Cassazione Penale, Sez. 3, 09 aprile 2025, n. 13809 - Art. 299 D.Lgs. 81/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da:
Dott. RAMACCI Luca - Presidente
Dott. GAI Emanuela - Consigliere
Dott. CORBO Antonio - Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere
Dott. MAGRO Maria Beatrice - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
nel procedimento a carico di:
A.A. nato a G il (Omissis)
avverso la sentenza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
Fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha assolto A.A. per i reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g, D.Lgs. 81/2008, (capo d'imputazione n. 1), 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 (capo n. 2), 96, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/2008 (capo n. 3), con i quali si contestava all'imputato, nella qualità di datore di lavoro, di non aver sottoposto il lavoratore B.B. alla sorveglianza sanitaria, per non avergli fornito un'adeguata formazione e di non aver redatto il piano operativo di sicurezza.
2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 299 D.Lgs. 81/2008, posto che il giudice di merito è giunto all'assoluzione dell'imputato sulla base dell'asserto secondo il quale la cessazione della ditta di cui era titolare l'imputato impedisce di considerarlo datore di lavoro dell'operaio B.B., che era stato rinvenuto all'interno di un cantiere e che era stato contattato dall'A.A. per eseguire l'intonacatura di una parete. Evidenzia che la norma in questione equipara il datore di lavoro di fatto a quello di diritto e che il giudice a quo non ha valutato l'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari.
Diritto
1. Il ricorso è fondato.
A norma dell'art. 299 D.Lgs. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi), le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Deriva dal disposto di tale norma che l'assunzione degli obblighi relativi alla posizione di garanzia prescinde da qualunque formalizzazione del rapporto di lavoro, radicandosi sul mero espletamento in linea di fatto delle funzioni proprie del datore di lavoro, indipendentemente dalla regolarità o meno, sotto il profilo civilistico, contributivo, fiscale, e via discorrendo, di tale assetto fattuale. Si è pertanto affermato che, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, n. 22079 del 20/02/2019, Rv. 276265; Sez. 4, n. 31863 del 10/04/2019, Rv. 27658).
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che presso l'abitazione di R.G. erano in corso piccoli lavori di muratura e di creazione delle tracce per gli impianti, e che in cantiere veniva rinvenuto il lavoratore B.B., intento ad intonacare una parete, munito di dispositivo di protezione individuale e abbigliato con indumenti da lavoro. Il lavoratore non era in grado di riferire chi fosse il committente ma asseriva di essere stato incaricato dall'A.A. per l'espletamento del lavoro, di essere al primo giorno di lavoro e di aver ricevuto dall' A.A. il materiale necessario e le direttive per l'esecuzione delle opere. Veniva accertato che la posizione del B.B. non era regolarizzata.
Pertanto, è emerso che il lavoratore era stato incaricato dell'espletamento delle opere dall'imputato, che gli aveva dato altresì delle istruzioni in ordine alle modalità di effettuazione del lavoro e che il lavoratore stava effettivamente eseguendo tali opere. Dall'accertamento di tali elementi si inferisce che era in essere un rapporto di lavoro di fatto, con conseguente assunzione da parte dell'imputato di tutti gli obblighi datoriali.
Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è tuttavia dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali il giudice a quo abbia escluso l'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia da parte di A.A., essendosi il giudice limitato ad affermare che la ditta di cui l'A.A. era titolare, non operava perché cancellata da oltre 15 anni, che si trattava di lavori svolti in economia, e che il fatto che il lavoratore sia stato incaricato per l'espletamento del lavoro dall'A.A. non comporta alcuna presunzione di sussistenza della posizione di garanzia, pur avendo dato atto che l'imputato aveva fornito indicazioni e direttive al lavoratore e sebbene sia emerso che la committente, signora R.G. si fosse rivolta all'A.A. per l'esecuzione delle opere in economia, senza ricorso ad un'impresa. Ne deriva che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto insussistente la posizione di garanzia, con un apparato argomentativo del tutto collidente con il disposto dell'art. 299 D.Lgs. 81/2008.
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
2. La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata, cori rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma all'udienza del 23 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2025.
