Tribunale di Bari, Sez. 1, 26 ottobre 2021, n. 1299 - Psichiatra uccisa da un paziente del centro di salute mentale: sicurezza piegata al budget




Fatto



All'esito dell'udienza preliminare, con decreto ex art. 429 c.p.p.il GUP in sede ha disposto il rinvio a giudizio gli odierni imputati dinanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.
L'imputazione oggetto del presente processo ha costituito oggetto di una complessa istruttoria, protrattasi per svariate udienze a partire da quella del 02 febbraio 2017 in cui venivano ammessi i mezzi di prova chiesti dalle parti.
All'udienza del 21/09/2017 venivano sentiti, quali testimoni, il dott. M. S., G. V. CO., A. S. e L. CH.; infine, il Tribunale rinviava il procedimento all'udienza del 16 novembre 2017 per l'esame degli ultimi cinque testi della lista del Pubblico Ministero e per l'esame dei testi di parte civile; fissava altresì l'udienza del 15 marzo 2018 per l'esame di tutti i testi della Difesa e invitava quest'ultima a presentare all'udienza del 16 novembre 2017 la lista dei testi da citare entro l'udienza del 15 marzo 2018.
All'udienza del 16/11/2017, il Pubblico Ministero presentava una questione preliminare e successivamente venivano escussi i testi: dott. N. P., L. R., I. F., F. L., G. LE., F.F. C. e N. A.; il Tribunale rinviava al 15 marzo 2018 per il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza del 14/12/2017 le parti presentavano le richieste istruttorie ed il Tribunale, previa ammissione delle stesse, rinviava all'udienza del 04 ottobre 2018.
All'udienza del 15/03/2018 venivano sentiti i testi L. P. e G. CA. ed il Tribunale rinviava all'udienza del 29 marzo 2018.
In detta udienza, venivano sentiti i testi: V. A. D., E. G. e M. M.; al termine dell'udienza, il Tribunale rinviava, per il prosieguo istruttorio, all'udienza del 20 settembre 2018. All'udienza dell'08/l l /2018, per la mutata composizione del Collegio, il Tribunale chiedeva alle parti il consenso all'utilizzabilità degli atti mediante lettura; le parti non davano il consenso ed il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 29 novembre 2018.
All'udienza del 29/11/2018 venivano sentiti i testi; A. T., G. CO., M. DM., L. CH., M. S., V. CA., G. CR., G. LE., N. P., L. R., I.F. e F. L.; il Tribunale rinviava all'udienza del I gennaio 2019 per l'esame dei testi della parte civile.
All'udienza del 17/01/2019, previo consenso delle parti, venivano acquisite le dichiarazioni rese dalla dott.ssa A. e si procedeva all'escussione di N. T., F. DN., V. A. D. e S. M.; il Tribunale rinviava, per il prosieguo istruttorio, all'udienza del 21 febbraio 2019.
In detta udienza, venivano escussi i testi: M. MA., S. C., N. V. e M. G.; il Tribunale rinviava all'udienza del 18 aprile 2019.
All'udienza del 18/04/2019, si procedeva alla rinnovazione del dibattimento per mutamento del Collegio giudicante. Il difensore dell'imputato insisteva sull'istanza di rinvio per prescrizione; il Tribunale accoglieva l'istanza e rinviava la causa all'udienza del 23 aprile 2020.
· All'udienza del 30/05/2019 venivano sentiti R. M. A. (moglie dell'imputato A.G.), D. P., E. T.; il Tribunale rinviava all'udienza del 28 novembre 2019, fissando il calendario per il prosieguo dell'istruttoria e per la discussione.
All'udienza del 28/11/2019, si procedeva alla rinnovazione dibattimentale per il mutamento del Collegio giudicante; su richiesta dell'avv. Ro., il Tribunale acquisiva il verbale di interrogatorio reso da B.; infine, la causa veniva rinviata all'udienza del 19 dicembre 2020 per l'esame dell'imputato CO..
In detta udienza, stante la diversa composizione del Collegio e il mancato consenso dei difensori alla rinnovazione del dibattimento, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 6 febbraio 2020 per l'esame dell'imputato CO..
All'udienza del 06/02/2020, dato atto della rinuncia dell'imputato, il Tribunale disponeva non procedersi all'esame; il difensore depositava una memoria difensiva a riguardo; l'avv. DV. nell'interesse di L., l'avv. B. per S. e l'avv. DM. per CI. dichiaravano di rinunciare all'esame e si riservavano di depositare memorie a firma degli imputati; il Tribunale rinviava all'udienza del 12 marzo 2020, fissando il calendario per il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza del 08/10/2020, si procedeva all'esame dell'imputato A.G. ed il Tribunale rinviava all'udienza del 5 novembre 2020 per le dichiarazioni spontanee dell'imputato S., il deposito delle note scritte dell'imputato L. e la chiusura dell'istruttoria dibattimentale. Fissava altresì ulteriori date per le discussioni.
In detta udienza, il Tribunale, per la mutata composizione collegiale, rinviava all'udienza del 17 dicembre 2020.
All'udienza del 17/12/2020, a causa di un impegno istituzionale del P.M. dott. Baldo P., la causa veniva rinviata al 7 gennaio 2021.
All'udienza del 07/01/2021, l'imputato A.D. CO. rendeva dichiarazioni spontanee; il Tribunale rinviava per il prosieguo delle dichiarazioni spontanee all'udienza del 14 gennaio 2021.
All'udienza del 14/01/2021, il P.M. produceva la sentenza della Corte di Cassazione n. 58037/2017, con la quale veniva confermata la sentenza della Corte d'Assiste di Appello di Bari che condannava V.P., ed il prosieguo delle dichiarazioni spontanee dell'imputato CO.; il Tribunale rinviava all'udienza del 21 gennaio 2021.
In detta udienza, venivano rese spontanee dichiarazioni dagli imputati CI. e S. e la causa veniva rinviata all' 11/02/2021.
Nel prosieguo del dibattimento in datai 1/02/2021 si procedeva alla requisitoria del P.M. ed alle conclusioni del difensore di Parte Civile, avv. Laforgia; il processo, quindi, veniva rinviato al 19 febbraio 2021 per le conclusioni delle altre parti.
All'udienza del 19/02/2021, si procedeva con la discussione dei difensori: avv. Mo., avv. DV, avv. Bo., avv. Ro., avv. L., avv. S. ed avv. DM.; il processo veniva rinviato all'udienza del 25/02/2021 per repliche.
In detta udienza, si procedeva con le repliche del P.M., dell'avv. Laforgia, dell'avv. Mo., dell'avv. L. e dell'avv. S.; il Tribunale rinviava, inoltre, all'udienza del 25 marzo 2021 per repliche dell'avv. DM. e dispositivo.
A seguito del rinvio della precedente udienza, il 29/04/2021, si procedeva alle repliche dell'avv. DM. ed infine il Tribunale decideva come da dispositivo.

MOTIVAZIONE


1) Premessa.


L'odierno procedimento costituisce lo sviluppo processuale della tragica vicenda dell'omicidio sul posto di lavoro della compianta D.ssa P.L., avvenuto in Bari il 4 settembre 20I 3 nel Centro di salute mentale di via OMISSIS, il cui responsabile, V.P., è stato arrestato in flagranza di reato e poi processato con rito abbreviato e condannato alla pena di trent'anni di reclusione per omicidio pluriaggravato, con sentenza divenuta definitiva.
Gia nella premessa ricostruttiva dell'omicidio il giudice dell'abbreviato definisce il barbaro gesto del V.P. "un crimine tristemente annunciato", di cui descrive il contesto nei seguenti termini < Va qui premesso che quello che è accaduto nel Centro di Salute Mentale di via Tenente Casale un crimine tristemente annunciato, atteso che il centro era frequentato quotidianamente da soggetti con gravi turbe psichiche o con disagi del comportamento, soggetti cosiddetti borderline anche già sottoposti a procedimenti penali per fatti violenti, come lo stesso V.P. odierno imputato, che potevano in qualunque momento dar luogo ad esplosioni di rabbia incontrollata nei confronti di chiunque, specialmente nei confronti di operatori sanitari, senza che sia mai stato previsto dagli organi preposti alcun tipo di pur minimo assetto o presidio di sicurezza a tutela del personale operante. La pendenza di un procedimento relativo ad eventuali omissioni o negligenze nell'organizzazione del lavoro e della tutela degli operatori, accerterà anche questi aspetti, a tutela sia della memoria della vittima, sia di chi continua ad operare quotidianamente in posti di frontiera siano essi scuole, ospedali e presidi di salute mentale" (v. pag. 2 della sentenza di condanna di primo grado).

Ed in proposito il P.M., già all'udienza preliminare, dopo aver richiamato la sopra riportata premessa del G.U.P. dell'abbreviato per l'omicidio, nel richiedere il rinvio a giudizio degli odierni imputati ha prospettato la tesi accusatoria oggetto del presente processo (che come si vedrà di seguito ha trovato parziale accoglimento in dibattimento) nei seguenti termini:
"È evidente che questo punto di inizio e di fine che viene posto nella sentenza del Gup resa all'esito dell'abbreviato, ci pone davanti ad un dato io credo inoppugnabile di questa vicenda, che è evidente che dovrà poi essere inquadrato in una particolare qualificazione del fatto e ricevere tutte le riflessioni che si renderanno necessarie, ma c'è comunque un punto non eludibile, e cioè che il delitto della dottoressa P.L. matura in un contesto ambientale che trova in questa sentenza una prima descrizione chiara e difficilmente contestabile, e cioè che la dottoressa P.L. con gli operatori del Centro di Igiene Mentale erano costretti a lavorare in condizioni che non ne garantivano la sicurezza. E questo è un dato che il Gup, che ha potuto esaminare tutto l'incarto del procedimento relativo all'omicidio, prende atto della circostanza che se ci fossero state altre misure di sicurezza (e vedremo quali) o se ci fossero state proprio delle misure di sicurezza, perché misure di sicurezza non v'è, questo delitto non sarebbe avvenuto, o comunque sarebbe avvenuto, diciamo, con modalità o con esiti probabilmente diversi rispetto a quelli tragici che ha avuto" ( v. verbale stenotipico udienza preliminare del 16.06.2016, pag.5).

Oggetto del presente processo è dunque l'accertamento della mancanza di condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro ove è avvenuto l'omicidio della D.ssa P.L., che hanno contribuito a cagionare l'evento prevedibile ed evitabile dell'aggressione della vittima da parte di un terzo con esiti mortali e la responsabilità per tali mancanze del Direttore Generale della ASL CO. Domenico, odierno imputato, in relazione ai capi a) ed a bis) della rubrica.
I restanti capi di imputazione riguardano condotte successive all'omicidio e relative alla compilazione di falsi Documenti di valutazione dei rischi (D.V.R.) da parte degli imputati A.G., L. e B., che avrebbero agito, in concorso tra di loro rispettivamente, il primo perché indotto dal CO. con la prospettiva di "un trattamento deteriore" della sua posizione lavorativa e gli altri in concorso col A.G., loro superiore gerarchico nell'ufficio (capo b) della rubrica).
Il CO. inoltre, risponde al capo C) della rubrica del reato di cui ali' art. 319 quater comma I e comma 2 c.p., perché, in seguito all'omicidio della Dottoressa P.L. consumatosi nel Centro di Salute Mentale di via Tenente Casale in Bari, in qualità di Direttore Generale pro tempore della Asl di Bari, abusava della sua qualità e dei suoi poteri nei confronti del dottor A.G. -prorogato nella qualifica di R.S.P.P. successivamente all'omicidio - ed in particolare, paventando un trattamento deteriore avuto riguardo alla posizione lavorativa dello stesso, lo induceva indebitamente a redigere falsi documenti di valutazione dei rischi (DVR) per i Centri di Salute Mentale di Bari- compilazione che veniva effettuata direttamente dal A.G. per il CSM di via Tenente Casale e da Baldassarre L. e B. N.P. per gli altri CSM -al fine di conseguire l'utilità di evitare l'individuazione delle proprie responsabilità.
In Bari nel mese di settembre 2013.

L'ultimo capo di imputazione riguarda gli imputati CI. e S. che avrebbero concorso in qualità di collaboratori del CO. nella condotta di indebita induzione del A.G. con le modalità indicate in rubrica sub capo d).
Tutti i capi di imputazione si riferiscono ad episodi accaduti nel settembre 2013.
Per esaminare le posizioni degli imputati occorre preliminarmente partire dalla descrizione delle modalità dell'efferato omicidio della D.ssa P.L. e dalla descrizione del luogo ove si svolse, il Centro di Salute Mentale di via Casale in Bari.

2) Le modalità ed il luogo dell'omicidio.
Le modalità dell'omicidio che costituisce l'antefatto del presente e processo possono essere ricostruite secondo quanto accertato con efficacia di giudicato dalla precedente sentenza in abbreviato (acquisita al fascicolo per il dibattimento e divenuta definitiva dopo la conferma in Cassazione, con sentenza n. 58307/17 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Batri del 19.05.2016) che ha condannato per omicidio aggravato come autore dello stesso V.P. , giudicato capace di intendere di volere con apposita perizia svolta nel corso del giudizio.
Si evince infatti dalla sentenza del GUP che il V.P. si era recato presso il Centro di via Casale già armato del coltello poi utilizzato per il delitto ( si veda pag. I 3 e pagina 60 della sentenza di primo grado); inoltre dalle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, poi confermate anche a dibattimento nel presente processo, è emerso che pochi istanti dopo l'ingresso del V.P. nella stanza della dottoressa P.L. si erano sentite subito le urla della povera vittima, a testimonianza che l'aggressione fosse avvenuta immediatamente ed in modo deliberato.
In proposito, va ricordato che dalla perizia medico-legale svolta dal Prof. Giancarlo Di Velia nel processo era risultato che i primi colpi erano stati inferti quando la donna era ancora seduta (si veda pagina 60 della sentenza del Gup) e che furono molto numerosi ossia 57 colpi di coltello, che secondo la perizia disposta dal primo giudicante "devono ritenersi inequivocabilmente espressione dell'accanimento con il quale l'aggressore si scagliò contro la vittima (overkill)"(v.pag. 27 della sentenza di primo grado)..
In particolare, come risulta dalla consulenza medico legale citata, l'omicida dopo aver aggredito la vittima ed averla già colpita mentre costei era seduta alla scrivania e poi, dopo essersi alzata tentava di difendersi, dopo che la donna era caduta al suolo, per le gravi lesioni al fegato ed il conseguente shock traumatico, che "indussero il rapido scivolamento della vittima al suolo in posizione prona,dando all'aggressore la possibilità di posizionarsi al di sopra della stessa" sferrò ancora " in rapida sequenza, altri 48 colpi sulla regione posteriore del tronco, con forza idonea a superare i tessuti muscolari di parete e raggiungere, perforandoli, gli organi profondi come aorta e polmoni" (v. pag 28 sentenza del GUP).

Dall'analisi delle modalità dell'omicidio la sentenza di primo grado ha escluso il dolo d'impeto ed ha stabilito che " probabilmente il reato era stato anche previsto ed organizzato con il reperimento dell'arma in sequestro, e sicuramente non vi è spazio per ipotizzare il cosiddetto dolo d'impeto, posto che l'evento è stato realizzato appena ricevuto dalla dottoressa P.L. nel suo efficio, e quindi verosimilmente senza che sia stato anche solo possibile una condotta­ frigger da parte della vittima che abbia innescato la carica esplosiva del V.P." (v. pagina 76 della sentenza).

Anche la sentenza d'appello (emessa il 19.05.2016 ed acquisita agli atti), nel confermare la statuizione di condanna dell'imputato, ha ritenuto che "l'omicidio, delle sue modalità esecutive e nelle condotte antecedenti e susseguenti, esprime aggressività mirata, organizzata e controllata, così come la sopravvivenza in carcere e connotata dalla capacità del V.P. di gestire e controllare la propria aggressività in un ambiente che potenzia al massimo l'innesco di condotte impulsive ed aggressive " (v.pag.21 ).

Da quanto innanzi esposto si deduce, in primo luogo, che l'omicidio della dottoressa P.L. non è stato causato da una occasionale esplosione di follia violenta da parte da un soggetto insano di mente, ma da una decisione consapevole e libera, determinato dal movente che è stato indicato, come si vedrà, nel fatto che il V.P. non fosse soddisfatto della terapia che la d.ssa P.L. gli aveva indicato; in secondo luogo che l'evento omicidiario è stato favorito dalle condizioni di totale insicurezza in cui versava da tempo e il Centro di Salute Mentale di via Tenente Casale.

Nel corso dell'istruttoria i testimoni oculari hanno ricostruito i momenti dell'aggressione omicida con dovizia di particolari, riferendo che poco dopo l'accesso nella stanza della dottoressa il personale, tutto femminile, presente nel centro udì le urla disperate della vittima e tentò di intervenire in suo aiuto, rievocando il tentativo di intervento prima della dottoressa L. CH. e poi del l'infermiera P. L., costrette ad allontanarsi perché minacciate con il coltello dall'aggressore.
La prima ad entrare nella stanza, tentando di soccorrere la dottoressa P.L. era stata la dottoressa CH., che come si desume dalle dichiarazioni riportate a pag. 7 della sentenza di primo grado, ha riferito che "pochi secondi dopo ho sentito delle urla provenire dalla stanza della dottoressa, mi sono precipitato fuori ed ho aperto la stanza della P.L. ed ho visto la dottoressa in piedi, sul lato destro della sua scrivania, il suo viso era di fronte al mio, e alle sue spalle si trovava l'uomo che avevo visto prima seduto nella sala d'attesa, che la colpiva ripetutamente senza mai dire una parola, perlomeno in mia presenza; la dottoressa chiedeva aiuto e io ho urlato l'uomo di smetterla di colpirla. In un primo istante credevo la stesse picchiando con dei pugni, poi ho notato che impugnava un coltello. La P.L. iniziò a piegarsi su se stessa e l'uomo non accennava a fermarsi nonostante le mie urla. Ho provato ad avvicinarmi all'uomo nel tentativo di fermarlo, ma lui si è girato verso di me brandendo sebbene non ha provato a colpirmi. Ho realizzato che fosse inutile il mio intervento diretto e sono scappata e poi chiamato il 113 con il mio cellulare."

L'infermiera L. P. ha pure riferito di aver tentato, dopo la D.ssa CH., di aiutare la dottoressa P.L., non riuscendovi per la reazione minacciosa del V.P., nei seguenti termini:

"Io ero nell'infermeria, sola in quel momento, le altre... gli altri operatori erano ognuno nelle proprie stanze. Tutt'un tratto sentii delle urla. Solo che, appunto, stando in fondo a questo corridoio, non capii subito da dove provenissero queste urla. Mi avviai verso cioè, ci avviammo perché poi sentimmo tutte queste urla, verso l'ingresso pensando che stesse entrando qualche persona che si stesse sentendo male, appunto, urlando. Una volta verificato questo, invece poi ci accorgemmo che eravamo tutti lì nel corridoio, tranne la dottoressa, la dottoressa P.L. e niente, sono attimi, sono attimi che non riesce a capire seriamente cosa sta succedendo. Fatto sta che tutti uscirono chiedendo aiuto all'esterno. Io rimasi, io rimasi, vidi che appunto la sua porta era chiusa. Aprii la stanza e vidi una persona che stava alle sue spalle e la (piangendo) stava pugnalando.
Presidente: diamo atto che il teste sta piangendo.

Dich.P.: Stava alle sue spalle e la pugnalava e io naturalmente ho corso perché la volevo aiutare, non.. non ci riuscii perché lui... lui mi minacciò e naturalmente ero sola, non... non sapevo che cosa potevo fare davanti, appunto, un uomo con quel coltello e scappai pure io, ma gridando, dicendo "qui c'è bisogno di aiuto
" (v pag. 15- 16 del verbale di udienza del 15/3/20 I 8".

Nelle sommarie informazioni rese alla P.G. e riportate a pag.9 della sentenza di primo grado la P. aveva descritto con maggior precisione il suo intervento, nei seguenti termini:
La dottoressa CH. è corsa via uscendo dal centro e continuando a gridare. A passo sostenuto ho raggiunto la stanza della dottoressa P.L. e sono entrata. Ho visto l'uomo, da me notato poco prima seduto nella sala d'attesa, che era alle spalle della dottoressa P.L., quasi a ridosso della scrivania e dando il viso alla porta d'ingresso della stanza. L'uomo teneva ben stretta nella sua mano destra un coltello, mentre con la mano sinistra tratteneva la dottoressa per il braccio sinistro, infliggendole con il coltello dei fendenti alle spalle ed alla schiena. La dottoressa P.L. ha cercato in tutti i modi di divincolarsi dalla presa, gridando. Ho cercato di intervenire, per liberare dalla presa la dottoressa P.L., ma l'uomo mi ha mostrato il coltello, mimando il gesto di accoltellare anche me se fosse intervenuta in aiuto della Dott.ssa P.L." (v.pag.9 della sentenza di primo grado)

Dopo l'allontanamento della P., e mentre l'aggressore era ancora vicino alla vittima, era intervenuto, perché attirato dalle urla del personale del Centro, l'infermiere Gianfranco CA., che si stava recando al C.S.M. per accompagnare un paziente.
Il CA. ha dichiarato all'udienza del 15 marzo 2018 che:
Il 4 settembre accompagnavo una utente dal centro diurno di riabilitazione ad un appuntamento con la dottoressa P.L. nel centro di via Tenente Casale(...) Giunti lì abbiamo parcheggiato la macchina nel garage sotto lo stabile e uscendo, abbiamo sentito grida concitate. Uscendo, ho visto una parte delle ... Degli operatori, che io conoscevo molto bene, che erano fuori dal centro e, riconoscendomi mi hanno detto testualmente: " Corri Gianfranco, c'è un paziente che sta accoltellando la dottoressa nella sua stanza" e io sono entrato nella stanza.
Avvocato Av.: qual è stata la scena che si è trovato di fronte?(...) è stato semplice disarmare V.P. Vincenzo
Dich. CA.: Abbastanza, nel senso che non ha opposto alcuna resistenza. Io gli ho detto: " molla il coltello, lascialo". Lui prima ha detto " sì, ma non mi toccare", mi ha lasciato il coltello, che io ho buttato fuori dalla stanza. Dopodiché l'ho preso, l'ho portato fuori dalla stanza. Lui era a cavalcioni della dottoressa, però... "
Avvocato Av. : ma era ancora viva la dottoressa P.L.?
CA.: da quello che mi è parso sì, nel senso che, quando mi sono avvicinato, c'era un rantolo, un respiro, quindi era ancora viva
". ( si veda pagina 18- 20 del verbale stenotipico citato).
Anche il CA. aveva fornito una descrizione più articolata del suo operato nelle S.i.t. rese durante le indagini, riportate a pagina cinque della sentenza, che si riportano di seguito:
"Sono giunto all'ingresso della struttura e prima di guadagnare l'accesso ho visto il personale medico ed infermieristico della struttura uscire di corsa e spaventati per strada invocando aiuto. Dopo un istante ho realizzato interpretando le grida che ascoltavo che all'interno della stanza della dottoressa P.L. vi era uno squilibrato che stava aggredendo la dottoressa. A questo punto, da solo, sono entrato nella struttura e mi sono diretto verso la stanza della dottoressa P.L.. Appena entrato all'interno ho visto la seguente scena: la dottoressa P.L. era riversa a terra, cosparsa di sangue, esanime ed un soggetto, a me sconosciuto, a cavalcioni sul corpo della dottoressa. Questi brandiva un coltello con la mano sinistra e sferrava colpi al corpo della dottoressa..
Per l'esattezza il corpo della dottoressa era prono in terra, con la testa verso l'uscita ed il soggetto a cavalcioni sulla dottoressa guardando l'uscio dello studio, praticamente di fronte a me. Il soggetto ha inferto un colpo durante la mia presenza. Io ho intimato a questo soggetto di fermarsi dopodiché mi sono avvicinato a questi, anch'egli cosparso di sangue, e gli ho bloccato la mano sinistra, quella armata e gli ho prelevato il coltello...ho lanciato il coltello fuori dalla stanza.." (v. pag.5 della sentenza di primo grado).

L'infermiera C.M. ha riferito che era uscita dal centro poco prima delle ore 9.20 e aveva visto in precedenza l'uomo tranquillo seduto nel corridoio; era un individuo che era entrato alle 8,20 ed era da lei conosciuto come un paziente che si presentava presso il servizio con cadenza di un mese o un mese mezzo circa .
Quando era rientrata verso le ore 9,35 erano già presenti sul posto la polizia e un'ambulanza ed aveva poi visto un coltello per terra nei pressi della stanza della dottoressa P.L. e costei "per terra in una pozza di sangue, che era soccorsa da paramedici ( si veda pag. 11 della sentenza del GUP).

Infine, il teste P.R., che si trovava nei pressi del centro di via Casale ed era stato attratto dalle urla delle operatrici, che poi aveva visto uscire per strada, chiedendo aiuto a gran voce, ha ricostruito la scena dell'intervento del CA. per disarmare il V.P. nei seguenti termini: " Quando sono giunto sull'uscio della stanza ho notato un uomo, vestito con pantaloni scuri ed una polo a mezze maniche, di colore scuro e con strisce bianche, che stava in ginocchio all'altezza dei piedi di una donna riversa al suolo in una pozza di sangue. L'uomo con la camicia bianca, con grande sangue freddo, ha detto allo sconosciuto di restare calmo e di seguirlo. Quest'ultimo si è alzato e ha detto "calma, calma" e ha seguito l'uomo con la camicia bianca nella sala d'aspetto." (si veda pagina 12 della sentenza di primo grado).

Dalle testimonianze sin qui esposte si desume chiaramente che l'omicidio è avvenuto a seguito di un'aggressione durata alcuni minuti intercorrenti tra le urla della vittima e l'intervento prima della dottoressa CH. e dell'infermiera P. e poi dell'infermiere CA. (presente per caso nei pressi del Centro), alla cui intimazione di lasciare l'arma del delitto il V.P. aveva subito ottemperato, seguendo poi l'infermiere nella sala d'attesa.
Si desume inoltre dalla descrizione della scena del delitto che, come si vedrà anche oltre, la vittima non aveva possibilità di fuga, in quanto la stanza ove svolgeva la sua attività aveva un'unica porta d'ingresso e d'uscita e non aveva alcuna uscita di sicurezza; né vi erano nella stanza della compianta dottoressa P.L. dispositivi sonori di allarme o campanelli per allertare il personale fin dall'inizio del comportamento aggressivo o minaccioso dell'uomo.
Inoltre è emerso nel dibattimento che il personale addetto al centro di via Casale era tutto femminile ad eccezione dell'ausiliario B.A., che il giorno del delitto era assente perché in ferie e che, per quanto riferito dai testi, non era idoneo a svolgere le funzioni di addetto alla ricezione ed al controllo del pubblico in un centro ad elevato rischio quale era quello di via Casale.
In proposito il dottor M. S., responsabile del Centro Salute Mentale n. 6 della ASL di Bari, comprendente la sede di via Casale ha dichiarato in dibattimento che: "Questo signor B.A. ha costituito oggettivamente piuttosto un problema che non un tentativo di soluzione del problema, perché si trattava di una persona assolutamente inadeguata, inefficace. Lui stesso portatore di una serie di problemi sia organici, psichiatrici, assolutamente inadeguato a svolgere alcuna/unzione di front office, di filtro" (si veda pag. 10 del verbale stenotipico dell'udienza del 21.09.2017, poi confermate all'udienza del 29.11.2018).

3) Il luogo dell'omicidio: il Centro di Salute Mentale di via Casale.

Il luogo del delitto, il C.S.M. 6 di via Casale n.19, è risultato dall'istruttoria dibattimentale essere privo delle condizioni minime di sicurezza per tutti i lavoratori che vi prestavano servizio.
Il predetto Centro è stato oggetto anche di un sopralluogo in data 2 ottobre 2013 dagli ispettori del NIR (NucLE. Ispettivo Regionale), i quali hanno descritto nella relazione conclusiva del 22 ottobre 2013 acquisita agli atti i locali del predetto centro, ubicati al piano terra di uno stabile condominiale con accesso autonomo indipendente direttamente dalla strada.
Come risulta dalla relazione, acquisita in dibattimento, in sede di sopralluogo "gli scriventi constatavano la presenza all'ingresso di un videocitofono che però risultava non funzionante, in quanto la postazione interna non si udiva la voce proveniente da postazione esterna. Inoltre la porta d'ingresso al CSM risultava apribile dall'esterno semplice spinta, come peraltro indicato sulla stessa mediante un cartello riportante la dicitura "spingere la porta-aperto" contrariamente a quanto riportato nella relazione prof. n. 155939/AGT da 6/9/2013 sopra citata".
Dalla stessa relazione risulta che nella dichiarazione di abitabilità rilasciata dal Sindaco di Bari in data 22 1969 non era riportata la destinazione d'uso dei locali interrati dal CSM, ne risultava prodotta la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico servizio struttura sanitaria.
All'udienza del giugno 2017 sugli esiti del sopralluogo degli accertamenti svolti subito dopo l'omicidio in esame è stato ascoltato il dottor L.R., Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bari all'epoca dei fatti, il quale ha riferito sul punto "P.M: Nel senso, ecco sulle modalità di accesso al centro che cosa ha visto? Lei comunque quando ci fu l'omicidio dottoressa P.L. ha avuto accesso, anche come me, ai luoghi?
Dich L.R.: certo
P.M: l'ha colpita qualcosa in particolare, ha potuto osservare qualcosa in particolare?
Dich L.R.: no, l'assenza ... Diciamo non c'era, non era previsto un servizio né di portierato né di.... Non c'era neanche una guardia particolare giurata, cioè nel senso che si accedeva liberamente, non c'era, diciamo, un filtro all'ingresso. Questo era quello che emerse, diciamo."
(v.pag.9-10 del verbale d'udienza del 1.6.2017).

Lo stato dei luoghi e della sicurezza del Centro è stato descritto come privo di vie di fuga dalla D.ssa Nunzia A., già responsabile del C.S.M. di via Casale dal 2008 al 2010, la quale ha riferito che:
"In particolare, la sede di Via Tenente Casale, era una sede, secondo il mio punto di vista naturalmente, abbastanza inappropriata per le funzioni che doveva avere, perché nella nostra testa, un centro di salute mentale è un luogo dove le persone si possono incontrare e gli mancava assolutamente uno spazio di incontro con i pazienti. Era una sede al piano stradale, senza nessuna possibilità di fuga perché le stanze in cui lavoravamo erano sigillate ... Così come ha strutturato non era possibile avere un luogo di accesso; perché c'era una porta e da questa porta si accedeva al corridoio su cui si aprivano le stanze. Di fronte alla porta c'era una scrivania in cui in teoria, dovrà essere presente un usciere. Usciere che non c'era mai perché non c'era nella pianta organica. Era fatto in modo tale, per esempio che gli infermieri che sono la forza e la sicurezza dei centri di salute mentale fossero nella parte più lontana dall'ingresso" (v. Pagina 45 46 del verbale d'udienza del 16/11/2017) ed ancora, a pagina 47 del verbale di udienza ora citato "Non ci siamo mai sentiti soli e poi avevamo sempre nella nostra testa la possibilità di fuggire. Invece in via Casale la possibilità di fuggire io non l'ho percepita, non l'ho sentita. Era molto difficile scappare da quel posto".

Risulta dunque dalle testimonianze e dai documenti ora citati che nel Centro di Via Tenente Casale non vi erano particolari presidii sicurezza o controlli degli accessi da parte di un addetto a ciò preposto, mentre le vie di fuga erano pressoché inesistenti.
In proposito, il Dott. M. S. Responsabile del CSM di via Casale, escusso come teste all'udienza del 21.09.2017 ha riferito sulle condizioni di sicurezza del Centro e sulle aggressioni verbali e minacce al personale da parte di utenti del servizio, precisando che i problemi "si erano progressivamente intensificati nel corso del 2012 (v. pag. 4 verbale citato) anche in quanto "afferiva al servizio tutta una serie di utenza che era anche portatrice di una serie di bisogni sociali, di bisogni assistenziali" (pag. 5 verbale citato).
Il dott. S. ha riferito anche riguardo alla sede di via Casale che "ho assistito personalmente a diversi episodi di aggressione , di violenza sia agita, sia verbale sia aggressività manifestata verbalmente ...per esempio c'era un utente , insomma, che era in qualche modo...che aveva anche una serie di precedenti giudiziari, anche un po'..che veniva ripetutamente, si appostava vicino al servizio, arrivava lì minacciandomi con un temperino piuttosto che con un bisturi, bisturi che lui portava ... (V. pag. 6 verbale citato).
Udito nuovamente all'udienza del 29.11. I8 il Dott. S. ha riferito in modo più specifico degli episodi di minaccia e violenza agli operatori del CSM ed anche nei suoi confronti da parte del paziente G.S. e della prassi di non denunciare o segnalare gli episodi di minaccia ritenuti non eccessivamente gravi, nei seguenti termini:

"AVV. DM. - in due parole, da quando è stato trasferito il B.A. dal reparto gastroenterologia al C.S.M del San Paolo, in quel periodo di servizio al C.S.M del San Paolo sono avvenute aggressioni verbali o fisiche da parte degli utenti agli operatori che lei sappia o che le abbiano riferito di queste aggressioni?
DICH S. - io credo che siano ... no, che io sappia sono... anche direttamente a conoscenza di alcune, nel senso che alcune ... le ho anche subite io, sì, sono avvenute.
AVV. DM.- sono avvenute nel C.S.M durante il servizio del B.A.? Allora se sono avvenute mi deve dire come, quando e se sono state relazionate. Se lo sa, perché se lo sa qualcuno lo ha segnalato, se lo ha segnalato verbalmente o per iscritto ci dica anche chi è questo qualcuno. Se lei è stato aggredito personalmente al San Paolo durante il servizio del B.A. ci dica come e quando, la circostanza e tutto il resto, perché poi chiederemo al B.A., stiamo attenti, chiederà il Tribunale se ritiene.
DICH S.- io posso affermare questo in assoluta proprio coscienza ... il tasso di allarme, il quoziente di allarme del servizio, di tensione che si viveva rispetto alla possibilità che qualcuno arrivasse insomma ... che qualche utente arrivasse... non si è modificato durante il servizio del signor B.A., durante il servizio ... durante il periodo nel quale il signor B.A. ha prestato il servizio al San Paolo. Ricordo che in quel periodo questo... lo ricordo perché toccava me direttamente, c'era un utente del San Paolo che era diventato particolarmente aggressivo tanto che diciamo si era lui... si era... convinto di avere diritto a degli emolumenti, a dei sussidi a cui non aveva diritto e che si appostava al di fuori del servizio del San Paolo e poi successivamente lui questa stessa modalità l'aveva adottata... la adottò anche in via Casale con dei temperini, dei piccoli ... bisturi... e mi minacciava e minacciava in maniera molto evidente insomma c'erano anche... e ricordo poi... questo signore che in particolare diciamo si rese autore di questa serie anche di minacce rivolte nei miei confronti. Questo in maniera molto più specifica, poi ... anche in quel periodo al San Paolo o comunque in generale nel C.S.M si viveva uno stato di... di tensione, di allarme, di preoccupazione rispetto alla... agli utenti. Ricordo il nome di questo signore in particolare, perché poi diciamo era anche... ricordo anche il nome, si chiamava G.S., diciamo era un utente del servizio congiunto di un'altra persona che era a sua volta anche utente, successivamente poi ho appreso insomma che lui era deceduto insomma comunque poi questo signor A.G..
PRESIDENTE - diciamo quando questo signor A.G. ha minacciato lei, B.A. era presente?
DICH S. - Giudice, io questo... in particolare se quel giorno in cui è avvenuta questa cosa il signor B.A. era... le modalità con le quali questo signore mi minacciava lui ... mi aspettava ali 'uscita, all'uscita del servizio, e in quel momento mi minacciava, qualche volta entrava al servizio, peraltro perché veniva... gli veniva somministrata una terapia ali getting (fonetico) che gli veniva somministrata mensilmente e in quel momento lui non perdeva occasione spesso per rivolgermi delle minacce verbali ...
PRESIDENTE - ma fuori dal servizio vuol dire fuori dai locali dove c'è il servizio o nell'ingresso del...
DICH S.- quando lui veniva per la somministrazione della fiala la cosa all'interno del servizio, al di fuori del servizio lui poi mi aspettava ali 'uscita per rivolgermi queste... PRESIDENTE - altre domande?
AVV. DM. - vorrei sapere poi da quando fa trasferito dal San Paolo, dal C.S.M del San Paolo, al C.S.M di via Tenente Casale, se lei sa che ci sono state aggressioni verbali o fisiche durante la permanenza del... innanzitutto se ricorda la data in cui prese effettivamente servizio, se la ricorda, al C.S.M di via Tenente Casale e poi... allora una domanda alla volta, se lo ricorda quando prese effettivamente servizio.
DICH S.- credo fine 2012 grossomodo.
AVV. DM. - da questa data fino...
PRESIDENTE - stiamo parlando del B.A., avvocato.
AVV. DM. - sì, stiamo parlando sempre dello stesso soggetto, chiedo scusa signor Presidente, avrei potuto ripeterlo e non l'ho fatto. Stiamo parlando sempre del B.A.. Fino al giorno in cui successe il tragico episodio della signora P.L. per cui... era della dottoressa... pardon, P.L. per cui il B.A. purtroppo quel giorno era in ferie. In questi mesi sono state ... sono avvenute che lei sappia aggressioni verbali o aggressioni fisiche da parte degli operatori... da parte degli utenti o di qualche utente nei confronti degli operatori? Se sono avvenute all'interno o all'esterno che lei sappia.
DICH S.- del C.S.M di via Casale, della sede di via Casale, sì, sono avvenuti. AVV. DM. - ora, sono avvenute da parte di utenti nei confronti di chi?
DICH S.- nei confronti degli operatori.
AVV. DM.- e chi le ha denunciate? Chi operatori? Chi le ha denunciate? Non sono mai state ... e risulta agli atti, chiedo scusa. Lo lasciamo stare quello che risulta agli atti, lei dice: "Dagli operatori" ci dica quale operatore gliel'ha riferito. Chi è stato l'operatore aggredito?
DICH S. - adesso io non riesco a collegare temporalmente in maniera precisa, però c'erano le segnalazioni che la stessa dottoressa P.L. aveva fatto ...
AVV. DM. - no queste erano precedenti, chiedo scusa. Io di cosa sto parlando? Del periodo di prestazione di servizio ...
DICH S. - ho precisato che non le collocavo ... sì, sono avvenute. Le stesse per esempio riferite al signor A.G. di cui le dicevo prima, non... molte non venivano denunciate ...
AVV. DM. - chiedo scusa dottore, io non sto parlando di denunce, io sto parlando di segnalazione, sia pure verbali.
PRESIDENTE - alla Asl? Segnalazioni a chi? Alla Asl?
AVV. DM. - al responsabile. Segnalazioni, sia pure verbali, come lei dice. Perché lei ha appena detto: "Sono avvenute" se sono avvenute gli operatori li conosce, allora ci dica quali operatori, sia pure verbalmente, quale degli operatori, sia pure verbalmente, ha segnalato a lei delle aggressioni verbali o fisiche durante il periodo di prestazione di servizio del B.A..
DICH S.- intanto le posso testimoniare di quelle ricevute direttamente da me.
AVV. DM. - non prima, stiamo parlando ... in quel periodo.
DICH S. - nel periodo... nel periodo successivo all'assegnazione del signor B.A. alla sede di via...
AVV. DM. - direttamente da lei. DICH S.- sì.
AVV. DM. - allora ci dica, non sono mai stati segnalati, non le conosciamo che io sappia almeno.

DICH S. - ma ripeto, questa è una... probabilmente è stata una mancanza anche però non era abituale perché guardi, in un servizio comunque di igiene mentale, in un servizio tipo il nostro la... l'intreccio a volte molto... che si rende a volte inestricabile tra patologia mentale e comportamenti trasgressivi o al limite ...
AVV. DM. - e questo lo ha già detto, lo ha già detto, non faccia ripetere ... PRESIDENTE - però facciamolo finire.
AVV. A. - però, Presidente, chiedo scusa, se viene fatta la domanda deve essere data la possibilità al teste di rispondere compiutamente anche per chiarezza del verbale.
AVV. DM. - non era questa la domanda e non è questa la risposta ma per me non ci sono problemi, era per il Tribunale.
DICH S. - sinceramente capisco la sua difficoltà, diciamo la posizione che lei esprime, però io vorrei un po' cercare di rappresentare quella che per noi è una prassi diciamo. Una modalità in maniera troppo apertamente difensiva rispetto all'utenza non facilita la costruzione di... l'instaurarsi di quel minimo di rapporto di fiducia, di alleanza, che all'inizio... che è una condizione preliminare assolutamente necessaria per... intanto per esempio iniziare a decodificare la domanda che ci può essere, perché dietro anche un comportamento violento a volte questo per noi non esclude il fatto che ... pensiamo ai tossici, non so, i tossici sono insomma abbastanza frequentemente autori di comportamenti ... però che ci sia al fondo una condizione di sofferenza, di dolore, diciamo di patologia, questo per noi è evidente. Un approccio molto antagonista, molto... non aiuta a costruire quel minimo di rapporto per accedere poi a livello un po' più... e quindi questo è il motivo per cui per noi la ... orientarsi nel senso subito della denuncia tout court alle prime battute non è una modalità che noi consideriamo anche ... buona prassi.
PRESIDENTE- diciamo, dato per scontato che lei dice che c'è un livello diciamo di tolleranza di certi comportamenti maggiore, la domanda è nel senso: episodi che vanno al di là di questo livello di tolleranza ci sono stati e sono stati diciamo riferiti a lei in via Tenente Casale? Cioè, percosse, gente che metteva le mani addosso, minacce ... se queste sono normali, se voi le ritenete normali per andare oltre, per denunciare, questo deve chiarire. Diciamo qual era il livello di tollerabilità e se ci sono episodi che sono andati oltre a lei segnalati.
DICH S.- la soglia non veniva definita in maniera standard e univoca, però... di volta in volta ...
PRESIDENTE - scusi dottore, lei sa che ci sono...

DICH S. - comunque che io sappia sì.
PRESIDENTE - dottore, lei sa che ci sono delle linee guida per la sicurezza degli operatori che erano state diffuse che risalgono al 2007 diffese dalla Asl?
DICH S.- sì.
PRESIDENTE - quindi lei era a conoscenza?
DICH S.- sì.
PRESIDENTE - allora diciamo queste linee guida sono lo standard minimo di sicurezza. Sostanzialmente ci sono episodi che vanno al di là di questo standard che sono stati riferiti? Se un paziente diciamo la minaccia, per lei è una cosa normale o è una cosa che va segnalata?
DICH S. - se viene reiterata e letta all'interno di un contesto un po' più personalizzato allora si decide di volta in volta insomma se questa cosa va segnalata o meno.
PRESIDENTE - quindi questo spiega perché magari certi comportamenti normalmente ritenuti minacciosi non vengano segnalati.
DICH S. - sì.
PRESIDENTE - e comportamenti invece particolarmente minacciosi ci sono stati? A lei sono stati riferiti?
DICH S.- da parte delle infermiere ricordo che spesso venivano segnalate anche quando si recavano a volte in visita domiciliare tanto che avevamo adottato in maniera un po' più sistematica la modalità di andare sempre in coppia, di andare sempre in due, non andare mai da soli preferibilmente quando c'era la possibilità di affiancare un operatore di genere maschile, questa era una modalità... le infermiere che erano in servizio... C.M., P., la M. anche, insomma le infermiere che erano ...
PRESIDENTE - questi episodi avvenivano nelle visite domiciliari o anche all'interno del servizio?
DICH S. - anche all'interno del servizio." (si vedano pag.18-22 verbale stenotipico udienza del 29.11.2018)

In relazione a tali episodi è stata acquisita in dibattimento una congrua documentazione, cui si rinvia.

L'episodio 8.10.2012 aggressione alla D.ssa C.
Nel corso dell'istruttoria è stato approfondito l'episodio verificatosi in data 8.10.2012 relativo all'aggressione nei confronti della D.ssa L. CH., avvenuto all'interno del Centro di Via Tenente Casale , ove si era presentato nella mattinata un soggetto già utente del centro, un giovane del Gambia di nome M.B.K., di circa vent'anni, il quale, al rifiuto della dottoressa CH. di fornirgli la somma di 10 euro si impossessava del cellulare della stessa ed al tentativo di costei di riprenderlo le stringeva forte la mano procurandole delle escoriazioni e poi allontandosi dopo aver scaraventato il telefono per terra, rendendolo inservibile.
Per tale episodio la D.ssa CH. sporgeva denunzia in pari data ai Carabinieri della Stazione di Bari Scalo e dopo due giorni, in data 10.10.2012 il Dott. S., quale responsabile del CSM 6 comprendente via Casale con comunicava l'episodio ai responsabili della ASL, tra cui il Direttore generale CO., ed allegava la denuncia scrivendo testualmente:
"Si comunica che in data 8/10/2012 presso la sede di via Tenente Casale del CSM 6 si è verificato l'aggressione ai danni della dottoressa L. CH., medico psichiatra in servizio presso il suddetto CSM, da parte di una persona conosciuta al Centro, in passato utente dello stesso.
Nel corso della suddetta aggressione, finalizzata essenzialmente alla richiesta di denaro, il soggetto in questione a causa del fermo rifiuto ad acconsentire a tale richiesta, ha cominciato ad agitarsi e a gridare, si è impossessato il telefonino appoggiato sulla scrivania, e, dopo un tentativo effettuato dalla dottoressa di riprendere il possesso, si è verificata una colluttazione con conseguenti escoriazioni sulla mano sinistra della stessa conclusasi con il lancio violento del telefono al suolo e conseguente danneggiamento e la fuga del ragazzo.
Tale aggressione è dovuta alla mancata sicurezza degli ambienti di lavoro, a causa del facile accesso da parte di chiunque al Servizio, sia per la conformazione non funzionale degli spazi dell'ambulatorio, che per l'assenza di personale di controllo.
Questa condizione di lavoro rende tutti i dipendenti vulnerabili e a rischio e si ripercuote in senso negativo sulla qualità del proprio operato.
Si allega copia della denuncia effettuata presso la Stazione C.C. Bari Scalo
".

A seguito di tale episodio, in data 23.10.2012, il Dott. DM., quale responsabile del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) della Asl Bari indirizzava al direttore della Sanitaservice 'Asl Bari- società in house che gestisce il servizio di ausiliariato, pulizia, facchinaggio e portierato per la predetta Asl e per conoscenza diretta al Direttore Sanitario Asl Bari e al responsabile del CSM n.6 Bari Nord Asl BA una nota avente ad oggetto una "richiesta urgente di un portiere e di un ausiliario socio sanitario per il CSM n.6 Bari Nord sede di via Tenente Casale Bari".

È opportuno riportare il testo da predetta nota per la rilevanza che assume nel comunicare anche al Direttore sanitario della ASL la necessità urgente di un servizio di portierato presso il Centro di via Casale.
Si legge, infatti, nella citata nota: "Con la presente si chiede che, con urgenza, sia fornito di un usciere la sede del CSM in oggetto, in quanto il sottoscritto è venuto a conoscenza del fatto che tale sede è sprovvista di alcun tipo di personale che sovraintenda alla stanza di attesa del servizio e alle mansioni di un ausiliario socio sanitario.
Ciò ha comportato ultimamente spiacevoli episodi di aggressione da parte dell'utenza.
Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro.
Il responsabile che legge per conoscenza, è pregato di organizzare adeguatamente servizio in attesa dell'assegnazione, per evitare che si ripetano gli episodi trascorsi 
".

A seguito di tale comunicazione il Direttore Sanitario della Asl aveva disposto il trasferimento dell'ausiliario Antonio B.A. presso il CSM del S.Paolo, senza tuttavia acquisire il preventivo parere del direttore del D.S. M. Dott. DM., il quale, con nota del 31/10/2012, firmata anche dal dottor S., aveva espresso parere sfavorevole e chiedeva la revoca del provvedimento di trasferimento del B.A..
Quest'ultimo, ausiliario proveniente dal reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale San Paolo di Bari, era un soggetto affetto da problemi psichiatrici, come riferito dal Dott.S. ed inoltre secondo quanto accertato dai funzionari del Nucleo Ispettivo della Regione Puglia (N.I.R.) non era stato informato e informato sui rischi inerenti l'attività del CSM e sulle misure di prevenzione, in contrasto con quanto disposto dal comma 4 lett.B dell-art.37 del D.lgs 81 del 2008.
Risulta anche dagli atti che con nota del 21 novembre 2012 il Responsabile del CSM 6 Dott. S., informava il Direttore del DSM Dott. DM. che : "ad oggi non è pervenuta nessuna nota di revoca del trasferimento del signor B. come da lei richiesto, in accordo col sottoscritto, in data 2111/2012; similmente non vi è stato finora alcun riscontro alla richiesta di un portiere e di un ausiliario inoltrata alla Sanitaservice in data 23/10/2012".
In data 23 novembre 2012 il dottor DM. reiterava la richiesta urgente di un ausiliario e di un usciere alla Sanitas Service e con nota del 4.12.2021 disponeva l'assegnazione del B.A. al CSM di via Tenente Casale nell'attesa della risposta alla richiesta di revoca della disposizione di servizio che lo assegnava al CSM 6.
Tuttavia il B.A. si rivelava presto inidoneo alle mansioni per le quali era stato trasferito a via Casale , come riferito, in aggiunta alle dichiarazioni del Dott. S. innanzi riportate, anche dalla D.ssa CH. nella sua deposizione del 21.9.2017, in cui ha affermato riguardo al B.A., che costui fu mandato come soggetto che facesse filtro, facesse il portiere, e che tuttavia: " si, che era una persona con molte difficoltà a sua volta, cioè veramente tante per cui diciamo non molto affidabile. Persona a cui non si poteva chiedere di fare filtro lui stesso.
AVV: LF.: Quindi anche quest'attività che lei adesso ci ha descritto, semplicemente quella di tenere la porta chiusa, di aprire materialmente la porta, di verificare chi si presentava, se era un malintenzionato, se era un paziente, B.A. la svolgevano o non la svolgeva?
DICH: CH.: No.
AVV:LF.: Non la svolgeva?
DICH: CH.: Non la svolgeva. 
" ( si veda pagina 48- 49 verbale stenotipico del 2 l. 9.2017).
La teste CH. ha precisato che "Dopo soprattutto quell'episodio che aveva denunciato io stessa, che mi aveva molto spaventata e che aveva creato allarme un po' in tutti. Quindi se ne era discusso, se ne parlava, si cercavano soluzioni del tipo di tenere la porta chiusa e non aperta, ma non sempre riuscivamo a farlo perché poi non c'era nessuno che andasse ad aprire. Nel momento in cui la chiudevamo all'esterno e abbiamo provato a farlo per qualche tempo, poi però qualcuno doveva continuamente andare dall'infermeria ad aprire la porta e creava ulteriore disagio.( Si veda pagina 48 del verbale innanzi citato).
All' udienza del 29.11.2018 la D.ssa CH. ha anche precisato che anche dopo il trasferimento del B.A. vi furono episodi minacce agli operatori di via Casale da parte degli utenti nei seguenti termini:
PRESIDENTE - facciamo precisare al teste. Quindi ci sono stati ulteriori episodi di minacce di...
DICH CH. - minacce verbali senz'altro, ho detto, aggressioni fìsiche come quella subita da me non lo ricordo, almeno nei miei riguardi, quindi... ma sicuramente che persone entrassero con fare minaccioso e diciamo senza nessuna possibilità di bloccarli è successo anche dopo l'assunzione diciamo... il trasferimento del B.A..
P.M - non ho altre domande
.PRESIDENTE - va bene, ha chiarito. Possiamo liberare il teste, grazie dottoressa, può andare.
 "(v.pag. I 5-16 verbale stenotipico).

A testimonianza della mancanza di sicurezza per gli operatori del Centro di via Casale, in data 18.05.2013 meno di quattro mesi prima dell'omicidio P.L., il Dott. S., responsabile del CSM, inviava altra nota al Direttore DSM DM., avente ad oggetto "Segnalazione situazioni a rischio per gli operatori. Richiesta provvedimenti urgenti"', riferendo quanto segue "Già più volte in passato, come testimoniato dal carteggio che si allega, si sono segnalate situazioni di rischio a cui sono stati esposti gli operatori delle sedi del CSM 6 di San Paolo e Libertà, da parte di malintenzionati, utenti e non. Segnalazioni rimaste senza alcun riscontro, mentre purtroppo è perdurato lo stato di allarme denunciato. Negli ultimi mesi infatti si sono susseguite ancora una lunga serie di episodi preoccupanti: pesanti aggressioni verbali, minacce ed intimidazioni rivolte ad operatori. Episodi spesso avanzati fin sul ciglio di possibili incidenti e sfociati, varie volte, in richieste di interventi delle Forze dell'Ordine, anche se, su consiglio delle stesse, non ne sono seguite denunce scritte resta tuttavia la criticità rilevante del tempo intercorrente tra la richiesta di intervento ed il suo concretizzarsi.
Si rinnova, pertanto, la richiesta urgente di un provvedimento volto a ridurre il rischio descritto. Per esempio l'assegnazione ad entrambe le sedi del Centro di una guardia giurata, che possa avere un certo effetto deterrente verso il possibile degenerare di alcune situazioni
".
La richiesta di un servizio di guardia giurata sopra riportata era stata inoltrata il 22.05.2013 dal DOTT. DM. ai vertici della ASL, Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, con la nota di prot.91353/UORI I, che si trascrive:
Richiesta di un servizio di guardia giurata presso i presidi del S.Paolo e Libertà del CSM.
"Si fa seguito alle allegate note del CSM n.6, il quale segnala la necessità, condivisa dallo scrivente, di un servizio di guardia giurata nelle sedi in oggetto.
A tutti è noto l'alto grado di devianza sociale che caratterizza i rioni su menzionati, a cui si aggiunge la particolare natura dell'utenza del DSM
Tale situazione è resa ancor più cogente dalla mancanza di portieri che, pur richiesti alla Sanitaservice non sono stati assegnati. Si chiede quindi che le SS.LL. accolgano la richiesta ed inviino cortese riscontro"


La richiesta del servizio di guardia giurata formulata dal Dott. S. ed inoltrata dal Dott. DM., di cui innanzi, era stata ricevuta dal Direttore Generale Dott. CO. per sua ammissione, con la precisazione di averla inviata al Direttore Amministrativo Dott. MA., che a sua volta l'aveva girata al Dott. DP. dell'Area Patrimonio, con la richiesta scritta a mano: "quanto ci costerebbe orientativamente?"
Il Dott. MA., udito come teste all'udienza del 29.03.2018 ( si vedano pag. 44-45 del verbale stenotipico) dopo aver riconosciuto come propria la annotazione a penna "quanto ci costerebbe orientativamente?" apposta sulla richiesta del servizio di guardia giurata del 22.05.2013 sopra citata, ha affermato che inizialmente vi era stata la richiesta solo del portierato " soddisfatta con un portiere della società in house" ossia la Sanitaservice e poi ha ricordato che "c'era una difficoltà e che era stato chiesto del personale alla struttura" ( v.pag.44 verbale stenotipico) e che di tale circostanza egli aveva parlato con il Direttore Generale almeno 4-5 mesi prima (ossia dopo le aggressioni alla D.ssa CH. e alla stessa D.ssa P.L. nel 2012) e ciò "perché non si sentiva il personale sicuro", precisando che la persona messa " a fare il portierato" ovvero il B.A. "non la ritenevano idonea", come pure gli aveva riferito il Direttore Generale.
Si riportano pag. 44-46 del verbale stenotipico del 29.03.2018 da cui si evince che fu il Direttore Generale CO. a parlare al MA. della situazione di via Casale, ove si erano verificate aggressioni al personale ( che il teste definisce eufemisticamente "dijjìcoltà ") che, non si sentiva al sicuro, e del malcontento degli operatori di quel centro per l'assegnazione del B.A., di cui i responsabili del CSM avevano chiesto la revoca:

"... ..P. C. AVV. LF. - Buongiorno dottore, lei dice che del contenuto di questa nota lei ha parlato con il direttore generale, in particolare ha detto che prima di questa nota, se ho capito bene, con il direttore generale le era stato ... aveva avuto occasione di parlare delle richieste che provenivano dal c.s.m., ma a lei non era arrivato nulla di formale?
DICH MA. - No.
P. C. AVV. LF. - È così? DICH MA. - Sì.
-P. C. AVV. LF.-Ho capito bene?
DICH MA. - Sì.
P. C. AVV LF. - Cosa le ha detto il direttore generale, prima di questa nota, lei che sapeva?
DICH MA.- Che ... ora... mi affido un attimino al ricordo, che c'era una difficoltà e che era stato chiesto del personale alla struttura, e che noi avevamo...
P. C. AVV LF. - Scusi dottore, difficoltà che vuole dire?
DICH MA. - Sì, allora, la difficoltà è dovere fare un attimino anche da setaccio rispetto alle esigenze, perché se lei fosse presente in azienda, tutti i giorni vedrebbe che tutti i distretti socio sanitari, i dipartimenti di salute mentale, qualsiasi struttura, e noi avevamo 155 siti prodottivi, ciascuno riteneva che più degli altri avesse bisogno di guardiani e ...
P. C. AVV LF. - Dottore, lei ha fatto il commento ma non mi ha detto il fatto. Il fatto è il direttore generale, quando le rappresenta la situazione del c.s.m., che cosa le dice, visto che lei ha detto che ne volte parlato, prima, che le dice?
DICH MA. - Sì, ne avevamo parlato, credo, almeno quattro o cinque mesi prima, più o meno, e era delle esigenze che la struttura lamentava che c'era una carenza di tipo sociale, delle persone che ... P. C. AVV LF. - Dottore, faccia uno sforzo, che significa carenza di tipo sociale, c'erano stati problemi di aggressione al c.s.m., e lei la definirebbe carenza di tipo sociale?
DICH MA. - Sì, perché dipende da aggressione, che cosa si intende, perché per me aggressione è pure parlare in maniera orlata, e è ... non è una aggressione fisica, ma per alcune sensibilità è un aggressione anche quella, allora se prendiamo l'accezione o di aggressione nella sua globalità, allora era una aggressione, ma aggressioni avvengono anche nel distretti, se lei sentisse le parolacce che volano e le ...
P. C. AVV LF. - Quindi le fa detto di aggressioni, le fu riferito che c'erano state aggressioni?
DICH MA. - No, che c'erano ... io ho detto che c'erano delle difficoltà, perché non si sentiva il personale sicuro e noi... però abbiamo messo una persona a fare il portierato. Dopo di questo portierato non si era più parlato di problemi.
P. C. AVV LF. - Un attimo solo, innanzitutto voglio capire, siccome lei non sapeva niente, ma ci ha detto che quattro o cinque mesi ne aveva parlato con il direttore generale, e ha fatto adesso lei anche riferimento a aggressioni, le fa detto che tipo di segnalazioni arrivavano dal c.s.m. esattamente, lasci perdere il commento, questo l'ha già detto?

DICH MA. - Non ricordo esattamente, c'era il problema che lamentavano le esigenze di mettere del personale, e si parlava inizialmente di portierato, e che questa esigenza era stata soddisfatta attraverso la collocazione di una persona della società In House.
P. C. AVV. LF. - Lei sa chi è questa persona?
DICH MA. - No, non mi ricordo. Persona che tuttavia, quando ne stavamo parlando, non la ritenevano idonea, o che comunque volevano un'altra persona.
P. C. AVV. LF. - Questo chi glielo disse?
DICH MA. - Quando ne parlavo con il direttore generale.
P. C. AVV. LF. - Quindi il direttore generale le disse che era stata assegnata a un certo punto una persona, ma che questa persona non era gradita?
DICH MA. -Non era...
P. C. AVV. LF. - Era ritenuta idonea?
DICH MA. - Non era gradita, sì, perché adesso non ricordo esattamente le parole, il senso era che non erano soddisfatti, ma tuttavia, da quell'epoca di collocazione di questa persona, non si era più lamentato il dipartimento, che ne abbia io contezza ...
P. C. AVV. LF. - Questo chi gliel 'ha detto che non si era più lamentato, per esempio lei non sa che aveva chiesto proprio la revoca di quella assegnazione, dell'ausiliario, come risulta dagli atti?
DICH MA. - Che io ne abbia contezza, non sapevo, per me la questione era tacitata, di tal ché quando noi abbiamo fatto la richiesta prima della gara della guardiania, il dipartimento non ha rappresentato niente, è chiaro che se il dipartimento scrive direttamente alla società In House, e interloquisce con quella, con la direzione sanitaria, senza mettermi a parte ... ".
Dalla testimonianza Dott. MA. s1 evince chiaramente che il direttore generale fosse a conoscenza della circostanza che la persona inviata nel centro di via Casale per svolgere servizi di portierato era ritenuta inidonea dal personale che vi lavorava, tanto che lo stesso Direttore riferiva di tale malcontento al Dott. MA..
La richiesta di un servizio di portierato, pur se ritualmente portata a conoscenza dei vertici della ASL, tra cui lo stesso Direttore Generale non trovava altro seguito se non il passaggio da quest'ultimo al Dott. MA., che l'aveva girata al Dott. DP. per avere chiarimenti sull'eventuale costo di tale servizio.
Lo stesso MA., su domande del PM, spiega come si poteva fare l'ampliamento della gara e smentisce la tesi di CO. sui vincoli di bilancio, chiarendo che la riduzione dei costi che in base alla "spending revvievv" guidava l'azione amministrativa del D.G. ed era una scelta strategica ( cioè discrezionale entro i tetti di spesa e quindi modificabile): (da pag.39-40 verbale stenotipico del 29.3.2018):

Controesame del teste MA. a cura del Pubblico Ministero
P. M - Volevo chiederle una cosa: considerata la delicatezza della richiesta che le perveniva, e visti tutti i vincoli di bilancio che ci sono e le questioni che si erano poste, non è che una vicenda del genere viene trattata, quanto costa orientativamente, e la risposta poteva essere all'incirca ... qua stiamo parlando di una... di fare un capitolo di gare, di capire se è possibile ... la valenza di questa annotazione che lei ha posto in carico, perché non ha fatto una lettera formale, non si è informato sui costi, il modo di procedere era questo in base alle annotazioni, rispetto a una lettera che evidenziava una problematica di questo tipo, poi per orientativamente che cosa si intende? I soldi c'erano, non c'erano, c'erano fino a una certa cifra?
Io, ricevendo questa annotazione non avrei capito francamente! Vorrei che mi chiarisse questo aspetto.
DICH MA. - Bisogna entrare in una dinamica amministrativa, che ovviamente non è di tutti, quelle annotazioni vengono assunte a protocollo, e quindi diventano ufficiali come infatti c'è la mia firma con la mia qualità, la mia richiesta e la data con coi viene mandata, per cui se io o faccio una mail nel circuito e la mando con quella nota, resta comunque una nota che all'evidenza della mia segreteria, la quale evidentemente se non arriva risposta, può essere sollecitata.
P.M :Questo da un punto di vista squisitamente pratico! È ovvio che le scelte sono scelte strategiche, e allora io domando orientativamente quanto costa per avere un'idea del costo, da condividere con la direzione generale sulla possibilità di sposare l'aspetto finanziario con la necessità della azienda, e orientativamente non è lo spaccato ... mi serve per conoscere che se il costo si aggirava - lo dico giusto per esempio - sui 50 mila euro, era un costo abbordabile, quindi si sarebbe parlato immediatamente con il direttore generale per dire "guarda, siamo nell'ordine di 50 mila euro, non c'è nessuna preclusione" perché quella della spending revievv è un concetto o di carattere generale, l'importante che siamo dentro la riduzione dei costi, riduzione dei costi che abbiamo sempre rispettato, per cui il problema non si poneva, e quella che era una valutazione di costo, diventava poi una valutazione strategica, sull'opportunità o meno di fare,..", .. quanto al capitolato, francamente non è difficile, perché si tratta di... rispetto a un disciplinare che rimane costante, e a un appalto, l'introduzione di un elemento in più, che è quello della configurazione del bisogno, su quella particolare struttura, cioè il disciplinare di gara rimane lo stesso, si ritira l'avviso, si mette l'altra paginetta relativamente alla c.s.m., si aumenta il tetto di spesa... si aumenta il tetto a base o d'asta e si fa la gara, quindi non...
P. M - poi la delibera che venne assunta, riguardava comunque gli ospedali?
DICH. MA. - Non riguardava tutto, tutti quelli che avevano fatto una proposta, una richiesta di adeguamenti, di supporto del guardiania.
P. M - quindi non c'erano comunque centri di igiene mentale?
DICH. MA.- No, perché non era stata formalizzata, così come è stata formalizzata il 18... la data della lettera del dottor DM., è stata formalizzata l'esigenza, questo non lo sapevo né io come direttore amministrativo, né...
P. M - lei la prima volta che ha saputo del problema, è stata con questa lettera di DM.?
DICH. MA. - Esattamente, perché se ne era parlato con il direttore generale, verbalmente, perché non erano state indirizzate a me altre lettere, ma probabilmente si ritenèva circa in parte superato, perché avevamo messo una figura di portinaio della società In House, e non era stato sollevato in quel momento, è chiaro che poi il divenire c'è stato il tragico evento, ma immediatamente dopo...
 "

E' dunque stato accertato senza ombra di dubbio che, al momento dell'aggressione mortale alla dottoressa P.L., nel CSM di via Casale non erano presenti né un servizio di portierato, né una guardia giurata e neanche personale medico o infermieristico maschile, essendo le operatrici del Centro esclusivamente donne.
Ciò in quanto l'ausiliario B.A., ritenuto idoneo alle mansioni di filtro o di portierato e della cui assegnazione al CSM di via Casale era stata chiesta la revoca, era assente per ferie da settimane e non era stato sostituito da alcuno.
Inoltre, è stato accertato che nessun altro addetto era stato assegnato al CSM in quel periodo, in quanto l'ausiliario menzionato nella nota prot.6699/Sanita service indirizzata al Direttore generale della ASL e prodotta in copia conforme dal Dott. CO. all'udienza del 21.1.2021, non poteva che essere il "dipendente Ospedaliero" B.A., che fu inviato dalla ASL secondo
la detta nota e che fu effettivamente assegnato al CSM di via Casale dal 17.12.2012. In proposito, il responsabile della Sanitaservice dell'epoca, dott. DN. ha precisato che il personale della società veniva inviato nelle varie strutture solo con ordini scritti e tuttavia non è stato acquisito agli atti nessun ordine scritto che assegnasse al CSM di via Casale un'unita di personale diversa dal B.A..
Inoltre, il Direttore Amministrativo Dott. MA. (v. verbale udienza del 29.03.2018 e 29.11.2017) ha riferito di aver parlato con il Direttore Generale CO. della situazione del CSM di via Casale quattro o cinque mesi prima del!'omicidio, riferendogli che il personale del servizio non si sentiva sicuro.

All'udienza del 29.11.2018 ( si veda Pag. 29 e ss)- stato sentito come teste Gianfranco CR., all'epoca dei fatti ispettore in servizio allo SPESAL dell'Asl di Lecce, che ha riferito sugli accertamenti svolti e sulla conseguente relazione del 25 settembre 2013 che aveva redatto con i colleghi S. e l'altro ispettore T. (relazione confermata dal teste ed acquisita al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti), nei seguenti termini:

"P.M - lei diciamo è stato citato come testimone per questa relazione del 25 settembre 2013 che fece con S. e l'altro ispettore, come mai fu redatta questa relazione che poi è stata acquisita agli atti, appunto? Ci spieghi questo.
DICH G.F.- allora, perché noi siamo componenti del NUCLEO ispettivo regionale che è presso la Regione Puglia, per cui per alcuni casi particolari ... questo NUCLEO ispettivo fa delle indagini interne, quindi c'è stata commissionata una indagine interna dalla Regione Puglia, dall'assessore, e quindi... su tre punti ben precisi che sono quelli per i quali abbiamo poi redatto la relazione e depositato sia in Procura per l'adempimento dell'articolo 331 chiaramente del Codice e de/l'articolo 22 del 758 del '94 affinché si possano emettere prescrizioni del caso da parte dello SPESAL competente di Bari per l'estinzione poi dell'eventuale contravvenzione accertata.
P.M - Presidente, voglio precisare una cosa diciamo ma è anche agli atti altrimenti poi la produco, che il procedimento aperto in seguito alla violazione delle prescrizioni di cui al decreto 758 del '94 a carico del dottor CO. e per il quale poi sono dettate le prescrizioni di quella relazione, è stato stralciato e archiviato perché poi il centro ha chiuso, quindi sostanzialmente l'azienda sanitaria non adempì alle prescrizioni perché chiuse direttamente il centro, quindi quello stralcio procedimentale è stato archiviato e quella relazione che poi diede origini alle prescrizioni è stata prodotta diciamo, è stata prodotta in copia però il procedimento riguardava la violazione delle prescrizioni sul lavoro, è stato archiviato perché poi il centro fu sostanzialmente chiuso, quindi si ritenne di non adempiere ma di recedere se non ricordo male, " Ed ancora lo stesso teste rispondendo alle domande ha aggiunto (v. pag. 30-32 verbale stenotipico citato):
"PRESIDENTE - può dire in pochissime battute qual era l'oggetto di questa relazione e che cosa avete accertato? Molto brevemente.
DICH CR. - intanto i tre punti che ci furono chiesti dalla Regione furono la sicurezza dei lavoratori presso il CSM, l'idoneità del documento...
PRESIDENTE - scusi, ci può dire perché siete intervenuti? Perché la richiesta vi è stata formulata, se era un evento particolare ...
DICH CR. - no, c'è stata formulata ... almeno i quesiti che la Regione Puglia ci ha posto sono proprio questi, senza motivarci' il perché, dicendo solamente che ci sono state delle
segnalazioni da parte dell'organizzazione sindacale e dei lavoratori e quindi per quello hanno commissionato questa indagine.
PRESIDENTE - segnalazione di che tipo?
DICH CR. - non è in atti la segnalazione, loro ci danno solo l'incarico di effettuare questi controlli e relazionare all'assessore, ed è quello che abbiamo fatto in quella relazione dettagliata.
PRESIDENTE-quindi siete stati inviati a... dove?
DICH CR.- siamo venuti qui a Bari quindi siamo andati presso la direzione generale, siamo venuti ben due volte, la prima se non sbaglio verso fine settembre dove abbiamo in quell'occasione...
PRESIDENTE - di che anno?
DICH CR. - del 2013. E abbiamo acquisito alcuni documenti presenti al momento e abbiamo... non potendo visionare i luoghi ... il luogo del CSM di via Tenente Casale dove poi è successo quello che è successo, non abbiamo potuto visionare perché erano al momento sotto sequestro, una parte di quei locali, per cui dovevano reperire le chiavi per poter entrare e abbiamo rinviato ad un secondo sopralluogo che abbiamo fatto poi il 2, se non sbaglio 2 ottobre, primi di ottobre sempre del 2013 per fare ... per accertare e quindi/are una verifica ispettiva sui luoghi teatro dell'evento e in quell'occasione abbiamo accertato quello che poi abbiamo indicato in relazione sulla non conformità alle norme di sicurezza di quei locali. Oltre chiaramente agli altri quesiti formulati dalla regione sulla idoneità o meno del D.V.K e sui rischi se erano stati individuati o meno in quello stesso D.V.R.
PRESIDENTE - cioè voi riteneste non idonei questi documenti di valutazione dei rischi?
DICH. CR. - sì.
PRESIDENTE - e questo lo... non erano idonei, voi li avete ritenuti idonei il documento...
DICH. CR.- no, no, assolutamente no.
PRESIDENTE - l'ultimo profilo che ha detto che riguardava ... l'ultimo quesito vostro qual era?
DICH. CR.- era la sicurezza del C.S.M, il documento di valutazione dei rischi se era idoneo o meno e l'altro quesito era gli adempimenti posti in essere dal direttore generale a seguito delle denunce relative al problema sicurezza effettuate dall'organizzazione sindacale e dai lavoratori, quindi che cosa aveva fatto il direttore generale a seguito di queste lamentele, di queste lagnanze.
PRESIDENTE-e queste lamentele risalivano a prima dell'omicidio della dottoressa P.L. o dopo?
DICH.G.F.- noi siamo stati incaricati a settembre 2013, quindi subito dopo l'evento, per cui l'incarico ci è stato dato il 20 credo, il 20 o il 22 settembre e quindi riguardavano immagino ...
PRESIDENTE- quindi voi avete esaminato la situazione successiva all'omicidio.
DICH. CR.- sì.
PRESIDENTE- dell'epoca precedente non vi siete occupati.
DICH. CR. - dell'epoca precedente abbiamo solamente potuto esaminare la documentazione che c'era in azienda quindi agli atti, documentazione precedente relativa proprio alla valutazione dei rischi, alle relazioni fatte da vari... da vari organi della Asl di Bari, abbiamo acquisito tutta la documentazione per poter dare una risposta completa al quesito posto dalla Regione.
PRESIDENTE - lei ricorda se tra i documenti che avete esaminato vi era una raccomandazione, delle linee guida sulla sicurezza degli operatori nei centri?
DICH. CR. - sì, sì e fu quella la prima cosa che è stata presa in esame, le raccomandazioni del Ministero della Salute del 2007 che non erano state prese in considerazione, tani'è vero che subito dopo il nostro sopralluogo se non erro il direttore generale aveva previsto, come indicato nelle relazioni, la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc che si occupasse di questo problema e indicasse quali misure poter adottare o meno come suggerito appunto da quella raccomandazione imponendo tra l'altro che il lavoro si completasse entro sei mese dall'istituzione di questo gruppo di lavoro.
P.M - Presidente, chiedo scusa, a questo proposito io vorrei produrre diciamo la documentazione... il fatto che all'esito della relazione ispettiva che è stata prodotta, gli ispettori individuarono una serie di violazioni al Testo Unico 81/08 a carico del dottor CO. che concernono diciamo anche i fatti di causa oggetto poi, ripeto, di questa separata iscrizione e archiviazione per la chiusura del centro e quindi volevo produrre il provvedimento di...
PRESIDENTE - quindi sono violazioni che furono accertate nei confronti di CO..
P.M - poi sono state stralciate per la chiusura del centro. Perché la relazione della Regione, degli ispettori, si concludeva con una serie ... sostanzialmente denunciava una serie di vÌolazioni al Testo Unico 81/08 e una serie di ipotesi di reato che sono state iscritte e ovviamente erano sospese in attesa degli adempimenti cioè che però non si sono verificati.
PRESIDENTE - sono gli esiti diciamo... l'iscrizione aggiornata...
P.M - esatto, per poi ripeto se è necessario possiamo produrre anche il provvedimento di archiviazione del G.J.P. e le motivazioni ma sono derivanti dalla chiusura, ma anche quella poi è in atti da altri documenti risulta che il centro è stato...
PRESIDENTE - è stato poi chiuso.
P.M - quindi quelli furono gli esiti della ispezione.
PRESIDENTE - va bene, viene allegato al verbale l'aggiornamento dell'iscrizione nei confronti di CO. del registro di cui all'articolo 335...
 "(V.pag. 30-32 verbale citato).

Dalla deposizione del teste CR. è risultato confermato che all'esito della relazione ispettiva, che è stata prodotta dal P.M. ed acquisita agli atti, gli ispettori individuarono una serie di violazioni al Testo Unico 81/08 a carico del dottor CO. che furono oggetto, poi, di separata iscrizione e archiviazione per la chiusura del centro, come ribadito dal P.M. nel corso dell'esame.

All'udienza del 29.11.18 è stato sentito come teste il Dott. CA., marito della D.ssa P.L., che ha riferito quanto aveva appreso dalla moglie sul ruolo del B.A., nonché sulla sua paura di subire aggressioni dai pazienti e da una persona in particolare, che tuttavia non aveva nominato al marito:


ESAME DEL TESTE CA. già sentito all'Udienza del primo giugno 2017,
 

"P.M - senta, lei è stato già sentito all'Udienza del primo giugno 2017, lo ricorda? DICH CA. - certo.
P.M - conferma quello che dichiarò a quella Udienza? DICH CA. - sì, confermo quello che ho detto già ...
P.M - senta, una sola domanda volevo farle. La dottoressa P.L. le parlò mai della persona di servizio presso il centro di via Tenente Casale del signor B.A.?
DICH CA. - mi parlava di questa persona, ora quando però precisamente no, assolutamente. P.M - ricorda a che proposito, che cosa le riferì?
DICH CA. - mi riferiva di un personaggio diciamo fra virgolette strano, una persona che diciamo dava più problemi, era stata messa lì per risolvere dei problemi però dava più problemi che risolverli. Questo era quello che mi diceva... mi diceva che chiedeva soldi agli utenti, a lei, soldi tipo per il caffè, insomma era... come dire, pasticciava lì dentro per il suo modo di essere ecco diciamo, questo... è quello che io ricordo bene che me ne parlava, però più di tanto...
P.M - più di tanto non... non ricorda.
DICH CA. - no.
" (v.pag.25- 26 verbale udienza 29.11.18)

Nella precedente udienza del 1.6.2017 il teste CA. aveva riferito delle preoccupazioni della moglie per le condizioni di scarsa sicurezza degli operatori del centro di via Casale ed il suo timore di subire aggressioni dai pazienti: (V.pag. 55-59 verbale stenotipico udienza 1.6.2017)
Pubblico Ministero
P.M - Dottore, lei era il compagno del...?
DICH CA. - Il marito.
P.M - Il marito della Dottoressa P.L.. Lei è stato sentito dalla Polizia di Stato? Ha sporto denuncia?
DICH CA. - No, io sono stato sentito dalla Polizia di Stato, sono venuti a casa subito dopo e mi hanno fatto delle domande.
P.M - Senta una cosa, lei aveva mai parlato con la Dottoressa P.L. delle sue condizioni di lavoro? Erano capitati degli episodi che le aveva riferito? Parlavate mai con la dottoressa...?
DICH CA. - Cercavamo di non parlare... di parlare il meno possibile del lavoro, perché facevamo un lavoro abbastanza simile, quindi naturalmente cercavamo... però naturalmente quell'episodio di cui è stato citato stamattina se ne è parlato. Era preoccupata, diciamo più volte era emerso un discorso tra noi di preoccupazione circa appunto - diciamo - la sicurezza, le aggressioni possibili di pazienti. Era preoccupata... Mi ricordo che una volta mi parlò di una persona, però non ho certezze che si riferisse a quella persona, assolutamente. Mi parlò di una persona che lei temeva, sentiva pericolosa. Questo ne sono certo.
P.M - Però - diciamo - di aggressioni subite direttamente dalla Dottoressa P.L....? DICH CA. - No.
P.M - O comunque avvenute nel centro di via Tenente Casale le raccontò qualche episodio in particolare?
DICH CA. - Di quella baraonda accaduta quel giorno. Io poi l'ho sentito anche da persone che comunque erano presenti, come dire? Vicini di casa...
P.M - Si, ma si riferisce a quella della Dottoressa CH. L.?
DICH CA. - Quell'immigrato, di quell'immigrato sofferente, che quel giorno creò tutta quella situazione.
P.M - Alla Dottoressa CH.?
DICH CA. - Sì, si. E beh, P. era presente quel giorno, credo, quindi uno... cioè quando succede una cosa ad un collega tutti quanti sono in allarme.
P.M - Senta una cosa, lei era stato ovviamente nel centro...? DICH CA. - Si, sì.
P.M - Lei aveva mai riscontrato la presenza, aveva mai visto un portiere, qualcuno all'ingresso? DICH CA. - No, no. Il portiere non lo conoscevo, però P. mi parlava molte volte di questa persona. Me ne parlava in termini, insomma, abbastanza...
P.M - Ce li deve descrivere però.
DICH CA. - Ah.
P.M - E mi deve dire questa...?
DICH CA. - Mi parlava di questa persona che - diciamo - non era una buona soluzione. Era una persona lui sofferente. Andava la mattina e diceva: dottoressa, dammi il caffè. Chiedeva i soldi alle persone. Cioè...

P.M - Ma era in cura al centro?
DICH CA. - No, non mi parlava di cura. Mi parlava che avevano messo una persona che non c'entrava... cioè era una persona assolutamente inadeguata per quella cosa, per quel tipo di discorso che abbiamo fatto... che ho sentito stamattina. Poi per quanto riguarda le condizioni ambientali, più e più volte mi aveva detto che quel posto era inadeguato, non aveva una finestra, era un luogo da dove non si poteva fuggire. Ed era capitato più volte anche con mia suocera, che devo dire ha un pensiero abbastanza negativo lei, della serie: madonna, figlia mia, che mestiere difficile che stai facendo, è pericoloso, cose del genere. Madonna, sono venuta là, non mi piace proprio come è quel posto.Questo, ho detto tutto quello che so.
P.M - Lei ricorda in che periodo - diciamo - la Dottoressa P.L. le parlò di questo portiere, in che periodo andò questo portiere? Se andava tutti i giorni?
DICH CA. - No, di questo no.
P.M - Non avete parlato?
DICH CA. - Mi parlava di una persona molto lacunosa,cioè era una persona che non... voglio dire, come sono spesso anche i nostri stessi pazienti. Mi parlava di questa cosa che la infastidiva, allora diceva: lo devi gestire pure, non solo... ma dobbiamo pure gestirlo.
P.M - Ah, ecco, ho capito. Quindi lamentò l'inadeguatezza? DICH CA. - Sì, sì.
P.M - Le risulta che la Dottoressa P.L. le parlò se con i suoi colleghi avevano scritto qualcosa, rappresentato qualcosa in maniera superiore all'azienda su questa situazione o sull'inadegutezza...?
DICH CA. - No, questi sono stati discorsi fatti tra noi solo di quel giorno che hanno fatto qualcosa, però...
P.M - Però le manifestò questa ragione di...?
DICH CA. - Sì, sì, più volte è capitato il discorso sull'inadeguatezza ambientale, a partire proprio da una condizione proprio di mancanza di finestre, non so, qualcosa del genere, se non sbaglio.
P.M - Ho capito, non ho altre domande.

PRESIDENTE - Domande? Prego, la Parte Civile!

Parte Civile, Avvocato LF.
AVV. LF. - Qualche domanda, ma molto rapidamente. Dottor CA., innanzitutto lei ricorda se anche sua moglie - glielo ha già chiesto, ma io purtroppo non ho il documento con me
- ad un certo punto ha fatto una denuncia?
DICH CA. - No, questo no. Devo essere sincero, no.
AVV. LF. - Perché risulta addirittura allegata alla denuncia e poi comunque credo che sia stata prodotta dal Pubblico Ministero una denuncia fatta anche da sua moglie il giorno dopo l'episodio lamentato dalla Dottoressa CH. che riguardava lo stesso soggetto, che era tornato nel centro dopo aver aggredito la Dottoressa CH.. Lei non se lo ricorda questo fatto?
DICH CA. - No, probabilmente di quell'episodio ne abbiamo parlato non dico molto, però ne abbiamo parlato parecchio, però poi come è sfociato probabilmente o me l'ha omesso oppure io non ho ascoltato bene. Non...
AVV. LF.- Risulta agli atti, ripeto, questo...?
DICH CA. - Sì, e beh, certo, anche io l'ho scoperto.
AVV. LF. - ...lo dico per il Tribunale a questo punto,non per lei, che ci fa anche una denuncia specifica di sua moglie. Una seconda domanda le volevo fare. Sua moglie le ha mai detto, si è mai lamentata, le ha mai descritto il tipo di utenti che si recavano al centro di salute mentale? Che tipo di persone si rivolgevano a lei?
DICH CA. - Beh, io...
AVV. LF. - Erano solo pazienti psichiatrici?
DICH CA. - lo conoscevo il lavoro che ha fatto P. e facevo lo stesso anche io, quindi chiaramente non dovevo chiedere a lei il tipo di utenza. Lei mi diceva che il quartiere Libertà aveva delle caratteristiche... spesso noi scherzavamo tra noi anche, tipico diciamo... come devo dire? Un atteggiamento arrogante, un atteggiamento un po' mafiosetto da parte di alcuni, di avere dei piccoli favori; questo atteggiamento - diciamo - barese, nel senso proprio negativo, ecco, mettiamolo in questi termini, ne avevamo spesso parlato. E poi ovviamente la crisi, l'aumento anche delle... prima si parlava, diceva il Dottor DM....
AVV. LF. - Vabbè, lasci perdere quello che si parlava. DICH CA. - No, nel senso di aiuti economici...
AVV. LF. - Dico quello che sa lei e solo quello che sa lei.
DICH CA. - Sì, sì. Non lo so, adesso mi sono un attimo distratto, mi deve rifare la domanda.
AVV. LF. - Le chiedevo, sua moglie le ha mai riferito sulla tipologia degli utenti che si rivolgevano al centro di salute mentale e quindi a lei? Erano solo pazienti pschiatrici?
DICH CA. - Erano solo pazienti psichiatrici o persone che magari lo volevano diventare, ponevano degli interrogatori, insomma, ecco. lo per quello dicevo prima questo aspetto - come dire? - di aver dato nel passato in psichiatria alcuni aiuti di natura economica è chiaro che poteva spingere qualcuno sull'onda della crisi -come dire? - anche a calcare la mano su questo aspetto, cioè sull'aspetto di un bisogno anche di natura economica oppure problematiche di questa natura.
AVV. LF. - Senta, un'ultima domanda le voglio fare. Sua moglie le ha mai detto di avere paura?
DJCH CA. - Sì. L'ho detto prima, prima un paio di volte mi è capitato, me ne aveva parlato, che in particolar modo una persona temeva, però veramente io non posso associare le due cose, quel signore che ha assassinato mia moglie e... Però mi è capitato di parlare più volte di questa cosa. "
AVV. LF. - Grazie, non ho altre domande.
"


(V.pag. 50-55 verbale stenotipico udienza 1.6.2017).
L'istruttoria dibattimentale svolta sul tema, sia attraverso le testimonianze e le dichiarazioni dello stesso Dottor CO. fin qui ricordate, sia attraverso le prove documentali acquisite ha consentito di stabilire la inidoneità e mancanza di condizioni di sicurezza del CSM di via Tenente Casale, sia dal punto di vista della conformazione della struttura, che del numero e della tipologia del personale addetto, composto tutto da operatrici femminili, con l'eccezione dell'ausiliario B.A., ritenuto dal personale e dai dirigenti del Centro inidoneo a svolgere le mansioni di filtro e portierato che gli erano state assegnate dopo l'aggressione alla D.ssa CH. dell'ottobre 2012.
Per la sua palese inadeguatezza e pericolosità, dopo l'omicidio P.L., il Centro di via Casale, dopo essere stato sottoposto a sequestro, era stato successivamente dismesso ed il personale trasferito ad altra sede, mentre fino all'omicidio i vertici della Asl, pur consapevoli delle condizioni di rischio per la sicurezza degli operatori, restarono quasi inerti, limitandosi all'assegnazione del B.A. al CSM 6 di via Casale.

E' stato anche provato documentalmente e con prove testimoniali che le richieste dei dirigenti del DSM riguardanti via Casale erano state ricevute dalla Direzione Generale, in particolare la segnalazione dell'aggressione del 12.10.2012 alla D.ssa CH., con allegata la denunzia querela di quest'ultima, era contenuta in una nota che era agli atti della Direzione Generale come riconosciuto dallo stesso Dott. CO. a pag. 122 della sua memoria difensiva depositata il 31.1.2020.

La tesi difensiva del Dott. CO.


In proposito, la tesi difensiva del Dott. CO. sostiene che egli non sarebbe venuto a conoscenza di detta nota a firma del Dott. DM., in quanto la D.ssa L. R., addetta alla segreteria del Direttore Generale l'avrebbe siglata e inoltrata direttamente al "Direttore dell'Area Tecnica Ing. C." con un atto scritto che "nei fatti" costituirebbe "una disposizione che il Direttore Generale impartisce all'Area Tecnica"(si veda pag. 139-140 e 142 della memoria difensiva citata).
Tuttavia la tesi difensiva è smentita in primo luogo da documenti acquisiti, ossia dalla nota del Dott. S. che è agli atti della Direzione Generale e dalla nota del dottor DM. del 22 maggio 2013 con allegate le segnalazioni del responsabile del CSM6 , che il Dott. CO. ha ammesso di aver ricevuto ed esaminato; inoltre anche le testimonianze assunte in dibattimento sul tema contrastano con quanto sostenuto dall'imputato.
In particolare la dottoressa L. R., addetta alla segreteria del direttore generale, ha riconosciuto la propria sottoscrizione sulla nota di cui innanzi, indicando che chi aveva trascritto il nome dell'Ingegner C. era la sua collega dottoressa F. ( v. pag 15 del verbale stenotipico udienza del 16.11.2017); la teste ha anche precisato che, poiché presso la segreteria arrivavano cartoni di posta tutti giorni " la segreteria in genere visionava più velocemente possibile la posta e laddove era una competenza diciamo scontata, ecco un determinato settore, di un servizio, di un'area veniva inviato diciamo l'ufficio preposto" altrimenti quando " invece una cosa che non sapevamo a chi smistare la facevamo vedere al direttore e lui di solito metteva una sigla."( v.pag 16 verbale citato).
Mancando la sigla sulla nota in questione la dottoressa R. ha ipotizzato che il direttore generale non l'avesse vista, senza dare certezze sul punto.

A sua volta, la teste I.F., pure addetta alla Segreteria del D.G., ha dichiarato che le note urgenti erano smistate direttamente alla segreteria per evitare perdite di tempo e tuttavia il Direttore Generale ne veniva informato.
Sul punto si rinvia alle pagine 23 e 24 del verbale innanzi citato, nella parte in cui il difensore dell'imputato ha interrogato la teste sulla mancanza della sigla del dottor CO. sulla nota del dottor DM. di cui innanzi e la teste, premettendo di non ricordare ha risposto nei seguenti termini:
"Teste F. I.: no, non lo ricordo, cioè io... Questa nella mia esperienza mi dice che l'abbiamo assegnata per fare V.; che poi l'ha vista, non l'ha vista, abbia detto " va bene facciamo così. Avete fatto bene ... " Perché noi, tutto quello che facevamo, glielo dicevamo, cioè non c'era niente che si poteva fare senza informarlo" ( v.pag. 23 del verbale stenotipico del 16.11.2017).
Inoltre a domanda del Pubblico Ministero se avessero classificato quella comunicazione come urgente, la teste risposto ":
"si, perché si parla di aggressione"
Pm: esatto, quindi vuol dire? Mi spieghi lei cos'avete capito quando avete letto questa..
Teste F. I.: La devo rivedere. Cioè questa l'ho assegnata io. Quando ho visto che il dottor S. comunicava l'avvenuta aggressione in via Tenente Casale, si è verificata l'aggressione ai danni della dottoressa CH., cioè io ho rappresentato tutta l'urgenza; per cui vedendo che tra i destinatari non c'era l'ingegner C. che era il responsabile di tutta la sicurezza, quindi l'ho mandata subito per dire " datti da fare" il senso era questo 
"'(si veda pag. 23-24 verbale stenitipico citato).
La stessa teste su domanda del Presidente del collegio, ha precisato che quando il dottor CO. visionava la posta urgente non necessariamente vi apponeva una sigla ma poteva anche verbalmente dire "ok" e di mandare la posta al settore competente (si veda pagina 26 e 27 del verbale innanzi citato).
Ma una ulteriore e decisiva conferma della conoscenza da parte del direttore generale della comunicazione che egli stesso gli aveva inviato contenente anche la nota del dottor S. con i relativi allegati, di cui si è detto innanzi, è stata fornita in dibattimento (oltre che dalla deposizione dle Dott. MA. innanzi richiamata) nel corso della sua deposizione dal Dott. DM., direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Bari dal giugno 2008 al febbraio 2014.
In particolare il teste, dopo aver ricordato l'assenza di procedura per accogliere e smistare l'utenza, la mancata conoscenza delle linee guida nazionali sul rischio sanitario da aggressioni risalenti al 2007 e mai inoltrate dalla direzione generale, nonché l'assenza di qualsiasi valutazione del rischio all'interno dei Centri Salute Mentale del territorio di competenza della Asl, ha anche riferito del le richieste e sollecitazioni a lui pervenute dal Dott. S. e trasmesse agli organi apicali della Asl, tra cui, in particolare, il direttore generale CO..
Si riporta la deposizione del teste sul punto:
"Pm: Cioè lei fa questa segnalazione in seguito all'aggressione della dottoressa CH.?
Dich. DM.: nel 2012. Adesso stiamo parlando del 2013
PM lei ha parlato negli anni, stiamo parlando di un anno
DM.: si perché se non ricordo male, c'erano diversi allegati che il dottor S. aveva associato alla sua nota e se non ricordo male tutte queste segnalazioni non riguardavano il 2012 solo, erano anche antecedenti
P.M: quindi era una vecchia storia diciamo DM.: una vecchia storia, si.
P.M:Perfetto
DM.: quindi dicevo che il dottor S. chiedeva una guardia giurata per sicurezza.
Pm: quindi una figura diversa dal portiere che provvisoriamente venne?
DM.: Si, una figura diversa, si
" (si veda pagina 32-33 del verbale di udienza del 1.6.2017 e la conferma delle stesse dichiarazioni all'udienza del 29/11/2018).
Inoltre il teste ha precisato che, non avendo avuto alcun riscontro alla propria richiesta, ebbe un colloquio con il dott. CO. sulla nota che gli aveva inoltrato il 22 maggio 2013 con gli allegati del Dott. S. e che in tale incontro il Dott. CO. sembrava molto infastidito dell'argomento e gli disse, testualmente, che il Dott. S. "era uno di quelli che scriveva troppe note di allarme e che quindi non si poteva militarizzare il Dipartimento di salute mentale".
Si riporta il verbale stenotipico con le dichiarazioni del dott. DM. sul punto:
"Il 22 maggio mandai una nota al direttore generale, in cui condividevo questa richiesta. Infine sottolineavo la coincidenza delle istanze che avevo fatto, in quanto tenendo conto della situazione riferita dal Dott. S. anche in passato. Non avendo avuto nessun riscontro da parte del direttore generale, ebbi un incontro con lui. Il direttore generale sembrava molto infastidito da questo argomento, addirittura ricordo benissimo che mi disse che il dottor S. era uno di quelli che scriveva troppe note di allarme e che quindi non si poteva militarizzare il Dipartimento di salute mentale e che c'erano comunque degli intoppi amministrativi per questa guardia giurata, per il servizio di guardia giurata" (pag.34 del verbale citato).
Dalla testimonianza del dottor DM. risulta quindi il colloquio avuto con il dottor CO., il quale ha confermato di aver parlato col Dott. DM. e di aver espresso in quell'occasione le sue riserve, in quanto, come risulta la nota difensiva a sua firma" da sette mesi non vi erano state più segnalazioni o aggressioni relative al CSM di via Casale" ( si veda pagina 177 della memoria difensiva CO.); nella stessa circostanza il direttore generale ha confermato anche di aver riferito al Dott. DM. che aveva comunque siglato e trasferito la sua richiesta alla Direzione generale, ossia al dottor MA..
Dalla testimonianza del Dottor DM. e dalla conferma del colloquio da parte dello stesso Dottor CO. appare, dunque, provato inconfutabilmente che prima dell'omicidio della dottoressa P.L. il direttore generale della Asl dottor CO. fosse personalmente a conoscenza sia delle condizioni in cui versava il Centro di salute mentale di Via Tenente Casale, sia degli episodi di violenza che vi si erano verificati, sia delle condizioni di pericolo in cui operava il personale e le specifiche richieste di un servizio di portierato o di una guardia giurata formulate sia responsabile del CSM Dott. S. che dal responsabile del DSM dottor DM., con il quale ebbe sul tema un colloquio in cui sembrò molto infastidito dell'argomento e che disse al DM. che "che il dottor S. era uno di quelli che scriveva troppe note di allarme e che quindi non si poteva militarizzare il Dipartimento di salute mentale e che c'erano comunque degli intoppi amministrativi, per questa guardia giurata, per il servizio di guardia giurata."
A ciò va aggiunto che a conferma delta conoscenza della situazione di pericolo e delle aggressioni di terzi al personale non solo del Centro di via Casale, oltre alla testimonianza del Dott. MA., alla deposizione del dottor DM. ed all'ammissione del colloquio da parte dello stesso direttore generale ( che pure minimizzò i pericoli in quella occasione) vi è la lettera del Dott. S. del 17.7.2013 ai CC e per conoscenza al Direttore Generale che segnala gesti etero lesivi del paziente M. al San Paolo (v. all.doc. n.13 alla produzione del PM).

Si tratta di un ulteriore e specifico elemento di prova delta conoscenza da parte del CO. della situazione di pericolo per gli operatori sanitari non solo nel Centro di via Casale, ma anche degli altri C.S.M di Bari e delle aggressioni subite dal personale degli stessi e di un sottovalutazione da parte della Direzione Generale dei problemi della sicurezza del personale di detti centri.

Le violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare nei centri di salute mentale


La responsabilità sulla salute e sicurezza dei lavoratori della ASL di Bari e del Centro di Salute Mentale di via Casale, non essendovi sulla materia delega ad altri soggetti come previsto nei casi di legge, era di competenza del datore di lavoro, ossia del Direttore Generale della ASL dell'epoca dei fatti, l'odierno imputato Dott. CO., come è emerso pacificamente in dibattimento.
Invero, il D.Lgs 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assegna al datore di lavoro gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Nelle Aziende Sanitarie il datore di lavoro è rappresentato dal Direttore Generale,la cui responsabilità non può essere mai esclusa laddove si tratti di adempimenti imposti ad esso in via esclusiva e quindi non delegabili, come la prevenzione degli infortuni.
In proposito va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità:
"Il Direttore generale di una struttura aziendale è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo apicale ricopérto, egli assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori (così: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 25 febbraio 2019, n. 8094; idem Sezione III penale, 17 luglio 2009, n. 29543).
Si tratta di orientamento consolidato e risalente, già affermato nella vigenza del precedente T.U. 626/94 in materia di igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro per le ASL, espresso nei seguenti termini:
«In materia di responsabilità per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro delle ASL si deve ritenere il direttore generale destinatario delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 626 del 1994, qualora non sia diversamente stabilito da altre norme vigenti ovvero in assenza di delega ad altri dirigenti»; così Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2006, n. 3961, (rv. 234049). e più di recente la già citata Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2009, n. 29543, (rv. 244577)
La giurisprudenza ha configurato la posizione di garanzia del datore di lavoro ed i conseguenti obblighi, delineati dalla legge in modo ampio e idoneo a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere ed a vigilare sulla corretta attuazione delle misure antinfortunistiche, come chiarito dalla seguente sentenza della Suprema Corte (v. Cass. Pen. Sez. III, 25 maggio 2018, n. 50000) secondo cui:
"E' pacifico, infatti, che la disposizione di cui all'art. 2087 c.c., rappresenta una norma di chiusura che pone in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati autonomi (ex plurimis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 3, n. 6360 del 26/01/2005); ciò non significa che il datore di lavoro debba creare un ambiente lavorativo a "rischio zero", disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva), ma che debba predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere. Il datore di lavoro è dunque titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l'obbligo, non solo di disporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, perchè garante dell'incolumità fisica di questi ultimi (ex plurimis Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014; Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005), obbligo che non viene meno neppure con la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una funzione diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro (ex plurimis Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013; Sez. 4 n. 27420 del 20/05/2008)."

La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato il ruolo del Direttore della ASL come datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni nei seguenti termini:
"Per "datore di lavoro" negli enti pubblici deve intendersi chi in concreto abbia il potere gestionale sui luoghi di lavoro; nel caso di un'Azienda sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale questo potere gestionale, in mancanza di alcuna delega, spetta al direttore generale (sull'accentramento di tutti i poteri di gestione, nonche' della rappresentanza, al direttore generale, v. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3, come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, articolo 4, lettera d)).
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2 infatti prevede espressamente che nelle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo I, comma 2, per "datore di lavoro" si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Solo nel caso in cui un funzionario non avente qualifica dirigenziale sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, sullo stesso ricadono gli obblighi di prevenzione.
 (Corte di Cassazione Sezione Terza Penale, Sentenza del 17 luglio 2009, n. 29543 e, nello stesso senso, Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale, Sentenza del 17 aprile 2013, n. 23944).
Inoltre, la legge (art. 17 del D.Lgs. 9.4.2008, n.81) assegna al datore di lavoro l'obbligo della valutazione dei rischi e della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e l'obbligo di verificarne l'adeguatezza con aggiornamenti periodici.
In particolare, l'art. 17 del D.Lgs. 9.4.2008, n.81, che prevede gli "Obblighi del datore di lavoro non delegabili", statuisce che :
"Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
" Dall'istruttoria svolta e'emerso che l'imputato CO., in violazione del preciso comando normativo sopra riportato, non ha adempiuto ad entrambi gli obblighi che gli incombevano nella sua qualità di datore di lavoro in quanto Direttore Generale della ASL Bari.
Risulta dimostrato in primo luogo che l'imputato CO., pur avendo assunto la carica di Direttore Generale della Asl nel luglio 2011, fino alla data dell'omicidio P.L. non ha mai provveduto a redigere il DVR per i Centri di Salute Mentale, in quanto, come si avrà modo di vedere meglio in seguito, mentre i DVR degli altri tre CSM di Bari erano soltanto delle bozze, la fotocopia del DVR del Csm di via Casale acquisita dai funzionari del Nucleo Ispettivo Regionale, tra l'altro priva dei requisiti formali prescritti dall'articolo 28 del D.lgs 81/08 e, comunque acquisita dalla Polizia Giudiziaria nel corso della prima parte delle indagini, era stata formata dall'imputato A.G. dopo l'omicidio della D.ssa P.L., per attribuire un rischio basso nella valutazione della sicurezza del Centro di via Casale ed indicare per esso misure di prevenzione e protezione del tipo :"validi i sistemi di chiusura delle porte e delle finestre, al fine di limitare il rischio aggressioni" oltre all'installazione di un videocitofono, poi risultato non funzionante.
In proposito, va ricordato che le misure innanzi indicate come previste nel DVR non risultavano attuate, in quanto, come risulta dalla relazione del Nucleo Ispettivo Regionale del 22.10.2013, a seguito del sopralluogo svolto in data 2.10.2013 poche settimane dopo l'omicidio della dottoressa P.L., il videocitofono risultava non funzionante, in quanto "dalla postazione interna non si udiva la voce proveniente dalla postazione esterna" e "la porta d'ingresso CSM risultava apribile dall'esterno a semplice spinta, come peraltro indicato sulla stessa mediante un cartello riportante la dicitura: " spingere la porta-aperto"( si veda pagina 6.07 della relazione conclusiva prot.AOO151 del 22.10.2013, acquisito al fascicolo del dibattimento come produzione del P.M.).
Oltre a tali inadempimenti al presunto DVR, come accertati dagli ispettori del N.l.R. risulta anche dalla predetta relazione del NIR, nelle considerazioni e conclusioni finali (v.pag. 6 della relazione acquisita al fascicolo del dibattimento come produzione del P.M.) l'accertamento di violazioni contravvenzionali al T.U. di cui al D.Lgs 81/08, per le quali il CO. veniva denunciato alla Procura della Repubblica, nei seguenti termini:
I) In risposta al primo quesito posto dalla S.V. si deve segnalare che la struttura, allo stato attuale, non possiede i requisiti necessari per assicurare agli operatori il livello minimo di sicurezza per lo svolgimento delle proprie mansioni, in contrasto anche alle misure suggerite dalla Raccomandazione n.8 del novembre 2007 emanata dal Ministero della Salute (all. 19) che indica gli obiettivi, gli ambiti di applicazione e le azioni da intraprendere per scongiurare o controllare tale rischio di aggressioni ed atti di violenza a danno degli operatori sanitari.
Azioni sia di tipo strutturale e tecnologico che di tipo organizzativo, tra le quali:
- impianti di allarme (es. pulsanti antipanico, allarmi portatili)
- assicurando disponibilità di un sistema di pronto intervento nel caso in cui l'allarme venga innescato
- eventuali disponibilità di metal-detector fissi o portatili
- impianto video a circuito chiuso nelle aree ad elevato rischio
- cartelli ammonitori e presenza e disponibilità di personale addestrato a gestire situazioni critiche;
- presenza, all'atto della visita, di due figure professionali (es. medico infermiere) o altri idonei sistemi di costante controllo.
Non risultano attuate neppure le misure di prevenzione e protezione, seppur genericamente indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi esaminato.

Il tutto in violazione dei precetti di cui all'art. 18 comma 1 lett. h) del decreto legislativo 81/08 e art. 43 comma 1, lett c) d) e), in combinato disposto de/l'articolo 18 comma lett. t) del medesimo decreto.
2) In risposta al secondo quesito, il Direttore Generale DOTT. A. CO., in qualità di datore di lavoro, non ha provveduto a/l'aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in quanto, quello esibito, seppure non a sua firma, non risultava idoneo per motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa, configurando a suo carico l'inadempienza a/l'obbligo di cui all'art. 17 comma 1 lett.a) del decreto legislativo 81/08 in combinato disposto dell'art. 28 e 29 lo stesso decreto, aggravata anche dalla mancanza di requisiti professionali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale DOTT. A.G., in violazione dell'art. 17 comma 1 lett.b) in combinato disposto dell'articolo 32 dello stesso decreto.
3) In risposta al terzo quesito, il Direttore generale Dott. A.D. CO., a seguito dell'evento sentinella del 08.10.2012 a danno della DOTT. L. CH., ha trasmesso, per competenza, all'Area Gestione Tecnica, la "Comunicazione avvenuta aggressione presso CSM 6" pervenutagli dal responsabile CSM 6 Dott. M. S..
Mentre dopo l'omicidio della psichiatra Dott.ssa P.L. del 4/9/2013, chiedeva per le vie brevi all'Area Gestione Tecnica lo stato di sicurezza dell'immobile e i provvedimenti eseguiti, che come già detto in narrativa venivano relazionati con la nota del 16/9/2013 prot. n. 155939/AT.
Il Direttore Generale, solo con atto numero 160633/1 del 23/9/2013 (allegato 20) ha disposto la costituzione del gruppo di lavoro previsto dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 8 del novembre 2007, allo scopo di elaborare uno specifico programma di prevenzione, disponendo altresì la conclusione dei lavori del "gruppo" improrogabilmente entro sei mesi a partire dalla data di insediamento, prevista per il 27/9/2013.
Inoltre il signor B.A., ausiliario specializzato, assegnato al Centro dal 1711212012, il giorno l'accaduto non era presente, in quanto in ferie dal 16 agosto al 07 settembre u.s., e non essendo stato sostituito veniva meno il controllo a/l'ingresso alla struttura. Si rileva infine, che dopo il trasferimento, il B.A. non risulta che sia stato informato e formato sui rischi inerenti l'attività del CSM e sulle misure di prevenzione, in contrasto con quanto disposto al comma 4 lett.B) dell'articolo 37 del decreto legislativo 81/08.
Per le violazioni di cui al D.Lgs. 81/08, sopra indicate, che configurerebbero reati contravvenzionali, la presente relazione è stata trasmessa alla Procura Repubblica ai sensi dell'articolo 331 CPP e per gli effetti dell'articolo 22 del Dlgs. 19/12/1994, n. 758 (All.21).
" (si vedano pag. 6-7 della relazione del N.I.R. del 22.10.2013, già citata).
In proposito va anche evidenziato che il Dott. CO. ha dichiarato di essere consapevole, anche sulla base della sua esperienza precedente di Direttore della ASL di Taranto, che in base alla Raccomandazione ministeriale del 2007 innanzi citata, ai fini della redazione del DVR, sarebbe stato necessario "esaminare il contesto di una struttura da parte degli operatori, Direttore del Dipartimento e dell'unità operativa, il RLS, il RSPPA. l'Area tecnica e si decidono le misure che devono essere adottate al fine di garantire la sicurezza, per una determinata struttura e prescritte al datore di lavoro per l'esecuzione" (si veda pagina 120 della memoria difensiva), mentre egli ha provveduto sul tema solo dopo l'omicidio e " solo con atto n. 160633/1 del 23/9/2013 (allegato 20) ha disposto la costituzione del gruppo di lavoro previsto dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 8 del novembre 2007. allo scopo di elaborare uno specifico programma di prevenzione, disponendo altresì la conclusione dei lavori del "gruppo" improrogabilmente entro sei mesi a partire dalla data di insediamento, prevista per il 27/9/2013 "(v. Relazione N.l.R. citata, pag. 7).
Va anche sottolineato che il Dott. CO. ha anche ammesso nella nota a sua firma del 25 ottobre 2013 (con la quale aveva consegnato alla Polizia Giudiziaria la copia dello stesso DVR materialmente contraffatta Dott. A.G. e da costui fattagli consegnare in data 16 settembre 2013), di essere rimasto "fortemente basito allorché il Dott. B. mi ha riferito che a sua memoria non era stato ancora elaborato alcun DVR relativo ai Centri di Salute Mentale dell'Azienda, da diversi anni" (si veda pagina 44 della memoria difensiva).
Si tratta di un documento proveniente dall'imputato, utilizzabile a norma dell'art. 237 c.p.p. ( v. Cass. Pen Sez. IV, 8. l l.2011, n.9174 e Cass. Pen. Sez. VI, n. 36874/2017) di natura confessoria circa il fatto che ancora a metà ottobre del 2013 l'imputato, pur essendo tenuto per legge alla elaborazione ed adozione dei documenti di valutazione del rischio ed al loro periodico aggiornamento, non era consapevole che non fosse stato elaborato alcun DVR per i Centri di Salute Mentale della ASL di Bari, di cui era Direttore Generale da oltre due anni, ossia dal luglio 2011.
La circostanza della mancata adozione del DVR prima dell'omicidio della dottoressa P.L. è stata anche ammessa nel corso dell'incidente probatorio dal Dott. A.G., che rivestiva la carica di responsabile del servizio di protezione prevenzione della Asl, pur essendo il suo incarico scaduto ed in attesa di rinnovo dal giugno 2013, il quale ha affermato che prima del delitto "su via Tenente Casale non è stato svolto un'attività, non c'è stata richiesta alcuna attività, non c'è stata segnalato alcuna problematicità e non ci sono stati segnalati rischi di questo tipo" (v. Pagina 27 del verbale del 18/11/2013).
Si deve dunque ritenere dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che il Dott. CO., pur essendo a conoscenza della situazione di pericolo e degli episodi di aggressione e minacce subite dal personale del Centro di via Casale, ha omesso consapevolmente di adottare i provvedimenti idonei per garantire la sicurezza del predetto Centro, in violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge quale datore di lavoro nei confronti del personale del predetto centro.
Vanno questo punto affrontati i due argomenti adottati dalla difesa per giustificare l'inerzia nell'adozione delle misure di valutazione e prevenzione rischi, ossia i limiti imposti dalle misure di contenimento della spesa per la sanità pubblica e la mancata richiesta di presidi di sicurezza da parte dei centri di salute mentale.
Quanto al primo argomento, è stata ascoltata come teste della difesa l'Assessore alle Politiche della salute della Regione Puglia dell'epoca, On. Elena G. che ha riferito sulle misure di contenimento della spesa pubblica in generale, negli anni dal 2009 in poi, in modo particolare della spesa sanitaria della Regione Puglia, con conseguenti limiti di spesa oltre che con il blocco delle assunzioni e del turn over nei seguenti termini:
"DICH G. - Dunque, erano gli anni che andavano dal 2008 - 2009 e successivi, le leggi di stabilità che ora sono chiamate diversamente (leggi di bilancio) avevano introdotto misure di contenimento della spesa pubblica in generale, in modo particolare della spesa sanitaria, introducendo ulteriormente strumenti e quindi vincoli nei confronti di quelle regioni che erano state dichiarate, dopo un esame da parte del MEF, fuori dal range prestabilito rispetto alla spesa; noifammo dichiarati in disavanzo e quindi...
AVV DM. - Noi la Puglia?

DICH G. - Dico noi, la Puglia, per sforamento del patto, non per motivi strettamente connessi alla spesa sanitaria, ma perché avevamo in quell'epoca deciso di cofinanziare le ricorse comunitarie per gli obiettivi di crescita e di sviluppo della Regione. Uno sforamento minimale che ci portò appunto nella classificazione delle Regioni che dovevano attuare politiche di contenimento della spesa, e ricordo che il primo vincolo posto a tutte le regioni, ma ovviamente anche alla Regione Puglia fu quello del blocco delle assunzioni non solo delle nuove assunzioni, ma anche fa bloccato il turnover del personale, quindi ci trovammo in una situazione che di fatto impediva la acquisizione di personale, di figure professionali (mi riferisco principalmente ovviamente alle figure del profilo medico, del profilo sanitario e anche infermieristico). Fu anche indicato un percorso per il contenimento della spesa per la acquisizione di beni e servizi. " (v. pag.17 verbale stenotipico udienza del 18.11.2013)
Sempre l'Assessore G. nella sua deposizione ha ricordato che la situazione di incertezza e pericolo dei centri di igiene mentale era nota a lei e dai competenti uffici regionali "per il ruolo e per la funzione, la situazione di incertezza di pericolo, era.... Patrimonio mio e ovviamente anche degli uffici, della struttura amministrativa (v. pag.21 verbale stereotipico) tanto che, tuttavia, solo dopo il tragico omicidio della dottoressa P.L. "fu chiesto al direttore generale di trovare risorse dentro una procedura legittima, per istituire il servizio di guardiania nei centri di igiene mentale, e questo mi pare sia accaduto"; in effetti, come si vedrà di seguito, malgrado i limiti di bilancio furono rinvenute risorse per migliorare notevolmente la sicurezza dei centri di igiene mentale .
Del resto, sempre l'Assessore G. nel comunicato stampa del giorno dopo il delitto ed acquisito agli atti del processo come documento, oltre a definire inopportunamente il Centro di via Casale come "un posto gradevole" aveva elencato le misure che si potevano adottare per garantire un adeguato livello di sicurezza sul lavoro nei centri di igiene mentale, nei seguenti termini:
"Quel che è mancato finora, anche a causa dei tagli al budget, che il governo imposto in tutto il settore sanitario, è un sistema di filtro all'ingresso, una figura che si possa assimilare a un commesso o un portiere che abbia funzioni di filtro e sorveglianza. Questa figura sarà introdotto da subito alcuni CSM-SIM della Asl Bari. Le Asl poi faranno un elenco delle priorità e delle innovazioni da introdurre progressivamente: dalla video sorveglianza ai sistemi di allarme e videocitofoni, dai corsi di formazione per difesa personale per gli operatori che ne facciano richiesta fino a lo spostamento nelle aree degli ospedali delle guardie mediche. Occorre introdurre un front-office. Il CSM Sim di Bari non è un luogo fatiscente, ma un posto gradevole dove però si poteva accedere direttamente agli studi dei medici. Presto ci saranno custodi in borghese e non armati, anche per tutelare il libero accesso dei pazienti che arrivano anche per patologie delicate. Il profilo del personale dovrà essere discreto e competente. Inoltre occorre che nei centri ci sia promiscuità di genere: ieri al Sim erano in servizio sono donne"
Inoltre, l'Assessore G. ha ricordato di aver visitato il Centro di via Casale il giorno dopo l'omicidio e di aver parlato col Direttore Generale CO. della situazione di quel Centro e che il Direttore le disse che nel Centro "c'è stato un ausiliario fino a ieri", che però il giorno dell'evento era o in ferie o in malattia, in quanto, secondo la testimone "quel giorno capitò l'assenza imprevista, imprevedibile"; si riporta il punto dal verbale stenopico:
(pag. 25 verbale stenotipico)
P.C. AVV LF. - Dai documenti che sono stati prodotti risulta che il 5 settembre lei ha incontrato almeno due volte il direttore generale, una mattina perché è oggetto del comunicato stampa, e poi si parla anche della riunione del comitato provinciale, per l'ordine alla sicurezza?
DICH. G.- In luoghi separati e distinti, confanzioni o...
P. C. AVV LF. - Ho interpretato bene?
DICH. G. - Sì.
P. C. AVV LF. -Il direttore generale che cosa le disse? (OMISSIS)
DICH. G. -lo mi sono recata lì, subito dopo...
P. C. AVV LF. - La domanda è precisa, capisco tutto, ovviamente siamo tutti d'accordo, la mia domanda è: che cosa le riferì il direttore generale, cosa le disse, cosa era successo, quali erano le condizioni in cui era avvenuto l'omicidio?
DICH. G. - Ci fu la descrizione dei fatti, quello a mia memoria perché poi ne ho visitati altri di centri, per rendermi conto della situazione, era quello che in apparenza era il più accogliente...
P. C. AVV LF. - Le disse che era accogliente?
DICH. G. - L'ho visitato io, Avvocato.
P. C. AVV LF. - Quando l'ha visitato?
DICH. G. - L'ho visitato ... se non il pom
eriggio, il giorno dopo, quando erano state rimosse tutte le prove, quando la polizia aveva terminato il suo lavoro, io ne ho visti altrimenti, ma sicuramente non erano paragonabili a quello, ma non è il tema della ospitalità e dell'accoglienza o delle pareti colorate, il tema è a mio avviso, che tipo di presidio e di sicurezza può essere oggi, ieri, domani...
P. C. AVV LF. - Onorevole, abbia pazienza, io purtroppo capisco e vorrei anche contenere questo mio controesame in alcune domande specifiche, quindi gliele faccio, a parte l'accoglienza, io le ho chiesto cosa le disse ... mi pare di capire che lei non ricorda esattamente che cosa le disse... le faccio delle domande precise se vuole?
DICH G. - No, ricordo la mia domanda, ma qui non c'era nessun altro che non il personale, e il dottore CO. mi disse "c'è stato un ausiliario fino a ieri", oggi.,. mi pare proprio la sera, o il pomeriggio dell'evento, perché è accaduto di mattina se non ricordo male, oggi era o in ferie o in malattia, non ricordo, quindi un minimo ... un minimo di presidio fisico, di sorveglianza era stato attivato per quella situazione particolare, e però quel giorno capitò l'assenza imprevista, imprevedibile, ma c'era il problema, noi avremmo riempito di personale tutti i centri, il tema era non potevamo assumere, potevamo solo esternalizzare qualche servizio, con le procedure che lei conosce meglio di me!
"

In disparte il giudizio del teste, secondo cui "un minimo di presidio fisico, di sorveglianza era stato attivato per quella situazione particolare, e però quel giorno capitò l'assenza imprevista, imprevedibile,", trattandosi di valutazione del teste su notizie de relato del tutto inutilizzabile a fini processuali, la accertata inidoneià del B.A. a svolgere la funzione di filtro dell'utenza e la sua assenza per ferie, non sostituita da alcuna misura, ( si ricordi che il B.A., assegnato al Centro dal 17.12.2012, il giorno dell'accaduto non era presente, in quanto era in ferie dal 16 agosto al 7 settembre u.s. e non essendo stato sostituito veniva meno il controllo all'ingresso della struttura, come risulta pag.7 della relazione del NUCLEO ispettivo regionale del 22 ottobre 2013 innanzi citata) consentono di escludere che si potesse ritenere attivato nel centro di via Casale "un minimo di presidio fisico e di sorveglianza" cui hanno fatto riferimento l'assessore G. e, come si vedrà di seguito, anche la difesa dell'imputato.
Anche nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 5 settembre 2013 è documentato l'intervento dell'Assessore G. per il potenziamento delle citate strutture nei seguenti termini " L'Assessore G. fa presente che gli strumenti di difesa passiva interni ed esterni alle strutture verranno potenziati e si procederà all'accorpamento dei Centri di Salute Mentale, nonché al trasferimento delle guardie mediche, ove possibile nelle sedi dei presidi ospedalieri, anche lo scopo di assicurare orari di apertura al pubblico più prolungati, prevedendo anche un servizio di front office all'ingresso le strutture in questione" (si veda pagina due del verbale del predetto comitato provinciale, acquisito all'udienza del 29/3/2018).
Soltanto a seguito del tragico evento, della conseguente emozione suscitata nell'opinione pubblica ed a seguito della riunione con i responsabili della Sanità regionale e di quella del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica ( riunioni svoltesi entrambe il 5 settembre 2013 giorno successivo al delitto) il Dottor CO. si attivava per l'esecuzione delle misure necessarie al potenziamento la sicurezza nei centri di salute mentale della Asl.
Infatti, come risulta dalla relazione del N.I.R. innanzi ricordata (si veda pag. 7 della stessa):
Il Direttore Generale, solo con atto numero 160633/1 del 23/9/2013 (allegato 20) ha disposto la costituzione del gruppo di lavoro previsto dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 8 del novembre 2007, allo scopo di elaborare uno specifico programma di prevenzione, disponendo altresì la conclusione dei lavori del "gruppo" improrogabilmente entro sei mesi a partire dalla data di insediamento, prevista per il 27/9/2013." sicchè è documentalmente provato il ritardo nell'adozione delle dovute misure di prevenzione e sicurezza da parte del CO., in violazione dei suoi specifici doveri quale datore di lavoro.
Tale ritardo appare vieppiù ingiustificato se si considerano le ripetute segnalazioni degli operatori sanitari, del responsabile del CSM e responsabile del centro di via Tenente Casale, oltre l'evento sentinella dell'aggressione Dott.ssa CH.M. dell'8 ottobre 2012, e mentre quest'ultimo che come previsto dalla raccomandazione ministeriale del 2007 innanzi citata avrebbe dovuto imporre l'adozione di opportune iniziative di protezione prevenzione (si ricorda che a mente da citata raccomandazione" gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione prevenzione".

Sempre sull' argomento dei limiti di spesa per il Direttore Generale, il Dott. DV., responsabile del controllo di gestione ha spiegato a domanda del P.M. la discrezionalità del DG nell'individuare gli obiettivi di spesa (v. pag. 8 del verbale di udienza del 29.3.2018)
": Controesame del teste D. Vito Antonio a cura del Pubblico Ministero
P. M - Una domanda: fermo restando questo discorso della non sforabilità del budget o dei capitoli di spesa a disposizione, per altro...
DICH D.- Mi scusi dottore, non si parla di capitoli di spesa, ma di voci di costo...
DICH D.- Noi, capitoli di spesa caratterizzano la contabilità finanziaria.
P. M - diciamo voci di costo, pe,fetto! Quali sono gli ambiti di discrezionalità del direttore generale, nel ripartire le somme tra le varie voci di costo?
DICH D.- Me lo chiede come direttore generale, o come unità del...
P. M - no, voglio capire, diciamo che abbiamo X Euro, è evidente che non posso spendere Y Euro!
DICH D. - Certo!
P. M - ma come ripartire X Euro c'è discrezionalità o sono obbligato anche a ripartire gli X Euro?
DICH D. - Diciamo che la discrezionalità ha un unico limite, nel fatto che va garantita la continuità assistenziale per i settori a altissima priorità, in genere si intende tutto il sistema delle emergenze, la assistenza ospedaliera, etc., quindi l'unico limite è quello lì, ci sono delle cose che ancorché onerose, potenzialmente già capaci di erodere gran parte del budget non possono essere sospese, in qualche caso sono intervenute le prefetture quando si è ridotto il limite di sicurezza sociale in questo ambito. Poi per il resto il direttore generale ha piena autonomia.
P. M - il Pubblico Ministero non ha altre domande da porre al teste
"
(Pag. 8 del verbale stenotipico del 29.03.2018).
Un ulteriore argomento a riprova della scarsa attenzione che, il CO. nella sua qualità di Direttore Generale aveva prestato nel corso del suo mandato al tema della sicurezza dei centri di salute mentale si può trarre dalla circostanza che lo stesso Direttore Generale con deliberazione numero 697 del 16 maggio 2013 aveva provveduto in bandire la gara " mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di vigilanza presso le strutture amministrative e sanitarie di Bari", per la durata di 36 mesi per un importo pari ad euro 2.000.580 mila Iva esclusa, prorogabili fino ad un importo massimo di euro 4.472.000 Iva esclusa, che comprendeva il servizio di vigilanza armata per "le strutture amministrative e sanitarie considerate a rischio sicurezza sia degli operatori che dell'intera struttura" tra le quali oltre ai presìdi ospedalieri San Paolo- Bari, Di Venere- Bari C., Dipartimento dipendenze patologiche-Coordinamento Sert Bari ed il Nuovo Presidio Ospedaliero dell'Alta Murgia-Altamura, vi era anche la Direzione Amministrativa e Generale della Asl Bari, evidentemente considerata dal Direttore generale una struttura maggiormente esposta al rischio di sicurezza rispetto ai Servizi di Salute mentale.
Il secondo argomento difensivo da esaminare, riportato nella parte conclusiva della memoria del Dott. CO., riguarda i presidi di sicurezza per i centri di salute mentale e la richiesta del loro potenziamento.
Secondo la tesi difensiva né prima né dopo l'omicidio sarebbe stato richiesto un servizio di metal-detector e o vigilanza, tantomeno armata come risulta dalla conferenza di servizi del 17 aprile 2012 che si tenne in preparazione alla gara pubblica relativa alla vigilanza nelle strutture aziendali e dalla relazione tecnica 14 ottobre 2013 a firma dell'Ingegnere C., Direttore Area Gestione Tecnica della ASL, riguardante " le iniziative finalizzate alla sicurezza dei CSM' e dalla successiva nota del 6 novembre 2014 sempre a firma dell 'Ing. C., in cui si attestano i lavori eseguiti e collaudati.
In realtà, come è emerso dall'istruttoria, il servizio di guardia giurata era stato richiesto dal Dott. DM. e dal Dott. S. dopo l'aggressione ai danni della Dott.ssa CH. ed alle minacce alla dottoressa P.L., avvenute entrambe nel mesi di ottobre 2012, in considerazione della mancanza di un portiere o usciere che facesse da filtro con il pubblico in caso di necessità; tuttavia tali richieste non erano state prese in considerazione dalla Direzione Generale.
Inoltre, pochi giorni dopo l'omicidio il Centro di via Tenente Casale, subito sottoposto a sequestro, fu poi chiuso definitivamente ed il Servizio trasferito in altra sede, come risulta dalla relazione del NIR innanzi citata; conseguentemente non era stato chiesto per detto Centro il servizio di guardia giurata dopo l'omicidio, mentre fu disposto un servizio di vigilanza a tutela dei CSM, inizialmente svolto da due giorni dalla polizia urbana, su disposizione del Comune.
Sono state invece eseguite per i CSM della Asl (sulla base di quanto deciso nella conferenza dei servizi dei Direttori dei CSM del 16.09.2013 e della Raccomandazione ministeriale innanzi citata) le opere indicate nella relazione del 6 novembre 2014 innanzi citata a firma dell'Ingegner C., miranti a rinforzare la sicurezza dei detti Centri; in particolare per i CSM Area 6, in cui era compreso il presidio di via Tenente Casale ormai chiuso, erano stati realizzati , oltre le telecamere a infrarossi nei corridoi principali e nelle sale di attesa, il videocitofono e i pulsanti di chiamarla allarme sotto tutte le scrivanie dei medici, con segnalatori sonori e visivi e supplementi a sirena (si veda la nota del 5.11.2014 a firma dell'ing. C., sopra citata).
Inoltre il 17.12.2014 è stato approvato il piano di sicurezza dei Centri di Salute Mentale, che prevede la presenza di " personale idoneo compiti di vigilanza generica".
Risulta quindi dimostrato che gran parte delle misure di sicurezza previste dalla normativa di settore sulla sicurezza sul lavoro e richieste ripetutamente dai responsabili del Centro di via Casale a seguito delle minacce e aggressioni in danno del personale sanitario sono state omesse e non erano presenti il giorno del delitto (videocitofono, pulsanti di allarme alle scrivanie e altro) e poi sono state realizzate oltre un anno dopo l'omicidio (ciò dimostra che erano economicamente e tecnicamente possibili e sono state omesse) ed anche il gruppo di lavoro per elaborare uno specifico programma di prevenzione previsto dalla Raccomandazione ministeriale n.8 del novembre 2007 fu istituito solo il 23.9.2013 (dopo l'omicidio)

Conclusioni sulla qualificazione giuridica delle condotte dei capi A) e Abis)


Le condotte fin qui ricostruite sono state qualificate dal P.M. e dal GUP come omissione di atti d'ufficio di cui all'articolo 328 c.p. e come morte come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, sulla base dell'istruttoria svolta, le imputazioni di cui ai capi A) e Cl della rubrica vadano riqualificate come omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, per i motivi che seguono.
Va in proposito ricordato che la giurisprudenza ha evidenziato gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di redazione del DVR da parte del datore di lavoro nei seguenti termini:
"In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori» (così, condivisibilmente, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253, peraltro conformemente all'insegnamento di Sez. U, n. 38343 -18-settembre-2014-n-38343- Thyssenkrupp- del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109)". ( si veda Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2017, n. 27295)
Va anche ricordato che il datore di lavoro, anche in caso di delega a terzi per la redazione del DVR, è gravato per legge dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione, come affermato dalla Suprema Corte nella seguente pronunzia, secondo cui:
«In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni" (Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266859).
Secondo la tesi accusatoria, riassunta dal P.M all'udienza del giorno 11.02.2021( si veda pag. 17 del verbale stenotipico), dall'omissione di atto di ufficio consistente nel non aver adottato presidi di sicurezza adeguati e nel non aver rispettato le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che costituirebbe il delitto di cui all'art. 328 c.p. contestato a capo A) sarebbe derivata come conseguenza non voluta e prevedibile la morte della Dott. ssa P.L., causata dall'omicidio doloso commesso dal V.P..
Si riporta la parte della requisitoria del P.M. trascritta dal verbale sopra citato:
P.M·... "L'articolo 586 - il Collegio avrà sicuramente occasione di studiarlo e di affrontarlo, non è la prima volta che lo affronto, e devo dire, è stato uno studio molto interessante - abbiamo avuto un solo caso nel 1996, dove la Corte di Cassazione ha applicato il combinato disposto degli articoli 328 e 586 inerenti a una mancanza di soccorso. Il 586 è una norma che il Codice Rocco pone come clausola di sfogo, come clausola di salvaguardia, come clausola di sicurezza, è una norma difficile da leggere, è una norma che ci pone delle perplessità, perché è vicina alla responsabilità oggettiva, ma attenzione, la Corte Costituzionale ce ne ha dato una lettura, ovviamente costituzionalmente orientata, e anche la Corte di Cassazione, che la rendono perfettamente confacenti al caso di specie, perché nel momento in cui quella prevedibilità, quel profilo di violazione della regola cautelare, di colpa che è richiesta per la consumazione del delitto di cui all'articolo 586, dimostrata, si risponde della morte come conseguenza di altro delitto.
Noi abbiamo addirittura sentenze per cui risponde di morte conseguenza di altro delitto, una persona per avere alzato eccessivamente la voce, per avere il malato cardiaco, determinato un attacco di cuore, per lo spavento del rialzo di voce.
Quindi, è una norma di una elasticità, e che consente di ricondurre nel suo alveo una serie innumerevoli di situazioni. Purché sia rispettato il criterio della responsabilità sotto il profilo della prevedibilità colposa, quindi c'è la salvezza dell'elemento soggettivo, ma non si richiede l'abolizione dell'evento.
È chiaro che CO. non avrebbe mai voluto la morte della dottoressa P.L.
Purtroppo però ne risponde, perché quella morte era una morte prevedibile. Ce l'ha detto la sentenza del GUP., non ce l'ha detto solo la sentenza ... ce l'hanno detto in lettere, ce l'ha detto l'incontro con DM., ce l'hanno detto le linee guida.
Le condizioni di quel centro di salute mentale non erano condizioni idonee. La direzione generale ne era informata!
"
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le imputazioni di cui ai capi A) e Abis) della rubrica vadano riqualificate come omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, per i motivi che seguono.
In vero, non sussiste, nella fattispecie in esame, il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'articolo 328 c.p., perché l'atto omesso, ossia "la mancata predisposizione di un sistema di sorveglianza tecnico con video o metal-detector o effettuato mediante servizio di vigilanza", di cui all'imputazione, non riguarda alcuna delle materie qualificate previste dall'articolo 328 c.p. in maniera tassativa, ossia le ragioni di igiene e sicurezza pubblica, sanità o giustizia, in quanto si tratta di adempimenti omessi in relazione alla normativa sulla sicurezza del lavoro, che è materia distinta e diversa da quelle indicate dall'art. 328 c.p.
E' noto che la fattispecie penale di cui all'art. 328 c.p. contempla due distinte ipotesi che concretizzano il reato di omissione di atti d'ufficio.
La prima, che rileva in questa sede, ravvisa il reato del mancato compimento di atti che devono essere compiuti senza ritardo dal soggetto investito del potere immediatamente, poiché risponde ad esigenze di carattere preminente.
La norma sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene o sanità deve essere compiuto senza ritardo.
Nella prima ipotesi il reato si realizzi immediatamente nella fattispecie espressamente contemplate dalla norma, che delinea una fattispecie caratterizzata da un doppio meccanismo limitativo in funzione di due limiti tassativi espressi, nel difetto dei quali il rifiuto, sebbene continua essere qualificabile come illecito ai fini amministrativi e ho civilistici diviene penalmente rilevante: I) si deve trattare di atti qualificati, sia di comportamenti che inaridiscono materie tassative, quelle della giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità; 2) ulteriore modifica dell'oggetto materiale la condotta e la non dilazionabilità dell'atto, in quanto solo gli atti non ricattabili, indifferibili sono tali, se concernenti le anzidette materie tassative, da far scattare la tutela penale R.rzata l'articolo 328.
La giurisprudenza ha utilizzato un criterio restrittivo nell'identificare le materie che devono ottenere un immediato adempimento che quindi non necessitano di diffida, evidenziando che "Ad integrare la fattispecie dell'omissione di atti d'ufficio di cui all'articolo 328 comma primo, c.p. non è sufficiente che il rifiuto abbia ad oggetto qualsiasi atto d'ufficio, ma è necessario che l'atto sia "qualificato" perché compiuto per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, nonché che l'atto sia "indifferibile" dovendo lo stesso essere adottato senza ritardo (v. Cassazione Penale, Sezione Terza, n. 5688 del 13 dicembre 2013 e nello stesso senso v. Cass. Pen. Sez. VI, 28.11.2018, n.4845).
Per "ragioni di giustizia" si fa riferimento ad un provvedimento od d'ordine autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria (v. Cass. VI, 15.4.2010 n.14599; per ragioni di sicurezza pubblica si intende un qualsiasi atto predisposto la tutela della sicurezza dei cittadini e la loro incolumità, nonché qualsiasi atto attinenti all'attività di prevenzione e repressione della polizia (v. Cass. I, n. 2595/1993); di ordine pubblico deve intendersi qualsiasi atto volto ad evitare turbative della quiete della tranquillità pubblica ; di igiene sanità per il quale deve intendersi gli atti aventi natura propriamente sanitaria ( v. Cass.pen. n.19039/06).
La seconda ipotesi di reato necessita di una preventiva diffida scritta cui non è stata data risposta né con un provvedimento ne' fornendo notizie sugli sviluppi del procedimento
Gli obblighi connessi alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi ed alla sua applicazione incombono sul direttore generale della ASL come datore di lavoro, il quale si avvale del servizio di protezione prevenzione aziendale, guidato dal RSPP per l'elaborazione del predetto documento e per il suo aggiornamento e la vigilanza sull'applicazione dello stesso. Il direttore generale della Asl nella materia prevenzionistica non ha compiti di sicurezza pubblica o ordine pubblico, sanità o giustizia, pur essendo indubbiamente un pubblico ufficiale. In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e di sicurezza sul lavoro, la competenza del Direttore Generale della Asl quale datore di lavoro è prevista dal decreto legislativo n.81 del 2008, che prescrive dettagliatamente gli obblighi e le responsabilità del Direttore Generale in quanto datore di lavoro, sanzionati anche penalmente, nonché il ruolo di collaborazione e consulenza del RSPP, nei confronti del quale non sono previste specifiche sanzioni penali per la violazione della normativa di settore, ma che può essere chiamato a rispondere in concorso con il direttore generale dei reati di omicidio e lesioni colpose, aggravati dalla violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro.
Occorre, inoltre, tenere conto del principio interpretativo affermato dalla Suprema Corte (v. Cassazione penale 18 settembre 20l4 n. 42309), in base al quale, in tema di delitti col posi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari e altro, Rv. 250761).
Si deve quindi concludere che non avendo il direttore generale della Asl in relazione alla emanazione ed aggiornamento del DVR poteri di giustizia sanità, ordine e sicurezza pubblica e costituendo la redazione del DVR un obbligo del predetto soggetto come datore di lavoro, in mancanza di delega ad altri soggetti abilitati, come nella fattispecie in esame, manca il presupposto della ritardata o omessa emanazione di un atto dell'ufficio delle predette materie qualificate necessario per poter configurare il delitto di cui all'art.328 comma 1 c.p..
Pertanto , non essendo configurabile nella fattispecie in esame il delitto di cui all'articolo 328 c.p., per le ragioni indicate, non può essere neanche ipotizzato nei confronti dell'imputato il delitto di cui all'articolo 586 c.p, che presuppone la commissione di un delitto doloso e non, come la fattispecie in esame, la commissione di contravvenzioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro.
Pertanto le condotte ascritte all'imputato CO. di cui ai capi A) e A bis) vanno riqualificate come reato di cui all'articolo 589 comma secondo c.p., ossia come omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sussiste l'omicidio colposo perché l'evento della morte della Dottoressa P.L. era prevedibile e evitabile adottando i rimedi e le cautele previsti dalla legge, che, ove effettivamente posti in essere, secondo un giudizio ex ante ed in concreto avrebbero consentito di evitare la realizzazione dell'evento conseguente all'aggressione di terzi o quanto meno di attenuarne le conseguenze.
Risulta anzitutto sussistente, quindi, il rapporto di causalità tra la morte della Dott. ssa P.L. e l'omessa adozione colposa di adeguate misure di valutazione dei rischi e di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, ossia il Direttore della ASL Bari del!'epoca dei fatti, odierno imputato, Dott. CO..
In proposito va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema della causalità della colpa, ossia del rapporto di causalità tra condotta colposa ed evento, espresso come segue:
"E', in primo luogo, necessario porsi il quesito inerente alla ravvisabilità della c.d. causalità della colpa in relazione all'addebito relativo all'omessa formazione e informazione dei lavoratori sui rischi connessi all'uso improprio e scorretto dei veicoli.
Come è noto, infatti, nei reati colposi, l'indagine sull'esistenza del nesso di condizionamento deve affrontare un problema d'importanza focale: è infatti necessario accertare se la violazione della regola cautelare riscontrata abbia o meno cagionato l'evento. L'intera struttura del reato colposo si fonda su questo specifico rapporto tra inosservanza della regola cautelare di condotta ed evento,che viene designato con l'espressione "causalità della colpa". Questo concetto, come è noto, si fonda normativamente sul dettato dell'art. 43 cod. pen., a tenore del quale è necessario che l'evento si verifichi "a causa" di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero "per" inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La formulazione della disposizione è senz'altro imprecisa, in quanto la violazione del dovere di diligenza, quale entità concettuale, non può essere considerata effettivamente causa dell'evento in senso fisico-materiale. La causa dell'evento è sempre la condotta materiale, la quale però, nei reati colposi, deve essere caratterizzata dalla violazione del dovere di diligenza.
Questo quindi il significato da attribuirsi alla norma in esame: nel richiedere che l'evento si verifichi "a causa "di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e via dicendo, essa esige, ai fini del rimprovero a titolo di colpa, la materializzazione del profilo di colpa nell'evento concretamente verificatosi.
La verifica se quella specifica violazione della regola cautelare abbia o meno cagionato l'evento (causalità della colpa), in sostanza, non è altro che un giudizio controfattuale compiuto in relazione alla violazione della regola di cautela.
E' nota la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"). Esso consiste ne/l'operazione intellettuale mediante la qua/e, pensando assente una determinata condizione, ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza. Esso costituisce pertanto il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica.
Il controfattuale è un periodo ipotetico dell'irrealtà.

Nel suo antecedente si ipotizza la falsità di una certa proposizione che si sa essere vera, mentre nel suo conseguente si enuncia una implicazione della supposizione contenuta nell'antecedente.
Come è stato chiarito dalle Sezioni unite, il giudizio controfattuale va compiuto sia nella causalità commissiva che in quella omissiva,ipotizzando nella prima che la condotta sia stata assente e nella seconda che sia stata invece presente e verificando il grado di probabilità che l'evento si producesse ugualmente (Sez. U., 10 luglio 2002, Franzese).

Ci chiederemo dunque se, ove quella condotta dell'uomo non fosse stata assente - o non fosse stata presente - l'evento si sarebbe verificato egualmente oppure no (se il chirurgo non avesse colposamente reciso il vaso sanguigno, il paziente sarebbe sopravvissuto? Se il medico avesse somministrato la terapia necessaria, il paziente si sarebbe salvato? Se il datore di lavoro avesse munito il lavoratore di adeguati mezzi di prevenzione contro gli infortuni, si sarebbe ugualmente verificato l'infortunio mortale? Se il livello di rumorosità dell'ambiente fosse stato abbattuto o se fossero stati forniti ai lavoratori mezzi di protezione individuale,sarebbe insorta nel lavoratore l'ipoacusia?).
E' chiaro che se la risposta è positiva (sì: si sarebbe verificato egualmente), la causa dell'evento non è riconducibile all'azione o all'omissione dell'uomo. Ad esempio, la casa è crollata dopo un terremoto di tale violenza che, anche se fosse stata costruita con i più adeguati criteri antisismici, sarebbe crollata egualmente; l'infarto era talmente esteso che qualunque intervento o qualunque presidio terapeutico, per quanto corretto e immediatamente attuato, non avrebbe salvato la vita del paziente. Solo se la risposta è negativa (no: la casa non sarebbe crollata; il paziente non sarebbe morto), l'evento tipico sarà attribuibile all'agente. In molti casi, a fronte della violazione di una regola cautelare o di una condotta contraria alle leges artis - si pensi alla responsabilità di un medico che abbia omesso di prescrivere una determinata terapia o di effettuare un intervento chirurgico, secondo quanto disposto dalle linee-guida o dai protocolli - , ove si verifichi un evento lesivo, si tende a relegare ai margini della disamina il quesito controfattuale.
Viceversa il giudizio controfattuale, costituendo ontologica estrinsecazione dello statuto condizionalistico della causalità, è l'indefettibile paradigma logico attraverso il quale deve esplicarsi la verifica del nesso eziologico.
Ed occorre sottolineare come le Sezioni unite, nella sentenza Franzese, abbiano ribadito quest'ordine di idee, affermando che lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del "condizionale controfattuale" e che il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comporta l'esito assolutorio del giudizio.
Dunque la condotta deve costituire condicio sine qua non dell'evento.
Non basta, per la penale responsabilità, che ne abbia, in qualche modo, agevolato l'accadere. Esiste un solo settore del sistema penale in cui la c.d. "causalità agevolatrice" o "di rinforzo" assume rilievo: ed è quello de/concorso di persone nel reato, laddove si ammette comunemente che il contributo concorsuale sia penalmente rilevante anche quando assume la forma di un contributo di agevolazione, idoneo a facilitare l'esecuzione di un reato che sarebbe stato comunque commesso, sia pure con maggiori difficoltà, perché in forza della concorsualità diventano proprie dell'agente anche le condotte degli altri concorrenti (ex plurimis, Cass., Sez.6, 20 gennaio 2003, Vigevano; Sez. 4,n. 24895 del 22 maggio 2007, Rv. 236953). Ma, al di fuori dell'area del concorso di persone nel reato, la teoria condizionalistica preclude qualunque attribuzione di rilevanza a fattori che, pur avendo dato un significativo apporto agevolatorio all'esplicarsi del processo eziologico efociato nell'evento, non ne costituiscano condizioni necessarie. Un singolo fattore - e quindi la condotta_del reo - potrà non costituire condizione sufficiente nel senso che per il verificarsi dell'evento tipico occorre l'intervento di altri fattori. Ma dovrà comunque costituire condizione necessaria, nel senso che senza di esso l'evento non avrebbe avuto luogo.
Ciò presuppone, naturalmente, l'accertamento della causalità materiale dell'evento e cioè la formulazione del c.d. giudizio esplicativo.

La causalità materiale attiene al meccanismo che, in linea di fatto, ha cagionato l'evento e può essere costituita sia da un accadimento naturale (ad esempio, un'inondazione provocata da una frana) sia da un accadimento provocato dall'uomo (ad esempio, un'emorragia provocata dalla mancata sutura di una ferita). Può avvenire che siano ignote le cause dell'evento sotto il profilo materiale. Ad esempio: è crollato un edificio e non si è riusciti a stabilire se ciò sia accaduto a causa di errori di costruzione o di lavori sotterranei compiuti senza le necessarie cautele o di un terremoto o di tutte queste cause concomitanti.
Ciò avviene assai frequentemente in campo medico: il paziente muore ma ne sono ignote le cause; oppure, si conosce la causa prossima ma non il meccanismo eziologico che l'ha, a sua volta, provocata. Ma, in ogni caso, l'accertamento della causalità materiale - e cioè il giudizio esplicativo - è preliminare alla formulazione del quesito controfattuale perché solo quando sia
 stata individuata l'origine eziologica dell'accadimento lesivo, è. possibile accertare se la violazione della regola cautelare abbia cagionato l'evento o meno" (Cass. Sez. IV, 16.04.2019, n. 32507)

Nella fattispecie in esame, sussiste il rapporto di causalità tra la omessa predisposizione di un servizio di vigilanza ed il verificarsi dell'evento aggressione sul posto di lavoro da cui è derivata la morte reato della dottoressa P.L. .
Invero, sulla base del giudizio controfattuale che ipotizzi come sussistente la condotta dovuta, ossia la predisposizione di un servizio di vigilanza che prevedesse la presenza di un operatore del centro di via Casale, l'aggressione mortale non si sarebbe verificata ovvero si sarebbe verificata con modalità e conseguenze diverse, avuto riguardo a alla dinamica del delitto.
Sul punto deve ricordarsi che il V.P. era entrato nel Centro di via Casale dove sapeva vi erano soltanto operatrici donne e vi aveva sostato senza che alcuno notasse e, poi, poco dopo essere entrato nella stanza dottoressa P.L. l'aveva aggredita; l'aggressione era stata preceduta dalle urla del la vittima e si era protratta per alcuni minuti, tanto da consentire alla dottoressa CH. ed all'infermiera P. di entrare nella stanza e tentare di soccorrere la dottoressa P.L., che veniva trattenuta dal PO., che la colpiva prima alle spalle poi quando la stessa cadeva al suolo continuava ad infierire fino ad infliggerle 57 coltellate totali, fermandosi tuttavia all'arrivo dell'infermiere CA..
Dunque, in disparte dell'obiezione sollevata dalla difesa dell'imputato e del responsabile civile, secondo la quale anche un'eventuale guardia giurata presente non avrebbe potuto procedere a perquisizione del V.P. per rilevare che lo stesso era armato di coltello, deve comunque ritenersi sulla base della ricostruzione dell'aggressione e del fatto che, alla vista di un uomo, pure disarmato qual era l'infermiere CA., il B.A. si sia fermato ed abbia consegnato il coltello, limitandosi a seguire l'infermiere che gli aveva intimato di uscire.
Tale circostanza ed il fatto che due donne hanno potuto avvicinarsi all'aggressore mentre pugnalava la vittima, senza poter intervenire fisicamente, deve far ritenere fuor di dubbio che l'eventuale guardia giurata o portiere avrebbe svolto un ruolo di deterrenza totale o parziale per l'aggressore, che verosimilmente non avrebbe agito in quanto era in presente vicino alla stanza un addetto alla vigilanza, ancor più se costui fosse stato armato, ovvero sarebbe potuto intervenire tempestivamente bloccando il V.P. o, quanto meno, avvicinarsi a costui consentendo alla dottoressa P.L. di sottrarsi alla presa dello stesso mentre costui le infliggeva dei colpi, così limitando certamente le conseguenze dell'aggressione, che avrebbe potuto comportare per la vittima delle lesioni, anche gravi, ma evitarne la morte.
Tali conclusioni sono avvalorate dalla circostanza che, sulla base della ricostruzione delle fasi dell'aggressione nella sentenza di condanna per omicidio del B.A., la vittima, che all'inizio dell'attacco dell'uomo si trovava seduta, mentre stava urlando per chiedere aiuto, ebbe modo di alzarsi dalla scrivania e tentare la fuga verso l'unica porta della stanza, che però le veniva sbarrata dall'uomo che l'aveva afferrata poi alle spalle iniziando a pugnalarla quando la donna era ancora in piedi, così facendola cadere al suolo e proseguendo a colpirla mentre costei era riversa a terra e trovandosi l'uomo a cavalcioni della stessa.
Nessun campanello d'allarme era presente nella stanza, né altro strumento di segnalazione del pericolo all'inizio del suo manifestarsi, né vi era altra uscita di sicurezza, sicché anche la conformazione dei luoghi era del tutto inidonea ad allertare il restante personale e a garantire vie di fuga così come previsto, invece, dalla raccomandazione ministeriale innanzi citata.
A riprova del giudizio controfattuale in concreto su come avrebbe potuto operare un vigilante se fosse stato presente nel centro di via Casale (comportamento alternativo lecito mancante, ossia la presenza di un vigilante, con una verifica , sulla scorta di un giudizio meramente ipotetico, per verificare se il comportamento omesso avrebbe, con un alto grado di probabilità logica, impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell'evento o comunque ridotto l'intensità lesiva dello stesso, sui connotati del quale pare sufficiente, in questa sede, un rinvio ai principi consolidatisi dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2002, Franzese in avanti e più di recente con la sentenza delle Sezioni Unite Espenhahn e altri del 2014) va richiamato quanto affermato dal Dott. DM. nella sua deposizione all'udienza del 1.6.2017 nel ricostruire come fu istituito e come funzionava il servizio di vigilanza presso la Direzione Generale, predisposto a seguito di minacce dell'utenza : da pag.35- 36 del verbale udienza del 1.6.2017 :
"lo vorrei descrivere un po' come è, per dare un'idea della situazione. Il locale della direzione generale su cui si affacciano la direzione generale, amministrativa e sanitaria della A.S.L. era formata all'epoca da un lungo corridoio, chiuso da un lato da una porticina e dall'altro all'epoca era completamente libero, quindi si accedeva tranquillamente. In seguito a delle minacce che ci furono da parte degli utenti fu costruita la porticina... diciamo, da un estremo fu chiusa a chiave, dall'altro lato fu messa una chiusura completa, che chiudeva tutto l'accesso, e fa posta una guardia giurata, che non sarei sicurissimo, ma mi pare che era armata, non sono sicuro però, eh, e quindi chiunque volesse accedere alla direzione generale era identificata da questa guardia giurata, doveva motivare il suo ingresso e poi questa guardia giurata apriva elettricamente la serratura, in modo che si potesse accedere. ".
A fronte del dubbio sul punto del Dott. DM., risulta, invece, accertato dagli atti del processo ed in particolare dalla delibera n.797 del 16.05.2013 del Direttore Generale CO., acquisita al fascicolo per il dibattimento, che il servizio di vigilanza previsto per la Direzione Generale e per i presidi Ospedalieri ivi indicati era un "servizio di vigilanza armata presso e strutture amministrative e sanitarie considerate a rischio sicurezza sia degli operatori che dell'intera struttura".
Appare evidente che la presenza del vigilante armato presso la Direzione Generale della ASL serviva ad identificare chi entrasse nelle strutture ed il motivo dell'accesso e tale presenza, se vi fosse stato un vigilante dello stesso tipo in via Casale, già avrebbe consentito un filtro nei confronti del V.P., che comunque, in caso di aggressione avrebbe dovuto affrontare un vigilante, anche armato, invece che due operatrici sanitarie inermi, che sono state intimorite dalla minaccia del coltello e si sono subito allontanate, senza ingaggiare alcuna colluttazione con l'uomo o tentare di bloccarlo o ostacolarlo, comportamento che sarebbe , invece, ragionevole attendersi, da un addetto alla vigilanza armato che fosse stato presente, e ciò sia per la funzione istituzionale dello stesso, sia secondo regole di esperienza comune dell'id quod plerumque accidit ( ovvero massime di esperienza secondo cui gli addetti alla vigilanza, specie se armati, di solito intervengono per impedire la commissione di reati in loro presenza, pur non essendo agenti di pubblica sicurezza, ma guardie private addette alla tutela e custodia dei beni, altrimenti non si capirebbe quale possa essere l'utilità di tale servizio).
Del resto, in punto di fatto, è stato accertato nel processo che alla semplice vista e al deciso richiamo verbale da parte dell'infermiere CA., il V.P. si lasciò disarmare e fu accompagnato fuori dalla stanza del delitto, senza che il CA. dovesse impiegare alcuna energia fisica per vincere la sua resistenza e sembrando che la sola presenza di un uomo fosse stata sufficiente intimorire il V.P., che chiese subito al CA. di non toccarlo
In conclusione, la concomitante assenza di strumenti sonori o acustici di segnalazione il pericolo, di un'uscita di sicurezza e dell'assenza di personale maschile addetto alla vigilanza o addirittura alla vigilanza armata (simile a quella già esistente presso la Direzione Generale) hanno senza dubbio reso possibile l'azioni omicidiaria del B.A., che non ha incontrato alcun ostacolo alla sua furia assassina.
Non vi è dubbio quindi sulla esistenza del rapporto di causalità tra l'evento omicidiario e l'omissione del comportamento alternativo lecito cui era obbligato per legge il CO. quale datore di lavoro, ossia la previsione e valutazione dei rischi per il personale di via Casale, con la predisposizione di un idoneo DVR e la conseguente adozione di idonee misure di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui in particolare (oltre a pulsanti di allarme sulle scrivanie dei medici, poi installati dopo l'omicidio) il servizio di vigilanza armata, o quanto meno di un servizio di vigilanza, distinto dall'assegnazione dell'ausiliario B.A., peraltro nemmeno disposta dallo stesso Direttore Generale.
La colpa specifica sussiste per la violazione dell'obbligo di predisporre e sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 comma I lett. a) del D.lgs 81/08 per il Direttore generale della ASL quale datore di lavoro e dell'obbligo di aggiornarlo dopo il verificarsi degli eventi sentinella che erano stati segnalati dai responsabili del Centro di Salute mentale di via Casale e del Dipartimento di salute mentale,a norma degli artt. 28 e 29 del citato D.lgs 81/08, nonché nella conseguente omissione delle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori dall'aggressione di utenti del servizio o di terzi, prescritte sia dai principi generali di cui all'art. 2087 del codice civile che dalla normativa di settore (si veda l'art. 18 del D.lgs 81/08 ed in particolare la lett.H della disposizione citata, nonché l'art. 48 comma I lett.c) d) e) del D.lgs 81/08 riguardanti gli obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori), in cui rientrano la Raccomandazione Ministeriale n.8 del 2007 e le norme del D.Lgs 81/08 relative alla formazione, applicazione e revisione del DVR.
Sussiste la conoscenza concreta della situazione di pericolo per i lavoratori da parte del datore
di lavoro, in quanto in relazione al Centro di via Tenente Casale vi erano state segnalazioni rivolte per iscritto, sia nel 2012, sia dal dottor DM. nel maggio 2013, a seguito delle missive inviate dal Dott. S. responsabile del centro di via Casale, nonché dalle stesse sollecitazioni rivolte dal DM. nell'incontro avuto con il direttore generale sempre nel mese di maggio 2013 ( si veda la deposizione del dottor DM. sul punto e l'ammissione del colloquio da parte dello stesso direttore generale, che pur minimizzò i fatti e si mostrò infastidito della vicenda, lamentando il fatto che il Dott. S. scrivesse troppo.
Era dunque ampiamente prevedibile da parte del Direttore Generale il rischio di aggressioni in danno del personale da parte di terzi nel Centro di via Casale, vista la crescente segnalazione di episodi di minacce ed aggressioni alle infermiere ed alle psichiatre del Centro, oltre che del livello inadeguato di misure di sicurezza e dell'assenza di un servizio di vigilanza, malgrado le ripetute richieste di tale servizio o di quello di portierato da parte dei responsabili del Centro S. e DM. e malgrado il verificarsi dell'evento-sentinella dell'aggressione alla D.ssa CH. del giorno 8.10.2012.

Sulla evitabilità dell'evento:
Dal punto di vista della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, l'aggressione al personale sanitario era un evento prevedibile e previsto nella Raccomandazione ministeriale del 2007 relativa agli "obiettivi, gli ambiti di applicazione e le azioni da intraprendere per scongiurare o controllare il rischio di aggressioni ed atti di violenza a danno di operatori sanitari", che conteneva anche indicazioni su come evitare gli atti di violenza contro il personale sanitario.
Si riporta la premessa della Raccomandazione citata
"Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA UFFICIO/II
RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI
OPERATORI SANITARI


Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione.
Diversi studi indicano che gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali nel corso della loro attività lavorativa possono subire atti di violenza. Nel nostro Paese mancano statistiche sulla diffusione del fenomeno, tuttavia appare necessario attivare misure di prevenzione per contrastarne l'occorrenza.
Con la presente Raccomandazione si intende incoraggiare l'analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e l'adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le conseguenze negative.


Raccomandazione n. 8, novembre 2007


Omissis


1. Premessa
Nel corso dell'attività lavorativa gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali sono esposti a numerosi fattori che possono essere dannosi sia per la salute sia per la sicurezza. Tra questi assume particolare rilevanza il rischio di affrontare un'esperienza di violenza che può consistere in aggressione, omicidio o altro evento criminoso risultante in lesioni personali importanti o morte.
Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) definisce la violenza nel posto di lavoro come "ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifìca nel posto di lavoro". Gli atti di violenza conS.no nella maggior parte dei casi in eventi con esito non mortale, ossia aggressione o tentativo di aggressione, fisica o verbale, quale quella realizzata con uso di un linguaggio offensivo. Una stima del Bureau of Labor Statistics statunitense (1)indica per gli operatori ospedalieri un tasso di incidenza di aggressione non mortale pari a 9,3 per 10.000 contro un valore di 2 per 10.000 nei lavoratori delle industrie del settore privato. Molti di questi episodi avvengono all'interno di ospedali, strutture territoriali, in primo luogo servizi per la tossicodipendenza (Ser.T), centri di salute mentale, servizi residenziali e sociali.
La Joint Commission riporta, da Gennaio 1995 a Dicembre 2006, un numero complessivo di 141 eventi sentinella legati ad aggressione, violenza, omicidio (2).
Gli infortuni accaduti nelle strutture ospedaliere italiane e denunciati all'INAIL per qualifica professionale e modalità di accadimento nell'anno 2005 ammontano a 429, di cui 234 su infermieri e 7 su medici (,).

Episodi di violenza contro operatori sanitari possono essere considerati eventi sentinella in quanto segnali della presenza nell'ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.
In generale, gli eventi di violenza si verificano più frequentemente nelle seguenti aree:
- servizi di emergenza-urgenza;
- strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali;
- luoghi di attesa;
- servizi di geriatria;
- servizi di continuità assistenziale.

Numerosi sono i fattori responsabili di atti di violenza diretti contro gli operatori delle strutture sanitarie.
Sebbene qualunque operatore sanitario possa essere vittima di violenza, i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari sono a rischio più alto in quanto sono a contatto diretto con il paziente e devono gestire rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività sia da parte del paziente stesso che dei familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga. 
"

Come si nota dal testo riportato, lo scopo della Raccomandazione in esame è quello di "incoraggiare l'analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e l'adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le conseguenze negative." avuto riguardo al fatto che "sebbene qualunque operatore sanitario possa essere vittima di violenza, i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari sono a rischio più alto".

Inoltre, la stessa Raccomandazione prevede, dopo l'analisi delle situazioni lavorative mirata ad individuare quei fattori di rischio, esistenti o potenziali, che aumentano la probabilità di occorrenza di episodi di violenza (analisi svolta a cura di un gruppo di lavoro, o altro soggetto determinare le azioni preventive maggiormente efficaci da adottare) anche l'adozione delle misure di prevenzione e controllo dei rischi nei seguenti termini:

"4.3. Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo
Dopo che i rischi sono stati identificati attraverso l'analisi delle situazioni, bisogna definire le soluzioni, di tipo logistico-organizzativo e/o tecnologiche, necessarie a prevenire o controllare le situazioni di rischio identificate, anche in relazione alle risorse disponibili.

Misure strutturali e tecnologiche che possono essere adottate:
• valutare i progetti di nuova costruzione o di modifica delle strutture esistenti in funzione della eliminazione o riduzione dei fattori di rischio connessi alla violenza;
• valutare la necessità di installare, e mantenere regolarmente in funzione, impianti di allarme o altri dispositivi di sicurezza (pulsanti antipanico, allarmi portatili, telefoni cellulari, ponti radio) nei luoghi dove il rischio è elevato. Assicurare la disponibilità di un sistema di pronto intervento nel caso in cui l'allarme venga innescato;
• valutare la necessità, laddove la tipologia di segnalazioni pervenute lo suggerisca e sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dagli Organi di sicurezza, di assicurare la disponibilità di metal-detector fissi o portatili atti a rilevare la presenza di armi metalliche;
• installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree ad elevato rischio. In queste situazioni la sicurezza è un fattore prioritario rispetto alla privacy;
• assicurare la disponibilità di stanze dotate dei necessari dispositivi di sicurezza nel caso di pazienti in stato di fermo, sotto effetto di alcol e droga o con comportamenti violenti;
• assicurarsi che i luoghi di attesa siano confortevoli ed idonei a minimizzare fattori stressogeni;" (v. pag. 9 della Raccomandazione)


Come risulta dalle previsioni sul punto della Raccomandazione, vi è un'ampia gamma di strumenti da adottare per evitare gli episodi di violenza contro il personale sanitario, impianti di allarme o altri dispositivi di sicurezza (pulsanti antipanico, allarmi portatili, telefoni cellulari, ponti radio) nei luoghi dove il rischio è elevato, un sistema di pronto intervento nel caso in cui l'allarme venga innescato; metal-detector fissi o portatili, impianto video a circuito chiuso); tali dispositivi risultavano mancanti o non funzionanti in via Casale fino all'omicidio della D.ssa P.L. e poi furono in buona parte realizzati successivamente, come si è visto innanzi, superando problemi di natura tecnica o di bilancio, come poteva essere fatto per tempo e ben prima, in base alle pressanti richieste dei dirigenti del Centro.

Inoltre, va ricordato che la giurisprudenza riconosce come indennizzabile l'infortunio sul lavoro conseguente ad aggressione da terzi, in caso di colpa del datore di lavoro e con esclusione di ogni responsabilità oggettiva precisando, con la pronunzia Cass.Sez. Lavoro, n. 12089 del 17.05.2013, che: "Ed infatti, seppur vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che può sussistere la responsabilità del datore di lavoro, ex art.2087 c.c. anche laddove l'evento dannoso sia derivato dall'azione, anche delittuosa di terzi è altrettanto vero che il fondamento responsabilità è sempre stato ravvisato in un elemento colposo di questi, così come, nel caso della rapina, allorquando pur a fronte di ripetuti denunciati episodi criminali, la datrice di lavoro non abbia adottato alcun avviso misura idonea ad evitare il danno (v. Cassazione numero 21479/05, cassazione numero 8230/03 cassazione 4469 del 2000)"
Del resto, va anche tenuto conto del principio stabilito dalla Suprema Corte, con una pronunzia risalente ma specificamente dettata in tema di responsabilità per comportamenti aggressivi dei pazienti secondo cui: "Il datore di lavoro, la cui attività consista tra l'altro nel trattamento di pazienti oligofrenici, soggetti incapaci della sorveglianza dei quali egli è tenuto erga omnes ex art 2047 c.c., è specificamente responsabile ex articolo 2087 c.c. dell'infortunio sul lavoro subito dal personale sanitario per comportamenti aggressivi degli stessi pazienti, ove non provi in positivo di aver adottato tutte le più idonee misure di prevenzione che, secondo la particolarità di tale attività, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, non essendo sufficiente, per l'esonero da responsabilità, la mera prova dell'imprevedibilità del comportamento aggressivo del paziente" (Cass. Civ. Sez. Lav., 3/8/2007, n.17066).
La prevedibilità di aggressioni al personale di via Casale era ampiamente riscontrabile da parte del Direttore Generale per la conoscenza diretta e personale delle condizioni di scarsa sicurezza del Centro e le lamentele del personale per tale situazione, conoscenza veicolata al CO. sia dalle comunicazioni che a partire dal 2012 gli avevano indirizzate il dottor DM. ed il Dottor S., sia dal verificarsi dell'evento sentinella dell'ottobre 2012 e delle richieste di personale fino alla lettera del dottor S. al dottor DM. del I 3 maggio 2013 nella quale il primo segnalava aggressioni verbali ed allarme per le minacce, chiedendo l'assegnazione di una guardia giurata come deterrente, lettera poi trasmessa alla Direzione Generale insieme ad altre note in data 22 maggio 2013 dal dottor DM. che, non avendo avuto risposta dal Direttore generale, si recava personalmente a trovarlo e gli esponeva la situazione, trovandolo infastidito per le questioni sollevate dal Dott.S., che a suo dire scriveva troppo, e per nulla allarmato in quanto, secondo lui, da sette mesi rispetto all'evento sentinella dell'aggressione alla dottoressa CH. dell'ottobre 2012 non si erano verificati altri episodi analoghi.
Va anche evidenziato che il verificarsi di eventi sentinella, già avrebbe imposto l'adozione delle misure di sicurezza richieste dal Dott. S. e dal Dott. DM. , nonché la revisione delle previsioni del DVR, obblighi ai quali il direttore generale passato è risultato inadempiente, anche tenuto conto che secondo la Raccomandazione Ministeriale innanzi citata "Episodi di violenza contro operatori sanitari possono essere considerati eventi sentinella in quanto segnali della presenza nell'ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori".
Ancora riguardo alla evitabilità va osservato che gran parte delle misure omesse (videocitofono, pulsanti di allarme alle scrivanie e altro) sono state realizzate subito dopo l'omicidio (ciò dimostra che erano tecnicamente possibili e sono state omesse) ed anche il gruppo di lavoro per elaborare uno specifico programma di prevenzione previsto dalla Raccomandazione ministeriale n. 8 del novembre 2007 fu istituito solo il 23.9.2013 (dopo l'omicidio), il che vuol dire che il CO. solo dopo l'omicidio P.L., si pose il problema di studiare ed adottare le misure di prevenzione per la sicurezza dei lavoratori previste dalla legge, che poi furono effettivamente realizzate alcuni mesi dopo, come detto innanzi.
In proposito, va anche richiamata la Raccomandazione del 2009 su eventi sentinella per cui ne basta uno solo per dover adeguare le misure del DVR e l'art. 29 del D.Lgs. 81/08 che prevede le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, di cui si riporta un estratto:


Art.29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

'I. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma I sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(comma così sostituito dall'art. 19 del dlgs. n. 106 del 2009, poi così modificato dall'art. 13 comma 1, lettera b), legge n. 161 del 2014)

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. .. 'OMISSIS"

Va sottolineata la previsione di legge citata nella parte in cui prescrive al datore di lavoro che: "Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali", dovendosi in proposito evidenziare che malgrado l'evento sentinella dell'ottobre 2012, ossia l'aggressione alla D.ssa CH., il D. G. CO. sia rimasto del tutto inadempiente alla citata disposizione, non avendo rielaborato alcun DVR né preoccupandosi di accertare che esistesse ed andasse aggiornato adeguatamente e comunicato al rappresentante dei lavoratori.
Vanno anche ricordate le disposizioni della normativa di dettaglio di cui al D.Lgs. 81/08 sull'obbligo di redazione ed aggiornamento delle DVR, sulla riunione periodica annuale per la verifica del DVR, tutti adempimenti pacificamente omessi dal CO. e già rilevati nella relazione dei NIR in atti.
Il Direttore Generale CO. era a conoscenza dei problemi della sicurezza della struttura ospedaliera della Asl e dei Dipartimenti, tanto che nel 2013 aveva indetto una conferenza di servizi per bandire la gara del servizio di vigilanza armata per le strutture della Asl.
A tale conferenza era stato invitato anche il Dipartimento di salute mentale, che non aveva partecipato all'incontro, ma dopo pochi giorni il responsabile del Dipartimento anzidetto dottor DM. aveva fatto pervenire alla direzione generale la richiesta di un servizio di portierato o vigilanza per il centro di via Casale, allegando le segnalazioni del dottor S..
Poi era seguito, sempre nel mese di maggio 2013, l'incontro tra DM., e CO. in cui quest'ultimo dimostrava di conoscere perfettamente la situazione di via Casale rappresentata dal Dott. S. e dal Dott. DM. e, secondo quest'ultimo, in tale incontro il Dott. CO. sembrava molto infastidito dell'argomento e disse al DM., testualmente, che il Dott. S. "era uno di quelli che scriveva troppe note di allarme e che quindi non si poteva militarizzare il Dipartimento di salute mentale" .
Lo stesso Dott. CO. ha ammesso di aver ricevuto la lettera con la richiesta del servizio di vigilanza e di averla girata al Direttore Amministrativo Dott. MA., che, a sua volta la aveva girata al Responsabile dell'Area Patrimonio DP., chiedendogli con un appunto manoscritto "quanto ci costerebbe?" Tuttavia a tale richiesta non era seguita nessuna risposta da parte della Direzione Generale della ASL fino all'omicidio della D.ssa P.L..
Inoltre, dopo le aggressioni alle dottoresse del CSM di via Casale, non era stato disposto un servizio di vigilanza, ma inviato, tramite la società in house Sanitaservice, soltanto un ausiliario, B.A., il quale non aveva ricevuto alcuna formazione specifica sul servizio da prestare ed era stato giudicato inidoneo al servizio, tanto che era stata chiesta la revoca dal Dott. DM. su richiesta del Dott. S., e comunque il giorno dell'omicidio questi non era presente, perché in ferie dal 16 agosto 2013 e non era stato sostituito da alcuno.
Del resto anche la conformazione dei locali della struttura del centro, giudicati non idonei a garantire adeguati vie di fuga al personale, ha favorito l'azione dell'assassino, in quanto la stanza ove si trovava la stessa P.L. aveva un'unica porta, senza uscite di sicurezza e non era dotata di campanelli d'allarme per segnalare eventuali pericoli fin dall'inizio del loro sorgere.
Anche la durata dell'aggressione, protrattasi per alcuni minuti, tanto da consentire l'inutile tentativo di intervento prima dottoressa L. CH. e poi dell'infermiera P. L., costrette ad allontanarsi perché minacciate con il coltello dall'aggressore, dimostra che l'intervento tempestivo di un vigilante avrebbe potuto, se non scoraggiare del tutto l'assassino, quantomeno interromperne od ostacolarne l'azione, con conseguenze sicuramente meno gravi per la vittima, che è risultata colpita da cinquantasette coltellate.
Gran parte delle misure omesse, videocitofono, pulsanti di allarme alle scrivanie e altro sono state avviate e poi realizzate subito dopo l'omicidio, come risulta dalla nota del 6.11.2014 a firma del Responsabile Area Gestione Tecnica, ing. Sebastiano C., acquisita in dibattimento (ciò dimostra che erano misure tecnicamente ed economicamente possibili e sono state omesse) ed anche il gruppo di lavoro per elaborare uno specifico programma di prevenzione previsto dalla Raccomandazione ministeriale n.8 del novembre 2007 fu istituito solo il 23.9.2013 (dopo l'omicidio).
Ribadito che anche la Raccomandazione del 2009 su eventi sentinella prevede che ne basti uno solo per dover adeguare le misure del DVR, deve rilevarsi anche sotto tale profilo la violazione delle regole cautelari da parte del CO., successivamente la verificarsi dell'evento sentinella dell'aggressione alla D.ssa CH. in via Casale, di cui si è già detto innanzi.

Conclusioni sulla responsabilità per art.589 comma 2 c.p.
Sotto il profilo della violazione alle regole previste dall'art. 2087 c.c. per il datore di lavoro, la colpa del CO. consiste nell'inosservanza delle regole cautelari che imponevano la valutazione dei rischi, la formàzione del DVR e l'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza idonee ad evitare aggressioni di terzi al personale; il non aver predisposto un servizio di vigilanza, anche armata o quantomeno di portierato, che avrebbe reso quantomeno più difficile, se non addirittura impedito la realizzazione dell'evento.
Pertanto è la condotta omissiva che il Dott. CO. ha commesso con coscienza e volontà, che fonda il giudizio di colpevolezza per il reato di omicidio colposo per aver cagionato la morte della Dott.ssa P.L. mediante violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro..
Ciò sulla base di un giudizio in concreto ed ex ante, avuto riguardo al fatto che l'omicida ha agito nel centro dove erano presenti solo quattro donne e non vi era alcun soggetto preposto a fare da filtro con il pubblico o a controllare l'accesso alla struttura, dovendosi peraltro evidenziare che solo con l'intervento di un uomo lo stesso aggressore si è lasciato disarmare senza opporre alcuna resistenza, ancora prima che intervenissero gli agenti della polizia.
Risulta in definitiva dimostrato dall'istruttoria svolta che nella condotte del Direttore Generale CO. vi sia stata una grave negligenza nell'adozione di misure prevenzionistiche riguardo agli infortuni sul lavoro e ciò costituisce un profilo di colpa generica ex art. 43 c.p.; vi è anche un profilo di colpa specifica per violazione dell'art. 2087 e.e e delle norme previste dal T.U. di cui al D.Lgs 81/08 ed in particolare le norme riguardanti l'adozione e l'attuazione del D.V.R. di cui agli art!. 17, 27,28,33 del citato D.lgs..
Nelle condotte del CO. è rinvenibile, in definitiva, una sottovalutazione ed una errata gestione del rischio per il personale di aggressione da terzi previsto dalla Raccomandazione Ministeriale n.8 del 2007, oltre che dai DVR e dai Protocolli Ministeriali del 2007 e del 2009 sul monitoraggio degli eventi sentinella.
Pertanto il CO. va dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei confronti della D.ssa P.L., per averne cagionato il decesso omettendo di adottare le misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 2087 c.p. ed al D.lgs.81/08, condotta omissiva da cui è derivato l'evento prevedibile ed evitabile dell'omicidio della compianta psichiatra.

Capo b) e capo c): il falso e l'induzione indebita ex art. 319 quaterc.p.
1 capi B) e C) dell'imputazione vanno esaminati congiuntamente perché riguardano la vicenda della compilazione del falso DVR del Centro di Via Tenente Casale e degli altri Centri di Salute Mentale di Bari, con riferimento al capo B) ascritto in concorso tra loro al B., al L. ed al A.G., il quale avrebbe agito perché a ciò indotto dal Direttore generale CO., il quale, abusando la sua qualità e dei suoi poteri, paventando un trattamento deteriore avuto riguardo alla posizione lavorativa dello stesso A.G., lo induceva indebitamente a redigere falsi documenti di valutazione dei rischi (DVR) per i Centri di Salute Mentale di Bari- compilazione che veniva effettuata direttamente dal A.G. per il CSM di via Tenente Casale e da Baldassarre L. e B. N.P. per gli altri CSM-al fine di conseguire l'utilità di evitare l'individuazione delle proprie responsabilità.
Le condotte degli imputati vanno esaminate congiuntamente per valutare la tesi accusatoria e quelle difensive alla luce di quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale, partendo dal capo
C) ossia dall'induzione indebita esercitata dal CO. sul A.G. per fargli commettere il reato di falso di cui al capo B)
La tesi accusatoria del P.M.
Secondo la tesi accusatoria sostenuta dal Pubblico Ministero, sussiste il reato di induzione indebita al capo C) per il A.G. e per il CO., in quanto entrambi, dopo l'omicidio Dott.ssa P.L., avevano interesse a far risultare esistente un falso DVR per il Centro di Via Tenente Casale, al fine, da un lato, di coprire le responsabilità del CO. quale direttore generale per l'inerzia nel promuovere l'adozione di misure di prevenzione e protezione per il CSM 6 di via CASALE ed, in genere, per gli altri CSM di Bari, nonché l'inerzia del A.G. per non aver proposto al Direttore Generale l'adozione delle predette misure, che spettava a lui specificare previa analisi dei rischi sui luoghi di lavoro.
Secondo la tesi della Pubblica Accusa, in sintesi:
CO. induce A.G. al falso, lo convince non lo costringe;
A.G. vuole tutelare la sua posizione lavorativa e non contrariare il D.G. ed è rimasto inadempiente nel promuovere la redazione del DVR sollecitando il D.G. ad adottare tale adempimento;
A.G. ha una posizione subordinata al D.G., ma ha un dovere di denuncia, per cui prima preferisce assecondare CO. e poi crolla e confessa al P.M..
Il P.M ritiene che dapprima CO. e A.G."vadano a braccetto" e poi che A.G., non sostenendo più il peso della situazione e le richieste del D.G., decide di rivelare tutto e si pone in contrasto con CO., che anche per questo è costretto ad inscenare il sopralluogo ("l'ispezione strumentale" di cui al capo D) presso la sede di via dei Mille del SPP, svolta da CI. e S.
Si riporta dalla replica del P.M, con la vivacità della discussione orale, la parte relativa al tema del falso e dell'induzione indebita di cui ai capi B) e C) dell'imputazione (pag.12-18 del verbale stenotipico):

"Ed ecco che veniamo al famoso DVR, il tema del falso, il tema del DVR. Allora, chi aveva interesse a fare questo DVR? lo l'altra volta ho citato una sentenza a Sezioni Unite che in qualche modo si è cercato, tra virgolette, di rigirarmi contro, nel senso di dire: "Attenzione, se in prima battuta si era detto: «ma quest'atto è una fotocopia e quindi di che cosa stai parlando?», le Sezioni Unite ci hanno detto che, se la fotocopia assume la parvenza di un atto vero, può essere considerato un falso". Mi si è detto: "Hai chiesto al poliziotto: «Ma ictu oculi ti sei accorto che si trattava di un falso? Ve ne siete accorti subito? Il falso è grossolano, mancano le firme, c'è la procedura Blumatica. Che cosa avete capito? Stiamo parlando di una banconota con lo zero aggiunto con l'evidenziatore, ". Questo sostanzialmente è stato replicato sul tema. Dobbiamo fermarci, credo, un attimo a riflettere. Questo DVR poi era fatto così male? Così male era fatto questo DVR? Non ci dimentichiamo che la polizia di Stato una CNR per falso non la depositaNoi contestiamo il falso perché A.G. il falso l'è venuto a confessare, per questo abbiamo contestato il falso. Ma, di fronte all'emergenza, ictu oculi, e lo ribadisco, perché non rinnego quello che ho detto, che c'erano delle anomalie evidenti in quel 'atto... esserci delle anomalie evidenti non vuol dire che il falso è grossolano. Sono due cose completamente diverse. E, anzi, un poliziotto, stuzzicato: "Ma tu ti sei accorto che quel documento non era un documento buono?", cosa deve dire il poliziotto? "Mi sono fatto fregare"? È evidente che dice: "Io me ne sono accorto, mancava una firma, era una fotocopia, se lo sono tenuti per un po' di tempo e poi 1'hanno tirato faori. È chiaro che degli elementi sintomatici di falsità venivano fuori. Ma da qua a dire che ci troviamo in presenza di un falso grossolano, io credo che il passo sia estremamente lungo. Tanto lungo diventa questo passo quandanche la Cassazione ci dice che, se manca una firma in tema di reati contro la fede pubblica, la mancanza di una sottoscrizione non integra falso innocuo o grossolano, Cassazione 51166 del 2013, che "la mancanza di una firma, pur incidendo sulla competenza strutturale dell'atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell'interesse protetto dalla norma". Cioè, quel DVR la polizia lo prende, lo porta in Procura e dice: "Dottore, qua qualcosa non quadra", ma questo è il DVR. E, in assenza della confessione di A.G.e delle chiamate accusatorie di A.G.e di un originale che non era mai stato trovato, la contestazione di falso non sarebbe venuta fuori. Ci sarebbe stata una richiesta di archiviazione, perché la fotocopia poteva essere stata fatta male, poteva essere stata fatta prima che il documento fosse perfezionato. Cioè, da qua a dire che siamo in presenza di una grossolanità di falso, io credo che il passo sia estremamente lungo. Quel DVR serviva a mettere le carte a posto. Serviva a mettere le carte a posto tant'è vero, ed è stato detto dalle stesse Difese, che cercava di minimizzare i rischi che si correvano nel centro di via Tenente Casale. Allora mettiamoci d'accordo. Qui stiamo così attenti al contenuto, il contenuto doveva essere un contenuto tale da trarre in inganno, cioè da far minimizzare i rischi e poi mi si dice che il falso è grossolano. Allora, o è grossolano sempre o non è grossolano per niente. Sul contenuto mi sembra abbastanza raffinato, perché cercava di esonerare da responsabilità sia il direttore generale e adesso vedremo anche perché l 'RSPP, non solo il direttore generale. E, se noi andiamo a prendere la nota di trasmissione che è agli atti segretaria ha detto: "Ma questa non è la firma di P., c'è qualcosa di strano". Anche lui una minima verifica la deve andare a fare. Cioè, è un atto che senza la confezione non avrebbe condotto a un'imputazione di falso. Noi una CNR di falso da parte della polizia non l'abbiamo avuta in quella fase, nonostante giustamente il poliziotto sentito ci viene a dire: "Ma io qualcosa di strano l'ho notata". Ma, tra il notare qualcosa di strano e !'asserire che un documento è falso, il passo è lungo. Tant'è vero che c'era anche l'interesse del A.G. alla falsificazione del documento, nella prima fase in cui A.G.e CO. vanno a braccetto. Perché c'è una fase, e questa è l'impostazione di questo ufficio, in cui A.G. e CO. vanno a braccetto, che anche sul tema del ruolo dell'RSPP in tema di sicurezza sul lavoro la Cassazione si è pronunciata di recente e ci ha detto che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Cassazione 11708 del 21 dicembre 2018, "pur svolgendo un ruolo non gestionale, ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri". Quindi A.G. si muove e... adesso parleremo dell'elemento psicologico, perché ha anche lui un interesse, perché la sua attività istruttoria, in mancanza di un DVR, sarebbe risultata incoerente, incompleta. L'RSPP ha un ruolo istruttorio, partecipa e ha delle responsabilità. Quindi c'è quel famoso interesse che giustifica la sussistenza del 319 quater. Non è vero che l'RSPP non aveva interesse. Ma allora, io chiedo al Tribunale, se questo falso era così grossolano e lui non era RSPP e non aveva nulla da temere e si era giustamente rivolto a dei legali dicendo: "Ma io che devo fare?", ma che cosa aveva da temere? Perché è venuto a confessare? È venuto a confessare perché a un certo punto si è reso conto che stava facendo qualcosa che non andava fatto e che, in prima battuta, si era - vedremo in che modo - indotto a fare perché doveva attenuare parimenti le proprie responsabilità, che sono inferiori a quelle di CO., ma c'è una dose di partecipazione anche del A.G.. Ed ecco che c'è anche Sezioni Unite su questo tema del ruolo dell 'RSPP. "La più avveduta giurisprudenza ritiene pacificamente configurabile...", no, questa non è Sezioni Unite, è la sentenza 2621 del 2018, " ...ritiene pacificamente configurabile nella materia della prevenzione degli infortuni la colpa professionale specifica dell'RSPP, in cooperazione con quella del datore di lavoro, ogni qualvolta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare" E A.G. a Via Tenente Casale c'era stato a fare i sopralluoghi. Ecco perché A.G., in prima battuta, cerca di confezionare famoso falso con CO., perché ha anche lui qualcosa da tutelare. CO. ancora di più, ma A.G. ha la sua fetta. Veniamo al tema che era stato posto dalla Difesa del metus publicae potestatis, cioè del discorso: "Ma come, A.G. viene a confessare, A.G. viene a fare il testimone e se ne esce indagato". Poi mi si spiegherà un teste che viene e rende dichiarazioni autoaccusatorie come fa a uscire come persona informata sui fatti, quantomeno per il falso, perché lui è venuto a confessare un falso che in quel momento gli sembrava grande quanto una casa. Anche qui la Cassazione, che dobbiamo guardare tutta, ci dice: "La differenza tra concussione e induzione indebita non risiede tanto nel maggiore o minore grado di coartazione morale del privato rispetto alla pretesa indebita di dazione o promessa di danaro del pubblico ufficiale, perché è evanescente l'apprezzamento del criterio soggettivo del margine di libertà di scelta lasciato al destinatario della pretesa. La differenza è nel tipo di vantaggio, perché nella concussione c'è solo il vantaggio di uno, in quest'altro delitto c'è il vantaggio di tutti e due" e qua ci stava pure il vantaggio del A.G., ecco perché si è contestato il 319 quater e non c'è concussione. Qua c'è una induzione. Adesso veniamo al tipo di pressione e al tipo di partecipazione, perché è vero che il CO.... A.G. teme CO., ma temere e quindi lasciarsi convincere a fare il falso non l'ha posto in quella posizione di assoluta soggezione per la quale non avrebbe avuto possibilità di scelta, perché poi è venuto a confessare quando non ce l'ha fatta più. Allora, a questo punto, poteva dire no dal primo momento. Invece A.G. ha intravisto un modo per sfuggire dalle proprie responsabilità in parte e ha fatto il pactum sceleris con CO.. E adesso veniamo alla famosa questione delle date. Quindi io credo che c'era l'interesse del A.G.. C'è questa giurisprudenza che... c'è un ruolo dell'RSPP in questa vicenda, c'era l'obbligo del datore di lavoro ai sensi del decreto 81 del 2008 e quindi ne segue anche l'articolo 586. Io credo, nonostante siano stati - diciamo - attaccati tutti i punti di vista, che queste siano delle contestazioni rispetto alle emergenze dei fatti. Ed ancora, veniamo ad alcuni passi dell'incidente probatorio che, secondo me, chiariscono il profilo... perché si è posta la questione del protocollo e la questione delle date. Come ho detto in sede di requisitoria, riprendendo proprio delle domande che aveva fatto in sede di controesame l'avvocato S. durante l'incidente probatorio: "Perché c'è la necessità di mettere il protocollo il 16 settembre?" "Perché CO.... la ASL doveva far vedere che quellafamosa copia ne veniva a conoscenza in quel momento, che prima non ne sapeva niente, per questo non era stato fatto niente". C'è un motivo per il quale ci si prende la briga di andare depositare la fotocopia. E questo ci viene detto espressamente durante l'incidente probatorio. Abbiamo, secondo me, dei passi interessanti perché, anche durante l'incidente probatorio, la dottoressa romana si che il fuoco incrociato delle parti... ecco qui, ci sono le domande dell'avvocato S..
PRESIDENTE - Se dice la pagina del verbale, Pubblico Ministero.
P.M - Sì, pagina 96. "Le faccio una domanda come esperto della sicurezza. Se io non conosco il documento, posso mai attenermi a quel documento?", "Certo che no" risponde A.G.. "Le chiedo un'altra cosa. Quando ci si occupa di sicurezza e non si sono stilati i documenti, c'erano dei documenti di valutazione del rischio pregressi?" e A.G. risponde: "No". "Qual è il modo per sanare l'inesistenza di un documento di valutazione?" "Farlo retrodatato". Che il problema fosse la retrodatazione e che tipo di retrodatazione ce lo dicono a pagina 75 del verbale. Ecco qua, avvocato AL.: "Quello che io vorrei un attimo comprendere, mi può essere di aiuto, perché il documento l'ha datato giugno 2011 e non un periodo 
in cui CO. era direttore generale?", il Giudice dottoressa R.: "Doveva coprire il periodo, credo", A.G.: "Se l'avessi fatto all'epoca del dottor CO., quel documento sarebbe stato un problema per lui, perché quelle misure di prevenzione lui non le ha mai adottate", avvocato AL.: "Avendolo fatto in quel periodo, sarebbe stato un problema per P. e non per lui che quel documento di valutazione non ha adottato", "lo così ho inteso quando mi ha detto di sanare, perché qualunque cosa fosse fatta con lui direttore generale e non l'ha fatto quando sono arrivate le denunce, era sempre un problema del direttore generale perché non le ha fatte". Cioè, sostanzialmente si dice, nel momento in cui l'ha fatto P., la ASL era a posto perché il documento era stato adottato; CO. non ne sapeva niente perché lui lo va a cercare il documento, la prima copia la riceve il 16 settembre 2013 e quindi può dire: "Signori miei, io mò lo sto cercando, non ne sapevo niente prima".' Questa è la ragione di questa trasmissione. Ed ecco perché rispondo al problema dell'ispezione strumentale. Perché l'ispezione è strumentale se abbiamo addirittura fatto un verbale? Per forza ci doveva stare il verbale, proprio perché bisognava/are la pezza d'appoggio e cioè dire: "Noi lo stiamo andando a cercare, perché non ne sappiamo niente che quel documento di valutazione dei rischi non c'è". Ecco il senso dell'ispezione strumentale. Nel momento in cui il pactum sceleris viene meno tra A.G. e CO., CO. si mette in un'altra posizione, finge di controllare. Ecco perché A.G. ci dice: "Ma lo sapevano benissimo che il documento là non c'era", perché vengono da un pactum sceleris. A.G. era andato a casa di CO., quando poi crolla, si scoccia e dice: "lo non ce la faccio più a reggere questa tipologia di situazione". E anche sul tema delle date degli altri due DVR, per i quali invece non si poneva il problema... adesso trovo il punto, perché c'è un punto dell'incidente probatorio dove abbiamo anche parlato della data... mi dia un secondo solo.
PRESIDENTE - Sì, prego, Pubblico Ministero, poi indica anche la pagina del verbale.
P.M - Sì, chiedo scusa per l'enfasi, ma non... un secondo solo. Solo un minuto, Presidente, abbia pazienza. Avevo messo tanti segni, ma sono veramente tante le... I documenti, gli altri due documenti di valutazione dei rischi recano una data che doveva essere precedente all'arrivo di CO., ma indifferente, perché non c'era stato 1'omicidio. Noi non avevamo da coprire... lì problemi non ce n'erano stati e la circostanza che quelle fossero bozze uscite dalla procedura Blumatica, la procedura Blumatica è un atto in formazione. Ma perché non è un atto quello? Questi sono stati depositati parimenti. Quindi che significa "c'è la procedura Blumatica"? Là c'è un protocollo, l'ha prodotto lo stesso avvocato, gli avvocati... sono stati prodotti quei DVR. Quei DVR hanno una data, una data di protocollazione come quell'altro ed era una data antecedente, ma indifferente, perché non c'era il problema dell'omicidio negli altri due centri di salute mentale. Perché è ovvio che, quando cominciano a sanare, decidono poi di sanare il tutto. Quindi, Presidente, io non vorrei dilungarmi ulteriormente su questi aspetti. Io credo che noi abbiamo tutti gli elementi, nell'incidente probatorio e negli atti istruttori, per sostenere le contestazioni così come sono state mosse. Noi abbiamo un falso che era credibile, che aveva un'utilità, che serviva per mettere le carte a posto e per coprire un'omissione, diretta di uno, istruttoria di tal altro. Abbiamo una condotta che poi si esplica in un'ispezione strumentale, perché si doveva mostrare che il documento lo si cercava quando è venuto meno l'accordo tra le parti e, anche sotto il profilo
 delle telefonate, era stato detto: "Ma non sono state insistenti", i tabulati... a un certo punto A.G. l'ha detto: "Io il telefono lo spegnevo. Stavo a Parigi e il telefono non che non prendeva, lo spegnevo". A.G. viene contattato insistentemente, perché la Procura stava chiedendo le carte e non sapevano come uscirne. Prima si è detto: "Non si trova", poi si è prodotta la fotocopia, poi si è fatto finta... poi si è detto: "Ma perché si interrompe il verbale, quando io non c'entro niente? Adesso A.G. ci sta producendo il DVR ". Quindi, attenzione, elemento psicologico del A.G.. A.G. era ovviamente sottomesso a CO., perché la posizione lavorativa di A.G. era la posizione di un sottoposto rispetto al proprio direttore generale. Ma A.G. va a casa di CO., A.G. lo affronta, A.G. si accorda, poi scoppia, non ce la fa più. Ma questo non perché si trovi in una posizione di soggezione assoluta, semplicemente perché si lascia convincere perché ha il suo interesse, che non è grave come quello di CO., ma sussiste. Ecco perché il Pubblico Ministero ha tirato faori il 319 quater e non la concussione, perché non possiamo tirare del tutto A.G. fuori da ogni responsabilità e perché i prodotti giudizio per il delitto di falso. La giurisprudenza in questo ci viene in assoluto aiuto. Quindi io credo e ribadisco che le contestazioni di quest'ufficio sono corrette, tant'è vero che la stessa relazione dei NIR, se noi l'andiamo a leggere, ci dice quali sono le mancanze, ci dice che sono degli atti incompleti. Ma certo che sono fatti male, dovevano far fuggire da responsabilità. Perché dovevano dire che la responsabilità era grave? Allora tu fai un falso, stai così attento a scemare, a dire sotto il profilo del merito che quelli erano centri di salute mentale a basso rischio e poi il falso è grossolano. E allora, se il falso era grossolano, non c'era bisogno di confessare, non c'erano problemi, non c'era da fare niente, non c'è responsabilità per nessuno. Quello era un falso assolutamente idoneo, riconoscibile con un'analisi attenta. Noi abbiamo avuto bisogno di una confessione. E, ripeto, una CNR per falso non è stata depositata. Questo per spiegare il famoso ictu oculi che io non rinnego, ma un conto è dire che io in un documento noto una stranezza evidente, di stranezze ne abbiamo viste tante, ma un conto è dire che è un documento per cui si può dire senza ombra di dubbio, in assenza di un'ammissione, quella è la copia che vuole ricostruire un documento che in realtà non è stato mai fatto. Presidente, credo di non aver null'altro da aggiungere. Ho replicato sui punti che mi sembravano controversi e che erano stati sollevati da alcune delle Difese. "

La tesi difensiva di A.G.
Secondo la tesi difensiva del Dott. A.G., sostenuta nella discussione d in replica, questi avrebbe agito perché coartato dalla minaccia del Dott. CO. di incidere sulla sua posizione lavorativa, licenziandolo, essendo egli legato alla ASL da un rapporto di lavoro a tempo determinato; successivamente la difesa ha precisato che la stabilizzazione nel rapporto di lavoro del A.G. non dipendeva dal Direttore Generale, che non poteva modificare il rapporto lavorativo sub iudice, quindi A.G. non aveva nessun indebito vantaggio o tornaconto da perseguire, nè aveva interesse all'adozione del DVR da CSM territoriali, perché il RSPP non risponde dell'inesistenza del DVR, ma solo del suo contenuto precettivo, purchè il DVR sia adottato.
Pertanto il A.G., sottoposto alla minaccia del CO., avrebbe confezionato un falso grossolano, realizzando una copia del DVR di via Casale riconoscibile ictu oculi come falsa.
Inoltre, secondo la difesa la larvata minaccia del licenziamento ha coartato il A.G. ed è da qualificarsi come concussione, perché il A.G. era posto nell'alternativa tra l'assecondare la richiesta del D.G. e quella del licenziamento ( Avv. S.: Si dice: "Il dottor CO. non ha costretto, ha convinto". Beh, io direi che non è il fatto di aver convinto, è come hai convinto qualcuno. Cioè, è evidente che l'ha convinto, non c'è dubbio, lo ha redatto quel DVR fasullo, farlocco e falso come una moneta di latta. Certo che l'ha convinto, ma come l'ha convinto, illustre Pubblico Ministero? L'ha convinto con quella che abbiamo più volte segnalato, la più grave delle minacce, di perdere il posto di lavoro nei confronti di un precario. "
Si riporta la replica di uno dei difensori del A.G. che sintetizza la linea difensiva, già esposta dall'Avv. L. e poi ripresa dall'Avv.S., come segue:.

Da pag. 36-40 verbale stenotipico del 25.2.2021"AVV S.- Presidente, pochi minuti per prendere le mosse da un dato che a me sembra obiettivo. La discussione del Pubblico Ministero, che effettivamente dà l'idea anche del tormento della Pubblica Accusa nel motivare le proprie scelte, e questo certamente gli fa onore, non coglie - a mio avviso - nel segno giuridico, sotto un duplice profilo. Il primo profilo, che a me sembra quello più meritevole di attenzione, è quello relativo ad una nuova categoria di falsi che il Pubblico Ministero vorrebbe introdurre nel nostro sistema. Capisco la necessità di riparare in calcio d'angolo, ci sta, ciascuno di noi delle volte ricorre a delle soluzioni che possano consentire una sorta di avallo di quello che si è sostenuto, ma io voglio ancora una volta, ed è la sola parte che ripeterò della mia discussione, rammentare quanto disse il teste T. non nell'interpretazione benevola delle proprie tesi del Pubblico Ministero, ma quello che disse testualmente su domanda del Pubblico Ministero, che è inoppugnabilmente legata ad una domanda e una risposta. "Quindi, ictu oculi, verificaste che non sembrava trattarsi di un documento... " "Sì" "...genuino, cioè un documento di valutazione dei rischi come deve essere fatto". Cioè, qui non è che stiamo parlando della lettera ad un parente. Parliamo di un documento che, per essere efficace, deve avere le caratteristiche per essere efficace. E la polizia giudiziaria l'ha percepito immediatamente che quello non era un DVR. La polizia giudiziaria, le volanti - se mal non ricordo - della questura, cioè parliamo neanche di specialisti della materia, quindi rispondiamo anche al quesito sulla percezione da parte del soggetto di media capacità, quindi un quidam de populo, che immediatamente percepisce, su una sola esperienza di attività di indagine, la incapacità di quel documento di produrre effetto. Allora, quando io ho ascoltato una espressione davvero interessante sul piano tecnico, cioè "elementi sintomatici di falsità", io voglio capire che cosa significa "elemento sintomatico di falsità". Qui non è un elemento sintomatico di falsità, è una percezione ictu oculi di un non documento e neanche di un DVR, Presidente, perché il documento di valutazione dei rischi non è un documento qualsiasi, è un documento tecnico specificamente provvisto, per essere valido, di requisiti. Qui siamo addirittura nell'agente di polizia giudiziaria che percepisce che non si tratta di un documento, ma quale migliore percezione? Non si può recuperare con una quella pressione. E lo percepisce incredibilmente un agente di polizia giudiziaria, su domanda del Pubblico Ministero. L'evento è straordinario, vi dà l'idea di percepire come delle volte è proprio il contraddittorio che consente di cogliere l'essenziale nel corretto rapporto fra fatto e diritto. Quindi non mi sembra che questa nuova categoria di falso, il falso per elemento sintomatico che dovrebbe distinguersi da un falso grossolano... qui mancava tutto, mancavano le firme, cioè non c'era bisogno neanche... ci sono elementi di tutti i tipi e tutti i generi per percepire che quello non è un documento. L'espressione è stata "stranezza evidente ictu oculi". Ecco, io credo che questa sia proprio la dimostrazione della impossibilità di avallare la tesi di replica del Pubblico Ministero alle nostre osservazioni. Ma, Presidente, l'altra osservazione in punto di diritto che mi sembra vada segnalata da parte del Pubblico Ministero è la differenza che c'è tra costrizione e convinzione. Si dice: "Il dottor CO. non ha costretto, ha convinto". Beh, io direi che non è il fatto di aver convinto, è come hai convinto qualcuno. Cioè, è evidente che l'ha convinto, non c'è dubbio, lo ha redatto quel DVR fasullo, farlocco e falso come una moneta di latta. Certo che l'ha convinto, ma come l'ha convinto, illustre Pubblico Ministero? L'ha convinto con quella che abbiamo più volte segnalato, la più grave delle minacce, di perdere il posto di lavoro nei confronti di un precario. Quindi non è il risultato, sono le modalità con cui è stato parliamo neanche di specialisti della materia, quindi rispondiamo anche al quesito sulla percezione da parte del soggetto di media capacità, quindi un quidam de papula, che immediatamente percepisce, su una sola esperienza di attività di indagine, la incapacità di quel documento di produrre effetto. Allora, quando io ho ascoltato una espressione davvero interessante sul piano tecnico, cioè "elementi sintomatici di falsità", io voglio capire che cosa significa "elemento sintomatico di falsità". Qui non è un elemento sintomatico di falsità, è una percezione ictu oculi di un non documento e neanche di un DVR, Presidente, perché il documento di valutazione dei rischi non è un documento qualsiasi, è un documento tecnico specificamente provvisto, per essere valido, di requisiti. Qui siamo addirittura nell'agente di polizia giudiziaria che percepisce che non si tratta di un documento, ma quale migliore percezione? Non si può recuperare con una sorta di, come posso dire, shakeraggio concettuale elementi sintomatici di falsità che sono diversi dal falso grossolano. Qui si capisce bene, e l'abbiamo detto l'altra volta, che proprio la inesistenza di quel documento dà l'idea della difficoltà del dottor A.G., avendo subito quella pressione, di redigere un documento. È come dire: "Non lo voglio fare, ma lo faccio". Ecco perché quel documento non è un documento, perché è frutto di una coartazione vera e propria. È come se, come posso dire, volesse lasciare un segno di convinto. Per caso lo ha persuaso con dei modi... no, quella è la situazione. Ma, impedirà di trovarla. Eccola qua. La sentenza è la 32357 del 26 agosto 2010 della Presidente, torno su un argomento correlato a quello che è un po' la cartina di tornasole dal punto di vista dell'81 del 2008, una normativa che ha una caratteristica. Bisogna conoscerla approfonditamente anche nell'elaborazione giurisprudenziale della IV Sezione, che molte volte è addirittura creativa rispetto ad una norma che, essendo di provenienza europea, è scarna. Quando noi cerchiamo di tradurre le direttive europee... è accaduto con il 626, è accaduto nel '99, è accaduto con il testo unico del 2008, lì poi c'è un assemblaggio addirittura di direttive, diciamo, di fronte proprio ad una serie di norme che sono state messe insieme. Quando noi cerchiamo di tradurre quelle direttive in norme, è evidente che la giurisprudenza poi deve dire di più, deve andare oltre rispetto a quello che è il testo recepito per tecnica. Per esempio, nelle direttive europee c'è una cosa che da noi non si usa: le definizioni. Le prime norme sono riservate a definire. Che vuol dire questa parola? Chi è il datore di lavoro? Chi è il dirigente? Chi è il preposto? Chi è il coordinatore? Questa roba che noi non conosciamo nel nostro modo di legiferare è stata portata all'interno e poi la Cassazione si è sforzata di riempire quei vuoti che questo modo di... Allora, che cosa dice la Cassazione nei rapporti fra RSPP e datore di lavoro? C'è una sentenza, che io vi produrrò, del 2010 che disegna in modo assolutamente puntuale questi rapporti. Ho messo tutto in disordine, ma questo non mi impedirà di trovarla. Eccola qua. La sentenza è la 32357 del 26 agosto 2010 della Sezione feriale. È una sentenza, Presidente Esposito, la relatrice è l'attuale Presidente Piccialli, proprio della IV Sezione. Allora, innanzitutto, qual è il rapporto tra servizio di protezione e prevenzione e datore di lavoro? "Gli ausiliari... ", che non è l'RSPP, " ...sono semplici consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore, vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti". Quindi gli addetti al servizio di prevenzione e protezione addirittura non possono essere chiamati a rispondere. Saliamo di un mezzo scalino e andiamo all'RSPP. in questa prospettiva, dice la Cassazione, giurisprudenza assolutamente pacifica, "deriva che la designazione dell'RSPP che il datore di lavoro è tenuto a fare...", è un obbligo indelegabile, "...non equivale a delega di funzione utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri la posizione di garanzia che assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto...", cioè la Cassazione lo dà per assolutamente scontato, " ...compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa". Quindi è chiaro che l'unico soggetto onerato è il datore di lavoro e la nomina di RSPP non è delega, né trasferimento. Ma non basta. "Detto altrimenti, la designazione dell'RSPP non ha nulla a che vedere con l'istituto della Presidente, torno su un argomento correlato a quello che è un po' la cartina di tornasole dal punto di vista dell'81 del 2008, una normativa che ha una caratteristica. Bisogna conoscerla approfonditamente anche nell'elaborazione giurisprudenziale della IV Sezione, che molte volte è addirittura creativa rispetto ad una norma che, essendo di provenienza europea, è scarna. Quando noi cerchiamo di tradurre le direttive europee... è accaduto con il 626, è accaduto nel '99, è accaduto con il testo unico del 2008, lì poi c'è un assemblaggio addirittura di direttive, diciamo, di fronte proprio ad una serie di norme che sono state messe insieme. Quando noi cerchiamo di tradurre quelle direttive in norme, è evidente che la giurisprudenza poi deve dire di più, deve andare oltre rispetto a quello che è il testo recepito per tecnica, Per esempio, nelle direttive europee c'è una cosa che da noi non si usa: le definizioni. Le prime norme sono riservate a definire, Che vuol dire questa parola? Chi è il datore di lavoro? Chi è il dirigente? Chi è il preposto? Chi è il coordinatore? Questa roba che noi non conosciamo nel nostro modo di legiferare è stata portata all'interno e poi la Cassazione si è sforzata di riempire quei vuoti che questo modo di... Allora, che cosa dice la Cassazione nei rapporti fra RSPP e datore di lavoro? C'è una sentenza, che io vi produrrò, del 2010 che disegna in modo assolutamente puntuale questi rapporti, Ho messo tutto in disordine, ma questo non mi delega di funzioni", e nella chiusa della sentenza si dice: "Tenuto conto dei compiti e 'RSPP è chiamato solo se effettua delle valutazioni, ma la mancanza del DVR è solo e soltanto del datore di lavoro. Allora, se questo è vero, il cui prodest qualcuno me lo deve spiegare. Perché il 3I 9 quater? Cioè, qual è l'interesse che ha A.G. a redigere quel DVR? Che gliene importa a A.G., che è chiamato solo se lo redige? Se non lo redige, non risponde. Ed ecco perché viene fatto in quel modo sgangherato, assolutamente grossolano, il termine non l'ho usato a caso. Ecco perché non ha nessun interesse a subire... c'è un interesse a subire la pressione di perdere il posto di lavoro? Signor Pubblico Ministero, qual è l'interesse a subire una pressione del genere? Qual è la logica che ci deve portare a dire che c'è un principio di correità, di complicità e di condivisione in un povero disgraziato che ha un posto di quel genere e che subisce quella richiesta, quel tipo di richiesta, in quel determinato momento? E qui chiudo. Ma /'elemento logico, Presidente, che ci induce a ritenere che la posizione del dottor A.G. sia una posizione esente da responsabilità è proprio la dichiarazione del 6 di settembre, la prima dichiarazione, quando egli dice: "Non si è mai fatto niente". Sarebbe illogico sapere che tu hai detto che non si è fatto niente e poi diventi compartecipe di una redazione postuma. E che logica è questa? Come si può giustificare un comportamento... invece, la resipiscenza, la necessità di non subire più, la vittima che si rivolge all'autorità giudiziaria, un'apertura di braccia che la dice lunga su quanto sia dei poteri dell'RSPP, l'obbligo della individuazione misure...", eccetera, "Nello svolgimento di tale compiti, l'RSPP opera per conto del datore di lavoro, svolgendo solo un'attività di consulenza nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo. I suoi risultati sono destinati al datore di lavoro cui compete poi di ottemperare... " eccetera. È un consulente. Ma che interesse aveva A.G., che interesse aveva a redigerlo? La sua responsabilità sorge solo come consulente laddove quelle valutazioni siano delle valutazioni che non siano corrette. Ma la mancanza del DVR incombe solo e soltanto sul datore di lavoro, non c'è nessun interesse. Su questa roba non si può obiettare, queste sono... se noi cominciamo a dire che l 'RSPP risponde per la mancanza del DVR, noi scardiniamo un sistema. Noi scardiniamo un sistema, nessuno farà più l'RSPP, mai più, mai più, se cominciamo a dire che la mancanza del DVR incombe sul consulente del datore di lavoro. Andiamo non solo contro l'articolo 17, mcontro anche il 2087, che è una norma di apertura e chiusura del sistema. Queste sono le norme comportamentali, quelle sono le norme cardine, la vecchia norma del 42, che comunque non è possibile rimuovere perché dà l'idea della obbligatorietà dell'intervento in materia di sicurezza sul piano fisico e sul piano morale. Ora, a me sembra chiarissimo che la posizione di garanzia è solo e soltanto del datore di lavoro e credibile l'accaduto e quanto una legittima scelta di svoltare, rispetto a continuare a subire pressioni, possa essere ritenuta plausibile dalla giustizia penale. Un'ultima considerazione, che è un passo indietro, ma veramente di pochi secondi. Il Pubblico Ministero, anche qui sulla materia del falso ed è un profilo di falso in generale, nel disegnare il documento che presentava ictu oculi delle stranezze, rappresenta - diciamo così - la patologia paralizzante dell'efficacia del documento come un elemento di carattere soggettivo. Non è così. Cioè, la grossolanità del documento, la inesistenza della efficacia di quel documento è un elemento tutto oggettivo. Cioè, non c'entra dire che era un documento che io... quel documento è stato percepito come inesistente, come incapace di produrre qualsiasi effetto oggettivamente. Noi poi sappiamo le ragioni. Ma, attenzione, l'elemento che rende il documento incapace di produrre la lesione della fede pubblica è un elemento oggettivo, riguarda la struttura del documento. Poi noi lo giustifichiamo e sappiamo perché quel documento è stato redatto in quel modo, ma l'indagine è strettamente oggettiva, prettamente cartacea, legata alla mancanza di quei requisiti che hanno fatto dire a T. che quel documento non c'era, ictu oculi. Allora, Presidente, vi metto a disposizione questa sentenza del 2010, solo questa, ce ne sono altre, ma questa...
PRESIDENTE - Va bene, l'alleghiamo al verbale, grazie.
AVV. S. - È quella che vi consente di tracciare una linea netta tra le due figure del datore di lavoro e dell'RSPP. Quindi quella sentenza, mancanza di interesse, pressione, DVR assolutamente incapace di produrre effetti. Mi riporto, pertanto, alle conclusioni già rassegnate e vi chiedo l'assoluzione del dottor A.G.. "


La tesi difensiva di CO.

Si riporta per stralci la discussione appassionata dell'Avv. DM. per il Dott. CO., che riassume la tesi difensiva ampiamente sviluppata nelle corpose memorie difensive depositate nel dibattimento.
Secondo la difesa non vi era stata da parte del direttore generale una coartazione della volontà del A.G. , né una richiesta a costui di sanare . il pregresso perché era precario, così implicitamente minacciando il licenziamento, qualora non avesse predisposto un DVR retrodatato per il centro di via Casale e per gli altri centri di salute mentale di Bari.
Pur non negando gli incontri con il A.G. avvenuti presso la Direzione Generale il 6 settembre 2013 e nell'abitazione del CO. il sabato 19 ottobre 2013, la difesa afferma che i nessuno di tali occasioni, il CO. avrebbe pronunciato la frase "devi sanare il pregresso".
In ogni caso, con tale frase, mai pronunciata secondo la difesa e lo stesso CO., il direttore generale non voleva certo invitare o indurre il A.G. a formare dei DVR falsi, sul cui contenuto peraltro non aveva dato una disposizione specifica al A.G., a cominciare dalla data che avrebbe dovuto porre al falso documento. Inoltre a riprova del fatto che non vi fosse alcun accordo tra il A.G. e di direttore generale, vi è l'atteggiamento di quest'ultimo che, appena ricevuta la copia fornitagli dal A.G. e constatata la data del 6.6.2011 e la firma del Dott.P., si attiva per accertarne la conformità ad un eventuale originale a firma del precedente direttore P..
Infatti, il CO., il giorno dopo aver ricevuto la fotocopia del DVR, dopo aver chiesto alle segretarie R. e F. se conoscessero quel documento ed a seguito dei dubbi espressi dalle due donne, aveva convocato il dottor L., inviandolo dal P. con le pagine del documento contenente la sua firma per farglielo riconoscere.
Tale comportamento sarebbe logicamente incompatibile con la volontà e l'interesse del CO. a tenere segreto il falso e contrasta con il fatto che egli abbia comunicato a terzi e, quindi a possibili testimoni, quali la R., la F. il L. ed il P., i suoi dubbi sulla genuinità del documento falso, che lui stesso avrebbe fatto confezionare al A.G. per essere scagionato.
In realtà, secondo la difesa il dottor A.G. avrebbe agito di propria iniziativa, creando i falsi DVR per coprire la propria inerzia e le proprie responsabilità omissive, per non aver sollecitato alla direzione generale, nella sua qualità di RSPP; l'adozione delle misure prevenzionistiche e antinfortunistiche previste dal decreto legislativo 81/08 e, conseguentemente, non vi sarebbe stato da parte del CO. alcuna induzione, né tantomeno alcuna concussione sotto forma della costrizione mediante minaccia del licenziamento, che giuridicamente non era possibile in quanto il direttore generale, tra l'altro, non aveva il potere di intervenire direttamente sul rapporto lavorativo del A.G., che, al pari di quello di altri circa novanta medici della ASL, era ancora oggetto di un complesso contenzioso amministrativo.
Si riporta la tesi difensiva sintetizzata in sede di replica dall'Avv. DM. nell'interesse del CO..

Udienza 19/02/2021 verbale stenotipico pag.66-67:


"Il Pubblico Ministero, a proposito della copia, ha detto la volta scorsa che la copia è stata in Procura un mese e che in questo mese nessuno si è accorto che era una copia. Ora, io non ripeto nulla di quello che hanno detto già i miei colleghi, ma dico una cosa nuova. E non per merito mio o perché io mi sia studiato il processo meglio degli altri colleghi, ma perché siccome la vita del CO. in tutti questi anni è stata purtroppo dedicata a capire "ma io come mi trovo qua", ha trovato che cosa? Che il Pubblico Ministero aveva fatto un errore, perché l'11 settembre A.G. trasmette la copia a lui, dicendo che poi avrebbe trovato l'originale. Allora, io gli dico, per il verbale dottor CO.: aspettiamo, vediamo se viene fuori questo benedetto originale. Anche perché lui si accorge subito, lui che sarebbe il correo, anzi, l'istigatore di A.G., si accorge subito che non c'è la firma del medico competente e che A.G. non firma, è un altro argomento che affronteremo, come RSPPA, che non riconosce la firma di P., ma non è certo di questo. Allora, che fa? Lasciamo stare, anche per il mutamento delle imputazioni che ha chiesto il Pubblico Ministero, non mi voglio occupare di questo, di Cioce, perché si sono occupati altri difensori. Fa una cosa di cui tutti ci dimentichiamo. lo sono CO., io ho fatto falsificare, ho indotto a falsificare, ho costretto a falsificare, adesso c'è anche la concussione, ho preso A.G. con il coltello, tutto quello che volete. Chiamo L., ufficio personale, dirigente, e gli dico: scusa, questa è una copia, questa firma può essere di P.? L. la guarda e dice: beh, a me sembra quella di P., anche se in (parola incomprensibile). Ma non basta.
CO., che dovrebbe sapere che quella è una copia, che quella copia sarebbe stata commissionata a A.G. da lui, che fa? Dice a L.: scusa, fammi una cortesia, vai a P., chiedigli "ma questa firma è la sua? Ne sa qualche cosa di questo DVR? ". L. va, P. dice: sì, è la firma, è una fotocopia ma credo che sia la mia. E questo DVR te lo ricordi? E P. dice: no, io questo DVR non credo, non me lo ricordo e non credo che sia mai stato fatto. Allora, uno che è colpevole, concussore secondo alcuni, si fa due testimoni contro di lui. L. e P.. Ma siamo alla follia. Siamo alla follia. Io mando qualcuno... E attenzione, non è che poi questi qualcuno fossero persone di tale sua fiducia ed amicizia, per cui poteva contare sul loro silenzio. Né il Pubblico Ministero ha mai sospettato che anche questo, come è successo per quel poveretto di Cioce insieme a S., sia stato strumentale alla preparazione di tutto il disegno. Non ha neppure sospettato il Pubblico Ministero. Allora, se è vero questo, è vero che sin dal primo momento CO. ha cercato di chiarirsi le idee, come io gli avevo detto, e ha cercato di aspettare che cosa A.G. o B. o altri potessero dirgli circa quell'originale. Degli altri DVR non mi occupo per una ragione, dirò soltanto poi, quando parlerò di A.G., perché se ne sono
 occupati abbondantemente gli altri difensori.
 

Pag.70 verbale stenotipico:
Io CO. sono imputato per omissione, perché non avrei fatto mettere il metal detector e la guardia armata. Questo mi viene contestato e di questo mi devi parlare nel processo. Qui non siamo in una tribuna, non stiamo facendo un processo giornalistico. Qui stiamo svolgendo il rito del procedimento penale, tanto rito che noi diciamo il processo penale viene celebrato. Si dice ancora oggi da altri che... sì, va bene, ha fatto fare le strutture ospedaliere. Anzi, si dice che le strutture ospedaliere di cui è stato fatto il DVR nel 2012 sia stato fatto per merito dell'amministratore precedente. Qua sta negli atti. È stato CO. il primo che ha fatto ... e tutte queste cose sono allegate alle nostre memorie, che ha fatto quel programma. E ha fatto quello perché siccome si fa, d'accordo con il A.G.... concertato, concertato è il termine esatto. Tre erano le persone che stavano alle RSPP, A.G., L. e B.. E A.G. o B. o chiunque avrà detto: hei, signori miei, che noi tre siamo, che cosa possiamo fare? E CO., che è una persona per bene, se avesse voluto crearsi alibi di qualsiasi genere avrebbe detto: uè, bello, io sono il direttore generale, io ti dico di fare, di farli tutti, poi - come si dice a Bitonto - addò arriv chiant u zipp. E sì, anche a Bari. Così avrebbe potuto per qualsiasi cosa addossare la responsabilità a
 A.G. dicendo: signori, io gliel'ho ordinato, disposto, è stato lui che non l'ha fatto. Ma CO. è una persona per bene. E allora, quello che non è stato fatto, vedremo anche questo tra poco, non poteva essere fatto in alcun modo. E in questi casi la Cassazione dice che chi è imputato per questo va assolto perché il fatto è avvenuto per forza maggiore.

PAG 71: verbale citato:
Fare il DVR. Rendiamoci conto, fare il DVR. Non lo poteva fare. Non solo non avrebbe dovuto farlo, non lo poteva fare! lo non so se ... io sono stato sempre una mezza calzetta, non ho mai studiato molto, non sono un genio, c'ho soltanto un po' di curiosità intellettuale. Soprattutto, purtroppo, il Presidente Simonetti del quale posso parlare una volta mi disse una cosa, che mi fece bene ma mi fa male. Mi disse: tu l'Avvocato lo fai con questo. Scusatemi se mi lodo in questo momento, ma non è una lode. lo sto da tre giorni con tre Ansel (pronuncia fonetica), ansiolitico, al giorno perché purtroppo lo faccio con questo. E forse è per questo che io leggo un po' oltre. Cominciamo dall'Art. 34: salvo che nei casi di cui all'Art. 31, comma 6, il
 datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di rischi, nonché di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazioni nelle ipotesi previste nel/ 'allegato 2. L'allegato 2, sempre a memoria, dice: casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, aziende, artigiani e industriali, fino a 30 lavoratori; aziende agricole e zootecniche, fino a 30 lavoratori; aziende della pesca, fino a 20 lavoratori; altre aziende, fino a 200 lavoratori. Salvo quanto previsto dall'Art. 34, quello di cui abbiamo parlato e che rimando all'allegato, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno del/ 'azienda o del/ 'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. E adesso vediamo che cosa avrebbe dovuto fare il A.G.. Art. 33, il servizio di prevenzione e protezione da rischi professionali che dalla A.S.L. doveva stare assolutamente. Quindi è falso che una cosa non ha fatto, il DVR. Non gli competeva, non lo poteva fare. Chi può fare quelle cose, c'è scritto, non vi leggo, deve fare dei corsi di specializzazione. Mi pare chiaro. A che cosa provvede? All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto nella normativa vigente sulla base della specifica conoscenza e dell'organizzazione aziendale; ad elaborare, altro che CO., per quanto di competenza le misure preventive e protettive di cui all'Art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Non voglio leggere altro, sapete quanto meno che io l'ho studiato.
 

Pag.72 verbale citato:
Seconda cosa. Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Qui forse c'è un equivoco e c'è una misconoscenza. C'è un equivoco relativo agli atti, c'è una misconoscenza relativa al diritto. Le RSPP, era stato nominato la prima volta nell'agosto del 2008. La delibera è presente nella memoria del CO. ed è nominato ininterrottamente, sia pure in ritardo sino al 2013. L'RSPP non è che abbia fatto un contratto per il servizio nell'ambito dell'ospedale per... abbia avuto il rapporto contrattuale. Non è che fosse con il servizio di igiene. Era un contratto per il servizio di prevenzione e protezione. C'erano tre persone di cui (parola incomprensibile) solo era qualificato? Perché B. e L. non erano qualificati. Mi scade la delibera, in genere è fatta anno per anno. Mi scade la delibera e io assumo, perché così assume ... se mi scade la delibera io non sono più dirigente. Primo, come dire, c'è una delibera per cui il primario del reparto di chirurgia debba essere primario. Poi gli scarica la delibera, perché all'ufficio personale
 LF. pretende che CO. sappia di tutte le migliaia di lavoratori per cui... che dipendevano di là e quelli per cui annualmente dovevano essere fatte le delibere. E l'ufficio personale che sta a fare? Ma a parte questo, come è possibile dire una cosa del genere? Prima pensarla e poi dirla. Ma con chi crede di avere a che fare? Qui non siamo in una piazza, siamo in un Tribunale, dove le cose che si devono dire vanno calibrate rispetto a chi ci si trova di fronte, perché altrimenti ci si può sentire anche offesi. Allora, il primario di chirurgia gli scadono i sei mesi o gli scade l'anno, che fa? Non opera più. Così funziona? Funziona così? Non può funzionare così, perché, per chi se lo volesse studiare o ristudiare, se l'ha studiato, nel diritto amministrativo esiste il principio di continuità che non è altro che un precipitato del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. E mi si viene a dire che io in quel periodo non avevo avuto la delibera di proroga, quindi stavi senza far niente. Ti prendevi i soldi, perché questo è il punto... Ti facevi pagare e non facevi niente. Ma a chi si vogliondare a bere queste cose? Allora, l'Avvocato LF. io credo, e spero, che sapesse o che sappia che le due violazioni da lui menzionate, anzi, le due cose, le cose che doveva fare, non sussistono in capo al CO.. Ma, ma mica è scemo. Anzi, oltre che bello, è dritto. Vuole essere visto strumentalmente, perché in subordine vi avrebbe chiesto la riqualificazione del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Quali? Quelle che ha violato A.G.? Perché qui, e vedremo tra poco, in questo processo, doveva esserci anche A.G..

Pag. 73 verbale citato
Qui dico veramente molto poco perché sostanzialmente riguarda il cui prodest... il cui prodest l'ho in molte pagine, scritto nella memoria. CO. non ha alcun interesse che ci fosse un DVR del CSM di Via Tenente Casale, contrariamente a quello che si afferma allo stato prima del tragico evento. Sapete perché? Perché CO., appena arrivato, ha, di concerto con A.G., fatto quella pianificazione che ha portato ai DVR di tutti o della maggior parte degli ospedali della A.S.L.. Bene. Chi gli poteva rimproverare, assumendosi da responsabilità di non averlo fatto per i centri ambulatoriali? Con tre persone, di cui sostanzialmente L. (parola incomprensibile) all RSPP. Ha fatto tutto quello che poteva fare con i mezzi a sua disposizione. Per che cosa si doveva dimettere? Vedremo tra un po' come non aveva nessun interesse a difendersi da niente, perché, tra l'altro, fare qualche cosa o consigliare a A.G. di fare un DVR retrodatato ... e poi c'ero io, tra l'altro, in tutto questo... avrebbe significato fare un atto che non serviva e che non poteva mai essere preso come autentico, perché il CO., ma lo so perfìno io che non faccio parte della A.S.L .... C'è un protocollo, c'è un protocollo elettronico. Se io dico di fare un DVR retrodatato, e non l'ho mai detto, e questo è un altro discorso, perché quello che ha inteso... Anzi, lo faccio qui, così me lo risparmio e ve lo risparmio dopo. A.G. ha sentito da me e ha ripetutamente riferito che mi ha detto soltanto: sanare il pregresso. Allora, lo dico proprio in due parole. Ammesso che abbia detto sanare il pregresso, qui apriamo un attimo una parentesi. Ma ci rendiamo conto o no? Sto sintetizzando. Ma ci rendiamo conto o no che A.G. è un correo? Qui tutti hanno esaltato A.G. e esposto le parole di A.G. come se A.G. fosse un teste indifferente. A.G. è un correo, per cui tutto quello che ha detto va verificato alla stregua dei principi di attendibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca. Se ne sono dimenticati tutti. E allora? CO. che aveva fatto tutto quello che doveva fare, per sanare il pregresso, secondo A.G., intendeva dire fai ora come se avesse fatto allora. Una parentesi (parola incomprensibile) impossibile. No, sull'errore de/fatto, l'errore de/fatto che costituisce reato. Se A.G.ha capito questo, questo, per tutto quello che ho scritto e per la giurisprudenza pacifica, è un errore sul fatto che costituisce il reato. E aggiungo anche questo, sempre per sintetizzare.


Pag.74-75 verbale citato
Io vorrei capire, e questo lo dico in due parole, partendo dalla considerazione che neanche il Pubblico Ministero si è lanciato nella ipotesi assurda, perché lo capiva bene, che il danno prospettato al A.G. sarebbe stato il licenziamento, ma si è espresso in una maniera molto generica che non sto qui a leggere, qualcuno mi deve dire, mi deve provare .., Non mi deve dire, mi deve provare che CO. aveva il potere di licenziare A.G. su due piedi! E lasciamo stare il procedimento disciplinare, è stato aperto nei confronti di tutti, ve lo ha spiegato A.G.. Lo ha aperto il Nirs, che non c'entra niente con CO., perché sono gli ispettori regionali. E di più, sono stati ... è stato sospeso. Attenzione, nonostante CO. fosse imputato. Avrebbe dovuto vendicarsi. No. Secondo l'Avvocato La/orgia, sempre, le misure adottate dopo l'omicidio nella conferenza dei servizi di tutti i direttori del CSM convocata da CO. sono la condanna di CO.. No, io invece direi che sono la salvezza del CO., perché che cosa succede quando il 2013, C., d'accordo con DM., d'accordo con S., memoria a pagina 142 e seguenti, prima memoria, con i sopralluoghi effettuati ad aprile 2012 dal dottor A.G. prima della aggressione alla dottoressa CH., poi fino al 2013 vengono messi in atto... non leggo, vi dico soltanto le pagine della memoria. Come afferma C., tutto, tutto quello che era stato chiesto da DM. e da S.. E la cosa imbarazzante, la cosa della quale A.G. naturalmente si vuole difendere è quella che lui sa che avrebbe dovuto
 fare e non ha fatto, perché tutte queste sentenze sono allegate alla seconda memoria. Leggo qualche rigo, per gli altri che seguono il processo. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverlo, con la conseguenza che in relazione a tale suo compito può essere chiamato a rispondere etc. etc.. C'è qualche altro. La sentenza 10 febbraio primo aprile 2015. Ritiene evidente che non è il datore di lavoro a dover informare le RSPP delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi in ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi. Ma è al contrario quest'ultimo, Pubblico Ministero.,. ecco perché si sarebbe dovuto trovare qui A.G., a dover attentamente valutare tali elementi attraverso una costante opera di controllo e verifìca. Non è andato una volta quando C. stava procedendo a quello che DM. e S. gli avevano detto. Ha fatto il sopralluogo e poi è sparito. Delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto dell'organizzazione aziendale da comunicare prontamente al datore di lavoro, onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri doveri di intervento, ai fini di prevenzione e sicurezza.
Pag. 75.
Potremmo quindi dire di aver finito su quello che il datore di lavoro doveva fare, non doveva fare, quello che invece spettava a A.G.. E quello che spettava a A.G. è stata la ragione per cui poi A.G. ha cercato di deviare questa responsabilità verso altri. Ora, mi si viene a dire che hanno valore di prova per lo stato d'animo in cui si trovava il A.G. le telefonate con i suoi parenti. Ma scusatemi, certo che il suo stato d'animo era alterato, ma non era mica alterato per quello che CO. gli avrebbe imposto. E a proposito, questo è importante, è scritto, ma forse è meglio dirlo, il 6 settembre, venerdì, quando nulla è successo di nulla, il A.G. chiede al CO.: vedi che vi siete dimenticati di darmi la proroga. CO. avverte L.. Il lunedì gli viene prorogato l'incarico. E allora? Questa è la situazione peggiorativa di cui parla il Pubblico Ministero? Tutto quello che è stato scritto nella relazione di C. al CO. e che era stato fatto su richiesta di DM. e di S. non è la condanna di CO., perché quello non doveva essere fatto. Non poteva essere di competenza del CO. dire alcunché su quel punto, ma c'è un'altra cosa. S. e DM., che avevano la situazione, il termometro del SIM, hanno detto loro che cosa volevano e che cosa non volevano. E non credo, a questo punto, che possa attribuirsi al CO. la responsabilità perché mancava qualcosa che i diretti interessati non hanno chiesto. Non hanno chiesto


Pag.76 verbale citato:
E allo stesso modo si dice di DM. una cosa, non se ne dice un'altra. Si dice di DM. che DM. ha riferito che CO. era infastidito e che avrebbe detto S. scrive troppo. Supponiamo che abbia detto questo, perché 1'ha detto? Mi sembra giusto. Se uno viene da me dopo che ad aprile dell'anno scorso ho pubblicato un bando per la vigilanza armata... e non vi leggo questo, perché nella discussione del!'Avvocato La/orgia si dice, contraddicendosi, che non era stato chiesto il 2012 perché gli eventi erano avvenuti a ottobre del 2013. Poi due pagine dopo, 35 e 37, le conosco a memoria oramai, si dice che, come riferisce 1'A., che quello non era un SIM, era sostanzialmente una baraccopoli dove avveniva di tutto. E allora, scusami, o è vera una cosa o è vera l'altra. Se tu dici che è vera l'altra, che è un manicomio quel centro, che era un ring, allora perché dall'aprile 2012 DM. e S. tacciono? Volete sapere perché? Non sono neanche andati alla conferenza di servizi. Perché la verità, ci arriveremo tra poco, è che loro, come tutti gli altri psichiatri, di scuola basagliana, quella oramai è 1'unica scuola, non volevano militarizzare il centro. Guarda caso, il 14 o il 12 viene pubblicata la gara. Due giorni dopo, o il 14 o il 16, ma sono due giorni, questo me lo ricordo bene, viene inviata la lettera in cui chiedono la guardia giurata. È chiaro, perché si devono coprire le spalle. E quando poi DM. va a CO. e dice "mandaci la guardia
 giurata" giustamente CO. dice: S. scrive troppo. Scrive troppo, ma non dice solo questo. Scrive troppo inutilmente e non legge le cose che deve leggere e non fa le cose che deve fare, perché lì erano stati invitati tutti i CSM e nessuno ci è andato. Poi solo quel CSM si ricorda di fare questa richiesta. Il CO. fa quello che fa e di burocrazia si muore
Pag. 77 verbale citato:
Due cose. Dico solo questo. Blumatica, i tre ... Cioè, non ha mai spiegato, su Via Pasubio, Via Podgora e Sassari, ci sono sei DVR, di cui tre sicuramente inveritieri. Non sono DVR, sono elaborazioni, che però servono all'ufficio che vengono annullati da CO., con su scritto a alcuni "ancora procedura Blumatica ". Gli altri tre, invece, sono veri, autentici, con la lettera di trasmissione, protocollati etc.. Eh, non mi hai detto una parola su questi. Non esistono Certo, perché che cosa dovevi dire? Che cosa dovevi dire? E questi, come ricorda il G.IP. dottoressa R., perché ti avrebbe fatto fare questi CO.? Che interesse aveva? E no, l'interesse era il tuo, perché dovevi far vedere che in quelli anni pregressi non eri stato senza fare niente, a rubare, perché questa è la verità, a rubare lo stipendio alla A.S.L. e a fare la tua attività privata. E aggiungiamo una cosa, adesso starà a Parigi. Potrebbe stare dove vuole. Perché se ne è andato? Perché non ha appellato? La ragione è che con il piano approvato dalla Regione, da fine del 2013 il responsabile sarebbe stato un ingegnere e non un medico. E ciò nonostante, a dispetto della contestazione, il CO. aveva conservato nella pianta organica un posto di medico proprio per A.G.. E A.G., però, non ha fatto l'appello. E certo, perché una cosa è essere dirigente della RSPP ... e non so se lo sapete, con tutto il giro che sta intorno di lavoro privato. Altra cosa è essere un semplice medico della RSPP, a parte questo soggetto che evidentemente ha un carattere come minimo instabile, da essere patron e sol, adesso si trova soltanto a fà u sott. Diciamo le cose come stanno. B.A. e V.P.. Ah, no, questa altra cosa. I pizzini. I pizzini che io vi ho allegato con la trascrizione. Scrive a B., glieli hanno trovati a casa di B., con calligrafia di A.G., in cui dice a A.G.: se vieni sentito devi dire questo questo questo questo e questo. E questo che cosa è? Questa è mafia. Questa è mafia. Mi avvio alla conclusione, veramente, perché si dice una parte soltanto della verità. Quando B.A. dal direttore sanitario viene trasferito dalla pneumologia... dalla gastroenterologia del
 San Paolo viene trasferito al CSM numero 6, però non al San Paolo, perché anche il San Paolo fa parte del CSM numero 6, ma viene trasferito a Via Tenente Casale, in un primo momento... Però l'Avvocato LF. si è fermato qua. Mi dispiace che si sia fermato qua. Evidentemente io sono un po' più curioso, solo questo, niente di più. B.A. chiede, non vuole stare, di andare via. Non trovando altre risorse, DM. gli scrive, anche questo è agli atti: tu devi stare al CSM numero 6 di Via Tenente Casale fino a quando non avrei ordine contrario. Punto. Adesso, per tutti, B.A. è diventato lo scemo del villaggio ...

Pag. 78:
"B.A. rimane là. Allora, oggi, no, B.A. non faceva, B.A. non serviva, B.A. così, B.A. colà. Tutte queste sono tutte persone interessate a dimostrare che B.A. non era uno scudo sufficiente. Allora io vi chiedo una cosa. Trovatemi ... anzi, al Pubblico Ministero che ne ha di più. Trovatemi una carta processuale, una, nella quale si dica che B.A. non sapesse esercitare con sufficienza la funzione di portiere. Non ce ne è una. È impossibile. Non ce ne una non soltanto in sei mesi, da novembre ... in otto mesi... dieci mesi al San Paolo ... a Via Tenente Casale. Dopo dove è andato? Non è andato alla gastroenterologia. L'hanno tenuto al San Paolo CSM, sempre numero 6. E allora, non ha avuto una segnalazione, è stato ripreso a un altro CSM e questo è B.A. che non serviva a niente. Va bene. Una cosa mi è sfuggita. No, la posso dire dopo.
PRESIDENTE -Avvocato, cinque minuti.
AVVOCATO DM. - Me ne dia dieci e ho finito veramente. Anche perché questi dieci... Sono le cose più importanti, signor Presidente, anzi, direi che sono delle cose decisive, più che importanti. Non è mai avvenuto niente. L'Avvocato La/orgia lancia i suoi strali contro la persona del B.A.. Poi però, nella sua discussione, afferma che per intervenire al momento della aggressione alla dottoressa P.L. dopo qualsiasi CA. sarebbe stato sufficiente. Quindi anche B.A.? E B.A. quel giorno era in ferie. Ora io ho chiesto a me e chiedo a voi, se veramente in quel centro ci fosse stato un qualsiasi rischio di pericolo di qualsiasi genere, non c'è stato uno o non ci fu uno che abbia chiamato qualche superiore dicendo: guardate che qui B.A. oggi non è venuto, mandateci qualcuno. CO. non lo sapeva naturalmente e CO. deve rispondere di quel famoso reato, per cui la Cassazione pacificamente dice che l'evento deve essere quell'evento, non un qualsiasi evento. Deve essere prevedibile ed evitabile. Non l'hanno previsto tanto che non hanno chiamato nessuno, tutti quelli che là lavoravano tutte donne, perché adesso ci si fa anche la colpa che siccome erano tutte donne CO. avrebbe dovuto provvedere. Fa lui gli ordini di servizio per tutti gli ospedali e per tutti i servizi della A.S.L.. Lasciamo stare queste boutade giornalistiche. Lui non sapeva manco che non c'era. Nessuno di loro l'ha preveduto. CO., invece, avrebbe dovuto prevederlo e deve essere condannato. "


PAG.79 verbale citato:
"..Dalla sentenza e dalla relazione del professore Catanesi, questo tutti si sono dimenticati di dirlo. Leggo soltanto che quella del V.P. è stata un'azione distruttiva, di particolare intensità, certamente qualificabile come abnorme sul piano psicopatologica e che la furia omicida non era generalizzata, ma indirizzata alla vittima. Lo dice dieci volte il G.lP., tanto invocato a sfavore. E allora io vi dico, lafaria omicida era... non era generalizzata. Era rivolta a una persona ben precisa. Allora, quel giorno B.A. non c'era. Se la persona era individuata e il mio obiettivo è quello e se io sono in quella condizione mentale perché non mi siedo o non mi nascondo vicino al SIM aspettando il momento più propizio? E quando viene che B.A. non c'è, entro senza appuntamento nel SIM Io vorrei che qualcuno mi spiegasse perché questo non è, perché non si può dire semplicemente questo non è perché non è. Si deve dire che questo non è possibile che sia stato perché... e di fronte a quella azione mirata e a quella faria distruttiva, rivolta soltanto alla P.L., tanto che a CA. non ha fatto nessuna minaccia, mi si deve spiegare perché invece non è stato un omicidio volontario, premeditato, pensato e risolto in quel giorno. Andiamo alla poveretta della P.L., perché qualche cosa la dico io invece del CO.. Ma non faccio melodrammi. Non si è parlato più di militarizzazione. Sapete perché? Non è stato detto, ma... chi è curioso se ne accorge. Perché nell'Art. 7, misure di prevenzione, della legge del 2020, disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni ... si legge solo questo, altro che guardie giurate e tutto il resto. Al fine di... misure di prevenzione. Al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'Art. I della presente legge prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ... solo questo... misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di Polizia, per
 garantire il loro tempestivo intervento. Punto. Punto. Quello che chiede il Pubblico Ministero non sta scritto manco in una legge, in una legge successiva. "

VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE

Così riassunte le tesi dell'accusa e degli imputati, ritiene il Tribunale che per stabilire il quadro esatto delle responsabilità degli imputati è necessaria una breve ricostruzione cronologica dei fatti.
In data 6.9.2013 il dottor A.G., Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) della ASL, veniva sentito dalla Polizia Giudiziaria a s.i.t. come persona informata sui fatti e, su domanda degli inquirenti, dichiarava che i documenti di valutazione dei rischi per i CSM di Bari erano in fase di stesura perché fino a quel momento si era provveduto alla redazione di quelli relativi alle strutture ospedaliere.

SI RIPORTA IL VERBALE SIT DEL 6.9.2013:
"Domanda P.G.: ci può fornire il documento di valutazione dei rischi delle strutture dei centri di salute mentale operanti su Bari?
Risposta Dott. A.G.: no, in quanto in fase di stesura e di elaborazione, poiché si è iniziato a fare tale documento dei primi di luglio di quest'anno. Sinora non è mai stato fatto nulla del genere"


Successivamente, dopo circa un mese mezzo dal predetto verbale il Dott. A.G. si presentava spontaneamente in data 21/10/2013 presso la Procura della Repubblica di Bari dinanzi al titolare delle indagini Dottor P. e dichiarava, tra l'altro, che il DVR di via Tenente Casale, esibito su richiesta degli organi investigativi dall'allora Direttore Generale Dott. CO. era in realtà una fotocopia di un atto originale inesistente, da lui stesso redatta successivamente all'omicidio Dott.ssa P.L. per evitare le conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro prospettate dal Direttore Generale stesso.
Dopo aver reso interrogatorio al pubblico ministero, il Dott. A.G. veniva sentito con incidente probatorio in data 18/11/2013 e nelle sue dichiarazioni in tale sede ricostruiva l'incontro avvenuto nel tardo pomeriggio del 6/9/2013 con il Direttore generale nei seguenti termini:
Io dissi al direttore generale che iniziai a dire che non ho niente su via Tenente Casale e il direttore mi disse "Cerca di sanare il pregresso di via Tenente Casale, lo devi fare nel tuo interesse ricordati che sei precario e lo devi fare nell'interesse di tutti e lo dovevo fare anche per gli altri CSM" (si veda il verbale di udienza dell'incidente probatorio del 18/11/2013, pag.8) ed ancora, a chiarimento dell'espressione usata dal CO., il A.G. ha precisato come fu espressa e come lui la intese:
"P.m.: Lei obiettò qualcosa a questa richiesta del direttore generale Indagato A.G.: no, perché stavamo parlando del mio posto...
Giudice: come la interpretò lei questa sollecitazione di sanare il pregresso nel suo interesse, almeno lei così ha detto, il direttore generale disse di sanare il pregresso nel suo interesse, come la interpretò lei questa..?
Indagato A.G.: Di fare i documenti pregressi su queste strutture perché non c'erano. Giudice: Non c'erano mai stati documenti su queste strutture?
Indagato A.G.: No non c'erano mai stati Pm :Quindi con che data andavano fatti?
Indagato A.G.: E' stata una cosa che doveva essere del passato, non attuale.
PM· Nel senso, nel momento in cui lei avrebbe dovuto fare questo documento avrebbe dovuto mettere la data del settembre 2013, ottobre 2013 quando li facevate?
Indagato A.G.: no, no

PM·.. o una data... È questo quello che noi dobbiamo capire-o come la intese lei? Indagato A.G.: La richiestafa quella di sanare questa situazione
PM: Ma sanare questa situazione può significare: creare documenti appunto perché non ne avevate mai fatti o sanare significa mettere le carte a posto, cioè far risultare questi documenti che non c'erano mai stati ora per allora? questo ci deve spiegare

Indagato A.G.: Guardi io l'ho interpretata nel senso di creare dei documenti che prima non c'erano. L'ho interpretata in questo senso che prima non c'erano e che quindi bisognava far risultare come se esistessero." (il grassetto è del Tribunale ,n.d.r.)
Giudice: E "nel suo interesse" come la interpretò?... Quest'espressione semantica come la intese lei?
Indagato A.G.: Nel mio interesse l'ho inteso sulle parole successive, perché il direttore mi disse che comunque io sono sempre un precario e quindi l'ho inteso come se fosse una questione diretta al mio rapporto di lavoro" (v.pag. 8-10 del verbale stenotipico sopra citato).
Nel seguito dell'esame in incidente probatorio il Dott. A.G. ha chiarito il motivo per il quale sul falso DVR in fotocopia appose la data del giugno 2011, perché così, a suo dire, avrebbe attenuato la responsabilità del CO. quanto meno sotto il profilo dell'esistenza di un DVR adottato, anche se successivamente non attuato, nei seguenti termini:
"Avvocato DM.: lei ha spiegato la circostanza di aver creato una copia falsa del documento al giugno 2011 con la circostanza che altrimenti sarebbe stato responsabile
 CO. per non aver fatto quello che avrebbe dovuto fare. Che cosa significa che il documento siccome era di P. corifermato e sottoscritto da P. non vincolava CO. a quegli adempimenti ...(omissis)
Giudice: CO. le dice "l'ho fatto così perché se avessi messo una data successiva all'insediamento del Dott. CO., il Dott. CO. sarebbe stato passibile di responsabilità. La domanda dell'avvocato DM. è la seguente:" perché la data del 2011 esentava il Dott.CO. da quelle responsabilità?
Indagato A.G.: Guardi..
Giudice: c'erano degli adempimenti da fare comunque in relazione a quel DVR del 2011 e che anche il Dott. CO. non ha fatto in quanto subingredito poi a Ponzini credo. Non so chi ci fosse prima
Avv. DM.: esattamente così Signor giudice.

Giudice: cioè il sub ingresso di CO. garantiva CO., lo rendeva immune da ogni responsabilità solo perché quel documento era datato 2011?
Indagato A.G.:quanto meno per il documento per l'esistenza del documento PM· scemava le responsabilità
indagato A.G.: si
PM· attenuava la responsabilità Giudice: giudice le attenuava PM :che poi non è stato fatto
Giudice: vabbè stiamo facendo la domanda. Pubblico ministero faccia rispondere al teste! Non intervenga lei ora però suggerire risposte? Quindi?
Indagato A.G.: quantomeno sull'obbligo di fare il DVR, si. Giudice: quindi lo esentava da responsabilità sull'obbligo del DVR Indagato A.G.: si
Giudice: e quanto invece agli adempimenti consequenziali al DVR Indagato A.G.: e quelli erano comunque a carico del direttore generale Giudice: era a carico del direttore generale, qualunque,
Indagato A.G.: si
Giudice: anche se è subentrato, ovviamente perché quelli credo che siano obblighi che si tramandi la direttore generale direttore generale
Indagato A.G.: si" ( v.pag.89-91 del verbale già citato).

Al di là della sovrapposizione di domande e risposte nel dialogo innanzi trascritto, spesso condotto con interrogativi suggestivi al teste, osserva il Tribunale che l'opinione del A.G. sulla retrodatazione al 201 I era fondata sull'idea che l'adozione di un qualunque DVR, anche antecedente alla entrata in carica del CO., avrebbe attenuato la responsabilità del medesimo, convinzione erronea per quanto si vedrà di seguito, essendo obbligo del Direttore generale, per legge, oltre all'adozione del DVR, anche il suo aggiornamento e la sua esecuzione, che, ove mancanti, come nella fattispecie, avrebbero comportato comunque la piena responsabilità del CO., sia per la mancata revisione del DVR preesistente, che per l'adempimento delle rinnovate prescrizioni dello stesso.
Infine, previo rinvio alla pag. 89 del verbale citato, nella parte in cui il Pm richiama la circostanza già emersa nell'esame del A.G. secondo cui questi fotocopiò le firme da apporre sul fàlso DVR per poi ottenere la fotocopia finale dello stesso con le firme, è opportuno riportare l'esame nella parte in cui il A.G. spiega di aver lavorato anche ad Amsterdam con il proprio computer per completare il falso DVR con i dati già raccolti in precedenza e come , tornato a Bari, confezionò il documento finale, poi trasmesso al CO., lavorando il sabato prima del 16.9.2013:
"Giudice: ma lei lo ha redatto al rientro da Amsterdam?
Indagato A.G.: diciamo progressivamente lo poi materializzato così il sabato che sono rientrato.
Giudice- Quindi ha lavorato ad Amsterdam?
Indagato A.G.: Si, tra virgolette lavorato perché molte delle iriformazioni -come già ho potuto dire sono già note e quindi si trattava semplicemente di scrivere i vari rischi ... (Omissis) Giudice: Che cosa intende dire quando la materializzato il sabato?
Indagato A.G.: Il sabato che sono rientrato è stato un giorno in cui io poi ho fatto le fotocopie delle firme, ho cambiate le cose e ho risistemato il documento per essere ...
Giudice: diciamo il falso l'ha fatto il sabato? indagato si. "

( v. pag. 91-92 verbale già citato).
Occorre, a questo punto, richiamare alcuni degli accadimenti intercorsi tra le dichiarazioni del A.G. all'incidente probatorio ed i fatti del 6.9.2013.
Nella tarda mattinata del 6 settembre 2016 gli ispettori della Questura di Bari, T. e Ch., come ricordato nella sua testimonianza dal teste Ispettore T. si erano recati presso la Direzione Generale della Asl ed avevano chiesto al Direttore Generale se fosse in possesso dei DVR dei Centri di salute mentale di Bari, ricevendo come risposta dal CO. che egli non ne aveva la disponibilità e che, probabilmente, tali documenti si trovavano presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale sito in via dei Mille. ( alla domanda se avesse il DVR, CO. risponde: "Non so se c'è, l'azienda è in forte ritardo, eventuali documenti adottati sono conservati presso il SPP"
Alla presenza degli Ispettori di P.G. il CO. aveva telefonato al A.G. preannunciandogli la visita degli stessi ed il motivo del loro accesso.
Intorno alle 13.30 gli ispettori di PG si recavano nell'ufficio del A.G., il quale dichiarava che i DVR erano in fase di elaborazione (si veda nel verbale di s.i.t. rese dal A.G.: "no, in quanto è in fase di stesura ed elaborazione, poiché si è iniziato a fare tale documento al luglio di quest'anno, finora non è stato fatto nulla del genere)."
Subito dopo che gli ispettori andarono via, come riferito dal dottor B. ( che sul punto smentisce il A.G., che a pag. 47 dell'incidente probatorio aveva riferito di averli convocati telefonicamente la sera del venerdì 6 settembre , per incontrarsi in ufficio la mattina del sabato 7 settembre), lo stesso A.G. convocò i suoi collaboratori B. e L., dicendo loro di lasciare le altre attività in corso e dedicare "tutto il tempo lavorativo disponibile" alla raccolta dei dati per elaborare, su richiesta perentoria del Direttore Generale CO., i DVR del Centro di via Casale, dove era accaduto l'omicidio, e degli altri centri di salute mentale di Bari.( si veda pag. 3 della memoria del difensore di B., Avv.  R., depositata all'udienza del 19.02.2021).
Subito dopo aver dato disposizioni ai propri collaboratori, il A.G. si recò presso la Direzione Generale per parlare con il direttore generale che tuttavia non era in ufficio e che, dopo averlo fatto richiamare al telefono dai suoi collaboratori, lo ricevette soltanto nel tardo pomeriggio L'attività di ricerca dei dati per compilare i DVR, secondo il B. si svolse nella mattinata del giorno di sabato seguente e fu poi interrotta dal B. intorno alle ore 12,55, quando egli lasciò l'ufficio, mentre il A.G. ed il L. proseguirono l'attività anche nel pomeriggio, dovendo poi il A.G. partire per Amsterdam.
Nella memoria innanzi citata il difensore del B. ha spiegato come si svolse il lavoro che doveva compiere insieme al A.G. ed al L., precisando che " i tre si sono effettivamente incontrati in ufficio ed hanno cominciato a esaminare la pratica era stata indicata quale priorità assoluta, cioè la valutazione riguardante CSM di via tenente casale e tutti CSM di Bari.
Nell'occasione attività di lavoro si è svolto utilizzando lo schema di un documento già approntato sul file della Blumatica da parte del dottor A.G.... L'attività si svolgeva attraverso la lettura dei dati derivanti da sopralluoghi effettuati presso i CSM riportati nei relativi verbali in possesso del L. e firmati al medesimo L. dal Dott. A.G. Dirigente del S.S.P.
Questi dati venivano poi attentamente esaminati rielaborati da parte del dottor A.G. che indicava poi i dati da inserire nello schema di documento di valutazione dei rischi. Inizialmente il lavoro consisteva nell'inserire i dati e verificare cosa andava cambiato, modificato integrato. Successivamente, i documenti così formati sarebbero stati inviati, come consuetudine, al direttore generale affinché fosse effettuata una valutazione alla luce delle modifiche effettuate e, in seguito, tenendo conto di eventuali integrazioni apportate dallo stesso direttore generale si sarebbe effettuata la stampa definitiva.
 "(si veda pag.3-4 della memoria citata)
Lo stesso A.G. nell'incidente probatorio dinanzi al Gip (si veda pagina 13- 14 del verbale relativo) ha dichiarato che vide i suoi collaboratori la mattina del 7 ottobre e disse loro di fare i DVR su richiesta del direttore generale per gli altri CSM di Bari.
Successivamente, il lunedì 9 settembre in mattinata il A.G. partì per Amsterdam e il mercoledì o giovedì successivo il Direttore Generale lo chiamò e gli chiese se avesse il documento e lui rispose di averlo (si veda pagina 14 dell'incidente probatorio) e in seguito lo preparò fino al sabato successivo (ossia il 14 settembre 2013).
Alla domanda se fosse stato il Direttore generale a dirgli di indicare sul documento la data del giugno 2011 il A.G.ha risposto negativamente, precisando di aver messo quella data" perché qualunque data durante la direzione Generale CO. sarebbe stata sempre un problema per il direttore generale non aver applicato le misure di prevenzione" (si veda pagina 22 del verbale di incidente probatorio).
Come risulta dalla testimonianza del B. e dai tabulati telefonici acquisiti, il A.G., come pure da lui stesso ammesso, durante la sua permanenza ad Amsterdam, protrattasi fino al 14 settembre, rimase in contatto telefonico con i suoi collaboratori, ai quali impartiva disposizioni, rivolgendosi principalmente al B. (si veda pag. 52 del verbale citato).
Inoltre si trascrive la parte saliente della nota del 16 Settembre 2013, indirizzata al direttore generale della A.S.L. Domenico CO., a firma del Dottor A.G.: , con cui questi trasmette va la unica copia del DVR di via Casale rinvenuta nel suo ufficio:
"In riferimento all'oggetto, si trasmette alla Signoria Vostra l'unica copia in possesso di questa SPP aziendale del DVR relativo alla struttura sanitaria territoriale CSM di via Tenente Casale 19. Si evidenzia che presso questo SPP aziendale sono presenti anche copie del documento di valutazione di altre strutture relative ai centri di salute mentale, che restano a disposizione qualora l'autorità ne ritenesse la necessità di acquisirlo"

Al suo rientro in Bari, come riferito da lui stesso nell'incidente probatorio , il A.G. nel giorno di sabato 14 settembre, lavorando con il proprio computer e basandosi sui dati e sugli schemi fomiti ai suoi collaboratori, formò la falsa fotocopia del DVR di via Tenente Casale, recante la data del 6 giugno 2011, che poi nel pomeriggio del 16 settembre 2013 fu consegnata dal L. e protocollata presso la Direzione Generale della Asl, unitamente alla lettera di accompagnamento a firma del A.G., innanzi trascritta, che attestava che quella era l'unica copia del DVR in possesso del proprio ufficio.

Dal 16 settembre 2013 il A.G. evitava di incontrare il direttore generale, il quale voleva convocarlo per avere chiarimenti sulla copia di DVR che era stata depositata il 16 settembre.
Proprio per avere chiarimenti sull'esistenza di un originale della copia prodotta dal A.G., datata 6.6.2011 e priva di firma del medico competente e del rappresentante dei lavoratori, il Direttore Generale nei giorni successivi dopo aver chiesto ai propri collaboratori in particolare alla Dottoressa F., che era stata segretaria anche del precedente direttore generale P., se riconoscessero la copia del DVR depositata dal A.G. e la firma del P. apposta sullo stesso, per cercare di chiarire i dubbi (che i suoi collaboratori non risolvevano) aveva inviato proprio collaboratore Dott. L., di sera, a casa dello stesso P., per mostrargli alcune pagine di quel documento e far riconoscere come propria la firma apposta dal direttore generale dell'epoca. In tale occasione il P., come da lui stesso riferito dibattimento, disse al L. di riconoscere la propria firma sulla fotocopia mostratagli, ma di non ricordare di aver redatto un DVR per il Centro di via Casale, anche perché durante il suo mandato aveva soltanto adottato dei DVR relativi ad unità ospedaliere e mai per i centri di salute mentale.

Riguardo alla ricerca dell'originale del DVR relativo alla copia fatta pervenite dal A.G., nell'udienza del 16.9.2016 la D.ssa L. R., segretaria di CO. ha spiegato che il Dir. Generale chiese allo staff della segreteria (composto da lei , dalla F. e dal CI.) di cercare un DVR della precedente direzione di P. e poi fu portata una fotocopia del DVR dal SSPP, ma l'originale che cercavano non fu mai trovato.
Si riporta la parte relativa della deposizione:
(UD.29.11.2018, pag.44 verbale)


"ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO DM.
AVV. DM. - sono l'avvocato DM., difensore di CO.. Nell'ambito della deposizione della scorsa volta lei ricorda che parlò di una ricerca negli archivi per ricercare un D.V.R., può specificare questa relazione della volta scorsa di nuovo?
DICH R.- allora, il direttore nei giorni in cui c'è stato l'omicidio ... PRESIDENTE- chi era? Il nome del direttore.
DICH R.- scusi, il dottor CO.. PRESIDENTE - quindi il direttore generale della Asl.
DICH R. - il direttore generale della Asl, sì, io lavoravo nella sua segreteria diciamo... nei giorni immediatamente successivi a quello dell'omicidio della dottoressa P.L. ci chiese di cercare negli archivi degli anni precedenti questo documento di valutazione del rischio per la sede del C.S.M Doveva essere un D.V.R. vecchio, quindi non da quando diciamo si era insediato lui e quindi cominciammo a cercare dappertutto negli archivi vecchi, diciamo nel deposito... negli scaffali, negli armadi, degli anni precedenti insomma ma non trovammo nulla. lo e i colleghi della segreteria insomma.
AVV. DM. - ricorda poi se qualcuno dell'S.S.P.P. portò una copia in ufficio? Relazionò anche su questo la scorsa volta.
DICH R.-sì, c'era una... allora...
AVV. DM. - che cosa ricorda di questo?
DICH R. - allora, io ricordo ... che ... un giorno stava ... il direttore era nel suo ufficio e stava verificando cioè avevano trovato una copia, non l'originale, noi cercavamo l'originale in realtà, una copia di questo D.V.R. e diciamo chiamò una ... la collega, I. F., e poi diciamo guardarono bene questo D.V.R. e diciamo si pose degli interrogativi, chiamò la collega perché la collega era già una... diciamo una amministrativa che stava già con la vecchia direzione, lavorava già nella vecchia direzione, le chiese se si ricordava diciamo di questo
D.V.R. perché era firmato dal vecchio direttore generale, il dottor P.. lo allora non lavoravo ancora lì e la collega lo guardò e disse: "lo non lo ricordo" dopodiché chiamò il dottor L. che allora era il direttore amministrativo precedente alla sua direzione e quindi diciamo guardarono questo D.V.R. però l'originale non lo trovammo insomma.
PRESIDENTE-si ricorda questa collega chi era?
DICH R. - la collega era la dottoressa I. F.. "
Alla precedente udienza del 16.11.2017 la stessa teste aveva precisato che al CO. era stato riferito dal A.G. che l'originale del DVR era stato depositato negli archivi della Direzione e che per questo CO. insisteva perché tale documento fosse cercato nei detti archivi, anche se non fu trovato e dopo una decina di giorni fu portato in Direzione Generale da "qualcuno del Servizio":
"P. M : - senta una cosa, il Direttore le chiese mai qualcosa o le parlò mai del DVR di Via Tenente Casale?
TESTE R. LUANA: - no, noi...
P. M : - le diede delle direttive, degli ordini di verificare qualcosa, che lei ricorda?
TESTE R. LUANA: - sì, cioè non solo a me, a tutti quanti quelli che lavoravano nella segreteria.
P. M : - in particolare?
TESTE R. LUANA: - ci disse di cercarlo negli archivi perché diciamo gli era stato riferito dal Dottor A.G. che diciamo 1'originale di questo DVR era stato depositato negli archivi della Direzione. Però non negli archivi attuali, cioè della sua Direzione ma di quella precedente; per cui dovevamo cercare negli archivi questa copia del DVR. Quindi tutti, io, la collega, il collega, cioè sia la F. che il Dottor CI., cercavano questo DVR nei vari armadi, negli archivi insomma vecchi, ma non trovammo nulla.
P. M : - lei ha mai visto poi un DVR o no? E' venuto fuori qualcosa ad un certo punto?
TESTE R. LUANA: - sì, successivamente; tipo...boh, non so dire precisamente quando, una settimana, dieci giorni.
P. M : - dove lo ha visto questo documento, lo portò qualcuno?
TESTE R. LUANA: - in efficio; sì, sì, lo portò qualcuno del servizio, però era una copia diciamo.
P. M : - ebbe modo di guardarlo, notò qualcosa su questo documento?
TESTE R. LUANA: - allora, in realtà, il Direttore lo mostrò perché ci fece vedere che l'avevano portato finalmente perché visto che lo avevamo cercato tanto e non lo avevamo trovato ... e la collega, F., che lavorava precedentemente con la vecchia Direzione, diciamo espresse dei dubbi su questa firma che era del vecchio Direttore Generale, il Dottor P.. E il Direttore mi chiese di chiamare il Dottor L.. Io lo chiamai e lui lavorava giù al piano inferiore al nostro e il Dottor L. salì e diciamo guardò questo DVR. Personalmente poi, a me ha detto solo di/are la fotocopia della parte dove c'era questa firma. E questa fotocopia io l'ho data al Dottor L.." ( v.pag. 13-14 verbale stenotipico del 16.11.2017).

A sua volta la teste I. F., addetta alla segreteria del CO., ha ricordato di aver cercato insieme agli altri collaboratori il DVR negli uffici della direzione generale perché era stato detto al CO. che vi era una copia dello stesso in direzione.
Dopo vane ricerche, la_F. si rivolse al suo vecchio conoscente Nico B. del Servizio di Prevenzione e Protezione, odierno imputato, per avere notizie certe del DVR.
Interpellato sul punto, il B. le disse" Guarda I. non lo cercare perché non c'è il DVR, non l'abbiamo predisposto. Abbiamo solo predisposto quello per gli ospedali perché avevamo mandato di fare i DVR per gli ospedali."(si veda pag. 19 del verbale stenotipico udienza del 16.11.2017).
La teste riferì la notizia al CO., che disse di proseguire la ricerca e poi, al rientro della stessa dalle ferie, il Direttore le disse che il DVR era stato trovato e lei lo vide sulla scrivania e dopo averlo esaminato espresse delle perplessità, perché le sembrava falsa la firma del direttore Generale P.
In questo periodo il A.G. aveva evitato incontri con il CO. ,ma il sabato 19 ottobre 2013, si era recato a casa di costui a Bitonto, per dirgli che era stanco di quella situazione e ricevendo in quella occasione, a suo dire, dal CO. la minaccia di fargliela pagare.

In proposito, va ricordato che il A.G.nell'incidente probatorio ha riferito che i due incontri con il CO. erano durati un quarto d'ora o venti minuti il primo e cinque minuti il secondo (si veda pag. 96-98 del verbale di incidente probatorio)
Si riporta per stralcio il predetto verbale di incidente probatorio:

"Avv. F.P.S.- lei chiedo ancora un'altra cosa. Lei ha detto di essersi recato a casa del direttore generale per contestargli questa situazione, giusto?
Ind. A.G.- Eventualmente si.
Avv.FP.S.-Lei ha avuto modo di contestargliela? Quanto tempo ha parlato con il direttore generale?
Ind. A.G.- 'E stato brevissimo l'incontro, in cinque minuti credo, dove io soltanto ho rimproverato tutto quello che mi stava facendo fare, che sistematicamente lui mi chiedeva delle cose e poi quando si tornava in Asl fa finta di niente, tutto quanto normale e tutto con la giustificazione che sempre tutte queste cose io le dovevo fare nel mio interesse. Gli ho contestato anche di incontri avuti con il dottor L., li ho avuti sul suo mandato
Avv.FP.S.-che però non sono oggetto dell'esame.
Ind. A.G.- chiedo scusa. Mi sono ribellato e gli ho detto "io questa situazione non la sopporto più, basta" il dottor CO. mi ha risposto "Ho capito tutto, te la farò pagare".
Avv.FP.S.- Lei quando ha parlato con i suoi collaboratori dopo il primo incontro con il direttore generale, quanto è durato questo primo... Cioè quando lei riceve la polizia giudiziaria, anzi la chiamano dalla Asl per dire "Viene la polizia giudiziaria" vado per sintesi Giudice perché e tutto agli atti- lei viene chiamato e va in direzione generale, quanto tempo ha parlato con il direttore generale su questo " devi risanare" eccetera? Quanto è durato questo incontro? Ind A.G.-15 minuti, 20 minuti perché mi ha chiesto altre cose. "

Dopo l'incontro a casa del CO. il sabato 19 ottobre 2013, il lunedì successivo 21 ottobre il A.G. (che aveva provveduto a far resettare il proprio P.C., su cui non venivano poi rinvenuti dati rilevanti) si presentava spontaneamente dal Pubblico ministero e rendeva le proprie dichiarazioni confessorie, auto ed eteroaccusatorie, mentre il 23 ottobre il B. (che era stato convocato dal CO. pure per il 21.I0.2013, incontro poi rinviato al 23 per la morte del padre del B., avvenuta il 19.10.20 I 3) si recava dal Direttore Generale e gli riferiva che non era sua la firma sulla copia del DVR prodotta dal A.G., che gli veniva mostrata, aggiungendo che egli non aveva mai elaborato nel 201 I un DVR riguardante via Casale.
Il contenuto del predetto incontro veniva esposto dal B. anche in una nota a sua firma del 25 ottobre 2013, richiestagli durante il loro colloquio dal Direttore Generale, il quale la trasmetteva agli inquirenti e che è stata acquista agli atti del dibattimento (si veda il doc. n.6 della produzione del P.m.)
In proposito va ricordato che dall'istruttoria svolta è emersa la piena consapevolezza da parte dei
vertici della Asl di Bari dell'epoca, ed in particolare del dottor CO., in ordine alla inesistenza dei DVR di centri di salute mentale ed in specie del CSM di via Tenente Casale, al pari di altre strutture sanitarie non ospedaliere.
Invero i documenti acquisiti nel corso del dibattimento e le deposizioni testimoniali hanno dimostrato tale circostanza.
In proposito va ricordato la nota della Direzione Generale prot. n. 140760/1 del 4 settembre 2012, sottoscritta sia dal dottor CO. come Direttore generale e dal Dott. DV. come dirigente del controllo di gestione avente ad oggetto la " trasmissione scheda relativa agli obiettivi-anno 2012 (si veda l'allegato 20 la consulenza tecnica di parte a firma del dottor E.T.) e della relativa scheda allegata " obiettivi operativi per l'esercizio 2012" (allegato 21 alla citata consulenza tecnica) con le quali venivano assegnati all'unità operative al servizio di prevenzione e protezione gli obiettivi di sicurezza da raggiungere per l'anno 2012.
Dai due predetti documenti risulta chiaramente che per l'anno 2012, secondo quanto richiesto dal datore di lavoro Direttore Generale ASL Bari, il servizio di prevenzione protezione doveva occuparsi della redazione dei DVR relativi a strutture ospedaliere (e non delle strutture territoriali come i CSM).
Inoltre, tale circostanza emerge anche dalla lettura della nota Prot. n. 375/SSP/2013 del 21.05 2013 del servizio di prevenzione e protezione avente ad oggetto obiettivi Unità Operativa 2012 (si veda l'allegato 22 della citata consulenza) con la quale il dottor A.G. riferiva al direttore U.O. Controllo di gestione dottor  DV. "il raggiungimento del suddetto anno, dei seguenti obiettivi: documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato P.O. Di Molfetta P.O di Monopoli P.O di Conrato P.O di Putignano,i P.Odi Altamura P.O di Gioia del Colle P.O San Paolo."
Risulta quindi documentalmente provato dalle note fin qui citate che le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione della Asl nel 2012 avevano riguardato soltanto le strutture ospedaliere e che la Direzione Generale non aveva richiesto alcun DVR riguardante i centri di salute mentale.
Del resto la circostanza che fosse noto ai dirigenti della Asl in base alla scheda obiettivi del 2012 che potessero esistere solo i DVR nelle strutture ospedaliere è stata confermata anche dal dottor P., direttore generale della Asl Bari in carica fino al 2011, cui era succeduto il CO..
In particolare il dottor P. nelle dichiarazioni rese all'udienza del 16/11/2017 del 29/11/18 ha dichiarato che gli obiettivi prefissati per il 201 I erano i DVR per gli ospedali e che il programma futuro era di procedere alla redazione dei DVR nei distretti non appena conclusa la redazione di quelli relativi a strutture ospedaliere, precisando inoltre di ricordare di aver riferito tale circostanza al dottor L., quando costui, su disposizione del CO., gli sottopose in visione la fotocopia di un DVR redatto nel 2011 contenente la firma dello stesso P., il quale in tale occasione riconobbe la firma come propria e riferì al L. di non aver mai redatto DVR per via Tenente Casale, ma di averlo fatto solo per le strutture ospedaliere.
(si vedano le dichiarazioni del Dott. P. alle udienze del 16.11.2017 e del 29.11.2018 pag. 5)
Si trascrivono in parte qua i verbali ud. 16.11.2017 e 29.11.2018 pag. 5
"Teste P.: "Allora dissi sì la firma è mia. P.M: che era sua la firma?
Teste P.: oltretutto io dissi io non so.. Io al momento non capii nemmeno bene di ché cosa stava parlando, io so quello che ho fatto io come ho detto prima, io i DVR che ho formato sono solo quelli ospedalieri
P.M: e quindi gli rispose questa non è la mia firma O questa la mia firma ma io non ho mai firmato questo DVR che cosa disse lei? Uno viene una sera, si mostra unafirma...
Teste P.: dissi questa sembra la mia firma ma non so dire in che proposizione, un foglio B. con una firma messa così dissi che potevo dire io so solo che DVR li ho fermati solo..
Presidente: così le ha detto che non aveva mai fatto DVR, che vuol dire che li aveva fatti per gli ospedali?
Teste P.: sì, si iniziava con farli per gli ospedali e costantemente il dottor A.G. mi riferiva sull'andamento della procedura
Presidente: quindi diciamo i servizi territoriali non avevano questo documento
Teste P.: no
" ( v.verbale ud. 29.11.2018, pag. 5)
Il Dott. CO. ha spiegato che avendo ricevuto dal A.G. la fotocopia di un documento datato 2011 e firmato dal suo predecessore P., voleva accertare se tale documento fosse stato poi effettivamente adottato come DVR per il Centro di via Casale e per questo aveva avviato le ricerche per trovare l'originale da cui doveva essere stata tratta la copia a lui fatta recapitare dal A.G. tramite il L..
Del resto è emerso dal dibattimento che il problema della sicurezza presso alcune strutture sanitarie e amministrative a rischio era noto ai vertici della ASL, tanto che lo stesso Dott. CO., con nota del 13 aprile 2012, aveva convocato una conferenza di servizi "sul servizio di vigilanza" nella sede della Direzione Generale e tale procedimento si concluse con la adozione da parte dello stesso D.G. della delibera n. 797 del 16 maggio 2013 che nella motivazione precisava che :" al fine di valutare le effettive esigenze per garantire un servizio di vigilanza armata presso le strutture amministrative e sanitarie considerate a rischio sicurezza sia degli operatori che dell'intera struttura ... La Direzione Generale ha delegato l'Area Gestione Patrimonio, d'intesa con i Coordinatori dei Presidi Ospedalieri e Distretti ad effettuare una ricognizione su tutto il territorio di competenza dell'Asl Bari, sulle reali necessità considerati ad alto rischio".
Secondo la tesi accusatoria del PM, che recepisce in parte quella del A.G., dunque, è l'innegabile interesse del Dott. CO. alla redazione post- delictum del DVR di via Tenente Casale ad aver indotto il Dottor A.G., sotto la minaccia della perdita del posto di lavoro, ad elaborare in tutta fretta un DVR che, nonostante le sue gravi carenze formali e contenutistiche, potesse coprire il rischio di penale responsabilità del direttore generale.
Prima delle considerazioni conclusive del Tribunale, si riportano le pagine da 5 ad 11 del verbale stenotipico dell'udienza 8.10.2020, relative all'esame del A.G. da parte del suo difensore sul ruolo del A.G. come RSPP sulla vicenda e sulla richiesta del DVR di via Casale da parte della Polizia Giudiziaria e del successivo incontro con il CO. e la richiesta di costui, nonché sul fatto che i vertici della ASL di Bari sapessero perfettamente che non erano mai stati redatti i DVR per i servizi territoriali , tra cui i CSM, essendo stati richiesti dallo stesso D.G. CO. e realizzati dal SPP aziendale soltanto i DVR per le strutture ospedaliere.
Da Pag.5-11 verbale stenotipico udienza 8.10.2020:
"AVVOCATO L. - Lei è stato già sentito in sede di incidente probatorio, per cui cercherò di evitare temi che sono stati già trattati in sede di incidente probatorio. Le faccio qualche domanda - diciamo - preliminare. Può riferire al Tribunale in quale periodo lei ha ricoperto l'incarico di RSPP per conto dell 'A.S.L. Bari?
IMPUTATO A.G.- Sì, posso circoscrivere il periodo esatto in cui avevo le attribuzioni di RSPP nell'A.S.L. Bari. Il primo periodo risale alla direzione generale del Dottor P., per cui ero stato nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'anno 2009 e 2010 e con una successiva deliberazione ... Se posso dare lettura?
PRESIDENTE - Sì, può consultare.
IMPUTATO A.G.- Dare le referenze di quello che sto per dire. Sono stato nominato responsabile del servizio di prevenzione dal Dottor P. per l'anno 2009 - 201O. Con una successiva deliberazione il Dottor P., l'allora direttore generale, mi nominava responsabile del servizio di prevenzione per l'anno 2011. Ovviamente nel corso del 2011 ci fu un avvicendamento nell'A.S.L. Bari, nella fattispecie tra circa fine giugno e inizi luglio, a seguito delle dimissioni del Dottor P. si insedia come commissario straordinario prima e poi direttore generale dell'A.S.L. Bari il Dottor CO.. Ovviamente la sostituzione del datore di lavoro, del direttore generale non fu seguita da alcun atto deliberativo di nomina o conferma. Per tutto il 2012 per posto di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è rimasto vacante, non vi era nessuna persona a cui era stata attribuita questa persona, se non con il gennaio del 2013 con delibera del direttore generale vengo nominato responsabile del servizio di prevenzione per il periodo gennaio - giugno 2013.
AVVOCATO L. - Poi successivamente a questo periodo ricopre nuovamente questo incarico di RSPP?
IMPUTATO A.G.- Successivamente il Dottor CO., sì, mi fa ulteriore delibera di nomina, ma è risalente a settembre. Immediatamente giorni dopo, una settimana dopo i fatti di cui è questo processo mi nomina responsabile del servizio di prevenzione.
AVVOCATO L. - Quindi possiamo dire che il giorno del 'omicidio della povera signora lei non ricopriva l'incarico di RSPP?
IMPUTATO A.G.-Assolutamente no. Gli atti e le delibere che già sono entrati a far parte di questo dibattimento, di cui io ho con le copie, definiscono chiaramente che la delibera di altribuzione è datata il 9 settembre 2013.
AVVOCATO L.- Senta, lei ricorda di essere stato sentito in fase di indagini dalla Polizia, in particolare dal Nucleo Ispettivo Regionale, cioè dai N.IR. dei Carabinieri?
PRESIDENTE- Scusi Avvocato L., per chiarire questo punto. AVVOCATO L. - Sì.
PRESIDENTE - Allora Dottore, lei ha detto che l'omicidio della Dottoressa P.L. è del 4 settembre?
IMPUTATO A.G.- Sì.
PRESIDENTE - In quel periodo lei non era il responsabile del servizio di protezione? IMPUTATO A.G.-No.
PRESIDENTE- È stato nominato con delibera del 9 settembre? IMPUTATO A.G.- Del 9 settembre 2013.
PRESIDENTE - Cinque giorni dopo? IMPUTATO A.G.- Esatto.
PRESIDENTE- Va bene.
AVVOCATO L. - Presidente, per completezza, tutte le delibere che sono state indicate dal Dottor A.G. per quanto non specificate, sono già in atti perché sono allegate alla consulenza tecnica di parte. Senta Dottore, stavo dicendo, lei ricorda di essere stato sentito in fase di indagine dai Carabinieri del NIR?
IMPUTATO A.G.- Sì, sono stato sentito esattamente, come peraltro ho già dichiarato, nelle due circostanze quando sono stato sentito per la prima volta dal Pubblico Ministero e la seconda volta nell'incidente probatorio, io ho chiarito questo aspetto. Io sono stato sentito il giorno 6 settembre, all'incirca l'una, 1'una e mezzo non saprei meglio definire 1'orario, perché si sono recati da me su invito del direttore generale CO. a recuperare dei documenti e sono venuti in ufficio, li ho accolti in ufficio.
AVVOCATO L.- Che documenti cercavano?
IMPUTATO A.G.- Beh, loro chiedevano, sin da quando il Dottor CO. mi aveva chiamato per anticiparmi di questa venuta, chiedevano i documenti della sicurezza dell'A.S.L. Bari e nella fattispecie il documento che riguardava Via Tenente Casale. Ho già precisato su questo punto sia ai funzionari della Polizia che al Pubblico Ministero che noi questo documento non l'abbiamo, non l'abbiamo mai avuto, non l'abbiamo mai redatto e né il direttore generale ci aveva mai disposto né allora e né nel periodo pregresso di disporre un tale documento.
PRESIDENTE -Può precisare che documento?
IMPUTATO A.G.-Il documento valutazione dei rischi sulla struttura di Via Tenente Casale. AVVOCATO L.- Tanto per intenderci, così lo indicherò in questi termini, con l'acronimo DVR, giusto?
IMPUTATO A.G.-Con l'acronimo di DVR è il termine con cui generalmente si indica questo documento.
AVVOCATO L. - Quindi gli chiesero il DVR di Via Tenente Casale e lei disse nell'immediatezza che quel DVR non era nella sua disponibilità?
IMPUTATO A.G.-No, non era...
AVVOCATO L. - Non era nella sua disponibilità o che non era mai stato redatto? IMPUTATO A.G.- Non era mai stato redatto, non era mai stato fatto. Fui molto chiaro in quella circostanza, perché tra l'altro non c'è stato mai disposto ... Noi prendiamo le disposizioni della direzione generale per cui a noi non è mai stato disposto di adempiere a questo adempimento.
AVVOCATO L.- Senta, dopo questo accesso fatto dai NIR che cosa accadde?
PRESIDENTE - Cioè dai Carabinieri?
AVVOCATO L. - NIR dai Carabinieri ovviamente. IMPUTATO A.G.-Sì, sì. Guardi qui...
PRESIDENTE - L'acronimo NIR che vuole dire?
AVVOCATO L.- Il NIR è il Nucleo Ispettivo Regionale, diciamo è il reparto specializzato dei Carabinieri in materia - diciamo - di infortunistica sul lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro. È un NUCLEO di cinque Carabinieri al massimo che si occupa specificamente di queste cose. IMPUTATO A.G.-Allora nell'immediatezza ho...
AVVOCATO L. - Cioè dopo che andarono via i Carabinieri il giorno stesso, il giorno dopo lei ebbe contatti con il Dottor CO.?
IMPUTATO A.G.-Sì, ebbi contatto col Dottor CO.. AVVOCATO L. - Quando?
IMPUTATO A.G.- Nel pomeriggio, tardo pomeriggio. Dopo che andarono via, io andai in direzione generale per informarlo della richiesta che mi era stata fatta, che la richiesta non era stata evasa perché io non avevo questo documento. Solo che quando andai in direzione generale il Dottor CO. non c'era e con erano soltanto i suoi segretari, il Dottor CI. era presente e la Dottoressa I. F. al quale già anticipai a loro che erano venuti a chiedermi questo documento, che non ne avevo disponibilità, non avevo questo documento e che quindi volevo riferire al Dottor CO. di questa circostanza. Comunque dissi a loro...
AVVOCATO L. - Sempre il 6 settembre questo?
IMPUTATO A.G.-Sì, 6 settembre pomeriggio, primo pomeriggio.
AVVOCATO L. - Quindi, se ho inteso bene, lo stesso giorno in cui ci fa l'accesso dei Carabinieri?
IMPUTATO A.G.-- Lo stesso giorno, immediatamente dopo. Immediatamente dopo perché io lasciai l'ufficio intorno alle due, due e mezzo e prima di andare via, di andare a casa mi affacciai dalla direzione generale per informare di questo evento. Il direttore non c'era. Mi dissero che in quel momento non c'era e che non appena rientrava avrebbero trasmesso il messaggio e io dissi: vabbè, se è il caso mi chiamate, il mio numero di telefono ce l'avete, contattatemi. In effetti così fa. In effetti, perché poi sul tardo pomeriggio ebbi diverse telefonate sia dalla direzione generale come numero sul mio telefono personale e su quello aziendale. Vi fu in ultimo una chiamata del direttore generale col suo telefonino. A queste telefonate inizialmente non risposi per pura distrazione, nel senso che non avevo sentito il telefono squillare. Sicché quando mi accorsi della chiamata del Dottor CO. io lo contattai per chiedere di che cosa aveva bisogno e mi disse che mi aspettava in direzione generale dove l'avrei dovuto raggiungere.
AVVOCATO L. - Lei che fece, aderì a questo invito?
IMPUTATO A.G.- Il direttore generale è il capo dell'azienda, se ti ordina di andare in ufficio, voglio ben dire, come si fa a dire di no!
AVVOCATO L. - Quindi andò in ufficio dal Dottor CO.? IMPUTATO A.G.- Io andai in ufficio dal Dottor Co..
AVVOCATO L. - Qua parliamo sempre del 6?
IMPUTATO A.G.- Parliamo sempre del 6, tanto poi...

AVVOCATO L. - Quando dice: fa contattato, fu contattato sulla sua utenza mobile? MPUTATO A.G.- Sì.
AVVOCATO L. - All'epoca dei fatti, se lo ricorda, qual era il suo numero telefono? IMPUTATO A.G.-Allora all'epoca dei fatti il mio numero di telefonino è rimasto sempre lo stesso ed è un 347.6404362.
AVVOCATO L. - Invece le telefonate che arrivarono dalla direzione generale arrivano da numeri fissi o da numeri...?
IMPUTATO A.G.-Da, dalla direzione generale arrivavano dal numero fisso della direzione generale. Solo CO. mi contattò direttamente col suo telefonino.
AVVOCATO L.- Questo il 6 pomeriggio, quando le disse di andare in direzione genera/e? IMPUTATO A.G.- Sì.
AVVOCATO L.- Bene, quindi andò in direzione generale e che successe?
IMPUTATO A.G.- Quando andai in direzione generale, come ho già riferito in occasione dell'incidente probatorio, nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, fai accolto rapidissimamente dal direttore generale, mi lasciarono entrare speditamene. Quando entrai, io ero ancora sulla porta, e gli riferii: "Guardi, io non ho questi documenti. I documenti che mi hanno richiesto io non ce li ho, non sono stati mai fatti". Fu lì che il direttore mi interruppe rapidamente e mi disse: "Guarda, devi sanare immediatamente questa situazione. Tu sei precario, è nel tuo interesse e ne/l'interesse dell'azienda, di tutti". Queste furono le testuali parole. Al che ovviamente un direttore generale che ti impone in questo senso, io ho avuto immediatamente paura per quanto riguarda le mie sorti di attività lavorative sul mio contratto di lavoro.
AVVOCATO L. - Senta, prima di arrivare - diciamo - all'obbligo di sanare il passato, volevo chiedere ma la direzione generale, al CO., alla direzione generale era noto il fatto che questi DVR... secondo lei, ci fossero o meno i DVR relativi ai centri di salute mentale? IMPUTATO A.G.-Sì, era noto.
AVVOCATO L.-Perché?
IMPUTATO A.G.-- Era noto sin dai tempi della direzione generale di P., perché le attività del servizio di prevenzione sono sempre state svolte su disposizione del direttore generale, che sceglie lui le attività da svolgere e è il direttore generale che stabilisce le priorità all'interno dell'azienda A.S.L.. Per cui già, come ha avuto modo di chiarire il Dottor P. nel suo esame, la priorità fu data negli anni in cui ero RSPP. Fu data esclusivamente agli ospedali.
Questa era la nostra attività su disposizione dell'allora direttore generale. Questa attività sugli ospedali è continuata anche con l'arrivo del Dottor CO., tanto è vero che il Dottor CO. ci assegnò nel 2012 degli obiettivi da raggiungere, obiettivi che riguardavano tutte le strutture ospedaliere. Quindi, voglio dire, era pe,fettamente a conoscenza della direzione generale.
AVVOCATO L. - Quindi se ho inteso bene, al di là di quello che ha detto il Dottor CO., cioè c'erano degli obiettivi dell'A.S.L. del 2012 che avevano ad oggetto la redazione dei DVR degli ospedali ma non quelli dei centri di salute mentale?
IMPUTATO A.G.-- Sì.
AVVOCATO L.- Ho inteso bene?

IMPUTATO A.G.-Sì, glielo confermo.
AVVOCATO L.- Questo lei sulla base di che cosa lo riferisce?
IMPUTATO A.G.-Posso ... Se il Presidente mi consente?

AVVOCATO L. -Sì.
PRESIDENTE -Ma ci sono dei documenti che ...?
IMPUTATO A.G.-Sì.

AVVOCATO L.- Stavo arrivando, Presidente.
IMPUTATO A.G.-Allora esattamente ....

PRESIDENTE - Sì, Avvocato, però la domanda non dev'essere suggestiva.
AVVOCATO L. - No, ha detto... Siccome ha fatto riferimento a dei documenti, Signor Presidente, ho chiesto sulla base di che cosa, al di là della dichiarazione del Dottor CO., può riferire che fra gli obiettivi dell'A.S.L. non c'erano i centri di salute mentale, ma c'erano
solo quelli degli ospedali?
IMPUTATO A.G.- Allora con una nota di trasmissione del 4 settembre 2012 il Dottor CO., a firma congiunta del Dottor CO. e del Dottor DV., che era il direttore del controllo di gestione e che ha sempre fatto parte di questo processo come teste a discarico del CO., mi attribuiscono per il 2012 delle attività da svolgere, che le vado immediatamente a elencare e sono esattamente: il documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato per il presidio ospedaliero di Molfetta. Lo stesso per Monopoli. Per il presidio ospedaliero di Corato. Per il presidio ospedaliero di Putignano, Altamura, Goia del Colle e San Paolo. Questi obiettivi mi sono stati assegnati nel 2012 dall'allora direttore generale e sono stati fatti tutti. In più abbiamo informato il direttore generale che parallelamente, malgrado le risorse esigue, abbiamo anche fatto altre attività relativamente ai piani di emergenza e formazione antincendio. AVVOCATO L.- Quindi non i centri di salute mentale?
IMPUTATO A.G.-Nella maniera su assoluta. Queste sono le attività che abbiamo continuato a seguire anche sull'inizio del 2013 perché dovevamo finire, sulle base delle priorità assunte dalla direzione strategica, le strutture ospedaliere.
AVVOCATO L. - Senta e a chi spettava, ma - diciamo - ancora oggi spetta, la responsabilità di dotare le strutture dei vari DVR?
IMPUTATO A.G.- Questo è pacifico già dall'organizzazione aziendale, è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, ovvero del Dottor CO. e da chi era precedentemente direttore generale. In quel periodo era lui e quindi l'obbligo era del direttore generale. AVVOCATO L. - Lei è a conoscenza di quando furono inseriti i DVR dei vari CSM nella programmazione dell'A.S.L. come obiettivi ovviamente?
IMPUTATO A.G.- Come obiettivi risale tutto in epoca successiva, evidentemente"

( da pag. 21 verbale stenotipico udienza 8.10.2020):

AVVOCATO L. -Sì, gli avevo fatto - diciamo - la domanda conclusiva. Volevo capire sulla base della ricostruzione che lei ha fatto, non dovrebbero emergere a suo carico delle responsabilità per il verificarsi degli eventi sentinella; per quale motivo lei ha redatto quel DVR, che poi è oggetto della contestazione di falso?
IMPUTATO A.G.- Senta, il documento è stato fatto perché io ho avuto una minaccia esplicita dal Dottor CO. sul mio posto di lavoro.
AVVOCATO L.- Cioè?
IMPUTATO A.G.-Che io sono precario nell'A.S.L. Bari e che in qualunque momento mi avrebbe potuto sbattere fuori dall'A.S.L.. Quindi, ovviamente di fronte a difendere un posto di lavoro non vedevo altra uscita di fronte a questa questione. Per questo motivo è stato redatto quel documento, che è stato redatto in modo allucinante, senza pensarci, in preda a uno stato emotivo che quel giorno ero fortemente turbato dopo l'incontro con CO. e quindi è stata redatta questa cosa.
AVVOCATO L. - Va bene, per il momento non ho altre domande"

Così ricostruiti i fatti, ritiene il Tribunale, in sintesi, che non vi sia prova certa dell' accordo o dell'induzione da parte del CO., perché A.G. dice dall'inizio che erano d'accordo e poi lui si è stancato della situazione e ha confessato, mentre il CO. nega il contenuto del primo colloquio con il A.G. con il quale erano soli e afferma che lui non abbia detto al A.G. di risanare il pregresso.
Secondo il CO. il falso è un'iniziativa di A.G. per coprire le sue mancanze;
Osserva il Tribunale che per una serie di motivi il A.G. non è credibile: in primo luogo la genesi dell'accusa non appare genuina, in quanto egli si reca in Procura dopo che sa che CO. ha convocato B. e teme di essere scoperto come autore del falso.
Inoltre, desta sospetto, la genericità intrinseca dell'accusa del A.G. basata sulla frase, di CO. di "risanare il pregresso nell'interesse di tutti anche nel tuo perché sei un precario". Fin dall'inizio A.G. non dice che il D.G. gli ha dato indicazioni sula data da apporre sul DVR e non dice che CO. ha minacciato esplicitamente di licenziarlo, lui ha interpretato la frase di risanare il pregresso come necessità di fare dei documenti che prima non esistevano, cioè falsi Inoltre il A.G. dice al P.M. di aver consegnato personalmente la copia del DV al CO.,mentre in realtà l'ha consegnata per suo conto il L..
Inoltre, come si vedrà di seguito, il A.G. cerca di orientare le dichiarazioni che il B. avrebbe dovuto rendere in Questura, consegnando a costui un manoscritto (poi recuperato dagli inquirenti) sapendo che questi era stato convocato dall'Ispettore T..
Del resto anche il B. smentisce A.G. su quello che successe all'arrivo degli ispettori il 6 settmbre 2013, in quanto secondo il B., A.G. era agitato e, prima di riecarsi all'incontro con il D.G., disse subito i collaboratori che CO. gli aveva detto di predisporre il DVR per via Casale.
Tuttavia l'incontro tra A.G. e CO. avviene dopo che A.G. ha già detto i suoi collaboratori di preparare su disposizione del CO. i falsi DVR, quindi la disposizione di fare i documenti retrodatati non proviene originariamente dal CO., ma gli viene attribuita dal A.G..
Inoltre, vi sono i dubbi e le contraddizioni sull'interesse di CO. a rivelare a terzi i suoi dubbi sulla falsità del DVR di via Casale mandatogli dal A.G..
Infatti, se vi fosse stato un accordo tra il CO. ed il A.G. per far confezionare quest'ultimo un falso DVR, CO. avrebbe dovuto soltanto attendere che il A.G. preparasse materialmente il documento per poi depositarlo agli inquirenti, facendo così apparire compiuto l'adempimento formale dell'adozione di un DVR, su cui non sarebbero stati disposti approfondimenti particolari.
Invece, il CO. appena ricevuto il DVR dal A.G., anzichè custodirlo e presentarlo agli inquirenti come unica copia rinvenuta di un DVR in originale, non ancora reperito , ma certamente esistente, tanto che ne era stata rintracciata ed esibita una fotocopia,che avrebbe soddisfatto la richiesta iniziale degli inquirenti, ha iniziato subito a manifestare dei dubbi sulla sua autenticità e sull'esistenza di un originale del documento, di cui ha disposto subito la ricerca, coinvolgendo i suoi collaboratori, F., R. , L. e addirittura inviando il giorno dopo quest'ultimo dal precedente direttore generale P. per chiedergli se riconoscesse come propria la firma sul documento prodotto in fotocopia dal A.G..
Ed ancora, deve rilevarsi che se CO. fosse stato il mandante del falso, non sarebbe logicamente spiegabile, che egli stesso avesse convocato il B. per comprendere come A.G., suo presunto complice nel falso, avesse redatto quella copia del DVR, così incrementando la platea dei possibili testimoni del falso.
Ed ancor più inverosimile appare la posizione di mandante del falso del CO. rispetto alla richiesta dello stesso al B. di predisporre una relazione da depositare per attestare la falsità della sua firma apposta sul documento prodotto da A.G. e sul fatto che egli non avesse mai partecipato alla redazione di un DVR su via Casale.
In altri termini, se vi fosse stato un accordo tra i due, CO. con la relazione richiesta ed ottenuta dal B. e poi depositato in Procura, avrebbe accusato di falso e il proprio complice A.G., esponendosi alla ritorsione di costui che avrebbe potuto rivelare il pactum sceleris intercorso con il direttore generale, destinato a restare segreto.
Non si comprende dunque per quale ragione, il CO. , invece di tacere e tenere nascosto il proprio accordo criminoso riservato con il A.G. avrebbe dovuto coinvolgere almeno cinque potenziali testimoni (R., F., L., P., B.) nella ricerca di un originale che faceva da subito apparire dei dubbi sulla genuinità del DVR fornito da A.G..
Del resto, se fossero stati d'accordo, non si capisce perchè il A.G. si sia recato ad Amsterdam e abbia preso tempo e poi solo il 16.9.2013 abbia consegnato il DVR tramite L..
E neppure sarebbe conforme alla logica l'ispezione fatta fare dal Direttore Generale a S. e CI., perché comunque sarebbe stata un'iniziativa che poteva far sorgere dei dubbi sulla genuinità del documento prodotto in fotocopia da A.G. pochi giorni prima, oltre a coinvolgere nella vicenda altri due soggetti estranei , che potevano diventare testimoni dei fatti.
Anche CI. smentisce A.G. e dice che CO. aspettava da questi una relazione che tardava ad arrivare e ciò lo metteva in ansia perché voleva capire quali fossero i documenti esistenti presso la sede del SSP di via dei Mille e per tale motivo inviò gia il 23.9.2013 lo stesso CI. ed il S. perché facessero una "fotografia" della documentazione ivi esistente.
Dunque la tesi di un pactum sceleris tra il CO. ed il A.G., che almeno nella fase iniziale la vicenda sarebbero andati "a braccetto", secondo la colorita espressione del P.M., appare gravata da forti dubbi e contraddizioni che ne minano la attendibilità e, comunque, non consentono di far ritenere dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio l'esistenza del predetto accordo criminoso. Non appare neanche dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, a giudizio del Collegio, nei confronti del A.G. ne' l'induzione sub specie art. 319 quater c.p. da parte del CO., sostenuta dal P.M., ne'la costrizione concessiva ex art. 317 c.p., affermata dalla difesa del A.G., sia perché non vi è prova certa della presunta minaccia indiretta di licenziamento sarebbe stata formulata dal Direttore generale (udita ed interpretata in tal modo dal solo coimputato A.G.), sia perché tale minaccia non poteva essere ritenuta credibile dal A.G., in quanto la sua posizione lavorativa non dipendeva dalla volontà del Direttore generale, essendo la stabilizzazione del suo rapporto di lavoro era legata ad una vicenda più ampia che riguardava circa 90 medici della Asl di Bari in analoga posizione, vicenda che aveva costituito oggetto di un lungo contenzioso amministrativo e lavoristico, risolto temporaneamente dalla Corte costituzionale, nell'ambito del quale la posizione del A.G. e degli altri medici nella sua analoga condizione era in corso di definizione da parte di organi diversi dal direttore generale.
Pertanto, la tesi della minaccia concussiva sostenuta dalla difesa del A.G., che potrebbe configurare un'ipotesi di cui all'articolo 317 c.p.c. appare sfornita di una effettiva base probatoria e non può essere condivisa, restando da esaminare se nella condotta della CO. sia ravvisabile un'ipotesi di induzione indebita.

In proposito va premesso un breve richiamo al quadro normativo ed alla giurisprudenza in materia di indizione indebita ex art. 319 quater c.p.

E' noto il delitto di induzione indebita è frutto dello "spacchettamento", avvenuto con l. n. 190 del 6 Novembre 2012, del delitto di concussione di cui all'art. 317 cp., poi ulteriormente modificato con l. n. 69 del 2015. Lo "spacchettamento", termine particolarmente in voga in dottrina e classificato, sotto il profilo della successione di leggi nel tempo, alla stregua di una ipotesi di continuità del tipo di illecito valida per l'applicabilità dell'art. 2 comma quarto cp., ha consentito di circoscrivere le ipotesi di concussione alle condotte pienamente moleste e costrittive, idonee a coartare la volontà della vittima, tanto da escludere la rilevanza penale della condotta di quest'ultima.
L'attuale formulazione dell'art. 317 cp., infatti, dispone che "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito[... )". Non integra, pertanto, più la fattispecie di concussione la condotta meramente induttiva, non idonea a coartare in via definitiva la volontà della "vittima", la quale, con la propria accondiscendenza, si "macchia" dello stesso reato. L'attuale formulazione del delitto di induzione indebita, non a caso, recita che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito[...}. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito[.../'. E' evidente, pertanto, come nel primo caso si sia di fronte ad un reato proprio semiesclusivo (in ragione della sua veste di fattispecie qualificata di estorsione) che punisce esclusivamente il soggetto agente. La fattispecie di induzione indebita, per contro, rientra nel "genus" dei reati a concorso necessario proprio: la ratio dello spacchettamento sta proprio nell'esigenza di coinvolgere il soggetto "vittima" dell'induzione nella irrogazione della pena, al fine di sottolineare la sua partecipazione attiva alla consumazione della fattispecie. Se l'induzione non è tale da "costringere" la vittima a sopportare il peso della azione, è evidente che non c'è ragione per non punire anche la persona che, cedendo all'induzione, trae una utilità dalla disponibilità manifestata dal funzionario.

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità
Il delitto di induzione indebita a dare o a promettere utilità è previsto e punito dal nuovo articolo 3 l 9-quater del Codice penale, secondo cui "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e punito con la reclusione da sei anni dieci anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".
La presente incriminazione è stata introdotta come fattispecie autonoma di reato dall'articolo I, comma 75, L. 6. I I .2012, n. 190, cd. "pacchetto Severino" o "riforma Severino" che, come si suol dire, ha operato uno "spacchettamento" del vecchio articolo 3 I 7 del Codice penale, norma incriminatrice della concussione, che riconduceva nella medesima figura delittuosa sia la condotta costrittiva che quella induttiva, posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. La novità più rilevante della riforma operata dal legislatore del 2012 coincide, tuttavia, non tanto nell'aver limitato, quanto alla concussione, l'area del penalmente rilevante alle sole condotte poste in essere mediante costrizione, quanto nell'aver previsto, in modo del tutto innovativo, la punibilità per induzione indebita del privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico agente.
La giurisprudenza, unanimamente (a titolo esemplificativo Cass. Sez VI 3 dicembre 2012 n. 3521; Cass. Sez VI 11 febbraio 2013 n, 12388; éass. Sez VI 21 febbraio 2013 n. 10891; Cass. Sez VI 1 I gennaio 2013 n. 17285), e la dottrina, parzialmente, hanno affermato la piena continuità normativa tra il previgente reato di concussione per induzione ed il nuovo delitto d'induzione indebita.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013 ,dep. 14 marzo 2014, n. 12228, Maldera) mediante una pronuncia destinata ad essere faro illuminante su molte delle situazioni interpretative e applicative originatesi con l'intervento riformatore, .ha risolto la questione facendo richiamo al criterio del rapporto strutturale di continenza fra norme, operando, q indi, un confronto tra fattispecie astratte che ha condotto alla conclusione secondo cui "vi é totale continuità normativa tra presente e passato con riguardo alla posizione del soggetto qualificato, chiamato a rispondere di fatti già riconducibili, in relazione all'epoca di commissione degli stessi, nel paradigma del previgente articolo 317 del Codice penale", diversamente invece per il soggetto indotto in quanto la nuova disciplina di cui all'articolo 319-quater del Codice penale risulta essere operativa solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma, in applicazione dell'articolo 2, co I del Codice penale.

La nozione di "induzione"
L'intervento del legislatore del 2012 ha rappresentato, altresì, l'occasione per compiere una diversa ricostruzione, rispetto al passato, del significato attribuibile alla nozione di induzione, troppo a lungo riempita di contenuti non univoci.
Dal punto di vista etimologico "indurre", dal latino in-ducere, equivale a spingere, trascinare qualcuno a fare qualcosa, e nella lingua italiana è comunemente utilizzato come sinonimo di provocare, suscitare, stimolare un sentimento o un'idea, presentandosi, quindi, come un concetto che lascia spazio a più possibili letture ermeneutiche. Nonostante un simile difetto di determinatezza, il legislatore ne fa ampio utilizzo sino a costruire un vero e proprio "modello di condizionamento psichico" al pari della costrizione, della determinazione, dell'istigazione o della provocazione: all'interno del nostro sistema penale talvolta assume il ruolo di "condotta", talaltro quello di "evento del reato", ma in ogni caso è riconducibile genericamente al flebile condizionamento dell'altrui sfera psichica.
Allo stato del panorama giurisprudenziale e dottrinale, l'induzione sembra, dunque, costituire un mero contenitore formale di condotte profondamente diverse tra loro quali inviti, richieste, pressioni, sollecitazioni, allusioni, ammiccamenti, consigli, suggerimenti, insinuazioni, finanche il silenzio, la cui specificazione è ravvisabile solo a livello di singole fattispecie mediante previsione delle relative modalità di condotta (vale a dire con abuso, minaccia, inganno, violenza).
Un ulteriore distinguo definitorio sul quale si. è tornati a riflettere, a seguito dello spacchettamento operato dalla riforma Severino, ha riguardato, infine, la differenziazione concettuale dell'induzione rispetto alla costrizione.
La pt'ecedente formulazione del reato di concussione, come reato a condotte alternative, rendeva pressoché superflua la qualificazione della condotta in termini di costrizione o di induzione, nozioni che comunemente venivano utilizzate quali forme alternative di coazione.
Stante la contrapposizone di orientamenti differenti in giurisprudenza, è intervenuta in senso dirimente la già citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cd. Sezioni Unite Maldera (Cass. Pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013 ,dep. 14 marzo 2014), pronuncia attraverso cui la Suprema Corte, criticando le precedenti soluzioni, ha sostenuto l'esigenza di orientare l'attività interpretativa del dettato normativo con un'interpretazione letterale non esuberante il perimetro semantico del disposto codicistico.
In via preliminare, la Suprema Corte ha chiarito come l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è elemento essenziale della condotta, non già mero presupposto del reato, poiché in mancanza l'induzione si risolve esclusivamente in un consiglio. A seguire le SS.UU. hanno enunciato un criterio distintivo basato sulla presenza o meno di una minaccia, intesa come prospettazione di un male futuro ed ingiusto, caratterizzante la condotta costrittiva e, al contrario, sconosciuta a quella induttiva, individuando il danno ingiusto ed il vantaggio indebito quali elementi costitutivi impliciti di costrizione e induzione.
La costrizione si risolve in un'etero-determinazione dell'altrui volontà realizzata per il tramite della condotta abusiva, mediante minaccia; mentre la condotta induttiva si estrinseca in atteggiamenti di persuasione, suggestione, allusione, silenzio e inganno, eventualmente combinati tra loro, ma mai sconfinando nella minaccia implicita di un danno antigiuridico. In tal
senso ha affermato la Corte: "Ed allora, il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e •
quello di induzione, più che essere affidato alla dicotomia male ingiusto-male giusto (...) deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo"
Parimenti alla minaccia tipizzante il reato di concussione, la Corte ha elevato, poi, il vantaggio indebito a "criterio di essenza" dell'induzione, giustificando così la punibilità del privato indotto; l'induzione, infatti, "non costringe ma convince" il privato, la cui accondiscendenza alla richiesta del pubblico agente non è frutto di una coartazione, bensì di una sua scelta di cogliere l'opportunità di trarre un vantaggio indebito, ciò che non può che trasformarlo inevitabilmente da vittima a correo.
In detta prospettiva, il nuovo reato di cui all'articolo 319-quater del Codice penale appare, dunque, più prossimo ai reati di corruzione con cui "condivide la logica negoziale di reato­ contratto bilateralmente illecito", così atteggiandosi, come sostenuto da autorevole dottrina, ad una sorta di "concussione attenuata" per il soggetto pubblico e di "corruzione mitigata da/l'induzione" per l'agente privato.

VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE.
Così esposti le risultanze probatorie emergenti dall'istruttoria dibattimentale ed i principi di diritto sulla materia, ritiene il Tribunale che la valutazione degli stessi induca a ritenere dubbia la sussistenza del reato di cui all'art. 319 quater c.p. di cui al capo C) della rubrica nei confronti degli odierni imputati CO. e A.G., per le ragioni che seguono.
I due predetti imputati rispondono al capo C) del seguente delitto:
c) art. 319 quater comma 1 e comma 2 c.p., perché, in seguito all'omicidio della Dottoressa P.L. consumatosi nel Centro di Salute Mentale di via Tenente Casale in Bari, in qualità di Direttore Generale pro tempore della Asl di Bari, abusava della sua qualità e dei suoi poteri nei confronti del dottor A.G.-prorogato nella qualifica di R.S.P.P. successivamente all'omicidio - ed in particolare, paventando un trattamento deteriore avuto riguardo alla posizione lavorativa dello stesso, lo induceva indebitamente a redigere falsi documenti di valutazione dei rischi (DVR) per i Centri di Salute Mentale di Bari- compilazione che veniva effettuata direttamente dal A.G. per il CSM di via Tenente Casale e da  L. e B. N.P. per gli altri CSM-al fine di conseguire l'utilità di evitare l'individuazione delle proprie responsabilità.
In Bari nel mese di settembre 2013.
Occorre premettere che la tesi accusatoria e quelle difensive appaiono in parte riscontrate nelle prove assunte in dibattimento, ma in parte anche contraddette dalle stesse prove, con la conseguenza che non è possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dei due imputati per il reato ascritto loro, anche perché nell'odierno processo, a causa della scelta legittima dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni in luogo dell'esame dibattimentale (cui aveva in un primo tempo chiesto di sottoporsi) e di depositare memorie difensive, non è stato possibile acquisire il contributo conoscitivo derivante dall'esame incrociato delle parti, che avrebbe consentito più agevolmente di diradare i dubbi sulla condotta degli imputati.
Invero, con riferimento alla specifica posizione dei due anzidetti imputati, occorre esaminare le fonti di prova a loro carico e confrontarli con gli elementi a loro favore emersi dall' istruttoria dibattimentale per giungere alla conclusione sulla sussistenza o meno della responsabilità del CO. e del A.G. per il delitto ascritto loro al capo C).
Partendo, quindi, dalla fonte originale dell'accusa che ha determinato una svolta nel presente procedimento, ossia le dichiarazioni del dott. A.G., va osservato che costui ha sempre sostenuto di aver avuto due colloqui riservati con il D.G. CO., nel corso dei quali costui, dopo aver appreso che non vi era alcun DVR del centro CSM 6 di via Casale, lo avrebbe indotto o minacciato con la frase "devi sanare il pregresso, nell'interesse tuo e di tutti perché sei precario" , frase dalla quale il A.G. aveva capito di dover confezionare dei D.V.R prima inesistenti relativi al CSM di via Casale ed agli altri analoghi centri di Bari.
Dunque deve concludersi che dalle dichiarazioni del A.G. non emerge chiaramente che il CO. paventando un trattamento deteriore avuto riguardo alla posizione lavorativa dello stesso, lo induceva indebitamente a redigere falsi documenti di valutazione dei rischi (DVR) per i Centri di Salute Mentale di Bari" perché le parole che secondo il A.G. avrebbe pronunciato il CO."devi sanare il pregresso, nell'interesse tuo e di tutti perché sei precario". oltre ad essere smentite dall'unico interlocutore del A.G. in quei due colloqui (avendo il CO. negato in dibattimento di aver mai pronunciato tali parole) appaiono equivoche nel loro significato letterale, che dovrebbe essere inteso, secondo il A.G. e la tesi del P.M. sul punto, come una richiesta di realizzare dei falsi DVR sia per il Centro ove si era verificato l'omicidio che per gli altri CSM di Bari a pena, di licenziamento in caso contrario.
Si riporta dal verbale stenotipico dell'udienza del 8.10.2020 la risposta del A.G. al suo difensore su come si svolse il colloquio nel pomeriggio del 6.9.2013
" ..AVVOCATO L. - Questo il 6 pomeriggio, quando le disse di andare in direzione generale? IMPUTATO A.G.--Sì.
AVVOCATO L.- Bene, quindi andò in direzione generale e che successe?
IMPUTATO A.G.-- Quando andai in direzione generale, come ho già rifèrito in occasione dell'incidente probatorio, nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, fai accolto rapidissimamente dal direttore generale, mi lasciarono entrare speditamene. Quando entrai, io ero ancora sulla porta, e gli riferii: "Guardi, io non ho questi documenti. I documenti che mi hanno richiesto io non ce li ho, non sono stati mai fatti". Fu lì che il direttore mi interruppe rapidamente e mi disse: "Guarda, devi sanare immediatamente questa situazione. Tu sei precario, è nel tuo interesse e ne/l'interesse de/l'azienda, di tutti". Queste furono le testuali parole. Al che ovviamente un direttore generale che ti impone in questo senso, io ho avuto immediatamente paura per quanto riguarda le mie sorti di attività lavorative sul mio contratto di lavoro."

Quindi, secondo il A.G., egli riferì al D.G. che non aveva i documenti che gli avevano chiesto (gli ispettori della P.G.), ossia i DVR di via Casale e degli altri centri CSM perché "non sono stati mai fatti; a quel punto il D.G. lo interruppe dicendo le testuali parole." Guarda, devi sanare immediatamente questa situazione. Tu sei precario, è nel tuo interesse e nell'interesse dell'azienda, di tutti".
Il A.G. riferisce questa frase di sapore minaccioso, ma non è in grado di riferire altri particolari sul contenuto dell'ordine o mandato che il CO. gli avrebbe conferito, specificando a quale epoca dovessero farsi risalire questi documenti da realizzare e come dovessero essere sottoscritti, avuto riguardo alla circostanza che per legge, la validità dei DVR è subordinata oltre che alla sottoscrizione del Direttore generale come datore di lavoro e del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione anche alla sottoscrizione del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori.
Ciò premesso, va rilevato che la tesi accusatoria sul punto si fonda anche, e forse principalmente, sulle dichiarazioni del coimputato Dott. A.G., che, a norma dell'art. 192 c.p.p, in quanto provenienti dal coimputato e costituenti una chiamata in correità, vanno valutate nella loro credibilità soggettiva ed oggettiva e verificate alla luce dei riscontri oggettivi acquisiti nel dibattimento, costituiti dalle dichiarazioni degli altri coimputati e dei testi, dalle intercettazioni telefoniche, dai documenti acquisiti sul punto al fascicolo per il dibattimento, dai verbali di interrogatorio del A.G. nell'incidente probatorio, dalla documentazione sequestrata, ivi compresi quelli che nel dibattimento sono stati definiti "i pizzini", ossia gli appunti manoscritti del A.G. sequestrati presso l'abitazione del coimputato Dott. B..
In proposito va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di chiamata in correità, secondo cui : "In tema di prova, ai fini dell'affermazione della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio la chiamata di correo esige, oltre alla valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità del dichiarante (avuto riguardo, in primo luogo, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compita; in secondo luogo, alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza e spontaneità), riscontri estrinseci a carattere. individualizzante, cioè riguardanti direttamente l'incolpato, dotati di idoneità dimostrativa in relazione non soltanto al fatto reato contestato, ma anche all'attribuzione dello stesso alla persona del chiamato, mentre non è richiesto detti riscontri abbiano natura di prova "autosufficiente"'' ( v. Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza I O ottobre 2018, n. 45733, che riprende l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina) Quanto alla credibilità soggettiva, va premesso che la personalità del A.G.  appare negativamente connotata in tutta la vicenda, in quanto costui appare un individuo scaltro e manipolatore, pronto a cambiare versione dei fatti a secondo della propria convenienza, capace di agire anche per interposta persona e capace di formare falsa documentazione, avvalendosi della propria esperienza e del proprio ruolo di RSPP, oltre che soggetto dominante nei confronti dei propri subordinati, tanto da impartire loro ordini scritti su come comportarsi con gli inquirenti, come si vedrà sul tema dei "pizzini" sequestrati al B..
Il Dott. A.G. ha agito nella vicenda in esame violando i doveri professionali, in quanto sostenendo di agire su mandato del Direttore Generale, pur non avendo alcuna disposizione scritta in tal senso; ha di fatto agito a fini illeciti come dominus del proprio ufficio, imponendo ai propri collaboratori di lasciare le attività che avevano in corso e della cui gravosità costoro si lamentavano, per dedicarsi alla ricerca dei dati necessari perché egli compilasse il falso DVR da presentare al pubblico ministero (poi utilizzato per rendere dichiarazioni etero ed altro accusatorie su via Casale) ed inoltre imponendo ai predetti collaboratori di redigere bozze di DVR per gli altri CSM di Bari, che poi venivano consegnati alla direttore generale, il quale li sottoscriveva salvo annullarli dopo pochi giorni.
Inoltre il A.G. per circa un mese mezzo ha dapprima svolto l'attività di falsificazione di documentazione che poi ha consegnato al D.G. , sottraendosi· da subito ai chiarimenti che costui gli chiedeva circa un possibile originale della fotocopia del DVR datata 6.6.2011 che il A.G. gli aveva presentato e poi, dopo aver appreso che il CO. aveva convocato il B. per avere i chiarimenti sulla copia del DVR inviatagli dallo stesso A.G., questi ha deciso di presentarsi al Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni etero ed altro accusatorie, nelle quali confessava di aver di essere l'autore del falso documento di via Casale e degli altri tre DVR relative ai centri Csm di Bari, spiegando di aver agito su mandato della direttore generale, che lo avrebbe minacciato di licenziamento in caso contrario, facendogli di presente la sua condizione di dipendente precario della Asl.
Come appare chiaramente dalle intercettazioni telefoniche con amici e conoscenti, il A.G. nelle conversazioni risalenti al novembre 2013, sapendo di essere indagato, si lamentava con gli interlocutori delle minacce subite dal direttore generale ed in un paio di occasioni faceva riferimento anche ad un possibile suicidio.
Tuttavia la genuinità ed attendibilità di tali conversazioni appare minata sia dal comportamento precedente del A.G., mostratosi abile manipolatore, sia dalla consapevolezza che egli aveva di essere indagato e, dunque, di poter essere oggetto di intercettazione telefonica, così potendo attribuire, tramite il dialogo con terzi che sarebbe stato documentato nelle telefonate, un possibile riscontro alle sue accuse iniziali.
Dunque la mancanza di spontaneità della genesi della chiamata in correità, oltre l'evidente interesse del A.G. nell'accusare il CO. come colui che lo aveva costretto al falso, sicché egli avrebbe potuto assumere la veste di soggetto di concusso, con la conseguente impunità, oltre alla sostanziale circolarità del racconto del A.G. che non trova altre fonti di conoscenza diretta se non quanto da egli stesso riferito, inducono a dubitare della genuinità della chiamata di correo effettuata dal A.G..
Inoltre, le caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza e spontaneità, non appaiono idonee a costituire elemento di prova nei confronti del CO., perché da un lato, quanto alla precisione, il NUCLEO essenziale del racconto del A.G. si traduce nell'attribuzione di una frase minatoria al D.G., senza alcuna specificazione dell'ordine o del mandato ricevuto da costui, né sulle modalità con cui compilare il documento falso, né sulla data da apporvi, pur trattandosi di elementi molto rilevanti per poter realizzare il piano criminoso finalizzato ad eludere le indagini già in corso e la richiesta degli inquirenti di ottenere il DVR di via Casale.
Quanto alla costanza del racconto, il A.G. è passato dalle sommarie informazioni testimoniali interrotte perché indagato per favoreggiamento, all'interrogatorio dinanzi al P.M.m e poi all'incidente probatorio dinanzi al GIP cercando di.connotare in maniera sempre più negativa l'operato del CO. per poter configurare nei confronti di costui il reato dÌconcussione.
Circa la spontaneità della volontà collaborativa del A.G., per quanto detto innanzi sul tema e avuto riguardo al fatto che la "confessione" è avvenuta ad un mese mezzo dall'omicidio P.L., sussistono ragionevoli dubbi, potendo egli aver agito per tutelare il proprio interesse personale finalizzato ad evitare responsabilità amministrative e penali, indicando il CO. come autore di una concussione.
Anche per valutare la spontaneità ed attendibilità della chiamata di correo del A.G., giova riportare la sua risposta al proprio difensore sul motivo per il quale egli aveva redatto il falso DVR:
"AVVOCATO L. - Sì, gli avevo fatto - diciamo - la domanda conclusiva. Volevo capire sulla base della ricostruzione che lei ha fatto, non dovrebbero emergere a suo carico delle responsabilità per il verificarsi degli eventi sentinella; per quale motivo lei ha redatto quel DVR, che poi è oggetto della contestazione di falso?
IMPUTATO A.G.- Senta, il documento è stato fatto perché io ho avuto una minaccia esplicita dal Dottor CO. sul mio posto di lavoro.
AVVOCATO L.- Cioè?
IMPUTATO A.G.- Che io sono precario nell'A.S.L. Bari e che in qualunque momento mi avrebbe potuto sbattere fuori dall 'A.S.L.. Quindi, ovviamente di fronte a difendere un posto di lavoro non vedevo altra uscita di fronte a questa questione. Per questo motivo è stato redatto quel documento, che è stato redatto in modo allucinante, senza pensarci, in preda a uno stato emotivo che quel giorno ero fortemente turbato dopo l'incontro con CO. e quindi è stata redatta questa cosa. "

Si può notare come il A.G. sia passato dalla suggestione iniziale della minaccia indiretta "Devi sanare il pregresso" alla "minaccia esplicita ricevuta dal "Dottor CO. sul mio posto di
lavoro... Che io sono precario nell'A.S.L. Bari e che in qualunque momento mi avrebbe potuto sbattere fuori dall'A.S.L, "con la precisazione che egli aveva agito per difendere il proprio posto di lavoro, nei seguenti termini: "Per questo motivo è stato redatto quel documento, che è stato redatto in modo allucinante, senza pensarci, in preda a uno stato emotivo che quel giorno ero fortemente turbato dopo l'incontro con CO. e quindi è stata redatta questa cosa".
Nella sua risposta il A.G. sembra volere evocare "lo stato emotivo" e il forte turbamento della vittima della concussione, dimenticando tuttavia che il falso DVR era stato inviato al CO. IO giorni dopo l'incontro in cui sarebbe avvenuta la minaccia e che la redazione dell'atto non era avvenuta "in modo allucinante", ma lavorando per circa IO giorni prima con l'ausilio dei propri collaboratori che avevano trovato i dati necessari per la compilazione del DVR di via Casale e poi avevano provveduto materialmente alla compilazione delle bozze degli altri DVR dei tre centri di Bari, seguendo le direttive impartite telefonicamente dal A.G., che in quel periodo si trovava ad Amsterdam.
La rappresentazione di sé fornita dal A.G. al dibattimento contrasta con gli elementi di prova acquisiti e con le circostanze innanzi illustrate, che, valutati globalmente e complessivamente, finiscono per sminuire grandemente la credibilità del A.G..
E tale credibilità appare ancor più minata dalla capacità manipolatoria e di influenza su soggetti a a lui vicini dimostrata dalla vicenda dei "pizzini" (così definiti in dibattimento) manoscritti dal A.G. rinvenuti dalla Polizia Giudiziaria nell'abitazione del B., contenenti le disposizioni del primo al secondo sulle risposte da fornire agli inquirenti, che è opportuno trascrivere nel loro contenuto, rilevabile dalla relativa fotocopia in atti, prodotta dal P.M. ed anche dal difensore del CO..
Il testo del manoscritto del A.G. (fogli 34-35) è il seguente:
-Confermare che il giorno della Conferenza dei Servizi il DG ha chiesto, dì a noi due, di anno in due, di rifare un altro DVR di V. Tenente casale e che la sera ci siamo sentiti tra di noi telefonicamente ed abbiamo deciso di non farlo
-confermare che Giovedì 19 eri vicino a me al telefono quando la Direzione Generale, signor CI., ha chiesto per il Direttore Generale di scrivere una relazione sulle procedure per l'adozione DVR quando c'era P. e quando è arrivato lui e che io spaventato e agitato mi sono sentito male ed sono andato ad un pronto soccorso, e che dopo che sono andato via dopo circa 20' sono venuti per il DG il sig. C. e il sig. D. per avere quella relazione.
-Nico devi solo confermare che sabato 7 settembre ci siamo visti in ufficio con L. e vi ho
detto che il Direttore Generale ci ha chiesto di sanare il pregresso dei CSM di Bari
-Che sabato successivo 14 settembre ho assemblato il documento di v. Tenente Casale in Ufficio e la settimana successiva io l'ho consegnato al DG.
-Che durante la settimana di mia assenza avete fatto i DVR di alcune strutture CSM di Bari e, poi sentitomi telefonicamente vi ho detto di portarli alla firma del D.G.
-Bisogna confermare che a distanza di qualche giorno il sig. CI. si è recato in Ufficio (o non ricordo se li avete riportati voi?) a prendere quei documenti per apporre una data col timbro. " Con questo manoscritto rinvenuto dagli inquirenti in casa del B. P. (chiamato Nico) il A.G. si rivolge al suo collaboratore egli dà precise disposizioni su quanto avrebbe dovuto riferire alla P.G. quando fosse stato ascoltato dagli inquirenti in Questura.
In proposito va rilevato che il B. era stato convocato in Questura per il giorno 15.10.2013 e che poi a seguito di un malore e per le vicende del B. (morte del padre) tale incontro era stato rinviato e non si era più tenuto e, tuttavia, il B. aveva riferito di tale convocazione al A.G., il quale nel suo interrogatorio al GIP in incidente probatorio aveva riferito di aver saputo dal B. di tale convocazione in Questura, ma di non avergli dato alcuna indicazione o suggerimento in proposito (si veda pag. 54 verbale incidente probatorio del 18.11.2013).
La menzogna del A.G. al GIP appare evidente, alla luce dei fogli manoscritti dallo stesso A.G. rinvenuti in possesso del B., il cui contenuto è stato innanzi trascritto.
In definitiva, le dichiarazioni del A.G., pur se provenienti da imputato cui è riconosciuto il diritto di difendersi anche mentendo, non appaiono meritevoli di credibilità.

CONCLUSIONE sul capo C):
Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui esposte, ritiene il Collegio che non vi è dubbio che il A.G. sia l'autore del falso che egli stesso ha confessato e che i suoi collaboratori coimputati B. e L. hanno in gran parte confermato, ma vi sono ragionevoli dubbi sul fatto che egli abbia agito su mandato, istigazione o induzione del CO. e non invece di sua iniziativa per l'interesse personale di salvaguardare se stesso da possibili responsabilità omissive per l'inerzia ed il mancato svolgimento delle proprie funzioni di consulenza nella prevenzione di infortuni sul lavoro, nell'adempimento del suo ruolo istituzionale di RSPP, che risaliva al 2008, ossia ad epoca ben precedente all'inizio della gestione del CO. iniziata nel 2011 (in proposito si richiama l'art. 16 del Regolamento 626 Asl Bari approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 979 del 21.04.2008, prodotto all'udienza del 14.01.2021 dalla difesa del CO., che prevede testualmente:
"
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
svolge il ruolo di consulente per il Direttore Generale e per le strutture aziendali nel settore della sicurezza della prevenzione dei rischi lavorativi;
- può proporre al Direttore Generale di emanare disposizioni e procedure riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
coordina l'organizzazione del sistema di prevenzione aziendale ...(omissis, v. art. 16 citato).
Dunque il A.G. avrebbe dovuto rilevare le situazioni di pericolo esistenti in via Casale, ove aveva svolto due sopralluoghi, nel 20 IO e nel 2012, come emerso in istruttoria, senza segnalare alcunché sui rischi della sicurezza per il personale, ed inoltre, avrebbe dovuto proporre al D.G. di assumere l'iniziativa per la redazione del DVR per via Casale.
A ciò va aggiunto che sia le intercettazioni che le dichiarazioni del CO. che dei coimputati B. e L. dimostrano univocamente che il A.G. avesse un forte interesse a salvaguardare la propria posizione e fosse preda di uno stato di agitazione, da egli steso ammesso e descritto pure dal B. e L., oltre che dalla teste R. e dal L., che videro il A.G. molto agitato quando si presentò presso la Direzione generale cercando il direttore per un colloquio urgente, subito dopo aver ricevuto la visita degli ispettori di P.G., stato di agitazione confermato anche dalla moglie dello stesso Dott. A.G., dott.ssa R. M. A., escussa come teste all'udienza del 30.05.2019, la quale ha confermato che il marito nel periodo in esame era molto agitato, tanto d adover ricorrere all'uso di psicofarmaci.
In proposito occorre a questo punto far cenno alla testimonianza della moglie dell'imputato, che nel suo sofferto esame dibattimentale ha ricordato che dopo l'incontro con il direttore generale cosa lo del 6/9/2013 il marito torna a casa molto agitato e le disse che la direzione generale aveva chiesto di fare un documento che lui non avrebbe voluto fare e che nei giorni successivi il marito dopo essere stato in ufficio anche il sabato 7/9/2013 si era recato con lei ad Amsterdam ove era stato raggiunto da telefonate provenienti dalla direzione aziendale in cui veniva sollecitato a produrre al suo ritorno il predetto documento.
La testimone anche riferito che il marito le disse di essere stato minacciato di licenziamento qualora avesse rifiutato di assecondare le richieste del direttore generale ed in proposito ha ricordato che a seguito di una complessa vicenda, il marito( dopo che il suo contratto di lavoro con la ASL era stato trasformato da tempo indeterminato in tempo determinato) era poi stato assunto con un contratto a tempo determinato che gli veniva rinnovato periodicamente sicche' egli temeva di poter essere licenziato, in quanto aveva firmato un accordo transattivo che doveva ritenersi nullo, perché sottoscritto con una procura speciale autenticata da un notaio inglese a ciò non abilitato.
Le circostanze riferite alla dottoressa A., in parte rinvenienti dalla propria conoscenza diretta in quanto moglie del dottor A.G. ed in parte derivanti da quanto riferito da da quest'ultimo, pur potendo essere in astratto credibili, risultano tuttavia grandemente sminuite nella loro attendibilità dalla condotta manipolatrice tenuta dall'imputato A.G. nell'intera vicenda, sicché appare lecito dubitare della genuinità e spontaneità delle dichiarazioni della predette teste. Chiarita la posizione della teste A., va osservato che l'interesse del A.G. ad evitare le proprie responsabilità nella vicenda appare con evidenza, sia nella genesi della confessione auto ed etero accusatoria del A.G., sia, successivamente ad essa, nell'adozione di una strategia difensiva che addossasse la responsabilità della richiesta di redazione dei falsi DVR al coimputato CO., che il A.G. solo un mese e mezzo dopo l'omicidio P.L., aveva deciso di coinvolgere con le sue dichiarazioni accusatorie.
A ciò va aggiunto che anche il comportamento del CO. sembra contrastare con il ruolo di autore della concussione del A.G., in quanto lo stesso CO., che nella prospettazione accusatoria del coimputato avrebbe interesse a mantenere segreto il loro accordo per la realizzazione del falso, dimostra invece di non essere interessato alla riservatezza dell'operazione ed, anzi, subito dopo aver ricevuto il falso documento promuove varie iniziative per accertare se la copia consegnatagli sia conforme all'originale, di cui dispone la ricerca negli archivi ai propri collaboratori, addirittura inviando di sera il fidato L. dal precedente Direttore Generale P., del tutto estraneo alla vicenda, per cercare di stabilire se fosse sua la firma apposta in calce alla copia del DVR confezionata da A.G..
Secondo la Pubblica Accusa si tratterebbe di un'abile messinscena orchestrata dal CO. per nascondere il fatto che egli sapesse perfettamente che non esisteva e non poteva esistere un originale del falso documento inviatogli da A.G., ma, come si vedrà in seguito, questa asserita messinscena presupporrebbe un accordo tra almeno sette soggetti , oltre al CO., la maggior parte dei quali disinteressati alla vicenda ed idonei, come poi è effettivamente accaduto, ad assumere la veste di testimoni della vicenda.
La messinscena sarebbe servita a dimostrare che il CO. solo con la ricezione del falso DVR in data 16.9.2013 avrebbe appreso che esisteva un DVR per via Casale, di cui egli aveva fino ad allora ignorato l'esistenza e che quindi nulla si poteva pretendere da lui circa la sua mancata applicazione.
La tesi appare per certi versi paradossale, in quanto la scoperta di un preesistente DVR• non applicato avrebbe aggravato la posizione del CO., doppiamente responsabile in tale caso sia di non essersi accorto dell'esistenza del precedente DVR, la cui adozione spetta per legge al direttore generale, sia per aver omesso di aggiornare il DVR esistente all'insaputa dello stesso direttore generale in carica, cioè lui stesso.
Tuttavia il presunto accordo criminoso tra tanti soggetti per la "messinscena" fin qui descritto è rimasto un fatto non acclarato in dibattimento, come si vedrà esaminando la posizione dei coimputati per la "ispezione strumentale", CI. e S..
In definitiva, la condotta del CO. appare un comportamento oggettivamente contrastante con l'agire di chi avrebbe interesse a mantenere segreto unpactum sceleris con un soggetto come il A.G., incaricato di realizzare un falso documento da fornire agli inquirenti, evidentemente nel modo più rapido e riservato possibile, senza coinvolgere altre persone nell'operazione, della quale, non a caso per sua stessa ammissione, appare incaricato dal D.G. il solo A.G.,senza alcuna menzione di collaboratori, dei quali il CO., probabilmente, ignorava l'esistenza.
Infine, riguardo ai riscontri all'accusa desumibili a carico del CO. dalle intercettazioni in atti, va osservato che le telefonate tra il A.G. e suoi conoscenti e collaboratori sono avvenute quando egli sapeva di essere indagato e, dunque, potendo essere intercettato era in grado di orientare il contenuto di eventuali colloqui telefonici.
Così ricostruito il quadro probatorio, osserva il Tribunale che dalla istruttoria svolta e sulla base delle fonti di prova innanzi illustrate, alla luce delle precedenti considerazioni, che sulla base delle risultanze istruttorie, valutate con riferimento alla giurisprudenza innanzi citata sul reato di cui all'art.319 quater c.p. ed al concetto di induzione, non vi sia prova certa che la condotta del CO. abbia influito sulla volontà del A.G. inducendolo a realizzare il falso DVR e non piuttosto che costui, con una iniziativa autonoma e per tutelare la propria posizione, anche per lo stato di pressione psicologica in cui si trovava, abbia ideato e realizzato il falso DVR di via Casale con l'ausilio dei propri collaboratori, magari interpretando male le pressanti richieste della Direzione Generale, dovute alle sollecitazioni da parte degli inquirenti che richiedevano il documento di valutazione dei rischi su via Casale e per gli altri centri di salute mentale.
In proposito va ricordato che rispondendo al GIP su come egli avesse interpretato la frase del CO. il A.G. ha risposto di aver "interpretato" tale frase come invito a fare dei falsi documenti; all'uopo si riporta il passo dell'interrogatorio"
"GIP: ma lei che signifìcato ha attribuito al concetto, alla parola presunta "sanare il
pregresso"? Ci faccia capire"
Dott.A.G.: io ho inteso sanare il pregresso come fare documenti che prima non c'erano e che quindi bisognava far risultare come se esistessero".
Risulta chiaramente dalla risposta che il A.G. abbia colto nella frase "sanare il pregresso" (che peraltro il CO. nega di aver mai pronunciato) un invito a realizzare i documenti prima inesistenti, in modo da farli risultare esistenti, così attribuendo uno specifico significato ad una espressione generica pronunziata dal CO., avente un significato vago e certamente privo di indicazioni specifiche sul tipo e sul contenuto dei pretesi documenti da realizzare.
In conclusione, deve ritenersi che dall'istruttoria svolta non sia emersa la prova al di la di ogni ragionevole dubbio di un iniziale accordo tra il CO. ed il A.G. finalizzato ad indurre il A.G. a realizzare un falso DVR per via Tenetente C. ed altrettanti falsi DVR per i restanti CSM di Bari, né che il CO. abbia indotto il A.G. a realizzare il falso con una minaccia indiretta o larvata di licenziamento.
Le dichiarazioni del A.G. chiamano in causa direttamente il CO., ma costui ha dimostrato di aver manifestato subito dubbi sulla fotocopia del DVR fattagli pervenire dal A.G. e di aver disposto ricerche dell'originale, comportamento contrastante con un presunto accordo, che invece avrebbe dovuto rimanere segreto, invece di coinvolgere più persone nella ricerca della originale e addirittura di ottenere dal B. una dichiarazione scritta poi trasmessa in procura da cui risultava che la coppia trasmessa dal A.G. era un falso.
Non appaiono credibili le dichiarazioni del A.G. che indicano il CO. come mandante di un falso, senza specificare come poi dovesse essere realizzato il falso DVR, non essendovi certo menzione di una fotocopia da spacciare come come copia di un originale inesistente nel dialogo riferito dal A.G. col CO..
Anche le dichiarazioni del coimputato B. contrastano con quelle del A.G. e lo indicano
come soggetto che aveva dato disposizioni sul falso a lui ed al L. ancor prima di incontrare il CO., da cui diceva di averle già ricevute.
Del resto, non vi sono riscontri esterni oggettivi idonei a confermare la chiamata in correità del A.G., in quanto la stessa appare più finalizzata ad accusare il CO. di una concussione con la minaccia del licenziamento e le intercettazioni telefoniche dimostrano lo stato d'animo del A.G. certamente in epoca in cui egli sapeva di poter essere intercettato, in quanto indagato, sicchè può fondatamente dubitarsi della loro genuinità.
Appare dunque incerta o comunque insufficiente la prova della responsabilità dei due imputati per il reato ascritto loro al capo C) e, conseguentemente, per le ragioni sin qui esposte, in conclusione, ritiene il Collegio che, con riferimento al reato di cui all'art. 319 quater c.p. rubricato al predetto capo dell'imputazione, entrambi gli imputati vadano assolti, sia pure con la formula dubitativa di cui all'art. 530 cpv. c.p.p. perché è insufficiente o contraddittoria la prova della sussistenza del fatto.

Il Capo B)
Il 476 c.p. per il falso DVR di via Casale
Per quanto riguarda il capo B) della rubrica gli imputati B. L. e A.G., rispondono del seguente reato:
B. P, L. B, A.G.A.
a) artt. 110-476 c.p., perché in concorso tra loro, compilavano i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) per i Centri di Salute Mentale di Bari- mai di fatto depositati tempestivamente-materialmente falsi, ed in particolare il A.G.lo compilava per il C.S.M. di via Tenente Casale, mentre L.  e B.  lo compilavano per gli altri C.S.M.
In Bari nel mese di settembre 2013.
In proposito ritiene il Collegio che, in relazione alle condotte contestate sussista il reato di falso di cui all'art. 476 c.p. per il A.G., anche se il DVR prodotto al PM e formato da A.G. per il C.S.M. di via Tenente Casale è una fotocopia di un originale inesistente, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite 2019 n. 35814, oltre che della sentenza della Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 20 luglio - 22 settembre 2020, n. 26510 2020 (già espresso da Cass. Sez. V, 27.02.2015, n. 8870) secondo cui la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato di falsità materiale quando si presenti non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede.
Va invece esclusa la responsabilità degli imputati L. e B., oltre che dello stesso A.G. limitatamente a tale ipotesi, per aver compilato i DVR per gli altri C.S.M. di Bari, perché si tratta di bozze di lavoro e non di atti pubblici falsi idonei ad ingannare la pubblica fede.
Passando ad esaminare per prima la posizione del A.G., va osservato che il dottor A.G. ha pacificamente ammesso di essere l'autore della fotocopia del DVR del CSM 6 di via Tenente Casale in Bari, da lui trasmessa al Direttore Generale CO. in data 16.9.2013 e poi acquisita dalla Polizia Giudiziaria e costituente il corpo del reato di cui ai capi B e C della rubrica.
Il A.G. ha anche spiegato nelle sue dichiarazioni come abbia prodotto il predetto documento mediante fotocopia di precedenti atti, grazie ai quali è riuscito anche ad ottenere la firma del precedente direttore generale della Asl Dott. P., che, insieme alla firma del B. (da questi poi disconosciuta su richiesta del CO., come si è detto innanzi) compare sula copia del DVR in esame datato 6.6.2011; ha anche precisato di aver confezionato materialmente e collazionato il predetto documento il sabato 14 settembre 2013 al suo ritorno da Amsterdam.
Ciò premesso osserva il Collegio che la copia del DVR di via Casale prodotta per sua ammissione dal dott. A.G., pur consistendo in una fotocopia di tale documento apparentemente sottoscritta nel 2011 dal Direttore Generale dell'epoca, dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), anche se priva delle sottoscrizioni del medico competente e del rappresentante dei lavoratori e di data certa, era tuttavia idonea a trarre in inganno i terzi, perché accompagnata dalla lettera di A.G. (innanzi trascritta) che attestava che quella fosse l'unica copia in possesso del suo Servizio (lasciando intendere che fosse stata tratta da un originale che doveva trovarsi da qualche parte) tanto che detto documento, pur consistendo in una fotocopia, è stato prima acquisito dalla polizia giudiziaria, poi esaminato dagli investigatori del Nucleo Ispettivo Regionale ed analizzato nella loro nota del 22.10.13 (prodotta dal P.M. e nell'all 11 della memoria dell' Avv. LF. depositata all'udienza del 11.2.2021) ed infine solo dopo alcune settimane è emersa la falsità del documento a seguito della confessione del A.G. (del 21.10.2013 un mese e mezzo dopo omicidio) che ha ammesso di essere l'autore del falso documento e ne ha spiegato il procedimento di fabbricazione, da lui posto in essere.
Sul punto appare tardiva e poco convincente la giustificazione addotta in dibattimento dall'Ispettore T., secondo cui si trattava di "una copia fatta male", riconoscibile ictu oculi come un falso, perché altrimenti non si spiegherebbe perché la Polizia Giudiziaria ed in particolare lo stesso ispettore T., non abbia subito sequestrato il documento e denunciato per il falso il Dott. A.G..
Anche il PM a pag. 13 della replica attesta che il falso DVR, anche se in fotocopia, era idoneo ad ingannare:
"E, in assenza della confessione di A.G. e delle chiamate accusatorie di A.G. e di un originale che non era mai stato trovato, la contestazione di falso non sarebbe venuta fuori. Ci sarebbe stata una richiesta di archiviazione, perché la fotocopia poteva essere stata/atta male, poteva essere stata fatta prima che il documento fosse perfezionato."
Ed ad ulteriori riprova della idoneità decettiva del documento abilmente confezionato dal Dott. A.G., certamente idoneo ad ingannare la pubblica fede, si trascrive una parte della relazione del N.l.R. (Nucleo Ispettivo Regionale) n.1/05, relativa al Centro di salute Mentale C.S.M. Asl Bari:
" Esame della documentazione acquisita
Ciò premesso, con riferimento al CSM in parola è emerso che l'attuale datore di lavoro della Asl di Bari in persona del Direttore Generale CO. A.D. in carica dal 2011, non ha provveduto a prendere visione, sottoscrivendo, quindi per quanto appresso illustrato, provveduto ad aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) prescritto dall'articolo 17 comma 1° lett A del decreto legislativo 81108, atteso che quello prodotto agli scriventi datato 616/2011 a firma del dottor Nicola P., Direttore Generale e datore di lavoro pro tempore della Asl Bari (all.2) e del gruppo di lavoro composto DOTT.  B. e dal Dott. A.G. che lo sottoscriveva anche per avvenuto controllo.
Tale documento è stato trasmesso al dottor CO. dal Dirigente responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. A.G. il 16/9/2013 con nota numero 156657 IUORl­ SPPA, quindi solo dopo il tragico evento relativo all'omicidio della psichiatra in servizio presso il CSM 6i di via Tenente Casale numero 19.
Peraltro il DVR di cui sopra, come detto non sottoscritto dall'attuale Direttore Generale, non possiede i contenuti minimi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 81/08 ed è stato elaborato non rispettando le modalità prescritte dall'articolo 29 del citato decreto, in particolare:..Omissis"; segue l'elenco delle inadempienze alle citate disposizioni rilevate dal NIR, tra le quali vanno segnalate:
-l'omessa indicazione dei nominativi del responsabile servizio di prevenzione e protezione, del medico competente dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
l'omessa sottoscrizione da parte dei soggetti di cui sopra, sia ai fini della data certa che a dimostrazione dell'avvenuta collaborazione degli stessi nel processo valutativo
-non sono state individuate le misure di prevenzione e le procedure per l'attuazione delle stesse nonché i ruoli organizzazione aziendale che vi devono provvedere non sono riportati i nominativi degli incaricati della prevenzione incendio
-il documento con riferimento in particolare al lavoro svolto presso il CSM non risponde ai criteri di semplicità, brevità comprensibilità
-con riferimento alla valutazione del rischio stress-lavoro correlato si limita a rinviare in futuro per l'applicazione di misure di prevenzione e protezione e di istruzione degli addetti concludendo che il fattore di rischio relativo ciascuna mansione "si può presumibilmente ritenere ... Nel suo complesso un rischio basso"
-inoltre risulta testualmente che "
il documento di valutazione dei rischi analizzi al rischio aggressioni/maltrattamenti prende in considerazione le situazioni di pericolo che l'attività comporta causa l'utenza particolare dal punto di vista clinico/psichiatrico.
L'analisi del rischio riferiti alle mansioni presenti nel CSM riportati in una tabella dove non figura, però quella dell'ausiliario o ha detto la portineria"
-"non risultano infine che siano state effettuate mai le riunioni periodiche prescritte dall'articolo 35 del decreto legislativo 81/08, indispensabile per monitorare lo stato di attuazione delle misure prevenzionali individuate dal DVR e le eventuali ulteriori criticità emerse come ad esempio :
-1) evento sentinella dell'8/10/2012."
Dal contenuto della relazione ora trascritta si desume con evidenza che la copia del DVR fornita dal A.G. si presentava del tutto conforme ad un verosimile originale, peraltro accompagnata da una relazione del A.G. che ne dichiarava la natura di unica copia rinvenuta nel suo ufficio, tanto che gli specialisti della sicurezza sul lavoro della Regione ne prendevano in considerazione il contenuto e muovevano a detta copia i rilievi innanzi trascritti, che sarebbero poi sfociati in una segnalazione di reati alla Procura della Repubblica e tanto basta, giudizio del Collegio a ritenere fuori discussione la idoneità del falso documento confezionato dal Dottor A.G. ad ingannare la pubblica fede, ivi compresa quella degli ispettori regionali e degli inquirenti della Procura Repubblica.
Né valgono a superare questa conclusione gli argomenti difensivi, espressi nella discussione ed in sede di replica dai difensori del Dott. A.G., secondo cui l'assenza dei requisiti di forma e di sostanza richieste m tema di DVR (la mancanza di firme del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori, la mancanza della nota di protocollo dell'atto, la mancata individuazione dei soggetti incaricati della prevenzione degli incendi e gestione dell'emergenza, mancata indicazione delle misure specificamente volte alla riduzione del rischio della specifica struttura sanitaria ) avrebbe condotto qualsiasi soggetto di media diligenza a ritenere che la fotocopia in questione non avesse alcuna idoneità probatoria dell'esistenza dell'originale del DVR di via Tenente Casale.
In sostanza secondo la difesa ci si troverebbe in presenza di un'ipotesi di falso grossolano, facilmente riconoscibile ictu oculi da un quisque de populo, facendo richiamo alla deposizione dell'ispettore T. che aveva parlato di "una copia fatta male".
In disparte della tardivo giudizio dell'ispettore T., che pure aveva acquisito il documento confezionato dal A.G. e poi sottoposto al P.M., come da questi riconosciuto, senza che la polizia giudiziaria avesse formulato un'ipotesi di reato a carico del A.G. prima della confessione di costui, giova richiamare la nozione falso grossolano formulata dalla suprema Corte a Sezioni Unite in epoca non recente e da allora cristallizzata, nei seguenti termini:
"Il falso grossolano è quello che si presenta così evidente da risultare inidoneo ad ingannare chicchessia: il che dovrebbe essere sufficiente a farlo considerare inoffensivo, a prescindere, cioè, da qualsiasi altra valutazione circa la sua eventuale idoneità a porre in pericolo anche ulteriori interessi. Nella prassi giudiziaria, laddove la falsità risulti macroscopica, ed "ictu oculi" percepibile, il fatto viene di regola considerato penalmente irrilevante (Sez. 5, n. 11498/90, imp. Casaro/a, RV. 185132) proprio perché incapace di ingenerare errore nei terzi, circa l'affidabilità del documento (o del segno, ecc.): in detta ipotesi, per la valutazione di inoffensività del fatto, è evidentemente sufficiente, dunque, considerare il bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede.
In estrema sintesi, può qualificarsi come falso grossolano il falso inoffensivo rispetto al bene "fede pubblica", proprio per l'inidoneità dello stesso a trarre in inganno la collettività; inidoneità che, derivando dalle modalità della falsificazione - prevalentemente di natura materiale - comporta una valutazione giudiziale in punto di fatto" (Cass. pen. Sez. Un., 27.10.2007, n.46982).

La giurisprudenza sul falso in atto pubblico mediante fotocopia :

Occorre a questo punto richiamare l'orientamento giurisprudenziale sul falso in atto pubblico mediante fotocopia , espresso dalla seguente risalente pronunzia (da Cass. pen. Sez. V, 11-06- 1999, n. 7566) di cui si riporta in parte la motivazione: :
" .. La seconda censura, da esaminare - per l'identità di contenuto - congiuntamente al primo motivo di ricorso di D.F, attiene al merito della contestazione, dubitandosi da parte dei ricorrenti che il fatto loro ascritto fosse davvero configurabile nei termini del falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 c.p.p.. Sostengono, in particolare, che l'alterazione avrebbe riguardato soltanto una fotocopia e non anche l'originale di un documento e che dunque, essendo il fotomontaggio privo di rilevanza documentale, sarebbe insussistente l'ipotesi delittuosa in contestazione così come riconosciuto dai giudici di primo grado.

La tesi non può essere condivisa. Ed infatti, nel caso di specie non è in discussione la rilevanza della fotocopia in sè considerata, che, notoriamente, assume il carattere di documento solo per effetto di pubblica autenticazione del suo contenuto ovvero di mancato disconoscimento da parte degli interessati; e non si tratta neppure di riproduzione fotostatica di un originale che, nell'intenzione dell'agente e della sua oggettiva valenza, sia destinata a rimanere come mera fotocopia. Si tratta, invece, della formazione fraudolenta, mediante fotocomposizione, di un documento (sia pure in fotocopia) che, all'apparenza, si pone come atto costitutivo di società, munito di regolare timbro notarile. E' certo che siffatta apparenza è stata realizzata fotocopiando un atto costitutivo, a bella posta confezionato, ed assemblando poi tale fotocopia con quella di un sigillo notarile tratta evidentemente da un regolare documento. L'atto così confezionato doveva evidentemente servire come fraudolento strumento di prova, per quanto possibile, di una realtà societaria fittizia, intesa - secondo il plausibile convincimento dei giudici di merito - a creare uno schermo di copertura per attività illegali, quali il compimento di atti truffaldini, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e simili. Fatto sta che, mediante l'esibizione di tale contraffatta scrittura gli odierni ricorrenti hanno potuto fare denuncia di inizio attività presso il competente ufficio tributario, riuscendo ad ottenere l'attribuzione della partita i.v.a.
La fattispecie in esame consente allora di ribadire in questa sede il principio già espresso da questa Corte in precedenti occasioni. con l'affermare che la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato di falsità materiale quando si presenti non come tale. ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di
buonafede (cfr. Cass. sez. SA, 7.8.1996, n. 7717; cfr., pure, sul principio di apparenza, Cass. sez. SA, 28.12.1995, n. 12589 e, da ultimo, 13.8.1998, n. 9366).(v. Cass. pen. Sez. V, I 1-06-1999, n. 7566).

Sul punto si sono pronunziate anche le Sezioni Unite con la nota sentenza Marcis, nella cui motivazioni si rileva che, in tema di formazione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, si registrano due orientamento giurisprudenziali contrapposti: secondo una prima impostazione, l'utilizzazione della fotocopia contraffatta non integra il reato di falsità materiale, in assenza di determinate condizioni, ovvero di requisiti di forma e di sostanza tali da farla apparire come il documento originale o come la copia autentica dello stesso (Cass. pen., Sez. V, 10 novembre 2017, n. 2297; Cass. pen., Sez. V, 9 ottobre 2014, n. 8870).
Tale orientamento, secondo la Corte regolatrice, prende le mosse dal presupposto secondo cui la copia di un atto assume il carattere di documento solo in seguito alla pubblica autenticazione del contenuto dell'atto, con la conseguenza che, tutelando le norme sul falso materiale l'autenticità degli atti in relazione al loro contenuto e alla loro provenienza, la falsificazione di una copia priva di attestazione di autenticità non dà luogo ad un illecito penale, in quanto la contraffazione viene, in tal caso, effettuata ex novo su un oggetto cui sono attribuite le sembianze di ciò che Io stesso non è nella realtà.
Ricordano, quindi, le sezioni unite che diversa impostazione ritiene che il reato di falso sia integrato dalla formazione di un atto presentato come riproduzione fotostatica di un documento in realtà inesistente del quale si intendano attestare l'esistenza e gli effetti probatori (Cass. pen., Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4651; Cass. pen., Sez. V, 17 maggio 2012, n. 40415), in quanto l'esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico implica la falsa formazione di tale atto al fine di trarne la copia e non si ritiene necessario, ai fini della punibilità della condotta di falso, un intervento materiale su un atto pubblico, essendo invece sufficiente, perché il fatto sia lesivo della pubblica fede, che con la falsa rappresentazione offerta dalla fotocopia l'atto appaia, contrariamente al vero, esistente.
Preso atto del contrasto giurisprudenziale, secondo le Sezioni Unite occorre privilegiare l'effetto e non la forma dell'atto contraffatto, con la conseguenza che la falsità materiale di cui all'articolo 482 c.p. si configura in caso di una apparenza fondata dell'atto contraffatto diretto a provocare il rapporto giuridico inesistente, in coerenza con il principio di offensività e di tutela del bene giuridico rappresentato dalla fede pubblica.

Come ovvio, specifica la Corte, al fine di addivenire ad una responsabilità penale, occorre che vi sia una verifica di almeno una parvenza di veridicità sulla fotocopia che riproduce l'atto originale inesistente, mediante la ricerca della sussistenza di particolari forme che siano in grado di ingannare il soggetto che riceve l'atto.
Si trascrive una parte della motivazione e la massima della sentenza che riassume il principio enunciato: " Maggiormente condivisibile, sulla base delle considerazioni che verranno di seguito svolte, deve ritenersi, all'interno di tale indirizzo, quel filone interpretativo che meglio ne definisce l'ambito di estensione incentrando la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia del documento si presenti venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne all'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile articoli 476 o 477 codice penale, secondo la natura del documento e mediante la copia viene realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez.5, n. 7385 del 14/12/2007 inoltre, Sez.5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443).
Siffatta impostazione ricostruttiva poggia, invero, su un criterio di riferimento oggettivo, per cui lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale,di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente.
La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile ne/l'ipotesi di falso per contraffazione, perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, sì da determinare oggettivamente, nelle intenzioni del!'agente, un'apparenza esterna di originalità".
La massima conclusiva risulta dunque la seguente " La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale".
Ed è appunto questa ipotesi verificatasi nella fattispecie, in quanto la fotocopia del DVR di via Casale predisposta dal Dott. A.G. fotocopiando parti di atti precedenti, era un documento idoneo ad ingannare la pubblica fede e che di fatto ha ingannato sia ispettori regionali ed inquirenti, come pure riconosciuto al pubblico ministero, proprio perché accompagnata da una lettera protocollata dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale che dichiarava trattarsi dell'unica copia in possesso del suo Ufficio e che quindi, determinando un'apparenza esterna di originalità, lasciava chiaramente intendere che fosse stata tratta da un originale esistente ma non reperito, facendo così assumere alla copia prodotta l'apparenza di un atto originale.
Conseguentemente, l'imputato A.G., autore volontario e consapevole della contraffazione della fotocopia del DVR di via Casale con originale inesistente, va ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo B) dell'imputazione, con le conseguenze sanzionatorie che poi saranno esposte.

I falsi degli altri DVR dei CSM di Bari.
Con riferimento agli altri tre DVR per i centri CSM di Bari, i CSM di via Sassari, via Pasubio di via Podgora, datati 27/6/2013 ritrovati dalla polizia giudiziaria presso la sede del Servizio di prevenzione e protezione della ASL, sito in via dei Mille, a Bari, deve ritenersi che non si tratti di documenti originali costituenti DVR, ma di bozze di lavoro o copie che, pur essendo state trasmesse al direttore generale in data 11 settembre 2013 sono state poi annullate dallo stesso direttore, perché pur presentando la firma dello stesso direttore generale erano prive delle firme di tutti gli altri soggetti tenuti per legge alla sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi, ivi compresa quella dottor A.G. in qualità di responsabile servizio di prevenzione protezione oltre che della nota di protocollo.
Tali circostanze, unitamente al fatto, pure emerso in dibattimento, che per questi CSM in data 8/10/2013 sono stati adottati e regolarmente protocollate i DVR completi di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti (compresa la nota di protocollo) dimostrano che questi documenti datati 27/6/2013 non possono essere considerati dei falsi DVR, ma piuttosto delle bozze di lavoro che non hanno assunto la veste di documenti pubblici efficaci ed opponibili ai terzi ed idonei ad ingannare la pubblica fede, trattandosi di atti preparatori interni, che avrebbero dovuto esser completati per assumere efficacia giuridica.

In tal senso depongono le dichiarazioni sul punto del Dott. A.G., il quale nell'incidente probatorio ha riferito che i tre documenti datati 27.06.2013 e riguardanti i CSM di via Sassari, via Pasubio di via Podgora furono predisposti dai suoi collaboratori B. e L. e furono portati dal Direttore generale nella settimana in cui egli era assente e furono firmati dal direttore; poi i documenti tornarono in ufficio perché dovevano essere sottoscritti anche dal A.G., che tuttavia dimenticò di firmarli lasciandoli nell'armadio salvo poi alla fine del mese di ottobre mandare al direttore degli altri documenti corretti.
Si riportano le dichiarazioni del dottor A.G. sul punto "
"Pm: invece quelli che avrebbero dovuto predisporre suoi collaboratori, anche quelli furono portati direttamente al direttore generale da loro, per il suo tramite, che data recavano?
lnd. A.G. - no, gli altri sono stati portati al direttore generale nella settimana in cui io non c'ero, furono portati al direttore generale, che il direttore generale firmò, quei documenti sono tornati in ufficio perché avrei dovuto firmarli come responsabile del servizio di prevenzione, so anche che quegli stessi documenti direttore generale mandò il signor Cioce a riprendersi per far mettere su dei timbri di arrivo
Giudice- Che data recavano due certificati redatti dai suoi collaboratori
lnd. A.G. - giugno 2013

Giudice-comunque retrodatati, il suo era del 2011
lnd. A.G. - si

Giudice-mentre quelli loro erano del giugno 2013?
lnd. A.G.- si

Giudice-e lei poi li sottoscrisse?
lnd. A.G. - no, poi non li firmai perché mi dimenticare che dovevo firmarli, rimasero nel/' armadio e non li firmai.
Giudice-Ma lei vide materialmente questi documenti
lnd. A.G. - Si

Giudice-è perché non li firmò?
lnd. A.G. - non lo so, per disattenzione, non li firmai perché rimasero dentro gli armadi, quando mi sono ricordato a fine mese di questi documenti per chiedere se stavano dal direttore, che fine avevano fatto, stavano in ufficio, guardando i documenti mi accorsi che c'è un errore su alcune parti del testo di sì che questi erano sbagliati, bisognava di correggerli e li rimandai poi al direttore generale" ( v.pag. 15-16 verbale incidente probatorio udienza 18.11.2013).
Dalle dichiarazioni del A.G. emerge che i predetti DVR erano rimasti allo stato di bozze, perché privi delle firme idonee a conferire loro efficacia giuridica sicchè anche la sottoscrizione del Direttore generale, poi revocata con annullamento di detti documenti, non era idonea a far acquisire validità ai DVR che erano privi della sottoscrizione del medico competente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del rappresentante dei lavoratori, prescritti per legge ai fini della validità ed efficacia dei DVR, sicché quei tre documenti in esame, che rimasero peraltro negli armadi del A.G., ove costui li aveva poi dimenticati, e furono sostituiti da altri analoghi documenti adottati e protocollati in data 8/10/2013 completi di tutti i requisiti formali e sostanziali, non avevano mai assunto efficacia giuridica ed idoneità ad ingannare la pubblica fede.
Inoltre, a conferma che si trattasse di bozze di lavoro, i tre DVR in questione recavano sulla
prima pagina la dicitura "Blumatica", ossia quella del format telematico che contiene uno schema di lavoro da sviluppare e riempire con i dati, utilizzato per la redazione di tali documenti ( si veda in proposito i doc.9-9 bis e 9 ter allegati all'indice delle spontanee dichiarazioni del CO., depositato all'udienza del I 4.01.2021).
In proposito va richiamato il principio di diritto m tema di falso innocuo enunciato dalla giurisprudenza secondo cui " In tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguarda un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo ( Cass. pen. Sez.V, 7/4/2017 n. 28599 e Cass. Pen. D/!990 n. 11498).
Non avendo ancora ricevuto le sottoscrizioni previste a pena di validità dell'atto ed essendo riconoscibili come schemi di lavoro da completare, ricavati con il format "Blumatica", il cui logo era impresso sulla prima pagina del documento, le bozze dei tre DVR in esame devono ritenersi affette da nullità ed inidonee a costituire atti pubblici falsi
Conseguentemente in relazione ai DVR dei CSM di via Sassari, via Pasubio di via Podgora non è configurabile alcuna attività di falsificazione qualificabile entro il paradigma di cui all'articolo 476 c.p., con conseguente assoluzione degli imputati B. e L., oltre che dello stesso A.G., dal relativo addebito di cui al capo B) dell'imputazione.

IL Capo D) l'ispezione di CI. e S.
Gli imputati CI. e S. rispondono al capo D) del reato di cui agli artt.110-319 quater c.p. perché in concorso tra loro, il primo in qualità di segretario di CO.A.D., il secondo quale dottore dipendente della ASL di Bari- essendo conoscenza della mancanza dei DVR e del programma di falsificazione dei predetti documenti­ collaboravano attivamente con lo stesso Direttore Generale nella condotta di cui al capo C) abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, in particolare il CI. contattando continuamente A.G. per conto del direttore generale e pressandolo con insistenza; entrambi altresì effettuando un'ispezione strumentale (perché simulante un'attività di controllo alla ricerca del DVR del quale già conoscevano l'inesistenza) nell'ufficio del A.G. per la quale erano privi dei relativi poteri.
In Bari nel mese di settembre 2013
All'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Tribunale che entrambi gli imputati vadano assolti a norma dell'articolo 530 capoverso c.p.p., perché il fatto non costituisce reato per mancanza di prova certa dell'elemento soggettivo doloso.
Secondo l'ipotesi accusatoria i due imputati CI. e S. essendo a conoscenza, il primo in qualità di segretario di CO. A.D., il secondo quale dottore dipendente della ASL di Bari della mancanza dei DVR e del programma di falsificazione dei predetti documenti collaboravano attivamente con lo stesso Direttore Generale nella condotta di induzione indebita nei confronti del Dott. A.G. cui al capo C) abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, in particolare il CI. contattando continuamente A.G. per conto del direttore generale e pressandolo con insistenza; entrambi altresì effettuando un'ispezione strumentale (perché simulante un'attività di controllo alla ricerca del DVR del quale già conoscevano l'inesistenza) nell'ufficio del A.G. per la quale erano privi dei relativi poteri.
Tuttavia è emerso dall'istruttoria che pur se è vero che il CI. quale addetto alla segreteria del
CO. aveva contattato spesso telefonicamente il A.G. per conto del direttore generale, tali contatti telefonici erano espletati nell'ambito della sua attività esecutiva di ufficio, essendosi limitato il CI. a trasmettere al A.G. le comunicazioni del Direttore Generale ovvero a cercare di rintracciarlo nell'interesse e su richiesta di quest'ultimo.
Inoltre, pur essendo stato accertato in dibattimento mediante testimonianze ed i documenti acquisiti sul punto che i due imputati, su incarico del direttore generale si recarono presso la sede di via dei Mille nell'ufficio del A.G., che è era assente, ed alla presenza dei collaboratori di costui B. e L. fecero una ricognizione dei documenti ivi esistenti, tale ricognizione
non può definirsi certo una ispezione strumentale perché simulante un'attività di controllo ricerca di guerre di cui già conoscevano l'inesistenza.
Invero, sotto tale profilo, in primo luogo non è emerso che i due imputati conoscessero l'inesistenza del DVR oggetto della loro ricerca, che peraltro in base all'incarico ricevuto dal direttore generale non era finalizzata al rinvenimento di quello specifico documento, ma ad una ricognizione, "una fotografia" come riferito dal CI. , una sorta di inventario dei documenti esistenti presso il Servizio di Prevenzione protezione di via dei Mille, che il direttore generale aveva chiesto al A.G. e che costui non aveva trasmesso.
I due funzionari imputati siano dunque limitati a redigere un elenco scritto della documentazione che avevano rinvenuto, elenco che poi fu consegnato al direttore generale.
Anche CI. nel suo interrogatorio al P.M. smentisce A.G. e dice che CO. aspettava da questi una relazione che tardava ad arrivare e ciò lo metteva in ansia perché voleva capire quali fossero i documenti esistenti presso la sede del SSP di via dei Mille e per tale motivo inviò gia il 23.9.2013 lo stesso CI. ed il S. perché facessero una "fotografia" della documentazione ivi esistente.
Nel suo interrogatorio al P.M. in data 11.12.2013, acquisito all'udienza del 14.01.2021, il dott.CI. ha affermato di aver agito su incarico verbale del CO. " sì, su sua richiesta. ll direttore chiedeva a me e al dottor S. di andare al servizio di prevenzione via dei Mille per fare un sopralluogo a verificare quali fossero i documenti giacenti al servizio".
Poi dopo aver negato di aver fatto un'ispezione ha spiegato " io sono andato lì, io mi sono seduto computer che stava lì in ufficio, per fare il verbale di quello che ... Del sopralluogo e dei documenti che stavamo vedendo. Il dottor S. era seduto al tavolo e il dottor B. prendeva i fascicoli".
Poi alla domanda su quali documenti cercassero il B. ha risposto " no, non cercavamo documenti. Il direttore ci disse di andare lì e fare una fotografia."
Ha quindi precisato che " il direttore aspettava una relazione dal dottor A.G. su questa problematica, e di dottor A.G. non presentava questa relazione, insomma o perché in ferie, o perché non rispondeva, questo io non lo ricordo. Il direttore era in ansia, e perché voleva capire quali fossero i documenti lì.
Ad un certo punto quel giorno ci disse di fare questo sopralluogo."( v. pag. Verbale stenotipico 18 interrogatorio al P.M. citato).
Il B. ha aggiunto che il Direttore, con riferimento ai documenti presenti nell'ufficio di via dei Mille aveva chiesto a lui ed al L. di fare "una fotografia di tutto quello che c'era" e che alle operazioni di ricognizione dei documenti erano presenti gli addetti al Servizio di Prevenzione e protezione B. e L., mentre il A.G." ad un certo punto arrivò il dottor A.G. fu invitato dal dottor S. a prendere parte a questo lavoro praticamente di ricognizione, e credo fosse in malattia perché diceva di stare male e si era trovato per caso a passare di là, e siccome stava peggiorando la sua situazione, se ne ritornò se ne andò via praticamente ...la situazione patologica, stava male."( v.pag. 32-33 interrogatorio citato).
Si riportano inoltre le dichiarazioni spontanee del Dott. B. all'udienza del 2l.0l.202l(da pag. 9 e ss verbale stenotipico):
"Vorrei parlare adesso della contestazione che mi è stata mossa riguardo al sopralluogo del 23 settembre, insieme al dottor S., presso l'ufficio dell'SSPP, servizio di prevenzione e protezione aziendale in Via Dei Mille. Io ho già risposto nell'interrogatorio al Pubblico Ministero che su disposizione del direttore generale io ero stato manato a far un sopralluogo in Via dei Mille, per fare una fotografia di quello che era lo stato dell'arte dei lavori effettuati dal servizio. Questo mio intervento era dovuto essenzialmente al fatto che il dottor S. non aveva dimestichezza con il computer e io dovevo redigere il verbale, tant'è che io quando sono arrivato mi sono seduto sul computer sull'ufficio e registravo in maniera cronologica le fotocopie che mi passava il signor L., queste fotocopie erano fotocopie che indicava il dottor S., dai documenti che riceveva dal dottor B., quindi era il dottor B. che prendeva i documenti, li passava al dottor S. per una visione, il dottor S. indicava le due o tre pagine da fotocopiare, le dava al signor L., il signor L. mi passava le fotocopie e io non facevo altro che scrivere quello che mi era stato passato. Aggiungo che durante quella mattinata a un certo punto si è presentato il dottor A.G., e l'ho già dichiarato nell'interrogatorio, anche se lui era in malattia, però a un certo punto si presenta. Stante la conoscenza con il dottor S., perché hanno lavorato insieme, il dottor S. lo esorta a rimanere per dare un aiuto nella compilazione di questa documentazione, lui si rifiuta e dopo dieci minuti-un quarto d'ora va via. Quindi stiamo parlando di un sopralluogo. E comunque volevo precisare io sono andato su disposizione del direttore generale, e quantunque non fosse stato un sopralluogo ma, come mi si accusa, di una ispezione, io volevo chiarire che sono titolare di posizione organizzativa dal 2012, e nel nostro contratto all'articolo 20 viene disciplinato che le posizioni organizzative possono svolgere attività di vigilanza, ispezione e controllo. Quindi era legittima la mia presenza lì. Poi volevo fare un altro passaggio per quanto riguarda le telefonate che avrei insistentemente fatto al dottor A.G., vorrei precisare che dai tabulati dal giorno 6 settembre al giorno 15 settembre, periodo in cui il dottor A.G. era in vacanza all'estero, non c'è una telefonata, Chiaramente il giorno 16 il direttore generale mi chiede "vuoi vedere se il dottor A.G. è ritornato, vogliamo sentirlo?" E parte la prima telefonata. Il giorno 17 non ci sono contatti, e comunque dal giorno al giorno 20 io ho potuto rilevare soltanto due contatti traffico voce, uno di 24 secondi e l'altro di due minuti e 48 secondi con il dottor A.G., più un SMS, quindi io vorrei capire l'insistenza in che cosa si traduce. lo so soltanto una cosa, che non so perché mi trovo qui ancora, per aver svolto soltanto il mio lavoro di amministrativo, e comunque quale vantaggio avrei ottenuto o ho ottenuto, quale vantaggio? lo ho finito, grazie.
PRESIDENTE - deve depositare i documenti a cui ha fatto riferimento?
IMPUTATO CI. -sì.
PRESIDENTE - magari se per i verbale indica di che cosa si tratta.
IMPUTATO CI. - c'è la delibera della Asl di Bari 2441 del 28 dicembre 2011, che concerne l'istituzione del!'unità operativa per la gestione del rischio clinico; c'è la delibera della Asl Bari 1627 del 24 settembre 2012, che concerne la modifica della composizione dell'ufficio procedimenti disciplinari; delibera Asl Bari numero 90 del 21 gennaio 2013, che concerne altra modifica della composizione dell'ufficio procedimenti disciplinari; delibera Asl Bari 2330 del 31 dicembre 2012, concernente il conferimento de/l'incarico al dottor CI. di posizione organizzativa; articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile '99, comparto sanità, capo terzo, le posizioni organizzative, posizioni organizzative e graduazioni delle funzioni, stralcio stampato dal sito dell'Aran, è che l'Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni; richiesta copie delle note di avvio di procedimento disciplinare a carico del dottor A.G. e del dottor CI., e relativo riscontro dell'ufficio procedimenti disciplinari; nota di avvio procedimento disciplinare su relazione del Nucleo Ispettivo Regionale, NIR, nei confronti del dottor A.G.  del 27 novembre 2013, con contestuale decisione unanime della commissione di sospensione dello stesso procedimento disciplinare fino al termine di quello penale; verbale dell'ufficio procedimenti disciplinari del 16 dicembre 2015, con il quale la commissione decide di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti di CI. , B. , L.  e S. , per A.G.  invece poiché era stato già avviato e contestualmente sospeso il procedimento disciplinare il 27 novembre 2013, la commissione decide di non aprire un altro procedimento per la stessa vicenda; nota di avvio di procedimento disciplinare, senza sospensione dello stesso, nei confronti di CI.  del 16 dicembre 2015 e successivo verbale di audizione; verbale della commissione disciplinare del 22 gennaio 2016, con il quale viene decisa la sospensione del procedimento disciplinare, fino al termine di quello penale, del dottor CI.  e degli altri imputati; nota di comunicazione del 22 gennaio del 2016 indirizzata al dottor CI.  di sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
P.M - in questi documenti c'è anche il suo contratto dove dice che le veniva conferito il potere di fare l'ispezione?
IMPUTATO CI. - è l'articolo 20 del contratto collettivo nazionale del lavoro.
P.M - lo sta producendo il contratto collettivo?
IMPUTATO CI. - ho allegato uno stralcio estrapolato dall 'Aran, dall'agenzia nazionale. PRESIDENTE- riferito all'articolo 20
.IMPUTATO CI. - riferito all'articolo 20, sì."

Dalle dichiarazioni ora trascritte e dalle acquisizioni documentali in dibattimento prodotte dal Dott. CI., oltre che dalle altre risultanze dibattimentali sul punto risulta che il medesimo, sulla base dell'art. 20 del CC del contratto collettivo nazionale del lavoro poteva svolgere mansioni ispettive e che su mandato del Direttore Generale eseguì insieme al Dott. S. in data 23.9.2013 una ricognizione dei documenti esistenti presso il SSP aziendale sito in via dei Mille, senza abusare delle proprie qualità e dei propri poteri e redigendo al termine una relazione scritta che fu consegnata al Direttore Generale.
Non vi fu abuso di qualità o di poteri perché il Dott. CI. agì nell'esercizio delle sue funzioni contrattuali di addetto alla Segreteria del D.G. e su specifico mandato di questi.

Si riportano inoltre le dichiarazioni spontanee del Dott. S. all'udienza del 21.0l.2021(da pag. 13 e ss verbale stenotipico):
"IMPUTATO S.- Presidente proprio rispetto a questo io vorrei fissare su due punti: io avrei attivamente operato questa attività, la mia attività è stata solo questo verbale di due pagine del 23, in cui le leggo "su disposizione del direttore generale e della Asl Bari oggi, 23/9/13 alle ore 8:00, si effettua sopralluogo presso il servizio di prevenzione di Via dei Mille 25, per rilevare", le leggo esattamente come è stato redatto, "per rilevare elenco DVR, PEVAC e altri documenti presenti in ufficio. Dei sottoelencati documenti acquisisce copia delle prime pagine per ogni documento elencato", e questa è la copia che poi sta agli atti. Allora, rispetto alla alacrità della mia attività è limitata a questo solo fatto, non ci sono né telefonate, né mail, né quant'altro, mi è stato detto "vai a fare questa ricognizione", punto. Questo è il mio intervento di quattro ore in quella giornata in cui, come ha ricordato il dottor CI., tra l'altro a metà, alle dieci, arriva il dottor A.G. e io a quel punto bonariamente gli dico "senti, visto che la direzione non ha cognizione non puoi produrre tu, sai come fare qui dentro", perché, come ha detto il dottor CI., i fatti sono andati così, io chiedevo a loro i documenti, di produrre due copie essenzialmente, in genere nel DVR abbiamo la prima copia, l'ho fatta fotocopiare, praticamente l'esistenza in atti del documento, l'esistenza proprio vitale, la terza copia l'esistenza giuridica laddove ci sono le firme di tutti gli attori che vanno a vidimare quell 'atto, per cui da bozza eventuale diventa atto ufficiale assunto per tufo quanto riguarda i rischi connessi alle attività trattate nel singolo caso. Quindi la firma della SPP, la firma dell'RSPP, del medico competente, fino al datore di lavoro e gli LLS laddove richiesto. Ho fatto fare le copie dal signor L., che ponevamo agli atti, quindi B. prendeva letteralmente e fisicamente gli atti dove li avevano, li fotocopiava il signor L., e si davano al dottor CI. per redarre l'elenco a livello di computer. Questo è stato il mio intervento. Poi mi si dice che io non avevo i poteri, quindi ho fatto un abuso ne/l'andare lì a fare una raccolta dati, su questo c'è tutta una formazione mia che parte del 2006, già nella mia attività di clinico io nasco pediatra, poi specializzato anche in igiene, e quindi lì gestivo anche i neonati prematuri, quindi c'era una accortezza al rischio clinico soprattutto, data la complessità, però anche connesso con un rischio gestionale, perché tu di fatto puoi andare a dirigere dei percorsi. E quindi già l'allora primario in effetti mi aveva dato tutta una serie, e sono tutti gli atti che io ho prodotto, tutta una serie di attività connesse con l'organizzazione, poi ho fatto il capo del dipartimento materno infantile eccetera. Nel 2006 nasce la Bari Due, io vengo trasferito dalla quattro alla due, nella due la prima terna con cui in questo secondo momento della mia attività lavorativa, io sono in Asl dal '93, mi di ce "vuoi dare una mano d'aiuto letteralmente in direzione sanitaria", anche perché avevo avuto dei fatti fisici, e quindi mi danno un incarico, la terna fatta dal dottor Bux eccetera, di direzione sanitaria di Bitonto. Lì conosco il dottor CI., il dottor CI. era l'RSPP della Bari Due, chimico, che aveva l'allocazione proprio di fronte alla mia stanza di direzione, l'ufficio da me occupato, il quale rafforza in me questa idea. Nel frattempo è venuta una variazione contrattuale nostra, quindi dall'ex contratto di aiuto assistente primario, nel '97 mi pare, si passa alla dizione di dirigente di primo e secondo livello che, lei mi insegna, comporta un'altra serie di implicazioni di responsabilità, oltre a quello dell'atto clinico in sé per sé. Io devo saper gestire il bambino così ma poi devo interessare di tutto un atto programmatorio, perché sono responsabile di fatto anche di chi occasionalmente è presente nel reparto. Quindi mi indirizza e cerca di darmi delle indicazioni sulla informazione, formazione e addestramento proprio di quei concetti che sottendono alla tutela e salute della sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi un tutt'uno con l'atto gestionale rivestito, e non prescisso da quello. Compro un libro, "Governo tecnico dell'ospedale", sottotitolo "manuale di sopravvivenza delle direzioni sanitarie", è scritto proprio così, del professor Mastrilli della Tor Vergata di Roma, e capisco dalla lettura che cosa sottende quell'atto gestionale di direzione sanitaria. Quindi mi danno questo incarico di direzione sanitaria, io dico lì prima con un atto semplice del dottor Michelangelo Canosa, poi con delibera reiterata, e io inizio a fare...
PRESIDENTE - dottore ho capito, lei mi sta esponendo per gradi, ma arriviamo alla conclusione, cioè a settembre 2013 dica che qualifiche aveva all'epoca, non come è arrivato a quella qualifica.

IMPUTATO S.-le voglio solo dire Presidente che la mia formazione ...
PRESIDENTE - sì, ma non si discute di quello

.IMPUTATO S.-c'è il titolo che io ho acquisito.
PRESIDENTE - ho capito, l'importante è che abbia il titolo e che dica qual era il titolo, non come l'ha acquisito.
IMPUTATO S. - quando il dottor CI. mi indirizza a questo oltre che fare la direzione mi dice a un certo punto "mi dai una mano?" Entriamo in un gruppo di lavoro in cui c'era il dottor A.G., L. eccetera, era in epoca 626, '94, quindi stavamo prima di aprile 2008, lì non era prevista una formazione specifica, che la 81 invece ad aprile del 2008 implica nell'articolo 32, la SPP deve avere questo requisito. Quindi io facendo parte di quel gruppo insieme a tutte queste attività, perché poi ne conducevo più di una, vado a produrre il titolo della SPP; quindi io ad ottobre del 2008 presso l'Università degli Studi di Bari... a parte i corsi di formazione che faccio nel 2007 e nel 2008, tutti tenuti dallo Spesai, connessi proprio ai direttori, ma nello specifico nel 2008 io prendo l'attestato presso l'Università degli Studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, dipartimento dei rapporti sul lavoro, professor Germano, del corso di formazione per responsabile addetto al servizio prevenzione e protezione, modulo B macrosettore B 7. Questo mi consente di fare la SPP.
PRESIDENTE - benissimo, quindi veniamo al 2013, lei aveva questa qualifica nel 2013?
IMPUTATO S. - io ho acquisto nel 2010 anche il titolo di RSPP, quindi il modulo C che è quello a vita, perché questo ha una scadenza quinquennale e quello è a vita, oltre a una serie di altre formazioni che tutto faccio, sempre connesse alle attività. Poi le dico di più, il 2010, proprio RSPP il dottor A.G., il dottor P., allora direttore generale della Asl nel frattempo diventata Asl Ba, perché sono confluiti quattro rami di azienda a fine 2006, mi chiama e mi dice, le recito esattamente a nota 1808/1 del 29/1/10 e delibera del direttore generale della Asl Ba 274 "la riassegno al servizio di prevenzione", io stavo in direzione sanitaria a Terlizzi, in quanto la struttura semplice di Bitonto era articolazione sulla complessa di Terlizzi, mi chiama e mi dice nella nota proprio "secondo l'intesa in corso con la signoria vostra e con il dirigente responsabile del servizio prevenzione dottor A.G., per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio si dispone, in via del tutto e assolutamente provvisoria, la riassegnazione dopo il 2008 della signoria vostra presso il servizio prevenzione, tento conto delle esperienze già maturate nel servizio prevenzione, come da delibera numero 3 del 22/5/2008 della Asl Ba, e da nota 142017 del 18/7/2008 del responsabile protempore del servizio PP", e dice "per non incorrere in sanzioni previste in caso di mancata designazione degli addetti al servizio di prevenzione stesso", il mio studio si trovava a Terlizzi, il dottor A.G. provvederà. Quindi io con A.G. io parto alunno, entrambi di CI., poi lui diversifica le sue funzioni, io oggi sono direttore di distretto, lui ha preferito fare un altro percorso. "

Da pag. 17 del verbale stenotipico citato:
PRESIDENTE - per chiarire ancora meglio, qui discutiamo di quelle quattro ore che lei ha trascorso a Via dei Mille quel giorno, il resto non ci interessa, lei deve dire perché stava là, per che qualità e che cosa ha fatto.
IMPUTATO S. - io sono stato chiamato dal dottor CO. che mi ha dato la disposizione, voi mi insegnate che da contratto io devo l'obbedienza secondo l'articolo 2114, il dottor CO. sa che ho quei titoli, tant'è vero che io poi ho/atto l'RSPP presentando i titoli, in quanto manco l'integner C., capo dell'azienda, aveva i titoli per fare l'RSPP quando ho avuto la delibera, la 2066, e quindi io sono tenuto per obbedienza ad andare lì, in quanto in un momento di emergenza dell'azienda, come in altri momenti di emergenza, stante tutta la formazione precedente, che parte, ripeto, dal 2007 con tutti gli atti, io sono tenuto ad andare lì, ho i titoli che ho presentato, quindi non sono uno che non sa leggere un DVR, tani'è vero che poi ho continuato con master eccetera, vi lascerò tutto, dopodiché ho redatto semplicemente due pagine in cui dico "dottor B. che cosa c'è? Per favore mi Fate le fotocopie?" Non ho fatto valutazioni di atti, non ho detto se sono stati fatti bene o male, ho evidenziato solo che sono presenti in quanto ho preso la prima pagina, ripeto, e la terza, quella delle firme. È arrivato nel frattempo A.G., gli ho detto "senti , facciamo parte tutti della stessa squadra, perché non lo fai tu che io non so manco dove mettere le mani, non sono mai venuto qui", lui è andato via, io ho preso questa raccolta di atti, sono andato dal direttore e ho detto "questo è", e sono ritornato alla mia attività sul distretto sei, che erano una barcata di attività di tutt'altra natura, legate alla gestione del territorio, delle malattie rare, del risk management nel caso specifico del centro unico di riabilitazione, ne facevo sei-sette cose.
PRESIDENTE - se vuole precisare quando li ha consegnate questi documenti.
IMPUTATO S. - in mattinata stessa, quattro ore sono stato io, quattro o cinque ore Signor Presidente, però in mattinata stessa io sono andato su in direzione, al quarto piano, e ho detto "questo ho trovato", dopodiché sono ritornato alle mie attività, non ho avuto più contatto alcuno né con A.G., né con L., né con B. e manco con il direttore per le specifiche, perché poi stavo sul distretto sei, un distretto abbastanza complicato, per intenderci San Girolamo, Libertà, San Paolo, dove lì attendevo a tutte le mansioni di medico, a questo punto gestionale distrettuale territoriale."
Anche il dott. S. ha prodotto copiosa documentazione relativa ai suoi titoli ed alla sua lunga esperienza, comprovanti la sua indiscutibile qualificazione professionale di dirigente medico esperto anche nella materia della sicurezza del lavoro.
Dalle dichiarazioni ora trascritte e dalle acquisizioni documentali in dibattimento prodotte dal S., oltre che dalle altre risultanze dibattimentali sul punto risulta che il medesimo, sulla base della sua qualifica ed esperienza anche come poteva svolgere mansioni ispettive e che su mandato del Direttore Generale eseguì insieme al Dott. CI. in data 23.9.20 I 3 una ricognizione dei documenti esistenti presso il SSP aziendale sito in via dei Mille, senza abusare delle proprie qualità e dei propri poteri e redigendo al termine una relazione scritta che fu consegnata al Direttore Generale.
Anche in questo caso, come per il Dott. CI., non vi fu abuso di qualità o di poteri perché il Dott. S. agì nell'esercizio delle sue funzioni contrattuali esperto in materia di sicurezza del lavoro su disposizione del D.G. e su specifico mandato di questi.
In conclusione, pur avendo gli imputati CI. e S. svolto nella vicenda in esame un'attività ricadente nei loro poteri e nelle loro funzioni, non essendo tuttavia emersa dal dibattimento la prova certa che entrambi fossero a conoscenza del programma di falsificazione dei DVR e che volessero collaborare con il CO. nel reato di cui al capo C) gli stessi, a norma dell'art. 530 capoverso c.p.p., vanno assolti dal reato di cui capo D) perché il fatto non costituisce reato, per mancanza dell'elemento doloso.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Conclusioni sulla responsabilità dell'imputato CO.
Sulla base dell'istruttoria svolta deve quindi affermarsi la responsabilità per colpa dell'imputato A.D. CO. per aver cagionato, nella sua qualità di Direttore Generale della ASL Bari e datore di lavoro responsabile della sicurezza dei lavoratori all'epoca dei fatti, pur essendo a conoscenza della situazione di pericolo, omettendo di adottare il DVR e di predisporre presso il CSM di via Casale , struttura ad elevato rischio, un sistema di sorveglianza effettuato mediante servizio di vigilanza l'evento non voluto della morte della Dottoressa P.L..
Sussiste la responsabilità dell'imputato il quale ha adottato una condotta imprudente e negligente oltre che inosservante delle regole cautelari di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.lgs 81/08, oltre che delle linee guida in materia di eventi sentinella e di cui alla Raccomandazione ministeriale n.8 del novembre 2007).
Pur essendo a conoscenza dell'evento sentinella costituito dall'aggressione alla D.ssa CH. in data 8.10.20 I 2 e pur avendo ricevuto la richiesta di attivazione di un servizio di vigilanza da parte del Dott. DM. su segnalazione del Dott. S. nel maggio 2013, il CO. non solo si era lamentato con DM. del fatto che S. scrivesse troppo, ma non aveva adottato alcuna iniziativa per far fronte alle segnalazioni ricevute.
E dunque la colpa consiste da un lato, nell'aver omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischi avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione aziendale diretto dal dottor A.G., dall'altro, pur essendo stato informato delle condizioni di pericolo in cui versava il personale del centro di via Casale, nel non aver predisposto un servizio di vigilanza adeguato, vanamente richiesto dal Dott. DM. a seguito del verificarsi di episodi di minacce ed aggressioni al personale sanitario di quel CSM.
Vi è stata, dunque una sottovalutazione del rischio di aggressioni al personale, evento prevedibile ed evitabile con una valutazione ex ante, sulla base di quanto avvenuto in concreto nell'episodio dell'aggressione mortale alla psichiatra P.L..
Deve richiamarsi in proposito la consolidata giurisprudenza secondo cui: "Occorre, in proposito, rammentare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di reati colposi, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, Di Pietro, Rv. 269254; Sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, Montaguti, Rv. 266356, Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008, Ottonello, Rv. 240859). Il tema è stato di recente approfondito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel delineare i tratti distintivi tra la regola di giudizio relativa a/l'evitabilità de/l'evento per effetto di condotte appropriate e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale hanno precisato che è proprio la regola fissata dall'art. 43 cp, che, affermando che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica che 1'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Si ritiene infatti che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Concludono, dunque, le Sezioni unite che la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo; quando cioè l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando - insomma - si configura la cosiddetta "causalità della colpa" (Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, in motivazione). In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacchè occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire (Cass. Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, dep. 17111/2009, Rv. 245526). Difetta, in altri termini, l'evitabilità e quindi la colpa quando l'evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari." (Cass. pen. Sez. IV, 30/05/2017, n. 34375).
E' stato omesso dall'imputato il comportamento alternativo lecito, che sarebbe consistito in un'adeguata valutazione dei rischi di aggressione per il personale dei CSM e di quello di via Casale in particolare e nella predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, come quello già esistente presso le strutture ospedaliere principali e la Direzione Generale della ASL.
L'adozione del comportamento alternativo lecito avrebbe consentito di evitare il prevedibile evento costituito dalle possibili aggressioni al personale, rischio specifico previsto dalla Raccomandazione Ministeriale del 2007 e segnalato dalle richieste di vigilanza del Dottor DM. e del Dott. S., peraltro oggetto anche di un colloquio tra lo stesso DM. ed il D.G.
L'evitabilità dell'evento si può desumere dalle concrete modalità dello stesso, essendo emerso dall'istruttoria che la presenza di un vigilante o di un portiere in un centro con personale solo femminile avrebbe certamente impedito l'aggressione o comunque ne avrebbe attenuate le conseguenze.
Infine, l'atteggiamento dell'imputato ed il suo approccio al tema della sicurezza dei centri di salute mentale della ASL, quale Direttore Generale della stessa, appare connotato nel tempo da una sottovalutazione del problema, sia per l'adesione alle teorie basagliane contrarie alla "militarizzazione dei CSM, diffuse sia negli ambienti scientifici psichiatrici che in sede politica, come emerso nel dibattimento dall'esame dell'Assessore Regionale dell'epoca, On. Elena G.," sia per l'impostazione "economicistica" delle funzioni della Sanità, piegate alla esigenze del budget, racchiuse nell'espressione "quanto ci costerebbe" scritta dal Direttore Amministrativo MA., che denota la principale preoccupazione di molti manager pubblici della sanità, ossia l'equilibrio del bilancio, piuttosto che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La sottovalutazione del tema della sicurezza sul lavoro e la visione del criterio economico come guida principale dell'azione dei vertici della ASL ha determinato le scelte del CO. di non redigere il DVR dei Centri di salute mentale e di non adottare adeguate misure prevenzionali, (poi frettolosamente disposte dallo stesso CO. ed invocate dai responsabili politici della situazione pregressa) così creando le premesse per lasciare privo di adeguati presidi di sicurezza (come la richiesta vigilanza con guardia giurata) il CSM di via Casale, ove si è verificato il barbaro omicidio della D.ssa P.L., che esercitava le sue funzioni con abnegazione, in un centro di salute mentale ad alto rischio di sicurezza per gli operatori sanitari.
Va aggiunto, in conclusione, che la condotta colposa del CO. innanzi descritta ha determinato, sulla base di giudizio contro fattuale come sopra ricostruito l'aggressione mortale alla Dott.ssa P.L. o comunque la riduzione della possibilità di sopravvivenza della stessa, che, qualora fosse stata soccorsa in modo tempestivo ed adeguato, avrebbe invece avuto la possibilità di rimanere in vita.


Il trattamento sanzionatorio.

Per entrambi gli imputati CO. e A.G. va esclusa la ricorrenza dei presupposti per la concessione le attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche, secondo costante giurisprudenza ( tra le più recenti v. Cass. 27/1/2012, A.G. e altri, RV 252900; Cass. 29/5/2012, Di Vuono e altro, RV 253192; Cass. 17/1/2013, La Selva, RV 254716) non vanno intese come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice: il riconoscimento delle stesse non costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma deve derivare, invece, dall'esistenza di elementi suscettibili di concreto e positivo apprezzamento. Inoltre, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pertanto, non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili , dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri in quanto elementi di assoluto rilievo ex art. 133 c.p. e tenuto conto il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., comma 2, il quale vieta di assumere appunto la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato. (Cass.pen. sez. I, 4878/1997 Rv. 208342)
Invero il citato art. 133 c.p., al n. 3 del comma 2 stabilisce, agli effetti della valutazione della pena, che il giudice deve tener conto oltre che della gravità del reato, anche della condotta susseguente al reato.
Ed infatti, come chiarito dall'orientamento assolutamente dominante in sede di legittimità, condiviso da questo Tribunale, va ricordato che " In tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172;Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pertanto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172)." (v. Cass. 42576/15).
Del resto è pacifico che ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Cass. Sez. 2, sent. n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Rv. 25801).

Tanto premesso in diritto, ritiene il Tribunale che nel presente giudizio vi sia l'ampia prova di una pluralità di elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinenti alla personalità del colpevole, alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, tali da giustificare l'esclusione delle invocate attenuanti generiche per gli imputati CO. e A.G..
Ciò posto, con riferimento al CO. non si può non rilevare che nel caso in esame emerge che le circostanze attenuanti generiche non possano essere riconosciute all'imputato anzidetto in relazione ad una pluralità di elementi legati alla estrema gravità dei fatti ed alle modalità di realizzazione degli stessi, oltre all'entità del danno cagionato.
Occorre tener presente come premessa che, come indicato dalla giurisprudenza innanzi citata, "è configurabile la responsabilità del datore di lavoro - quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio - in caso di mancanza dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, per inottemperanza agli obblighi previsti dalla legge" Sicchè la posizione del CO. va vista come quella del gestore del rischio ex lege e di garante della sicurezza dei lavoratori, qualità da lui assunta volontariamente e non delegata ad alcuno.
Evidente è la gravità dei fatti, perché la condotta dell'imputato, nel mancato esercizio dei suoi poteri di organizzazione e di spesa, ha determinato la creazione di circostanze favorevoli all'aggressione mortale in danno della povera D.ssa P.L. ed ha trascurato di adottare le misure preventive richieste dalla legge e dalla normativa di settore sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Anche le modalità di realizzazione dei fatti omissivi dimostrano una persistente sottovalutazione del problema della sicurezza nei centri di salute mentale e addirittura un fastidio verso coloro, come il Dott. S. che per segnalare i pericoli "scrivevano troppo", atteggiamento inammissibile per chi, come il D.G. di una ASL, per legge avrebbe dovuto invece promuovere periodici incontri per verificare l'idoneità delle misure di sicurezza e prevenzione adottate.
Anche l'atteggiamento processuale manifestato dal CO., che non ha inteso rivolgere parole di scusa per i familiari delle vittime, né offrire alcun risarcimento, sia pure simbolico, contribuisce ad un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato che porta ad escludere i benefici dell'articolo 62 bis c.p.
A fronte degli elementi fin qui esposti, i gravi profili di colpa attribuibili al CO. e l'assenza di resipiscenza dell'imputato, unitamente alla sostanziale assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle predette circostanze attenuanti, inducono il Tribunale a non riconoscere il predetto beneficio.
Per quanto riguarda il Dott. A.G., non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche sulla base dei parametri indicati innanzi ed in particolare, per l'intensità del dolo dimostrato nelle sue condotte e per la gravità dei fatti.
Sotto il primo profilo, il A.G. ha adottato una pluralità di condotte truffaldine ed ha dimostrato una capacità manipolatoria nei confronti dei soggetti a lui vicini ( si pensi ai collaboratori B. e L., piegati alle sue esigenze, ed ai "pizzini" al primo), oltre una determinazione non comune nel creare falsa documentazione ed ha in più occasioni mentito e cercato di orientare o sviare le indagini, fino a creare un falso DVR ad attribuire una condotta di concussione al direttore generale al fine di evitare la propria responsabilità quale conclamato autore del falso documento di valutazione dei rischi di via Tenente Casale.
Inoltre la contraffazione del predetto DVR ha contribuito a sviare le indagini e ciò dimostra la persistenza del dolo dell'imputato nel commettere azioni delittuose di natura fraudolenta.
La gravità dei fatti si desume dall'intensità del dolo e dalle conseguenze che la condotta menzognera e falsificatrice del A.G., che invece di collaborare con gli inquirenti ha cercato di costruire una falsa rappresentazione della realtà , per evitare proprie responsabilità in via di accertamento.
La condotta del A.G. ha pure inciso negativamente sul servizio pubblico cui era preposto ed ha creato difficoltà e disservizi all'amministrazione di Appartenenza, oltre a lederne l'immagine di imparzialità e correttezza.
Le ragioni fin qui esposte, in conclusione, prevalgono sulla sua incensuratezza ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche.

LA DETERMINAZIONE DELLA PENA

All' affermazione della penale responsabilità degli imputati CO. e A.G. , consegue che deve procedersi a determinare il trattamento sanzionatorio, a tal fine occorrendo tener conto del quadro normativo di cui agli artt.132-133 c.p., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini:

"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. " (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

Ed inoltre:

"Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto". (Sez. Un., Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931)

Si può procedere a questo punto alla determinazione della pena per ciascuno degli imputati.

Per quanto riguarda il CO. A.D.:
previa esclusione delle attenuanti generiche per i motivi innanzi indicati l'imputato CO. va quindi dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 589 c.p. secondo comma così come sopra qualificati i reati ascritti ai capi A) e B) della rubrica e, va condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque
anni, ex art. 29 c.p..
La pena principale va determinata come segue:
va riconosciuta la responsabilità del CO. per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p. nei confronti della compianta D.ssa P.L. e tenuto conto dell'intensità del dolo e del danno cagionato alle persone offese, va commisurata la pena base in misura pari alla metà del massimo edittale ( pena da due a sette anni di reclusione ex art. 589 comma 2, c.p. vigente all'epoca dei fatti) , ritenendosi congrua ed idonea al caso in esame la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Per quanto riguarda il A.G. :
previa esclusione delle attenuanti generiche per i motivi innanzi indicati l'imputato va quindi dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 476 c.p. primo comma ,così come ascritto al capo B) limitatamente alla compilazione del falso Documento di Valutazione dei Rischi del Centro di Salute Mentale di via Tenente Casale e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e B) della rubrica, oltre alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, ex art. 29 c.p..
La pena principale va determinata come segue:
va riconosciuta la responsabilità del A.G. per il reato di falsità materiale in atto pubblico ai sensi dell'art. 476, comma I, c.p. e tenuto conto dell'intensità del dolo e del danno cagionato alle indagini ed alla P.A., va commisurata la pena in misura pari alla metà del massimo edittale ( pena da uno a sei anni di reclusione ex art. 476 c.p.. vigente all'epoca dei fatti) , ritenendosi detta pena di anni tre di reclusione congrua ed idonea al caso in esame, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

LE STATUIZIONI CIVILI

A norma dell'art.538 c.p.p., per effetto della intervenuta condanna dell' imputato CO. e del ricorrere dei relativi presupposti di legge, va accolta la domanda di condanna in solido al risarcimento del danno formulata dalle parti civili costituite nei confronti del CO. e del responsabile civile ASL Bari, da liquidarsi in separato giudizio civile, perché appare indubbia l'esistenza di un danno risarcibile in favore delle stesse parti civili, che è stato allegato e quantificato dai richiedenti, anche se non provato esattamente nel quantum, sicchè spetterà al giudice civile la determinazione in via equitativa, ancorata a criteri oggettivi non rinvenibili in questa sede, del danno risarcibile, in merito al quale non è stata raggiunta una prova idonea a quantificarlo, se non parzialmente ed in via di provvisionale.
Va ricordato, infatti, che circa presupposti regolatrice ha chiaramente statuito :

"La condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile presuppone l'accertamento, secondo le regole probatorie proprie del giudizio penale, della sussistenza del reato e della riferibilità dello stesso all'imputato." (Cass. Sez. 4, Sentenza n.33815 del 01/07/2015 Ud.(dep.31/07/2015) Rv.264961; Massime precedenti Vedi: N. 11295 del 2015, Rv. 263170, N. 33001 del 2015,Rv. 264260.)

Inoltre, il Supremo Collegio ha precisato in tema di valutazione equitativa dei danni non patrimoniali che:

"La persona offesa dal reato che invoca in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione non è esonerata dall'obbligo di provare la portata lesiva del fatto, la specie e l'entità della lesione subita, la riconducibilità della lesione al fatto reato e di fornire gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno. In relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato." (Cass. Sez.5,Sentenza n.9182del 31/01/2007 Ud.(dep.02/03/2007) Rv.236262; Massime precedenti Conformi: N. 6018 del 1997 Rv. 208086, N. 14660 del 1999 Rv. 215189, N. 38948 del 2006 Rv. 235024)
Va anche precisato che sussiste la responsabilità della ASL Bari quale responsabile civile ritualmente citato ed intervenuto nel presente giudizio, nel quale ha spiegato ampie, articolate ed apprezzabili difese.
Al riguardo va ricordato, condividendo un orientamento espresso la giurisprudenza di legittimità, che l'azione risarcitoria contro responsabile civile in sede penale è ammessa nei confronti della Pubblica Amministrazione e costituisce un'ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio articolo 2043 e.e. in quanto dipende dal rapporto organico del funzionario o dipendente all'ente ed in forza del quale si ha, di fronte ai terzi, identità tra ente pubblico e dipendente. ( v.Cass. Pen. 13.04.2005, n. 23724 e Corte Cost. n.112/98).
Nel caso in esame è pacifico che il Dott. CO., quale direttore Generale della ASL fosse legato da un rapporto organico con la stessa, che dunque, è chiamata a risarcire il danno da reato commesso dal proprio dipendente apicale.
Sussiste , quindi la responsabilità solidale del predetto ente rispetto al fatto del proprio dipendente sotto il profilo della condanna al risarcimento del danno da reato commesso da quest'ultimo.
Posti tali principi, nella fattispecie in esame, il riconoscimento della penale responsabilità di CO. A.D. per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro della D.ssa P.L. e la condanna del medesimo alla pena innanzi indicata, comportano anche la condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili V.CA., F. CA., G. CA., I.A. ,familiari conviventi, e dei familiari non conviventi P.A. , A.C. e S.L..
Per gli anzidetti congiunti della compianta Dott. ssa P.L. si tratta di danno morale da perdita
di uno stretto parente, inteso come danno morale e psicologico da sofferenza anche per la lunga vicenda giudiziaria in esame e di eventuali danni connessi alla perdita dell'apporto economico della vittima al coniuge ed ai figli , oltre alla madre ed alla sorella non conviventi della vittima, che non possono essere liquidati integralmente nel presente giudizio, mancando allo stato elementi idonei a determinare equitativamente il quantum debeatur complessivo. Certamente i fatti per cui si procede hanno arrecato un vulnus irreparabile al benessere psicologico dei familiari avendoli privati così precocemente della presenza dell'affetto della madre dei tre figli, oltre che moglie, figlia, sorella ed ex si moglie delle altre parti civili.
All'epoca del delitto i figli gemelli  F. e. I.A. avevano 12 anni, la figlia I.A. ne aveva 20, il marito CA. era uno psicologo.
A seguito della morte della madre I.A. ha sviluppato una grave patologia depressiva, direttamente connessa all'evento traumatico per cui è tuttora in cura, come risulta dalla analitica consulenza di parte .del Prof. C., acquisita in atti, che ha determinato un danno biologico permanente pari al 42%.
Come risulta dalla predetta relazione, l'ex marito P.A., oltre al danno morale ha sostenuto (come da documentazione prodotta, cui si rinvia) le spese di assistenza della figlia; la madre della vittima A.C. e la sorella S.L. hanno subito i danni morali conseguenti all'improvvisa tragica scomparsa della loro congiunta
La morte di P.L. ha arrecato un grave dissesto alla vita di tutti i componenti della famiglia,
che è stata privata della presenza di una madre sempre presente nella vita dei suoi familiari.
In proposito va ricordato che la giurisprudenza consolidata ammette che i prossimi congiunti di un soggetto deceduto a causa di un illecito abbiano diritto ad ottenere il risarcimento, a titolo personale (iure proprio), del danno non patrimoniale subito per la perdita della persona cara, ormai definito come danno da perdita del rapporto parentale .
Il predetto danno è stato efficacemente descritto dalla Suprema Corte nel senso che esso consiste nel " .. vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nel 'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. " (v. Sperstiti. " (v. Cass.9.5.2011, n.10107)
Il diritto al risarcimento del danno è stato riconosciuto in modo particolare e specifico a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili del novembre 2008 n. 26972, che, nel definire criteri di selezione del danno non patrimoniale risarcibile, al fine di evitare che potessero essere ammessi al risarcimento offese di entità talmente esigua da non arrecare pregiudizio concreto alcuno, hanno individuato nella Costituzione il parametro di riferimento, ritenendo che siano risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 c.c.
(in collegamento, con la Costituzione) i danni che consistono nella lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, tra i quali va compreso il danno da perdita del congiunto, in quanto lesivo dell'interesse della persona, costituzionalmente protetto, dagli artt. 2,29 e 30, posti a tutela della persona sia nel proprio sviluppo, che nell'estrinsecazione della sua personalità, anche all'interno alla famiglia ( si veda Cass. Sez. Un. 26972/2008, citata).
Tanto premesso, dall'istruttoria svolta è risultato ampiamente provato il legame affettivo e personale che esisteva tra la vittima, i suoi figli ,il marito, la madre e la sorella, oltre che con l'ex coniuge.
Avuto riguardo alla giovane età dei figli ed all'esistenza di un legame particolarmente forte con la madre e la sorella, oltre che di un rapporto tuttora persistente in relazione al mantenimento ed alle cure della figlia Ilaria anche con l'ex marito P.A., appare evidente la gravità dei danni cagionati alle parti civili dall'imputato a seguito dell'omicidio della vittima.
Un particolare riferimento merita la posizione di I.A., figlia convivente della vittima, la cui difesa ha dimostrato la particolare gravità dei danni non patrimoniali subiti per la perdita della madre Come risulta dalla consulenza del C.T. Prof. Felice C., le cui conclusioni, pienamente condivise dal Tribunale perchè ampiamente argomentate e documentate nella relazione citata, acquisita agli atti del dibattimento si trascrivono di seguito:
Conclusioni relazione del perito consulente di parte Prof. Felice C.:
"Alla luce documentazione sanitaria acquisita e alla luce degli accertamenti personalmente effettuati, il sottoscritto ritiene che la signora A. Ilaria sia affetta da un grave disturbo depressivo cattivo cronico con manifestazioni ansiose dello spettro fobico ossessivo, altrove meglio specificato: disturbo bipolare per recente episodio depressivo con caratteristiche miste attualmente in fase di relativo compenso psicofarmacologico e spiccata sintomatologia dello spettro fobico ossessivo condizione psicopatologica attualmente in una fase di precario compenso psicofarmacologico esordito in seguito ed a causa del grave evento di lutto traumatico patito la morte prematura e violenta della madre dottoressa P.L. P., avvenuta il 04/09!2013 come da ampia documentazione in atti, disturbo per il quale persiste tuttora consistente ed ampia limitazione funzionale, come innanzi detto. Tale disturbo, che costituisce grave danno psichico riportato dalla signora A. Ilaria seguito dell'evento di lutto traumatico subito, è riconducibile in termini causali al suddetto evento e deve avere il giusto ristoro insieme alle altre voci di danno patrimoniale e non patrimoniale richiamato in sede di discussione psichiatrico forense. "

Il DANNO DIFFERENZIALE


E' emerso in dibattimento, soltanto nella fase delle conclusioni e repliche, il profilo del danno già liquidato dall'INAIL agli eredi della D.ss P.L. a titolo di indennizzo per l'infortunio mortale sul lavoro, tema sviluppato dalle parti soltanto nella fase delle conclusioni e repliche e non ogetto di approfondimenti istruttori specifici.
In proposito, su richiesta della difesa del CO. è stata acquisita la documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento agli eredi della D.ssa P.L. di un indennizzo erogato dall'INAIL sotto forma di rendita (ammontante ad euro 421.561, 35 a dicembre 2013) in relazione al quale l'INAIL ha attivato azione di rivalsa nei confronti della ASL Bari a norma degli artt. 10 e 11 T.U. n.1124/65.
Conseguentemente, il danno che può essere chiesto al responsabile è solo quello "differenziale", che consiste nella differenza tra l'indennizzo riconosciuto dall'lnail e quello individuato secondo le norme civilistiche ossia il danno non patrimoniale ed il danno da lesioni micro permanenti ( si veda art.10, comma 6 e 7 D.P.R. 1124/65, T.U. Infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Al riguardo, si rinvia alla pronunzia delle Sezioni Unite n.12565/2018, (una delle quattro c.d.
"sentenze gemelle" sul tema) secondo la cui massima: "Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".
Sulla base delle considerazioni che precedono e non essendo possibile in questa sede una valutazione equitativa del danno differenziale, come sopra indicato, fondata sulla età della vittima, sui suoi significativi rapporti con i familiari e con i figli, sull'età particolarmente delicata di questi ultimi, tenuto conto delle richieste ben maggiori formulate nelle loro rispettive conclusioni, si deve rinviare ad un separato giudizio civile la liquidazione integrale dei danni in favore delle costituite parti civili, con riferimento al c.d. danno differenziale, potendosi in questa sede soltanto procedere alla condanna in forma generica al risarcimento del danno , il cui diritto va espressamente riconosciuto alle parti civili nei confronti dell'imputato e del responsabile civile per le ragioni innanzi esposte e per quelle indicate nel corpo della presente motivazione, dovendosi peraltro condannare l'imputato ed il responsabile civile in solido tra di loro al pagamento di una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, nei confronti della parte civile determinata nel seguente modo: tenuto conto della maggiore entità del danno da lesione del rapporto parentale di convivenza, una provvisionale di euro cinquantamila per ciascuno dei familiari conviventi V.C., F.C., G.C., I.A. e, tenuto conto della minore entità del danno senza rapporto di convivenza, di una provvisionale di euro trentamila per ciascuno dei familiari non conviventi P.A. , A.C. e S.L..
Le dette provvisionali vanno considerate eque nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, trattandosi di NUCLEO familiare con figli, di cui due gemelli minorenni all'epoca dei fatti, NUCLEO rimasto privo dell'apporto economico di un genitore e del contributo morale e materiale dello stesso alla vita della famiglia, nonché della madre e della sorella della vittima, particolarmente legate alla stessa e non destinatarie, al pari dell'ex marito, dell'indennizzo INAIL per gli eredi.
Per quanto riguarda le spese relative all'azione civile, a norma dell'art.541 comma I c.p.p., essendo state accolte le domande di risarcimento delle parti civili sopra indicate e sulla base delle note specifiche presentate dalle stesse, vanno condannati in solido l'imputato CO. ed il responsabile civile ASL al pagamento delle spese di costituzione in giudizio di V.C., F.C., G.C., P.A., I.A., che si liquidano in euro 24.535,33 comprensivi del rimborso spese e dell'aumento per ogni posizione processuale diversa dalla prima, oltre IVA e CPA e accessori di legge, nonché in favore di A.C. e S.L. che si liquidano in euro 9.014,85 comprensivi del rimborso spese e dell'aumento per ogni posizione processuale diversa dalla prima, oltre IVA e CPA e accessori di legge.
Va anche accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ASL Bari, costituitasi parte civile nei confronti del A.G., essendo stato accertato che dalle condotte criminose del A.G., per quanto detto innanzi risultanti nel presente giudizio, sono conseguiti danni patrimoniali e non patrimoniali alla ASL per il fatto illecito da reato del proprio dipendente Dott. A.G..
Anche in relazione a tali danni per i quali non risulta accertato l'esatto ammontare nel presente giudizio, a norma degli artt.539 e 541 c.p.p. va condannato il A.G.  al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ASL Bari, da liquidarsi in separato giudizio civile, e al pagamento delle spese di costituzione da questa sostenute nel presente giudizio, che si liquidano in euro 3870,00 oltre IVA e CPA e accessori di legge.
Infine a norma dell'art.535 c.p.p., a seguito della condanna, va altresì posto a carico degli imputati A.G. e CO. il pagamento delle spese processuali e va disposta la restituzione degli oggetti in sequestro agli aventi diritto.
Per la contemporanea celebrazione di altri processi e la complessità della presente fattispecie, il 'deposito della motivazione va riservata al termine di giorni 90, a norma dell'art. 544 c.p.p..
 

P.Q.M.
 


Visti gli artt. 533- 535 c.p.p., dichiara CO. A.D. colpevole del reato di cui all'articolo 589 comma secondo c.p. così riqualificati i capi A) e 8) della rubrica e lo condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, oltre al pagamento di spese processuali;
Visti gli articoli 533 535 c.p.p., dichiara A.G.  colpevole del reato di cui al capo 8) della rubrica limitatamente alla compilazione del falso Documento di Valutazione dei Rischi del Centro di Salute Mentale di via Tenente Casale e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art. 29 c.p. dichiara A.G.  e CO. A.D. interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ciascuno;
visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.,
assolve CI.  e S.  dal reato loro ascritto al capo D) della rubrica, perché il fatto non costituisce reato;
assolve B.  e L.  dal reato loro ascritto al capo 8) della rubrica, perché il fatto non sussiste;
assolve A.G.  dal reato di cui al capo 8) con esclusivo riferimento ai Documenti di Valutazione dei Rischi diversi da quelli del C.S.M. di via Tenente Casale;
assolve CO. A.D. e A.G.  dal reato di cui al capo C) perché il fatto non sussiste;
visto l'art. 539 c.p.p. condanna in solido CO. A.D. ed il responsabile civile ASL Bari al risarcimento dei danni in favore delle parti civili V.C., F.C., G.C., P.A., I.A., A.C. e S.L., da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento delle spese di costituzione in giudizio di:
V.C., F.C., G.C., P.A., I.A., che liquida in euro 24.535,33 comprensivi del rimborso spese e dell'aumento per ogni posizione processuale diversa dalla prima, oltre IVA e CPA e accessori di legge;
A.C. e S.L. che liquida in euro 9.014,85 comprensivi del rimborso spese e dell'aumento per ogni posizione processuale diversa dalla prima, oltre IVA e CPA e accessori di legge;
visto l'art. 541 c.p.p. condanna in solido CO. A.D. ed il responsabile civile
ASL Bari al pagamento di una provvisionale di euro cinquantamila per ciascuno dei familiari conviventi V.C., F.C., G.C., I.A. e di una provvisionale di euro trentamila per ciascuno dei familiari non conviventi P.A. , A.C. e S.L.;
visti gli artt.539 e 541 c.p.p. condanna A.G.  al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ASL Bari, da liquidarsi in separato giudizio civile, e al pagamento delle spese di costituzione da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida in euro 3870,00 oltre IVA e CPA e accessori di legge.
Ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Visto l'art. 544 comma terzo c.p.p. fissa il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione.
Così deciso in Bari, 29 aprile 2021 Il Presidente estensore Dott. Ambrogio Marrone