INAIL
istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
PRES 5 marzo 2020, n. 49
Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
IL PRESIDENTE
munito dei poteri del Consiglio di amministrazione
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25, comma 2;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente dell'Istituto;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 ottobre 2019, di attribuzione - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di amministrazione - dei poteri degli Organi dell'istituto, come individuati nel novellato art. 3, commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Inail;
visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 9 ottobre 2017, n. 18 “Linee di indirizzo per l'informazione, la consulenza e l'assistenza per la prevenzione”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 23 maggio 2019, n. 8 “Relazione Programmatica 2020-2022”;
vista la relazione del Direttore generale in data 4 marzo 2020;
considerato che la strategia europea 2014-2020 definisce tra gli obiettivi prioritari, il miglioramento dell'attuazione delle disposizioni di legge da parte degli Stati membri, in particolare rafforzando la capacità delle micro imprese e piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti;
considerato che l'articolo 28 del d.lgs. 81/2008, “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 3 ter prevede che l'Inail, ai fini della valutazione stessa, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle Regioni e con gli organismi paritetici, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
rilevato che, al fine di agevolare la fruizione di tali strumenti da parte delle micro e piccole imprese, è stato predisposto sul portale istituzionale un ambiente interattivo di consultazione - repository, con selezione attraverso una lista di agenti e fattori di rischio e voci Ateco;
considerato che, per garantire l'alimentazione continua e l'aggiornamento dei contenuti del repository, è stata elaborata, sulla base di una ricognizione e analisi delle esperienze di ricerche nazionali e internazionali in materia di validazione delle linee guida, una griglia che definisce i criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione;
ritenuto opportuno adottare, per garantire la qualità delle soluzioni per la riduzione dei livelli di rischio, un grading sulla sussistenza dei predetti criteri metodologici - attraverso l'utilizzo di una scala gradiente di tipologia Likert a quattro passi - per la conseguente validazione delle predette soluzioni a cura di un gruppo tecnico composto da specifiche professionalità in materia,
DETERMINA
di approvare i criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell'art. 28 comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008, di cui al documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.
f.to Franco Bettoni
Strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
PREREQUISITO DI INCLUSIONE¹ | ||
L'applicabilità dello strumento e la presenza di misure pratiche e attuabili per la riduzione del rischio | ||
CRITERI DI VALUTAZIONE ² |
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a) |
Condivisione con organismi: approvazione in GdL, Comitati, Commissioni paritetiche, coinvolgimento partì sociali/Regioni |
1 = per niente applicabile |
b) |
Approccio tecnico-scientifico e sperimentazione: letteratura scientifica di riferimento; metodologia teorico-sperimentale seguita; coerenza tra chiarezza degli obiettivi e rilevanza scientifica |
1 = per niente applicabile |
c) |
Chiarezza degli obiettivi: gli obiettivi generali sono esplicitati e descritti in modo specifico e il target di riferimento è ben definito |
1 = per niente applicabile |
d) |
Coerenza normativa: rispetto delle disposizioni di legge, regolamentazione tecnica o normativa di riferimento |
1 = per niente applicabile |
e) |
Suscettibilità all'aggiornamento³: è prevista la revisione periodica |
1 = per niente applicabile |
______
¹ La mancanza del prerequisito non consente di procedere alla valutazione.
² La validazione dello strumento è vincolata alla attribuzione di un punteggio non inferiore a 3 per ciascun criterio di valutazione, eccetto che per il criterio e) per il quale si rimanda alla nota 3.
³ Il criterio si applica esclusivamente se il valutatore ritiene che lo strumento in esame necessiti di un aggiornamento.