Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Decreto  13 aprile 2026, n. 332
Ordinanza 27 dicembre 2024, n. 216 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”. Approvazione documentazione badge cantiere.


Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;
Visto l’art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto, l’articolo 35 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che:
- ai commi 1 e 3 dispone che, la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;
- al comma 6 dispone che “le imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi”;
- al comma 8 secondo cui “Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente”;
- al comma 8-bis (introdotto dall’articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), il quale stabilisce che “Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario”;
Visto, altresì, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare:
- l’articolo 18, comma 1, lettera u), il quale dispone che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori siano muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- l’articolo 20, comma 3, che dispone che i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Obbligo che grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
- l’articolo 26, comma 8, che prevede analoghi obblighi per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l'articolo 5 che definisce gli elementi identificativi degli addetti nei cantieri che devono essere contenuti nella tessera di riconoscimento di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
Visto e considerato il Protocollo quadro di legalità stipulato in data 26.07.2017 tra Struttura per la prevenzione antimafia ex art. 30 della Legge n. 229/2016 e Commissario Straordinario del Governo e Centrale Unica di Committenza – INVITALIA previsto dalle Seconde Linee-guida antimafia prevede, tra gli altri adempimenti:
- all’art.7 una piattaforma informatica del Commissario Straordinario che conterrà i dati relativi alle anagrafiche dei soggetti che hanno accesso al cantiere, come definito dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto;
- all’art. 9 l’attuazione di misure di sicurezza e di prevenzione nei cantieri contro i tentativi di condizionamento criminale, ponendo l’obbligo del settimanale di cantiere di cui alla citata delibera CIPE n.58 del 2011 nonché l’attuazione di un “Piano di controllo coordinato” del cantiere e dei sub-cantieri interessati dai lavori la cui gestione è di competenza del Soggetto pubblico contraente ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dai Gruppi Interforze competenti tenuto anche conto di quanto dispongono le Terze Linee-guida al punto 7 sul ruolo delle Casse Edili/Edilcasse;
Visto l’Accordo di collaborazione tra la Struttura per la prevenzione antimafia ed il Commissario straordinario del Governo, stipulato in data 30 aprile 2021, con lo scopo di garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e, in particolare, l’art. 3 “Attuazione art. 9 Protocollo Quadro del 26 luglio 2017 “Piano di controllo coordinato” e “Settimanale di cantiere””;
Visto il Protocollo d’intesa tra la Struttura Commissariale e la Struttura per la prevenzione antimafia per il potenziamento dei flussi informativi per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito della ricostruzione pubblica e privata con contribuzione pubblica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 firmato in data 27 giugno 2025;
Considerato che la Struttura Commissariale si è dotata della piattaforma digitale Ge.Di.Si., quale strumento centrale per il monitoraggio integrato degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, idoneo a raccogliere, elaborare e correlare dati amministrativi, tecnici e finanziari, garantendo trasparenza, tracciabilità e presidio delle attività;
Considerato che la piattaforma Ge.Di.Si. costituisce un’infrastruttura digitale strategica a supporto delle funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento della ricostruzione, nonché un punto di integrazione con banche dati e sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche coinvolte;
Considerato che l’estensione funzionale della piattaforma ai diversi ambiti della ricostruzione consente una visione unitaria e sistemica degli interventi, favorendo il coordinamento tra soggetti attuatori, amministrazioni centrali e territoriali;
Considerato che l’architettura e le funzionalità della piattaforma Ge.Di.Si. sono state concepite secondo principi di riusabilità e adattabilità, rendendola idonea ad essere impiegata, con le necessarie personalizzazioni, anche in contesti di ricostruzione conseguenti ad altre calamità naturali;
Considerato che la piattaforma Ge.Di.Si. rappresenta un punto di atterraggio naturale per forme strutturate di collaborazione con la Struttura per la prevenzione antimafia, Organi di controllo e Casa Italia, al fine di valorizzare e capitalizzare le esperienze maturate nella ricostruzione post-sisma 2016 e di utilizzarle più in generale nei processi di gestione delle ricostruzioni e della prevenzione del rischio a livello nazionale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Vista l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
Vista l’Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”;
Richiamati, in particolare, i seguenti articoli della sopra citata ordinanza:
- l’articolo 1 che dispone “Nell’ambito della Piattaforma GE.DI.SI. è istituita la Sezione “Monitoraggio Cantieri” finalizzata a garantire modalità uniformi di applicazione di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri allo scopo di: a) contrastare fenomeni di illegalità e/o di elusione normativa di qualsiasi forma che potrebbero inserirsi in tutte le fasi dell’appalto di opere, servizi e forniture; b) contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro nei cantieri, prevenire fenomeni infortunistici, sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata.
- l’articolo 2 ai sensi del quale:
1. . Ciascun operatore economico provvede a nominare il “Referente di cantiere”, incaricato di gestire il “Settimanale di cantiere”, di cui alla delibera CIPE n. 58 del 2011, che contiene, per ciascuna settimana: a) i dati delle imprese presenti sul cantiere; b) i dati relativi alla forza lavoro odierna e se viene applicato il contratto CCNL edilizia; c) i dati relativi ai mezzi presenti; d) i dati relativi al “Badge di cantiere digitale”, tessera di riconoscimento, anche in formato digitale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o altre forme di esecuzione congiunta dei lavori da parte di più operatori economici, il “Referente di cantiere” è nominato dall’operatore economico capofila.
3. Le Casse Edili, per mezzo di apposito gestionale interoperabile digitalmente con GE.DI.SI. e app mobile messi a disposizione della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), comunicano alla Sezione “Monitoraggio Cantieri” l’elenco delle persone che possono accedere per ogni cantiere, nonché l’insieme delle letture dei badge così come indicato dal Documento Tecnico, All. sub 1) alla presente Ordinanza.
4. Il “Badge di cantiere digitale" sarà fornito a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto, secondo le indicazioni previste dal Documento Tecnico.
5. Il flusso informativo dei dati raccolti attraverso il nuovo sistema di rilevazione delle presenze di cui al “Badge di cantiere digitale” comporta l’aggiornamento automatico del Settimanale di Cantiere.” 
- l’articolo 6 ai sensi del quale: “Terminate le attività prodromiche di cui al precedente comma 1, il Commissario Straordinario approva con apposito decreto i documenti di compliance per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.”;
Richiamato, altresì, l’articolo 7 della ordinanza 216 del 2024 recante la disciplina in materia di tutela dei dati personali, ai sensi del quale “Il Commissario Straordinario è titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante la piattaforma informatica GE.DI.SI. Il titolare assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, garantendo, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679. 2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dalla presente Ordinanza, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. 3.Per il trattamento dei dati personali degli interessati tramite la piattaforma informatica GE.DI.SI., il Commissario Straordinario adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un’idonea sicurezza in relazione ai trattamenti svolti.”;
Considerato che è giunta a conclusione la fase relativa allo svolgimento delle attività atte a consentire l’interoperabilità tra le piattaforme delle Casse Edili e della CNCE con la Sezione “Monitoraggio Cantieri” della piattaforma GE.DI.SI.;
Ravvisata, quindi, l’esigenza di procedere, in attuazione dell’art. 6, comma 2 della ordinanza n. 216 del 2024, all’approvazione dei documenti di seguito indicati complementari all’espletamento delle attività previste dalla stessa ordinanza:
- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- Informativa privacy relativa all’App Badge Cantiere;
- Istruzioni operative per i referenti delle timbrature (da pubblicare all’interno dell’App e mostrare in fase di primo accesso);
- Template di Data Processing Agreement (DPA) tra il Commissario (titolare del trattamento) e ogni cassa (responsabile del trattamento), e relativo allegato 2 con l'informativa privacy che dovrà essere consegnata dalle casse agli interessati al momento del rilascio del badge.
Ritenuto, in relazione ai cantieri di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 216, di prevedere un termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, quale data di avvio dell’utilizzo del badge di cantiere, accompagnato da una fase di monitoraggio e analisi finalizzata all’ottimizzazione dei relativi processi di utilizzo del badge di Cantiere da parte delle imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016;
Tutto ciò premesso
 

DECRETA


Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, in attuazione dell’articolo 6, comma 2 della Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024, recante “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016” i documenti in allegato al presente decreto di seguito indicati:
- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) – Allegato 1;
- Informativa privacy relativa all’App Badge Cantiere – Allegato 2;
- Istruzioni operative per i referenti delle timbrature (da pubblicare all’interno dell’App e mostrare in fase di primo accesso) – Allegato 3;
- Template di Data Processing Agreement (DPA) tra il Commissario (titolare del trattamento) e ogni cassa (responsabile del trattamento), e relativo allegato 2 con l'informativa privacy che dovrà essere consegnata dalle casse agli interessati al momento del rilascio del badge – Allegato 4.
3. Di prevedere, tramite le Casse Edili e la CNCE, la diffusione degli strumenti e l’avvio delle attività di formazione e accompagnamento rivolte alle parti interessate, assicurando adeguata comunicazione, anche delle modalità operative e supporto specialistico, anche riguardo ai temi specifici della protezione dei dati personali e della sicurezza informatica.
4. Di prevedere, in relazione ai cantieri di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 216, un termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, quale data di avvio dell’utilizzo del badge di cantiere, accompagnato da una fase di monitoraggio e analisi finalizzata all’ottimizzazione dei relativi processi di utilizzo del badge di cantiere da parte delle imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.
5. Di prevedere, fino al 31 dicembre 2026, una fase di monitoraggio e analisi dei processi di applicazione e utilizzo del badge di cantiere, finalizzata alla progressiva ottimizzazione e semplificazione degli stessi, anche mediante la valutazione e gli indirizzi del Comitato di coordinamento previsto dall’art. 4 dell’ordinanza n. 216/2024, nonché all’eventuale individuazione di profili di miglioramento e al conseguente adeguamento, ove necessario, delle relative modalità operative.
6. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario.
 

Il Direttore Generale
Fabrizio Bernardini

Il Commissario straordinario

Sen Avv. Guido Castelli


Allegati