Ricorso di una lavoratrice per l'annullamento del licenziamento disciplinare intimatole dalla srl datrice di lavoro: in seguito al rigetto in primo e secondo grado, propone ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte territoriale ha accertato che il primo luglio 2001, l'amministratore unico della società aveva ripetutamente invitato la lavoratrice a tornare nella propria posizione lavorativa (dalla quale si era allontanata senza esserne autorizzata) accompagnando infine l'invito prendendola per un braccio.

 

La lavoratrice aveva reagito con urla, aveva chiamato al telefono la ma­dre e la sorella e queste, recatesi in azienda, avevano accompagnato la ragazza al pronto soccorso del locale ospedale, ove questa aveva dichiarato di avere subito lesioni personali riscontrate a causa di percosse subite sul luogo di lavoro.

 

Da qui la conseguente denuncia di infortunio sul lavoro, che peraltro successivamente, nel 2002, l'INAIL non aveva riconosciuto, per non essere risultate provate le cause e circostanze dell'evento.

 

La Corte ha pertanto valutato, anche alla stregua delle testimonianze acquisite in giudizio, che siffatto riscontro diagnostico immediato sulla persona della lavoratrice - anche a voler ritenere che le lesioni fossero state determinate dal gesto dell'amministratore della società - fosse del tutto incompatibile con l'ipotesi di vere e proprie percosse (nel senso corrente del termine) gravi, tali cioè da determinare un'assenza per malattia che al momento del licenziamento, assommava già ad oltre cinquanta giorni e per giunta di percosse intenzionalmente dirette a ledere l'integrità fisica della ragazza, ipo­tesi viceversa desumibile dal comportamento tenuto nell'occasione da quest'ultima, che aveva reagito urlando, chiamando madre e sorella, rifiutando ogni colloquio chiarificatore con l'amministratore e denunciando un infortunio provocato da percosse subite sul luogo di lavoro.

 

A fronte di tale ricostruzione dei fatti e della conseguente valutazione del comportamento contestato alla lavoratrice come di intenzionale о comunque gravemente colposa drammatizzazione e manipolazione della vicenda, il ricorso, attraverso la considerazione isolata di alcuni passaggi della motiva­zione della sentenza impugnata e il travisamento delle espressioni utilizzate dalla Corte territoriale, realizzato attraverso la decontestualizzazione dei fatti e del­le circostanze cui sono riferite, prospetta in realtà, come vizio di violazione di legge e di motivazione, una propria diversa valutazione complessiva dei fatti di causa e va rigettato.


 

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