Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 5 aprile 2000*
Validità: 01.04.2000 - 31.12.2003
Parti: Assografici, Aie, Anes e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil e Ugl Carta e Stampa*
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende grafiche, Aziende editoriali
Fonte: CNEL
Note:* Ugl sottoscrive il CCNL il 15 maggio 2002

Sommario:

Art. 1 - Parte I - Validità e limiti di applicabilità.
Art. 2 - Parte I - Decorrenza e durata.
Art. 5 - Parte I - Osservatorio nazionale.
Art. 6 - Parte I - Sistema di informazione.
Art. 7 - Parte I - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 11 - Parte I - Fondo Nazionale di pensione complementare.
Art. 17 - Parte I - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. ... - Parte I - Comitati aziendali europei.
Art. ... - Parte I - Patronati.
Art. ... - Parte I - Telelavoro.
Art. 22 - Parte I - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo.
Art. 23 - Parte I - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 25 - Parte I - Orario di lavoro.
1) Giornalieri e 2 turni.
2) Tre turni.
3) Lavoro domenicale.
4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
5) Applicazione delle previsioni contrattuali.
6) Lavoratori discontinui.
7) Altre disposizioni.
• Dichiarazione a verbale n. 1.
• Dichiarazione a verbale n. 2.
Art. 31 - Parte I - Aspettativa.
Art. 41 - Parte I - Appalti.
• Norma transitoria.
Art.... - Parte III - Infortuni sul lavoro e malattia professionale.
Art. 1 - Parte IV - Classificazione professionale unica.
• Declaratorie e profili.
Art. 5 - Parte V - Apprendistato.
• Durata.
• Formazione esterna.
• Trattamento economico.
• Chiarimento a verbale.
Art. 10 - Parte V - Personale addetto alle lavorazioni di carte valori.
Una tantum.
Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Art. - Parte I - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale. (sostituisce il “Protocollo aggiuntivo”)

Grafici editoriali: il nuovo contratto 5 aprile 2000

Il giorno 5 aprile 2000 tra Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Italiana Editori, Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil si è convenuto la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali 24 gennaio 1996
Detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 30 aprile e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.

Addì 15 maggio 2002 tra Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici (Assografici), Associazione Italiana Editori (Aie), Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata (Anes) e Ugl Sindacato Nazionale Carta e Stampa vengono sottoscritti con il seguente Protocollo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 5 aprile 2000, per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, anche multimediali e il successivo rinnovo biennale del 17 dicembre 2001, nei testi corrispondenti ai documenti allegati.

Art. 1 - Parte I - Validità e limiti di applicabilità.
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali, anche multimediali, e i lavoratori dipendenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività disciplinate dal presente contratto:
• la progettazione grafica;
• l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per il prodotto finito;
• le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
• la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
• l'allestimento degli stampati;
• la legatoria;
• l'editoria di libri;
• l'editoria di periodici;
• l'editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
• l'editoria elettronica e multimediale;
• la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su Internet;
• l'informazione e assistenza 'on line' per la clientela.
Il CCNL estende la sua efficacia (dall'1.7.77) anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione d'imballaggio nel quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente allo specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Qualora le associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni s'intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Assografici, Aie e Anes.

Art. 5 - Parte I - Osservatorio nazionale.
Modificare come segue l'elenco degli argomenti oggetto d'esame:
1) eliminare "evoluzione del fenomeno del cosiddetto Telelavoro";
2) sostituire la dizione di cui alla 3a linea con la seguente "evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, delle professionalità, degli organici di macchina e dei modelli di organizzazione", (con particolare riferimento alla articolazione degli orari e all'utilizzo di prestazioni. straordinarie);
3) aggiungere: "le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing";
4) i mutamenti dei criteri organizzativi delle aziende editoriali in relazione all'evoluzione del mercato, delle tecnologie e dei prodotti multimediali e, in quest'ambito, le finalità dell'utilizzo degli apporti da lavoro autonomo e le dimensioni del fenomeno.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:
"Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno 3 volte l'anno".

Art. 6 - Parte I - Sistema di informazione.
Ai punti c) e d) sostituire le dizioni "200 dipendenti" con "100 dipendenti".

Art. 7 - Parte I - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure d'introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sul livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e alle OO.SS. territoriali - invitate tramite la competente associazione imprenditoriale territoriale - i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale, RSU e OO.SS. Territoriali, finalizzati a disciplinare l'attuazione.

Art. 17 - Parte I - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Inserire dopo il comma 1: "Nelle aziende ed unità produttive da 16 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra citato, utilizza per la specifica funzione permessi retribuiti fino a 60 ore all'anno".

Art. ... - Parte I - Comitati aziendali europei.
I Comitati aziendali europei sono disciplinati dall'Accordo interconfederale 6.11.96 riguardante il recepimento della Direttiva CE n. 45/94 del 22.9.94.

Art. ... - Parte I - Telelavoro.
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa della attività In luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo.
Il telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, al sensi dell'art. 2094 C.C., quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, d'indirizzo e di controllo della prestazione.
Per i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione aziendale e RSU vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente CCNL tenendo conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una dimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale.
Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definite le modalità d'utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.

Art. 22 - Parte I - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo.
A) L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
• esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
• lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
• sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
• aumento temporaneo dell'attività aziendale indotta da particolari esigenze.
Le aziende informeranno mensilmente la RSU sul personale assunto con contratto a termine e sulle motivazioni delle assunzioni.
B) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
• esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
• aumento temporaneo delle attività;
• sostituzione in una posizione rimasta vacante per Il periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
• temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al gruppo E.
In sede aziendale tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori temporanei,
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto secondo i criteri e per la durata previsti dal CCNL 28.5.98 per i dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate e i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
C) I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lett. A) e B) non potranno contemporaneamente superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa, fermo restando che per ciascuna tipologia del contratto non si potrà superare il 16% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale del 16% può essere elevata fino al massimo del 20%.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 5 contratti di cui alle precedenti lettere.

Art. 25 - Parte I - Orario di lavoro.
Le parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo delle risorse aziendali, mediante l'uso flessibile della forza lavoro e la realizzazione di cicli di lavorazione che consentano, anche attraverso il massimo utilizzo annuale, l'ottimizzazione dell'esercizio delle attività.
Di norma l'orario settimanale è distribuito su 6 o 5 giorni, con orari giornalieri compresi tra 6h40' e 8h.
Ai fini della determinazione dei diversi istituti del presente contratto la giornata di lavoro è commisurata a 6h40'.
In caso di articolazione dell'orario settimanale su 5 giorni, il 6° giorno viene considerato lavorativo a tutti gli effetti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione alle esigenze lavorative, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L'esame con le RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative che richiedono l'adozione di un diverso regime di orario.
In occasione della contrattazione di 2° livello, al fine di incentivare opportunità di salvaguardia e/o sviluppo dell'occupazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 potranno essere concordate politiche degli orari che, utilizzando le risorse contrattuali esistenti, le risorse eventualmente derivanti dal premio di risultato, i benefici previsti dalla legge, senza aggravi di costo e fermi restando gli obiettivi di competitività delle aziende, possano, anche riducendo le prestazioni individuali, realizzare le suddette finalità.
Le diverse articolazioni dell'orario prefigurate dal presente articolo sono tutte direttamente attuabili dalle aziende nel rispetto delle specifiche procedure, laddove previste, al fine di adottare di volta in volta l'organizzazione più appropriata al variare delle esigenze lavorative.

1) Giornalieri e 2 turni.
La durata dell'orario normale di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
In applicazione del Protocollo d'intesa 22.1.83 l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre, l'orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 26 ore e 40 minuti pari a 4 giornate.
Le suddette riduzioni vengono assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.
Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi d'orario non finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto d'esame tra l'azienda e la RSU.
Le modalità di attuazione della riduzione dell'orario saranno definite a livello aziendale.
L'eventuale interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa fra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezzora.
Il lavoro può essere articolato su 2 turni giornalieri. Qualora il 2° turno termini dopo le ore 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione limitatamente all'ora compresa fra le 23 e le 24.
Ai lavoratori turnisti sarà corrisposta la maggiorazione del 6% per il 1° e 2° turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 26, parte I, norme generali, con esclusione del 1° turno con interruzione meridiana.
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite fino a concorrenza dei trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale.
Di norma l'articolazione dell'orario su 2 turni ha come durata minima la settimana e il 1° turno non può iniziare prima delle ore 7.

2) Tre turni.
La durata dell'orario di lavoro in caso di articolazione dello stesso su 3 avvicendati è la seguente:
• 1° e 2° turno: 40 ore medie settimanali
• 3° turno: 36 ore medie settimanali
Diverse tipologie di turnazione possono essere attuate a livello aziendale previo esame con la RSU.
[…]
In applicazione del Protocollo d'intesa 22.1.83 l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Le modalità di attuazione della riduzione dell'orario saranno definite a livello aziendale.
Per i lavoratori notturni ai sensi dell'art. 2, D.lgs. n. 532/99 il limite giornaliero di legge del lavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
Al fine di realizzare una piena utilizzazione degli impianti, in sede aziendale potranno essere concordate articolazioni d'orario atte a saldare i 3 turni e quindi a coprire l'arco delle 24 ore per l'intero orario settimanale dello stabilimento o dei singoli reparti interessati.
Ai lavoratori turnisti che operano su impianti che lavorano su 3 turni giornalieri 24 ore su 24 consentendo un pieno utilizzo degli impianti per l'intero orario settimanale dello stabilimento o dei singoli reparti interessati e ai quali non si applica la parte 6a del contratto, vengono riconosciuti 4 giorni annui di riposo retribuito non monetizzabili.
Qualora la turnazione su 24 ore venga effettuata per un periodo inferiore all'anno, i suddetti giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti proporzionalmente.
Tale turnazione può essere realizzata quando non ricorrono le condizioni per l'utilizzo della flessibilità dell'orario, mediante l'adozione di un orario settimanale per il turno notturno di 40 ore.
In tal caso per ogni settimana di 3° turno sarà corrisposta ai lavoratori interessati la normale retribuzione delle ore prestate in più rispetto alle 36 ore e un'indennità specifica equivalente alla maggiorazione per straordinario delle ore prestate oltre le 36.
L'articolazione dell'orario su 3 turni ha di norma come durata minima la settimana.

3) Lavoro domenicale.
Le parti s'impegnano ad intervenire nei confronti del Ministero del lavoro perché venga integrata la tabella III del DM 22.6.35 (art. 5, n. 4, legge n. 370/34), con l'inserimento delle attività disciplinate dal presente contratto.
Quanto sopra, per contribuire alla realizzazione delle finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, che costituiscono presupposto necessario per competere in un mercato sempre più globalizzato e complesso, per favorire lo sviluppo degli investimenti e per cogliere le opportunità occupazionali connesse all'aumento delle giornate di utilizzo degli impianti e alla maggiore saturazione degli stessi in funzione dell'organizzazione aziendale e dei carichi di lavoro.
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva UE n. 104/93 e dall'avviso comune di recepimento espresso da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, previo accordo tra Direzione aziendale e RSU o, in mancanza, OO.SS. territoriali, le turnazioni possono comprendere la domenica, prevedendo per i singoli lavoratori 1 giorno di riposo compensativo.

4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva aziendale, e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato, in regime di flessibilità, anche come media in un arco temporale annuo.
In tal caso, previa comunicazione e valutazione con la RSU potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive, regimi d'orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, nei limiti delle 48 ore settimanali e settimane con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
[…]
Gli scostamenti dal programma iniziale saranno tempestivamente comunicati alla RSU e il riequilibrio dovrà essere riprogrammato non oltre 3 mesi dal periodo originariamente previsto.

5) Applicazione delle previsioni contrattuali.
I regimi d'orario indicati nei punti precedenti, attuati in conformità alle modalità previste, sono impegnativi per tutti i lavoratori interessati.

7) Altre disposizioni.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissata dalla legge 17.10.67 n. 677 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta in conformità al disposto dell'art. 20, comma 20 della legge stessa, a mezzora.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e RSU, verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge.

Dichiarazione a verbale n. 1.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulle discipline della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalla legge la quale esclude dalla limitazione dell'orario il personale con funzioni direttive.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.

Dichiarazione a verbale n. 2.
Le parti concordano che in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale la materia venga esaminata dalle organizzazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro 5 giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.

Art. 41 - Parte I - Appalti.
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli Impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell'azienda.
Le attività elencate nel campo di applicazione del presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il presente CCNL.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperativa e la prestazione di lavoro venga resa dai soci cooperatori, nel contratto di appalto dovrà essere inserita una clausola che vincola la cooperativa a riconoscere ai soci un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello applicabile ai dipendenti della cooperativa.
Per quanto riguarda l'attività d'informazione e assistenza 'on line' per la clientela, la previsione di cui al comma 2 si applica limitatamente alle società di 'call center' che prestino la propria attività specialistica in via continuativa ed esclusiva a favore di aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione all'organizzazione imprenditoriale stipulante.
In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad esempio attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova dell'integrale applicazione del CCNL
Le aziende comunicheranno periodicamente alla RSU nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati, nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art.... - Parte III - Infortuni sul lavoro e malattia professionale.
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'Inail, si applicano le seguenti norme in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio, anche di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Art. 5 - Parte V - Apprendistato.
L'apprendistato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

Durata.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 18 mesi e una durata massima differenziata in relazione alle diverse professionalità e specializzazioni, secondo le misure di seguito indicate:
- lavoratore inserito nel processo produttivo nelle aree di preparazione e stampa (acquisisce il livello D/2): 4 anni;
- lavoratore inserito nel processo produttivo delle aree allestimento e legatoria (acquisisce il livello D/2): 3 anni;
- lavoratore complementare di gruppo A: 4 anni (acquisisce il livello D/2; dopo 2 anni acquisisce il livello D/1; dopo altri 2 anni si attesta al livello C/1);
- impiegato amministrativo e tecnico (acquisisce il livello D/2): 3 anni;
- lavoratore addetto a lavorazioni cartotecniche (acquisisce il livello D/2): 30 mesi.
L'apprendista che abbia effettuato almeno 2 anni di addestramento in aziende del settore nell'ambito della specializzazione potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato nel rispettivo livello di acquisizione.
[…]

Formazione esterna.
Le parti stipulanti, per il settore grafico tramite Enipg, definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in attuazione dell'emanando Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Fermo restando quanto sopra stabilito per coloro che sono in possesso di attestati di qualifica conseguiti presso scuole registrate o riconosciute da Enipg, per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere sarà previsto un impegno formativo ridotto.

Chiarimento a verbale.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 16, punto 2, legge n. 196/97 il contratto di apprendistato è agibile anche nei confronti dei soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alle attività da svolgere.
Per costoro, come previsto al paragrafo sulla formazione esterna, l'impegno formativo sarà ridotto.