Tipologia: CCNL
Data firma: 1 marzo 1956
Validità: 26.03.1956 - 25.03.1958
Parti: Raggruppamento Nazionale Bottonieri, Lega delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato e Fuila-Cisl, Uila-Uil
Settori: Tessili, Bottoni, Artigianato, Aziende fino a 12 lavoratori

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Visita medica.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione e trattamento retributivo minimo degli operai.
Art. 5. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 11. - Orario settimanale (pomeriggio del sabato).
Art. 12. - Sospensioni e interruzioni del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore perdute.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Corresponsione della retribuzione - Contestazioni e reclami relativi alla retribuzione.
Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento nei casi di malattia od infortunio.
Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Disciplina o obblighi disciplinari.
Art. 28. - Regolamento interno.
Art. 29. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 30. - Assenze.
Art. 31. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 32. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 35. - Trasferte.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità in caso di morte.
Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 41. - Trasformazione, trapasso e cessazione dell’azienda.
Art. 42. - Certificato di lavoro.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Norme generali.
Art. 45. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende occupanti fino a 12 lavoratori che attendono alla lavorazione e alla produzione dei bottoni ed articoli affini escluse le lavorazioni e la produzione dei bottoni metallici, di vetro, ecc., comunque regolati da altri CCNL, 1° marzo 1956

Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale […], tra il Raggruppamento Nazionale Bottonieri […], la Lega delle Libere Associazioni Artigiane Italiane […], la Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato […], e la Fuila (Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento) aderente alla Cisl […], la Uila (Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento) aderente alla Uil […], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende che occupano fino a 12 dipendenti, ivi inclusi gli apprendisti ed esclusi i familiari e per gli operai delle aziende stesse che attendono alla lavorazione e produzione dei bottoni ed articoli affini, escluse le lavorazioni e produzioni comunque già regolate da altri contratti collettivi di lavoro (bottoni metallici, di vetro, ecc.):

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Visita medica.
[…]
Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare la integrità e l’idoneità fisica dell’operaio, potrà essere disposta dall’azienda che si varrà all’uopo di un medico di sua fiducia.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934 n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell’applicazione della legge stessa.

Art. 5. - Mutamento temporaneo di mansioni.
[…]
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, in relazione alle esigenze dell’impresa, il lavoratore potrà temporaneamente essere adibito ad una mansione diversa purché essa non comporti una diminuzione della retribuzione od una diminuzione sostanziale della di lui posizione.
[…]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25. In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della predetta Legge, il periodo di prova dell’apprendista non potrà eccedere la durata di tre settimane.
Per quanto concerne, in particolare, la durata dell’apprendistato e il trattamento retributivo degli apprendisti, si conviene quanto segue:
1) la durata dell’apprendistato è così fissata.
- apprendisti assunti con età dai 14 ai 16 anni (uomini e donne), durata due anni (quattro semestri);
- apprendisti assunti con età dai 16 ai 18 anni (uomini e donne), durata anni uno e mezzo (tre semestri);
- apprendisti assunti con età dai 18 ai 20 anni (uomini e donne), durata anni uno (due semestri).
[…]

Art. 8. - Istruzione professionale.
L’istituzione di corsi di istruzione professionale ed il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello colturale, anche da un punto di vista generale, sono additati alle Associazioni territoriali e Nazionali di categoria ed anche alle singole aziende come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella indicante l’orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta In luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi e non strettamente attinenti alla produzione, l’orario normale di lavoro è determinato in sessanta ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.

Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro o abbandonare il proprio posto prima del, segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine e degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalle aziende, sarà fatta normalmente prima del- l’anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l’orario normale di cui all’art. 9 sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 11. - Orario settimanale (pomeriggio del sabato).
Normalmente l’orario di lavoro del sabato di ogni settimana potrà essere limitato alle ore 13.
Per completare l’orario settimanale potrà farsi luogo al recupero in normale regime di retribuzione, prolungando l’orario negli altri giorni della settimana.

Art. 13. - Recupero delle ore perdute.
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per temporanee soste dell’attività lavorativa convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei 30 giorni susseguenti all’interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade in domenica, come stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentito dalla legge citata, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo; mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo, anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio, oltre al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 9, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori indicati nel 2° comma dell’articolo stesso.
2) È considerato lavoro festivo, agli effetti delle maggiorazioni quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività e ricorrenze nazionali di cui all’art. 15.
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato, solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali e festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
[…]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economia oppure a cottimo. Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
e) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
f) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[…]
h) È proibito alle aziende di servirsi di dipendenti lavoranti ai cottimo i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza dì un operaio; da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione non risolvibile nell’ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa; all’esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell’ispettorato del Lavoro. Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto Organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori Organizzazioni.
[…]

Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la parità di cui sopra si intenderà raggiunta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 22. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, in ragione di:
- 9 giorni lavorativi (pari a 72 ore).
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non Concessione delle stesse.
[…]

Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Per il trattamento delle operaie in caso di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge in vigore.

Art. 27. - Disciplina o obblighi disciplinari.
L’operaio lavora, nel senso tecnico e nel suo senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere d’eseguire con prontezza, con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.

Art. 28. - Regolamento interno.
L’eventuale regolamento interno non potrà essere in contrasto con le norme del presente contratto.

Art. 29. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare l’azienda se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nell’azienda in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 32. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l’operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione all’azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o negligenza l’operaio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga contestato durante il periodo di lavoro oppure al momento della riconsegna, in caso di dimissioni o licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Nel caso che, avendone ottenuta l’autorizzazione, l’operaio impieghi nell’interno della fabbrica strumenti di sua proprietà, l’azienda dovrà rilasciargli un documento, che elencando il numero e la specie degli strumenti, gli consenta di asportarli quando non esistesse più la necessità di impiegarli od egli lasciasse il suo posto.
[…]
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[…]

Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’azienda come l’operaio sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: la macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di areazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.

Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore, nell’interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri, e successivamente, ove l’ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l’esempio che da essa deriva, l’ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto un’obbiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell’adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli operai, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonimento scritto che avrà più specifico carattere ammonitore, si ricorrerà quando la mancanza, anche se lieve, tenderà a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravità o di recidività, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, avendone ottenuta autorizzazione dal suo diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi, oppure ritardi l’esecuzione del lavoro ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]
3) La particolare gravità o la recidività delle mancanze, potrà infine determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità, e nei casi più gravi di ambedue le citate indennità.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita della indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità, le mancanze di cui appresso:
[…]
b) Abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
c) Litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti.
[…]
e) In generale, la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe e sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all’azienda.
4) Al licenziamento con perdita dell’indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo:
[…]
a) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’azienda;
b) in caso di insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell’insubordinazione, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto o risulti moralmente giustificata, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 43. - Reclami e controversie.
I reclami e le controversie interessanti uno o più lavoratori saranno risolti nell’ambito aziendale. Non intervenendo un accordo, la controversia dovrà essere sottoposta all’esame delle rispettive Associazioni Territoriali per l’espletamento del tentativo di amichevole composizione.
Le controversie di carattere collettivo circa l’interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle Organizzazioni Sindacali in sede provinciale o in sede nazionale, a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.

Art. 44. - Norme generali.
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali più favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.