Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
G.U. 23 giugno 2017, n. 144
Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 34586/2021;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla commissione speciale della sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Art. 1
Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «per mezzo della quale il Ministero dell'interno», sono inserite le seguenti: «, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo le parole: «estinzione degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi boschivi,»;
b) al comma 2, dopo la parola «servizio», è inserita la seguente: «nazionale».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «si articolano nei seguenti uffici» sono sostituite dalle seguenti: «sono di seguito indicate»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «direzioni regionali» sono inserite le seguenti: «o interregionali»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: "comandi", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;»;
d) alla lettera c), la parola: «provinciali» è sostituita dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
3. all'articolo 3, comma 1, del decreto è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».
Art. 2
Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente:
«1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che espleta compiti operativi,»;
2) le parole: «appartenente al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «che riveste le qualifiche»;
3) le parole: «dell'area» sono sostituite dalle seguenti: «e qualifiche della componente».
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: «può essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,».
3. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «progressione del personale volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili»;
b) al comma 3, la parola: «permanente» è sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse.
5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» è sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
6. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «permanente» è sostituita dalle seguenti: «di ruolo»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.».
7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» è sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
Art. 3
Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: «al rischio di incendio e» sono inserite le seguenti: «di esplosione nonché,».
2. All'articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), le parole: «del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali,» e dopo la parola: «prodotti,» è inserita la seguente: «materiali,»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «le prove su» è inserita la seguente: «prodotti,»;
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;»;
4) alla lettera f), dopo la parola: «organizzazioni» sono inserite le seguenti: «nazionali ed»;
5) alla lettera g), dopo le parole: «di addestramento» sono inserite le seguenti: «, di aggiornamento»;
6) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «prodotti,» è inserita la seguente: «materiali,».
3. All'articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli incendi» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «le conseguenze dell'incendio» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni».
4. L'articolo 16 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). - 1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.».
5. L'articolo 17 del decreto è abrogato.
6. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.»;
b) al comma 5 le parole: «, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale» sono soppresse.
7. All'articolo 19 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «Vigilanza» è aggiunta la seguente: «ispettiva»;
b) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «vigilanza» è inserita la seguente: «ispettiva» e dopo le parole: «prodotti ad essa assoggettati» sono inserite le seguenti: «nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
2) al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» è inserita la seguente: «ispettiva»;
3) al terzo periodo, dopo la parola: «vigilanza» è inserita la seguente: «ispettiva»;
c) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» è inserita la seguente: «ispettiva»; le parole: «i provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole: «delle opere» sono soppresse;
d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.».
8. L'articolo 20 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività). - 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».
9. All'articolo 21 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «agli organi» sono sostituite dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»;
b) al comma 2, le parole: «Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; le parole: «dell'articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3»; le parole: «su proposta del Ministro dell'interno,» sono soppresse.
10. All'articolo 22 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti: «o interregionale»;
2) alla lettera a), le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse e le parole: «dei procedimenti di rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.».
11. Dopo l'articolo 22 del decreto è inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti). - 1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».
12. L'articolo 23 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Oneri per l'attività di prevenzione incendi). - 1. I servizi relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».
Art. 4
Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. L'articolo 24 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.».
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto dopo le parole: «Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe» sono inserite le seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,».
3. L'articolo 26 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.».
Art. 5
Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:
«Capo IV-bis (Formazione) - Art. 26-bis (Formazione). - 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.
2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.
3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia.
4. Il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.
6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:
a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
c) formazione di alta specializzazione.
Art. 26-ter (Oneri per l'attività di formazione). - 1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».
Art. 6
Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. L'articolo 27 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza). - 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».
2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: «soccorso tecnico urgente.» sono inserite le seguenti: «Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».
Art. 7
Modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: «Disposizioni finali e abrogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali».
2. L'articolo 29 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici). - 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.
3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.
4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.».
3. All'articolo 31 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del ruolo operativo» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo nazionale che espleta compiti operativi»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».
4. Dopo l'articolo 31 del decreto è aggiunto il seguente Capo: «Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)».
5. Dopo l'articolo 34 del decreto, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Clausola di invarianza della spesa). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
6. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera gg) è sostituita dalla seguente: «gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;»;
b) dopo la lettera tt) è aggiunta la seguente: «tt-bis) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384».
7. Dopo l'articolo 36 del decreto è aggiunta la seguente tabella A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:
Tabella A
(Articolo 26, comma 2)
Milano Malpensa |
Roma Fiumicino |
Torino |
Venezia |
Ancona |
Bari |
Brescia Montichiari |
Catania |
Genova |
Milano - Linate |
Olbia (Sassari) |
Palermo - Punta Raisi |
Roma Ciampino |
Cagliari |
Verona |
Alghero |
Bologna |
Brindisi |
Lamezia Terme |
Napoli |
Bergamo (Orio al Serio) |
Parma |
Pescara |
Pisa |
Reggio Calabria |
Rimini |
Lampedusa |
Pantelleria |
Gorizia (Ronchi dei Legionari) |
Comiso (Ragusa) |
Perugia |
Trapani Birgi |
Cuneo |
Firenze |
Crotone S. Anna |
Grottaglie |
Savona |
Treviso |
Capo II
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Art. 8
Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «2. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».
2. L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.».
3. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Promozione a capo reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo reparto avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto.
2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I capo squadra esperti che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo reparto nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.
6. Per le dimissioni e l'espulsione dal corso di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.».
4. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari a un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.».
Art. 9
Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore.».
2. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico.».
3. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.».
Art. 10
Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. All'articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.».
2. All'articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile.».
3. All'articolo 108 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico.».
4. All'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.».
5. All'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.».
Art. 11
Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.».
2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inserito il seguente:
«Art. 132-bis (Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.
2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità.
3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
3. All'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «favorevoli vigenti per il personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
b) al comma 2, dopo le parole: «servizio attivo del personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.».
4. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.».
Art. 12
Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
Capo III
Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento Inquadramento
Art. 13
Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito:
a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB, capo reparto AIB e capo reparto esperto AIB;
c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB;
d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore-vicedirigente AIB;
e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB.
2. Il personale già inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo, mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
4. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.
Capo IV
Norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario
Art. 14
Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario
1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale è contestualmente soppresso.
3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 è disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
5. In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale può prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici.
Capo V
Disposizioni economico-finanziarie e finali
Art. 15
Fondo per l'operatività del soccorso pubblico
1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:
a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;
b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 è corrisposto una tantum un assegno di euro 350.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della legge 8 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto può prevedere:
a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;
b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.
Art. 16
Clausola di salvaguardia retributiva
1. Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.
Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Minniti, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Tabella A
(articolo 12)
Tabella B
(articolo 12)