Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
IL CAPO DIPARTIMENTO
 

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello
A tutti i dirigenti degli uffici in indirizzo
LORO SEDI
e p.c.
Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria dell’On. Ministro
Alle OO.SS.
LORO SEDI
 

OGGETTO: INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Facendo seguito alle prime indicazioni urgenti impartite con Circolare di questo Capo Dipartimento in data 23 febbraio 2020 n. prot. 37654.U, si rappresenta che questo Dipartimento sta dando piena attuazione alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020 n. 5443 - COVID-2019 nuove indicazioni e chiarimenti;
- decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché, in attuazione del medesimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020. 
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente misure di attuazione del precitato decreto legge;
- Ordinanze del Ministero della salute di concerto con i Presidenti delle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia

Si ribadisce, che, trattandosi di situazione di emergenza non può che farsi riferimento, da parte del Ministero e da parte anche degli Uffici giudiziari in indirizzo, alle prescrizioni che in queste ore stanno rilasciando le competenti autorità in tema: Ministero della salute, Prefetture, Regioni e autorità sanitarie locali.
Si conferma altresì che l’insieme delle predette disposizioni è volto ad un regime prescrittivo che ha il principale focus in relazione alle zone cd. focolaio, distinguendo:
prescrizioni urgenti di contenimento attivo del contagio in relazione ai comuni o alle aree cd. focolaio nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, che di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze del 21 e 22 febbraio 2020, di cui all’apposito elenco allegato al d.P.C.M. 23 febbraio 2020 (art. 1 di detto provvedimento);
misure urgenti di contenimento attivo del contagio in relazione ai comuni o nelle aree cd. focolaio sul territorio nazionale consistenti nella prescrizione agli individui che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nelle aree interessate nei comuni indicati dall’allegato elenco del d.p.c.m.; tali persone sono tenute a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (d.P.C.M. 23 febbraio 2020 art. 1);
misure di prescrizioni cautelative sul territorio regionale in relazione ad alcune specifiche attività prescritte dalle ordinanze dei Presidenti di regione di concerto con il Ministro della sanità, fatto salvo quanto indicato nel d.P.C.M del 23 febbraio 2020;
misure di indicazione di generica cautela su tutto il territorio nazionale avente ad oggetto in primis misure di carattere igienico/sanitario dedicate anche al personale non sanitario di uffici pubblici (circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020).
Ciò premesso, preme evidenziare che allo stato attuale non sono stati assunti dalle autorità competenti né a livello nazionale né a livello locale provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici e che la chiusura totale degli uffici giudiziari presuppone la sospensione di termini processuali e di altre attività con norma primaria.
Quindi l’attività giudiziaria continuerà a svolgersi con le precauzioni adottate dai singoli Capi degli uffici in conformità alle previsioni contenute nei suddetti decreto-legge e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei richiamati provvedimenti del Ministero della Salute assunti anche di intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.
Sul punto appare opportuno veicolare, a mero titolo esemplificativo, il provvedimento preso dai vertici del distretto milanese in merito all’adozione di misure organizzative di mera precauzione in adeguamento di quanto indicato nella circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020 e dall’ordinanza del Presidente della regione del 23 febbraio.
Sotto altro profilo merita ricordare che gli uffici giudiziari in indirizzo, in quanto rientranti nella categoria di “ambienti non sanitari”, dovranno osservare le prescrizioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute, anche assunte di intesa con le Regioni sopra menzionate. 
Si riportano di seguito le indicazioni e i chiarimenti forniti con la circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020, applicabili a livello nazionale. In particolare, le misure precauzionali di pulizia degli ambienti non sanitari sono di seguito trascritte:


Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-Co V-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).


Misure preventive - igiene delle mani
La corretta applicazione dì misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.
Quanto all’acquisto di materiale sanitario o comunque necessario per la prevenzione e il contenimento del virus sopradetto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. in ordine alla distinzione, delineata dalle circolari diramate dal Ministero della salute, tra misure preventive e misure da attuare per la gestione dei casi di conclamato o sospetto coronavirus che dovessero manifestarsi nell’ambito di Uffici e ambienti pubblici non sanitari.
In tale ultimo caso, infatti, dovrà anzitutto provvedersi a contattare i servizi sanitari mentre per i locali ove abbiamo eventualmente soggiornato prima di essere ospedalizzati casi confermati e, prudenzialmente, sospettati, andranno applicate le misure di pulizia e decontaminazione specificamente indicate nell’apposita circolare prot. 0005443-2222/02/2020- DGPRE-DGPRE-P, ferme restando, ovviamente, le ulteriori indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali.
Al di fuori di tale ultima ipotesi, secondo le raccomandazioni impartite dal Ministero della salute, occorre provvedere ad assicurare la corretta applicazione di misure preventive quali lavare frequentemente le mani con acqua e detergenti comuni.
In tale ambito, si raccomanda di pubblicizzare tali informazioni nelle misure ritenute più idonee (sito, mail, materiali informativi).
Al fine di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l’osservanza delle predette indicazioni, si evidenzia che all’acquisto dei necessari prodotti di pulizia così come di distributori di gel alcolici per luoghi affollati come le aule di udienza, potrà provvedersi con gli appositi fondi per l’acquisto del materiale igienico- sanitario accreditati o in corso di accreditamento a tutti Funzionari delegati sul capitolo 1451.14.
Al riguardo si rammenta che, trattandosi di spesa semplificata, secondo le apposite circolari emanate sul punto dalla Direzione generale delle Risorse materiali e delle tecnologie, non è necessario chiedere la preventiva autorizzazione all’amministrazione centrale potendo ciascun ufficio fare diretto riferimento al competente Funzionario delegato.
Circa acquisto di ulteriore materiale si provvederà a dare indicazione in future circolari, atteso che si attendono più precise indicazioni da parte dei competenti organi sanitari, invitando, in ogni caso, i Capi degli Uffici, a prendere diretti contatti con le autorità sanitarie locali al fine di verificarne l’utilità e l’efficacia.
Si ribadisce, inoltre, che ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata dagli Uffici in indirizzo alla Unità di crisi tramite la mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con le modalità già in atto per gli “eventi critici”, pregando gli Uffici di operare dette comunicazioni soltanto attraverso un unico incaricato.
Si avverte che sul sito www.giustizia.it. nella sezione www.gnewsonline.it. vi è costante aggiornamento dei provvedimenti del Ministero della giustizia.
Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e dirigenti degli uffici del distretto.
 

Il Capo del Dipartimento
Barbara Fabbrini


Allegato
Provvedimento degli Uffici del distretto di Milano del 24 febbraio 2020