Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 20 novembre 2017
Validità: 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Trento
Fonte: faicisl.it
Sommario:
Art. 4 (Assunzione) |
Art. 34 (Rimborso spese e kilometrico) |
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento
Il giorno 20 novembre 2017, presso la sede di Coldiretti della provincia di Trento, tra Confagricoltura del Trentino […], Coldiretti Trento […], Cia del Trentino […] e la Flai - Cgil del Trentino […], la Fai - Cisl del Trentino […], la Uila - Uil di Trento e Verona […], ai sensi degli articoli 2, 90 e 91 del CCNL del 22 ottobre 2014 si è convenuto di rinnovare il Contratto provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia Autonoma di Trento, apportando le seguenti modifiche:
Art. 8 (Manodopera addetta alle operazioni di raccolta)
In applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL, si conviene che i prodotti e i periodi della relativa raccolta, compatibilmente con l'andamento stagionale, per la Provincia Autonoma di Trento siano i seguenti:
• Ciliege (con raccolta indicativamente nei mesi da maggio ad agosto)
• Pere (con raccolta indicativamente nei mesi da luglio a ottobre)
• Susine (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a settembre)
• Uva (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a ottobre)
• Mele (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a novembre)
• Piccoli frutti (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre)
• Ortaggi (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre)
• Erbe officinali (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre)
• Kiwi (con raccolta indicativamente nei mesi da settembre a novembre)
• Olive (con raccolta indicativamente nei mesi da ottobre a dicembre)
Nuovo articolo (Reperibilità)
Oltre alla normale retribuzione, all'operaio incaricato in forma scritta dall'Azienda di essere reperibile, per la durata dell'incarico stesso sarà riconosciuta una indennità pari al 10% della retribuzione lorda di fatto.
In caso di prestazione lavorativa in regime di reperibilità che ecceda la mezzanotte, al lavoratore saranno concessi permessi retribuiti compensativi sulla giornata successiva per un numero pari di ore a quelle prestate.
Art. 41 (Rete del lavoro agricolo di qualità)
Le Parti, condividendo appieno la necessità di puntare ad un sempre più alto livello di qualità, legalità e sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale Trentino Agricoltura si impegnano a dare piena attuazione entro il 31 dicembre 2018 a quanto previsto dal comma 4, lettera c-ter),della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".
La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità si articola infatti in sezioni territoriali atte alla promozione di iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.