Tipologia: Contratto di secondo livello
Data firma: 2 agosto 2023
Validità: 02.08.2023 - 31.12.2025
Parti: Cassa di Ravenna e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Cassa di Ravenna
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
Art. 1 - Aree di applicazione |
Art. 25 - Premio Aziendale - “pacchetto welfare” |
Contratto di secondo livello per i quadri direttivi e le aree professionali
Il giorno 2 agosto 2023 in Ravenna, fra la Cassa di Ravenna spa (di seguito denominata anche Cassa o azienda) […] e le seguenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Fabi […], First - Cisl […], Fisac - Cgil […], Uilca […], si è convenuto di stipulare il seguente contratto di secondo livello per il personale dipendente della Cassa di Ravenna spa appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi
Art. 1 - Aree di applicazione
Il rapporto di lavoro del personale della Cassa di Ravenna spa, al quale è applicato il CCNL 19/12/2019, è disciplinato dal CCNL stesso e dal presente contratto di secondo livello.
Art. 29 - Condizioni igienico sanitarie
Ai fini della tutela delle condizioni igienico sanitarie dei dipendenti e dell’ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.1970 n. 300 e dell’art. 30 del CCNL 19/12/2019, la Cassa acconsentirà che le RSA promuovano unitariamente o singolarmente l’effettuazione di sopralluoghi delle stesse e/o di Enti Pubblici competenti in materia. Le spese relative alla partecipazione dei tecnici di detti Enti saranno a carico della Cassa.
Ai fini della tutela delle condizioni igienico sanitarie, la Cassa si atterrà alle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo in materia.
La Cassa porrà la massima attenzione ai problemi sanitari conseguenti all’uso ormai generalizzato dei video terminali. Inoltre fornirà un controllo oculistico annuale, a richiesta, agli utilizzatori come individuati dalla legge 81/2008 e successive modificazioni. Sui PC e video terminali saranno apposti i dati con le caratteristiche tecniche degli stessi rilasciate dalle ditte fornitrici. Nel corso degli incontri annuali la Cassa riferirà sullo stato e sulle eventuali misure dì vigilanza che ha assunto o Intende assumere.
Il personale addetto in via continuativa ad un video terminale, ai sensi delle leggi che. regolano la materia, avrà diritto ad una interruzione dell'attività specifica di 10 minuti per ora di ambizione al video terminale, anche cumulaci.
Sono esonerate, su loro richiesta, dall'adibizione ad un video terminale, le donne in gravidanza od in allattamento.
Il personale, qualora risulti da motivata certificazione medica che non sia più idoneo all'ambizione ai videoterminali, verrà sottoposto dall'Azienda a visita dì idoneità presso Enti Pubblici od istituti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300.
In caso di accertata inidoneità, verranno adottati dall’azienda gli opportuni provvedimenti, cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
La Cassa adotterà, anche sulla scorta di quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le opportune misure atte a facilitare l'accesso nei propri locali al personale ed alla clientela disabile. Gli accessi facilitati saranno opportunamente segnalati.
Le partì concordano che le OO.SS, firmatarie del presente accordo, sulla base degli impegni presi (legge 81/2008), possano effettuare accertamenti o verifiche su quanto applicato in materia di sicurezza.
Art. 30 - Sistemi di sicurezza
Ai fini della sicurezza del personale l’Azienda si impegna ad adottare sistemi di sicurezza volti soprattutto a disincentivare atti criminosi di qualsiasi tipo.
Di volta in volta le OO.SS. firmatarie del presente accordo saranno preventivamente messe al corrente dei progetti di installazione.
L’Azienda accoglierà, compatibilmente con le esigenze di servizio, richieste di trasferimento da parte di dipendenti che abbiano subito atti criminosi.
L'Azienda sì impegna, salvo casi di necessità e per importi di modesta entità, a! trasporto valori a mezzo terzi, fermo restando che il caricamento dei “BANCOMAT" interni alle filiali verrà eseguito dal personale dipendente.
In caso di rapina o furto con scasso, il dipendente si considererà sollevato da responsabilità economiche, anche se la somma sottratta supera i massimali qualora non sia ravvisabile colpa imputabile al dipendente stesso.
Nel caso di necessità di trasporto valori senza l'ausilio delle ditte all'uopo convenzionate, lo stesso sarà effettuato, di norma, a mezzo auto.
Art. 32 - Pari opportunità
Le parti convengono di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative (legge 125/1991) in tema di parità uomo/donna, interventi che favoriscano e promuovano parità di opportunità uomo donna sul lavoro, anche attraverso attività di studio finalizzate alla previsione di azioni positive a favore delle lavoratrici
A tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico, composto da n. 4 membri di parte aziendale e da n. 4 membri di parte sindacale.
La commissione si avvarrà del supporto esterno della Consigliera di Parità nominata a livello territoriale. La Commissione stabilirà il programma dei lavori e delle riunioni.
Art. 33 - Maternità - Tutela delle mansioni svolte
Le dipendenti in gravidanza e i dipendenti tutelati dal testo unico sulla maternità e paternità mantengono durante ì! periodo di assenza ed al loro rientro le mansioni precedentemente svolte, e possibilmente la collocazione, con specifica eccezione per le mansioni di cassiere, salvo espressa richiesta dell’interessato/a.
L’Azienda valuterà con priorità le richieste di trasferimento, per avvicinamento al proprio domicilio della lavoratrice che rientra dalla maternità fino al compimento del 6° anno di età del figlio. Tale diritto sarà attribuito anche ai lavoratori padri con affidamento esclusivo del figlio fino alla medesima età.
Art. 34 - Interventi
Al personale delle aree professionali che sia chiamato ad effettuare interventi fuori orario di lavoro compete una indennità la cui misura è pari a € 50,00. Allo stesso personale verrà anche corrisposto il compenso per lavoro straordinario commisurato al tempo impiegato (ore e/o frazioni di ore) per l'intervento stesso.
Al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi che sia chiamato ad effettuare interventi fuori orario di lavoro compete una indennità la cui misura è pari a € 50,00, oltre ad una ulteriore indennità di € 15,00 orari, commisurata al tempo impiegato (ore e/o frazioni di ore) per l'intervento stesso.
Art. 36 - Flessibilità di orario
La Cassa, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà flessibilità di orario in entrata od in uscita o nell'intervallo meridiano fino ad un massimo di 45 o 60 minuti ove l’intervallo sita superiore all'ora, a quei lavoratori che ne facciano richiesta motivata da necessità di famiglia e/o personale e/o di salute. In particolari casi, su richiesta del dipendente, il recupero della flessibilità giornaliera potrà essere conteggiato su base settimanale.
La Cassa provvederà ad informare le OO.SS. firmatarie de! presente accordo circa raccoglimento o meno delle richieste presentate.
Art. 37 - Banca delle ore
Fermo restando quanto previsto dal CCNL 19/12/2019, al fine di un regolare utilizzo della “Banca delle ore" ed evitare, quindi, un accumulo eccessivo fra riduzione di orario ed accantonamenti di ore di lavoro straordinario si prevede che, qualora il dipendente abbia maturato un residuo superiore a 75 ore, le nuove prestazioni aggiuntive che eccedono il suddetto limite saranno poste in pagamento entro il mese successivo. Verranno messe in pagamento le ore di “banca ore" accantonate da oltre 21 mesi e non fruite entro il mese precedente. in caso di assenza di lunga durata del dipendete superiore ai 5 mesi (a titolo esemplificativo maternità, malattia, infortunio etc.) la fruizione viene posticipata entro i due mesi successivi.
[…]
Art. 45 - Politiche Commerciali
Riguardo alla regolamentazione delle politiche commerciali ed a quanto prevista dall'“Accordo Nazionale su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro” del 8/02/2017, si fa riferimento all’accordo aziendale sottoscritto il 31 marzo 2023, allegato al presente contratto.