Cassazione Penale, Sez. 4, 03 aprile 2026, n. 12608 - Responsabilità dell’institore per infortunio mortale sul lavoro: irrilevanza della delega in assenza di adeguata valutazione dei rischi e formazione dei lavoratori
- Datore di Lavoro
- Delega di Funzione
- Dirigente e Preposto
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. BRANDA Francesco Luigi - consigliere
Dott. MARI Attilio - Relatore
Dott. DAWAN Daniela - consigliere
Dott. CIRESE Marina - consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a B il (Omissis)
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di Venezia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta applicazione della sanzione sostitutiva, con rigetto del ricorso nel resto.
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 11/12/2023 dal Tribunale di Verona nei confronti di A.A. imputato del reato previsto dagli artt.113, 589, commi 1 e 2, cod. pen. e con la quale lo stesso previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante - era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale.
1.1 Era stato contestato all'imputato di avere - in cooperazione con B.B. C.C. D.D. e E.E. (separatamente giudicati) cagionato colposamente il decesso di G.G. ; in particolare, all'imputato era stata ascritta - nella sua qualità di institore della acciaieria ASO SPS Srl presso il cui stabilimento sito in Oppeano la persona offesa prestava attività lavorativa, quale dipendente occasionale della TCM Srl ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione presso lo stabilimento della suddetta acciaieria la violazione di varie norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare: dell'art.17, comma 1, lett.a) e dell'art.28, comma 2, lett.a) e f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, per avere omesso un'adeguata valutazione dei rischi con riferimento all'attività di manutenzione straordinaria delle "anodiere" delle vasche per la cromatura, richiedente specifica formazione e adeguati mezzi di prevenzione; dell'art.26, comma 2, D.Lgs. cit. per non avere organizzato la prevenzione dei rischi interferenziali, non attivando specifici percorsi condivisi di informazione e cooperazione ovvero soluzioni finalizzate e prevedere e attuare i necessari interventi tecnici, informativi e procedurali di prevenzione e sicurezza con riferimento a tale lavoro di manutenzione; dell'art.71,commi 1 e 7, D.Lgs. cit., per non avere previsto adeguati interventi al fine di evitare il rischio di rovesciamento dell'anodiera, affidando il lavoro a dipendenti appartenenti a ditte diverse e normalmente adibiti ad altre mansioni, in assenza di dispositivi di protezione e di procedure informative; nonché, specificamente nei confronti del solo A.A. dell'art.23 del D.Lgs. cit., per avere concesso in uso per il lavoro a dipendenti di altre ditte, attrezzature e impianti propri, privi dei necessari dispositivi di sicurezza; in tal modo consentendo al G.G. privo di qualsiasi formazione e pregressa esperienza specifica e reclutato in modo contingente sul posto, di effettuare, unitamente a F.F. il lavoro di manutenzione straordinaria di una delle anodiere, con sostituzione degli anodi usurati, previo posizionamento della trave portante a un'altezza di m. 2,40 su una struttura inadeguata a contenere l'elemento fisso dell'anodiera quale la trave d'acciaio; lavoro che era stato effettuato sfilando preventivamente tutti gli elementi con conseguente necessità di sollevamento della struttura portante, operato con un'asta di legno attaccata a un muletto e che aveva determinato il ribaltamento della trave, che cadendo aveva colpito il G.G. al cranio determinandone il decesso.
1.2. La Corte territoriale ha previamente esposto la ricostruzione del fatto operata da parte del Tribunale; argomentando che, sulla base delle risultanze istruttorie, la persona offesa era deceduta nel corso di un'attività spiegata con modalità del tutto erronee.
Ha esposto che, sulla base di tale ricostruzione, il G.G. , all'interno del reparto cromatura - nella zona dedicata al cambio e alla pulizia delle rastrelliere per la manutenzione di una barra di supporto agli anodi e per la loro sostituzione - era stato coadiuvato dall'operaio F.F. ; che, nella fase iniziale del lavoro, la barra (pesante circa 4,5 tonnellate) era stata appoggiata alle due estremità su appositi supporti metallici posti a un'altezza di m 2,40 e che la persona offesa si era posizionata nella parte centrale e sottostante la barra medesima con l'intento di sollevarla di alcuni centimetri con una trave in legno a sezione quadrata; che, durante tali lavori, l'estremità della barra, leggermente
sollevata, aveva perso il proprio appoggio di sostegno colpendo alla testa il G.G. e cagionandone il decesso.
Ha rilevato che il Tribunale, alla luce dell'istruttoria espletata, aveva ritenuto che l'imputato, pure in presenza di un preposto addetto al reparto cromatura, avesse sempre mantenuto i propri poteri direttivi e decisionali, avendo egli stesso, nella serata precedente, ordinato al F.F. di eseguire quel lavoro in giornata, avendo omesso di individuare gli specifici rischi connessi all'attività di sostituzione e senza dare luogo alla formazione dei lavoratori; adibendo, altresì, a tale mansione un lavoratore che non era nemmeno suo dipendente e privo di qualsiasi esperienza.
Il giudice dell'appello ha quindi ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione, avente a oggetto la mancanza di una posizione di garanzia in capo all'imputato attesa la sussistenza di un preposto specificamente addetto al reparto cromatura (C. V.).
Ha osservato che l'istituto della delega di funzioni non era idoneo a escludere la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui, come quello di specie, l'evento fosse stato determinato da grave e strutturale sottovalutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa e alla necessità di formazione dei lavoratori e di procedimentalizzazione dell'attività medesima; ha rilevato che, nella fattispecie in esame, l'attività di manutenzione straordinaria non era stata programmata secondo modalità idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori ed era stata eseguita da operanti privi di specifica formazione in materia; non condividendo la tesi dell'appellante secondo cui la procedimentalizzazione dell'attività e la formazione dei lavoratori non avrebbero impedito l'evento, essendo tali modalità alla base di uno svolgimento della mansione del tutto impropria e fonte di rischi per gli esecutori; ha altresì ritenuto irrilevante il fatto che il suddetto preposto fosse stato presente al momento del sinistro, affiancandosi la sua responsabilità a quella del datore.
Ha ritenuto infondato il motivo riguardante il giudizio di bilanciamento tra la contestata aggravante e le riconosciute attenuanti generiche; mentre, in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ha rilevato che nessuna richiesta era stata formulata dall'imputato in tal senso durante il giudizio di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A. tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen., per errata attribuzione della responsabilità nei confronti dell'imputato, attesa la sussistenza della posizione di garanzia facente capo al preposto e in considerazione della delega di funzioni conferita in relazione al rischio specifico, con conseguente assenza della causalità della colpa.
Ha osservato che il sinistro era avvenuto presso il reparto cromatura di cui era responsabile, quale preposto, il dipendente C. V., in tale veste nominato in data 29/03/2016, avendo quindi assunto gli obblighi previsti dall'art.19 del D.Lgs. n.81/2008, nel testo vigente ratione temporis; esponendo, altresì, che nei confronti del E.E. era stata rilasciata una delega specifica ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.81/2008, sottolineando l'esperienza e la capacità del suddetto preposto, il quale era materialmente presente al momento dell'effettuazione della lavorazione, all'esito della quale si era verificato l'evento e che aveva fornito concrete indicazioni agli addetti sulle modalità di esecuzione, rimanendo - quindi quale concreto gestore del conseguente rischio; ha altresì dedotto che gli specifici profili di colpa contestati all'imputato non si trovassero in rapporto causale con l'evento, in riferimento alla corretta valutazione dei rischi, alla messa a disposizione di attrezzature idonee, alla carenza di coordinamento e alla formazione dei lavoratori, attesa la mancata adozione delle basilari regole di diligenza e prudenza da parte del soggetto concretamente preposto.
Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) e c), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 598-bis, comma 1-bis e 545-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art.20-bis cod. pen..
Ha dedotto che, solo all'esito della lettura del dispositivo, il ricorrente aveva preso atto della sussistenza di una pena idonea a essere sostituita ma che tale istanza di sostituzione non era stata formulata in quanto il giudice aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Peraltro, ha esposto che - per effetto del testo dell'art.598-bis cod. proc. pen. risultante dalla modifica introdotta con D.Lgs. n.31/2024 e del conseguente mutamento del quadro normativo - la difesa aveva espressamente richiesto in sede di motivo di appello di accedere alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; ritenendo che la relativa istanza, alla luce della suddetta disposizione, potesse essere proposta per la prima volta anche in grado di appello, secondo una facoltà che era stata - di fatto - erroneamente disconosciuta da parte della Corte territoriale.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, con rigetto del ricorso nel resto.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che, vertendosi in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).
3. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha formulato due distinti ordini di censure; avendo - da un lato - contestato la sussistenza della posizione di garanzia, in considerazione della intervenuta nomina di un preposto e del conferimento nei suoi confronti di una delega di funzioni e - dall'altro -contestato la valenza causale dei profili di colpa specifica ascritti in sede di capo di imputazione e sopra specificati.
Le censure sono complessivamente inammissibili, in quanto manifestamente infondate.
4. Va premesso che, nell'atto di esercizio dell'azione penale, l'odierno ricorrente è stato ritenuto titolare della posizione di garanzia nella sua veste di institore della acciaieria ASO Spa Srl, presso il cui stabilimento la persona offesa stava esercitando la propria attività lavorativa al momento della verificazione dell'incidente.
La figura dell'institore (regolata dagli artt. 2203 e ss. cod. civ.) è riferita al dipendente preposto all'esercizio dell'impresa commerciale e, quindi, responsabile non di atti specifici, ma della complessiva gestione dell'azienda, in modo tale da configurarlo come un vero e proprio alter ego dell'imprenditore o comunque di soggetto integralmente responsabile di uno specifico ramo dell'impresa; come, peraltro, deducibile dal testo dell'art.2204 cod. civ., che assegna all'institore il potere di compiere tutti gli atti pertinenti per l'esercizio dell'impresa nonché la rappresentanza processuale attiva e passiva in riferimento a obbligazioni dipendenti da attività delle quali sia responsabile.
Ne consegue, in relazione al sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che gli obblighi facenti capo allestitore si identificano con quelli attribuiti al datore di lavoro, con la conseguente responsabilità derivante dalla conferita autonomia di gestione e di spesa e con la sussistenza, pertanto, degli obblighi positivamente stabiliti dall'art.18 del D.Lgs. n.81/2008.
5. Tanto premesso, l'argomentazione del ricorrente - riproduttiva di quella sollevata in sede di appello - relativa all'insussistenza di una posizione di garanzia, derivante dalla nomina di un preposto specificamente delegato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, è manifestamente infondata.
A tale proposito, va richiamato il principio secondo il quale, ai fini dell'individuazione del garante nelle organizzazioni complesse del lavoro, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, Sentenza n. 10465 del 29/01/2025, Liccardi, Rv. 287777; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972); tanto che la stessa designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276).
Quanto alla valenza della delega conferita ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.81/2008, occorre richiamare un rilevante passaggio argomentativo contenuto nell'arresto espresso da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108 - 01, in riferimento al principio di diritto in base al quale gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell'art. 16 citato riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Difatti, le Sezioni Unite - nel chiarire la portata di questo principio e nel richiamare comunque la permanente sussistenza, in capo al datore delegante dell'obbligo di vigilanza in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite, ai sensi dell'art.16, comma terzo, D.Lgs. n.81/2008 - hanno affermato che "la
delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri".
Avendo, in altri arresti, questa Corte chiarito che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (Sez. 4., n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi, Rv. 285535; Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Visconti Rv. 267319); e, altresì, che la delega di funzioni non esclude la sussistenza della responsabilità datoriale in caso di evento lesivo che costituisca la concretizzazione del rischio derivante dalla assoluta mancanza di procedimentalizzazione dell'attività lavorativa (Sez. 4, n. 40682 del 03/10/2024, Parenti, Rv. 287206 - 02).
6. Le considerazioni espresse dalla Corte territoriale devono quindi intendersi del tutto coerenti con il sistema delineato dalla richiamata normativa antinfortunistica e con i principi espressi da questa Corte.
Il giudice di appello, difatti, ha ritenuto che la presenza di un preposto non esonerasse da responsabilità il soggetto munito delega institoria; dovendosi sottolineare, a tale proposito, che - nel sistema delineato dal TUSL - il preposto deve considerarsi un garante a titolo originario, per cui deve ritenersi improprio il riferimento (operato dalla Corte territoriale) a tale figura, dovendosi invece considerare il soggetto indicato nella motivazione, ovvero il coimputato C. V., come un soggetto delegato ai sensi dell'art.16 TUSL (cfr. Sez. 4, n. 19712 del 03/02/2009, Guanella, Rv. 243637).
Deve quindi rilevarsi che, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte d'Appello ha ritenuto comunque sussistente la responsabilità dell'institore in conseguenza dell'assoluta assenza di procedimentalizzazione dell'attività di manutenzione straordinaria affidata al lavoratore deceduto (confermando, sul punto, le ampie argomentazioni espresse dal giudice di primo grado); dovendosi, quindi, considerare del tutto apodittica e intrinsecamente aspecifica la censura
inerente alla mancanza di causalità della colpa e incentrata sulla potenziale assenza di valenza causale dell'omissione della procedimentalizzazione stessa.
D'altra parte, la Corte territoriale - con valutazioni rimaste, di fatto, prive di censura - ha specificamente rilevato, richiamando gli esiti dell'istruzione dibattimentale svolta nel primo grado di giudizio, che l'imputato aveva mantenuto concretamente i propri poteri direttivi e gestionali sulla lavorazione, essendo stato sempre presente sul luogo e avendo egli stesso ordinato l'esecuzione della specifica opera di manutenzione straordinaria; conseguendone la logica conclusione, in relazione al citato principio espresso dalle Sezioni Unite, per cui la delega conferita al suddetto coimputato non aveva conferito un'effettiva attribuzione dei poteri di vigilanza e di controllo, non essendosi quindi determinata la correlativa traslazione del rischio.
Manifestamente infondata, altresì, deve ritenersi la considerazione in ordine alla mancanza di causalità della violazione dell'obbligo costituito dalla formazione dei lavoratori, in relazione agli artt.18, lett. l) e 37 del D.Lgs. n.81/2008; dovendosi richiamare il principio per cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T. Rv. 274042).
Dovendosi, quindi, ritenere del tutto coerenti con tale principio le conclusioni della Corte territoriale in ordine alla valenza causale da attribuire alla mancata formazione del lavoratore, provvisto della qualifica di operaio idraulico e del tutto inesperto in ordine alla specifica mansione affidatagli.
A tale proposito, va ulteriormente rilevato che il ricorrente - nell'ambito dell'esposizione del motivo - ha spiegato (pag.13) anche alcune considerazioni attinenti, di fatto, al profilo di concreta evitabilità dell'evento, il quale si sarebbe comunque verificato anche tenendo il comportamento alternativo lecito.
Tanto sulla base di un ordine di argomentazioni pure sconfessato dai giudici di merito, con motivazione non tangibile in questa sede, con le considerazioni inerenti alla sicura valenza causale dei comportamenti omissivi ascrivibili all'imputato.
7. Il secondo motivo è infondato, previa correzione e integrazione (in relazione all'art.619 cod. proc. pen.) del percorso argomentativo seguito della Corte territoriale.
Nell'esposizione del motivo, il ricorrente ha censurato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulato in sede di atto di appello, pur essendo stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In ordine alle deduzioni spiegate nel motivo di ricorso, va effettivamente constatato che, a seguito dell'inserimento - avvenuto per effetto dell'art.2, comma 1, lett.z), n.2), del D.Lgs. 19 marzo 2024, n.31 - dell'art.589-b/s cod. proc. pen., la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art.20-b/s cod. pen. può essere avanzata, per la prima volta, anche in grado di appello.
Peraltro, deve essere richiamato il precedente arresto di questa Corte costituito da Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677, che ha espresso il principio per il quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.
Nella fattispecie esaminata - specificamente riferita, come nel caso in esame, a una richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - la Corte aveva rilevato che la stessa non era, di fatto, applicabile nella disciplina anteriore rispetto all'introduzione nell'ordinamento dell'art.20-bis cod. pen. e dell'art.56-bis del D.Lgs. n.150 del 2022, che ne hanno previsto l'applicabilità generalizzata in caso di determinazione della pena detentiva entro il limite dei tre anni; aggiungendo quindi, come corollario, che non poteva considerarsi possibile - in ambito di successione di norme penali - operare una contemporanea applicazione di norme o di frammenti di norme riconducibili al regime previgente ovvero a quello sopravvenuto, dovendosi fare riferimento all'uno o all'altro nella sua interezza.
8. Proprio tale ultimo principio è stato richiamato, in senso da ritenersi coerente con il predetto arresto, anche da Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, dep.27/08/2024, V., Rv. 286751 e da Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354.
In particolare, in tale ultima sentenza, nella parte motiva si è rilevato che "al fine di individuare la disposizione più favorevole, il citato art. 2 impone di fare un raffronto tra le discipline complessive dei due istituti e, individuata la disposizione complessivamente più favorevole, occorre applicarla nella sua integralità, non potendosi combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, atteso che in tal modo si verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore con violazione del principio di legalità (ex plurimis, Sez. U, n. 10626 del 06/10/1979, Maggi, Rv. 089651 - 01). Pertanto, ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive, i criteri cui fare riferimento sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, L. n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una tertia lex non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, cit). Ne consegue che, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 58 e 61-bis, L. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 150 del 2022, la mancata applicazione della pena sostitutiva in luogo di pena detentiva non può essere giustificata dall'avvenuta concessione della sospensione condizionale, posto che, al momento della commissione di tali fatti, i due istituti erano tra loro compatibili nell'assetto complessivo del sistema normativo".
D'altra parte, la già citata Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, in parte motiva ha espressamente rilevato che "Precisamente, per un verso, deve osservarsi che, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 61-bis legge n. 689 del 1981, in forza della riforma recata dall'art. 71, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la mancata applicazione della pena sostitutiva in luogo di pena detentiva non può essere giustificata dall'avvenuta concessione della sospensione condizionale, posto che, al momento della commissione di tali fatti, i due istituti erano tra loro compatibili nell'assetto complessivo del sistema normativo. Sotto altro profilo, però, va precisato che i criteri cui occorre avere riguardo per applicare le pene sostitutive in luogo di quelle detentive, quando si intende disporre anche la sospensione condizionale della pena, sono quelli stabiliti dall'art. 53 legge n. 689 del 1981 nella sua ultima formulazione compatibile con la concessione di tale beneficio, non essendo consentito combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, in quanto ciò comporterebbe la "creazione" di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore con violazione del principio di legalità".
9. Sulla base di tali principi ne consegue che, ritenendosi applicabile, in quanto complessivamente più favorevole, il regime previsto dal precedente testo dell'art.53 della L. n.689/1981, come modificato dalla L. 12 giugno 2003, n.134, ne deriva che deve farsi riferimento ai limiti di pena e alla tipologia di sanzioni sostitutive ivi previste; stabilendo, la predetta disposizione, qualora la pena detentiva fosse stata contenuta nel limite di due anni, l'eventuale applicazione della semidetenzione e non del lavoro di pubblica utilità che, come sopra chiarito, nel regime previgente all'entrata in vigore della riforma Cartabia, era applicabile solo in casi particolari.
Per l'effetto, ferma restando l'applicabilità del regime previgente - in base al quale, vista la pena irrogata, il giudice aveva applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena - ne consegue che non sussistevano comunque le condizioni, in concreto, per l'applicazione della richiesta sanzione sostitutiva.
D'altra parte, va osservato che, in sede di atto di appello, non è stata espressamente formulata alcuna rinuncia alla già concessa sospensione condizionale, formulabile, in caso di beneficio già concesso, solo dall'imputato personalmente o dal difensore munito di specifica procura speciale (Sez. 4, n. 25152 del 20/05/2025, Tronomy, Rv. 288465, riferita proprio a fattispecie in cui l'imputato aveva richiesto in sede di appello l'applicazione di una sanzione sostitutiva senza rinunciare al già concesso beneficio della sospensione condizionale).
Ne consegue, quindi, la correttezza delle conclusioni formulate dalla Corte territoriale.
10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma il 5 febbraio 2026.
Depositato in cancelleria il 3 aprile 2026.
