Tribunale di Firenze, Sez. 1 Pen., 07 gennaio 2019, n. 4560 - Infortunio durante l'utilizzo della taglierina. Assoluzione del datore di lavoro e della società


 

 

 

n. 2017/002551 R.G.
N. 2015/011881 R.G.N.R.

 


N. 4560/2018 Reg. Sent.
Del 22/10/2018
Data del deposito 7.1.2019
 

 



TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano



Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Franco Attina' ha pronunciato la seguente

SENTENZA



IMPUTATO
A) del delitto di cui all'art. 590 comma 2 e 3 c.p. perché, nella qualità di Datore di Lavoro (Amministratore Delegato) e Delegato del CdA presso la società Omissis SRL, faceva sì che la dipendente Omissis, adibita alla attività di "cambio di produzione" nell'utilizzo della taglierina Glie, restasse con il 5 dito mano sinistra schiacciato sotto il premilamiera, e cosi riportasse una lesione consistente in "frattura f2 e f3 quinto dito mano sinistra" da cui derivava una malattia guarita in gg. 72. Colpa consistita in particolare
- nello scegliere una attrezzatura di lavoro non adeguata alle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, con specifico riferimento alla attività di taglio degli angoli dei rasatori ed alla connessa attività di conversione della produzione, operazioni per l'esecuzione delle quali la macchina Glie era inidonea (tanto che era stata dovuta rimuovere la protezione fissa con microchip) (art. 71 comma 2 lett. a) D.Lgs. 81/08]
- nell'adibire la lavoratrice ad una attrezzatura di lavoro non sicura e con una configurazione non prevista dal produttore, atteso che - per potere utilizzare la medesima per la diversa operazione di
taglio degli angoli dei rasatori e per il necessario "cambio di produzione" - era stato rimosso il sistema di protezione con microchip (previsto dal costruttore) (artt. 71 comma 4 lett. a) n. i e 2 D.Lgs. 81/08], cosicché diveniva possibile il contatto tra il corpo dell'operatore e organi in movimento (premilamiera)
- nel disporre che il lavoratore utilizzasse la taglierina Glie senza avere previamente valutato i rischi connessi alle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere [artt. 17, 28 D.Lgs. 81/08]
- nel disporre che il lavoratore effettuasse sulla taglierina Glie attività lavorativa per la quale non era stata adeguatamente formato, atteso che le istruzioni per l'utilizzo della taglierina non prendevano in considerazione la attività di caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, né alcuna indicazione in merito era fornita dal manuale di istruzioni [artt. I7, 28 D.Lgs. 81/08).
Omissis il 23.4.2015

C) Omissis srl dell'illecito di cui agli artt.5 e 25-septies D.Lgs. 231/2001 perché, nell'ambito di una struttura societaria nella quale l'Amministratore Delegato in materia di sicurezza poteva agire senza alcuna forma di controllo, nell'interesse economico dell'Ente atteso il risparmio di spesa derivante dall'utilizzo improprio delle attrezzature acquistate, il Legale Rappresentante Omissis, compiva il seguente illecito:
del delitto di cui all'art. 590 comma 2 e 3 c.p. perché, nella qualità di Datore di Lavoro
(Amministratore Delegato) e Delegato del CdA presso la società Omissis SRL, faceva sì che la dipendente Omissis, adibita alla attività di ''cambio di produzione" nell'utilizzo della taglierina Glie, restasse con il 5 dito mano sinistra schiacciato sotto il premilamiera, e cosi riportasse una lesione consistente in "frattura f2 e f3 quinto dito mano sinistra" da cui derivava una malattia guarita in gg. 72. Colpa consistita in particolare
- nello scegliere una attrezzatura di lavoro non adeguata alle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, con specifico riferimento alla attività di taglio degli angoli dei rasatori ed alla connessa attività di conversione della produzione, operazioni per l'esecuzione delle quali la macchina Glie era inidonea (tanto che era stata dovuta rimuovere la protezione fissa con microchip) [art. 7.
comma 2 lett. a) D.Lgs. 81/08]
- nell'adibire la lavoratrice ad una attrezzatura di lavoro non sicura e con una configurazione non prevista dal produttore, atteso che, per potere utilizzare la medesima per la diversa operazione taglio degli angoli dei rasatori e per il necessario "cambio di produzione", era stato rimosso il sistema di protezione con microchip (previsto dal costruttore) [art. 71 comma 4 lett. a) n. I e 2 D.Lgs. 81/08], cosicché diveniva possibile il contatto tra il corpo dell'operatore e organi in movimento (premilamiera)
- nel disporre che il lavoratore utilizzasse la taglierina Glie senza avere previamente valutato i rischi connessi alle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere [arti. 17, 28 D.Lgs. 81/08]
- nel disporre che il lavoratore effettuasse sulla taglierina Glie attività lavorativa per la quale non era stata adeguatamente formato, atteso che le istruzioni per l'utilizzo della taglierina non prendevano in considerazione la attività di caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, nè alcuna indicazione in merito era fornita dal manuale di istruzioni [artt. 17, 28 D.Lgs. 81/08].
In Certaldo il 23.4.2015
Il Pm all'udienza del 29.1.2018 ha corretto i capi d'Imputazione, sostituendo la data "23.4.2015" con la data "29.12.2014"


Le parti hanno concluso come segue:
Il PM ha chiesto la condanna dell'imputata Omissis alla pena di € 1.000 di multa e la condanna dell'ente alla sanzione di € 10.000.
Il difensore della Omissis srl ha chiesto, previa esclusione della circostanza aggravante della gravità delle lesioni, sentenza di non doversi procedere per difetto di querela; in subordine, escludersi la responsabilità dell'ente.
Il difensore dell'imputata Omissis ha chiesto, previa esclusione della circostanza aggravante della gravità delle lesioni, sentenza di non doversi procedere per difetto di querela; in subordine, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

 

MOTIVAZIONE
 

Fatto


Omissis, erano citate a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose gravi aggravate per la violazione della normativa antinfortunistica, in ipotesi commesso ai danni di Omissis il 23.4.2015; contestualmente era citata ai sensi della legge 231/2001 la società Omissis SRL.
All'udienza del 19.5.2017 - assenti le imputate - era disposta la separazione dall'attuale procedimento della posizione dell'imputata U. (che aveva avanzato istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p,); erano poi ammesse le prove.
In data 29.1.2018 era assunta la testimonianza di Omissis, il Pm procedeva altresì alla correzione dei capi d'imputazione, sostituendo la data "23.4.2015" con la data "29.12.2014".
Il successivo 4.6.2018 l'istruttoria proseguiva con la deposizione di vari testi (Omissis) e consulenti (Omissis); l'imputata rendeva alcune dichiarazioni spontanee.
All'udienza del 22.10.2018, dopo ulteriori produzioni documentali, le parti illustravano le rispettive conclusioni ed il giudice dava lettura del dispositivo.

1 La persona offesa era erroneamente indicata nell'imputazione con il nome "Eleonora".


2. L'Infortunio e le relative conseguenze
L'attuale procedimento fa riferimento all'infortunio verificatosi il 29.12.2014 - presso uno stabilimento della Omissis srl ai danni della lavoratrice Omissis.
Com'è emerso dall'istruttoria, la persona offesa stava utilizzando una macchina taglierina Glie; in particolare, l'operaia (dipendente della società da circa quindici anni) doveva procedere ad una lavorazione - il taglio degli angoli del rasatore - che veniva effettuata solo poche volte all'anno; per far ciò, modificava la regolazione del pressore della taglierina (il rasatore aveva uno spessore diverso rispetto al nastro tagliato normalmente) ed effettuava delle prove per verificare che la nuova regolazione fosse adeguata; per risparmiare tempo, non disattivava ad ogni prova il meccanismo ad aria di funzionamento della macchina. Nel corso di tali operazioni, inconsapevolmente, la donna schiacciava il pedale di avviamento della macchina mentre la sua mano era vicina al pressore; subiva quindi lo schiacciamento del mignolo della mano sinistra (benché indossasse i guanti).
In ospedale le veniva diagnosticata una frattura delle falangi del quinto dito della mano sinistra.
In base ai certificati Inail acquisiti la malattia durava fino al 10.3.2015, per un totale di 72 giorni. Il prof-. Omissis - consulente della difesa - ha sottolineato che una frattura del tipo di quella in esame normalmente, in assenza di complicazioni, si stabilizza in circa 30 giorni; ha quindi sostenuto che - non essendo state evidenziate nella documentazione sanitaria situazioni peculiari - la malattia sarebbe durata meno di 40 giorni, dovendosi ritenere gli ultimi certificati rilasciati a scopo prudenziale.
Tale conclusione non pare condivisibile: i certificati in questione sono stati rilasciati all'esito di apposite visite da un medico dell'lnail, e quindi da un sanitario specificamente preposto alla valutazione delle lesioni da infortuni sul lavoro (e le cui prognosi comportano anche esborsi per un ente pubblico e quindi potenzialmente, ove le stesse non fossero corrette, una responsabilità erariale); non vi sono dunque elementi concreti per ritenere che la malattia sia durata meno di quanto attestato (del resto la durata della malattia certificata supera ampiamente i 40 giorni).

3. I profili d'illiceità e l'elemento soggettivo
L'attuale imputata Omissis era Presidente del CdA e amministratrice delegata della Srl (quanto meno dall'aprile 2013 in base alla visura in atti) e quindi datore di lavoro della persona offesa (era assurta alla carica gestoria dopo l'acquisizione delle quote della Omissis srl da parte della Omissis srl, amministrata dalla stessa imputata). Sulla stessa gravava dunque una posizione di garanzia rispetto all'integrità fisica dei lavoratori.
Non pare però sussistere in capo alla prevenuta l'elemento soggettivo della colpa.
Al riguardo occorre rilevare che dei profili di illiceità ascritti alcuni paiono proprio non sussistere. In particolare, è emerso che la persona offesa - che aveva ricevuto la necessaria formazione generale - non aveva ricevuto una formazione specifica con riguardo alla macchina in questione (al di là di un periodo di affiancamento ad altro lavoratore); non pare tuttavia che, in ragione della tipologia di macchina, questa specifica formazione fosse necessaria.
Con riguardo viceversa alla macchina è emerso che questa - prodotta nel 1998 e acquistata dalla Omissis srl nel 1999 - fosse stata indebitamente modificata con la rimozione di una qualche forma di "protezione" prevista dal relativo manuale; non è dato sapere tuttavia quando ciò sia avvenuto, né in cosa sia consistita precisamente la modifica, posto che le espressioni del manuale risultano generiche, che la ditta costruttrice è nel frattempo fallita e non è stato possibile acquisire ulteriore documentazione). In ogni caso, i rischi connessi al cambio di regolazione del pressore da parte del lavoratore non sono stati adeguatamente valutati e gestiti (nulla era tra l'altro previsto quanto alle procedure da seguire).
La responsabilità dell'amministratore non può però tradursi in una responsabilità oggettiva da posizione.
Dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze assunte è emerso che l'attuale imputata - una volta assurta alla carica gestoria (pochi anni prima dell'infortunio) - ha conferito incarico ad un'apposita società esterna, la Omissis (la posizione della cui responsabile Omissis è stata stralciata a seguito della richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.), per la verifica della generalità dei macchinari presenti in azienda e della generalità delle procedure di lavorazione; nessuna segnalazione era giunta dalla Omissis con riguardo alla taglierina in questione.

Il soggetto incaricato della verifica era una società specializzata astrattamente idonea, al quale non era stato posto alcun limite finanziario quanto alle possibili modifiche/integrazioni dei macchinari e delle procedure (è del resto emerso come, dopo l'intervento della nuova gestione, le spese in materia di sicurezza fossero raddoppiate).
Tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, del fatto che l'imputata era subentrata nella gestione da un lasso di tempo contenuto e del fatto che la lavorazione cui stava procedendo la OMISSIS aveva una frequenza bassissima, non pare che fosse esigibile in capo all'imputata un comportamento diverso da quello tenuto e tale da evitare l'infortunio.
Omissis dunque assolta perché il fatto non costituisce reato.
Conseguentemente va mandata assolta anche la società Omissis srl.
Si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
 

P.Q.M.
 

Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE l'imputata dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
ASSOLVE la società, Omissis SRL dall'illecito ascritto. Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.
Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Firenze, 22.10.2018