Tribunale di Taranto, GIP 09 marzo 2020, n. 163 - Mesotelioma pleurico e asbestosi di quattro lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Causalità generale ed individuale
N. 3214/12 G.I.P.
N. 10136/11 P.M.
Tribunale di Taranto
Giudice per le Indagini Preliminari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice all'udienza del 3 marzo 20201 ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
(Art. 425 c.p.p,)
nei confronti di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IMPUTATI
1) Del delitto p. e p. dagli artt. 113-589 comma 2 c.p., poichè cooperando colposamente tra loro, Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1973 ed il 1978
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1978 e il 1982
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1984 e il 1987
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1989 e il 1993
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1993 e il 1995
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1995 e il 1996
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1996 e il 2012
Omissis in qualità di capo reparto - controllo impianti Marittimi fino al 31.12.2002
Omissis in qualità di medico competente fino all'aprile 1995
Omissis in qualità di medico competente dall'aprile 1995 al 2011
cagionavano la morte per mesotelioma pleurico di Omissis operaio addetto ai reparti SER-MANIMA dal 10.1.72 al 30.6.96 per colpa e in particolare per imprudenza negligenza imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro e segnatamente degli artt. 2087 c.c., 246-261 d.lgs. 81/08 in quanto esponevano al rischio amianto il lavoratore non prevedendo l'uso e l'assegnazione di DPI, non formando nè informando il lavoratore sul rischio amianto, pur adibendolo a lavorazioni che lo esponevano a polveri di amianto e fumi.
In Taranto 19-7-11
Omissis
2) Del delitto p. e p. dagli artt. 113 - 589 comma 1c.p., poiché cooperando colposamente tra loro,
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1973 e il 1978
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1978 e il 1982
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1984 e il 1987
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1989 e il 1993
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1993 e il 1995
cagionavano la morte per mesotelioma pleurico di Omissis manutentore elettrico addetto ai reparti STAFF-MAN/LAF dal 13.8.1974 al 31.3.1998, per colpa, e in particolare per imprudenza negligenza imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro e segnatamente degli artt. 2087 c.c., 246-261 d.lgs. 81/08 in quanto esponevano al rischio amianto il lavoratore non prevedendo l'uso e l'assegnazione di DPI, non formando nè informando il lavoratore sul rischio amianto, pur adibendolo a lavorazioni che lo esponevano a polveri di amianto e fumi.
In Taranto il 01-11-11
3) Del delitto p. e p. dagli artt. 113-590 comma 3 e 5 c.p,, poichè cooperando colposamente tra loro,
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1973 e il 1978
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1978 e il 1982
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1984 e il 1987
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1989 e il 1993
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1993 e il 1995
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1995 e il 1996
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1996 e il 2012
Omissis in qualità di Responsabile Manutenzione e Distribuzione Energie e Fluidi
cagionavano lesioni personali gravissime consistite in particolare in asbestosi a Omissis, manutentore elettrico addetto ai reparti MAN-COK dal 7.7.1971 al 31.5.1984 e MAN-DEF dal 1-6-1984 al 31.10.97, per colpa, e in particolare per imprudenza negligenza imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro e segnatamente degli artt. 2087 c.c., 246-261 d.lgs. 81/08 in quanto esponevano al rischio amianto il lavoratore non prevedendo l'uso e l'assegnazione di DPI, non formando nè informando il lavoratore sul rischio amianto, pur adibendolo a lavorazioni che lo esponevano a polveri di amianto e fumi.
IN Taranto accertato il 27.1.2012
4) Del delitto p. e p. dagli artt. 113 - 589 comma 2 c.p., poiché cooperando colposamente tra loro,
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1973 e il 1978
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1978 e il 1982
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1984 e il 1987
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1989 e il 1993
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1993 e il 1995
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1995 e il 1996
Omissis in qualità di Direttore dello stabilimento Italsider di Taranto tra il 1996 e il 2012
Omissis in qualità di Responsabile del Reparto Tubi nel periodo dal 1995 al 1997 con rapporto di lavoro risolto nel 2001
cagionavano la morte per mesotelioma pleurico di Omissis capoturno addetto ai reparti TUB-LAM dal 17.5.1971 al 31.1.1997, per colpa, e in particolare per imprudenza negligenza imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro e segnatamente degli artt. 2087 c.c., 246-261 d.lgs. 81/08 in quanto esponevano al rischio amianto il lavoratore non prevedendo l'uso e l'assegnazione di DPI, non formando nè informando il lavoratore sul rischio amianto, pur adibendolo a lavorazioni che lo esponevano a polveri di amianto e fumi.
In Taranto il 20-5-2013
E' presente il P.M. Omissis
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
P.M. Rìnvio a giudizio di tutti gli imputati
PP.CC. costituite: come.il P.M.
I responsabili civili: non luogo a procedere;
I difensori degli Imputati Omissis non luogo a procedere;
Il difensore dell'imputato: non luogo a procedere;
I difensori dell'imputato: non luogo a procedere;
Il difensore dell'imputato: non luogo a procedere per non aver commesso il fatto;
Il difensore dell'imputato: non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto; in subordine per il capo 3) n.l.p. per intervenuta prescrizione
Il difensore degli imputati: Omissisç non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto; in subordine per il capo 3) n.l.p. per intervenuta prescrizione e per l'imputato Omissis per morte dell'imputato;
I difensori degli altri imputati: si associano alla richiesta di n.l.p. avanzata dai colleghi.