Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1961 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali-Comitato Tecnico Costruttori Edili-Associazione Industriali e Camera Confederale del Lavoro-Filea, Unione Sindacale Provinciale-Filca
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Sassari

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Incasellamene delle categorie.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base oraria.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Indennità speciale.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 7. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle industrie edili ed affini della provincia di Sassari, 2 ottobre 1959

L’anno 1959 addì 2 del mese di ottobre in Sassari, tra l’Associazione degli Industriali [...], assistito dal [...] Presidente del Comitato Tecnico Costruttori Edili, dal [...] Segretario Generale dell’Associazione Industriali [...] e la Camera Confederale del Lavoro [...], assistito dal [...] Segretario e dal [...] Segretario della Filea, l’Unione Sindacale Provinciale [...], rappresentata dal [...] Segretario della Filca [...]

Premesso che il 24 luglio 1959 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, il quale entra in vigore il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente riferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Sassari per le imprese delle industrie edilizie ed affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione alle caratteristiche dell'industria edilizia della provincia e tenuto conto che nel periodo invernale, a causa dell’andamento stagionale, non è possibile raggiungere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali, resta fissato che nel quadrimestre maggio-agosto, l’orario normale potrà arrivare a 10 ore giornaliere e 60 settimanali, secondo quanto previsto dall’art. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati, e retribuiti con le maggiorazioni sulla retribuzione globale a fianco di ciascuno indicati, i seguenti:
1) lavori su ponti a sospensione (bilancini cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 18 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 28 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 13 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 10 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 25 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) di m. 3 ½ a 10 22 %
b) oltre i 10 metri 28 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura, senza l’impiego di punteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il rumino è incorporato al fabbricato stesso 20 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 8 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata o ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 4 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m. 37 %
b) da oltre 12 a 16 m. 55 %
c) da oltre 16 a 22 m. 83 %
d) oltre 22 m. 120 %
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 12 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
17) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento (anche se addetto al carico di materiale)
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 25 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 15 %
c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 5 %
d) ai lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati da basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 10%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico qualora l’operaia sia costretto a lavorare con: piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta pel quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempi di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.
Dichiarazione a verbale.
Agli effetti dell’applicazione delle maggiorazioni di cui al n. 14 del presente articolo, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella espressi in metri dalla tabella di cui al citato n. 14 anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15%, da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Norme per gli addetti ai lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti:
a) rischio mine
. - Al personale che presta la sua opera su natanti, in zone ove l’Autorità marittima abbia segnalato la presenza di mine sarà dovuta, limitatamente alle ore nelle quali il natanti trovasi in dette zone, la maggiorazione sulla paga globale del 10 %
b) trasferimento di natanti. - Ferme restando le disposizioni del Codice marittimo per il personale navigante posto in ruolo, al personale che si trovi su natanti destinati a lavori marittimi in frati ferimento da un porto ad un altro e che non sia, per disposizione del codice marittimo, posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento nella misura del 15 % della retribuzione globale, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro;
c) lavori fuori porto. - Al personale che si trovi su natanti fuori dal porto o da un bacino protetto sarà corrisposta una indennità del 10 % sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto o del bacino protetto.
Dichiarazione a verbale.
La indennità rischio mine è cumulabile con quelle di cui ai limiti b) e c).
Lavori sott’acqua - Palombari
Maggiorazione sulla retribuzione globale del 100 %, da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezzo.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora c mezzo, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura ili mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 5. - Indennità speciale.
L’indennità speciale di cui all’art. 15 del CCNL è fissata nella misura del 3,64 %.
Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e va corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 7. - Validità e durata.
Il presente contratto integrativo provinciale è valido per tutto il territorio della provincia di Sassari a decorrere dal 1° gennaio 1961 ed avrà la stessa durata e scadenza del CCNL 24 luglio 1959.
[...]