Cassazione Penale, sez. quarta, 11.09.2015, n. 36882

Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese

Responsabilità del datore di lavoro per omessa in-formazione anche in caso di comportamento “esorbitante” del lavoratore

PAROLE CHIAVE: Infortunio sul Lavoro – LESIONI COLPOSE GRAVISSIME - CONDOTTA IMPRUDENTE DEL LAVORATORE - OMESSA IN-FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO ESORBITANTE DELLA VITTIMA - SUSSISTE - COMPORTAMENTO ABNORME - NON SUSSISTE

SOMMARIO: Fatti di causa - Questioni di diritto - Soluzione adottata - Riferimenti giurisprudenziali - Essenziali Riferimenti bibliografici

Fatti di causa

Con sentenza del 07.12.2012, il Tribunale Monocratico di Forlì - Sezione Distaccata di Cesena affermava la penale responsabilità del legale rappresentante di un’impresa mineraria e datore di lavoro in ordine al reato di cui all’art. 590 cc. 1, 2, 3 e 5 c.p. per avere, per colpa generica e per violazione delle norme di prevenzione infortuni e del dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., cagionato ad un proprio dipendente lesioni personali gravissime consistite nell’amputazione traumatica del braccio destro.
L’infortunio si verificava presso uno stabilimento minerario ove veniva svolta attività di produzione di materiali per l’industria e per l’edilizia mediante macinazione di pietre calcaree in particelle di diverse dimensioni. La vittima, addetta al controllo, stava lavorando all’impianto di separazione del materiale macinato quando, avvedutasi del funzionamento anomalo di un separatore, decideva di intervenire per verificare se il malfunzionamento fosse stato causato da un intoppo a livello della tramoggia nella quale il prodotto veniva incanalato per accedere al separatore; si portava, pertanto, su un ballatoio posto sopra la coclea, saliva a carponi sul condotto della stessa ed apriva uno sportello sito all’altezza della tramoggia ma, mentre si stava spostando sempre a carponi per verificare attraverso la botola aperta se vi fossero delle occlusioni nella tramoggia, perdeva l’equilibrio e per non cadere di sotto inseriva il braccio all’interno dell’apertura sulla coclea, l’elica gli prendeva e trascinava il braccio, con conseguente amputazione dello stesso.
In primo grado, il Tribunale, ritenute irrilevanti le contestazioni dell’imputato circa le modalità dell’infortunio, condannava il datore di lavoro sottolineando che la condotta colposa della vittima era stata posta in essere in presenza di uno scarso e generico adempimento dei doveri di formazione ed informazione da parte dell’imputato circa i comportamenti da adottare qualora si fosse verificata l’evenienza occorsa il giorno dell’infortunio. In tale situazione di carente in-formazione, sia generale, che in ordine agli specifici rischi dell’ambiente di lavoro – rispetto ai quali il documento di valutazione dei rischi, risalente a circa 10 anni prima e privo dei necessari aggiornamenti, nulla diceva –, si era inserito, secondo il Tribunale, il comportamento gravemente imprudente ed imperito del lavoratore che, in assenza di istruzioni circa le condotte da tenere e le prescrizioni da osservare, agiva autonomamente per trovare una soluzione, senza peraltro tenere un comportamento che potesse essere definito abnorme od imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale. Dei profili colposi della vittima il Giudicante ne teneva quindi conto ai soli fini della quantificazione della pena e della determinazione dell’entità del risarcimento alle parti civili.
Avverso la sentenza proponevano appello il PM, le parti civili e l’imputato.
La Corte d’Appello, quanto alla dinamica dell’infortunio ed alla condotta colposa dell’imputato, faceva proprio l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado ma, in parziale riforma della stessa, riquantificava il concorso di colpa dell’imputato nella misura del 35% (in luogo del 20% riconosciuto in primo grado) e ne rideterminava la pena in mesi due di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di € 2.280,00 di multa.
Seguiva ricorso in cassazione dell’imputato che contestava la sentenza d’appello per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione del comportamento tenuto dal lavoratore infortunato, sui punti relativi alla abnormità ed eccezionalità della condotta della vittima, tale da interrompere il nesso di causalità tra condotta addebitata al datore di lavoro ed evento lesivo.

Questioni di diritto

Le questioni affrontate dalla Cassazione in questa pronuncia riguardano le conseguenze che derivano, da un lato, dai comportamenti omissivi del datore di lavoro rispetto agli obblighi su di esso gravanti di informazione, formazione del lavoratore e di vigilanza sull’operato dello stesso e, dall’altro, dai comportamenti negligenti, imprudenti e non rispettosi delle direttive datoriali posti in essere dal lavoratore, ciò al fine di individuare ed attribuire correttamente le rispettive responsabilità. In particolare, le contestazioni alle quali la Suprema Corte è chiamata a rispondere ruotano intorno a due temi principali:
1) se la condotta imprudente del lavoratore possa comportare l’esclusione della responsabilità per l’infortunio del datore di lavoro;
2) quale sia il confine tra condotta c.d. abnorme del lavoratore che, quale causa sopravvenuta, esclude il nesso di causalità tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l’evento lesivo, e comportamento “esorbitante” del prestatore che, viceversa, non ne interrompere il nesso di causalità, ma riduce solo la percentuale di responsabilità del datore di lavoro.

Soluzione adottata

La Cassazione, innanzitutto, in via preliminare, dichiara l’estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio; tuttavia, poiché nel caso di specie il ricorso implicava anche l’esame degli aspetti relativi alle statuizioni civili, la Corte ha ritenuto necessario, solo a tal fine, valutare la fondatezza delle censure sottoposte all’esame del Collegio.
Rispetto alla contestazione circa la contraddittorietà della sentenza impugnata che, pur dopo avere colto l’eccezionale gravità dell’imprudenza commessa dalla vittima, perviene alla conclusione che l’insufficiente informazione, da un lato, e la carente previsione del documento di valutazione del rischio, dall’altro, si sarebbero posti in nesso causale concorrente rispetto all’infortunio, così generando una sia pur minore percentuale di responsabilità in capo al datore di lavoro, la Cassazione dichiara di condividere i principi enunciati in materia e riportati nelle sentenze di legittimità indicate dalla Corte d’Appello relativamente alla condotta cd. abnorme del prestatore di lavoro che, quale causa sopravvenuta, escluderebbe il nesso di causalità tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l’evento.
In particolare, la Suprema Corte chiarisce come il sistema della normativa antinfortunistica si sia lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante, era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori; ciò, tuttavia, non ha escluso che permanga la responsabilità del datore di lavoro laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore non può certo essere sostituita dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest’ultimo.
In giurisprudenza, pertanto, dal principio "dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all’art. 2087 cc), si è giunti – a seguito dell’introduzione del d. lgs 626/94, prima, e del d.lgs. 81/2008, poi – al ricorso del concetto di "area di rischio" che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, individuando i criteri che consentano di stabilire se la condotta del lavoratore risulti appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è così affermato il concetto di comportamento "esorbitante", distinto da quello "abnorme" del lavoratore: è esorbitante il comportamento che fuoriesce dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo; è, invece, abnorme quello che sia posto in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro, al di fuori del contesto lavorativo, e che, dunque, non ha nulla a che vedere con l’attività svolta.
La recente normativa, osserva la Cassazione, impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia (cd. principio di autoresponsabilità del lavoratore): il datore di lavoro, quindi, non ha più, come in passato, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, pertanto, una volta che abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore, quando questa presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute ed alla comune prudenza.
Viceversa, laddove, come nel caso di specie, l’infortunio sul lavoro sia stato originato oltre che dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente, precisa la Cassazione, richiamandosi alla giurisprudenza correttamente indicata dalla Corte d’Appello, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, in quanto questo è da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. Per tali ragioni, pertanto, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, ma rigetta il ricorso ai fini civili.

Riferimenti giurisprudenziali

- Cass. Pen., sez. IV, del 08.06.2015, n. 24452; Cass. Pen., sez. IV, del 04.02.2004, n. 31303
In particolare, sul concetto di “area di rischio”: Cass. pen., sez. IV, del 15.10.2014, n. 43168; del 27.08.2014, n. 36257; del 01.06.2007, n. 21587.

Essenziali riferimenti bibliografici

- AA.VV., Infortuni sul lavoro: la Cassazione penale conferma il «principio di autoresponsabilità» del lavoratore, in http://www.dirittoeimpresa.com;

- F. Graziotto, Infortuni sul lavoro: la Cassazione penale conferma il «principio di autoresponsabilità» del lavoratore, in https://www.linkedin.com/pulse/infortuni-sul-lavoro-la-cassazione-penale-conferma-il-graziotto;

- A. Mancini, Responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro: il punto della Cassazione, in http://areaformazione.legislazionetecnica.it/;

- A. Perin, Spunti di riflessione in materia di colpa del garante per gli infortuni nei luoghi di lavoro. Garanzie processuali, contributo della vittima, causalità e imputazione dell'evento in una recente (e succinta) sentenza della Corte di Cassazione, in http://www.penalecontemporaneo.it;

- A. Petricca, Sicurezza: il datore di lavoro risponde della formazione breve e inadeguata, in http://www.legislazionetecnica.it.