3. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate
Le Forze armate prestano la massima attenzione alla tutela dell’integrità psicofisica delle proprie risorse umane, considerate elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa. Per tale motivo la normativa antinfortunistica è sempre stata seguita dall’organizzazione militare con la dovuta attenzione. Ciò anche in virtù dell’obbligo tassativo del rispetto delle normative e dei regolamenti afferenti la sicurezza del personale, esplicitamente inserito nell’art. 725, comma 2, lettera f) del regolamento militare (Libro IV – Titolo VIII – Capo I – Sezione II, Doveri dei superiori) 19.
Tuttavia, le stesse disposizioni legislative in materia hanno più volte riconosciuto la “specificità lavorativa” delle Forze armate, affermandosi, di conseguenza, un principio di “applicabilità compatibile” della normativa prevenzionale. Detto principio ha trovato esplicita formulazione nell’art. 3, comma 2 del testo unico sulla sicurezza.
In tale contesto, il legislatore della semplificazione e del riassetto, nella consapevolezza che dalla specificità lavorativa delle Forze armate possano derivare situazioni derogatorie anche alla disciplina generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’art. 184, comma 1 del codice militare ha stabilito che la normativa di cui al d.lgs. 81/2008, si applica alle Forze armate compatibilmente con gli speciali compiti ed attività da queste svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare. Il secondo comma afferma che i limiti di compatibilità con gli speciali compiti d’istituto e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, valutate dai competenti organismi militari, sanitari e tecnici, sono individuati nel Libro I – Titolo IV del regolamento militare, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall’art. 3, comma 2, primo periodo del testo unico sulla sicurezza.
In particolare, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito del Ministero della difesa è trattato nel Capo I, costituito da ventuno articoli (dal 244 al 264), i quali disciplinano l’organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell’Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all’estero (art. 244, comma 1). Tali norme si applicano alle attività lavorative svolte dal personale di tutte le Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza (art. 244, comma 2). All’Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 155 del codice militare, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento militare, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (art. 264).