Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 22 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Belluno
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Art. 1 - Ente bilaterale
Premessa
Ambiti di intervento dell’Ente Bilaterale
Ambiti di intervento del fondo extra legem
Art. 2 - Rapporto fra datore di lavoro e lavoratore.
Art. 3 - Recepimento Contratto Nazionale - Norme disciplinari
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Inquadramento e classificazione del personale
Art. 6 - Extra Legem
Art. 7 - Previdenza complementare
Art. 8 - Adeguamento retribuzioni
Art. 9 - Decorrenza e durata del contratto

Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Belluno

Il giorno 22 novembre 2012 presso la sede della Confagricoltura di Belluno, in Belluno località Salce, Via del Boscon, 15, tra la Confagricoltura Belluno [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Belluno [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Belluno [...] e la Fai - Cisl [...], la Flai - Cgil [...], la Uila - Uil [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Belluno.

Art. 1 - Ente bilaterale
Premesso:

che nella Provincia di Belluno è operante un Comitato bilaterale con il compito di provvedere, tramite convenzione con l’Inps, all’esazione e all’incasso dei contributi versati dai datori di lavoro agricoli, per la gestione del CAC e del CAS;
che l’art. 8 del CCNL op. agr. del 25.5.2010 si propone un accorpamento in un unico Ente bilaterale delle funzioni attualmente svolte da più Enti paritetici;
che a livello nazionale, tra le Parti firmatarie del CCNL, è stato siglato, in data 30 luglio 2012, un verbale di accordo per la definizione congiunta delle linee guida per la riorganizzazione e valorizzazione delle Casse extra-legem/Enti bilaterali, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di riforma degli assetti contrattuali del 22.9.2009, si conviene che le parti andranno a costituire l’Ente Bilaterale denominato “Fimia Ente Bilaterale Territoriale della Provincia di Belluno” entro il mese di giugno 2013 , come previsto dall’art. 8 del CCNL, con scrittura privata registrata. L’Ente Bilaterale riassumerà in sé le competenze del Fondo extra legem Fimia e dell’Osservatorio provinciale, mantenendone separata la gestione economica come da previgente accordo che definiva la modalità di gestione delle integrazioni malattie ed infortuni e del CAC.

Ambiti di intervento dell’Ente Bilaterale
Il “Fimia Ente Bilaterale Territoriale della Provincia di Belluno” comprende in se il fondo extra legem e l’osservatorio provinciale agricolo, oltre a promuovere: informazione e formazione; sorveglianza sanitaria; monitoraggio applicazione norme contrattuali e di legge, anche compiti di formazione e aggiornamento sulla sicurezza, la redazione di opuscoli e stampati per la formazione/informazione dei lavoratori, stampa del contratto di lavoro provinciale, etc.

Art. 2 - Rapporto fra datore di lavoro e lavoratore.
Al fine di un migliore rapporto, anche interpersonale, fra datore di lavoro e lavoratore si richiama alla corretta definizione del rapporto così da prevenire ogni disaccordo fra le parti.
Il rapporto deve essere improntato alla crescita produttiva aziendale, alla reciproca correttezza impegnando il datore di lavoro a fornire al dipendente tutte le informazioni necessarie per l’adempimento delle mansioni lavorative in sicurezza e fornire le attrezzature idonee e adeguata formazione ed aggiornamento periodico.
Il datore di lavoro non deve attuare attività discriminatorie nei confronti dei dipendenti e la stessa deve essere improntata al rispetto della dignità della persona.
Il lavoratore deve eseguire le mansioni affidategli con serietà, competenza e impegno segnalando, quanto prima al datore di lavoro o al suo incaricato, eventuali
problematiche che dovessero essere riscontrare nell’ambito dell’azienda e delle sue mansioni.
Il lavoratore deve collaborare al raggiungimento degli obiettivi produttivi dell’azienda, rispettare le mansioni impartitigli, osservare gli orari e segnalare per tempo eventuali necessità personali che dovessero manifestarsi come necessità di permessi o di assenze temporanee dal lavoro.
Le parti dovranno ricercare il comune obiettivo della produzione nell’ambito delle rispettive competenze e ruoli.

Art. 3 - Recepimento Contratto Nazionale - Norme disciplinari
In relazioni agli impegni contrattualmente in essere fra le parti in materia di infrazione disciplinare e come previsto dagli art. 46 e 75 del vigente Contratto Nazionale di lavoro, visti gli impegni presi nel vigente CPL operai agricoli della provincia di Belluno, considerato l’art. 7 della Legge 300/70;
nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento;
b) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
c) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all’azienda agricola datrice di lavoro o a terzi e del disservizio determinatosi;
d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell’azienda agricola datrice di lavoro, degli altri dipendenti, nonché ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio precedente;
e) concorso nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
1 - Con una multa fino a un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro ne ritardi l’inizio, o sospenda e ne anticipi la cessazione;
b) - che per negligenza rechi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine e alle attrezzature;
e) - che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2 - Con una multa pari ad una giornata di lavoro o con la sospensione di una giornata nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui nel paragrafo uno. [...]

Art. 4 - Orario di lavoro
Riposo continuativo per aziende zootecniche e agriturismi
Fermo restando il riposo settimanale di 24 ore, come previsto dall’art. 35 del CCNL e verificate le esigenze territoriali e quanto previsto dall’art. 34 (4 comma) del CCNL, per gli operai addetti alle stalle e per le attività agrituristiche, il riposo giornaliero dovrà essere assicurato possibilmente in 8 ore in coincidenza con le ore notturne.