Tipologia: CCNL
Data firma: 30 gennaio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Agidae e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Agidae

Sommario:

Verbale di accordo preliminare
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Struttura della contrattazione
1. Il contratto nazionale
2. La contrattazione decentrata
Art. 8 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 12 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze sindacali
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 16 - Assemblea
Art. 17 - Affissione
Art. 18 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Documenti di lavoro
Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 22 - Lavoro a tempo parziale
Art. 23 - Lavoro temporaneo
Art. 24 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 25 - Apprendistato
Art. 26 - Periodo di prova
Art. 27 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 28 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto
Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 31 - Comportamento in servizio
Art. 32 - Ritardi ed assenze
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
• Indicazione dei provvedimenti disciplinari

• Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
• Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza
Art. 35 - Ritiro della patente
Art. 36 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 37 - Inquadramento del personale
Art. 38 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse, mansioni promiscue
Art. 39 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica
Art. 40 - Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore
Titolo VII Orario di lavoro

Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Lavoro straordinario
Art. 43 - Lavoro notturno e festivo ordinario
Art. 44 - Indennità di turno
Art. 45 - Indennità aggiuntiva per l’assistenza notturna
Art. 46 - Riposo settimanale
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 47 - Festività
Art. 48 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 49 - Permessi brevi e recuperi
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Tutela della maternità
Art. 52 - Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 53 - Donazione sangue
Art. 54 - Permessi retribuiti
Art. 55 - Permessi non retribuiti
Art. 56 - Aspettativa non retribuita
Art. 57 - Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 58 - Diritto allo studio
Art. 59 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 60 - Trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 61 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 62 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 63 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo XII Retribuzione
Art. 64 - Elementi della retribuzione
Art. 65 - Minimi contrattuali conglobati mensili
Art. 66 - Indennità di contingenza
Art. 67 - Salario di anzianità
Art. 68 - Tredicesima mensilità
Art. 69 - Indennità di cassa o di maneggio denaro
Art. 70 - Rimborsi di trasferta o di missione
Art. 71 - Attività di soggiorno
Art. 72 - Corresponsione della retribuzione
Art. 73 - Abiti da lavoro
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 74 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Norma programmatica

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli istituti operanti nel campo sociale, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli istituti operanti nel campo del sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le Istituzioni sono a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall’Autorità ecclesiastica:
- colonie marine e montane, case per ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti;
- case per esercizi spirituali;
- istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
- istituti di assistenza domiciliare;
- case albergo;
- case protette;
- case di riposo con reparto protetto;
- residenza sanitaria assistenziale (RSA);
- servizi per minori comunque denominati (istituti educativo-assistenziali, comunità alloggio);
- centri di aggregazione giovanile;
- servizi di animazione;
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcooldipendenti;
- servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio);
- centri di psicoterapia dell’età evolutiva;
- centri culturali, ricreativi e sportivi;
- uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
- istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
- Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.

Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l’autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello regionale
Annualmente di norma entro l’anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
- analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- analizzare l’evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL
C) Livello d’Istituto (per gli Istituti con oltre 15 addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull’organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL

Art. 7 - Struttura della contrattazione
Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del protocollo sulla "Politica dei redditi" del 23 luglio 1993 compatibilmente con la specificità del presente contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e di istituto.

1. Il contratto nazionale
a) Ruolo e riferimenti
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]

2. La contrattazione decentrata
Sono titolari della contrattazione a livello di Istituto avente più di 15 dipendenti, compresi quelle/i assunte/i con contratto di formazione lavoro ed escluse/i quelle/i assunte/i a tempo determinato, le Rappresentanze sindacali unitarie congiuntamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991, dell’accordo del 23 luglio 1993 e del presente CCNL, od in loro assenza le RSA.
Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL
Costituisce oggetto della contrattazione di istituto quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL
La contrattazione d’istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL […]

Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze sindacali

In istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette sulla base dell’apposito regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall’Agidae, in data 8 maggio 1995, e così composte:
- in istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1 RSU ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di quattro;
- in istituti con oltre 50 dipendenti: 1 RSU per ogni organizzazione sindacale con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di sei.
[…]

Art. 16 - Assemblea
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di essi/e, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui all’art. 13 del presente CCNL
In assenza delle RSU le dieci ore annue di assemblea sono indette dalle RSA unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
[…]

Art. 17 - Affissione
È consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’istituto.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione in servizio, l’istituto potrà accertare l’idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l’utenza.
[…]

Art. 20 - Documenti di lavoro
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all’atto dell’assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- libretto di idoneità sanitaria;
[…]

Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del presente contratto, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, consentita, in relazione alle particolari esigenze dell’istituto ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1983, n. 17 convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni e/o integrazioni;
b) sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;
c) per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
d) per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l’aspettativa;
e) per assumere in periodi di intensificazione dell’attività lavoratori aggiuntivi.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 20% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), e).
Sarà comunque attivabile un numero minimo di 3 (tre) rapporti di lavoro a tempo determinato per istituto. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti a livello di istituto.
Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico. Relativamente ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, gli istituti attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all’art. 13, procedure di informazione in merito.

Art. 23 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1, lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’istituto.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all’art. 24 del presente CCNL
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di istituto ai sensi del punto 2 dell’art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L’istituto comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l’istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si reincontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il testo in questione.

Art. 24 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984, n. 863, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e della legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell’art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive degli istituti e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti, in relazione alla normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
- a1) acquisizione di professionalità intermedie;
- a2) acquisizione di professionalità elevate;
- b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nei livelli 6° - 7° - 8°, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche 9° - 10°.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro lavoratrici e lavoratori soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l’Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
[…]

Art. 25 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l’apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nei livelli 1, 2, 3 e 4 e di 24 mesi nei livelli 5 e 6.
Agli apprendisti e alle apprendiste sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione.
[…]
Nota
Le Parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato.

Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 31 - Comportamento in servizio

La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di interventi, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell’utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell’istituto ed alle regole dello stesso, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari

In conformità all’art. 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell’istituto:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all’importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[…]
Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all’istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’istituto, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
[…]
- assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritto può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
[…]
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
[…]
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
[…]
L’elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 39 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica

Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l’inidoneità in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, l’istituto esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro

L’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L’articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dall’istituto.
L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
[…]

Art. 42 - Lavoro straordinario
[…]
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
[…]
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

Art. 45 - Indennità aggiuntiva per l’assistenza notturna
Alle figure educative ed assistenziali operanti in convitto la Direzione dell’istituto può chiedere, al momento della assunzione, di prestare vigilanza notturna nell’istituto stesso e/o di consumarvi i pasti.
In tal caso a tali figure verrà corrisposta una indennità aggiuntiva per l’assistenza notturna pari a tre […]
La richiesta dei gestori come l’adesione della lavoratrice e del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.

Art. 46 - Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore normalmente coincidente con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 48 - Ferie

[…]
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.
[…]

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 49 - Permessi brevi e recuperi

Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall’istituto, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel corso dell’anno. Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’istituto provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 51 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 53 - Donazione sangue
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 59 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell’area socio-sanitaria-assistenziale-educativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell’8% del totale dell’organico dell’istituto facente capo al presente CCNL potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 70 ore annue.
In sede di confronto a livello di istituto verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche.
Nell’adozione dei criteri si terrà conto dell’anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione dell’istituto il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui all’art. 58.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 61

[…]
L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 62 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell’art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i singoli istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 63 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l’applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l’Agidae in data 22 maggio 1997.

Titolo XII Retribuzione
Art. 71 - Attività di soggiorno

Alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno spetta, oltre alla normale retribuzione ed al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione lavorativa, una indennità di lire 250.000 omnicomprensive lorde settimanali. Su richiesta della lavoratrice o del lavoratore, in alternativa a tale quota economica, sarà riconosciuto un monte ore retribuito, fino a concorrenza di tale somma, da utilizzarsi in corso d’anno.

Art. 73 - Abiti da lavoro
L’istituto è tenuto a fornire alla lavoratrice e al lavoratore due abiti da lavoro all’anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.
La manutenzione di detti abiti è a carico del datore di lavoro.

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 74 - Commissione paritetica nazionale e regionale

È istituita in Roma, presso l’Associazione gestori istituti alle dipendenze dell’autorità ecclesiastica (Agidae), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti. Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Le deliberazioni della Commissione paritetica nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali aventi il compito di:
- definire l’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti;
- con riferimento alla legge 11 maggio 1990, n. 108 assumere il compito di tentare la conciliazione di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articolati contrattuali.
In relazione al tema dell’arbitrato le parti si reincontreranno, a livello nazionale, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL.