Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2024, n. 20796 - Infortunio con la raspatrice vetusta. Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità amministrativa dell'impresa



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Relatore

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sui ricorsi proposti da:

A.A.nato a C il (Omissis) SOCIETÀ' WONDER Spa

avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO dì BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità' dei ricorsi.

udito il Difensore: è presente l'avvocato FIORI SERGIO, del foro di CREMONA, in difesa di A.A. Il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

 

Fatto


1.La Corte di appello di Brescia il 10 maggio 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato e dalla società per azioni "Wonder", con cui il Tribunale di Cremona il 16 luglio 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto A.A. colpevole del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, e l'ente responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., ha condannato ciascuno alla sanzione di giustizia, invece, riconosciute a A.A. le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, riducendola; con conferma quanto ai resto.

2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.

2.1. Il 2 febbraio 2016 si è verificato un infortunio sul lavoro in una fabbrica che produce valvole, la "Wonder'. In particolare, mentre un'operaia, B.B., era intenta a provare il funzionamento di una macchina detta "raspatrice piccola semiautomatica", che per circa dieci anni non era stata adoperata e poi era stata rimessa in funzione, quindi più volte riparata poiché erano insorti problemi, macchina dalla quale era stata volontariamente eliminata una protezione prima esistente, è accaduto che il pistone del congegno ha spinto la mano destra della donna dentro il cassetto verso la spazzola in movimento, procurandole lesioni gravi.

2.2.Si è ritenuta la responsabilità di A.A., datore di lavoro, presidente del Consiglio di amministrazione della Spa, per colpa consistita nella mancata valutazione o sottovalutazione del rischio derivante dell'impiego di quella macchina nel relativo documento DVR obbligatorio, contenutisticamente lacunoso, oltre che privo di data certa e per avere messo a disposizione dei lavoratori la raspatrice vetusta, che presentava problemi di funzionamento, cui era stata asportata una protezione e, in definitiva, pericolosa, oltre che priva del libretto di istruzioni.

2.3.Quanto alla società, ritenuta, come si è detto, responsabile della violazione amministrativa contestata, si è sottolineato il risparmio derivante della mancata manutenzione ovvero alla mancata sostituzione dei dispositivi non funzionati della macchina raspatrice in questione.

3.Ciò posto, ricorrono per la cassazione della sentenza l'imputato e la soc. "Wonder", tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia.

4. La Difesa di A.A. è affidata a tre motivi, con i quali si denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo ed il terzo motivo).

4.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza degli artt. 178, 179 e 185 cod. proc. pen.: la sentenza sarebbe nulla in quanto, verificata alla prima udienza in appello la omessa notifica all'imputato - persona fisica ed all'ente del decreto di citazione, che invece era stato notificato ai Difensori, e conseguentemente disposto da parte della Corte il rinvio dell'udienza alla data del 10 maggio 2023, "ai due soggetti chiamati in giudizio veniva in seguito notificato "ex novo" un decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 10.05.2023, senza che, a tale, nuovo, atto, venisse allegato il verbale dell'udienza precedente. L'omissione contestata comporta la nullità dell'intero rapporto processuale quale conseguenza della nullità derivante dalla omessa notificazione agli imputati dei primo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 17.02.2023 e della nullità del decreto di citazione ex novo notificato ai soggetti imputati, per la successiva udienza de1 10.05.2023, nullità che travolgono ogni atto successivo"(cosi alla p, 5 del Scorso).

Si richiama un precedente di legittimità (Sez, 2, n. 198689 del 18/02/2021), secondo cui, ad avviso del ricorrente, l'omessa notifica dei decreto di citazione a giudizio originario comporta una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo; e si allegano il verbale dell'udienza dei 17 febbraio 2023 ed il "nuovo" decreto di citazione emesso il 22 febbraio 2023 per l'udienza del 10 maggio 2023.

4.2. Con il secondo motivo, si duole di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed omissione di pronunzia sulla richiesta di declaratoria di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 13-bis cod. pen.

Si rammenta avere il Difensore dell'imputato chiesto all'udienza del 10 maggio 2023 e poi ribadito in sede di conclusioni accertarsi la non punibilità per particolare tenuità del fatto, con allegazione di documenti volti a valorizzare il comportamento dell'imputato successivo al fatto (risarcimento del danno, ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli ispettori A.S.L., formazione del personale), essendo dal 30 dicembre 2022 in vigore la novella dell'art. 131-bis cod. pen., che consente di prendere in considerazione anche la condotta susseguente al reato, come puntualizzato anche dalla giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 3, n 18209 del 2023).

Ciononostante - assume il ricorrente - in nessuna parte della sentenza si rinviene alcuna decisione, nemmeno implicita, su tale argomento e tale omissione di pronunzia imporrebbe l'annullamento della decisione.

4.3. Con il terzo motivo A.A.censure mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si rammenta avere nell'atto di appello sostenuto la mancata valutazione delle dichiarazioni, univoche e concordanti, di due testimoni, l'ing. C.C.e D.D., e delle prove documentali, comprensive di videoriprese, prodotte dalla Difesa. A tale riguardo la Corte territoriale si sarebbe limitata, alla p. 12, a confutare la critica ai avere trascurato le dichiarazioni dei testi a discarico D.D. e C.C., dichiarando ai aderire alla valutazione di non persuasività già operata dal Tribunale, per poi, scrivere nelle due pagine successive (pp. 13-14) una motivazione ove "mai nemmeno si rinviene citato il nome dei due testi e, tanto meno, si rinviene argomentazione alcuna riferita o riferibile a contrastare le argomentazioni che, a proposito delle testimonianze rese dai due testi, la difesa aveva adotto a sostegno dei propri motivi di appello. Di più: nessun riferimento si rinviene a proposito degli argomenti oggetto delle loro deposizioni testimoniali" (cosi alle pp. 8-9 del ricorso).

Se ne desume la assoluta mancanza di motivazione in ordine alle critiche formulate con l'atto di appello ovvero la mera apoditticità della decisione.

In ogni caso, la giustificazione sarebbe assolutamente illogica nell'affermare la non persuasività delle testimonianze di C.C. e di D.D. e poi argomentare ciò mediante temi assolutamente diversi rispetto a quelli su cui i due hanno deposto.

5. L'impugnazione nell'interesse della soc. Wonder è articolata in due motivi: con il primo si lamenta violazione di legge e con il secondo difetto di motivazione, anche per mancanza della stessa.

5.1. Il primo motivo coincide con il primo svolto nell'interesse della persona fisica dell'imputato.

5.2. Con l'ulteriore motivo la società Wonder denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove assume oggettivamente apprezzabile il risparmio di spese di cui si sarebbe avvantaggiata la società in conseguenza della inosservanza delle cautele per la prevenzione degli infortuni, non potendo, ad avviso della ricorrente, costituire un apprezzabile risparmio di spesa la evasione di un ordine di valvola.

Si sottolinea avere la Corte di cassazione recentemente puntualizzato che occorre impedire un'applicazione "automatica" dell' art, 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001, affermando che la esiguità del risparmio come nel caso di specie, può avere rilevanza per escludere il profitto dell' interesse e/o del vantaggio e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione, pur sussistente, si collochi in un contesto di generale osservanze, da parte dell'impresa delle disposizioni in tema di sicurezza (citando al riguardo il precedente di Sez. 4, n. 33976 del 30/06/2022, ric. Cantina sociale Bartolomeo da Breganze scar;, Rv. 283556).

Nel caso di specie - osserva la Difesa - pur ammesso e non concesso che vi sia stato un effettivo risparmio di spesa, la esiguità dello stesso e il contesto generale di totale osservanza della disciplina sulla sicurezza avrebbe dovuto comportare una diversa e più logica motivazione da parte della Corte di merito.

6. La Difesa dell'imputato ha chiesto tempestivamente la discussione orale.

 

Diritto


1.Appare opportuno prendere le mosse dall'esame del primo motivo di impugnazione, che è comune ad entrambi i ricorrenti.

La questione dedotta è manifestamente infondata.

Infatti, dall'accesso diretto da parte del Collegio agli atti, consentito atteso il tipo di vizio denunziato (v., tra le numerose, Sez, 3, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304: "In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di, cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione,, può accedere all'esame diretto degli atti processuali"), risulta che i ricorrenti hanno ricevuto un nuovo decreto di citazione, completo di tutti gli elementi contenutistici per la successiva udienza, peraltro notificato dalla polizia giudiziaria P.G. a mani proprie" il 23 febbraio 2023 per l'udienza del 10 maggio 2023, mentre alla precedente udienza non si era svolta nessuna attività processuale, se non ordinare il rinnovo delle notifiche.

Ed è appena il caso di notare che la massima giurisprudenziale di cui agli estremi concordemente indicati alla p. 5 del ricorso della persona fisica ed alla p. 3 di quello dell'ente non è reperibile.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo svolto nell'interesse della società "Wonder", assumendosi che la motivazione sarebbe mancante e/o inadeguata e/o manifestamente illogica a proposito della sussistenza nel caso di specie di un qualche vantaggio nell'interesse dell'ente.

Il Collegio aderisce convintamente alla puntualizzazione circa la necessità di evitare automatismi decisori (come, del resto, si legge nella motivazione della richiamata sentenza di Sez. 4, n. 33976 del 30/06/2022, ric. Cantina sociale Bartolomeo da Breganze scar, Rv. 283556); nondimeno, occorre tenere conto che il motivo in esame omette il necessario confronto con il contenuto delle pp. 4 e 14 della sentenza impugnata, ove la Corte appello spiega che, essendo emerso che la società "Wonder" ha deciso di "riesumare" un apparecchio in disuso e tenuto in magazzino per dieci anni e che presentava plurimi problemi di funzionamento per riuscire ad evadere un ordire di valvole che non potevano essere fabbricate con altre, più moderne, macchine, ciò comporta un vantaggio economico che appare quantitativamente rilevante.

3. In relazione al terzo motivo di ricorso dell' imputato A.A., con oggetto la omessa valutazione di motivo incentrato sulla mancata valutazione del contributo di due testi a difesa, indicaci nell'atto di appello, in realtà, già la sentenza di primo grado dedica ampia ed approfondita parte a spiegare perché ritiene inattendibili i testi a difesa D.D. e C.C.; e a ciò si devono aggiungere le - non illogiche - considerazioni - svolte alle pp. 12-13 della sentenza impugnata. Donde, ulteriormente, la manifesta infondatezza del ricorso.

4. Quanto invece all'ulteriore motivo - il secondo - sviluppato nel ricorso dell'imputato, si osserva che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione maturato nel caso di specie il 2 agosto 2023 (infatti: reato commesso il 2 febbraio 2016 + sette anni e sei mesi, non risultando rinvii chiesti dalla Difesa = 2 agosto 2023).

Infatti, il ricorso di A.A. non presenta profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, con specifico riferimento ai tema della ricorrenza o meno della invocata causa ci non punibilità, essendosi la Corte territoriale limitata, alla p. 13, ad escludere "in ragione deferita delle conseguenze lesive del sinistro" l'applicabilità dell'art. 131bis cod. pen., pur invocata espressamente dalla Difesa all'udienza dei 10 maggio 2023, e ciò subito dopo avere il decidente valorizzato a vantaggio dell'imputato l'incensuratezza il grado della colpa ed il buon comportamento processuale, tra l'altro obliterando il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ex art. 1, comma 1, lett. c) n.3, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato (ex plurimis, Sez. 3, n. 18029 dei 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv. 284497; Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, Hamdi Nourredine, Rv. 285360).

Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc.pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (sentenza di secondo grado del 10 maggio 2023; prescrizione maturatasi, come detto, il 2 agosto 2023).

Ed è appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprie in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice ai merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244275).

Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione", la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 ce! 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto alla posizione dell'imputato A.A., per essere, appunto, il reato contestato estinto per prescrizione (è pacifico che in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la citazione a giudizio dell'ente che si ipotizza responsabile dell'illecito sospende il decorso della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio: ex plurimis, Sez. 4, n. 5121 del 18/11/2021, dep. 2022, PG in proc. Ditta HD Holdine Do, Rv. 282598).

 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ne confronti di A.A., perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di Wonder Spa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma al euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l' 8 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2024.