Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 10 settembre 1951
Validità: dal 10.09.1951*
Parti: Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, Sindacato Barbieri e Parrucchieri e Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo-Cgil, Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio-Cisl
Settori: Servizi, Barbieri ecc, Artigianato, Novara

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Indennità di carovita o contingenza.
Art. 3. - Assunzione provvisoria.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Giorni festivi con chiusura totale.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Servizi speciali.
Art. 8. - Retribuzioni di fatto.
Art. 9. - Apprendisti.
Art. 10. - Ripartizioni mance e strenne.
Art. 11. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri della provincia di Novara, 10 settembre 1951

Il giorno 10 del mese di settembre 1951, in Novara, tra l’Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, Sindacato Barbieri e Parrucchieri [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo (Cgil) [...], la Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio (Cisl) [...], si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo economico salariale per i dipendenti da Aziende Artigiane di barbieri e parrucchieri di Novara e provincia.

Art. 4. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario eseguito oltre l’orario fissato dal presente contratto (55 ½ ore settimanali), sarà compensato con il raddoppio della paga oraria, oltre alla corresponsione delle quote orarie di contingenza.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro settimanale per aziende da uomo, signora e misti si fa riferimento ai decreti prefettizi vigenti e che di volta in volta verranno emanati.
Il lunedì è dichiarato riposo settimanale per le aziende da uomo miste, mentre per i parrucchieri per signora il riposo settimanale si effettuerà nella giornata della domenica.

Art. 9. - Apprendisti.
Per gli apprendisti di ambo i sessi rimane in vigore l’accordo stipulato il 17 maggio 1948.

Art. 11. - Decorrenza e durata del contratto.
Il presente accordo, che annulla ed assorbe i precedenti accordi provinciali economici, entrerà in vigore con effetto dal 10 settembre 1951, e potrà essere disdettato in qualunque momento da una delle parti con preavviso scritto.