Cassazione Penale, Sez. 4, 04 marzo 2026, n. 8396 - Crollo della soletta e seppellimento dell'operaio durante lo scavo con escavatore: confermate le responsabilità per omicidio colposo e dell’ente per carenze organizzative
- Coordinatore per l'Esecuzione
- MOG e Responsabilità amministrativa dell'impresa
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a SONDRIO il 18/07/1976
B.B. nato a COMO il 19/05/1972
C.C. nato a LECCO il 23/08/1974
D.D. nato a MILANO il 13/05/1965
ENTE EDILBELLAGGIO Srl
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO PATSCOT che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
È presente l'avvocato CAMPAGNA FRANCESCO del foro di MILANO difensore delle parti civili E.E., F.F., G.G. e H.H., che chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni scritte già' depositate in cancelleria, unitamente alla nota spese.
L'avv. CAMPAGNA sostituisce oralmente l'avv. ARTUSI ANDREA del foro di LECCO difensore della parte civile I.I. e chiede la conferma della sentenza impugnata.
È presente l'avvocato IDA DI DOMENICA del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. MORANO DOMENICO ANTONIO del foro di MILANO in difesa di A.A. e B.B., che riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento.
È presente l'avv. FACCHINI STEFANO del foro di MILANO, difensore di D.D., che chiede l'accoglimento del processo.
È presente l'avvocato D'ERRICO CARMELA del foro di ROMA, in sostituzione dell'avv. NOVELLINO ROBERTO del foro di MILANO, difensore di C.C., che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Inoltre l'avv. D'ERRICO sostituto anche dell'avv. DE MARTINO MAURO EMILIO del foro di MILANO difensore dell'ENTE EDILBELLAGGIO Srl, riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento.
Fatto
1. Con sentenza in data 9.10.2024, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como in data 24.5.2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.D. per i reati contravvenzionali a lui ascritti ai capi 1), 2) e 3). nell'ambito del proc. riunito recante il n. 788/2020 R.G. Trib. perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta al medesimo per il residuo reato di omicidio colposo ai danni di J.J. riducendola ad anni due di reclusione con pena sospesa. Ha altresì ridotto la pena inflitta a C.C. ad anni due e mesi sei di reclusione.
Ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda di I.I. nei confronti dei soli A.A., B.B., C.C. ed Edil Bellagio Snc di B.B. E Co (oggi Edil Bellagio Srl) Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti A.A., B.B. ed Edil Bellagio Srl al pagamento prò quota delle spese processuali del grado. Ha dichiarato altresì inammissibile ogni contraria richiesta esposta nelle conclusioni della parte civile I.I. nei confronti di D.D.;disponendo la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti; ha condannato infine i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
2. Al fine di meglio descrivere la presente vicenda processuale, va premesso che con decreto ex art. 429 cod. proc. pen. il Gup del Tribunale di Como evocava in giudizio A.A. (in qualità di socio, amministratore e responsabile tecnico), B.B. (in qualità di socio, amministratore e datore di lavoro), C.C. (in qualità di socio, amministratore e direttore tecnico per la sicurezza) e D.D. (in qualità di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione) per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen., anche in relazione all'art. 2087 cod. civ., nonché delle altre violazioni indicate nel capo di imputazione, avendo gli stessi, secondo la prospettazione accusatoria, cagionato, mediante cooperazione nel delitto colposo e ciascuno nella propria specifica qualità, il decesso di J.J., operaio della "Edil Bellagio" Snc di B.B. E C. avvenuto in Bellagio il 15.5.2017.
La Edil Bellagio Snc veniva invece chiamata a rispondere dell'illecito di cui all'art. 25 septies, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., avendo la pubblica accusa ritenuto la violazione da parte dell'impresa delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e non essendo la stessa dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello in concreto verificatosi.
Al presente procedimento venivano riuniti i giudizi connessi R.G. Trib. n. 619/2020 (imputato B.B.) e n. 788/2020 (imputato D.D.) in ordine alle asserite violazioni degli artt. 159 (Omissis) e 158 (Omissis) del D.Lgs. n. 81 del 2008.
3. Il fatto oggetto del procedimento può essere, in sintesi, così descritto: - in data 15.5.2017 all'interno del cantiere edile della "Edil Bellagio" Snc, sito in Omissis, Via Omissis, ove erano in corso lavori di ristrutturazione di un immobile commissionati da K.K., con l'intento di realizzare un appartamento per la figlia, l'operaio J.J., che era alle dipendenze delle Edi Bellagio allora Snc stava lavorando al primo piano dell'edificio intento a rimuovere materiali di risulta provenienti dalla escavazione del pavimento allorché si verificava il cedimento parziale della soprastante soletta a volta che lo travolgeva seppellendolo sotto le macerie. In quel momento, in particolare, si stava cercando di allargare la porta di ingresso per far passare un mini escavatore Fiat Hitachi "FH15.2" condotto da C.C. che avrebbe dovuto realizzare uno scavo di circa trenta centimetri così da realizzare una platea o un vespaio.
Sul luogo dell'infortunio si trovavano oltre al J.J., L.L., anch'egli operaio, e C.C. (socio, amministratore e direttore per la sicurezza della Edil Bellagio Snc).
3.1. Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante l'acquisizione degli atti dell'incidente probatorio, l'escussione dei testi e l'esame degli imputati nonché mediante le consulenze tecniche.
In primo luogo la consulenza medico legale ha accertato che la causa del decesso del lavoratore era dovuta a soffocamento esterno conseguente a seppellimento cagionato dal crollo del locale volta ove il J.J. stava lavorando. La dinamica del sinistro veniva ricostruita attraverso la testimonianza di M.M., tecnico dell'A.T.S. Insubria, il quale attribuiva l'infortunio mortale al crollo parziale della soletta sotto la quale l'infortunato si trovava. Il teste verificava che nel POS della Edil Bellagio Snc non era previsto né l'allargamento della porta di accesso, né tantomeno l'impiego di un miniescavatore all'interno dello stesso. Inoltre, diversamente da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, non si era fatto luogo al necessario rinforzo della volta prima di procedere allo scavo.
Il teste riferiva altresì la mancata adozione da parte delle Edil Bellagio Snc del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001.
Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Ing. N.N., pur procedendo sulla base di un esame documentale e fotografico, riteneva che nella specie, utilizzando l'escavatore, "era crollato un pezzo del muro portante laterale della voltaci che significa che qualcuno è andato a toccare con l'escavatore sotto la fondazione del muro portante", aggiungendo che in quella situazione si doveva procedere manualmente senza utilizzare mezzi. Inoltre sottolineava che l'immobile de quo era un edificio antico (risalente circa al XIX secolo) e costruito in pietra, in assenza quindi di cemento con i solai in legno, di talché, secondo la sua opinione, per mettere in sicurezza l'edificio si sarebbe dovuto inchiavardare tutte le murature con tiranti e, ove possibile (installare reti elettrosaldate ovunque. Quanto al PSC redatto dal geometra D.D. ha rilevato che lo stesso era stato realizzato in modo corretto solo che molte indicazioni erano state disattese;
invece il POS redatto dalla Edil Bellagio Snc veniva ritenuto generico in quanto adatto ad ogni tipo di cantiere e quindi nello specifico carente, limitandosi ad indicare le demolizioni.
3.2. Sulla scorta degli elementi fin qui compendiati, con sentenza in data 24.5.2022,il Tribunale di Como ha ritenuto A.A., B.B., C.C. e D.D. colpevoli del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. loro ascritto e D.D. anche dei reati di cui all'art. 158, comma 1 e lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 e, ritenuta per tutti, la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589 cod. pen., concesse a A.A. e B.B. le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, operato per D.D. l'aumento previsto dall'art.81, comma 1, cod. pen. per il concorso formale con i reati allo stesso ascritti nell'ambito del proc. riunito recante R.G. Trib. n. 778/2020, ha condannato C.C. alla pena di anni tre di reclusione, D.D. alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione; A.A. e B.B. alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno; ha dichiarato altresì non doversi procedere nei confronti di B.B. in relazione all'imputazione di cui all'art. 159, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; ha concesso a A.A. e B.B. i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato dal casellario giudiziale. Ha altresì dichiarato Edil Bellagio Snc responsabile dell'illecito amministrativo contestato ed ha applicato alla stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 90.000.
Ha condannato inoltre gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio civile assegnando una provvisionale di Euro 30.000 in favore di ciascuna.
4. La sentenza di appello, a differenza di quella di primo grado, della quale ha sostanzialmente confermato l'impianto motivatorio, si è fondata, quanto alla ricostruzione dei fatti, sulle risultanze dell'incidente probatorio in cui era stato conferito l'incarico al Prof. O.O..
Recependo le risultanze delle due relazioni peritali e dell'esame del perito, ha posto in rilievo che l'edificio ove avvenne il sinistro era realizzato con pietre a secco e che anche la volta era realizzata con pietre legate da materiale povero che si sostenevano per interferenza.
Pertanto, il crollo era avvenuto in quanto l'impresa Edil Bellagio Snc aveva effettuato lo scavo all'interno della struttura con l'uso di una macchina operatrice senza prima mettere in sicurezza la volta con opere provvisorie. È emerso inoltre che nel POS redatto dalla ditta Edilbellagio Snc, così come nel PSC redatto da D.D., il rischio di crollo non era stato concretamente considerato.
5. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori di fiducia, con separati atti D.D., C.C., A.A., B.B. ed Edil Bellagio Srl
5.1. Ricorso per D.D.: si articola in due motivi.
Con il primo, deduce ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex artt. 516, 518, 520 e 522 cod. proc. pen., con conseguente violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Si rileva che la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha assunto che l'imputato fosse colpevole di aver dato ordine di entrare con un escavatore all'interno di uno stabile la cui volta era crollata causando la morte del J.J. (condotta commissiva), laddove nell'imputazione gli era stato contestato un omesso controllo sul PSC, un omesso controllo sul POS ed un omesso controllo sui lavori svolti (condotte omissive) con palese violazione dell'art. 516 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. il travisamento della prova, il difetto, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine al capo di imputazione riguardante il D.D.. Si assume che la sentenza impugnata ha riportato un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello acquisito (ovvero l'aver voluto lo stesso accedere all'interno dello stabile con un escavatore) quanto alle dichiarazioni dei testimoni ed alla documentazione prodotta.
5.2. Ricorso per C.C.: si articola in tre motivi.
Con il primo, deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato ed al travisamento della prova da parte del giudice a quo.
Si assume che in ordine alle cause del crollo della volta la sentenza impugnata si incentra unicamente sulle dichiarazioni rese dal perito del Tribunale, il quale, tuttavia, ha fondato la responsabilità del C.C. su supposizioni e congetture e che occorreva tenere conto anche dei calcoli del c.t. della difesa, Ing. P.P.. Inoltre si assume in termini del tutto dubitativi la circostanza che prima dell'incidente fosse stata realizzata una modifica dello stato dell'edificio.
Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, ritenuta la violazione degli artt. 150 e 151, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 sulle opere di demolizione nonché, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. l'erronea applicazione di altre norme giuridiche.
Si sostiene che, contrariamente a quanto esposto in sentenza, non vi era stato alcun inizio di opere di demolizione.
Con il terzo motivo deduce la illogicità e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con specifico riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; e la mancanza di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena.
Si censura la motivazione adottata dalla Corte di merito in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5.3. Ricorso per A.A.: si articola in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea e comunque insufficiente motivazione in relazione al contenuto ed alla portata della delega di funzioni e la contraddittorietà della motivazione. Si censura la sentenza impugnata laddove nel confermare quella di primo grado ha ritenuto che la delega di funzioni non sarebbe stata conferita in maniera corretta in quanto sia B.B. che A.A. erano datori di lavoro al pari del C.C.
Si assume invece che nella Edil Bellagio Snc, con verbale di assemblea n. 21 del 2008, il C.C. era stato delegato ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 con delega prevenzionistica.
In tal caso, pur non venendo meno l'obbligo di vigilanza del delegante, tale obbligo non può avere ad oggetto le singole lavorazioni.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza, rilevando l'aggiunta di profili di colpa originariamente non contestati.
Si censura la sentenza impugnata laddove, mentre all'imputato è stato contestato di aver redatto un Piano operativo di sicurezza non contenente i requisiti minimi, ha invece ritenuto che nella specie difetti l'adozione di un efficace modello organizzativo ex art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81 del 2008.
5.4. Ricorso per B.B. : si articola in due motivi.
Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea e comunque insufficiente motivazione in relazione al contenuto ed alla portata della delega di funzioni e la contraddittorietà della motivazione. Si censura la sentenza impugnata laddove, nel confermare quella di primo grado, ha ritenuto che la delega di funzioni non sarebbe stata conferita in maniera corretta in quanto sia B.B. che A.A. erano datori di lavoro al pari del C.C.
Si assume, invece, che nella Edil Bellagio Snc con verbale di assemblea n. 21 del 2008 il C.C. veniva delegato ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 con delega prevenzionistica.
In tal caso, pur non venendo meno l'obbligo di vigilanza del delegante, lo stesso non può avere per oggetto le singole lavorazioni.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza rilevando l'aggiunta di profili di colpa originariamente non contestati.
Si censura la sentenza impugnata laddove mentre all'imputato è stato contestato di aver redatto un Piano operativo di sicurezza non contenente i requisiti minimi, ha invece ritenuto che nella specie difetti l'adozione di un efficace modello organizzativo ex art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81 del 2008.
5.5. Ricorso per Edil Bellagio Srl : si articola in tre motivi.
Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Si censura la motivazione adottata dalla Corte di merito a supportare il ritenuto illecito amministrativo commesso dalla società, in quanto fondata unicamente sulla ritenuta sussistenza di un interesse economico dell'ente, in tal modo sovrapponendo la responsabilità dell'ente a quella del datore di lavoro.
Con il secondo motivo deduce,-ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. l'erronea e comunque insufficiente motivazione in relazione all'art. 25 septies D.Lgs. n. 231 del 2001.
Si assume che nella specie non sia possibile ricavare alcun elemento da cui desumere che vi sia stato un vantaggio economico in conseguenza di violazione dolosa e spontanea delle norme cautelari da parte dell'ente che anzi ha dovuto affrontare dei costi.
Con il terzo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e).cod. proc. pen., l'erronea e comunque insufficiente motivazione in punto di responsabilità dell'ente.
6. Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte.
Diritto
1. Il ricorso proposto per D.D. è nel complesso infondato. Con il primo motivo si sostiene che, benché al D.D., coordinatore in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione della Edil Bellagio Snc, l'editto accusatorio abbia ascritto delle condotte omissive che avrebbero concorso alla realizzazione dell'evento (ovvero l'omessa individuazione dei rischi legata alla modalità di scavo e demolizione del luogo ove è avvenuto il crollo, e l'omesso controllo delle disposizioni del PSC), già il giudice di primo grado avrebbe individuato l'apporto del medesimo nella causazione dell'evento in una condotta commissiva, ovvero l'ordine di accedere nello stabile con il mini escavatore. Da tale prospettazione la difesa dell' imputato ha tratto la conseguenza che vi sia stata una palese violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. per non essere stato il capo di imputazione modificato nel corso del dibattimento, avendo tale doglianza formato oggetto del primo motivo aggiunto nel giudizio di appello.
1.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per "fatto diverso", considerato dal comma 2 dell'art.521 cod. proc. pen., deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv. 256861; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 - dep. 2016, Rv. 266019; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Rv. 211477) Le disposizioni che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 cod. proc. pen., sono funzionali ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato; tenendo conto delle finalità alle quali esse sono dirette, tali disposizioni non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da una modificazione dell'imputazione che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.
Deve a riguardo evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la risalente pronuncia Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205617, hanno affermato che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Una violazione dei diritti della difesa sarebbe concretamente configurabile quando la diversa qualificazione giuridica della condotta si risolva in una novazione dei termini dell'addebito, tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 26443801, in motivazione).
L'indagine volta ad accertare la violazione non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 2, n. 5329 del 15/03/2000, Rv. 215903; Sez. 5, n. 33077 del 11/06/2003, Rv. 226532; Sez. 5, n. 50326 del 16/9/2014, Rv. 261420), ovvero quando la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o quando, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 - 02; Sez. 6. N. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 - 01), sempre che il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817 - 03).
1.2. Ebbene, venendo al caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, come ritenuto, seppure con motivazione sintetica nella sentenza impugnata, non ricorre un'ipotesi di fatto diverso da quello contestato, non potendo ravvisarsi alcun mutamento degli elementi costitutivi dell'imputazione di talché non sussiste la violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. in quanto la condotta commissiva ritenuta nella sentenza, ovvero l'aver consentito o addirittura ordinato di far entrare l'escavatore nel locale poi crollato, si inscrive pienamente nella contestazione relativa all'omessa valutazione del rischio di crollo nella fase connessa agli scavi per il vespaio e del controllo sui lavori già svolti, circostanza peraltro ampiamente emersa dalle prime fasi del giudizio. Ritiene pertanto questa Corte, facendo corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche innanzi indicate, che le conclusioni della Corte di merito siano corrette e che, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussista violazione del principio (l'art. 521 cod. proc. pen. poiché, dal punto di vista dell'imputato, gli elementi di fatto addebitatigli erano chiaramente delineati nelle imputazioni che, cristallizzando l'accusa nel suo nucleo qualificante e nella sua tipicità, esplicitavano e fissavano l'oggetto della contestazione ed il "thema probandum", indicando le relative fonti in vista di un possibile approfondimento per la definitiva puntualizzazione e qualificazione dei fatti contestati.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Va in primo luogo precisato che il vizio di travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Invero, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez. 5, 13.2.2017, Rv. 269906), mentre, in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili., il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 2, 9.1.2018, Rv.272018).
Come noto, peraltro, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato.
2.1. Ciò premesso, nella specie, nell'invocare tale vizio, parte ricorrente, più che dedurre la omessa o errata trasposizione nel processo di un atto, in realtà si duole della valutazione delle prove acquisite, valutazione questa tipicamente afferente al giudizio di merito e che in sede di legittimità non può trovare ingresso se non nei limiti del vizio di motivazione.
Esaminando la pronuncia impugnata nell'ottica della ricorrenza di un vizio motivatorio, si coglie invece come il giudice d'appello abbia puntualmente ricostruito con un iter scevro da aporie logiche gli elementi costitutivi dell'addebito di omicidio colposo ai danni di J.J., enucleando, con motivazione esente da contraddizioni, a carico dell'odierno imputato la sussistenza di profili di colpa generica nonché di colpa specifica, ravvisabili nella violazione delle norme individuate nella contestazione.
Ed invero, il giudice d'appello, fondandosi, oltre che sulle prove richiamate dal giudice di primo grado, sugli esiti dell'incidente probatorio, ha posto in rilievo che il P.S.C, redatto dal D.D. non prevedeva espressamente il rischio di crollo pur essendo prevista la "realizzazione di un vespaio", opera peraltro necessaria al fine di proteggere l'immobile-avente destinazione residenziale, dall'umidità e che non fu previsto alcun intervento di messa in sicurezza della volta. La sentenza ha altresì posto in rilievo che, contrariamente a quanto previsto dal PSC, in quel tipo di volta non poteva entrare alcun tipo di mezzo meccanico e che il D.D. non ha neppure compreso la necessità di imporre alla ditta esecutrice prima di tutto di procedere alla messa in sicurezza della struttura nella quale gli operai avrebbero fatto ingresso. Del pari è emerso che la decisione di entrare con l'escavatore è stata assunta dal D.D. e dal C.C. anche se ad entrare nell'edificio alla guida del mezzo è stato il C.C.
2. Il ricorso per C.C. è nel complesso infondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero sotto l'egida del vizio di motivazione si intende in realtà censurare la ritenuta responsabilità penale del prevenuto, chiamato a rispondere dell'omicidio colposo quale socio dell'allora Edil Bellagio Snc, nonché responsabile della sicurezza (giusta delibera assembleare in data 21.10.2008 menzionata nella visura C.C.I.A.A).
Al riguardo, la sentenza impugnata con un iter motivatorio scevro di aporie logiche, ha posto in rilievo, in primo luogo, la totale assenza in capo al prevenuto dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per la specifica natura delle funzioni delegate dall'art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, avendo lo stesso riferito di aver frequentato la scuola professionale da muratore ed ammettendo inoltre di non occuparsi di questioni afferenti all'organizzazione ed alla gestione,, reputandole di competenza "delle segretarie, del geometra o del commercialista". Ciò che emerge, nel giudizio della Corte di merito, è la eclatante sottovalutazione del rischio in un quadro di mancanza di attenzione e di consapevolezza circa la natura del medesimo. Ne è plastica esemplificazione l'idea attribuita al C.C. ed al D.D. di entrare con un escavatore del peso di 15 quintali all'interno del rudere senza che peraltro fosse stata adottata alcuna opera precauzionale. Era stato il C.C. a condurre il mezzo con l'intento di "muovere un po' la terra, spianare, livellare, poi fare questo vespaio" mentre il L.L. ed il J.J. la portavano fuori con delle carriole finché dopo circa mezz'ora la volta non era franata travolgendo il J.J.
Nella ricostruzione dell'accadimento, come ritenuto dalla sentenza impugnata, risulta, invece, priva di rilievo la circostanza, dedotta anche nell'odierno ricorso, secondo cui vi sarebbe stata una precedente modifica dell'immobile de quo (segnatamente "intervento volontario di indebolimento della volta" da parte di ignoti terzi). Ed invero, a parte l'assoluta genericità dell'allegazione, è indubbio che, come ritenuto nella sentenza impugnata, anche ove vi fosse stata, avrebbe rappresentato un motivo ulteriore per adottare cautele ad evitare un cedimento strutturale del locale.
2.1. Infondato è il secondo motivo.
Ed invero dalla ricostruzione operata da entrambe le sentenze di merito, è indubbio che i lavori di demolizione della pavimentazione del locale fossero iniziati e che proprio le modalità con cui tali lavori sono stati realizzati hanno determinato il crollo della volta.
2.2. Infondato è anche il terzo motivo.
Ed invero, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha puntualmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sottolineando la gravità della colpa, l'assenza di ogni manifestazione di resipiscenza nonché la biografia criminale del prevenuto. Inoltre ha rimarcato la mancanza di elementi di preminente positivo apprezzamento così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
3. I ricorsi proposti per A.A. e B.B., da esaminarsi congiuntamente, stante la sovrapponibilità dei motivi, sono entrambi infondati. Il primo motivo che si incentra sull'asserita delega di funzioni conferita dai datori di lavoro Omissis al C.C. è infondato.
3.1. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro è istituto di stretta interpretazione, il cui riconoscimento postula la ricorrenza di stringenti requisiti, sia formali che sostanziali. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, Rv. 261108). La delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato delle responsabilità e dei poteri che sono propri del delegante medesimo, ridefinendo i poteri e le responsabilità. Affinché si realizzi tale traslazione, tuttavia, è indispensabile che la delega possegga i requisiti formali che le sono propri e deve essere redatta ed accettata per iscritto, come prescritto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In assenza di una simile formalizzazione, il datore di lavoro resta diretto titolare della posizione di garanzia in relazione agli obblighi prevenzionistici (Sez. 4, n. 22246 del 28 febbraio 2014, Rv. 259224).
3.2. Ebbene, nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'istituto della delega ex art. 16 non adeguatamente attuato poiché entrambi i Omissis erano datori di lavoro al pari del C.C. ed inoltre che l'evento ha rappresentato la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell'attività di prevenzione quale politica aziendale volta quindi a subordinare le esigenze di sicurezza rispetto al profitto. Peraltro, quanto accertato in altri passaggi della sentenza con riguardo al C.C., evidenzia come lo stesso non fosse dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per essere designato quale delegato.
3.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, recependo le conclusioni rassegnate dal perito in sede di incidente probatorio, ha ritenuto provato l'addebito colposo nei confronti su entrambi gli imputati, risultando che il Piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa aveva carattere generale, come tale utilizzabile per ogni tipo di lavoro, non essendovi alcun riferimento specifico all'attività che si stava svolgendo ed in particolare non considerando il rischio di crollo. Inoltre è stata accertata la totale assenza di programmazione antinfortunistica, con specifico riferimento alla valutazione del rischio all'interno del cantiere, ed anzi una prassi vigente volta a considerare meramente apparente e "di facciata" il rispetto delle specifiche cautele prescritte. In tale contesto si colloca anche la mancata adozione di un modello organizzativo ex art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81 del 2008 che, come di seguito verrà esposto, va a fondare non già la penale responsabilità degli imputati ma invece la responsabilità amministrativa dell'ente.
4. Il ricorso per Edil Bellagio Srl, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto tutti afferenti al tema dei presupposti della responsabilità dell'ente, è infondato.
4.1. Va premesso che la responsabilità da reato degli enti rappresenta un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d'imputazione oggettiva di essa (Sez. U, n. 38343 del 24/4//2014, Espenhahn, Rv. 261112).
Il legislatore ha previsto specifici criteri di imputazione di tale responsabilità, l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001, che sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, il secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall'illecito (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261114; in conformità le Sezioni semplici successive, tra cui, di recente, Sez. 4, n. 22586 del 17/04/2024, Rv. 286586).
Tuttavia, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il S.C. ha precisato che la "colpa di organizzazione" deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261113). Per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies del D.Lgs. 231 del 2001), si è infatti peraltro chiarito, in via interpretativa, che i citati criteri di imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggètto agente e non all'evento, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per. l'ente (in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014, cit.).
Peraltro, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l'appunto, della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato (Sez. 4, n. 18413 del 15/2/2022, Rv. 283247).
Ciò consente di dire, dunque, che l'ente risponde per fatto proprio e che, per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo e spetta all'accusa, pertanto, dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell'ente e l'avere essa agito nell'interesse del secondo, previa individuazione di precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro (Sez. 6, n. 27735 del 18/2/2010, Rv. 247666, in motivazione,). Si tratta di un'interpretazione che, in sostanza, attribuisce al requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, di elemento costitutivo cioè del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Essa va dimostrata dall'accusa e l'ente può dimostrarne l'assenza, gli elementi costitutivi dell'illecito essendo rappresentati dalla sopra descritta immedesimazione organica "rafforzata", ma anche da tale colpa di organizzazione, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due (in motivazione, sez. 4 n. 18413/2022 cit.).
4.1. Ebbene, nella specie, facendo buon governo di tali principi, la Corte di merito ha evidenziato che la Edil Bellagio Snc non aveva adottato alcun modello organizzativo, ignorando quanto disposto dalla legge nonché i rischi propri del settore, addebito tanto più grave in quanto la società gestiva secondo tali criteri più cantieri edili. Ciò ha determinato come conseguenza e non già come aspetto centrale a tali fini un risparmio sulle spese connesse alle opere provvisionali ed all'impiego di manodopera.
5. In conclusione i ricorsi proposti vanno rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili liquidate come da dispositivo con esclusione della sola ricorrente Edil Bellagio Srl non essendovi nei confronti della medesima costituzione di parte civile. Ed invero, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l'istituto contemplato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili che liquida come segue: complessivi Euro cinquemilasettecento in favore di E.E., F.F., G.G. e H.H.
Condanna inoltre D.D. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità anche da I.I. Per tutti oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2026.
