* Antonio De Paolis è dottore in giurisprudenza
1 Legge 833/1978, disegno di legge “Thot, Lama e altri” n. 2154 del 1990, legge 146/1994, disegno di legge “Smuraglia” n. 2389 del 1999 e da ultimo la legge 229/2003. Per una ricostruzione puntuale dei diversi tentativi di unificazione normativa, v. M. Lai, Flessibilità e diritto del lavoro, Torino, 2006, p. 231 ss.
2 V. L. Montuschi, Verso il testo unico sulla sicurezza del lavoro, in P. Pascucci (a cura di), Il testo unico sulla sicurezza del lavoro – Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007 (Urbino, 4 maggio 2007), Roma, 2007, p. 27.
3 V. Corte Cost. 16 giugno 2005, n. 231; Corte Cost. 14 ottobre 2005, n. 384; Corte Cost. 23 novembre 2007, n. 401. Tra le sentenze ove il tema è stato appena sfiorato v. Corte Cost. 26 luglio 2002, n. 407; Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359; Corte Cost. 27 gennaio 2006, n. 22; Corte Cost. 22 giugno 2006, n. 238.
4 V. A. Trojsi, La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Milano, 2010, p. 26.
5 V. Corte Cost. 1 ottobre 2003, n. 303; Corte Cost. 23 dicembre 2003, n. 370; Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 50; Corte Cost. 8 giugno 2005, n. 219; Corte Cost. 14 ottobre 2005, n. 383; Corte Cost. 31 marzo 2006, n. 134; Corte Cost. 1 giugno 2006, n. 213; Corte Cost. 18 giugno 2007, n. 201.
6 V. S. Vergari, Ancora una delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in F. Bacchini (a cura di) Legge 3 agosto 2007, n. 123 – Commentario alla sicurezza del lavoro – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, (senza luogo, ma Milano), 2008, p. 14 ss.
7 Il decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato modificato ed integrato: dal decreto legislativo “correttivo” 3 agosto 2009, n. 106; dalla legge n. 25 del 2010, pubblicata sul S.O. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010; dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicata sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010; dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa; dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con riferimento alle proroghe dei termini di cui all’art. 3, commi 2 e 3-bis.
8 V. F. Carinci, Habemus il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Prefazione a L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. XXXVIII; P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007 – Prime osservazioni sul titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Pesaro, 2008, p. 29.
9 V. P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007, cit., p. 29 ss.
10 Il criterio di delega contenuto nella legge 123/2007, art. 1, comma 2, lettera c) prevedeva: “applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; 2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003”.
11 V. P. Soprani, Il T.U. sicurezza: novità, obblighi, responsabilità, sanzioni in F. Bacchini (a cura di), Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro , in Igiene e sicurezza del lavoro, 2008, p. 237 ss.
12 V. P. Monda, Il campo di applicazione oggettivo, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. 94; P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007, cit., p. 31.
13 Oltre le Forze armate, il testo unico sulla sicurezza individua: le Forze di Polizia; il Dipartimento dei Vigili del Fuoco; il soccorso pubblico e della difesa civile; i servizi di Protezione Civile; le strutture giudiziarie e penitenziarie destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; le università; gli istituti di istruzione universitaria; le istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica; gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; gli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; i mezzi di trasporto aerei e marittimi.
14 V. P. Monda, op. cit., p. 95.
15 Cons. Stato, sez. normativa, 21 maggio 2007, n. 2024.
16 Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente, presentata al Parlamento in data 14 dicembre 2007.
17 Cons. Stato, ad. Gen., 25 ottobre 2004, n. 2/04.
18 Il “Codice dell’Ordinamento militare” (D.Lgs. 66/2010) ed Il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare” (D.P.R. 90/2010) sono entrati in vigore, ai sensi dell’art. 2272 dello stesso D.Lgs. 66/2010, cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero il 09 ottobre 2010.
19 Articolo 725, comma 2 del regolamento militare: “Il superiore … deve in particolare:
….OMISSIS….

f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;
….OMISSIS….”
.
20 V. F. Stolfa, Il datore di lavoro nella pubblica amministrazione, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 69.
21 Decreto del Ministro della difesa del 1 febbraio 1997, articolo 1.
22 V. D. Venturi, I datori di lavoro pubblici, in M. Tiraboschi (a cura di), Il T.U. della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al D.Lgs. 81/2008, Milano, 2008, p. 161.
23 V. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Padova, 1998.
24 Cass. Pen., 4 marzo 2003, n. 19634; Cass. Pen., 24 gennaio 2003, n.9529.
25 V. C. Bizzarro, Somministrazione di lavoro e distacco, in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit., p. 205.
26 V. M. R. Gentile, I dirigenti e i preposti, in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit., p. 208.
27 V. F. Stolfa, Dirigenti e preposti, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 81.
28 V. Trib. Trento, 11 marzo 2004.
29 V. F. Stolfa, Dirigenti e preposti, cit., p. 82.
30 V. M. R. Gentile, op. cit., p. 216.
31 Con l’art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l’ISPESL e l’IPSEMA sono stati soppressi e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all’INAIL.
32 D.P.R. 90/2010, art. 248, comma 3.
33 Si vedano gli articoli: 17, comma 1, lettera b) - (Designazione del responsabile); 18, comma 1, lettera d) - (Consultazione) e comma 2 - (Informazione del responsabile del SPP); 25, comma 1, lettera a) - (Collaborazione con il medico competente) e lettera i) - (Informazioni dal medico competente); 28, comma 2, lettera e) - (Documento di valutazione); 29, comma 1 - (Valutazione dei rischi); 36, comma 1, lettera d) - (Informazioni ai lavoratori); 46, comma 3, lettera b) - (Servizio antincendio); 50, comma 1, lettera c) - (Designazione del responsabile del SPP) e comma 7 - (Incompatibilità del responsabile del SPP); 89, comma 1, lettera f) - (Cantieri temporanei e mobili); 181, comma 2 - (Valutazione dei rischi da agenti fisici); 185, comma 1 - (Oneri di notifica al medico competente); 186, comma 1 – (Oneri di notifica al medico competente); 243, comma 1 - (Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni); 253, comma 4 - (Prelievo di campioni di aria in materia di amianto); 271, comma 5, lettera c) - (Redazione del documento di valutazione in materia di agenti biologici); 280, comma 2 - (Accesso al registro degli esposti ed eventi).
34 V. A. Amato, Il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit., p. 227.
35 L. Zoppoli, La sicurezza del lavoro nella Pubblica Amministrazione, in L. Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi di lavoro, Torino, 1997.
36 V. A. Amato, Il responsabile, cit., p. 230.
37 A tale proposito, il lavoratore militare è tenuto, in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate (difesa della Patria), all’osservanza dei doveri e degli obblighi inerenti alla disciplina militare (art. 621, comma 5 del codice militare) che comportano anche limitazioni all’esercizio di diritti di rango costituzionale, tra i quali anche i diritti sindacali. Il lavoratore civile dell’Amministrazione della difesa, per contro, è soggetto alla disciplina comune, relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 1525, comma 1 del codice militare), di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma Brunetta della pubblica amministrazione).
38 V. P. Campanella, I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 497.
39 V. P. Campanella, op. cit., p. 498.
40 Ai sensi dell’art. 889, sono eleggibili tutti i militari in forza presso l’unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi, purché in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere il comandante dell’unità di base; b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato; c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva; d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza del libro IV del titolo IX del capo III del codice, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l’ipotesi dell’art. 1368 del codice; e) non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere; f) non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa.
41 V. L. Carollo, Informazione e formazione dei lavoratori, in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit., p. 489.
42 V. art. 18, lettera l) del decreto legislativo n. 81 del 2008.
43 V. T. Giornale, Informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 442.
44 V. A. Pagano, R. Pavanello, La formazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, in M. Rusciano, G. Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro in F. Carinci (dir.), Diritto del lavoro – Commentario, VIII, Milano, 2007, p. 272.
45 L’art. 36, comma 1 facendo riferimento a “ciascun lavoratore”, sottolinea la natura individuale del diritto di informazione. In tal senso v. M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Torino, 2002, p. 200.
46 In tal senso v. anche T. Giornale, op. cit., p. 444.
47 V. O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Bari, 1999, p. 179 ss.
48 V. T. Giornale, op. cit., p. 444.
49 Cass. IV sez. pen., 11 agosto 2004, n. 34252.
50 V. L. Carollo, op. cit., p. 491.
51 V. M. Lai, La sicurezza del lavoro, cit., p. 201.
52 Per tutti v. Cass. IV sez. pen., 7 dicembre 2006, n. 34252.
53 Cass. IV sez. pen., 21 aprile 2006, n. 14175.
54 V. T. Giornale, op. cit., p. 446.
55 Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione generale che sia sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda ed una formazione specifica, anch’essa sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del decreto legislativo n. 81 del 2008 successivi al I (art. 37, commi 1 e 3 del D.Lgs. 81/2008).
56 V. P. Pascucci Dopo la legge n. 123 del 2007, cit., p. 35.
57 Decreto legislativo n. 66/2010, art. 92 (Compiti ulteriori delle Forze armate), comma 1 “Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l’intervento prestato anche ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale”.
58 La responsabilità viene accertata con specifica inchiesta disposta ai sensi del titolo III del libro III, artt. 552 e seguenti del regolamento militare.
59 V. F. Stolfa, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 266.
60 Decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3.
61 L’art. 29, comma 1 prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
62 V. G. M. Monda, La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. 393.
63 V. G. M. Monda, op.,cit., p. 403.
64 V. Cass. Pen., 20 settembre 2002, n. 31459, in Igiene e sicurezza sul lavoro, 2004, 2, 79.
65 V. F. Bacchini, Le modifiche alle norme sulla sicurezza e la “cantierizzazione” degli appalti interni, in Igiene e sicurezza del lavoro, 10, 2007, p. 541; V. Pasquarella, La responsabilità nel sistema degli appalti, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. 361.
66 Decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 25, comma 1, lettera c).
67 V. C. Amato, Il ruolo del medico competente, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. 330.
68 Decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 25, comma 1, lettera l): Il medico competente “visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
69 L’art. 41, comma 9 del testo unico sulla sicurezza prevede che: “avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.
70 V. P. Pascucci, L’interpello, la vigilanza e la sospensione dell’attività dirigenziale, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit. , p. 214.
71 V. P. Pascucci, L’interpello, cit., p. 216.
72 In tal senso v. S. Vergari, op. cit., p. 53 ss; L. Montuschi, Verso il testo unico, cit., p. 34.
73 V. P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007, cit., p. 160 ss.
74 V. M. Barberis, Filosofia del diritto, Bologna, 2000, p.149 ss.; N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, p. 162 ss.
75 Il comma 4 dell’art. 8 del testo unico sulla sicurezza stabiliva che il decreto ministeriale con il quale dovevano essere stabilite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le speciali modalità con le quali le Forze armate avrebbero dovuto partecipare al sistema informativo, doveva essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza. Ad oggi è stato predisposto soltanto uno schema di decreto recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, sul quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole.