Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
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Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro |
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e, p.c. a : |
Ministero dello Sviluppo Economico |
Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui All’allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
Fermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando “la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza”), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.
Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
2. Applicabilità dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell’articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della semplificazione delle procedure.
4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL
Premesso che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.
Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. Ponti sollevatori per veicoli
I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.
7. Carrelli commissionatori
Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).
Con riferimento ai carrelli commissionatori, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall’operatore.
Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinale a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita”, secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.
Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.
8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi al Tatto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.
9. Spostamento delle attrezzature di lavoro
Le comunicazioni di spostamento dell’attrezzatura di lavoro di cui all’Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all’INAIL o all’ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento del l’attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.
10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.
1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all’INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell’Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, “la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL”. L’INAIL provvederà all’effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
a) Se l’INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.
b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.201 1, l’attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l’attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identifìcativa. Qualora l’INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al proprietario dell’attrezzatura di lavoro e all’ASL competente per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l’attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.
B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.
Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell’iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
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