Tipologia: CCNL
Data firma: 3 aprile 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Federazione Nazionale Autotrasportatori di Roma, Federazione Nazionale Spedizionieri di Roma e Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali
Settori: Commercio, Autotrasporto, Dirigenti
Sommario:
Art. 1. - Applicabilità. Art. 2. - Assunzione. Art. 3. - Contratto a termine. Art. 4. - Periodo di prova. Art. 5. - Trattamento economico. Art. 6. - Ferie. Art. 7. - Aspettativa. Art. 8. - Trasferimento. Art. 9. - Trattamento di malattia o di infortunio. Art. 10. - Trattamento di infortunio e malattia da cause di servizio. Art. 11. - Assistenza sanitaria. Art. 12. - Trapasso di azienda. |
Art. 13. - Preavviso di licenziamento e dimissioni. Art. 14. - Indennità di anzianità. Art. 15. - Anzianità. Art. 16. - Trattamento in caso di dimissioni. Art. 17. - Indennità in caso di morte. Art. 18. - Previdenza. Art. 19. Art. 20. - Disposizioni generali. Art. 21. (Rinvio) Art. 22. Art. 23. - Decorrenza e durata. Dichiarazioni a verbale |
Contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende di spedizioni e trasporti 3 aprile 1949.
In Milano, fra la Federazione Nazionale Autotrasportatori di Roma […], la Federazione Nazionale Spedizionieri di Roma […] con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti […] e l’Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali, Roma […] assistiti da […] in rappresentanza delle rispettive categorie, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di trasporto e spedizione che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le aziende di autotrasporto e di spedizione e i loro dirigenti, nonché, in quanto compatibile con la loro particolare natura, i rapporti di lavoro a tempo determinato :
Art. 1. - Applicabilità.
Il presente contratto si applica:
- agli institori, ai direttori e ai condirettori tecnici e/o amministrativi, ai capi di importanti servizi ed uffici che esercitano ampi e autonomi poteri direttivi sull'andamento generale dell'azienda o di una parte notevole di essa, anche se autonoma;
- ai procuratori ai quali la procura conferisce in modo non occasionale detti poteri e la rappresentanza di tutta o di una parte importante dell'azienda.
Art. 3. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissane di termini; in questo caso vengono osservate le disposizioni di legge inerenti la particolare natura del rapporto (art. 2097 del codice civile).
Art. 10. - Trattamento di infortunio e malattia da cause di servizio.
L'azienda deve coprire il dirigente di assicurazione contro i rischi per gli infortuni professionali per un importo commisurato a 5 annualità di stipendio e della contingenza per il caso di morte e a sei annualità per il caso di invalidità permanente.
I premi relativi a detta assicurazione saranno a totale carico dell'azienda.
Verificandosi il caso di invalidità о di morte del dirigente, derivante da infortunio professionale, il relativo risarcimento spetta esclusivamente all'assicurato о ai terzi aventi diritto e non è suscettibile di compensazione con quanto spetta al dirigente per indennità di anzianità e preavviso.
Art. 21.
Per quanto altro non previsto dal presente contratto valgono lo norme di legge.
Art. 22.
Il presente contratto si applica ai dirigenti di Case di Trasporto e Spedizione soci dell'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali stipulante.
Dichiarazioni a verbale
A integrazione e maggior chiarimento degli accordi precisati dal contratto collettivo nazionale in data 5 aprile 1949 fra: la Federazione nazionale autotrasportatori di Roma, la Federazione nazionale spedizionieri di Roma e l'Associazione nazionale dirigenti aziende commerciali, Roma, le parti convengono:
1) Il contratto 5 aprile, testé stipulato, è applicabile - oltre che al personale di nuova assunzione - ai funzionari aventi requisiti di cui all'art. 1 ed a quelli a cui la qualifica di dirigente e già attribuita, sempreché si trovino in servizio alla data della sua stipulazione.
[…]