Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 ottobre 2025, n. 27410 - Malattia professionale e nesso causale: esclusa la rendita INAIL per insorgenza della patologia ad oltre vent’anni dalla cessazione dell’attività a rischio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRI Fabrizia - Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. ORIO Attilio Franco - Rel. Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere
Dott. GNANI Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 14626-2021 proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI DELL'ANNA;
- ricorrente -
contro
I.N. A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 732/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/11/2020 R.G.N. 1212/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.
Fatto
1.La Corte d'Appello di Lecce ha respinto il gravame proposto da A.A. avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda volta a conseguire il diritto alla rendita/indennizzo per postumi invalidanti conseguenti a malattia professionale.
Nell'impugnata sentenza, la Corte territoriale, dato atto che, a seguito di osservazioni dell'INAIL alla bozza di relazione della consulenza medico-legale rinnovata in appello, il CTU aveva mutato le iniziali conclusioni raggiunte ed aveva quindi negato che la patologia di spondilo discopatia lombare fosse stata causata dall'attività lavorativa di manovale prestata dall'assicurato dal 1980 al 1988 alle dipendenze delle Ferrovie del Sud Est, ha condiviso la valutazione di insussistenza del nesso causale fra patologia accertata e attività lavorativa; e poiché le prime indagini radiologiche risalgono al 2008 e 2012, venti anni dopo la cessazione delle mansioni di manovale, a parte due report di pronto soccorso del 1984 e del 1987 per lombalgia da sforzo, venivano meno congruenza e compatibilità cronologica tra la patologia accertata e lo svolgimento della prestazione lavorativa, né la parte aveva speso ragioni giuridicamente rilevanti sul rilevato divario temporale.
2. Avverso la sentenza di rigetto propone ricorso la parte privata, affidandosi a tre motivi, a cui INAIL resiste con controricorso.
3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 10/6/2025.
Diritto
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.P.R. n. 1124/65, artt. 113, 115, 116, 420 e 427 c.p.c., art. 2697 c.p., art. 41 c.p., ed il vizio di motivazione, per non avere il giudice d'appello considerato che la patologia da cui è risultato affetto il richiedente rientra fra le patologie tabellate dell'industria di cui al citato art. 3 ed elencate ai sensi del DM 11/12/2009 nella Lista 1 gruppo 2 n. 3 delle patologie professionali ad alta probabilità, sicché il lavoratore è esonerato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della stessa, mentre l'INAIL non aveva provato l'intervento di fattori esterni all'attività lavorativa, sicché si sarebbe dovuta riconoscere l'origine professionale.
Con il secondo motivo deduce che la Corte territoriale non abbia applicato il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre se solamente possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi la sussistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. E nella consulenza tecnica era stata riconosciuta l'insorgenza della patologia in soggetto che nella qualifica di manovale aveva svolto in modo non occasionale movimentazione manuale dei carichi per un periodo lavorativo di oltre 8 anni, sviluppando una malattia rientrante nelle patologie tabellate, e non essendo emerso l'intervento di fattori esterni all'attività lavorativa.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello immotivatamente negato l'incidenza dell'attività lavorativa prestata per oltre venti anni dal ricorrente quale conduttore e capotreno, ignorando la nutrita elaborazione medica che riconosce il nesso casale tra le attività di manovratore, conduttore e capotreno con le affezioni dell'apparato osteoarticolare, trattandosi di mansioni che comportano l'esposizione a microtraumi e iperfrigerazioni. Il consulente tecnico invero aveva circoscritto la sua indagine alla riferibilità della malattia alla sola attività di manovale nonostante la domanda si riferisse al complesso delle mansioni svolte dal ricorrente in tutta la sua vita lavorativa; e nel periodo dal 2008 al 2012 il ricorrente non era in pensione ma in servizio. Quindi non erano stati considerati 23 anni di servizio nei quali aveva svolto mansioni di conduttore e capotreno.
2. Nel controricorso l'INAIL evidenzia che il ricorrente sembra confondere l'istituto della rendita per malattia professionale con l'indennizzo per causa di servizio erogato per compensare menomazioni fisiche comunque connesse con il servizio prestato, prescindendo dall'incidenza del danno sofferto sulla capacità di lavoro, mentre la rendita comporta che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta; inoltre eccepisce l'inammissibilità del ricorso in presenza di una sentenza d'appello confermativa del primo grado (c.d. doppia conforme), ed in ragione di doglianze tese a proporre il riesame del merito della causa, risolto con un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità. Rileva poi che le consulenze nei due gradi di giudizio avevano concluso in modo conforme, e che la Corte d'Appello aveva spiegato le ragioni della sua adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU; infine, segnala che il ricorrente aveva prodotto documentazione medica soltanto in occasione della visita a cui era stato sottoposto dal consulente tecnico, non già in sede di domanda presentata all'INAIL nel 2009. Esclusa, poi, ogni valutazione sulle risultanze degli atti di causa, l'unica anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è quella della violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene alla esistenza della motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nei rilievi elaborati nel principio espresso da sent. S.U. n. 21948/15, non riscontrabili nel caso in esame.
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. Sul primo motivo di ricorso non si riscontra alcuna delle violazioni denunciate. La patologia accertata in sede medicolegale (spondilodiscopatia lombare con associata patologia radicolare da ernia discale) rientra nelle malattie la cui origine lavorativa è di "elevata probabilità", come riporta la rubrica della Lista 1 dell'elenco delle patologie inserite del D.M. 11/12/2009 avente ad oggetto l'aggiornamento delle malattie di cui è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 T.U. 1124/65; in particolare, al gruppo 2, n. 3 si menziona, in corrispondenza della lavorazione descritta come "movimentazione dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo", la malattia di "spondilodiscopatie del tratto lombare" e "ernia discale lombare". Trattasi, dunque, di patologia riconosciuta come malattia professionale tabellata dell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/65, collegata a movimenti ripetitivi, posture incongrue, vibrazioni, al cui rischio sono esposti lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi in modo non occasionale. Di tanto ha dato atto il consulente tecnico d'ufficio alle cui conclusioni si è riportato il giudice di appello, che ha riconosciuto che l'attività lavorativa svolta dall'assicurato "astrattamente avrebbe potuto causare o concausare la patologia spondilodiscopatica", e tuttavia ha negato il nesso causale poiché l'attività lavorativa svolta era risalente al periodo 1980-1988, "mentre le prime indagini radiologiche in atti sono del 2008 e del 2012".
4.1 - Non si discute, quindi, della natura di "malattia tabellata" e della sua astratta origine professionale, di elevata probabilità, bensì, nel caso specifico, della sua concreta riconducibilità alle lavorazioni a rischio, a distanza di oltre venti anni dalla loro cessazione, sulla base di certificazioni datate dal 2008 al 2012, salvo due referti di "lombalgia da sforzo" del 1984 e del 1987: di tanto dà atto l'impugnata sentenza, in cui è altresì precisato che "non sono note la data e la modalità di insorgenza della malattia, l'eventuale terapia, la frequenza, l'intensità e la ricorrenza della malattia", e che sul "divario temporale" l'assistito in appello non aveva speso nulla di giuridicamente rilevante". Trattasi di argomenti di fatto che non incidono sulla ricostruzione della disciplina applicabile in materia di malattia professionale, non censurabili in sede di legittimità.
4.2 - Orbene, in tema di malattie incluse nella tabella INAIL, questa Corte ha ripetutamente affermato che al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (cfr. Cass. n. 13024/2017, Cass. n. 20510/2015). Nel caso di specie, la Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che né la disamina del consulente tecnico d'ufficio né gli elementi di prova avessero dato validi riscontri circa il nesso causale della lavorazione svolta con la patologia accertata, essendo altrimenti onere del lavoratore provare la riconducibilità della propria malattia all'attività svolta, anche considerato che la malattia sofferta dal lavoratore era suscettibile di avere cause molteplici (cfr. fra le tante Cass. n. 4927/2004, e n. 15080/2016). La sua insorgenza a distanza di oltre venti anni, certificata soltanto dopo esami specialistici compiuti fra il 2008 ed il 2012, ne darebbe conferma. In presenza di malattia a genesi multifattoriale, come viene riportato in ricorso, nello storico di lite, a proposito delle risultanze di giudizio di primo grado, è stato osservato da questa Corte, in ord. n. 38377/21, che "il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018)".
4.3 - Sul punto, proprio in tema di patologie manifestate dopo lungo tempo dalla esposizione a rischio, è stato anche osservato (con riferimento ad altra patologia, cfr. Cass. sent. n. 23653/2016) che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N. A.I.L., quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, "temperata" in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, "nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso".
4.4 - Dunque, in tali casi di patologie multifattoriali, delle quali non era possibile indicare la causa unica ed esclusiva, occorre la dimostrazione dello specifico collegamento con l'esposizione a rischio cessata da lungo tempo. E nel caso in esame l'impugnata sentenza ha evidenziato che la distanza cronologica, anche ultraventennale, tra la lavorazione a rischio e la certificata manifestazione della malattia tabellata, abbia innestato un vulnus nella diretta riconducibilità, ancorché remota, alla eziopatogenesi invocata.
5. La doglianza del ricorrente, come poi in maniera sintetica viene riportato nel primo motivo di ricorso, si traduce in una censura inerente al vizio di motivazione della impugnata sentenza con riferimento alle risultanze della prova tecnica ed al mutamento valutativo compiuto dal CTU a seguito delle osservazioni alla bozza preliminare. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di c della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice del merito (lo rammenta ord. 38377/21 in cui si richiamano, fra le altre, le pronunce n. 21486/11, n. 9043/11, n. 313/11, n. 37/2011). Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. A fronte di questa situazione, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dalla Corte territoriale in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente, e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità. 5.1 - Ancora nel primo motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., ma le doglianze, assolutamente generiche e non articolate, non sono affatto centrate poiché in particolare, l'art.115 c.p.c. è violato se il giudice di merito ha giudicato su prove non introdotte dalle parti ponendosi al di fuori del caso dei poteri ufficiosi (Cass. ord. n. 9731/2025) oppure se ha disatteso il principio di libera valutazione delle prove o ha valutato con prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime valutativo, ad esempio affidandosi ad un prudente apprezzamento critico in presenza di una prova legale (ord. n. 6774/22). E comunque, "Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass. ord. n. 34786/2021). Nel caso in esame la Corte d'Appello ha valorizzato tutti gli elementi offerti in valutazione, traendo argomenti decisivi per escludere il nesso causale come sostenuto con giudizio medico-legale dal CTU nominato in secondo grado.
5.2 - Ed ancora, sempre con riferimento al primo motivo, il ricorrente riproduce (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. 5. U. n. 8053/2014) le stesse doglianze nell'ambito dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., censure a monte non consentite in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la nocività della lavorazione svolta.
6. Neppure risulta violato l'art. 41 c.p. ed il principio di equivalenza causale, come dedotto nel secondo motivo di ricorso: nella relazione di CTU riportata in sentenza sono enunciati fattori che allontanano la spondilodiscopatia dalla lavorazione rischiosa svolta oltre venti addietro rispetto alla certificata patologia. Trattasi di argomenti illustrati in CTU, riportati in sentenza e ritenuti condivisi, a fronte dei quali non si verte in una mera degradazione di una causa antecedente a semplice occasione, ma nella individuazione di una cesura temporale del decorso della patologia riconosciuta astrattamente come malattia professionale, in assenza di certificazioni e diagnosi pertinenti ed utili per oltre venti anni dalla cessazione delle mansioni di manovale, e, si badi, anche in pendenza dello svolgimento di altre mansioni (conduttore frenatore e capotreno) succedutesi la prima fino al 1999 e la seconda fino al pensionamento del 2012. Per tali ultime mansioni neppure è stata fornita specifica descrizione analitica delle lavorazioni a rischio di cui, in mancanza di continuità e non occasionalità di mansioni svolte, e di consistenza e frequenza di carichi manuali e vibrazioni rilevanti, è escluso il determinismo causale nella diagnosticata patologia.
6.1 - In sostanza, non è a dirsi che risulta violato il principio di equivalenza in ragione della mancanza di un'altra causa che abbia contribuito o determinato la patologia lamentata, bensì non è stato affatto ravvisato il nesso causale fra la lavorazione (pre e post anno 1988) e la patologia. La critica alle valutazioni del CTU, riportate in sentenza, non integranti una prospettata distorsione di principi della scienza medica, si traduce, in definitiva, in un inammissibile dissenso diagnostico, finalizzato ad una revisione del giudizio valutativo, in fatto compiuto dal giudice di merito, anch'esso insindacabile in sede di legittimità. 7. Riguardo al terzo motivo, infine, già innanzi si è detto circa la non ravvisabilità della lamentata violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. sotto il profilo della omessa motivazione. Si esclude la denunciata omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vuoi per la presenza di una pronuncia confermativa del primo grado (cd. doppia conforme) di cui il ricorrente non evidenzia le divergenze valutative nelle ragioni di rigetto di ricorso ed appello, vuoi per la mancanza di rilevazione di elementi diagnostici decisivi per ritenere che la patologia possa, in alternativa o in via subordinata, essere ricondotta al secondo periodo lavorativo (dal 1988 al 2012), di cui non risulta allegata alcuna incidenza in punto di fatto nella ricostruzione eventuale di ulteriori lavorazioni a rischio, a cui il ricorrente sia stato esposto.
7.1 - Si aggiunga che (Cass. ord. 33162/24) non è ammissibile la censura con cui si lamenta il vizio motivazionale poiché, "in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (ex multis, Cass. n. 7090/2022). Neppure è esplicato, poi, quale sarebbe, in ottica attorea, il fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ove esso si riferisca alla comparazione fra le CTU non viene indicata la difformità valutativa sulle diagnosi eziopatogenetiche). Sul punto giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che -ex multis Cass. n. 21672/2018- "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".
7.2 - Va ribadito, infine, che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397/2019; n. 26305/2018; n. 14802/2017), mentre ciò di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame sono argomentazioni giuridiche e non "fatti" storici, da ciò emergendo che i motivi nel concreto mirano a sindacare il merito della motivazione della Corte d'Appello.
8. In definitiva, per tutte le suesposte ragioni il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente, per soccombenza, al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo. Segue altresì la pronuncia sul doppio del contributo unificato.
9. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del D.Lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell'interessato e della riservatezza dei dati inerenti alla salute, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori di rito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2025.
