Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 26 aprile 1957
Validità: 02.05.1957 - 31.12.1958
Parti: Associazione degli Industriali di Forlì, Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e Camera Confederale del Lavoro di Forlì, Camera Confederale del Lavoro di Rimini, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Sindacale Provinciale di Forlì, Camera Sindacale di Forlì e provincia-Uil, Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie-Uil-Legno
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Forlì

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operai.
Art. 2. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 5. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956, da valere per gli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Forlì, 26 aprile 1957

Addì 26 aprile 1957, in Forlì, nella sede dell’Associazione degli Industriali, tra l’Associazione degli Industriali di Forlì [...], l’Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Forlì [...], la Camera Confederale del Lavoro di Rimini [...], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Sindacale Provinciale di Forlì [...], la Camera Sindacale di Forlì e provincia aderente alla Uil, Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Uil-Legno) [...], viene stipulato il presente Contratto integrativo al Contratto collettivo nazionale di categoria da valere per tutto il territorio della provincia di Forlì per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali dei prodotti del legno e del sughero.

Art. 2. - Lavori nocivi e pericolosi.
(v. art. 26 Contratto nazionale)
In applicazione all’art. 26 del Contratto nazionale si stabilisce:
1) Lavori disagiati:
Lavori che vengono normalmente eseguiti:
a) sotto tettoie senza muri e quindi esposti alle intemperie;
b) in locali a temperatura artificialmente elevata adibiti ad uso di forno, essiccatoio ecc. o particolarmente polverosi in misura costante ed anormale.
2) Lavori nocivi:
a) verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo;
b) fabbricazione di compensati per quanto concerne l’incollaggio con colle sintetiche nocive.
3) Lavori pericolosi:
а) lavori che si svolgono ad altezze superiori ai m. 5 (cinque) su scale porta o scale mobili o ponti sospesi, dalla loro base di appoggio;
b) accatastamento di legname per la parte superiore ai m. 5 (cinque) (la terra o dal pavimento o dal ripiano ecc.
Ai lavoratori addetti ai lavori sopra indicati, limitatamente alla durata e alle misure dei lavori stessi, viene riconosciuta una maggiorazione dell’8 % (otto per cento) sul minimo tabellare. Detta maggiorazione viene corrisposta limitatamente alle ore di effettiva prestazione e non è cumulabile (nel senso che una lavorazione nella quale si riscontrino tutte le caratteristiche oppure alcune di esse dà luogo una sola volta alla maggiorazione). Naturalmente nessuna maggiorazione verrà corrisposta allorché l’Azienda faccia uso degli appositi mezzi protettivi (guanti, maschere, occhiali, aspirapolvere, cinture di sicurezza, ventilatori, ecc.).
Detta maggiorazione non è computabile ad alcun effetto contrattuale.