Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
di concerto con
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
e il
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
I DIRETTORI GENERALI
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
VISTO il punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico";
VISTA la circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011";
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 53 del 9 settembre 2020, con il quale è stata ricostituita la Commissione per l’esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTO il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” con il quale, tra l'altro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite "Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.";
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico n. 16 dell’8 marzo 2021, con il quale è stato adottato il XXIV elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.";
VISTE le istanze di variazione delle rispettive abilitazioni e di modifica degli organici presentate da: ABP s.r.l., ACCERTA S.p.A., AGENZIA BELTRAMO s.n.c., APAVE ITALIA CPM s.r.l., APICE s.r.l., BOREAS s.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., CERVINO s.r.l., E.M.Q. - DIN s.r.l., EN.P.I. s.r.l., Ente Certificazioni S.p.A., ERACLE s.r.l., I.P.I. - Ingegneria per l'Industria s.r.l., ISIS s.c.r.l., MISURLAB s.r.l., O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l., SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l., TUV ITALIA s.r.l., TVE Trentina Verifiche Elettriche s.r.l., VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l., VECOS Italia s.r.l. e VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.;
VISTE le istanze di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da Norma s.r.l. e Seveco s.r.l.;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;
CONSIDERATO che la Società DEKRA Testing and Certification s.r.l. non ha presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, e che la relativa iscrizione è scaduta il 17 marzo 2021;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del XXIV elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale n. 16 dell’8 marzo 2021;
DECRETANO
Articolo 1
(Variazione delle abilitazioni)
1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 8 marzo 2021, n. 16 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le seguenti società: ABP s.r.l., ACCERTA S.p.A., AGENZIA BELTRAMO s.n.c., APAVE ITALIA CPM s.r.l., APICE s.r.l., BOREAS s.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., CERVINO s.r.l., E.M.Q. - DIN s.r.l., EN.P.I. s.r.l., Ente Certificazioni S.p.A., ERACLE s.r.l., I.P.I. - Ingegneria per l'Industria s.r.l., ISIS s.c.r.l., MISURLAB s.r.l., O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l., SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l., TUV ITALIA s.r.l., TVE Trentina Verifiche Elettriche s.r.l., VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l., VECOS Italia s.r.l. e VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell’elenco allegato.
Articolo 2
(Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
1. Sulla base delle istanze di iscrizione quinquennale nell’elenco dei soggetti abilitati e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le Società Norma s.r.l. e Seveco s.r.l. sono iscritte, per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, nell’elenco allegato, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011.
Articolo 3
(Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
1. per le motivazioni indicate in premessa, le Società DEKRA Testing and Certification s.r.l. è cancellata dall’elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011 con effetto dalla data di scadenza della relativa abilitazione;
Articolo 4
(Elenco dei soggetti abilitati)
1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, è adottato il XXV elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXIV elenco adottato con decreto direttoriale 8 marzo 2021, n. 16, già richiamato in premessa.
Articolo 7
(Obblighi dei soggetti abilitati)
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
3. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
4. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
7. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I
soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
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