Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

 

Roma, data del protocollo


A …omissis…

 

OGGETTO: Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art. 38-bis del D.L. n 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni - Indicazioni.

1. Premessa
Come è noto, con circolare n. 557/PAS/U/008485/12000.A(l) in data 11 luglio 2023, avente ad oggetto '‘Rafforzamento delle misure a favore del circuito legale del divertimento”, è stata richiamata l’attenzione delle SS.LL. sulle attività dedicate all’intrattenimento e sul relativo regime giuridico, la cui osservanza garantisce l’applicazione di un quadro di regole certe, a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche.
Sul tema il Gabinetto del Ministro è intervenuto anche di recente con l’atto di indirizzo prot N. 0033626 del 17 aprile scorso, richiamando l’attenzione delle S.S.L.L. sulla necessità di un approccio sistemico e condiviso anche con le Associazioni di categoria, al fine di contrastare ogni possibile forma di organizzazione illegale di spettacoli e intrattenimenti pubblici che rischia di pregiudicare interessi giuridicamente rilevanti, non circoscritti solo alla sicurezza e all’incolumità pubbliche, ma anche alla libertà di concorrenza sul mercato.
Su indicazione del medesimo Ufficio di Gabinetto questo Ufficio centrale ha anche riattivato il Tavolo tecnico previsto dall’Intesa programmatica del 2019, aperto alla partecipazione delle Associazioni rappresentative dei gestori dei locali da ballo e delle discoteche, allo scopo di “intercettare” i bisogni della categoria, fortemente penalizzata dalle misure restrittive varate in occasione dell’emergenza pandemica da COVID-19 e, conseguentemente, modulare gli strumenti di intervento.
Uno dei temi più avvertiti - che, come già rappresentato nella direttiva dell’ 11 luglio 2023, è potenzialmente foriero di rilevanti rischi per le esigenze della sicurezza e dell’incolumità pubbliche e arreca considerevoli danni economici agli operatori “virtuosi” - è quello dell’abusivismo.
In tale contesto si vuol richiamare l’attenzione su un fenomeno - segnalato dalle Associazioni di categoria - connesso all’applicazione dell’art. 38-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.

2. L’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.
Come è noto, nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia SARS COVID-19, sono stati posti in essere specifici interventi volti a favorire la ripresa economica in diversi settori di attività, tra cui anche quello culturale, considerevolmente provato dalle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria.
In particolare, è stato varato l’art. 38-bìs del D.L. n. 76/2020, il quale, originariamente, prevedeva, in via sperimentale, fino al 31.12.2021, che - fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del Regolamento di esecuzione al TULPS - per gli spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.00, destinati ad un massimo di 1000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito, con esclusione dei casi previsti, dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato al Suap o ufficio analogo competente per territorio.
La norma è stata oggetto di diversi interventi di modifica, volti a prorogare la sperimentazione del regime semplificato nonché ad ampliare le tipologie di eventi in cui tale disciplina è ammessa, la loro durata ed il numero dei partecipanti.
Da ultimo, con l’art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, il regime semplificato della SCIA è stato prorogato al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti.
La ratio della disposizione è volta, come detto, a favorire la ripresa del settore, senza pregiudizio alle esigenze di sicurezza e incolumità, tenuto conto del relativo ambito di applicazione, che è limitato a specifiche e circoscritte fattispecie di pubblici intrattenimenti (che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche), caratterizzate sia da un numero individuato di partecipanti (massimo 2000 partecipanti), sia da una circoscritta durata temporale dell’evento (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente)
È stata, invece, segnalata un’applicazione distorta e strumentale del citato art. 38-bis del D.L. n. 76/2020.
In sostanza, taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine “danza” in maniera impropria, facendovi rientrare anche l’attività della discoteca e del locale da ballo, laddove, al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.
È evidente che la semplificazione del regime giuridico, introdotta dal citato art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, se applicata al comparto delle discoteche e delle sale da ballo, è potenzialmente in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell’incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS.
Oltre al segnalato profilo critico, concernente la “sicurezza” dell’evento, sicuramente preminente, si pone anche un tema di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, a scapito degli operatori “virtuosi” che agiscono nel rispetto delle regole.
Diventa, allora, utile riepilogare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art.38-bis del d. l. n. 76 del 2020, solo in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
1. tipologia dell’evento: specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all’interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità.
2. dimensioni dell’evento: massimo 2000 partecipanti;
3. durata dell’evento: orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.
Quest’ultimo elemento, di fondamentale importanza, deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (8.00 - 1.00 del giorno seguente); diversamente sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
Così come la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), ogni qual volta scadono le ore 1.00 del giorno seguente, con l’intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (trattasi, invece, dello stesso evento), rappresenta un mero espediente, volto ad eludere l’applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all’organo di vigilanza.
Rassegnati detti elementi, utili a definire il campo di applicazione della norma di cui all’art. 38-bis, e, conseguentemente, ad orientare le attività di controllo ai fini del contrasto a fenomeni di abusivismo, si coglie anche l’occasione per ribadire l’orientamento consolidato di questo Dipartimento in ordine al regime giuridico degli spettacoli di trattenimento musicali o danzanti svolti in un pubblico esercizio autorizzato ex art. 86 TULPS.
Come già precisato in passato, non tutte le attività di intrattenimento allestite in un pubblico esercizio sono soggette al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, con il conseguente parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Infatti, devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e/o danzanti allestiti in occasione di singole e specifiche ricorrenze (es. festa dell’ultimo dell’anno), sempreché rappresentino un’attività meramente accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, già oggetto di autonoma licenza.
Sono, pertanto, considerati esenti dalla disciplina dei pubblici spettacoli e dai controlli delle Commissioni di vigilanza quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi, senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.
Ove, invece, siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo, pertanto, allo svolgimento dell’esibizione artistica programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, allestimenti di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione di alimenti e bevande, pagamento di un biglietto di ingresso, cadenza saltuaria ma ricorrente, ecc.) e, quindi, tali da non potersi considerare attività occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande, sono applicabili le richiamate disposizioni del TULPS e del relativo Regolamento di esecuzione previste per gli spettacoli e trattenimenti pubblici.
Sul quadro così delineato e sulla necessità di mettere in campo ogni sforzo possibile, finalizzato a contrastare fenomeni di abusivismo nel settore dell’organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, i Sig.ri Prefetti vorranno sensibilizzare, anche nel corso di apposite sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica, le Forze di Polizia ai fini dell’attivazione di specifici servizi di controllo volti a verificare il rispetto della disciplina vigente in materia.

3. Applicazione della misura inibitoria di cui all’art. 100 del TULPS.
Sul fronte dell’applicazione della misura inibitoria di cui all’art. 100 del TULPS, si toma a richiamare l’attenzione dei Sig.ri Questori ad una più attenta osservanza degli orientamenti interpretativi resi da questo Dipartimento con l’atto di indirizzo n. 557/PAS/U/010024/12000.A(l) del 17 luglio 2019, con particolare riferimento alle "situazioni indice” ivi enucleate e all’applicazione, laddove compatibile, dei principi e degli istituti della partecipazione al procedimento amministrativo ex lege n. 241/1990.
L’osservanza delle regulae iuris, ricavate dalla giurisprudenza amministrativa più recente, e degli istituti della partecipazione procedimentale, qualora non ostino situazioni di assoluta urgenza di adottare il provvedimento ex art. 100 TULPS, consentiranno di coniugare le esigenze di prevenzione generale dei reati con l’evoluzione dei modelli di azione amministrativa, tendente, sempre più, a far leva sul criterio dell’auto-responsabilità di cittadini e imprese.
L’interlocuzione riavviata da questo Dipartimento con le Associazioni di categoria ha confermato l’esigenza, già espressa nell’atto di indirizzo richiamato in premessa, di potenziare, a fini di prevenzione dei fenomeni di illegalità, il sistema di collaborazione pubblico-privato di cui, peraltro, è espressione l’art. 21-bis del decreto 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Nelle more delle Linee Guida preannunciate dal Gabinetto del Ministro, previste dal citato art. 21-bis, potranno, sin d’ora, essere favorite quelle iniziative in sede locale volte a realizzare una maggiore responsabilizzazione dell’esercente come, ad esempio, l’impegno ad installare sistemi di video-sorveglianza del locale, l’istituzione del "referente per la sicurezza”, quale punto di contatto con le Forze di polizia, o, ancora, l’impegno delle Associazioni a promuovere adeguate campagne di sensibilizzazione e formazione del personale impiegato nell’ampio genus degli esercizi pubblici.

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Nel confidare nella consueta collaborazione delle S.S.L.L., si rappresenta che il dipendente Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Mannella