Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.101.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, Libera Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Boari e salariati di campagna, Modena

Sommario:

Norme
Qualifica.
Art. 1.
Art. 2. - Durata del contratto.
Art. 3. - Assunzione dei lavoratori salariati.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Dotazioni.
Art. 8. - Equivalenza bestiame.
Art. 9. - Capo-stalla.
Art. 10. - Lavorazione terreno
Art. 11. - Retribuzioni.
Art. 12. - Periodico adeguamento dei salari in denaro.
Art. 13. - Casa di abitazione.
Art. 14. - Compensi vari.
Art. 15. - Polli e suini.
Art. 16. - Orto.
Art. 17. - Orario di lavoro.
Art. 18. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza ed assistenza.
Art. 22. - Corresponsione in caso di infortunio malattia e morte.
Art. 23. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 24. - Chiamata alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Indennità di licenziamento.
Art. 27. - Matrimonio.
Art. 28. - Permessi straordinari.
Art. 29. - Attrezzi di lavoro.
Art. 30. - Tutela della maternità, tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 31. - Norme disciplinari.
Art. 32. - Cavallanti.
Art. 33. - Salariati specializzati in ortofruttiviticoltura.
Art. 34. - Controversie individuali.
Art. 35. - Controversie collettive.
Dichiarazione a verbale all’art. 7.

Contratto collettivo per i boari e salariati di campagna della provincia di Modena, 1° ottobre 1959

Il giorno 1° di ottobre 1959, in Modena, presso la sede dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. [...], tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’Associazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli [...], la Libera Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli [...], la Uil-Terra [...], si conviene e si stipula il presente Contratto collettivo che regola i rapporti intercorrenti tra i datori di lavoro ed i boari addetti al governo del bestiame ed i salariati di campagna della provincia di Modena.

Norme
Qualifica.

Per i boari si intendono quei lavoratori salariati i quali vengono assunti normalmente per il governo del bestiame e per la esecuzione dei lavori di stalla.
Per i salariati di campagna si intendono quei lavoratori assunti L normalmente per la esecuzione dei lavori agricoli dell’azienda.

Art. 1.
Col presente patto si vengono a regolare i rapporti economici tra i conduttori e gli operai agricoli che Intendono assumere dietro retribuzione, parte in denaro e parte in natura, tanto i lavori di stalla, quanto del terreno.
Il personale salariato, oggetto del patto, può servire:
a) ad integrare la famiglia colonica o del coltivatore diretto nei lavori di stalla;
b) ai lavori di stalla del fondo che il conduttore intende condurre in economia con bracciantato o a compartecipazione;
c) a fornire al conduttore la mano d’opera necessaria non soltanto ai lavori di stalla, ma anche alla coltivazione dell’azienda.

Art. 4. - Contratto individuale.
È obbligatorio un libretto per la tenuta della contabilità. Di tale libretto dovranno tenersi due esemplari, uno per ciascuna delle parti.
All’inizio del rapporto di lavoro verrà steso sul libretto il contratto individuale di lavoro, che dovrà essere sottoscritto dalle parti.
Tale contratto, quando riguarda la prestazione di opera di più persone della stessa famiglia, verrà stipulato col reggitore della famiglia medesima.
Il libretto dovrà contenere:
a) la data di inizio e quella di termine del contratto;
b) l’elenco delle persone della famiglia vincolate nel contratto, indicando, per ciascuna di esse: cognome, nome, età, qualifica, retribuzione in denaro, generi in natura; precisando se essi assumono, oltre i lavori della stalla, anche i lavori di coltivazione del terreno;
c) le condizioni del trattamento economico per quei membri della famiglia che, non essendosi vincolati nel contratto, possono essere chiamati a prestare la propria opera saltuariamente nei lavori affidati alla boaria, come dagli artt. 10 e 13 del presente contratto;
d) i particolari accordi previsti dal presente patto, nonché tutte quelle altre condizioni concordate fra le parti, purché non siano in contrasto con le norme predette.
La registrazione sui due esemplari del libretto spetta al datore di lavoro. Il dipendente, perciò, dovrà conservare con cura il proprio libretto e presentarlo al datore di lavoro periodicamente, per le necessarie annotazioni.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il boaro dovrà curare sempre scrupolosamente il bestiame, sorvegliarlo, non maltrattarlo, denunciare il bestiame ammalato, curarlo in modo particolare durante la malattia e quando le vacche sono sotto il parto, curare le scorte, i fabbricati e gli attrezzi, dovendo di questi rispondere delle perdite e danni causati da incuria.
Uniformarsi agli ordini ricevuti per il pascolo. Condurre a tempo debito le vacche alla monta; tenere ben custodito il letamaio ed irrorarlo con le orine. Compiere tutte le carreggiature, anche fuori del fondo, purché inerenti all’azienda agricola.
Le eventuali spese per il vitto ed altro, effettuate in seguito all’allontanamento dal fondo per le suddette carreggiature, dovranno essere rimborsate al boaro.
Nei casi di assenza dal podere per un periodo di ore superiori all’orario stabilito, le ore in più saranno pagate come straordinarie.
Caricare e scaricare quanto proviene dall’azienda e serve ad essa; dovendosi asportare foraggio dal fondo il boaro dovrà prestare la sua opera per il carico.
Non allontanarsi volontariamente dal fondo durante le ore di lavoro se non in caso di urgente bisogno, sempre previa sostituzione, a suo carico, ed avviso al conduttore.
Il salariato di campagna dovrà svolgere normalmente tutti i lavori di campagna che gli verranno comandati dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze della azienda, adibire il boaro e il salariato di campagna a mansioni diverse, purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale delle mansioni, rispetto alla precedente qualifica.

Art. 7. - Dotazioni.
La dotazione del boaro è stabilita come segue:
n. 13 capi adulti con non più di 8 vacche in produzione, con erba falciata e resa nel cortile a cura del concedente;
n. 12 capi adulti con non più di 8 vacche in produzione, con erba falciata e rastrellata a cura del concedente e caricata, portata nel cortile a cura del boaro;
n. 9 capi adulti con non più di 6 vacche di produzione, con erba falciata e resa nel cortile e scaricata a cura del boaro.
Nelle dotazioni di cui sopra è ammessa la variazione di capi in più fino ad un massimo di due capi, per i quali spetterà al lavoratore un compenso pari, rispettivamente, ad un tredicesimo o a un dodicesimo o a un nono del salario globale, denaro e natura, per ogni capo adulto, sempreché di comune accordo non si addivenga all’assunzione di altro personale.
Le dotazioni sopra riportate sono stabilite per le condizioni ordinarie di cura e governo del bestiame della tipica stalla modenese.
Per le aziende le cui stalle sono dotate di attrezzature razionali ed impianti meccanici che migliorino sia le condizioni di lavoro che la produttività è consentito fra le parti stipulare accordi o patti aggiuntivi che contemplino un aumento nelle dotazioni di bestiame in rapporto ai miglioramenti ed innovazioni apportati.
Per questi accordi le parti potranno richiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Per ogni capo in più convenuto rispetto alle dotazioni ordinarie dovrà essere corrisposto un compenso pari al 2 % del salario (denaro e generi) previsto dall’art. 11.
Qualora venisse affidato il governo di maiali, le parti concorderanno il relativo carico e compenso.

Art. 8. - Equivalenza bestiame.
Un capo adulto equivale: a un equino, a un vacca, a un bue, a un toro, a due vitelli dallo slattamento fino a 15 mesi di età.
I vitelli fino allo slattamento sono in soprannumero.

Art. 9. - Capo-stalla.
Quando nella stalla vi sono due o più addetti (anche della stessa famiglia) alla cura del bestiame, uno di essi avrà la qualifica di capo-stalla e relativa responsabilità: gli altri avranno la qualifica di boari.
Per i boari con età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 anni e per le donne, il carico sarà ridotto di un terzo.
Il boaro dovrà sempre portare il latte al caseificio con il mezzo fornito dall’azienda.
Quando il contratto si riferisce ad un solo salariato e il caseificio è situato ad oltre un chilometro, le due parti si metteranno d’accordo all’inizio del contratto, per il compenso.

Art. 10. - Lavorazione terreno
Quando la famiglia ha per contratto la lavorazione del terreno essa viene ad assumere tutti gli obblighi inerenti alle coltivazioni e, allo scopo di ottenere un maggior sviluppo della produzione, deve uniformarsi alle migliori regole di buona agricoltura ed ai criteri più moderni e razionali consigliati dalla tecnica in materia.
In questo caso il conduttore potrà valersi dell’opera della famiglia anche per compiere lavori di miglioramento fondiario, escluse le buche, le affossature e gli scassi per nuovi piantamenti e l’abbattimento di filari.

Art. 17. - Orario di lavoro.
Quando il boaro ha carico completo, l’orario di lavoro è quello richiesto per un buon governo del bestiame a lui affidato in consegna.
Quando il boaro non ha carico completo, le ore di lavoro di stalla verranno ridotte proporzionalmente al carico e dovrà completare l’orario con lavori dei campi.
Quando il boaro non ha bestiame in consegna farà tutte le ore di lavoro in altri lavori di campagna.
L’orario medio di lavoro nell’annata dovrà essere di ore 8 (otto).

Art. 20. - Ferie.
Ai boari e salariati di campagna, a decorrere dal giorno di assunzione, spetta un periodo di ferie annuali retribuite, se non godute, di giorni 8, da usufruirsi compatibilmente con le esigenze dell’azienda.

Art. 21. - Previdenza ed assistenza.
Tutte le prescrizioni di legge relative alla previdenza e alla assistenza sociale debbono venire scrupolosamente osservate.
Tutti i boari e i salariati di campagna debbono essere assicurati:
а) contro gli infortuni agricoli;
b) contro l’invalidità, vecchiaia e tubercolosi.
La responsabilità dei versamenti dei contributi di cui alla lettera b) è, per disposizione di legge, del datore di lavoro; i contributi assicurativi sono a carico del datore di lavoro, come previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 22. - Corresponsione in caso di infortunio malattia e morte.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto.
[...]

Art. 23. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Nel caso di carico incompleto di bestiame, qualora il boaro sia chiamato dal concedente a prestare la sua opera per un tempo eccedente quello medio di lavoro stabilito dal presente Capitolato, le ore fatte in più gli saranno retribuite, come di seguito accennato:
per lavoro straordinario, si deve intendere quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
per lavoro notturno, si deve intendere quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
per lavoro festivo, per quanto riguarda i salariati di campagna, si deve intendere quello eseguito nelle domeniche e nelle altre giornate festive riconosciute tali dallo Stato, di cui all’art. 18 del presente contratto.
Per quanto riguarda i boari, valgono le condizioni seguenti:
I salariati addetti al governo del bestiame (boari e cavallanti), per il particolare impegno di lavoro dovranno compiere anche nei giorni festivi di cui al precitato art. 18, i lavori minimi e indispensabili, senza diritto ad alcuna maggiorazione, in quanto, in relazione al 2° capoverso dell’art. 11 del presente patto, tenute presenti anche le disposizioni contemplate nella legge 31 marzo 1954, n. 90, si è convenuto di conglobare a salario a forfait n. 39 giornate, aggiungendo 21 giornate alle 18 già conteggiate.
Per i salariati non addetti al bestiame, sempre in via forfettaria, si è convenuto di conglobare a salario n. 4 giornate, in relazione alle disposizioni della legge 31 marzo 1954, n. 90.
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere, perciò, carattere sistematico.
[...]

Art. 29. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale, con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle paghe spettanti.

Art. 30. - Tutela della maternità, tutela delle donne e dei ragazzi.
Si applicano le disposizioni previste dalla legge.

Art. 31. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
L’indisciplina, il maltrattamento agli animali, la incuria agli attrezzi e alle macchine, il danneggiamento colposo ai raccolti, sia di stalla che di campagna, e l’arbitraria assenza dal lavoro senza giustificato motivo, potranno dar luogo alla rescissione in tronco del contratto, previo intervento e ratifica del provvedimento da parte delle Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 32. - Cavallanti.
I cavallanti sono da considerarsi come facenti parte del presente contratto.
A loro è affidata la responsabilità della custodia e del buon governo dei cavalli e delle cavalle da lavoro, nonché dei finimenti e degli attrezzi a loro in consegna.
Con detti equini debbono accudire all’esecuzione dei lavori e dei trasporti necessari nell’azienda e fuori.
Ai cavallanti verranno affidati non meno di tre cavalli da lavoro.
Quando il bestiame da lavoro resta nella stalla, i cavallanti saranno adibiti ai lavori dei campi e ne verranno distaccati per il tempo necessario alla cura del bestiame stesso.

Art. 33. - Salariati specializzati in ortofruttiviticoltura.
Per salariato specializzato addetto agli orti, frutteti e vigneti si intende quel lavoratore che per particolare conoscenza, competenza, capacità ed esperienza è in grado di eseguire tutte le operazioni necessarie per l’impianto, cura e coltivazione delle colture specializzate indicate nelle varie forme razionali di allevamento, compresi i trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari usando anche i mezzi razionali moderni, nonché le operazioni di innesto e potatura verde e secca, ed inoltre che abbia la competenza necessaria per indirizzare, eseguire e sorvegliare le operazioni di raccolta e cernita dei prodotti.
Poiché le retribuzioni del presente contratto non prevedono questa figura di lavoratore, le parti potranno stipulare accordi salariali singoli e potranno farsi assistere, a richiesta, dalle Organizzazioni sindacali.

Art. 34. - Controversie individuali.
In caso di controversie tra datore di lavoro e lavoratore, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali, per il tentativo di composizione.
In caso di mancato accordo, sarà lasciata facoltà alle parti di adire la Magistratura.

Art. 35. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per un sollecito amichevole componimento.

Dichiarazione a verbale all’art. 7.
Non sono contemplati nel presente contratto gli allevamenti nelle forme moderne delle stalle all’aperto e cioè per il bestiame allo stato brado e semi-brado.
Per dette forme di allevamento e per le conseguenti cure e governo del bestiame potranno essere stipulati accordi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione alle condizioni particolari di tali allevamenti per quanto ha riferimento alle dotazioni di bestiame.
Gli accordi individuali convenuti tra le parti sono riconosciuti validi dalle Organizzazioni sindacali.
Le parti potranno richiedere l’assistenza delle Organizzazioni sindacali.