Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 14 dicembre 1987
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federpol Und
Settori: Servizi, Studi professionali/Istituti privati investigazioni, Cipa

Sommario:

Relazioni sindacali
Informazioni
Azioni positive per le pari opportunità
Informazioni a livello territoriali
Relazioni sindacali a livello territoriale
Ente bilaterale
Contrattazione integrativa a livello studi professionali
Diritti sindacali e dei lavoratori
Orario di lavoro
Lavoro straordinario
Malattia
Scatti di anzianità
Salario
Una tantum
Mensilità supplementari (14a mensilità)
Decorrenza e durata del contratto
Allegato 1 - Indennità di contingenza
Ipotesi di accordo Cipa-Federpol Und

Ipotesi di accordo per i lavoratori dipendenti da studi professionali (Cipa)

Il giorno 14 dicembre 1987, tra la Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti (Cipa) da una parte e dall’altra parte la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti da studi professionali stipulati a Roma in data 1953, 1968, presso la sede della Cipa;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali stipulato a Roma il 20 dicembre 1978 dalla Cipa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e i relativi Accordi nazionali di rinnovo e di aggiornamento stipulati a Roma presso la sede della Cipa in data 8 marzo 1983 e 21 giugno 1983;
Fatte salve le condizioni di miglior favore su i singoli istituti previste nei CCNL del 1953, 1968, 1978 nei relativi contratti integrativi provinciali, nonché contenute nell’Accordo sull’indennità di contingenza del 14 marzo 1985 si è stipulata la presente ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali, letta, approvata e sottoscritta.

Relazioni sindacali
Nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle parti contraenti, le parti, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazione coerente con le esigenze dei professionisti e dei lavoratori del settore e funzionale all’individuazione e alla esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali attinenti la valorizzazione dei servizi resi dalle professioni tradizionali ed emergenti, sia attraverso la ricerca e lo sviluppo di assetti organizzativi più efficienti, sia attraverso il potenziamento del ruolo che tali professioni svolgono nell’interesse della collettività anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e quindi prevenire l’eventuale conflittualità tra le parti.

Informazioni
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Cipa e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico del settore delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di innovazione.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazione e di esame congiunto, sia globalmente che per settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento alla occupazione giovanile, nonché l’andamento dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
b) le conseguenze dei suddetti processi di innovazione sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) i problemi relativi alla evoluzione del ruolo delle attività professionali, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche.
Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico del settore.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva nel nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima della attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all’art. ..., su richiesta anche di una delle parti, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 30 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

Informazioni a livello territoriali
Annualmente a livello regionale e/o provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le strutture territoriali della Cipa e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto articolato per settori omogenei, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, su i più rilevanti processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa della occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.

Relazioni sindacali a livello territoriale
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. ..., al livello di competenza, le strutture territoriali della Cipa e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno realizzare confronti finalizzati al raggiungimento di intese in materia di politiche attive del lavoro.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale verranno svolte analisi e avanzate proposte tese ad individuare e inquadrare contrattualmente l’evoluzione dei contenuti professionali del lavoro.
Le materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa potranno essere inoltre:
- distribuzione dell’orario ed eventuali forme di flessibilità;
- determinazione di turni feriali;
- part-time;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
Per tutti i compiti sopra individuati, le strutture territoriali della Cipa e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. ..., anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.

Ente bilaterale
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nei precedenti articoli concordano sulla opportunità di istituire a livello territoriale degli enti bilaterali.
Tali enti, che si doteranno dei necessari strumenti di rilevazione statistica, con il contributo e la partecipazione delle parti stipulanti:
a) ricercano ed elaborano anche ai fini statistici i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato;
b) predispongono i progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
c) promuovono e gestiscono a livello territoriale iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti; in particolare svolgono le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività delle libere professioni;
d) verificano le possibilità e le condizioni di ricorso al part-time e la sua regolamentazione;
e) definiscono progetti per l’ampliamento dell’occupazione giovanile e femminile nel settore.
Le parti concordano di incontrarsi a livello nazionale entro sei mesi dalla stipula del Contratto per verificare:
- l’attuazione degli enti sopraprevisti;
- gli eventuali istituti contrattuali per i quali sia possibile prevedere una mutualizzazione all’interno degli enti e i possibili interventi sociali a favore dei lavoratori.
Sulla base di tale verifica, le parti definiranno le modalità di finanziamento.

Contrattazione integrativa a livello studi professionali
Ove non sia possibile il confronto-contrattazione a livello territoriale, potranno essere realizzate contrattazioni integrative negli studi professionali che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di quindici dipendenti, sulle materie indicate nell’art. ... e su i trattamenti retributivi connessi all’obiettivo dell’incremento della professionalità produttiva.

Diritti sindacali e dei lavoratori
Fatte salve le norme contrattuali e legislative già in vigore le parti concordano di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del contratto, per la definizione della presente materia anche sulla base delle esperienze maturate in settori con dimensioni d’impresa analoghi a quelle degli studi professionali.

Lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente Contratto.
Fatto salvo il carattere eccezionale del lavoro straordinario, tale limite potrà essere superato d’intesa con i dipendenti dello studio, fino ad un massimo di 100 ore annue, per le attività professionali che richiedano, in occasione di particolari scadenze ed adempimenti, un servizio puntuale ed improrogabile a favore della clientela dello studio.
L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.