Tipologia: CPL
Data firma: 2 settembre 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Confagricoltori, Coldiretti e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Catanzaro
Fonte: faicisl.it
Sommario:
Parte introduttiva |
Norme di trattamento economico |
Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catanzaro, 2 settembre 2021
L'anno 2021 il giorno 02 del mese di settembre presso la sede della Confagricoltura di Catanzaro sita in Via L. Marsico 18 Catanzaro, tra la Confagricoltura di Catanzaro […], la Confederazione Italiana Agricoltori Calabria Centro […], la Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Catanzaro-Crotone e Vibo Valentia […] e la Fai-Cisl Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia […], la Flai-Cgil Area Vasta CZ - KR – VV […], la Uila-Uil […], si è stipulato il Contratto Collettivo di Lavoro per gli operai Agricoli e Florovivaisti da valere per tutto il territorio della provincia di Catanzaro.
I nuovi articolati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. 21 pagine, riguardano i seguenti argomenti: Parte introduttiva - Relazioni sindacali - Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro - Classificazione del Personale - Norme di organizzazione aziendale del lavoro - Norme di trattamento economico - Previdenza, assistenza e tutela della salute - Sospensione, risoluzione del rapporto e provvedimenti disciplinari - Norme finali - Impegno a verbale
Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme indicate nel CCNL del 01/01/2018 e del CPL del 21/03/2017.
Il Contratto Provinciale si applica, così come previsto dal CCNL, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti, ma anche alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistiche venatorie.
Art. 2 bis - Relazioni sindacali
In attuazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa sugli assetti contrattuali del 22 Settembre 2009, le parti al fine di riordinare e razionalizzare gli Enti e gli Organismi Bilaterali esistenti concordano di articolare relazioni sindacali capaci di rendere trasparenti, agibili ed esigibili tutte le varie sedi di confronto che sono previste, sia a livello aziendale che a livello Provinciale.
Le parti convengono, quindi, di rafforzare le azioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
Le problematiche del lavoro, dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi (di mercato, ecc.) saranno trattate, a livello territoriale e/o aziendale, attraverso specifiche intese, per come previsto dall'art. 5 del CCNL, dalle parti stipulanti il CPL, al fine di governare tali situazioni, salvaguardando i livelli occupazionali. Per tale motivo viene costituito un tavolo permanente tra le parti stipulanti il contratto di lavoro al fine di monitorare la situazione del territorio.
Art. 3 - Comitati Bilaterali
Le Organizzazioni firmatarie del contratto stabiliscono di incontrarsi entro tre mesi dalla firma del contratto per sostenere che l'Ente bilaterale (EBAT) stipuli eventuali convenzioni con gli enti locali e la Regione Calabria in materia di avviamento al lavoro e di nuovi servizi rivolti agli operai extracomunitari, nonché per l'avviamento di corsi di formazione previsti dal Testo Unico, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Art. 3 bis - Commissione Paritetica Provinciale
Le parti confermano il comune convincimento che, ad un positivo andamento delle relazioni sindacali, occorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria e convengono di costituire a livello provinciale una commissione paritetica con il compito di verificare attraverso il costante monitoraggio, la corretta applicazione del CPL dei lavoratori agricoli e florovivaisti, contribuendo alla corretta interpretazione delle norme contrattuali e oggetto di eventuali controversie intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo. Si occuperà inoltre di tutte le problematiche inerenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti stipulanti ai sensi del regolamento che in seguito sarà presentato ed approvato dalle parti.
Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 4 - Assunzione e fase lavorativa
L'assunzione di manodopera agricola è regolata dalle vigente disposizione di legge. L'assunzione degli operai a tempo indeterminato o determinato deve essere effettuata in base alle disposizione di cui alla L. 56/87, dell'art. 11 della Legge 83/70 e della Legge n. 608/96 e successive integrazioni e modificazioni, con l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
Per le principali colture agrarie della provincia di Catanzaro: cerealicoltura, viticoltura, agrumicoltura e frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, acquacoltura, serricoltura, manutenzione, gestione e cura del verde e dell'ambiente bosco e sottobosco, agriturismo, vengono individuate rispettivamente le seguenti fasi lavorative:
- Cerealicoltura:
aratura; irrigazione; concimazione e semina, concimazione di copertura, diserbo, mietitrebbiatura,
- Viticoltura:
potatura secca e verde; legatura verde e secca; aratura terreno; trattamenti fitosanitari, raccolta uva, selezione, incassettamento, trasformazione del prodotto.
- Agrumicoltura e Frutticoltura:
concimazione di base; potatura secca e ricaccio legno; lavorazione e preparazione terreno; trattamenti fitosanitari; irrigazione primaverili; irrigazioni estive; potatura verde; diradamento dei frutti; raccolta selezione; incassettamento; controllo infestanti.
- Olivicoltura:
- Acquacoltura, zootecnia e apicoltura:
preparazione e pulizia degli impianti di allevamento, introduzione avannotti, trattamenti sanitari, fase di alimentazione di animali, formaggi stagionati e non, pesca e confezionamento del pesce, raccolta miele, pastorizzazione, smielatura, mungitura.
- Serricoltura:
preparazione del terreno o dei bancali di semina e trapianto, semina o trapianto, invasamento, confezionamento delle piante, trattamento fitosanitarie irrigazione/ fertilizzazione.
- Manutezione, gestione e cura del verde, bosco e sottobosco:
preparazione del terreno, concimazione, semina o trapianto delle piante ornamentali, estirpazione e/o potatura delle piante, trattamenti fitosanitari, manutenzione cura del verde, pulitura bosco e sottobosco, rimboschimento, sfollo, diradamento, tagli boschivi, realizzazione di recinzioni, terrazzamenti, muretti a secco trincee drenanti, scavi e applicazione di strutture amovibili in legno.
- Agriturismo :
pulizie delle stanze e dei locali di ristorazione, predisposizione dei menù, preparazione dei pasti; servizio in sala, predisposizione delle attività di intrattenimento.
Limitatamente alle fasi lavorative sopra determinate l'assunzione dell'operaio a Tempo Determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata di ogni singola "fase lavorativa", fermo restando l'applicazione dell'art. 15 del presente Contratto. Le assenze dal lavoro, da qualunque causa dipendenti, non danno diritto alla retribuzione. La garanzia di occupazione dell'operaio assunto per "fase lavorativa" potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento delle operazioni colturali anzidetto, a causa di avversità atmosferiche, o altro evento che non concernente la prosecuzione della stessa fase lavorativa. L'anzidetta garanzia di occupazione viene, altresì meno per le aziende diretto coltivatrici, nel caso di rientro di unità o di scambi di manodopera previsti dall'art. 2139 del Codice Civile.
Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Le parti ritengono di dare piena applicazione a quanto previsto dal CCNL in vigenza che detta le norme sul rapporto di lavoro a tempo parziale per gli operai agricoli e florovivaisti.
Art. 7 - Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano migranti i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali, ai quali deve essere assicurato il rispetto del presente contratto e quanto stabilito dal CCNL.
Art. 8 - Vendita sulla pianta
Nella provincia di Catanzaro esiste la vendita sulla pianta. Le aziende agricole che effettuano la vendita dei prodotti sulla pianta sono obbligate a darne comunicazione alle competenti sedi secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge.
Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 10 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali distribuito in 6 giorni settimanali e in tal caso l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore e 30 minuti. L'orario settimanale di 39 ore può essere distribuito, per esigenze aziendali, anche su 5 giorni, dal lunedì al giovedì 8 ore giornaliere e venerdì 7 ore giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. dell'08/04/2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo orario settimanale di 44 ore.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne. In base all'art. 18 della legge 17/10/1967, n. 977 modificata dal d.lgs 4 agosto 1999, n. 345, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Art. 11 - Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente coincidente con la domenica. Per gli addetti alle aziende zootecniche sarà garantito un riposo settimanale ininterrotto di 36 ore.
Nel caso di prestazione di lavoro di domenica deve essere concesso il riposo in un altro giorno della settimana e concessa la relativa maggiorazione […]
Art. 14 - Lavoro straordinario festivo e notturno
[…] Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre le 39 ore settimanali, fermo restante il limite massimo dì 12 ore di straordinario nella settimana.
[…]
Il lavoro notturno è quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del mattino successivo nei periodi in cui è in vigore l'ora solare; dalle ore 22,00 alle ore 5.00 nei periodi in cui è vigore l'ora legale.
È consentito ai lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni prevista, oppure il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate […] con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
[…]
Art. 15 - Interruzione e recuperi
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore. Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Nell'azienda ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. […]
Norme di trattamento economico
Art. 24 - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT)
[…]
le funzioni demandate all'Osservatorio provinciale dall'art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola di cui all'art.10 dei vigente CCNL, al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'allegato n.3 del CCNL; L'EBAT […] inoltre attiverà strumenti di formazione, informazione, al fine di qualificare la manodopera e favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dagli attuali sistemi;
[…]
esercitare tutte le funzioni che le parti riterranno opportuno affidare anche al fine di migliorare le relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
esercitare le attività previste dall'Avviso comune 16/09/2011 e del 24/01/2012 in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla formazione, informazione e sorveglianza sanitaria per i produttori agricoli e le imprese che impiegano lavoratori stagionali, in particolare fino a 51 giornate, attivando apposite convenzioni con i servizi sanitari, medici competenti e altri soggetti operanti nei campi della sicurezza ecc.
L'EBAT attiverà apposite misure a favore delle aziende agricole relative al trasporto dei lavoratori presso la sede di lavoro in base alla consistenza aziendale. Il rimborso relativo alla prestazione di cui sopra sarà definito dal regolamento dell'EBAT.
L’EBAT, attiverà apposite misure a favore delle aziende agricole relative alle viste mediche.
[…]
Art. 25 - Lavori pesanti, nocivi e disagiati
Sono da considerare lavori pesanti:
- lavori manuali eseguiti comunque in acqua: escavazione di pozzi, scavi profondi oltre m. l,50;
- scavi di galleria per la ricerca dell’acqua;
- trasporto a spalle di pietrame;
- tagli ed abbattimento di alberi di alto fusto, pigiatura d'uva;
- scarico e carico di automezzi di grossa portata senza l'ausilio di alcun mezzo meccanico.
La maggiorazione concordata è del 20% limitatamente alla durata della prestazione dei lavori.
Sono considerati lavori nocivi:
- irrorazione con prodotti dei presidi sanitari della prima classe;
- irrorazione con esteri fosforici;
- svuotatura a mano o con pompe di pozzi neri, di vasche di urine.
Per tali lavori nocivi, a parità di retribuzione e dl qualifica, ci sarà una riduzione di orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti giornalieri ed una maggiorazione del 22%.
Sono considerati lavori disagiati tutti quelli effettuati nella stagione estiva nelle ore più calde della giornata tra le ore 11,30 e le ore 14,30. Per tali disagi ai lavoratori viene consentita una pausa di 10 minuti ogni ora (tra le ore 11,30 e le ore 14,30).
Art. 27 - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute e del lavoratore
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. […]
I lavoratori che svolgono lavori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica periodica per come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.
Sospensione, risoluzione del rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 28 - Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datare di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della gravità e della loro recidiva con:
- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), e e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300