Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
di concerto con
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2011, di seguito D.M. 4.2.2011, per la “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 3 marzo 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al punto 2 dell’allegato I al D.M. 4.2.2011, di seguito Commissione di cui al D.M. 4.2.2011;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute in data 1 giugno 2017, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, contenente l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori;
VISTA l’istanza di variazione dell’abilitazione, quale soggetto formatore dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, presentata da e-distribuzione S.p.A., ai sensi dell’allegato II, punto 1.3, al D.M. 4.2.2011;
VISTO il parere di cui al punto 2.1 dell’allegato I al D.M. 4.2.2011, espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011 in data 12 novembre 2017;
DECRETA
Articolo 1
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, relativamente all’istanza della variazione della propria abilitazione quale soggetto formatore presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, è autorizzata all’effettuazione della formazione per lavori su parti di impianto della rete aerea con i metodi a contatto.
2. L’abilitazione di cui al comma 1 ha la stessa validità dell’autorizzazione già concessa con il decreto direttoriale del 1° giugno 2017, n. 46, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato II e del punto 4.3 dell’allegato III al D.M. 4.2.2011.
Articolo 2
1. Le aziende autorizzate sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1, lett. e), dell’allegato I al D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime sull’ammissibilità della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori, ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti di cui agli allegati II e III al citato D.M. 4.2.2011 in capo alle medesime aziende.
Articolo 3
1. A seguito dell’autorizzazione disposta all’articolo 1, è adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 1° giugno 2017.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
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