Cassazione Penale, Sez. 3, 16 febbraio 2026, n. 6254 - Uscita di emergenza non apribile e idranti non accessibili: unicità della contravvenzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente
Dott. GALANTI Alberto - Consigliere
Dott. GIORGIANNI Giovanni - Consigliere
Dott. MACRÌ Ubalda - Relatore
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di:
A.A., nato in Cina il (Omissis);
avverso la sentenza in data 18/12/2024 del Tribunale di Prato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sulla pena e sui benefici di legge;
letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Tiziano Veltri, che ha presentato motivi nuovi e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
Fatto
1. Con sentenza in data 18 dicembre 2024 il Tribunale di Prato ha dichiarato A.A. colpevole dei reati ascrittigli consistenti in una serie di violazioni contravvenzionali del decreto legislativo 81 del 2008 (art. 46, 64, 63, 68).
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché i reati di cui ai capi B) e C) potevano costituire un unico reato (primo motivo) e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (secondo motivo).
Con i motivi nuovi deduce la sopravvenuta prescrizione al 4 maggio 2025.
Diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
L'imputato è stato condannato per due contravvenzioni dell'art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 perché, in qualità di legale rappresentante della Gtex di A.A., aveva omesso di provvedere a che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di sicurezza.
In particolare, l'uscita di emergenza laterale della sede operativa risultava non apribile e chiusa e i cinque idranti UNI45 installati non erano facilmente raggiungibili e utilizzabili in caso di incendio, data la presenza di materiale in deposito che ne impediva l'avvicinamento.
Il Giudice ha considerato le due contravvenzioni separatamente e ha irrogato la pena dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione.
La decisione non è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia antinfortunistica, i precetti contenuti nell'allegato IV del D.Lgs. n. 81 del 2008, e, ove specificato, nei singoli sottopunti, sono riconducibili alla nozione di "categoria omogenea", in quanto accomunati dal fine di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che l'inosservanza di più sottopunti ricompresi in ogni singola classe di riferimento non integra un concorso materiale di reati, bensì un'unica violazione (Sez. 3, n. 14214 del 13/11/2019, dep. 2020, Hu Weijia, Rv. 279294 - 03 e n. 50440 del 27/10/2015, Corbo, Rv. 265625 - 01).
È fondato anche il secondo motivo di ricorso posto che, come dedotto, manca la motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa composizione fisica, limitatamente al trattamento sanzionatorio e all'applicabilità della sospensione condizionale della pena, mentre è da considerarsi irrevocabile l'accertamento di responsabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Ed invero, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, non si è verificata alcuna prescrizione al 4 maggio 2025, prescrivendosi i reati al 30 settembre 2026, siccome commessi il 4 settembre 2019.
Ai quattro anni del termine ordinario di prescrizione si devono infatti aggiungere un anno di interruzione, 207 giorni di sospensione per legittimo impedimento del difensore verificatosi alle udienze del 5 luglio 2023 (60 giorni), dell'8 aprile 2024 (60 giorni), del 9 settembre 2024 (60 giorni), del 21 novembre 2024 (27 giorni) e un anno e sei mesi di sospensione per la legge n. 103 del 2017, cosiddetta legge Orlando, valevole per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai punti concernenti il trattamento sanzionatorio e l'applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2026.
