Regione Sicilia
Assessorato della salute
Circolare 25 maggio 2012, n. 1292.

Linee guida per il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.
G.U.R.S. 15 giugno 2012, n. 24

Con il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, si è data attuazione all'art. 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativa.
Il decreto rappresenta, indubbiamente, una svolta importante sul piano culturale ed organizzativo delle strutture aziendali: esso, infatti, stabilisce che la salute e la sicurezza del lavoro non sono assicurate soltanto dall'applicazione di un insieme di regole, ma sono esse stesse parte integrante della pianificazione aziendale,
Il decreto, oltre ad introdurre modifiche alla normativa precedente, rafforza le basi di un sistema di gestione permanente ed organico delle problematiche riguardanti la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro. Questo nuovo sistema di sicurezza globale è diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le strutture sanitarie, di ricovero e cura, presentano una molteplicità di rischi che coinvolgono persone di tipologia molto varia; infatti alla particolare funzione alberghiera (individui non autonomi) si aggiunge l'afflusso di pubblico e la presenza di apparecchiature ed impianti di tipo industriale. Inoltre la gestione di una struttura sanitaria pone notevoli problemi sotto il profilo dell'organizzazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è quindi importante che ogni azienda si doti di un regolamento per la sicurezza, facente parte integrante del sistema di gestione per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 81/08, che individui in maniera chiara e certa “chi fa che cosa”, quali sono i compiti, gli obblighi all'interno dell'organizzazione aziendale.
Le presenti linee guida, che fanno seguito alle “Linee guida sull'assetto organizzativo e funzionale dei SS.PP.PP. delle strutture sanitarie della Regione siciliana” emanate con la circolare assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010, costituiscono le basi del modello organizzativo di gestione della sicurezza aziendale che, attraverso l'individuazione dei soggetti, delle competenze, delle funzioni e degli obblighi, dei controlli e delle responsabilità, assicuri una efficace ed efficiente adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le presenti linee guida sono state promosse e approvate dal tavolo tecnico permanente dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e dei medici competenti delle strutture sanitarie della Regione siciliana, istituito ai sensi della suddetta circolare e sottoposte, per eventuali proposte di modifica, ai direttori generali delle AA.SS.PP., A.O. e A.O.U. della Regione siciliana.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato decreto legislativo n. 81/08, l'istituzione e l'organizzazione permanente ed organica dell'attività di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria nelle strutture sanitarie di seguito denominate “Azienda”.
2. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificatamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le funzioni, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive da adottare all'interno dell'Azienda.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il regolamento trova applicazione in tutte le attività lavorative svolte dall'Azienda.
2. Al personale dipendente sono equiparati, ai fini del presente regolamento, i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio, frequentano o svolgono attività all'interno dell'Azienda.
3. Eventuali inosservanze da parte dei soggetti destinatari del presente regolamento degli obblighi previsti dallo stesso, oltre che passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa, avranno rilevanza in sede di valutazione ai fini del rinnovo degli incarichi professionali.

Art. 3 Luoghi di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture e articolazioni aziendali in cui opera personale dipendente o ad esso equiparato.

Art. 4 Competenze e responsabilità

Il presente regolamento, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, individua le seguenti figure chiamate ai più significativi compiti:
• datore di lavoro;
• dirigente;
• dirigente con delega di funzioni;
• servizio di prevenzione e protezione;
• medico competente;
• preposto;
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• lavoratore.

Art. 5 Datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 81/08, il direttore generale è il datore di lavoro.
Il direttore generale mantiene il ruolo di datore di lavoro ove non si avvale di quanto previsto dall'art. 2, lett. b) , del decreto legislativo n. 81/08.
Ai fini di garantire una uniformità e unitarietà nell'organizzazione della sicurezza aziendale in tutte le aziende sanitarie è opportuno che il direttore generale mantenga il ruolo di datore di lavoro.
Al datore di lavoro competono la promozione e la programmazione delle misure generali di tutela (di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008) riguardanti l'intera Azienda, esercitando una funzione di indirizzo che si realizza attraverso l'attribuzione alle diverse articolazioni aziendali di obiettivi specifici, la programmazione dei tempi di realizzazione degli stessi e l'assegnazione dei budget necessari al loro conseguimento.
Il datore di lavoro ha gli obblighi previsti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 81/08 e in particolare:
1. ha poteri di direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione;
2. istituisce il servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 81/08, lo organizza, secondo quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 e ne designa, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 81/08, il responsabile, il quale deve possedere le capacità ed i requisiti di cui all'art. 32 del citato decreto;
3. individua e assegna le risorse umane (competenze e professionalità) e strumentali per il funzionamento del servizio di prevenzione e protezione secondo quanto previsto nella circolare assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010;
4. nomina, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 81/08, il medico competente, il quale deve possedere i titoli e i requisiti di cui all'art. 38 del citato decreto e deve svolgere i compiti previsti dall'art. 25 dello stesso decreto;
5. valuta, ex art. 17, lett. a), del decreto legislativo n. 81/08, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente elabora il relativo documento con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 28 e segg. del decreto legislativo n. 81/08;
6. indice, almeno una volta l'anno, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, una riunione ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 81/08, le cui modalità e contenuti devono essere conformi a quanto previsto nel comma 2) del predetto articolo. La suddetta riunione dovrà, inoltre, essere indetta in occasione di significative variazioni (comma 4) delle condizioni di esposizione al rischio;
7. vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 6 Dirigente

Ai sensi dell'art. 2, lett. d), del decreto legislativo n. 81/08, il “dirigente” è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura della delega conferitagli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
A titolo esemplificativo il “dirigente”, così come definito, potrebbe essere individuato nel:
• direttore di dipartimento;
• direttore di distretto;
• direttore di presidio sanitario;
• direttore di struttura complessa.
Il “dirigente”, responsabile dell'attuazione dei vari
adempimenti, nell'ambito della specifica posizione di organizzazione aziendale e del lavoro, ha la responsabilità di applicare e di fare applicare ai lavoratori ad essi sottoposti tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 81/08:
In particolare deve:
• conformare la propria attività alle linee del piano aziendale di sviluppo strategico e alla politica aziendale per la sicurezza;
• collaborare ai fini dell'elaborazione e aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi;
• garantire l'applicazione di tutte le misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre alle misure specifiche per i rischi normati nell'ambito del decreto legislativo n. 81/08;
• fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature, dei dispositivi medici e dei processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
• attuare i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e primo intervento;
• adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• verificare l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
• assegnare ai lavoratori mansioni compatibili con l'idoneità certificata dal medico competente;
• adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
• utilizzare i locali di lavoro in conformità alla loro idoneità d'uso;
• comunicare al servizio di prevenzione e protezione il cambio di destinazione d'uso di un locale di propria pertinenza;
• informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività in generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, dei pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
• assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute; 
• mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di dette attrezzature e impedire che possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, installarle e utilizzarle in conformità alle istruzioni del fabbricante e garantirne l'idonea manutenzione;
• applicare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato;
• adottare, in caso di presenza di lavoratori di imprese appaltatrici operanti all'interno della propria struttura, tutte le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/08;
• vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Inoltre i responsabili di UU.O.O.:
a) verificano, direttamente o tramite personale preposto da loro incaricato, il rispetto, da parte degli operatori della propria unità, delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP, ed, eventualmente, delle procedure elaborate, per specifiche esigenze, direttamente dalla propria unità;
b) verificano il rispetto dei programmi di manutenzione ordinaria di strutture ed impianti assegnati all'U.O. di cui sono responsabili;
c) richiedono interventi non programmati di manutenzione, indicandone la motivazione;
d) trasmettono al SPP e al M.C. le procedure di lavo ro adottate.

Art. 7 Delega di funzioni

Il datore di lavoro può delegare tutte le funzioni attribuitegli dall'art. 18 del decreto legislativo n. 81/08, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 81/08 e cioè:
• la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• la redazione del documento di valutazione dei rischi.
La delega è ammessa, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 81/08, così come modificato dal decreto legislativo n. 106/09, con i seguenti limiti e condizioni:
a) che risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Compito principale dei dirigenti con delega di funzioni è quello di analizzare, in collaborazione con il RSPP e il medico competente, le necessità che attengono alla prevenzione e protezione dei lavoratori, comunicarle formalmente ai settori aziendali competenti, accertandosi successivamente dell'effettiva esecuzione di quanto richiesto, sia in caso si tratti di fornitura di dispositivi di protezione individuale o di altro materiale di sicurezza, sia in caso si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, verifiche di sicurezza su strutture, macchine, impianti e attrezzature elettromedicali, e contemporaneamente vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori.

Art. 8 Sub delega

Il delegato, a sua volta, può sub delegare solo specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro a personale sottoposto in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari. Il contenuto della sub delega deve essere concordato con il datore di lavoro.
La sub-delega non esime il delegante dall'obbligo di vigilanza relativamente al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Non è ammessa ulteriore sub-delega.

Art. 9 Preposto

Ai sensi dell'art. 2, lett. e), del decreto legislativo n. 81/08, il “preposto” è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
A titolo esemplificativo possono assumere le funzioni di preposto le seguenti posizioni funzionali:
— responsabile UOS, CSSA, coordinatore infermieristico, tecnico coordinatore, dirigente di uffici amministrativi o di ambulatori e simili ove non siano presenti ulteriori articolazioni strutturali.
Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 81/08 e da altre norme specifiche in materia di sicurezza e a coadiuvare i dirigenti nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.
In particolare:
1. Ai sensi dell'art. 19, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal MC, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
a) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
b) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81/08.

Art. 10 Servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione, come definito all'art. 2, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 81/08 è organizzato secondo le indicazioni della circolare assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 “Linee guida sull'assetto organizzativo e funzionale dei SS.PP.PP. delle strutture sanitarie della Regione siciliana”.
Il responsabile SPP nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 33 del decreto legislativo n. 81/08, programma e coordina la sicurezza nell'ambito delle strategie politiche elaborate dalla direzione generale.
Organizza e controlla la gestione della sicurezza globale, propone la specifica attività formativa ed informativa, la consulenza e assistenza, quale tessuto connettivo fondamentale affinché la politica della sicurezza si realizzi.
con l'ausilio dei componenti del servizio medesimo e dei soggetti responsabili, provvede ai compiti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 81/08 e precisamente:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81/08.
i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 81/08.
Il SPP realizza le sue funzioni attraverso l'elaborazione di linee guida e procedure generali e specifiche e attraverso un'azione di periodico controllo sul corretto rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati.
Per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente operativi della gestione della sicurezza il SPP farà riferimento, così come riportato nella circolare assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 sopra citata, a specifiche strutture organizzative aziendali:
• il settore tecnico per gli interventi di programmazione e manutenzione strutturale ed impiantistica;
• l'ingegneria clinica per la gestione in sicurezza delle
apparecchiature elettromedicali;
• l'ufficio formazione per lo svolgimento dei corsi di formazione e l'organizzazione del sistema di formazione, sulla scorta del fabbisogno formativo in tema di sicurezza e salute proposto dal RSPP e dal M.C.;
• il settore provveditorato ed economato per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di acquisto di macchine, attrezzature, dispositivi medici, arredi, ecc.;
• la farmacia per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di acquisto di sostanze chimiche, disinfettanti, DPI, dispositivi medici e presidi di sicurezza;
• le direzioni sanitarie di presidio per l'accertamento dei requisiti di igiene delle strutture ospedaliere, per la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, nonché per la gestione dell'emergenza interna ed esterna.

Art. 11 Medico competente

Ai sensi dell'art. 2, lett. h), del decreto legislativo n. 81/08, il “medico competente” è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81/08, con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per tutti gli altri compiti previsti dal citato decreto.
Organizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso visite mediche ed accertamenti, preventivi e periodici ai fini dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.
Gli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio.
Partecipa alla valutazione del rischio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi ed adempie, comunque, a quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 81/08 e in particolare:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati dai lavoratori secondo modalità previste nell'art. 47 del decreto legislativo n. 81/08, con le funzioni e i compiti stabiliti nell'art. 50 del decreto legislativo n. 81/08, che così recita:
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81/08;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81/08;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l' integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 81/08 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81/08, consultabile esclusivamente in azienda.
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/08.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/08, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione

Art. 13 Obblighi dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 81/08:
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché, i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 14 Medico autorizzato

Al medico autorizzato sono demandati i compiti previsti dal decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i. in materia di sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti; in particolare deve effettuare quanto previsto dagli artt. 89 e 90 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria B può essere espletata anche dal medico competente.

Art. 15 Esperto qualificato

L'esperto qualificato assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i. e in particolare quanto previsto dagli artt. 79, 80, 81 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i.

Art. 16 Servizio tecnico

Il servizio tecnico è incaricato di: attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo affinché gli ambienti di lavoro, gli
impianti e le attrezzature di lavoro siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;
• attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti, macchine e arredi;
• gestire le verifiche periodiche, i controlli e i collaudi prescritti dalle normative vigenti e la tenuta dei relativi registri (registro antincendio, registro delle verifiche sugli impianti elettrici, ecc.)
• gestire gli adempimenti relativi al titolo IV del decreto legislativo n. 81/08 “Cantieri temporanei e mobili” nei casi previsti;
• gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l' applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP per la predisposizione del documento unico della valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione;
• custodire le certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla sicurezza di impianti e strutture (certificazione di conformità di impianti elettrici, condizionamento, ascensori, impianti di messa a terra, ecc.) e mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per ottenerle nei casi in cui le stesse non siano disponibili;
• è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ad autorizzazioni, verifiche di legge e collaudi richiesti dalla normativa vigente.

Art. 17 Servizio di ingegneria clinica

Il servizio di ingegneria clinica è incaricato di:
• provvedere ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali, prima dell'entrata in esercizio delle stesse nelle varie unità operative, verificandole in riferimento alla normativa CEI di riferimento e accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
• effettuare le verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature elettromedicali;
• effettuare la manutenzione preventiva intesa come la periodica esecuzione di tutte quelle operazioni di controllo e messa a punto tendenti ad assicurare il normale e perfetto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali, tramite la prevenzione dei guasti;
• effettuare la manutenzione correttiva applicando tutte le procedure atte ad accertare la presenza di un guasto o di malfunzionamento di una apparecchiatura elettromedicale, individuando la causa e adottando tutte le misure per garantirne il ripristino delle normali condizioni di funzionamento e se del caso eseguendo la verifica di sicurezza elettrica;
• effettuare la manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromedicali;
• verificare che le apparecchiature elettromedicali siano utilizzate per le destinazioni d'uso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;
• procurare e/o predisporre tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle apparecchiature elettromedicali, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola apparecchiatura.

Art. 18 Settore provveditorato ed economato

Il servizio provveditorato ed economato è incaricato in collaborazione con il SPP e il M.C. di:
• verificare nell'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettiva, presidi di sicurezza, che gli stessi siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti normative;
• gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l'applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP per la predisposizione del documento unico della valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.

Art. 19 Servizio di farmacia

Il servizio di farmacia in collaborazione con il SPP e il M.C.:
a) cura che le sostanze ed i preparati pericolosi e i DPI acquistati siano conformi ai requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori;
b) adegua i capitolati di gara alle disposizioni suddette;
c) provvede ad inviare al SPPP, MC e alle UU.OO. interessate le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati pericolosi.

Art. 20 Direzione sanitaria di presidio ospedaliero e di distretto nelle diverse articolazioni aziendali

• Svolge compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio degli aspetti igienico-sanitari;
• promuove la diffusione delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal MC;
• verifica il rispetto del regolamento di sicurezza aziendale da parte dei dirigenti responsabili delle unità operative;
• promuove la diffusione nel suo ambito di competenza delle procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e ne verifica la corretta applicazione;
• trasmette periodicamente al SPP e al M.C. i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
• è responsabile della gestione delle squadre di emergenza e dell'attuazione del piano di emergenza.

Art. 21 Servizio gestione risorse umane

• Fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione per i provvedimenti che ne conseguono;
• fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione;
• collabora per l'applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio.

Art. 22 Servizio formazione aziendale

• Assicura la rispondenza degli interventi formativi aziendali al programma di gestione per la sicurezza aziendale secondo le indicazioni del SPP e del M.C.;
• collabora con il RSPP, MC e RLS nell'organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
• custodisce le registrazioni delle presenze dei partecipanti ai corsi di formazione.

Art. 23 Schema tipo degli adempimenti e delle relative competenze

Adempimenti

Competenze

Valutazione dei rischi e DVR

Datore di lavoro, RSPP, M.C.

Nomina RSPP e M.C.

Datore di lavoro

Squadra di emergenza e attuazione P. di emergenza

Direttore medico di presidio ospedaliero

Verbali delle riunioni art. 35 del decreto legislativo n. 81/08

Datore di lavoro

Registrazione manutenzioni

Servizio tecnico

Inventario strumenti e attrezzature

Servizio patrimoniale

Schede e manuali d'uso di strumenti e apparecchiature elettromedicali

Servizio tecnico e/o Servizio di Ingegneria clinica

Registrazioni e documenti di formazione del personale

Ufficio formazione

Accettazione dei dispositivi di protezione individuale

Lavoratori

Procedure, protocolli di sicurezza, linee guida, manuali di informazione, ecc.

RSPP e M.C.

Schede di sicurezza di sostanze pericolose

Servizio di farmacia e direttori UU.OO., SPP e MC

Sopralluoghi nei luoghi di lavoro

RSPP e M.C, RLS

Autorizzazioni ed omologazioni

Servizio tecnico per la parte di competenza

Certificazioni di conformità di strutture e impianti

Servizio tecnico

Documentazione sorveglianza sanitaria

Medico competente

Dati relativi al personale: nuove assunzioni, trasferimenti, cessazioni

Servizio risorse umane

Procedure di lavoro

Direttori di unità operative

Informazione

Responsabile S.P.P. e MC

Formazione

Ufficio formazione sentiti: RSPP, M.C. e RLS

Manutenzione apparecchiature elettromedicali

Servizio di ingegneria clinica

Manutenzione strutture, impianti, macchine e arredi

Servizio tecnico

Adempimenti decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i. (sorveglianza fisica della radioprotezione)

Esperto qualificato

Adempimenti decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i. (sorveglianza medica della radioprotezione)

Medico competente per i lavoratori classificati B

Art. 24 Verifiche interne

Sono obbligatorie ogni qualvolta avvenga una variazione delle attività o del luogo di lavoro in cui esse vengono svolte o nell'utilizzo di nuove attrezzature o di sostanze e di prodotti chimici pericolosi nell'attività lavorativa.
Il dirigente, che effettua la variazione di cui sopra, avvisa preventivamente il S.P.P. e il M.C. che intervengono con eventuali suggerimenti e prescrizioni.
Il S.P.P., inoltre, effettua periodicamente ed in modo programmato, in collaborazione con il Mc, sopralluoghi di verifica delle condizioni di sicurezza nell'Azienda informando gli RLS.

Art. 25 Norma finale

Il regolamento deve essere aggiornato ogni qualvolta si rilevano importanti e significative variazioni nell'organizzazione e gestione dell'Azienda e/o nella normativa di riferimento.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

L’Assessore RUSSO