Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2026, n. 4626 -  Cedimento del parapetto durante le operazioni di posa delle travi. POS e rischio interferenziale: responsabilità del fornitore che concorre alla posa in opera


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. VIGNALE Lucia - Presidente

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Relatore

Dott. LAURO Davide - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nata a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'Appello di Firenze.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;

udito il Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito l'Avvocato Samuele Zucchini, del Foro di Firenze in difesa di A.A., il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 27/01/2022 dal Tribunale di Arezzo nei confronti di A.A., imputata per il reato previsto dagli artt.40, comma secondo, 113 e 590, comma secondo, cod. pen., commesso in danno di B.B. e con la quale la stessa era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione.

1.1 L'addebito di colpa nei confronti dell'odierna ricorrente, come descritto nel capo di imputazione era quello – in cooperazione con C.C. e D.D. (assolti all'esito del primo grado di giudizio) – di avere cagionato alla suddetta persona offesa lesioni personali giudicate guaribili in oltre quaranta giorni; specificamente, alla F. – quale legale rappresentante della società fornitrice di calcestruzzo "Effe 5 Costruzioni Srl" e datrice di lavoro dell'infortunato – era stato ascritto di avere omesso di adottare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e di individuare le misure preventive e protettive nonché le procedure complementari e di dettaglio rispetto a quelle previste dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC) per le fasi specifiche di fornitura dei materiali di calcestruzzo da parte delle ditte fornitrici esterne e delle relative operazioni di getto, che avevano comportato interferenze tra le attrezzatture, i luoghi di lavoro e i lavoratori della ditta esecutrice e l'autista pompista B.B., in violazione dell'art.97, comma 3, lett.a) e b), D.Lgs. n.81/2008, in combinato con l'allegato XV, punto 3.2.7, lett.g) e h); con la conseguenza che, il 18/07/2018, nell'ambito di operazioni di posa delle travi presso un cantiere edile, la persona offesa – che si trovava al primo piano per dirigere il getto di calcestruzzo – a causa del cedimento di un parapetto al quale si era appoggiato e in assenza delle misure di sicurezza prescritte, era caduto da un'altezza di circa tre metri riportando le lesioni ivi specificate.

1.2 Il giudice di appello ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, esponendo come lo stesso avesse ritenuto sussistente un profilo di colpa in capo all'imputata, per non avere individuato le misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC, atteso che il POS esibito nel corso delle indagini preliminari era privo di firme e non era stato consegnato al coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione; ritenendo, quindi, come antecedenti causali dell'evento, l'omessa vigilanza durante la lavorazione, l'omessa adozione dello strumento protettivo da parte del lavoratore, l'omessa informazione circa la necessità di un'autorizzazione per accedere all'interno dell'area di lavorazione, l'omessa redazione del POS e la sua mancata trasmissione al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

1.3 La Corte ha rigettato il primo motivo di appello, riguardante la corretta ricostruzione dei fatti, ritenendo che il Tribunale avesse operato la stessa sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri operai della ditta D.D.; non ritenendo fosse dubbio che lo B.B., dopo avere lasciato la betoniera al di fuori della recinzione, fosse entrato nell'area del cantiere e salito sul ponteggio in corrispondenza verticale con il punto del suolo in cui era caduto, ritenendo altresì provata la circostanza che la vittima non indossasse il casco.

Ha rigettato il motivo inerente alle considerazioni circa la mancata sottoposizione all'esame da parte dell'imputata, ritenendo che il Tribunale si fosse limitato a prendere atto della mancata prospettazione di una ricostruzione alternativa.

In ordine al terzo motivo – riguardante il rimprovero mosso all'imputata di non avere vigilato, personalmente o a mezzo di un preposto, sull'operato del lavoratore – ha osservato che il soggetto indicato dall'imputata (il geom. E.E.), in quanto nominato responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP) era addetto a compiti diversi dalla vigilanza sul cantiere e che non era stato, concretamente, designato alcun preposto all'obbligo di vigilanza; derivandone che la datrice di lavoro era da ritenere responsabile degli infortuni nascenti da scorrette modalità operative e non essendo stato posto in essere un adeguato e continuativo controllo sul comportamento del lavoratore.

Ha rigettato il quarto motivo, riguardante l'insussistenza del nesso di causalità per effetto di un comportamento abnorme del lavoratore, non potendo essere mosso a quest'ultimo alcun rimprovero di colpa per essere entrato nell'area del cantiere ed essere salito sul ponteggio, dal momento che non era stato informato dei rischi da interferenza e del divieto di entrare nel cantiere medesimo.

Ha ritenuto infondata anche la censura riguardante la redazione del POS, atteso che il compito della società appaltatrice non era solo quello di fornire il calcestruzzo ma anche quello di occuparsi della fase del getto; premessa da cui derivava che la società fosse tenuta all'adozione del POS e impedito il necessario aggiornamento del PSC; osservando come fosse stato addebitato all'imputata anche di non avere vigilato sulla concreta adozione, da parte della persona offesa, dei necessari dispositivi di sicurezza e, segnatamente, del casco di protezione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. – la violazione di legge e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt.113, 589 e 40, comma 2, cod. pen., in relazione agli artt. 95, 96 e 97 del D.Lgs. n.81/2008.

Ha dedotto che la Effe 5 Srl era stata incaricata dalla società del coimputato D.D. della mera fornitura del calcestruzzo e che, pertanto, la società dell'imputata non sarebbe stata tenuta alla redazione del POS, richiamando – sul punto – gli esiti dell'istruzione dibattimentale in ordine ai compiti effettivamente spettanti ai dipendenti della stessa Effe 5 Costruzioni Srl, consistenti nel solo trasporto del materiale mediante autobetoniera e nello scarico tramite manovra della gru; derivandone, ai sensi dell'art.96, comma 1-bis, D.Lgs. n.81/2008, l'insussistenza dell'obbligo di redazione del POS, ricadente invece sulla sola ditta esecutrice.

Ha fatto riferimento alla lettera circolare del 10/02/2011 della Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, già citata in sede di atto di appello, che prevedeva specifiche istruzioni sulla procedura per la fornitura del calcestruzzo e che stabiliva che il lavoratore della ditta che eseguiva la mera fornitura non dovesse partecipare in alcun modo alle operazioni di posa in opera del materiale; secondo un principio che aveva trovato successiva esplicitazione nella nota del 10/02/2016 emanata dalla Direzione generale per l'attività ispettiva presso lo stesso Ministero e in quella del 11/08/2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; evincendone, sulla base del tenore delle suddette fonti regolamentari, che l'attività di sola fornitura ricomprendesse anche la manovra del braccio della pompa per il getto del calcestruzzo, restando di competenza della ditta esecutrice l'attività di direzione del getto tramite il terminale e quella di livellamento tramite la procedura di vibrazione; richiamando anche, sulla relativa questione di diritto, la parte motiva della sentenza n.536/2025 di questa Corte.

2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. – la violazione di legge e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione del comportamento della persona offesa e alla mancata presa in considerazione dei comportamenti dei coimputati Sebastiani e D.D.

Ha ribadito che la Effe 5 Srl era stata incaricata della sola fornitura del calcestruzzo senza obbligo di redazione del POS; conseguendone che ogni comportamento diverso da parte dello B.B. – e, nello specifico, l'ingresso nel cantiere e il posizionamento sulle impalcature – non poteva che considerarsi come imprevedibile e abnorme, che avrebbe dovuto essere impedito dalla coordinatrice per la sicurezza e dal datore di lavoro della ditta appaltatrice.

Ha quindi ritenuto che, non essendo tenuta alla redazione del POS, l'imputata avesse fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione degli infortuni in ordine alla condotta di effettiva competenza del lavoratore; richiamando, sul punto, la parte motiva della sentenza n.8883/2016 di questa Corte; aggiungendo che la Corte territoriale non aveva adeguatamente esaminato gli eventuali profili di corresponsabilità in capo alla ditta appaltatrice e alla coordinatrice per la sicurezza.

2.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. – la violazione di legge e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., con riferimento al travisamento o all'erronea determinazione dei fatti processuali.

Ha dedotto che, in sede di atto di appello, era stata contestata la valutazione, già fatta propria dal Tribunale, in base alla quale il parapetto, in corrispondenza del punto in cui era caduto lo B.B., fosse stato montato correttamente, anche in relazione alle diverse versioni fornite dalla persona offesa e dei dipendenti del D.D., sottolineandone la reciproca contraddittorietà e la mancanza di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale; evidenziando che il giudice di appello non aveva motivato su una circostanza riferita dallo B.B., il quale aveva esposto che il ponteggio su cui si era collocato, sulla base di foto scattate dopo l'incidente, si presentasse invece come integro.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso va rigettato.

2. Va premesso che, in ordine al profilo attinente alla penale responsabilità dell'imputata, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).

3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1 Va osservato che, sulla base dell'atto di esercizio dell'azione penale e della valutazione compiuta dai giudici di merito, è stato ascritto all'imputata l'addebito colposo consistente nella mancata predisposizione del piano operativo per la sicurezza e nella conseguente omessa trasmissione dello stesso alla coordinatrice per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; la quale, escussa in sede di giudizio di primo grado, ha esposto – sulla base di una circostanza da ritenere processualmente acquisita – che, al momento della redazione del piano di sicurezza, era previsto l'intervento, all'interno del cantiere, della sola ditta appaltatrice, non risultando quindi previsto quello della società responsabile della fornitura del calcestruzzo e risultando la conseguente assenza di rischi interferenziali.

3.2 A tale proposito, la censura difensiva – riproduttiva di quella già spiegata in sede di appello – ha richiamato il disposto dell'art.96, comma 1-bis, D.Lgs. n.81/2008, in base al quale gli obblighi previsti per il datore di lavoro dal comma precedente, tra cui quello dell'adozione del piano operativo per la sicurezza, non si applicano "alle mere forniture di materiali o attrezzature"; ipotesi nella quale viene comunque fatta salva l'applicazione del complesso di disposizioni contenute nell'art.26 del D.Lgs. medesimo, nel quale è previsto che la redazione del documento unitario di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) non si applica in relazione alle mere prestazioni di fornitura di materiali o attrezzature.

Dovendosi, quindi, ricavare dal predetto quadro normativo il principio in base al quale, in tema di cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di redazione del POS grava esclusivamente sulle imprese esecutrici di lavori, mentre non sussiste tale obbligo per le imprese che si limitano alla mera fornitura di materiali, senza eseguire attività operativa in cantiere, poiché il rischio interferenziale è assente e non si configura alcuna lavorazione soggetta alle prescrizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

A tale proposito, la ricorrente ha invocato il contenuto degli atti amministrativi prima indicati in sede di esposizione del motivo, attinenti agli obblighi dei lavoratori incaricati di dare adempimento al contratto che preveda la mera fornitura del calcestruzzo, con esclusione della fase della posa in opera.

3.3 Peraltro, su tale aspetto, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale appare intrinsecamente logica e immune dal denunciato vizio di violazione di legge, avendo la stessa ritenuto, sulla base delle emergenze istruttorie, che il compito della ditta Effe 5 Costruzioni Srl non si limitasse alla mera fornitura del calcestruzzo, ma fosse esteso anche alla successiva posa in opera; elemento di fatto direttamente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, avendo il Tribunale dato atto che (sulla base delle testimonianze rese dai dipendenti della ditta D.D.) lo B.B., a bordo della autopompa, mediante un joystick si occupasse sia di scaricare il cemento dentro la vasca sia di dirigere il cemento ove occorrente, operazione che non poteva essere eseguita dalla ditta D.D. poiché, come dato atto in entrambe le sentenze di merito, priva di autobetoniere.

Altresì, nella narrativa del motivo di ricorso, la difesa ha fatto specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal teste F.F., dipendente del D.D., in base al cui tenore letterale, secondo la relativa prospettazione, il giudice di merito avrebbe dovuto dedurre che lo B.B. fosse meramente addetto allo spostamento del tubo tramite la pulsantiera collocata nell'autobetoniera.

Va quindi rilevato che – al di là del dato attinente alla corretta interpretazione di tali dichiarazioni da parte dei giudici – il relativo aspetto di doglianza introduce inequivocabilmente un profilo di travisamento della prova testimoniale da parte del giudice di appello.

Peraltro, a tale proposito, va rammentato il principio in base al quale il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438).

Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello, si evince che la difesa aveva prospettato il generico contrasto tra le dichiarazioni dello B.B. e quelle rese da altri due operai, ma senza fare specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal F.F. in ordine agli effettivi compiti svolti dal pompista nella specifica occasione.

Ne consegue, quindi, che il punto attinente al dedotto vizio di travisamento deve considerarsi precluso nel presente giudizio di legittimità.

3.4 Tanto precisato, in ordine alla tematica inerente alla distinzione tra semplice fornitura e collaborazione alla posa in opera del materiale, deve quindi essere richiamata la parte motiva di Sez.3, n.536 del 05/12/2024, dep.2025, Coviello, n.m., pure richiamata nel motivo articolato dal ricorrente.

In tale sede, la Corte ha rilevato che deve ritenersi operazione non rispondente alla lettera delle disposizioni richiamate l'equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, in quanto, in tale modo, si finirebbe con l'escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario.

Aggiungendo che "occorre tuttavia considerare nel caso di specie la particolare natura del materiale fornito stante la veloce solidificazione cui è soggetto il calcestruzzo, tale da richiedere un'altrettanta celere lavorazione nel momento in cui viene sversato e che perciò necessita di appositi mezzi di trasporto, le cd. betoniere e le autobetonpompe, veicoli entrambi dotati di un dispositivo per miscelare il conglomerato mantenendolo liquido, laddove le seconde, a differenza delle autobetoniere, sono altresì munite di una pompa a braccio snodabile e terminale flessibile, azionabile tramite un pannello di comando posto sul mezzo, per scaricare il conglomerato fino all'altezza ed alla distanza richiesta dal committente, nel punto in cui verrà posto in opera, non consentendo la sua veloce solidificazione ulteriori spostamenti".

Ha quindi ritenuto che, affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato.

Citando, sul punto, la suddetta circolare interpretativa del Ministero del Lavoro che, partendo dalla preliminare distinzione tra le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa) da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell'autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale, ha chiarito che in tanto i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera in quanto "provvedano, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte", realizzandosi invece la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando "si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna".

Ritenendo condivisibile la demarcazione tra le attività di fornitura e quella di posa in opera, realizzandosi quest'ultima solo quando la ditta fornitrice e, per essa, i suoi dipendenti, si faccia carico sia delle operazioni di consegna del calcestruzzo che dell'esecuzione dei relativi getti, alla quale soltanto possono conseguire gli specifici obblighi previsti a presidio della sicurezza dei lavoratori che si trovino in tal modo ad operare nel cantiere destinatario della commessa, in forza del principio secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione medesima, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei relativi titolari.

Per cui, affinché ciò si realizzi è necessario che nella fuoriuscita del conglomerato dal mezzo di trasporto gli esecutori provvedano a manovrare la pompa di scarico direttamente dal suo terminale e dunque all'interno della stessa area del getto, partecipando, sia pure dietro le direttive loro impartite dalla ditta operante nel cantiere destinatario della fornitura, alla sua posa in opera.

3.5 Deve quindi ritenersi logica e coerente la valutazione dei giudici di merito – e al netto del dedotto e inammissibile vizio di travisamento denunciato dalla difesa - nel punto in cui hanno ritenuto che sia proprio questa la situazione concretamente verificatasi nel caso di specie, in cui il lavoratore dipendente della ditta fornitrice non si è limitato a direzionare a distanza il macchinario avente la funzione di eseguire il getto ma ha materialmente provveduto, sia pure su indicazioni del personale della ditta appaltatrice, a direzionare il getto medesimo.

Ne consegue che, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, tale situazione di fatto comportasse, anche per la ditta fornitrice, l'obbligo di redigere il piano operativo per la sicurezza e di trasmetterlo alla coordinatrice per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al fine della successiva redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

3.6 Obbligo, quello di redazione del piano operativo di sicurezza, quale strumento obbligatorio per la gestione dei rischi specifici in cantiere, discendente dall'art. 96, D.Lgs. 81/2008, in relazione all'art.89, comma 1, lett.h) al fine di adempiere a quello che è un compito non delegabile della figura datoriale, ovvero la valutazione dei rischi che confluisce nel documento generale e programmatico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (DVR), il cui oggetto è a sua volta definito dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 citato.

Quanto, poi, ai contenuti del POS, l'art. 89, comma 1, lett. h)) suindicato fa rinvio all'allegato XV che ne contiene un'analitica elencazione e, al punto 3.2.1., stabilisce che esso è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato e deve contenere, tra l'altro, per quanto qui d'interesse, i dati identificativi dell'impresa esecutrice, le specifiche mansioni inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice, la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro, l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere, la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ne consegue che l'omessa adozione del piano è idonea a fondare l'imputazione colposa nei confronti del datore di lavoro a seguito di specifici eventi lesivi, in quanto gli stessi sono espressione di un rischio non individuato o, comunque, non correttamente gestito nell'ambito del dovere di tutela della sicurezza; ciò quando, come nel caso di specie, l'omessa redazione del documento ha impedito l'apprestamento di idonee cautele tali da prevenire il successivo infortunio (cfr., Sez. 4, n. 24617 del 28/05/2025, Bagnato, Rv. 288078 – 01; Sez.4, n.30 del 28/11/2024, dep.2025, Sale, n.m.).

Nel caso di specie, quindi, appare del tutto corretta e conforme ai principi di riferimento la valutazione dei giudici di merito in punto di violazione della regola cautelare da parte della titolare della società fornitrice e della creazione di un nesso di rischio direttamente connesso sul piano causale al verificarsi dell'evento lesivo.

4. Con il secondo motivo, pure reiterativo di analoga censura già spiegata di fronte al giudice di appello, la ricorrente ha dedotto il carattere abnorme della condotta del lavoratore, che avrebbe quindi creato un rischio eccentrico tale da interrompere il nesso causale con la condotta colposa della datrice di lavoro.

Il motivo è infondato.

Va quindi rilevato - sotto tale aspetto - che il datore di lavoro, nonché gli altri destinatari delle norme antinfortunistiche, sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia qualificabile come abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli; il tutto in coerenza con il disposto dell'art.20 del D.Lgs. n.81/2008 in tema di obblighi imposti ai lavoratori.

In particolare, ancora più specificamente, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386).

In sostanza, sulla base dell'esame sinottico dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che sia interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore, nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso.

Rilevando altresì che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv.252373, nonché, in senso coerente, anche Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242), ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996).

Nel caso di specie, coerentemente con i suddetti principi, la Corte territoriale ha ritenuto che anche l'eventuale imprudenza della condotta del lavoratore dovesse ritenersi del tutto inidonea a escludere il nesso eziologico con le omissioni del committente, proprio in presenza della mancata adozione del documento programmatico, con la conseguente omessa previsione delle modalità di gestione del rischio nella fase di interferenza, da cui è derivata la mancata informazione nei confronti del lavoratore.

Evidenziando – in riferimento a quanto argomentato in ordine al precedente motivo – che l'inammissibilità della deduzione inerente al travisamento della prova riguardo alle mansioni effettivamente svolto dal pompista, fa sì che debba ritenersi logica la motivazione del giudice di appello in punto di compiti da questi effettivamente svolti nell'occasione.

5. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il carattere omesso, contraddittorio o comunque manifestamente illogico della motivazione con riferimento al dedotto travisamento degli atti processuali.

Il motivo è complessivamente inammissibile in quanto del tutto aspecifico.

A tale proposito, va ulteriormente ricordato – sempre in ordine al tema attinente al ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova – che la deduzione difensiva non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo , la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

Mentre, quando si verta – come nel caso di specie – in una c.d. doppia conforme, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777).

Nel caso in esame, in relazione ai principi suddetti, il ricorrente non ha adempiuto ai necessari oneri di allegazione; ciò in quanto lo stesso ha assunto una dedotta contraddittorietà della motivazione, rispetto ai dati processuali, in punto di valutazione delle testimonianze rese dalla persona offesa e dai dipendenti della ditta D.D. in ordine alla concreta dinamica della caduta dello B.B. e all'effettivo cedimento del parapetto, che appariva integro sulla base delle fotografie scattate dopo l'incidente.

Tuttavia, la censura – da un lato – lamenta un'errata ricostruzione dell'evento in presenza di una motivazione coerente e non tangibile in questa sede, in base alla quale tutte le testimonianze dovevano ritenersi sostanzialmente concordi nel ritenere che lo B.B. fosse caduto dopo essere entrato nell'area di cantiere e aver lasciato la betoniera.

D'altra parte, non si rinvengono nelle deduzioni difensive i potenziali elementi di decisività derivanti dalla scorretta valutazione della prova, atteso che – sulla base di una valutazione compiuta dai giudici di merito in conformità con i predetti principi – l'infortunio sarebbe comunque derivato dall'ingresso dello B.B. all'interno dell'area del cantiere, in assenza della previsione delle modalità di gestione del relativo rischio interferenziale.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.
 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così è deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2026.