Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 29 novembre 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Anels e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettaccolo, Enti lirici e sinfonici
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte Normativa
1) Organici
2) Contratti a termine
3) Assunzioni a termine di personale artistico
4) Concorsi
5) Commissioni esaminatrici del concorsi e delle selezioni
6) Orario di lavoro
7) Aumenti di anzianità
• Anzianità convenzionali
8) Assetti classificatori e parametrali
9) Relazioni sindacali
• Livello nazionale
• Livello territoriale
• Livello aziendale
o Informazione
o Informazione e confronto
o Forme di partecipazione
10) Permessi sindacali
11) Rappresentanze Sindacali Aziendali
A) Costituzione della RSU

B) Composizione della RSU
C) Permessi per i componenti la RSU
• Note a verbale
12) Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
13) Assemblee
14) Contrattazione aziendale
Parte Economica
1) Indennità di vacanza contrattuale
2) Minimi retributivi
3) Conglobamento
Disposizioni finali

L'anno 1995 il giorno 29 del mese di novembre presso la sede dell'Agis in Roma tra l'Anels e la Filis-Cgil, la Fis-Cisl, la Uilsic-Uil è stata siglata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 1992 per i lavoratori dipendenti dagli Enti lirico-sinfonici, che le parti si riservano di sottoporre per l'approvazione alle rispettive assemblee.
Intervenuta tale approvazione, l'Anels attiverà le procedure di cui agli artt. 73 comma 5, 51 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazione al fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo.

Parte Normativa
1) Organici

Le parti concordano sulla necessità che gli Enti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria e gli organismi sindacali aziendali, procedano entro il 31 marzo 1996 all'adozione delle piante organiche del personale, prevedendo un dimensionamento degli organici funzionale, per numero e per qualifiche, alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziario e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali.
Nella definizione delle piante organiche - che andranno, di norma, verificato triennalmente - gli Enti terranno conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili, dall'altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio precedente. In sede di prima applicazione della norma, gli Enti terranno conto del dati occupazionali e produttivo riferiti al triennio 1990/1992, valutando altresì, alla luce delle disposizione introdotte dalla legge 498/1992. I dati occupazionali e produttivi riferiti al triennio 1993/1995.
La successiva approvazione delle pianta organiche del personale, ai sensi delle disposizioni legislative In vigore, consentirà agli Enti di corrispondere alle proprie necessità produttive e funzionali con:
a) personale assunto a tempo indeterminato;
b) personale assunto a termine - attingendo, per il personale artistico, alle graduatoria degli idonei di cui all'art. 1, coma 5 del CCNL - nelle ipotesi previste dalla le e 230/1962;
c) personale assunto a termine - attingendo, per il personale artistico,, alle graduatorie degli idonei di cui all'art. 1, coma 5 del CCNL - nelle seguenti ulteriori ipotesi previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 56/1987;
- necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive;
- punte di più intensa attività per Festival e singole stagioni;
- sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionali;
- necessità di fronteggiare situazioni imprevedibili e contingenti;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative e permessi;
- inserimento di nuove figure professionali di cui si voglia sperimentare l'utilità;
- sperimentazione di nuovi Modelli di orario di lavoro.
Il numero massimo di lavoratori che per le ipotesi di cui al punto c) può entrare in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell'organico funzionale fino a concorrenza dell'organico stesso. Le parti si riservano verificare tale percentuale entro il 31.3.1997.

2) Contratti a termine
[…]
Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica, in proporzione all'effettivo periodo lavorativo prestato, il trattamento economico-normativo spettante al personale assunto a tempo indeterminato; sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato.
[…]

6) Orario di lavoro
L'Anels e le OO.SS. sottoscrittrici il contratto costituiranno, nel corso della vigenza del Presente contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione paritetica di studio degli orari di lavoro e della relativa articolazione, i cui lavoro saranno ispirati alla esigenza di individuare le migliori condizioni di funzionalità operativa degli Enti anche attraverso l'introduzione di adeguati meccanismi di flessibilità degli orari di lavoro avuto riguardo alle specifiche necessità aziendali od alle peculiarità professionali.
I lavori della Commissione - che si avvarrà degli opportuni elementi di conoscenza che saranno forniti dall'Osservatorio nazionale, in particolare per quanto concerne le normativa contrattuali europee In materie di orari di lavoro delle categorie artistiche - saranno conclusi in tempo utile perché i relativi esiti possano costituire oggetto di esame in sede di rinnovo della parte normativa del presente contratto.

8) Assetti classificatori e parametrali
L'Anels e le OO.SS. sottoscrittrici il contratto, nel corso della vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione paritetica di studio degli assetti classificatori e parametrali del personale, i cui lavori saranno conclusi in tempo utile perché i relativi esiti possano costituire oggetto di esame in sede di rinnovo della parte normativa del presente contratto di lavoro.

9) Relazioni sindacali
Livello aziendale
Informazione e confronto

Le direzioni aziendali informeranno preventivamene RSU e OO.SS. territoriali di categoria in ordine a:
- modifiche del regolamento di servizio
- criteri e modalità delle assunzioni
- proposto di nuova organizzazione del lavoro
- anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie
- e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro
- programmi di formazione professionale
- processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori
- misure in materia di igiene e sicurezza nel luoghi di lavoro
- affidamento di servizi e commesse all'esterno.
Ricevuta l'informazione, RSU e OO.SS. possono chiedere in forma scritta un Incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'organo deliberante dell'Ente.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti sulle materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Forme di partecipazione
Presso ciascun Ente è costituita una Conferenza permanente pariteticamente costituita da componenti della Direzione dell'Ente e da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali del lavoratori sottoscrittrici del CCNL. Nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza concorre, attraverso la reciproca informazione ed ogni utile consultazione, a contemperare l'interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro con l'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività produttiva e del servizio culturale ed artistico reso alla collettività.

11) Rappresentanze Sindacali Aziendali
A) Costituzione della RSU

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente dagli Enti lirico-sinfonici in ciascun Ente lirico-sinfonico viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, RSU, di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
[…]

B) Composizione della RSU
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA o al dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti, parmensi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]

Note a verbale
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamato le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

12) Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
È recepito l'accordo interconfederale 22.6.1995 sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

13) Assemblee
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine dell'assemblea nonché dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi del dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare alla assemblea;
2) le OO.SS. e/o le RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3) le OO.SS. e/o le RSU, nel convocare assemblee retribuito di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4) lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare In alcun modo Il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5) gli Enti metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

14) Contrattazione aziendale
Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, convengono che:
[…]
- la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverso forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro;
- i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro.