
a) Dp. prot. 06/01/66362 in data 18.07.2007;
b) Circolare Non di Serie n. 04/2008 in data 31.07.2008;
c) Circolare Security n. 30/2014 “Revisione del risk assessment per l’applicazione dell’art. 3.3 del Reg. (CE) 725/2004. - Nuovo tabulato applicativo.”
d) Delibera del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi in data 20 agosto 2020.

1. Scopo
Revisionare la valutazione del rischio ai fini dell’applicazione del Regolamento (CE) 725/2004 alle categorie di navi diverse dalle navi passeggeri di classe A che effettuano navigazione nazionale, alle relative compagnie di navigazione e agli impianti portuali che le servono.

2. Premessa
A norma dell'articolo 3.3 del Regolamento (CE) n. 725/2004, gli Stati membri sono tenuti a:
- effettuare una valutazione obbligatoria del rischio per la sicurezza per decidere in che misura applicare le disposizioni del regolamento alle categorie di navi, diverse dalle navi passeggeri di classe A, che effettuano navigazione nazionale, alle relative compagnie di navigazione e agli impianti portuali che le accolgono;
- rivedere periodicamente tale valutazione, almeno ogni cinque anni;
- notificare alla Commissione tali decisioni.

3. Situazione
In attuazione delle citate disposizioni, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima (CISM) in data 20.06.2007, decise di estendere alcune misure di maritime security anche alle navi diverse dalla classe A, che effettuano traffico nazionale e le relative interfacce. 
Con il Dp. in riferimento a), furono trasmesse le misure di sicurezza definite: “istruzioni leggere ISLE“ ed “istruzioni pesanti ISPE”, nell’ambito di un progetto strutturale che prevedeva una diversa gradazione delle predette istruzioni preannunciando, altresì, una “organizzazione di security leggera (SELE)”, in relazione alla tipologia e dimensioni delle navi ed al numero dei passeggeri trasportati/cui la nave è abilitata a trasportare.
Il completamento di tale progetto, strutturale e differenziato, avvenne con la circolare in riferimento b), con cui furono trasmessi gli elaborati relativi alla predetta Organizzazione di security leggera - SELE che, sostanzialmente, costituiscono le linee guida per la redazione di piani di sicurezza semplificati nonché la metodologia per effettuare la propedeutica valutazione di sicurezza.
Nella riunione plenaria del 05.03.2014, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima (CISM) procedeva alla revisione della valutazione del rischio, verificando l’implementazione dei sistemi adottati nell’arco del tempo trascorso e in data 16.10.2014 accoglieva all’unanimità la proposta di mantenere le 3 tipologie SELE, ISPE ed ISLE per:
- navi di categoria HSC/DSC, compresi gli aliscafi, escluse le navi classificate (B, C e D);
- navi passeggeri, in base alla tipologia di navigazione ed alla distanza dalla costa;
- impianti portuali che prestano servizio alle tipologie di unità sopra indicate.
Il risultato di tale revisione è riportato nella Circolare in riferimento c), ancorché il testo non trovi perfetta coerenza con la tabella ad essa allegata.
In applicazione del disposto di cui al citato art. 3.3 del Reg. (CE) 725/2004, nell’ottobre 2019 - ricorrendo la scadenza quinquennale della valutazione del rischio effettuata nell’ottobre 2014 - furono avviati i lavori per procedere a nuova revisione della stessa.
I risultati delle verifiche effettuate sono stati approvati dal CISM con la delibera in riferimento d).
Premesso quanto sopra si riporta, in allegato 1, l’assetto applicativo dell’art. 3.3 del reg. (CE) 725/2004; sintesi consolidata della Circolare 30/2014 e determinazioni assunte nell’ottobre 2019.

4. Disposizioni
Al fine di procedere alla revisione quinquennale della sopraccitata valutazione del rischio, codeste Capitanerie di porto, per tutti i sorgitori ricadenti nell’ambito della propria giurisdizione, avranno cura di compilare e restituire in formato elettronico, entro la data del 31 maggio 2024, il prospetto in allegato 2 valorizzando, in particolare, l’ultima colonna che ha lo scopo di raccogliere ogni eventuale criticità e possibile contributo.

5. Conclusioni
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione”
1 a fini di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009 e, esclusivamente, inviata alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi indirizzate.
Il personale del 3° Ufficio - Maritime security è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO

 

ALLEGATI

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1 https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione