Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 marzo 2012, n. 5113 - Istituzioni pubbliche sanitarie; obbligo generale di assicurazione contro la TBC



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

CH. AS. SE. AS. PE. DI. , elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato CO. CL. , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZA. GI. , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato CA. LU. , unitamente agli avvocati MA. LE. , SG. AN. , giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 604/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/01/2010 R.G.N. 536/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato CO. CL. ;

udito l'Avvocato D'. CA. per delega dell'Avv. SG. AN. ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

Fatto



L'Inps appellava la sentenza del Tribunale di Modena del 15.12.2005 che aveva accolto l'opposizione proposta dall'Istituto Ch. avverso la cartella esattoriale di Un. in ordine alla pretesa creditoria dell'INPS per mancata denuncia e mancato pagamento della contribuzione TBC relativa al personale dipendente della Ch. per il periodo 1.5.80-28.2.1994. Con appello incidentale la Ch. chiedeva la restituzione delle somme versate all'INPS.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 21.5.2009, in accoglimento dell'appello principale, rigettava l'opposizione a cartella, dichiarando assorbito l'appello incidentale.

Osservava la Corte territoriale che, posto che i contributi richiesti riguardavano un periodo precedente l'entrata in vigore della Legge n. 335 del 1995, erano applicabili il Regio Decreto n. 163 del 1938, articolo 7 e la Legge n. 552 del 1955, articolo unico secondo cui il personale addetto alle infermerie è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi anche se le stesse operano entro strutture di assistenza e beneficenza, come stabilito anche dalla Suprema Corte. Il verbale ispettivo aveva accertato la presenza di ben 5 infermerie professionali e di un medico di base (che aveva sostituito medico dipendente della stessa struttura) che svolgeva ordinaria attività di tipo medico, visitando gli ospiti, prescrivendo medicinali, richiedendo visite specialistiche età. La struttura era risultata dotata di due locali, uno indirizzato come ambulatorio e l'altro, attiguo, come infermeria, entrambi muniti di scrivania, lettino, apparecchi per la sterilizzazione, per controllo pressione e per aerosol, attrezzature di pronto soccorso, bombola ossigeno, carrelli ed armadi per farmaci, circostanza non disconosciuta dalla Ch. , e pertanto mancavano gli elementi per sottrarre l'Istituto all'obbligo contributivo richiesto.

Ricorre la Ch. con 4 motivi, resiste l'INPS con controricorso. La Ch. ha depositato memoria autorizzata.

Diritto



In primo luogo deve rigettarsi la richiesta proposta con istanza ad hoc e richiamata nella memoria autorizzata di concessione di un termine per la notifica del ricorso alla Un. s.p.a., ora trasformatasi in Eq. No. spa, in quanto non si versa in un caso di litisconsorzio necessario e quindi la controversia può essere decisa anche con riguardo al solo intimato INPS (Cass. N. 26139 del 2011, 23872 del 2010).

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della Legge n. 552 del 1955, articolo unico e del R.D.L. n. 1827 del 1935, articolo 38 nonchè l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia: l'articolo 38 stabilisce che "non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie... per la tubercolosi, gli operai, agenti ed impiegati... delle istituzioni pubbliche di beneficenza purchè ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza e previdenza", così stabilendo il principio di ordine generale che vieta la sottoposizione al duplice regime contributivo dei dipendenti degli enti pubblici.

Il motivo è infondato. Sul punto va richiamato l'orientamento di questa Corte che si condivide integralmente (sentenza dell'11.10.2005 n. 19741/2005, cfr. anche n. 13283/2003) e che ha affermato che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 37 ha posto l'obbligo di assicurazione contro il rischio della TBC per tutti i lavoratori dipendenti, facendo salve solo specifiche esclusioni contemplate nel medesimo decreto. Il successivo articolo 38 dello stesso Decreto precisa che sono esclusi dall'obbligo generale di assicurazione contro la TBC i lavoratori dipendenti delle Istituzioni Pubbliche di beneficenza, purchè agli stessi sia assicurato un trattamento di previdenza. In data 1A luglio 1955, la Legge n. 552 - con articolo unico - ha quindi esteso l'obbligo dell'assicurazione in questione a tutto il personale, di qualsiasi categoria, che operi presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra struttura pubblica sanitaria". Ha aggiunto la Corte che "come è stato posto in luce nella precedente decisione di questa Corte (3756 del 1982), il legislatore del 1955 ha inteso con la locuzione "istituzione pubblica sanitaria" far riferimento ad ogni altro presidio sanitario, precedentemente indicato dalla stessa norma". L'ampiezza della formula legislativa si spiega agevolmente con la finalità perseguita dal legislatore che è appunto quella di proteggere il personale che opera in ambienti sanitari, nei quali è comunque possibile il contagio tubercolare, da tutte quelle conseguenze che potrebbero derivare dall'insorgenza della malattia. In sostanza, la Legge n. 552 del 1955 non ha ritenuto opportuno mantenere il beneficio dell'esonero dall'obbligo contributivo previsto dall'articolo 38 citato per gli organismi sanitari aventi scopo benefico ed ha previsto l'obbligo assicurativo per "ogni altra istituzione pubblica sanitaria". La tutela quindi non è limitata solo ai grandi complessi ospedalieri, pubblici e privati, ma si estende a tutti quei luoghi nei quali si registri la presenza organizzata di più malati e riguarda tutto il personale amministrativo, sanitario e salariato, che presti servizio presso la struttura sanitaria o che sia direttamente in rapporto con la stessa struttura". Non può quindi dubitarsi dell'avvenuta estensione stabilita dalla Legge del 1955.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della Legge n. 552 del 1955, articolo unico e articolo 38 e l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversa. Si è affermato senza motivazione che la Ch. rientri tra le istituzioni pubbliche sanitarie. Hanno queste caratteristiche, alla luce della normativa anche successiva, solo gli ospedali e, successivamente, le Usl e le ASL, ma non le Ipab: tra le "istituzioni pubbliche sanitarie" non rientrano quest'ultime.

Anche tale motivo appare infondato alla luce delle considerazioni già svolte, in base all'orientamento consolidato di questa Corte. La ratio dell'intervento legislativo del 1955 è quella di una generalizzazione della tutela contro la TBC, non limitata solo ai grandi complessi ospedalieri, pubblici e privati, ma estesa a tutti quei luoghi nei quali si registri la presenza organizzata di più malati e riguardante tutto il personale amministrativo, sanitario e salariato, che presti servizio presso la struttura sanitaria o che sia direttamente in rapporto con la stessa struttura. Pertanto non può accedersi alla tesi di parte ricorrente che vorrebbe escludere dall'ambito di tale tutela i dipendenti delle IPAB.

Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della Legge n. 552 del 1955, articolo unico e del RD n. 1631 del 1938, articoli 7 e 8 nonchè l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della contoversia. Non c'era un'infermeria in senso autentico, cioè attrezzata per il ricovero prolungato, visto che la Ch. accoglie solo minori con handicap fisici o psicofisici, non malati cronici.

Il motivo è infondato e prospetta in realtà mere censure di fatto, peraltro non circostanziate e privi di riscontri processuali, inammissibili in questa sede. Come ricordato in premessa la Corte territoriale ha sottolineato che il verbale ispettivo aveva accertato la presenza di ben 5 infermerie professionali e di un medico di base (che aveva sostituito medico dipendente della stessa struttura) che svolgeva ordinaria attività di tipo medico, visitando gli ospiti, prescrivendo medicinali, richiedendo visite specialistiche etc. La struttura era risultata dotata di due locali, uno addetto ad ambulatorio e l'altro, attiguo, ad infermeria, entrambi muniti di scrivania, lettino, apparecchi per la sterilizzazione, per controllo pressione e per aeresol, attrezzature di pronto soccorso, bombola ossigeno, carrelli ed armadi per farmaci, circostanza non disconosciuta dalla Ch. e pertanto mancavano i presupposti per sottrarre l'Istituto all'obbligo contributivo richiesto. Le strutture sono state considerate infermerie ai sensi di legge con motivazione congrua e logicamente coerente, mentre le censure o sono, come detto, del tutto generiche o fanno riferimento ai meri scopi istitutivi dell'Istituto, senza alcun rapporto con la situazione in concreto accertata dall'INPS (e a detta della sentenza impugnata non contestata nella fasi di merito).

Con il quarto motivo si deduce la violazione della Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 28 che, disponendo l'assoggettamento all'assicurazione contro la TBC anche per le Ipab convenzionate, chiaramente mostra come prima non fosse prevista, e che in ogni caso prevede l'obbligo assicurativo solo per le IPAP che abbiano in concreto stipulato una convenzione Legge n. 833 del 1978, ex articolo 26 convenzioni cioè con le istituzioni pubbliche sanitarie, attraverso le quali si realizza una vera e propria delega di funzioni in campo sanitario.

Anche tale motivo appare infondato per quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: "alla stregua del Regio Decreto n. 163 del 1938, articolo 7 e della Legge n. 552 del 1955, articolo unico il personale amministrativo e sanitario addetto alle infermerie è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ancorchè dette infermerie operino all'interno di strutture di assistenza e beneficenza (nella specie casa di riposo), senza che su detto obbligo assicurativo possa influire, per il passato, la Legge n. 335 del 1995, articolo 5 (prevedente tale obbligo solo per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB o loro reparti convenzionati col servizio sanitario nazionale), trattandosi di norma destinata ad operare per il futuro (dal 1-1-1996) e pertanto non incidente sui rapporti pregressi" (Cass. 19741/2005 già citata; cass. n. 13283/2003).Il periodo di cui è causa precede l'entrata in vigore della Legge del 1995.

Si deve quindi rigettare il ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo della presente sentenza.



P.Q.M.


La Corte:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 50,00 per esborsi, nonchè in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.